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Decisione

35.2017.77

Assicuratore ha, a giusta ragione, rifiutato di entrare nel merito della richiesta di ripristino delle prestazioni di corta durata da una determinata data, essendo la questione già superata da una pre

31 gennaio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 206/06 del 13

marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04

dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

In

una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato

le seguenti considerazioni:

"

4.2 La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und

Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor

Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat

Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi

sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza,

il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli

in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata

concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a

statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura

principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza

o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr.

pure DTF 118 II 205)."

2.3. Come già

illustrato al considerando 1.2., dalle tavole processuali si evince che nella

decisione formale del 27 maggio 2015 - con la quale l’CO 1 ha posto

l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 13% dal 1° gennaio

2015, nonché di un’IMI aggiuntiva del 5% - l’Istituto assicuratore ha fatto espresso

riferimento alla precedente comunicazione del 13 novembre 2014, poi confermata

tramite scritto del 24 febbraio 2015 (cfr. fascicolo 5, doc. 308, nel quale

l’amministrazione, prima di affrontare i temi della rendita di invalidità e

dell’IMI, ha indicato che: “ci riferiamo ai nostri scritti del 13 novembre 2014

e del 24 febbraio 2015”).

Con scritto del 13

novembre 2014 (cfr. fascicolo 5, doc. 264) - poi ribadito in data 24 febbraio

2015 (cfr. fascicolo 5, doc. 286) - l’assicuratore LAINF, preso atto delle

conclusioni del medico di circondario, comunicava all’interessato la sospensione

del versamento delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità

giornaliere) a far tempo dal 1° gennaio 2015, preannunciando nel contempo che

“a partire dal 1° gennaio 2015 andremo quindi a valutare eventuali prestazioni

di lunga durata”.

Alla luce del chiaro

riferimento riportato nella decisione del 27 maggio 2015 alle precedenti

comunicazioni in merito alla sospensione delle prestazioni di corta durata,

questo Tribunale ritiene che, come correttamente indicato dall’amministrazione,

la questione della stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato facesse

parte integrante della decisione del 27 maggio 2015 e della decisione su

opposizione del 6 luglio 2015 (cfr. fascicolo 5, doc. 316), poi confermate da

questo Tribunale con STCA 35.2015.77 del 18 novembre 2015, cresciuta

incontestata in giudicato.

Invano tenta quindi il

patrocinatore del ricorrente di sostenere ora che la sentenza 35.2015.77 del 18

novembre 2015 riguardasse unicamente l’entità della rendita di invalidità e

dell’IMI riconosciute all’interessato, ritenendo che un riesame della

“decisione del 13 novembre 2014 – con oggetto la sospensione delle spese di cura

e dell’integrità giornaliera – spetta dunque alla CO 1” (cfr. doc. I, punto 68

a pag. 7).

A tale proposito, va

sottolineato che nella pronuncia citata, cresciuta incontestata in giudicato,

il TCA, prima di entrare nel merito delle contestazioni ricorsuali attinenti

all’entità della rendita di invalidità e dell’IMI, si è preliminarmente ed

espressamente già chinato sulla questione dell’effettiva stabilizzazione o meno

dello stato di salute dell’interessato, dedicando al tema un intero

Considerandi

considerando “2.2. stato di salute infortunistico stabilizzato al 31 dicembre

2014?”, giungendo alle seguenti conclusioni:

" (…)

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Tribunale

ritiene di poter condividere la conclusione dell’assicuratore resistente

secondo il quale, il 31 dicembre 2014, lo stato di salute infortunistico era

da considerarsi stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. Esso era

quindi legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata, in

particolare all’indennità giornaliera, e a definire il diritto alle prestazioni

di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI).

Pertanto, nella misura in cui il ricorrente sembra pretendere che

l’CO 1 venga obbligato a versargli indennità giornaliere corrispondenti a

un’incapacità lavorativa del 50% almeno sino alla fine del mese di agosto 2015,

questa sua pretesa si rivela infondata.” (cfr. STCA citata, consid. 2.2.2.,

pag. 5, sottolineatura della redattrice)

Visto quanto appena esposto, non può essere messo in dubbio la

natura dello scritto del 13 novembre 2014 – il quale, secondo il rappresentante

del ricorrente, non rappresenterebbe una decisione, ma una mera comunicazione,

contro la quale non è stata presentata né opposizione, né ricorso e che

pertanto non può essere cresciuta in giudicato (cfr. doc. I, punto 64 a pag. 7)

- opinione che non può essere seguita da questo Tribunale.

In una sentenza STCA 35.2017.34 del 28 agosto 2017, infatti, il

TCA ha già avuto modo di considerare che questo genere di comunicazione

rappresenta una “decisione de facto, contestata la quale, in virtù

dell’art. 49 cpv. 1 LPGA e della giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 145

consid. 5, l’assicuratore è tenuto a emanare una decisione formale, contro la

quale è data facoltà di presentare opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA”.

La questione della stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell’interessato e la conseguente sospensione delle prestazioni

di breve durata a partire dal 1° gennaio 2015, stabilita dall’amministrazione

nella decisione del 27 maggio 2015 e nella decisione su opposizione del 6

luglio 2015, è quindi, come visto sopra, già stata affrontata e chiarita nella

sentenza citata, peraltro cresciuta incontestata in giudicato.

Quanto all’obiezione

ricorsuale relativa al fatto che “il ricorrente, all’epoca, non essendo

rappresentato da un patrocinatore legale, non poteva sapere o immaginare di

dovere richiedere una decisione formale al fine di fare valere i suoi diritti”

(cfr. doc. I, punto 65 a pag. 7), questo Tribunale, ribadito che la questione

della emanazione di una decisione formale sul tema qui di interesse è stata superata

da quanto sopra esposto a proposito del tenore della decisione del 27 maggio

2015, ricorda, innanzitutto, che condizione preliminare ed imprescindibile

affinché l’amministrazione sia legittimata a passare dal regime delle

prestazioni di breve durata a quello delle prestazioni di lunga durata (rendita

di invalidità e IMI) è che lo stato di salute infortunistico dell’assicurato

possa ormai considerarsi stabilizzato.

Inoltre e soprattutto, il

TCA evidenzia che nonostante l’assicurato a quel momento non fosse patrocinato

da un legale, ma fosse comunque rappresentato da un patronato, nella sentenza citata

questa Corte ha espressamente indicato che “nella misura in cui il

ricorrente sembra pretendere che l’CO 1 venga obbligato a versargli indennità

giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% almeno sino alla

fine del mese di agosto 2015, questa sua pretesa si rivela infondata” (cfr.

STCA citata, consid. 2.2.2., pag. 5, sottolineatura della redattrice).

Resterebbe quindi, come correttamente indicato

dall’amministrazione, quale unica possibilità per l’assicurato di contestare la

sospensione delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2015, la via

della revisione ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA della sentenza

35.2015.77

del 18 novembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato.

2.4

Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett.

i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati

scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato

da un crimine o da un delitto.

Pedissequamente, l'art. 24

Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve

essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il

termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le

circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art.

24.

lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10

anni dalla notificazione della sentenza.

2.5

Nel caso di specie, lo stesso

patrocinatore del ricorrente, in sede ricorsuale, ha evidenziato che “nella

decisione impugnata CO 1 asserisce che il ricorrente può ancora presentare una

domanda di revisione al TCA, dimenticando tuttavia che si applicano i termini

previsti dall’art. 25 Lptca e che pertanto essa risulterebbe tardiva”

(cfr. doc. I, punto 61 a pag. 7, sottolineatura della redattrice).

Il TCA condivide questa

valutazione del legale del ricorrente.

Dalla chiara esposizione dei

fatti riportata in sede ricorsuale e dai documenti all’incarto, emerge,

infatti, che l’assicurato, dopo avere annunciato in data 29 aprile 2016 una

ricaduta - per la quale l’Istituto assicuratore, in data 3 giugno 2016, gli ha

riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera a partire dal 22 aprile

2016.

– in data 19 settembre 2016 ha contestato, per il tramite del

rappresentante dell’epoca (__________), l’asserita stabilizzazione dello stato

di salute infortunistico valutata dal dr. __________, in contrasto con quanto

sarebbe emerso dalla TAC eseguita il 23 marzo 2016 e dal referto della dr.ssa __________

del 19 aprile 2016, chiedendo all’assicuratore LAINF che “la rendita di

invalidità LAINF accordata all’assicurato dal 1° gennaio 2015 deve essere sospesa

e all’assicurato deve essere riconosciuta un’indennità giornaliera nella misura

dell’80% dell’incapacità lavorativa” (cfr. fascicolo 6, doc. 356).

In seguito, con scritto

del 15 dicembre 2016 sempre indirizzato all’Istituto assicuratore, l’assicurato,

per il tramite dell’__________, ha nuovamente contestato la stabilizzazione

dello stato di salute riconosciuta dal dr. __________ e la conseguente

sospensione delle indennità giornaliere a far tempo dal 1° gennaio 2015,

rilevando espressamente che:

" (…)

Appare palese come la CO 1 abbia chiuso con decisione del 6 luglio

2015.

il caso assicurativo, allorché lo stato di salute non era assolutamente

stabilizzato stante la mancata consolidazione delle ossa e l’intervento che

oggi si rende ancora necessario ne è la comprova. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni che ha deciso il ricorso in data 18 novembre 2015 non era a

conoscenza di questi fatti che sono stati messi in evidenza solo con il

risultato dell’esame TAC del 23 marzo 2016 eseguita dalla dr.ssa __________ e

che ahimé potevano essere detectati con largo anticipo se le lamentele

dell’assicurato fossero state debitamente tenute in considerazione.” (cfr.

fascicolo 6, doc. 377)

Alla luce di quanto appena

esposto, anche qualora si volesse considerare che con il ricorso del 6 luglio

2017.

l’assicurato intendesse richiedere al TCA una revisione della propria

precedente sentenza cresciuta in giudicato, la sua richiesta sarebbe

effettivamente da considerare tardiva ai sensi dell’art. 25 Lptca, come pacificamente

riconosciuto dallo stesso patrocinatore del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti