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Decisione

35.2017.83

Negata eziologia infortunistica a disturbi interessanti la regione cranio-facciale e a una leucoencefalopatia su base ipossico-ischemica, annunciati a titolo di ricaduta

14 dicembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7. Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali emerge che l’assicuratore ha deciso di negare la sua

responsabilità relativamente ai disturbi che le sono stati annunciati nel

febbraio 2016, facendo capo al parere dei propri medici fiduciari (cfr. doc.

114, p. 6 s. – fasc. 1).

Interpellata

dall’amministrazione in merito all’eziologia dei disturbi cranio-facciali

denunciati dall’assicurata, con nota del 5 aprile 2016, la dott.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha fatto riferimento

all’apprezzamento 31 agosto 2010 del neurologo dott. __________, negando quindi

l’esistenza di una probabile relazione causale con i pregressi infortuni (cfr.

doc. 79 – fasc. 1).

È qui utile ricordare che,

pronunciandosi circa la diagnosi di cefalea consecutiva a una lesione

traumatica del nervo trigemino, il dott. __________, spec. FMH in neurologia,

aveva spiegato che avrebbero potuto entrare in linea di conto lesioni delle

parti molli oppure delle ossa craniche in prossimità anatomica del nervo in

questione, rispettivamente del suo ramo terminale. Egli aveva precisato che,

nel caso di specie, era stata inizialmente refertata unicamente una frattura

del setto nasale, il quale non si trova sul percorso del nervo trigemino. Oltre

a ciò, non sussistevano indizi a favore di ulteriori fratture cranio-facciali,

atte a provocare una lesione periferica di uno o più rami terminali del nervo

trigemino. Una RMN non è suscettibile di dimostrare l’esistenza di lesioni

ossee. Pertanto, dal profilo neurologico, la RMN del 17 novembre 2008 non era

indicata per accertare la presenza di postumi infortunistici. Le alterazioni

evidenziate dalla risonanza magnetica cerebrale (cfr. doc. 66 – fasc. 2: “…

zone di aumentato segnale in sede para e retro-trigonale, frontale profonda

bilateralmente, capsule esterne, cranialmente alle regioni insulari, in

rapporto a zone multiple di leucoencefalopatia su base ipossico-ischemica.

Dilatazione degli spazi perivascolari alla convessità e a livello dei nuclei

della base in rapporto a stato cribroso.”) non si trovavano in relazione

causale con l’infortunio in parola (cfr. doc. 99 – fasc. 2).

In data 14 luglio 2016, il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in

sostanza condiviso il parere espresso dalla collega dott.ssa __________,

sostenendo come “… non ci sia alcuna connessione con le problematiche riportate

oggi dall’assicurata. Ritengo invece che ci sia una forte componente emotiva di

carattere psichiatrico e che questo non abbia alcun riscontro con entrambi gli

infortuni del 1982 (infortunio 05.31244.82.6) e del 1985 (10.41138.85.4). Di

conseguenza non si può ritenere che gli attuali disturbi siano un postumo

infortunistico.” (doc. 93, p. 3 – fasc. 1).

Infine, con apprezzamento

dell’11 maggio 2017, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha espresso le seguenti considerazioni, alla luce della

documentazione acquisita nel frattempo:

" (…).

La documentazione medica arrivata alla nostra osservazione non

apporta elementi utili e nessun valore aggiunto atto a confermare la ricaduta

in riferimento ai traumi del 1982 e 1985.

In base al rapporto medico del 23 gennaio 2016 del dott. med. __________

documentato all’interno della richiesta di valutazione della ricaduta del 12

febbraio 2016 dell’avvocato __________ viene evidenziata una

leuco-encefalopatia su base ipossico/ischemica ma con evidenza di conflitti

neuro-vascolari che non sono da mettere in connessione con il trauma del 1982,

dove furono riportate delle lesioni inerenti una frattura nasale e l’avulsione

traumatica di alcuni denti: già nel 2010 fu dichiarato estinto il nesso causale

tra gli esiti traumatici provenienti dal trauma con una lesione a livello del

nervo trigemino, ritenendo il nesso causale non pertinente; ora il dott. med. __________

parla di una leuco-encefalopatia su base ipossico ischemica e ritiene

ragionevole stabilire un nesso causale tra l’infortunio e la sintomatologia

suddetta: vogliamo ricordare che l’encefalopatia ipossica/ischemica è un tipo

di encefalopatia a carattere solitamente permanente, che insorge a seguito di

un inadeguato rifornimento di ossigeno al cervello (ipossia cerebrale); dalla

letteratura medica in nostro possesso tra le cause che sono palesemente

accertate dalle scuole mediche mondiali ritenute responsabili dell’insorgenza

della leuco-encefalopatia ipossica ischemica vengono menzionate: il

soffocamento, l’annegamento, lo strangolamento, inalazione di particolari fumi,

l’overdose di farmaci, lo schiacciamento della trachea, l’asma e lo shock,

tutte patologie che unitamente all’attacco ischemico transitorio (TIA o

all’ictus silente) possono provocare questa grave patologia invalidante. Il

trauma del 1982 così come descritto non è assolutamente pertinente alle cause

prima menzionate dell’encefalopatia ipossica ischemica, quindi non si ritiene

pertinente associare questa patologia come prodotta dall’evento del 1982.

Il dott. med. __________ all’interno del suo certificato del

23.01.2016 parla anche di una sintomatologia algica cranio-facciale (territorio

d’innervazione del V nervo cranico) resistente ai comuni trattamenti

farmacologici e di intensità tale da condizionare negativamente la qualità di

vita della signora. Ci urge ricordare che già nel 2010 il dott. med. __________,

FMH in neurologia, aveva escluso una lesione del V nervo cranico, ossia del

nervo trigemino, tra le conseguenze post-traumatiche del trauma del 1982.

Stesso dicasi per le valutazioni effettuate dal dott. med. __________

in merito ad un possibile nesso causale tra l’osteonecrosi sinistra rilevata

alla RM dell’anca sinistra nel 2013 coi reperti di algodistrofia da connettere

Considerandi

al trauma del 1985: già il 22.08.2011 con un dettagliato apprezzamento medico

il dott. med. __________ aveva escluso un nesso causale tra le problematiche

croniche emerse all’anca sinistra e l’infortunio del 1985, sempre basandosi

sulla non proporzionalità del rapporto causale tra il trauma così come

descritto biomeccanicamente e gli esiti invalidanti successivi (cfr. doc. 37 –

fasc. 1, n.d.r.).

Infine, sia dallo scritto del 14.09.2016 dell’assicurata che dal

nuovo scritto del 30.03.2017, si ha purtroppo la sensazione di una incoerenza

nella descrizione dei sintomi medici, intervallati da concetti poco chiari,

frammisti a considerazioni personali non di natura medica, quindi

documentazione opinabile e poco utile ad un’interpretazione proficua per una

rivalutazione medica: non c’è nessun presupposto medico su cui poter basare la

ricaduta. (…).” (doc. 112 – fasc. 1)

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale

constata che, per quanto riguarda la sintomatologia algica interessante la

regione cranio-facciale, con la decisione su opposizione del 29

ottobre 2010, l’istituto convenuto aveva già negato la propria responsabilità

in proposito, trattandosi di disturbi estranei all’infortunio del maggio 1982

(cfr. doc. 108 – fasc. 2).

Siccome il provvedimento appena

citato è nel frattempo cresciuto incontestato in giudicato, entrerebbero in

linea di conto unicamente i rimedi straordinari di diritto (la revisione

processuale e la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA), di

modo che l’aspetto in questione andrebbe valutato con un angolo di giudizio

ristretto.

Ad ogni modo, così come

verrà meglio dimostrato qui di seguito, anche volendo utilizzare un pieno

potere cognitivo, l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica

l’insorgente.

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene in effetti di poter condividere la conclusione alla

quale sono pervenuti i medici fiduciari dell’amministrazione, secondo

cui le problematiche oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2016 – in

sostanza dei dolori cranio-facciali in corrispondenza del territorio

d’innervazione del nervo trigemino e una leucoencefalopatia su base

ipossico-ischemica (cfr. doc. 77) – non possono essere imputate agli infortuni

occorsi alla ricorrente negli anni 1982 e 1985.

Del resto, né gli

argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.

IV e doc. X) né la documentazione che ella ha prodotto (peraltro già in gran

parte presente nell’incarto prodotto dall’assicuratore convenuto – cfr.

allegati ai doc. X e XI), risultano atti a generare dei dubbi – neppure lievi –

circa la fondatezza del parere espresso dagli specialisti interpellati

dall’istituto assicuratore resistente.

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi annunciati all’CO 1

nel febbraio 2016 costituiscano una conseguenza naturale degli eventi

infortunistici assicurati.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti