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Decisione

35.2017.82

Negata adeguatezza a nesso causale tra infortunio (incidente stradale) e disturbi psichici, risp. disturbi privi di sostrato organico. Negato diritto a rendita d'invalidità (raffronto dei redditi). Ne

9 luglio 2018Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella presente fattispecie,

l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata il diritto a una

rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________

in occasione della visita di chiusura (cfr. doc. 285, p. 7).

In quell’occasione, il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver dichiarato

che la ricorrente sarebbe in grado di svolgere in misura completa la

professione d’impiegata di commercio, per la quale già possiede una formazione,

ha così descritto l’esigibilità lavorativa:

" (…) L’assicurata

può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi.

Spesso pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado pesi superiori

ai 10 kg ma mai superiori ai 25 kg.

Molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori

ai 5 kg.

Molto spesso può effettuare lavori leggeri di precisione e lavori

medi. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti. Molto spesso può

effettuare lavori che comportano la rotazione della mano.

Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, lavori con

rotazione del busto. Molto spesso può effettuare lavori in posizione

seduta/inclinata in avanti e spesso lavori in piedi/inclinati in avanti.

Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata ma talvolta

la posizione in flessione delle ginocchia.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta e spesso la

posizione in piedi.

Molto spesso può camminare per tragitti oltre i 50 m ma solo

talvolta per tragitti lunghi, su terreni accidentati e salire e scendere le

scale. Di rado può salire e scendere scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di

equilibrio.” (doc. 210, p. 5)

Con la propria

impugnativa, l’assicurata contesta che il parere del dott. __________ sarebbe

atto a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che ella

potrebbe esercitare l’attività d’impiegata di commercio nella misura del 100%,

non disponendo il medico __________ di alcuna specifica formazione in materia

d’integrazione professionale (cfr. doc. I, p. 4 s.).

2.3.4

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione medica, vista anche l’assenza di pareri

specialistici divergenti, il TCA ritiene di poter validamente far capo al

parere del medico fiduciario dell’amministrazione, ragione per la quale,

tenuto conto del solo danno infortunistico organico oggettivabile (in

proposito, cfr. supra consid. 2.2.6. in fine), è da considerare

accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che la ricorrente potrebbe svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, la professione d’impiegata di commercio (per la

quale è al beneficio di un attestato federale di capacità [cfr. doc. 112, p. 1]

e proprio per esercitare la quale l’assicurazione per l’invalidità ha disposto

dei provvedimenti d’intervento tempestivo sotto forma di corsi di formazione [tedesco

e informatica; cfr. doc. 126 e doc. 236]).

In particolare, questo

Tribunale non vede il motivo per cui uno specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologia che vanta una grande esperienza nella medicina assicurativa (e

quindi anche nella valutazione della capacità/esigibilità lavorativa), qual è

indubbiamente il dott. __________, dovrebbe incontrare delle difficoltà a

immaginare il genere di mansioni che è chiamato a svolgere un impiegato di

commercio e a individuare gli eventuali relativi impedimenti risultanti dal

danno alla salute infortunistico.

Del resto, dal sito web

del Centro __________ di __________ (www.__________) risulta che, sebbene il

genere di attività possa effettivamente variare da settore a settore (studi

legali e notarili, fiduciarie, pubblica amministrazione, assicurazioni, banche,

…), resta il fatto che le mansioni che un impiegato di commercio è chiamato a

svolgere sono sempre di tipo amministrativo (contatti e relazioni,

corrispondenza e documentazione, elaborazione e calcoli, gestione delle

informazioni e consulenza, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e

comunicazione, nonché acquisti e vendite), implicanti quindi un limitato impegno

fisico.

In queste condizioni,

l’insorgente non può essere seguita allorquando rimprovera all’istituto

assicuratore resistente di aver omesso di consultare preliminarmente uno

specialista in integrazione professionale.

2.3.5

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, la ricorrente, nel 2017, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 62'500 per un’attività a

tempo pieno (cfr. doc. 257, p. 2; in proposito, va evidenziato che per

stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da valido, occorre

riferirsi a una persona occupata a tempo pieno, indipendentemente dal

fatto che prima del sinistro la persona assicurata svolgesse un’attività

lavorativa a tempo parziale - cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi

citati).

Questo dato – desunto da

informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 215) e

peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.

2.3.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.3.7

Nel caso

concreto, dal rapporto di cui al doc. 257 risulta che l’amministrazione ha

quantificato in fr. 61'435 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS

2014.

TA 1, ramo 77, 79-82, livello di qualifica 2, donne, senza operare decurtazioni

di sorta né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale.

Utilizzando

quindi i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1 (al momento in

cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata, l’edizione più

recente della tabella TA 1 a disposizione dell’amministrazione, era appunto

quella del 2014 – cfr. STF 8C_228/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.1.7), l’assicurata,

lavorando nel 2014 nel ramo delle attività amministrative e dei servizi di

supporto (livello di qualifica 2) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'811.

Riportando questo dato su

42.1

ore, esso ammonta a fr. 5'063.57 mensili oppure a fr.

60'762.84 per l'intero anno (fr. 5'063.57 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr.

61'005.89.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso di specie, al

momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata, non

esisteva ancora un contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di

servizio in Svizzera (entrato in vigore soltanto il 1° febbraio 2018), ragione

per la quale la determinazione dell’eventuale gap salariale va eseguita

prendendo in considerazione il salario statistico usuale nel settore (e quindi

non il salario minimo d’assunzione risultante dal contratto collettivo di

lavoro).

L’assicurata, quale

dipendente della __________, avrebbe realizzato nel 2017 un reddito

annuo di fr. 62'500 per un’occupazione a tempo pieno. Tale

reddito si situa sopra il salario medio nazionale per un'attività

equivalente (cioè fr. 55'804; cfr. Tabella TA 1 2014, p.to 47 “Commercio al

dettaglio”, livello di qualifica 2, donne: fr. 4'380 riportato su 41.8

ore/settimana = fr. 4'577.10 x 12 mesi = fr. 54'925.20 e aggiornato al 2017),

ragione per la quale non vi è spazio per una decurtazione del reddito

statistico da invalido a titolo di gap salariale.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore non ha applicato alcuna riduzione sul reddito

statistico da invalido, precisando che “… le limitazioni fisiche non hanno

nessun influsso nell’attività amministrativa.” (doc. 257, p. 1).

Da parte sua, la

ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione in proposito (cfr. doc.

I).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene di poter condividere l’agire dell’amministrazione.

Del resto, anche volendo applicare una decurtazione del 5% per tenere conto del

danno alla salute infortunistico (la sola che potrebbe eventualmente entrare in

linea di conto), il grado d’invalidità non raggiungerebbe comunque la soglia

minima legale.

Il reddito da invalido

ammonta dunque a fr. 61'005.89.

Il grado di invalidità dell’assicurata

- stabilito confrontando i fr. 61'005.89 al reddito che ella

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'500 – risulta essere del 2.39%, arrotondato al 2%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che il

grado dell’invalidità non raggiunge la soglia minima legale del 10% (cfr. art.

18.

cpv. 1 LAINF), a ragione l’assicuratore resistente ha negato all’assicurata

il diritto alla rendita.

2.4

Diritto a un’IMI?

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha rifiutato

l’assegnazione alla ricorrente di un’IMI (cfr. doc. 285, p. 9).

A

margine della visita di chiusura del 17 gennaio 2017, il dott. __________ ha in

effetti negato che fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza

di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica (cfr. doc. 210,

p. 5).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

ancora invitato il medico fiduciario in questione a motivare il proprio parere.

Con apprezzamento del 12

giugno 2017, il dott. __________ ha enunciato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Secondo

la tabella 18.2 rispettivamente 18.3 una IMI per un danno della cute viene

attribuita solo per lesioni estetiche particolarmente importanti. Pongo qui

l’esempio di un difetto dei capelli che dà diritto a un 5%. Dermatosi grave a

livello delle mani dà diritto altresì al 5%. Depigmentazione delle mani 10%.

Mancanza di un padiglione auricolare 10%.

Nella situazione attuale, soprattutto dopo l’intervento eseguito

dalla dott.ssa med. __________ anche in base alle fotografie sottopostemi,

residua ancora una cicatrice in fase di guarigione a livello posteriore della

gamba sinistra che secondo il mio parere non costituisce un danno estetico

importante da giustificare una attribuzione della IMI almeno del 5%. Anche le

altre patologie della gamba, in particolare la caviglia, non costituiscono

secondo il mio giudizio i presupposti di una IMI. Il risultato cosmetico dopo

l’intervento eseguito dalla dott.ssa med. __________ è veramente molto buono,

confermo quindi la mia presa di posizione per quanto riguarda il non

riconoscimento di una IMI.” (doc. 278, p. 3 s.)

Con

la propria impugnativa l’insorgente, dal profilo formale, lamenta una

violazione del diritto di essere sentito a causa di una carente motivazione

della decisione impugnata mentre, nel merito, contesta genericamente la

fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ (cfr. doc. I).

A proposito della pretesa

violazione del diritto di essere sentito, va rilevato che, per costante

giurisprudenza, il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di

ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale fine,

ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni

che hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. DTF 121 III 331 consid. 3b, 118 V

58; STF 2A.418/2001 del 5 marzo 2002, parzialmente pubblicata in PRA

8/2002, p. 679 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 100; M. Albertini, Der

verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des

modernen Staates, Berna 2000, p. 368 ss.).

Nella concreta evenienza,

il TCA constata che dalla decisione su opposizione del 20 giugno 2017 emergono

in modo chiaro le ragioni per cui a RI 1 è stato negato il diritto a un’IMI.

L’amministrazione ha in effetti fatto esplicito riferimento ai motivi contenuti

nell’apprezzamento 12 giugno 2017 del dott. __________, ai quali ha

riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. doc. 285, p. 9).

In queste circostanze, la

censura di decisione immotivata deve essere senz’altro respinta.

Per quanto concerne il

merito, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente

medico, constatato che agli atti non figura alcuna divergente valutazione

specialistica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione

all’integrità espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________, possa

validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.

Il TCA ricorda in

particolare che i disturbi psichici e quelli neuropsicologici, nella misura in

cui non costituiscono delle conseguenze adeguate dell’evento traumatico

del febbraio 2015 (cfr. supra consid. 2.2.6. in fine), non possono

essere presi in considerazione nella valutazione della menomazione

dell’integrità.

In

conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti