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Decisione

35.2017.91

Diritto all'IMI. Rinvio atti all'amministrazione per eseguire perizia esterna, in quanto parere del medico fiduciario non sufficientemente convincente

20 dicembre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 19 dicembre 2017, il

ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. XIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a

negare al ricorrente il diritto a un’IMI, oppure no.

2.3

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5

Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6

L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.7

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione

dell’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dalla dott.ssa __________

(per la spalla destra), rispettivamente dal dott. __________ (per quella

sinistra), entrambi spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

In occasione della visita

medica di chiusura del 19 novembre 2013 - riscontrata la presenza di una

“limitazione dei movimenti attivi della spalla destra rispetto alla sinistra

con compensazione dei movimenti in paziente molto robusto e muscoloso” - la

dott.ssa __________ ha dichiarato che, trattandosi di valutare il diritto

all’IMI, “… questa non sussiste visto che pur essendoci un modico deficit

funzionale questo non rientra nei giustificativi per l’assegnazione di detta

indennità.” (doc. 97, p. 5/fasc. 1).

Per quanto concerne invece

la spalla sinistra, a margine della visita di chiusura del 21 ottobre 2016, il

dott. __________ ha rilevato che non sussisteva “… per ora diritto IMI ...”

(doc. 119, p. 4/fasc. 2).

Con certificazione del 20

dicembre 2016, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha espresso il parere secondo cui, a suo avviso, “… non vi è

alcun dubbio sul fatto che siamo in presenza di un danno permanente ad entrambe

le spalle. Tale danno è costituito da una limitazione dell’articolazione con

elevazione non oltre i 150°, debolezza dell’arto e persistenza di dolori. Stimo

dunque la IMI dal 10 al 15% per ciascuna delle spalle.” (doc. 133/fasc. 2).

Invitato

dall’amministrazione a pronunciarsi sulle considerazioni enunciate dal medico

curante specialista, con apprezzamento del 12 gennaio 2017, il dott. __________

ha rilevato che “sono da un lato d’accordo sul fatto che vi sia una residua

modesta menomazione dell’integrità in seguito all’infortunio e alle successive

cure per entrambe le spalle. Faccio però notare che la ripresa funzionale di

entrambe le spalle, in base alle risultanze cliniche e della visita da me

effettuata, appare particolarmente buona. Ho pertanto ritenuto che almeno per

il momento la menomazione non raggiunga un livello tale da essere valutata con

una IMI del 10% secondo le comuni tabelle di riferimento della Suva. In

particolare si può fare riferimento alla tabella 1.2 Suva relativa alle

menomazioni funzionali della spalla ove una IMI del 10% viene concessa qualora

vi è una mobilità fino a 30° oltre l’orizzontale. Nel caso in esame la mobilità

è in effetti migliore, per questo motivo non si è ritenuto al momento che

sussistessero i criteri per la concessione di una IMI. In altre parole il danno

funzionale alle due spalle seppur presente è di entità tale da non raggiungere

un livello di indennizzabilità secondo le normali tabelle.” (doc. 137/fasc. 2).

Unitamente alla propria

opposizione, l’insorgente ha prodotto un ulteriore rapporto del Prof. __________,

datato 30 maggio 2017, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…) Attualmente

l’evoluzione per i sopraccitati infortuni è purtroppo sfavorevole con

persistenza di dolori e limitazione funzionale ad entrambe le spalle. La

mobilità è relativamente buona ma persistono dolori sotto sforzo e debolezza

dell’arto.

In merito alla recente decisione della CO 1 confermo l’abilità al

lavoro al 100% per mansioni adatte ma non condivido la decisione di non

attribuire una IMI. In effetti è sicuramente presente un danno all’integrità ed

in particolar modo a livello della spalla destra. Il rischio di sviluppare

un’artropatia da rottura della cuffia dei rotatori è alto per questa spalla.

Secondo le tabelle della Suva la situazione delle 2 spalle è

equiparabile ad un’artrosi gleno-omerale, media per la spalla sinistra, e

severa per la spalla destra. Spetterebbe dunque al paziente una IMI tra il 15%

ed il 35%.” (doc. 169)

Questa la duplica del

medico fiduciario dell’assicuratore resistente:

" (…) Per

quanto riguarda la possibile evoluzione futura, ritengo che essa sia

teoricamente possibile ma non certa o fortemente probabile. (…).

In merito alle osservazioni esposte dal dott. med. __________,

rilevo che lo specialista ortopedico curante ha modificato in modo sostanziale

nel suo ultimo scritto quanto già certificato nel suo precedente scritto del

20.12.2016

In sostanza nella sua certificazione iniziale svolgeva alcune

considerazioni sul diritto ad IMI rifacendosi alla tabella Suva sulle

limitazioni funzionali a livello della gleno-omerale. Nell’ultimo scritto del

30.05.2017

modifica la propria posizione in modo sorprendentemente sostanziale

riferendosi alla tabella Suva riguardante i danni da artrosi. In sostanza porta

elementi differenti per quanto riguarda la fattispecie clinica a cui riferirsi

(da un lato un deficit funzionale, dall’altro una patologia degenerativa di

grado medio e grave).

Inoltre, modifica anche la propria posizione sull’entità della

IMI, fornendo una forchetta valutativa estremamente ampia (nel primo scritto il

20-30%, nel secondo un range dal 15 al 35%) senza esprimersi in modo più

puntuale.

Per quanto riguarda le considerazioni sul primo scritto, intendo

confermare il mio apprezzamento del 17.01.2017.

Per quanto riguarda le osservazioni presenti nel secondo scritto,

ritengo che la situazione attuale dell’assicurato non sia per nulla

paragonabile ad un’artrosi gleno-omerale di grado medio a sinistra e grave a

destra, come asserito dal dott. med. __________.

Tale fattispecie sarebbe caratterizzata dalla presenza di una

sintomatologia dolorosa importante anche a riposo che determinerebbe l’uso

frequente di anti dolorifici, e la presenza di un danno funzionale di

articolarità ben maggiore di quello rilevato in occasione della visita

medico-circondariale, con un deficit di articolarità importante con compenso a

livello della scapolo-toracica e importante contrattura spino-appendicolare.

Tutto ciò non è rappresentativo a mio parere della situazione dell’assicurato

sulla base della valutazione clinica eseguita in occasione della visita

medico-circondariale.” (doc. 174/fasc. 2)

Dalle carte processuali

risulta inoltre che il dott. __________ si è ancora chinato sulla fattispecie

in esame, prendendo posizione in merito alla documentazione medica acquisita

nel frattempo (artro-RMN del 28 agosto 2017 e referto 29 agosto 2017 del dott. __________):

" (…) Nello

specifico rilevo che dall’esame RM non vengono evidenziati elementi di

rilesione del tendine della cuffia dei rotatori. Nel referto a firma dello

specialista radiologo dott.ssa __________ non si fa alcun accenno a lesioni

condrali della testa omerale. Non rilevo quindi alcun elemento ulteriore atto a

modificare le conclusioni della visita medico-circondariale e le successive

spiegazioni del mio apprezzamento del 16.06.2017.

Per quanto riguarda la valutazione del dr. med. __________ del

29.08.2017

egli ritiene di rilevare una possibile, non certa, piccola lesione

condrale sulla testa omerale. Sottolineo che tale considerazione non è

condivisa dal radiologo che ha refertato l’esame. Ritengo inoltre che una

piccola lesione condrale non sia un elemento sufficiente a modificare la

valutazione globale della spalla sinistra eseguita in occasione della visita

medico-__________, che permane del tutto valida.” (doc. XI 4)

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di non poter

fondare il proprio giudizio sul parere espresso dai medici fiduciari dell’CO 1,

secondo i quali l’insorgente non sarebbe portatore di una menomazione

importante e durevole all’integrità fisica, fondante il diritto a un’indennità.

In base alle misurazioni

eseguite da dott. __________ in occasione della visita di

chiusura dell’ottobre 2016, il ricorrente presenta, per quanto riguarda il braccio

destro, un’abduzione/adduzione di 160° e una flessione/elevazione di 170° e,

trattandosi di quello sinistro, di 140, rispettivamente di 170° (cfr.

doc. 119, p. 3).

Da parte

sua, il medico curante specialista, dott. __________, ha fatto stato di una

elevazione delle braccia non oltre i 150° (cfr. doc. 133), rispettivamente di

una mobilità relativamente buona con dolori sotto sforzo e debolezza dell’arto

(cfr. doc. 169).

Ora, questo

Tribunale osserva che, in una sentenza 35.2000.60 del 17 settembre 2001 consid.

2.4.5

– fondandosi sul parere dell’allora medico __________ dell’CO 1 – era

stata riconosciuta un’IMI del 10% a un assicurato la cui spalla destra era

limitata in elevazione a 170° e in abduzione a 160° e che, inoltre, presentava

una diminuzione della forza.

In un’altra

fattispecie, oggetto della sentenza 35.2008.23 dell’8 settembre 2008 consid.

2.6.6

, riguardante un assicurato la cui funzione della spalla sinistra,

in flessione e in abduzione, era di 155, rispettivamente di 140°, il medico

fiduciario dell’assicuratore in questione aveva valutato la menomazione

all’integrità sempre in un 10%.

Alla luce di quanto

precede, anche allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli

assicurati, il TCA ritiene di non poter senz’altro confermare il rifiuto di

riconoscere all’assicurato un’IMI per il danno infortunistico alle spalle.

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere dei propri medici __________ (in questo senso,

si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione del 5

luglio 2017 e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto

affinché disponga un approfondimento peritale, volto a valutare l’entità

della menomazione legata al danno infortunistico alle spalle.

A prescindere da quanto

precede, questo Tribunale precisa comunque che una menomazione dell’integrità

si ritiene importante allorquando raggiunge almeno il tasso del 5% (cfr.

cifra 1 dell’Allegato 3 all’OAINF: “Le menomazione dell’integrità che non

raggiungono il tasso del 5 per cento della seguente tabella non danno diritto

ad alcuna indennità.”) e non del 10% così come sembra credere il medico di

circondario (cfr. doc. 137/fasc. 2: “Ho pertanto ritenuto che almeno per il

momento la menomazione non raggiunga un livello tale da essere valutata con una

IMI del 10% secondo le comuni tabelle di riferimento della Suva.”).

Va infine rilevato che,

nel passato (anche recente, si veda in questo senso la STCA 35.2016.49 del 20

ottobre 2016, cresciuta incontestata in giudicato), il TCA ha più volte retrocesso

gli atti affinché l’CO 1 procedesse a ulteriori accertamenti, sulla base di argomenti

simili a quelli sviluppati nel caso sub judice. Tenuto conto di ciò, e allo

scopo di evitare eventuali ulteriori rinvii, l’istituto assicuratore è invitato

in futuro a segnalare, nella decisione impugnata oppure nella risposta di

causa, l’esito degli accertamenti compiuti in quelle occasioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 600 (IVA inclusa)

a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti