35.2017.82
Negata adeguatezza a nesso causale tra infortunio (incidente stradale) e disturbi psichici, risp. disturbi privi di sostrato organico. Negato diritto a rendita d'invalidità (raffronto dei redditi). Ne
9 luglio 2018Italiano50 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.82
mm
Lugano
9 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 febbraio 2015, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di vice-gerente di
una stazione di servizio con un pensum del 50% e, perciò, assicurata
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata investita da una
motocicletta e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 13 marzo 2015 del
Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura
spiroide della tibia prossimale sinistra, una frattura composta del calcagno
sinistro e un trauma cranico con riferita perdita di coscienza di circa 3
minuti (doc. 12).
Nel prosieguo le è pure
stata diagnosticata una neuropatia senso-motoria del nervo peroneo sinistro
(cfr. doc. 108, p. 3).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di
settembre 2016 ha avuto luogo l’intervento di rimozione del materiale di
osteosintesi dalla tibia sinistra (doc. 165).
In data 16 febbraio 2017,
l’assicurata è stata sottoposta a un intervento di correzione delle cicatrici
presenti a livello del polpaccio sinistro (doc. 234).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 aprile 2017,
negata l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’infortunio del
febbraio 2015 e la problematica psichica, l’assicuratore ha rifiutato l’assegnazione
di una rendita d’invalidità e di un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) (doc. 259).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 269), in data 20
giugno 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
285).
1.4. Con tempestivo ricorso del 22
agosto 2017, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscerle un’adeguata rendita
d’invalidità dal 1° aprile 2017 e un’equa IMI e, in via subordinata, il
rinvio degli atti per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente contesta innanzitutto che all’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa espresso dal medico __________ possa essere
attribuito un pieno valore probatorio e, in questo senso, fa valere che l’amministrazione
avrebbe omesso di consultare un competente consulente per l’integrazione
professionale “… per una compiuta valutazione di quale sia la residuale
capacità al guadagno della Signora RI 1, a seguito dell’intervenuto danno alla
salute. (…). …, mal si comprende come il medico __________ possa affermare che
la Signora RI 1 potrebbe lavorare come impiegata di commercio al 100% sul
(supposto equilibrato) mercato del lavoro ticinese. Egli non ha le necessarie
competenze per affermarlo, non disponendo di una formazione ad hoc in
materia di integrazione professionale.” (doc. I, p. 4-7).
D’altro canto,
l’assicurata rimprovera all’amministrazione di non aver preso in considerazione
le difficoltà cognitive (difficoltà mnemoniche, di concentrazione e di
calcolo) evidenziate grazie alla valutazione neuropsicologica eseguita il 21
marzo 2016 dai sanitari della Clinica __________ di __________, ciò che
dimostrerebbe “… la presenza di un deficit istruttorio e quindi di una
decisione emessa in assenza di un adeguato accertamento della fattispecie
concreta.” (doc. I, p. 8 s.).
Trattandosi inoltre della problematica
psichica, RI 1 contesta che essa non costituirebbe una conseguenza adeguata
del sinistro occorso nel febbraio 2015, posto che quest’ultimo evento “… è da
considerare oggettivamente idoneo a causare disturbi psichici invalidanti
addizionali a quelli fisici, che peraltro si sono puntualmente presentati.”
(doc. I, p. 7 s.).
Per quanto concerne infine
il mancato riconoscimento di un’IMI, la ricorrente sostiene che
l’istituto assicuratore non avrebbe sufficientemente motivato la relativa
decisione, in violazione del suo diritto di essere sentito. Nel merito, ella rileva
che risulta “… assolutamente non condivisibile che, globalmente, l’insieme
delle menomazioni post-infortunistiche non raggiunga la soglia del 5%. La sola
visione del materiale fotografico allegato impedisce di giungere a una simile
conclusione, senza contare il peso giocato dai disturbi psichici lamentati. A
proposito della rilevanza di questi ultimi disturbi, si ribadisce che il
diritto all’indennità viene calcolato indipendentemente dal grado d’invalidità
(…), con la conseguenza che, anche nella denegata ipotesi in cui questi
disturbi non dovessero concernere la CO 1 nella valutazione del grado
d’invalidità, lo stesso non potrebbe automaticamente dirsi con riferimento alla
statuizione sul diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità.” (doc. I,
p. 11 s.).
1.5. In data 23 ottobre 2017, la
patrocinatrice dell’CO 1 ha sottolineato la necessità di sottoporre
l’assicurata a una nuova valutazione neuropsicologica e, in questo senso, ha
postulato una proroga del termine per la risposta di causa (doc. VII).
Il 25 ottobre 2017 il TCA ha
informato le parti che la causa sarebbe stata sospesa nell’attesa di conoscere
gli esiti della valutazione in questione (doc. VIII).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
comunicato che, visto le risultanze della nuova valutazione neuropsicologica,
si sarebbe assunto - a titolo facoltativo e senza alcun pregiudizio per il
futuro – i costi della degenza riabilitativa semi-stazionaria presso la Clinica
__________, riservandosi il diritto di pronunciarsi sull’oggetto litigioso una
volta in possesso della valutazione del neurologo dott. __________ (doc. XI +
allegati).
L’insorgente si è
pronunciata in proposito il 22 gennaio 2018 (doc. XIV).
1.7. In data 3 maggio 2018, la
rappresentante dell’assicurata ha prodotto il rapporto fisioterapico di uscita
della Clinica __________, sottolineando come i sanitari avrebbero ritenuto
indicato prolungare la terapia di una settimana (doc. XVIII + allegati).
1.8. Il 7 giugno 2018, l’avv. RA 2
ha versato agli atti un apprezzamento, datato 1° giugno 2018, del PD dott. __________,
precisando che RI 1 non ha diritto né a una rendita d’invalidità né a un’IMI
(doc. XX + allegato).
L’assicurata ha presentato
le proprie osservazioni il 18 giugno 2018 (doc. XXII).
2.1. Nella concreta evenienza, occorre
innanzitutto esaminare se l’amministrazione era legittimata a negare la propria
responsabilità relativamente alla problematica psichica che presenta
l’insorgente, oppure no.
In questo contesto, il TCA
osserva che la ricorrente rimprovera all’CO 1 di aver valutato il diritto alle
prestazioni di lunga durata senza prendere in considerazione i disturbi
cognitivi che ella lamenta (difficoltà mnemoniche, di concentrazione e di
calcolo) (cfr. doc. I, p. 8 s.).
Al riguardo, va rilevato
che agli atti figura una valutazione neuropsicologica del 15 marzo 2016,
effettuata dalla neuropsicologa __________, dalla quale emerge che l’assicurata
presenta in effetti dei deficit cognitivi di lieve entità suscettibili di
ridurre il rendimento lavorativo, e meglio una riduzione della memoria a breve
termine verbale e moderate difficoltà di apprendimento d’informazioni verbali,
delle capacità di attenzione al limite della norma, come pure delle moderate
difficoltà di calcolo orale e scritto (doc. 81).
In corso di causa, il 18
dicembre 2017, la ricorrente è stata sottoposta a una nuova valutazione
neuropsicologica, sempre presso la Clinica __________ di __________, la quale
ha evidenziato un quadro sostanzialmente immutato (cfr. doc. XI 4).
Chiamata a pronunciarsi in
proposito, questa Corte osserva che le difficoltà cognitive in questione non
correlano con un danno organico oggettivabile a livello cerebrale (in questo
senso, si veda il referto relativo alla RMN cerebrale del 27 giugno 2016 – doc.
138, p. 2: “Non evidenza di lesioni intra-craniche sospette per alterazioni
post traumatiche, in particolare nelle sequenze in diffusione non alterazioni
in fase attiva. Non impregnazioni patologiche dopo somministrazione di mezzo di
contrasto endovena. Non ematomi sotto durali” e l’apprezzamento 1° giugno 2018
del PD dott. __________, spec. FMH in neurologia – doc. XX 1, p. 2: “Aus
versicherungsmedizinisch-neurologischer Sicht handelt es sich um eine
sogenannte leichte traumatische Hirnverletzung jedoch ohne
Hirnverletzungsnachweis in der hochauflösenden Kernspintomographie einschliesslich
geeigneter hämosiderinsensitiver Sequenzen. Eine unfallbedingte
organische Grundlage für überdauernde neuropsychologische
Gesundheitsbeeinträchtigungen kann daher nicht angenommen werden.” – il
corsivo è del redattore).
Ora, la più recente
giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei
disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
In
ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, in assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, si deve procedere a un esame
particolare della causalità adeguata.
In
merito alla questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in
base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi
cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri
applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio
(DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva che, avendo l’assicurata riportato una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic
Brain Injury, nozione che corrisponde a quella di commotio
cerebri, utilizzata nel passato e oggi ormai superata – cfr., in proposito,
la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 5.2), il nesso di
causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr.
STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si
veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 5.2).
Così come verrà
diffusamente dimostrato qui di seguito, nel caso concreto, l’esistenza di un
legame causale adeguato con l’infortunio del 9 febbraio 2015 deve essere negata
e, con essa, anche la responsabilità dell’assicuratore LAINF in relazione ai
disturbi neuropsicologici di cui soffre la ricorrente.
2.2. Disturbi psichici (e
disturbi cognitivi privi di sostrato organico): causalità con l’infortunio del 9
febbraio 2015?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,
se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia
d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto
l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza
di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo
numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché
si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V
140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c;
RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.5. Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha lasciato
aperta la questione di sapere se la problematica psichica presentata da RI 1 –
un grave disturbo da stress post-traumatico secondo lo psichiatra curante dott.
__________ (cfr. doc. 220), rispettivamente un disagio psichico reattivo per la
dott.ssa __________, anch’ella spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr.
doc. 129, p. 3) - costituisce o meno una conseguenza naturale dell’evento
infortunistico del mese di febbraio 2015, posto che la causalità adeguata deve
comunque essere negata (cfr. doc. 285, p. 4).
Questo Tribunale condivide
tale modo di procedere.
2.2.6. Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso alla ricorrente.
Per quanto riguarda la
dinamica, dal verbale d’audizione dell’11 maggio 2016 - sottoscritto
dall’assicurata in segno di accettazione – risulta la seguente descrizione:
" (…) Infortunio
successo il 9.2.2015 davanti a casa. Ha attraversato la strada per portare il
cane a fare i suoi bisogni in uno spiazzo d’erba con davanti delle specie di
paratie. Ha improvvisamente sentito in lontananza il “gasare” di una moto ed
una frazione di secondo dopo si è trovata addosso la moto, guidatore e
passeggero. Sembra che la moto sia fuoriuscita di strada investendola.
È riuscita con il cellulare a chiamare il marito e nel frattempo
gli addetti dell’hotel di fronte hanno chiamato la polizia e l’ambulanza.
Non ha mai sentito né visto la persona che ha causato l’incidente.”
(doc. 124, p. 2)
Ora, tenuto
conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,
non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso all’insorgente deve essere classificato nella categoria
intermedia propriamente detta.
Si osserva che l’Alta Corte,
in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di
grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura
mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la
frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di
conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro
superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U 142/03
del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio,
escludendo che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi
gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura,
subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La nostra Massima
Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una sentenza U
183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con
un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la strada
nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era
scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una
vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente
intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato
all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché
delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
Da parte sua, il TCA ha
classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto,
l’incidente della circolazione in cui un’assicurata era stata investita sulle
strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura
del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura
del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione
dell’emitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7.,
cresciuta incontestata in giudicato; si vedano pure la STCA 35.2012.30 del 13
maggio 2013 consid. 2.4.6 e la STCA 35.2015.110 del 6 luglio 2016 consid.
2.11., cresciute in giudicato).
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità
in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Secondo il TCA, il
sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, è utile
precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da
valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,
rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In
ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale
non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.
3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del resto, l'Alta Corte è
giunta alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di
un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce
pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).
Nell’infortunio del 9 febbraio 2015, l’assicurata ha riportato una
frattura spiroide della tibia sinistra con ferita profonda alla gamba sinistra e
perdita di sostanza, una frattura composta del calcagno sinistro e un trauma
cranico senza danno cerebrale oggettivabile. In un secondo tempo, le è stata
diagnosticata una neuropatia del nervo peroneo superficiale e ha denunciato
difficoltà cognitive, risultate finalmente prive di sostrato organico, e dei disturbi
psichici.
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
Alla
luce di quanto precede, secondo questa Corte, l’assicurata ha certo riportato dei
danni alla salute di una certa rilevanza, ma questi ultimi non costituiscono
ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare
un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo
senso, si vedano del resto la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid.
5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con
emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come
pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio
in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, la STF
8C_197/2009 del 19 novembre 2009 consid. 3.6 relativa a un politrauma definito
dai medici come grave con trauma toracico e addominale nonché fratture aperte
del cranio, la STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una
frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del
29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino,
delle costole IV, V e X a destra e di un pneumotorace, la STF 8C_52/2008 del 5
settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere
stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una
contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune
ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto, la STF U 73/07 del 5
settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U
38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del
bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a
livello della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale, la STFA U
31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo
vertebrale di L1, nonché la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c
concernente una frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure
una frattura della clavicola).
Dalle
carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di
una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento
traumatico.
Questo Tribunale ritiene
che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere
l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto
temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento
e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e
riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a
conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio
rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11
febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3).
Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008
del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci
antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010 consid. 5.3.4).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1 ha soggiornato dal 9 febbraio al 6
marzo 2015 presso l’Ospedale __________ di __________. Durante la degenza ella
è stata sottoposta a tre interventi operatori: fasciotomia, debridement delle
ferite e posa di fissatore esterno femoro-tibiale sinistro (9 febbraio 2015), second
look chirurgico (11 febbraio 2015) e riduzione cruenta con osteosintesi a
livello della tibia prossimale (17 febbraio 2015). In data 13 settembre 2016 ha
avuto luogo l’asportazione del materiale di osteosintesi (degenza 13 – 15
settembre 2016 presso la Clinica __________ di __________). Il 16 febbraio 2017
si è proceduto alla correzione delle cicatrici presenti a livello del polpaccio
sinistro (degenza 16 – 18 febbraio 2017 presso la Clinica __________ di __________).
Per il resto, le cure che gli sono state prestate sono consistite
essenzialmente in una farmacoterapia e nell’esecuzione di (numerosi) cicli di
fisioterapia, dapprima in regime di day hospital (presso la Clinica di
riabilitazione __________ di __________), successivamente a livello ambulatoriale.
È d’altronde utile
segnalare che l’Alta Corte ha negato l’adempimento di questo criterio,
trattandosi di un assicurato che nel luglio 2007, a seguito della caduta da una
terrazza, aveva riportato fratture a livello dei calcagni e del corpo
vertebrale di L3, e che perciò era stato sottoposto a quattro interventi
operatori tra il 2007 e il 2011 (cfr. STF 8C_933/2014 del 22 aprile 2015
consid. 3.2.2.2) oppure trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente
stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che
era stata sottoposta a quattro interventi chirurgici, che era stata
ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda
per oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia
farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF
8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3; in questo senso, si veda pure la STF
8C_175/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.4),
Il Tribunale federale ne
ha per contro riconosciuto la realizzazione, trattandosi di un assicurato,
vittima di un incidente della circolazione stradale con commotio cerebri,
frattura al gomito sinistro, frattura della patella del ginocchio sinistro e
frattura del plateau tibiale destro, che aveva dovuto subire (in particolare) sette
interventi chirurgici, l’ultimo dei quali eseguito più di sette anni dopo
l’evento infortunistico (cfr. STF 8C_137/2014 del 5 giugno 2014 consid. 7.3). Da
parte sua, il TCA ne ha ammesso l’adempimento in una sentenza 35.2014.2 del 17
settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, anch’egli vittima di un
incidente stradale, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci
operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e
mezzo circa dall’infortunio.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, non è
adempiuto.
In merito, è utile sottolineare
che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso
sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle
circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di
molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere
questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009
del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale
federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un
decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012
consid. 5.4).
Nella presente
fattispecie, è vero che il decorso delle cure è stato segnato dall’apparizione
di una CRPS di tipo I al piede e alla gamba sinistra, tuttavia dalle carte
processuali emerge che la patologia in questione è progressivamente regredita senza
lasciare sequele di rilievo.
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se sono soddisfatti il criterio dei dolori somatici
persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle
lesioni fisiche, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un
infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri
non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr.
RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto precede, si
deve concludere che le turbe psichiche (così come le difficoltà cognitive
risultate prive di sostrato organico oggettivabile) di cui soffre la
ricorrente, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
occorsole il 9 febbraio 2015. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente
era legittimato a negare la propria responsabilità al riguardo.
Di conseguenza, questi disturbi
non potranno essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione del
diritto alla rendita d’invalidità e all’indennità per menomazione
dell’integrità.
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio
ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello
che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un
mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze
economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera
praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella presente fattispecie,
l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata il diritto a una
rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________
in occasione della visita di chiusura (cfr. doc. 285, p. 7).
In quell’occasione, il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver dichiarato
che la ricorrente sarebbe in grado di svolgere in misura completa la
professione d’impiegata di commercio, per la quale già possiede una formazione,
ha così descritto l’esigibilità lavorativa:
" (…) L’assicurata
può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi.
Spesso pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado pesi superiori
ai 10 kg ma mai superiori ai 25 kg.
Molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori
ai 5 kg.
Molto spesso può effettuare lavori leggeri di precisione e lavori
medi. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti. Molto spesso può
effettuare lavori che comportano la rotazione della mano.
Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, lavori con
rotazione del busto. Molto spesso può effettuare lavori in posizione
seduta/inclinata in avanti e spesso lavori in piedi/inclinati in avanti.
Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata ma talvolta
la posizione in flessione delle ginocchia.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta e spesso la
posizione in piedi.
Molto spesso può camminare per tragitti oltre i 50 m ma solo
talvolta per tragitti lunghi, su terreni accidentati e salire e scendere le
scale. Di rado può salire e scendere scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di
equilibrio.” (doc. 210, p. 5)
Con la propria
impugnativa, l’assicurata contesta che il parere del dott. __________ sarebbe
atto a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che ella
potrebbe esercitare l’attività d’impiegata di commercio nella misura del 100%,
non disponendo il medico __________ di alcuna specifica formazione in materia
d’integrazione professionale (cfr. doc. I, p. 4 s.).
2.3.4
Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione medica, vista anche l’assenza di pareri
specialistici divergenti, il TCA ritiene di poter validamente far capo al
parere del medico fiduciario dell’amministrazione, ragione per la quale,
tenuto conto del solo danno infortunistico organico oggettivabile (in
proposito, cfr. supra consid. 2.2.6. in fine), è da considerare
accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, che la ricorrente potrebbe svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, la professione d’impiegata di commercio (per la
quale è al beneficio di un attestato federale di capacità [cfr. doc. 112, p. 1]
e proprio per esercitare la quale l’assicurazione per l’invalidità ha disposto
dei provvedimenti d’intervento tempestivo sotto forma di corsi di formazione [tedesco
e informatica; cfr. doc. 126 e doc. 236]).
In particolare, questo
Tribunale non vede il motivo per cui uno specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia che vanta una grande esperienza nella medicina assicurativa (e
quindi anche nella valutazione della capacità/esigibilità lavorativa), qual è
indubbiamente il dott. __________, dovrebbe incontrare delle difficoltà a
immaginare il genere di mansioni che è chiamato a svolgere un impiegato di
commercio e a individuare gli eventuali relativi impedimenti risultanti dal
danno alla salute infortunistico.
Del resto, dal sito web
del Centro __________ di __________ (www.__________) risulta che, sebbene il
genere di attività possa effettivamente variare da settore a settore (studi
legali e notarili, fiduciarie, pubblica amministrazione, assicurazioni, banche,
…), resta il fatto che le mansioni che un impiegato di commercio è chiamato a
svolgere sono sempre di tipo amministrativo (contatti e relazioni,
corrispondenza e documentazione, elaborazione e calcoli, gestione delle
informazioni e consulenza, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione, nonché acquisti e vendite), implicanti quindi un limitato impegno
fisico.
In queste condizioni,
l’insorgente non può essere seguita allorquando rimprovera all’istituto
assicuratore resistente di aver omesso di consultare preliminarmente uno
specialista in integrazione professionale.
2.3.5
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, la ricorrente, nel 2017, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 62'500 per un’attività a
tempo pieno (cfr. doc. 257, p. 2; in proposito, va evidenziato che per
stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da valido, occorre
riferirsi a una persona occupata a tempo pieno, indipendentemente dal
fatto che prima del sinistro la persona assicurata svolgesse un’attività
lavorativa a tempo parziale - cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi
citati).
Questo dato – desunto da
informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 215) e
peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.
2.3.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.3.7
Nel caso
concreto, dal rapporto di cui al doc. 257 risulta che l’amministrazione ha
quantificato in fr. 61'435 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS
2014.
TA 1, ramo 77, 79-82, livello di qualifica 2, donne, senza operare decurtazioni
di sorta né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale.
Utilizzando
quindi i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1 (al momento in
cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata, l’edizione più
recente della tabella TA 1 a disposizione dell’amministrazione, era appunto
quella del 2014 – cfr. STF 8C_228/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.1.7), l’assicurata,
lavorando nel 2014 nel ramo delle attività amministrative e dei servizi di
supporto (livello di qualifica 2) nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'811.
Riportando questo dato su
42.1
ore, esso ammonta a fr. 5'063.57 mensili oppure a fr.
60'762.84 per l'intero anno (fr. 5'063.57 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr.
61'005.89.
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso di specie, al
momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata, non
esisteva ancora un contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di
servizio in Svizzera (entrato in vigore soltanto il 1° febbraio 2018), ragione
per la quale la determinazione dell’eventuale gap salariale va eseguita
prendendo in considerazione il salario statistico usuale nel settore (e quindi
non il salario minimo d’assunzione risultante dal contratto collettivo di
lavoro).
L’assicurata, quale
dipendente della __________, avrebbe realizzato nel 2017 un reddito
annuo di fr. 62'500 per un’occupazione a tempo pieno. Tale
reddito si situa sopra il salario medio nazionale per un'attività
equivalente (cioè fr. 55'804; cfr. Tabella TA 1 2014, p.to 47 “Commercio al
dettaglio”, livello di qualifica 2, donne: fr. 4'380 riportato su 41.8
ore/settimana = fr. 4'577.10 x 12 mesi = fr. 54'925.20 e aggiornato al 2017),
ragione per la quale non vi è spazio per una decurtazione del reddito
statistico da invalido a titolo di gap salariale.
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’istituto assicuratore non ha applicato alcuna riduzione sul reddito
statistico da invalido, precisando che “… le limitazioni fisiche non hanno
nessun influsso nell’attività amministrativa.” (doc. 257, p. 1).
Da parte sua, la
ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione in proposito (cfr. doc.
I).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene di poter condividere l’agire dell’amministrazione.
Del resto, anche volendo applicare una decurtazione del 5% per tenere conto del
danno alla salute infortunistico (la sola che potrebbe eventualmente entrare in
linea di conto), il grado d’invalidità non raggiungerebbe comunque la soglia
minima legale.
Il reddito da invalido
ammonta dunque a fr. 61'005.89.
Il grado di invalidità dell’assicurata
- stabilito confrontando i fr. 61'005.89 al reddito che ella
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'500 – risulta essere del 2.39%, arrotondato al 2%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Visto che il
grado dell’invalidità non raggiunge la soglia minima legale del 10% (cfr. art.
18.
cpv. 1 LAINF), a ragione l’assicuratore resistente ha negato all’assicurata
il diritto alla rendita.
2.4
Diritto a un’IMI?
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha rifiutato
l’assegnazione alla ricorrente di un’IMI (cfr. doc. 285, p. 9).
A
margine della visita di chiusura del 17 gennaio 2017, il dott. __________ ha in
effetti negato che fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza
di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica (cfr. doc. 210,
p. 5).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
ancora invitato il medico fiduciario in questione a motivare il proprio parere.
Con apprezzamento del 12
giugno 2017, il dott. __________ ha enunciato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Secondo
la tabella 18.2 rispettivamente 18.3 una IMI per un danno della cute viene
attribuita solo per lesioni estetiche particolarmente importanti. Pongo qui
l’esempio di un difetto dei capelli che dà diritto a un 5%. Dermatosi grave a
livello delle mani dà diritto altresì al 5%. Depigmentazione delle mani 10%.
Mancanza di un padiglione auricolare 10%.
Nella situazione attuale, soprattutto dopo l’intervento eseguito
dalla dott.ssa med. __________ anche in base alle fotografie sottopostemi,
residua ancora una cicatrice in fase di guarigione a livello posteriore della
gamba sinistra che secondo il mio parere non costituisce un danno estetico
importante da giustificare una attribuzione della IMI almeno del 5%. Anche le
altre patologie della gamba, in particolare la caviglia, non costituiscono
secondo il mio giudizio i presupposti di una IMI. Il risultato cosmetico dopo
l’intervento eseguito dalla dott.ssa med. __________ è veramente molto buono,
confermo quindi la mia presa di posizione per quanto riguarda il non
riconoscimento di una IMI.” (doc. 278, p. 3 s.)
Con
la propria impugnativa l’insorgente, dal profilo formale, lamenta una
violazione del diritto di essere sentito a causa di una carente motivazione
della decisione impugnata mentre, nel merito, contesta genericamente la
fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ (cfr. doc. I).
A proposito della pretesa
violazione del diritto di essere sentito, va rilevato che, per costante
giurisprudenza, il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di
ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale fine,
ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni
che hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. DTF 121 III 331 consid. 3b, 118 V
58; STF 2A.418/2001 del 5 marzo 2002, parzialmente pubblicata in PRA
8/2002, p. 679 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 100; M. Albertini, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, p. 368 ss.).
Nella concreta evenienza,
il TCA constata che dalla decisione su opposizione del 20 giugno 2017 emergono
in modo chiaro le ragioni per cui a RI 1 è stato negato il diritto a un’IMI.
L’amministrazione ha in effetti fatto esplicito riferimento ai motivi contenuti
nell’apprezzamento 12 giugno 2017 del dott. __________, ai quali ha
riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. doc. 285, p. 9).
In queste circostanze, la
censura di decisione immotivata deve essere senz’altro respinta.
Per quanto concerne il
merito, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente
medico, constatato che agli atti non figura alcuna divergente valutazione
specialistica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione
all’integrità espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________, possa
validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.
Il TCA ricorda in
particolare che i disturbi psichici e quelli neuropsicologici, nella misura in
cui non costituiscono delle conseguenze adeguate dell’evento traumatico
del febbraio 2015 (cfr. supra consid. 2.2.6. in fine), non possono
essere presi in considerazione nella valutazione della menomazione
dell’integrità.
In
conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti