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Decisione

35.2017.7

Assicurato rimane appeso a scaffale con fede nuziale e riporta lesione legamentare a dito anulare della mano sx. Succ. diagnosi di neuropatia nervo ulnare e plessopatia brachiale sup. a sx. Negata ezi

4 luglio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I dottori __________ e __________

hanno quindi sostenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato a livello

dell’estremità superiore e della spalla sinistra correlano con i reperti

organici oggettivati (cfr. doc. 42, risposta al quesito n. 1.5). D’altro canto,

essi hanno precisato che in primo piano vi è la problematica neurologica con

delle lesioni neurogene nella regione del plesso brachiale e del nervo ulnare,

la cui presenza era stata dimostrata già nel 1993 e che sono rimaste immutate

anche dopo l’evento traumatico del 2012 (cfr. doc. 42, risposta al quesito n.

1.6).

Pronunciandosi

sull’aspetto eziologico, gli esperti amministrativi hanno dichiarato che la

lesione lacero-contusa interessante il IV. dito della mano sinistra, come pure

il piccolo distacco osseo con lacerazione legamentaria a livello della testa

della falange intermedia del IV. dito a sinistra, sono nel frattempo guariti

senza danno residuale. Altri danni alla salute conseguenti all’infortunio del 9

agosto 2012 non sono stati oggettivati inizialmente e non erano del resto presenti

nemmeno al momento del consulto peritale. D’altro canto, le lesioni presenti a

livello del plesso brachiale superiore e del nervo ulnare sinistro sono, con

verosimiglianza preponderante, estranee all’infortunio in discussione.

Essi hanno inoltre

riconosciuto che l’evento occorso nell’agosto 2012 potrebbe aver causato un

peggioramento transitorio dello stato preesistente, tuttavia dopo alcune

settimane sono state elettromiograficamente documentate le medesime lesioni neurogene

che già sussistevano nel 1993. Lo stato medico finale è quindi stato raggiunto

circa due mesi dopo l’infortunio del 9 agosto 2012, allorquando le conseguenze

delle lesioni al dito anulare sinistro sono guarite senza lasciare postumi. Un

aggravamento duraturo dello stato preesistente causato dal sinistro

dell’agosto 2012 non è stato dimostrato, in quanto i reperti sono rimasti invariati

(cfr. doc. 42, risposta ai quesiti n. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.5).

Agli atti figura una

certificazione, datata 31 agosto 2015, del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica privatamente consultato dall’assicurato, del seguente

tenore:

" (…).

Il signor RI 1 ha subito un trauma a livello dell’arto superiore

sx, nel 1993, che gli ha procurato una frattura dell’omero sx. associato ad un

trauma distrattivo del plesso brachiale dell’arto superiore sx, che in seguito

recuperato completamente permettendogli la ripresa di un’attività professionale

completa, anche in attività fisiche pesanti senza restrizioni. Nel 2012 il

signor RI 1 ha subito un nuovo trauma dell’arto superiore sx che ha peggiorato

la situazione neurologica dell’arto superiore sx, con un nuovo trauma del

plesso brachiale, con questa volta anche una influenza sulle branche motrici,

soprattutto a livello del nervo ascellare, con conseguente amiotrofia del

muscolo deltoide, che dopo il primo trauma del plesso nel 1993, non era

presente.

Dunque, a mio parere, la situazione del plesso del braccio sx, è

peggiorata dopo il nuovo trauma del 2012, con conseguenza di un’importante

influenza sulle capacità lavorative, che attualmente sono ridotte per quanto

riguarda un’attività fisica, rendendo possibile solamente delle attività

professionali leggere, dove il paziente non deve svolgere degli sforzi con gli

arti superiori.” (allegato al doc. 142)

Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince poi che, nel mese di aprile 2016, il ricorrente

è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, nell’ambito

degli accertamenti ordinati dall’assicurazione per l’invalidità.

In merito all’origine dei

disturbi neurologici lamentati dall’assicurato, lo specialista appena citato ha

in particolare sostenuto che “soprattutto i reperti nel muscolo deltoide fanno

ritenere che effettivamente il trauma dell’agosto 2012 ha probabilmente

provocato una esacerbazione delle precedenti lesioni motorie già constatate nel

1993 in occasione del primo incidente motociclistico. È comunque verosimile che

il danno del 1993 non si fosse risolto completamente ma non abbiamo dati che

permettano di essere certi di questa ipotesi …” (doc. 156, p. 9 e doc. I, p.

7).

In corso di causa, il TCA

ha chiesto agli esperti dell’__________ di pronunciarsi sulle considerazioni

espresse nel frattempo dal dott. __________ (cfr. doc. IX).

Con rapporto del 23 maggio

2017 (doc. XII), i dottori __________ e __________ hanno innanzitutto rilevato

che, in qualità di chirurgo ortopedico, il dott. __________ non è

particolarmente qualificato a valutare delle lesione neurogene (nel caso

concreto, una lesione del plesso brachiale). Si tratta in effetti di una

problematica neurologica che, nell’ambito della perizia eseguita a __________,

è stata approfondita da uno specialista in neurologia (dott. __________ appunto).

D’altro canto, essi hanno

ribadito che, successivamente all’incidente del 1993, sono state oggettivate

delle lesioni del plesso brachiale e del nervo ulnare sinistro. Anche dopo il

trauma occorso nel 2012, completamente diverso dal profilo della biomeccanica,

è stata descritta un’identica lesione del plesso brachiale e del nervo ulnare

sinistro. Tenuto conto già soltanto della sua dinamica, è inverosimile che

l’evento del 2012 possa aver causato una tale rilevante lesione neurogena. Infatti,

in quell’occasione, l’assicurato ha primariamente accusato una trazione del

dito anulare sinistro e non è plausibile che sia potuto insorgere un danno

rilevante che ha interessato le strutture nervose a livello prossimale del

braccio, senza che ciò abbia contemporaneamente causato anche un grave danno al

dito anulare sinistro. Nel caso concreto, le sole lesioni documentate a quel livello

sono state una ferita lacero-contusa e una lacerazione osseo-legamentare della

falange intermedia, dunque delle lesioni piuttosto banali. Ciò consente di

escludere che sul dito anulare sinistro abbia agito una forza estremamente

grande e, dunque, pure che una forza molto più importante abbia interessato la

parte prossimale del braccio. Eppure una tale forza sarebbe stata necessaria

affinché potesse insorgere una lesione da distrazione riguardante più nervi.

Sempre secondo i dottori __________

e __________, ci si troverebbe confrontati a un caso estremamente improbabile

se le lesioni al plesso brachiale e al nervo ulnare sinistro riportate in

occasione dell’infortunio del 1993 fossero nel frattempo completamente guarite,

per poi riapparire vent’anni più tardi, a seguito di un evento che ha avuto una

dinamica manifestamente diversa.

Per concludere, gli

specialisti bernesi hanno qualificato di speculativa l’affermazione del dott. __________

secondo la quale le lesioni neurogene riportate in occasione del sinistro del

Considerandi

1993.

sarebbero nel frattempo completamente guarite. A loro avviso, tale

affermazione non risulta supportata da reperti oggettivi, refertati tempestivamente.

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella concreta

evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter fondare il

proprio giudizio sulla perizia amministrativa allestita dagli specialisti dell’__________,

i quali hanno proceduto a un esame particolarmente approfondito della

fattispecie medica, vagliando l’insieme della documentazione a disposizione (compresa

quella relativa all’incidente motociclistico accaduto nel 1993), e hanno saputo

esporre le loro conclusioni in modo chiaro e motivato.

In particolare, il TCA

osserva che dal referto afferente all’esame elettromiografico eseguito il 6

ottobre 1993 presso il Servizio di neurologia e neurofisiologia dell’Ospedale

di __________, si evince effettivamente che già allora RI 1 presentava “… un

quadro di sofferenza neurogena periferica prossimale dell’arto superiore di

sx., da sofferenza del plesso brachiale ipsilaterale (tronco laterale e

posteriore del plesso), con segni di sofferenza periferica tronculare del

nervo ulnare a livello del gomito.” (cfr. doc. 118 – il corsivo è del

redattore), ovvero quelle stesse patologie che sono state refertate

successivamente all’infortunio del 9 agosto 2012 (cfr., ad esempio, il doc. 21,

p. 2: “Studio ENG-EMGrafico compatibile con una neuropatia del n. ulnare sx

(invariata rispetto al precedente controllo) con sovrapposta plessopatia

brachiale superiore sx.”).

D’altro canto, questa

Corte non ritiene che dalla certificazione del dott. __________ emergano degli

indizi concreti suscettibili di generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione

enunciata dai periti amministrativi (su questo aspetto, cfr. supra,

consid. 2.6.).

In effetti, a proposito

dell’affermazione secondo la quale il trauma subito nell’agosto 2012 avrebbe provocato

un ulteriore danno neurogeno, dimostrato, in ultima analisi, dall’esistenza di

un’ipotrofia del muscolo deltoide sinistro (cfr. supra, consid. 2.5.), non

può essere ignorato che, in occasione dell’esame elettromiografico del 6

ottobre 1993, il muscolo deltoide sinistro presentava già dei segni di

denervazione (attività di fibrillazione a riposo e sforzo massimale volontario

con potenziali di unità motoria d’ampiezza limitata), ragione per la quale al

reperto in questione non può essere attribuita un’importanza decisiva.

La medesima conclusione vale

peraltro anche per il rapporto del neurologo dott. __________, il quale,

partendo proprio dai reperti interessanti il muscolo deltoide di sinistra,

pretende che l’evento traumatico dell’agosto 2012 avrebbe esacerbato lo stato

preesistente (cfr. supra, consid. 2.5.)

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene dunque dimostrato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le conseguenze dell’infortunio assicurato

si sono estinte il 9 ottobre 2012, ragione per quale, da quella data, l’CO

1.

era legittimata a porre termine al proprio obbligo prestativo (anche se poi

le prestazioni sono state in realtà versate sino al mese di marzo 2015).

2.8

Deve ancora essere esaminato

se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In concreto, risulta dagli

atti di causa che RI 1, divorziato, vive grazie all'aiuto della pubblica assistenza

(cfr. la documentazione acclusa al doc. IV, specificatamente le decisioni

rilasciate dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento).

In tali circostanze,

l'indigenza deve essere ammessa.

Ritenuto, inoltre, che

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,

l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti