Lexipedia

Decisione

35.2017.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 febbraio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti affinché le decisioni mediante le quali la CO 1 ha corrisposto all’assicurato

prestazioni di rendita fondate su un grado d’invalidità del 18%, possano essere

sottoposte a revisione processuale. Può invece restare irrisolta la questione

di sapere se al ricorrente sia imputabile una violazione dell’obbligo di

annunciare (ciò che egli peraltro nega – cfr. doc. I, p. 3 s.).

2.3. Secondo

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Sono “nuovi“ ai

sensi di questa disposizione, i fatti che si sono prodotti sino al momento in

cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto erano ancora

ricevibili, ma che non erano conosciuti dal richiedente nonostante tutta la sua

diligenza. Le prove, da parte loro, devono servire a provare o dei fatti nuovi

rilevanti che fondano la revisione, o dei fatti che erano conosciuti

nell’ambito della precedente procedura ma che sono rimasti indimostrati a

discapito del richiedente. Decisivo è che il mezzo di prova non serva

unicamente ad apprezzare dei fatti, ma all’accertamento di questi ultimi. In

questo senso, non basta che un nuovo rapporto medico fornisca un diverso

apprezzamento dei fatti; sono per contro necessarie delle nuove circostanze di

fatto dalle quali risulti che le basi della decisione in questione presentava

dei vizi oggettivi. L’apprezzamento inesatto deve essere la conseguenza

dell’ignoranza oppure dell’assenza di prove di fatti essenziali per la

decisione (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b; STF 8C_868/2010 del 6 settembre 2011

consid. 3.2 e 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.1).

2.4. Nella concreta evenienza, in

esecuzione della pronunzia federale 8C_989/2009 (cfr. supra, consid.

1.2.), l’amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d’invalidità

del 18% a decorrere dal 1° gennaio 2008 (cfr. la decisione formale del 17

settembre 2010, prodotta sub doc. 118).

Dalle tavole processuali

si evince che, nel prosieguo, l’assicurato ha lavorato alle dipendenze della __________

con un contratto a tempo determinato (cfr. doc. 117.6), attività terminata il

31 marzo 2011 (cfr. doc. 123).

Dopo aver beneficiato per

un breve periodo delle indennità di disoccupazione (cfr. allegati al doc.

123.3), egli è entrato alle dipendenze del __________ di __________ in qualità

di gerente dello stesso, realizzando un salario mensile lordo pari a fr. 3'800

(cfr. contratto a tempo indeterminato del 27 aprile 2011, prodotto sub doc.

128.1).

A contare dal 1° maggio

2012, il ricorrente è quindi stato assunto definitivamente dalla __________,

dapprima quale panettiere, in seguito (dal 1° settembre 2014) quale capo

reparto panetteria presso l’__________ di __________. Dalle informazioni che la

CO 1 ha assunto presso il datore di lavoro è risultato che l’assicurato ha

percepito, per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2012, un salario lordo di fr.

4'700/mese per tredici mensilità (+ fr. 1'483.50 a titolo d’indennità

supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, un salario lordo

di fr. 4’748/mese per tredici mensilità (+ fr. 2'795.20 a titolo

d’indennità supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014, un

salario lordo di fr. 4’795/mese per tredici mensilità nonché, per il periodo

1° settembre 2014 – a tutto il 2015, un salario lordo di fr. 5’200/mese

per tredici mensilità (+ fr. 1'880 a titolo d’indennità supplementari corrisposte

nel 2014) (cfr. doc. 141, 141.1 e 141.2).

Con la decisione formale

del 29 settembre 2015, l’assicuratore resistente ha ricalcolato il grado

d’invalidità dell’assicurato per il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015,

facendo capo ai dati salariali appena menzionati. Ne è risultato un grado del

12% per il 2012 e 2013, del 13% per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014 e

del 5% a contare dal 1° settembre 2014. La CO 1 ha quindi ridotto la rendita

per il periodo 1° maggio 2012 – 31 agosto 2014, rispettivamente l’ha soppressa

a decorrere dal 1° settembre 2014 (cfr. doc. 142, p. 2 s.).

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale constata innanzitutto che il ricorrente non contesta le modalità con

le quali l’amministrazione ha stabilito i gradi d’invalidità relativi ai

diversi periodi (cfr. doc. I).

Considerandi

D’altro

canto, sempre secondo il TCA, la circostanza secondo la quale il ricorrente, lavorando

stabilmente alle dipendenze della __________, ha conseguito redditi di

un’entità tale da giustificare la riduzione, rispettivamente la soppressione della

rendita versatagli a far tempo dal 1° maggio 2012,

costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1

LPGA, che fonda la revisione processuale delle corrispondenti decisioni.

Secondo la giurisprudenza, la revisione processuale di decisioni

amministrative è inoltre ammessa soltanto entro i termini determinanti per la

revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA, applicabile

grazie al rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LPGA): 90

giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10

anni dalla notificazione della decisione (cfr. HAVE 2005 p.

242.

[STFA I 3/05 del 17 giugno 2005]; si veda pure la RAMI 1994 n. U 191 p.

145, U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 53).

In concreto,

la CO 1 ha ossequiato il termine relativo di 90 giorni. In effetti, essa ha

ricevuto i dati salariali dal datore di lavoro dell’assicurato il 23

settembre 2015 (cfr. doc. 141; l’estratto del conto individuale le era

pervenuto il 31 agosto 2015 – cfr. doc. 140.1) e ha emanato la nota decisione

formale il 29 settembre 2015 (cfr. doc. 142).

Visto quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata, perlomeno nella misura in cui la CO 1 ha ridotto la rendita per il periodo 1° maggio 2012 – 31 agosto

2014, rispettivamente l’ha soppressa a decorrere dal 1° settembre 2014, deve dunque essere confermata.

2.5

Con la

decisione impugnata, l’assicuratore resistente ha pure preteso da RI 1 la restituzione dell’importo di fr.

12'233, corrispondente alla differenza tra le prestazioni di rendita versate e

quelle in realtà dovute durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015 (cfr.

doc. 148).

In

concreto, il TCA ha accertato che la CO 1 era legittimata a correggere con

effetto retroattivo le sue precedenti decisioni per la via della revisione

processuale (cfr. supra, consid. 2.4.).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato si è opposto alla restituzione delle prestazioni,

invocando in particolare la propria buona fede (doc. I, p. 4: “Partire

dall’assunto che RI 1 sia stato in cattiva fede ci pare ancor meno esigibile e

risulta essere oltremodo discutibile, al punto da apparire vessatorio. In casi

analoghi la buona fede dev’essere presunta o quantomeno accertata con una certa

tolleranza”).

In proposito, questa Corte

rileva che l’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono,

essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25

LPGA). Al riguardo, va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel

caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

Pertanto, la richiesta di

restituzione delle prestazioni di rendita riconosciute a RI 1 a far tempo dal

1° maggio 2012 è fondata, riservata la verifica dell’osservanza dei termini

previsti dal cpv. 2 dell’art. 25 LPGA (cfr. infra, consid. 2.6.).

2.6

L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

I termini enunciati sono

termini di perenzione (cfr DTF 133 V 579 consid. 4.1; STF 9C_663/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.3).

I termini di perenzione

non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Th. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 59 s. e p. 311 s.).

In

una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è

stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno, bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati (in questo senso, si veda pure la STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid.

3.

, pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 p. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 p. 212 ss.).

Nella presente fattispecie, la CO 1 ha

manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art.

25.

cpv. 2 LPGA.

Infatti, da una parte, il termine decorre dal 23 settembre 2015, data in cui l’istituto

ha ricevuto i dati salariali dalla __________ (cfr. doc. 141), poiché è al più presto a quel momento che esso ha

avuto a sua disposizione tutti gli elementi atti a determinare sia il principio

che la misura del diritto alla restituzione. Dall’altra,

la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emessa in data 29 settembre 2015 (cfr. 142).

Ne consegue che

correttamente l’istituto convenuto ha chiesto la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015,

per un importo (non contestato) di fr. 12'233.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti