35.2017.79
Crescita in giuditato della decisione (de facto) con la quale l'assicuratore ha stabilito l'entità dell'indennità giornaliera. Negati i presupposti per procedere alla revisione processuale e alla rico
20 marzo 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.79
mm
Lugano
20 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 ottobre 2015, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ (ditta della quale egli era
amministratore unico con firma individuale – cfr. FUSC __________) e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di
un incidente della circolazione stradale (tamponamento), riportando, secondo il
rapporto di uscita del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________,
una contrattura cervico-dorsale associata a brachialgia (cfr. doc. 4).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 20 novembre 2015,
l’assicuratore ha informato l’assicurato che gli sarebbe stata versata, a
partire dall’11 ottobre 2015, un’indennità giornaliera pari a fr. 215.20 (cfr.
doc. 16).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 giugno 2016, l’CO
1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 29
aprile 2016, ritenendo che i disturbi denunciati dall’assicurato, privi di
sufficiente sostrato organico oggettivabile, non costituivano una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico dell’ottobre 2015 (cfr. doc. 90).
La successiva decisione su
opposizione, mediante la quale l’istituto ha confermato il contenuto del
provvedimento appena menzionato (cfr. doc. 125), è cresciuta incontestata in
giudicato.
1.4. Nel corso del mese di luglio
2016, l’assicurato ha chiesto all’amministrazione di rivedere il calcolo
dell’indennità giornaliera corrispostagli nel frattempo (cfr. doc. 97; si veda
pure il doc. 109).
1.5. Con decisione formale del 24
marzo 2017, l’assicuratore ha dichiarato inadempiuti i presupposti per
procedere a una riconsiderazione della decisione de facto del 20
novembre 2015 (doc. 133).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 137), in data 13
giugno 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 146).
1.6. Con tempestivo ricorso del 14
luglio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a
versargli indennità giornaliere di fr. 404.35 per il periodo 11 ottobre 2015 –
29 aprile 2016, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
All’assicurato, per il periodo in questione, sono state versate
indennità giornaliere calcolate su un importo al 100% di CHF 215.20
corrispondenti a un guadagno assicurato su 13 mensilità di circa 7'500.-- mensili.
Il ricorrente ha in realtà dimostrato che, per il suo caso, il
guadagno assicurato è di gran lunga superiore a quanto dichiarato dalla CO 1.
Il ricorrente, per il 2015, ha dichiarato fiscalmente un reddito
quale dipendente della ditta __________, di fr. 181'965. I premi CO 1 sono
stati pagati su tale importo.
Il guadagno mensile assicurato del ricorrente era dunque pari a
fr. 15'163.75. L’indennità giornaliera andava calcolata sulla base dell’80% di
tale importo. Ne risultano fr. 12'131.-- mensili corrispondenti a fr. 404.35
giornalieri.
(…).
Il ricorrente percepiva questo reddito già al momento in cui è
stata notificata la prima comunicazione inerente le indennità giornaliere per
l’infortunio in questione. Ne è una conferma la dichiarazione d’imposta 2015
dell’interessato. Di conseguenza, considerando gli elementi vigenti al momento
in cui è stato effettuato il calcolo delle indennità giornaliere nel mese di
novembre 2015, al ricorrente andava riconosciuto un importo giornaliero di fr.
Fatti
404.35 e non di soli fr. 215.20 come pretende la CO 1.
Il calcolo effettuato dalla CO 1 si presenta perciò manifestamente
errato.
D’altra parte è parimenti manifestamente contrario alla buona fede
il prelievo da parte della CO 1 dei contributi assicurativi sul reddito
effettivo percepito dal ricorrente di fr. 181'965.-- annui nel 2015, senza
riconoscere al medesimo le indennità giornaliere quantificate sulla base di
tale importo.” (doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In data 28 settembre 2017, il
patrocinatore dell’insorgente ha chiesto che il TCA richiami dall’CO 1 la
dichiarazione relativa ai salari 2015 della ditta __________ e la notifica di
premio definitivo 2015 (doc. VIII).
1.9. Il 28 novembre 2017, questo
Tribunale ha interpellato la rappresentante dell’CO 1 alla quale è stato
chiesto di pronunciarsi sull’eventuale realizzazione dei presupposti per
sottoporre la decisione informale del 20 novembre 2015 a revisione processuale
(doc. XI).
La sua risposta è
pervenuta in data 14 dicembre 2017 (doc. XII).
L’avv. RA 1 ha formulato
le proprie osservazioni al riguardo il 10 gennaio 2018 (doc. XIV).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è
l’ammontare dell’indennità giornaliera corrisposta al ricorrente, calcolato
dall’istituto resistente in base a un salario annuo di fr. 98'200, mentre
secondo l’assicurato avrebbe dovuto esserlo su un salario annuo pari a fr.
181'965.--.
2.2
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha sostenuto che la decisione
informale mediante la quale è stato fissato l’ammontare dell’indennità
giornaliera sarebbe nel frattempo cresciuta in giudicato, visto che
l’insorgente l’ha contestata ben oltre il termine di tre mesi. L’assicuratore
convenuto ha quindi concluso che “… all’assicurato rimangono aperti solo i rimedi
straordinari di diritto.” (cfr. doc. 146, p. 3).
2.3
Giusta l'art.
49.
cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
D’altro
canto, l’art. 51 cpv. 1 LPGA recita che le prestazioni, i crediti e le
ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono
essere sbrigati con una procedura semplificata.
In virtù di
tale disposizione (e dell'art. 124 OAINF) le decisioni di assegnazione di
indennità giornaliere LAINF possono essere emanate, come avvenuto nel caso
concreto, informalmente (STF 8C_99/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.2).
In
materia di indennità giornaliera, in una sentenza 8C_14/2011 del 13 aprile 2011
consid. 5, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che il termine per
contestare un conteggio è di tre mesi, diversamente ad esempio dalla
chiusura di un caso senza decisione formale, per il quale il termine è di un anno
(in questo senso, si vedano pure la STF 8C_789/2012 del 16 settembre 2013
consid. 4.1 e la STF 8C_284/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.1).
In difetto di una reazione
entro i termini, la decisione de facto diventa valida, come se fosse
stata emanata una decisione in buona e dovuta forma (cfr. DTF 134 V 145; STF
8C_738/2007 del 26 marzo 2008 consid. 6.2.) e cresce in giudicato (cfr. U.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, n. 6 ad art. 51 LPGA).
2.4
Nella concreta evenienza, il
TCA constata che, con scritto del 20 novembre 2015, l’istituto
assicuratore ha comunicato all’assicurato che avrebbe proceduto al pagamento
dell’indennità di fr. 215.20 per giorno di calendario a partire dall’11 ottobre
2015.
L’insorgente non ha
contestato l’ammontare della prestazione in questione, né ha chiesto
precisazioni circa le modalità di calcolo.
Soltanto con il messaggio
di posta elettronica del 12 luglio 2016, l’assicurato, tramite il
fiduciario della ditta __________, ha chiesto all’CO 1 di rivedere i propri conteggi
dell’indennità giornaliera, fornendo documentazione a comprova che il suo
salario mensile sarebbe stato in realtà di fr. 14'000.-- per 13 mensilità (cfr.
doc. 97).
In queste condizioni,
occorre concludere che, al momento in cui l’insorgente ha preteso che venisse
rivisto l’importo dell’indennità giornaliera assegnatagli a dipendenza
dell’evento infortunistico dell’ottobre 2015, la comunicazione del 20 novembre
2015.
era già passata in giudicato, non avendo l’assicurato richiesto l’emanazione
di una decisione formale entro il termine di tre mesi. Del resto, tale
circostanza non è stata contestata in sede di ricorso.
Se ne deduce pertanto che
a ragione l’assicuratore LAINF convenuto ha esaminato la richiesta
dell’interessato sotto il profilo ristretto della revisione processuale
(art. 53 cpv. 1 LPGA) e della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA).
2.5
RI 1 ha chiesto all’CO 1 di
ricalcolare l’importo dell’indennità giornaliera, ritenendo non corretto il
guadagno assicurato di fr. 98'200.-- utilizzato dall’amministrazione, visto che
il suo salario lordo ammonterebbe in realtà a fr. 14'000.--/mese (pari a fr.
182'000.--/anno).
Così come è stato
pertinentemente osservato dall’amministrazione (cfr. doc. XII, p. 2), la
circostanza invocata, evidentemente già nota all’assicurato al momento del
rilascio della nota decisione de facto, non può valere quale fatto nuovo
giustificante una revisione processuale (cfr. DTF 134 III 669 consid. 2.2 e
riferimenti).
Del resto, con la propria impugnativa,
l’assicurato non ha preteso il contrario, anzi (cfr. doc. I, p. 3: “Il
ricorrente percepiva questo reddito già al momento in cui è stata notificata la
prima comunicazione inerente le indennità giornaliere per l’infortunio in
questione.”).
Non resta, dunque, che da
valutare l'eventualità di una riconsiderazione della decisione informale
del 20 novembre 2015.
2.6
L'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_99/2008
succitata consid. 3.2).
Per determinare se è
possibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa sarebbe senza
dubbio erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al
momento in cui questa decisione è stata resa prendendo in considerazione la
prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid.
3.
con riferimenti). Un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c
pag. 17; 115 V 308 consid.
4a/cc).
Per motivi legati alla
sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento
che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle
prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1 con riferimenti).
2.7
Nel caso concreto, il
patrocinatore del ricorrente ritiene manifestamente errato il calcolo
dell’ammontare dell’idennità giornaliera che gli è stata riconosciuta, e ciò
nella misura in cui nel 2015 il suo guadagno annuo assicurato sarebbe stato di
fr. 182'000.--, così come da lui dichiarato all’autorità fiscale, anziché di
soli fr. 98'200.-- (cfr. doc. I, p. 3).
Di parere opposto
l’assicuratore resistente, secondo il quale il calcolo dell’importo
dell’indennità giornaliera non può essere ritenuto come manifestamente errato,
dato che “… - a mente della giurisprudenza - determinanti sono gli elementi
vigenti al momento in cui è stata emanata la decisione risp. la decisione
informale o la decisione su opposizione …” (doc. 137, p. 3).
2.8
A norma dell’art. 15 cpv. 1
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che
per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato
l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite,
quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al
suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,
segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo
(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non
riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione
(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si
deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore
di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e
giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato
guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS
e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 3 OAINF
prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo
salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi
del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando al principio
posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF
definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi
speciali.
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi -
premesso che una manifesta erroneità della decisione cresciuta in giudicato è
data, da una parte, qualora una prestazione sia stata fornita in base a norme
giuridiche inesatte o comprese in modo errato oppure se disposizioni
determinanti non sono state applicate o lo sono state erroneamente e,
dall’altra, se la decisione in questione è stata presa sulla base di una
fattispecie insostenibile, in particolare nel caso in cui una chiara violazione
del principio inquisitorio è causa di una fattispecie incompleta (cfr. STF
8C_780/2016 del 24 marzo 2017 consid. 4.1), con la precisazione che
determinante è la situazione di fatto di cui l’amministrazione era a conoscenza
all’epoca (cfr. STFA C 122/00 del 30 marzo 2001 consid. 3a e riferimenti ivi
indicati: “… - unter Zugrundelegung des damals bekannten Sachverhalts …”
– il corsivo è del redattore), questo Tribunale ritiene che la decisione su
opposizione impugnata debba essere confermata.
In effetti, secondo il
TCA, l’istituto assicuratore ha correttamente applicato gli articoli 15 cpv. 2
LAINF e 22 cpv. 3 OAINF, che costituiscono in effetti la base legale per
determinare il guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera,
facendo pertanto capo all’ultimo salario percepito dall’assicurato prima
dell’infortunio. Peraltro, l’insorgente non pretende che il caso che lo
riguarda rientri in uno o nell’altro dei casi speciali previsti
dall’art. 23 OAINF.
D’altro canto, non è
criticabile il fatto che l’amministrazione abbia quantificato l’ultimo salario
realizzato da RI 1 prima dell’infortunio ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LAINF,
prendendo in considerazione il salario dichiarato nell’annuncio d’infortunio (dunque
fr. 7'000.--/mese x tredici mensilità più fr. 600.--/mese a titolo di assegni
familiari – cfr. doc. 1), come è d’altronde norma fare, senza procedere a
ulteriori accertamenti. A quest’ultimo riguardo va rilevato che, a quel
momento, non emergevano elementi suscettibili di generare dei dubbi circa la
correttezza del dato in questione, tanto più che esso era stato di fatto fornito
dallo stesso assicurato (visto che all’epoca egli era amministratore unico
della società – cfr. supra, consid. 1.1.). Questa conclusione si
giustifica tanto più che il ricorrente ha percepito per mesi
un’indennità giornaliera calcolata su un guadagno assicurato di fr. 98'200.--,
senza sollevare obiezioni di sorta.
In esito a tutto quanto
precede, questa Corte ritiene che la decisione con la quale l’CO 1 ha stabilito
l’ammontare dell’indennità giornaliera non possa essere considerata viziata da
un errore manifesto e che, pertanto, il suo rifiuto di riconsiderarla debba
essere confermato.
Facendo difetto una delle
condizioni cumulative previste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA, può rimanere aperta la
questione di sapere se la rettifica della decisione avrebbe una
notevole importanza.
Riguardo
all’obiezione ricorsuale secondo la quale sarebbe “… contrario alla buona fede
il prelievo della CO 1 dei contributi assicurativi sul reddito effettivo percepito
dal ricorrente di fr. 181'965.- annui nel 2015, senza riconoscere al medesimo
le indennità giornaliere quantificate sulla base di tale importo.” (cfr. doc.
I, p. 3), a prescindere dal fatto che l’aspetto contributivo esula dall’oggetto
della lite, questo Tribunale rileva che la situazione creatasi è conseguenza
del fatto che, in presenza di una decisione passata in giudicato (in casu,
quella informale del 20 novembre 2015), la medesima non può
essere corretta liberamente, essendo l’angolo di esame ristretto
all’esistenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova (revisione
processuale), rispettivamente di una manifesta erroneità (riconsiderazione).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti