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Decisione

35.2017.88

Contusione del ginocchio: ammesso raggiungimento dello status quo sine vel ante dopo due, massimo quattro settimane dall'infortunio medesimo

8 marzo 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di causa, il

patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia dell’opposizione da lui

nel frattempo interposta contro la decisione formale 25 settembre 2017 dell’__________

(mediante la quale era stata respinta la domanda di revisione processuale della

decisione del 23 aprile 2015 - doc. V + allegati).

1.6. In data 9 novembre 2017, il

rappresentante dell’CO 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da

presentare (doc. VI).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare a contare dal 1° marzo

2016.

il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio accaduto il 19

agosto 2014, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile

1994.

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115.

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione

impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto a

prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2016, facendo capo essenzialmente al

parere dei propri consulenti medici (cfr. doc. A 1, p. 5).

In occasione della visita

fiduciaria del 12 agosto 2015, esprimendosi in merito all’eziologia dei

disturbi al ginocchio destro, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha

formulato le seguenti considerazioni:

" (…).

senza la visione della documentazione radiografica antecedente a

quella di gennaio 2015 (14.4.2011, 26.3.2012) da poter esaminare e sottoporre a

valutazione allo specialista radiologo, non è possibile esprimersi

compiutamente riguardo la causalità.

Senza dubbio già in occasione dell’infortunio 11.10.2010 di pertinenza

__________ vi è stata una distorsione del ginocchio destro con lesione anche

del muscolo del semimembranoso e assottigliamento del corno anteriore

compatibile sia con una meniscopatia degenerativa avanzata o con lesione

comminuta post-traumatica. Già in quel mentre gli specialisti della clinica __________

di __________ collegavano in parte i dolori a questa lesione meniscale e già in

quel frangente (4.5.2011) si menzionò l’eventuale mobilizzazione in narcosi e

artroscopia.

Ora è stata posta l’indicazione effettiva di artroscopia diagnostica

del ginocchio destro ed il paziente riferisce essere prevista per la fine

settembre – inizio ottobre all’Ospedale __________ di __________.

(…).” (doc. M 26, p. 5)

Dalle carte processuali

risulta che, nonostante fosse stata posta l’indicazione medica a sottoporvisi,

l’intervento artroscopico al ginocchio destro non ha in realtà mai avuto luogo

(al riguardo, si vedano in particolare i doc. A 57, M 47 e M 48).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto

assicuratore resistente ha ancora sottoposto intera documentazione (comprensiva

delle immagini relative alle RMN del 14 aprile 2011 e 26 marzo 2012 – cfr. doc.

A 73 e A 74) al dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha sostenuto

che il trauma contusivo riportato nell’agosto 2014 è suscettibile di avere

temporaneamente peggiorato lo stato preesistente a livello del ginocchio

destro, con lo status quo sine vel ante raggiunto a distanza di tre mesi

al massimo dall’evento medesimo:

" (…).

La lesione orizzontale del menisco laterale evidenziata nella RM

del 09 gennaio 2015, collegata a cisti gangliari, è già evidente nella RM del

26.

marzo 2012, di conseguenza non è in diretto rapporto causale con l’evento

del 19 agosto 2014. Una ulteriore indagine RM del 14 aprile 2011 indica che nel

corno meniscale anteriore laterale è evidente una alterazione del segnale

corrispondente ad una meniscopatia con lesione. Nello spazio temporale tra

l’incidente primario dell’11 ottobre 2010 (assicurato __________) e il nuovo

evento del 19 agosto 2014 sono state svolte numerose indagini al ginocchio dx

(tra cui 2 RM il 14 aprile 2011 e il 26 marzo 2012). Da questo si può dedurre

che già prima dell’evento datato 19 agosto 2014 il ginocchio dx soffrisse di un

quadro di dolore cronico.

Una contusione del ginocchio come da evento del 19 agosto 2014

è, per natura biomeccanica, inappropriata a causare una lesione meniscale. Va

inoltre aggiunto che una lesione orizzontale del menisco laterale va

normalmente interpretata come una conseguenza di una modifica strutturale

degenerativa del menisco.

La causa di una lesione meniscale di natura traumatica va

ricercata in un episodio distorsivo con tipica lesione longitudinale o radiale,

ma nella fattispecie non è questo il caso. Il quadro attuale del ginocchio

destro è, dal punto di vista scientifico, privo di diretta correlazione causale

all’evento del 19 agosto 2014, bensì si basa su un evento precedente, come già

identificato in modo chiaro nell’indagine RM del 14 aprile 2011 e che con molta

probabilità si relaziona all’evento assicurato __________ del 2010.

(…).

Nell’evento del 19 agosto 2014 si è trattato di una contusione di

grado medio-leggero del ginocchio dx, che può provocare dolori locali

temporanei i quali, in base all’esperienza, dovrebbero risolversi nell’arco di

3.

mesi max. Il quadro di dolore attuale è, nella sua interezza, da collegare

alla condizione pregressa, che peraltro sussisteva sin da prima dell’incidente

dell’11 dicembre 2013 (si è trattato di un incidente stradale con trauma

d’accelerazione cervicale, in cui non è rimasto coinvolto il ginocchio destro,

n.d.r.).” (il corsivo è del redattore)

Il medico consulente

dell’amministrazione ha peraltro affermato che la documentazione a sua

disposizione era sufficiente “… per escludere una compartecipazione dell’evento

del 19 agosto 2014 alla situazione attualmente lamentata.” (doc. M 49).

Dall’incarto __________ si

evince che circa l’eventuale nesso di causalità naturale tra l’infortunio

dell’ottobre 2010 e i disturbi interessanti il ginocchio destro a partire

dall’agosto 2014, si è pronunciato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e della mano, il quale ne ha negato l’esistenza senza motivare oltre

il suo parere (cfr. doc. __________ 145 - inc. 35.2017.149).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato a pronunciarsi

nel caso di specie - vista anche l’assenza di motivate certificazioni

specialistiche -, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla

valutazione espressa dal chirurgo dott. Häuptli, specialista proprio nella

materia che qui interessa.

Del resto, quanto

sostenuto dal consulente medico di CO 1 trova piena conferma in letteratura

specialistica, dalla quale si evince che le lesioni meniscali sono solitamente

causate da traumi indiretti. Il più delle volte si tratta di movimenti

di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata

la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla

posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a

ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie

– Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans les lésions isolées du ménisque, on distingue le

mécanisme de flexion forcée associée ou non à une certaine rotation externe

forcée. La position en flexion forcée

prolongée du genou diminue temporairement les qualités mécaniques du ménisque

(diminution de sa lubrification). Lorsque le sujet se relève brutalement, la

corne postérieure du ménisque médial est alors comprimée entre fémur et tibia

et en même temps les insertions capsulaires le tirent vers l'avant: le ménisque

se déchire (mécanisme de relèvement après une position accroupie prolongée).

L'autre mécanisme de survenue d'une

lésion méniscale est un mouvement de rotation externe du tibia sur un genou

légèrement fléchi, pied fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le

condyle médial et la corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une

déchirure de celui-ci. (…). Lors de lésions du ligament croisé antérieur, une

translation antérieure violente et soudaine du tibia peut entraîner une lésion

de la corne postérieure du ménisque médial (qui normalement contribue à limiter

la translation antérieure du tibia). D'autre part, la répétition de mouvements

anormaux de translation antérieure excessive, sans forcément de nouveaux

accidents d'entorse, entraîne progressivement une rupture du ménisque médial. Il s'agit souvent de lésions très périphériques réalisant

une désinsertion capsulo-méniscale“ e www.clinique-arthrose.fr, in cui

si legge tra l’altro che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura

verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa

è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini

lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi).

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’infortunio del 19 agosto 2014 ha aggravato soltanto

transitoriamente il preesistente stato del ginocchio destro, con lo status

quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, al momento in cui l’assicuratore

convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (marzo 2016) (su

quest’ultimo aspetto, si veda segnatamente la STF 8C_178/2015 del 28 luglio

2015.

consid. 4.2, in cui l’Alta Corte ha confermato il parere espresso dal

medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale, nel caso di

una contusione del ginocchio, lo status quo sine vel ante si ritiene di

regola raggiunto trascorse due, massimo quattro settimane

dall’infortunio medesimo), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori

atti istruttori.

Al ricorrente che pretende

sussistere un legame causale naturale con l’evento traumatico dell’agosto 2014

anche dopo il 29 febbraio 2016, per il semplice fatto che, posteriormente a

tale sinistro, egli ha denunciato maggiori disturbi, va segnalato che la regola

“post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non

ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Pertanto,

la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’istituto assicuratore

resistente ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal

1° marzo 2016, deve essere confermata.

Visto l’esito della

parallela procedura ricorsuale contro l’INSAI (cfr. STCA 35.2017.149 del 19

febbraio 2018), il TCA può esimersi dal dare seguito alla domanda di

chiamata in causa di quest’ultimo assicuratore (cfr. doc. I, p. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti