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35.2017.93

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2018Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla riconsiderazione

e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente

alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50,

consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del

22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente a un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante la riconsiderazione,

si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,

un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento

di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione

(DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento

che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle

prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione

non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con

riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

È ancora utile segnalare

che una transazione può di principio essere soggetta a riconsiderazione, al

pari di una decisione. Tuttavia, nell’ambito dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, devono

essere poste delle esigenze più elevate, proprio per tener conto del carattere

transattivo. La riconsiderazione è quindi ammissibile allorquando

la transazione era manifestamente errata. Ciò dipende dalla questione di sapere

cosa può essere oggetto di una transazione. Un contratto (di diritto pubblico),

rispettivamente una transazione devono rispettare il principio di legalità, di

conseguenza non possono contenere una regolamentazione contraria alla legge. La

facoltà di concludere una transazione non autorizza le autorità a stipulare

coscientemente un accordo contrario alla legge, ovvero a discostarsi da

un’applicazione della legge da esse ritenuta corretta nel senso di un

compromesso. Ammessa dalla legge la transazione, in presenza di una situazione

fattuale o giuridica incerta, alle parti è concesso di regolare

contrattualmente un rapporto giuridico, allo scopo di eliminare l’insicurezza

giuridica. In questo senso, va tenuto conto che il contenuto della transazione

si discosta dalla regolamentazione del rapporto giuridico che sarebbe risultata

nel caso in cui la fattispecie e la situazione giuridica fosse stata

completamente chiarita. Una transazione è perciò legittima, nella misura in cui

all’amministrazione è stato concesso un margine d’apprezzamento, come pure per

eliminare gli aspetti poco chiari di natura giuridica e/o fattuale. Il

meccanismo della ponderazione degli interessi è il medesimo che si tratti di

riconsiderare una transazione o una decisione. Differenze risultano tuttavia al

momento della ponderazione, specialmente nella protezione del legittimo

affidamento, che nel caso di una transazione è tendenzialmente maggiore

rispetto a una decisione (cfr. DTF 138 V 147 consid. 2.3 e 2.4. e riferimenti

ivi citati).

2.7. Nella

concreta evenienza, in via principale, il ricorrente pretende che la decisione

formale del 26 giugno 2014, mediante la quale l’amministrazione aveva

confermato la transazione conclusa nel frattempo con l’assicurato (doc. 624),

venga riconsiderata e, pertanto, che l’indennità mensile per spese di cura a

domicilio di fr. 12'227.50 gli venga riconosciuta con effetto retroattivo (cfr.

doc. I, p. 5: “Secondo il suo punto di vista la decisione del 26.06.2014

sarebbe da riconsiderare e da annullare. Di conseguenza egli avrebbe diritto ad

un indennizzo per cure di CHF 12'227.50 a far tempo dal 08.02.2013, …”).

A suo avviso, la decisione

del 3 luglio 2013 (recte: del 26 giugno 2014, la quale ha annullato e

sostituito appunto quella del 3 luglio 2013) sarebbe da considerare come

manifestamente errata in quanto fondata su un inammissibile rilevamento del

fabbisogno di cure a domicilio e, nella misura in cui ha comportato una diminuzione

dell’indennità, causa di complicazioni di salute, segnatamente di decubiti

(cfr. doc. 854, p. 12).

L’istituto assicuratore

nega invece che siano dati i presupposti per riconsiderare la decisione formale

del 26 giugno 2014, rilevando che al momento in cui la transazione del 16

giugno 2014 è stata conclusa, RI 1 era rappresentato da un legale. D’altro

canto, la sua successiva affermazione secondo la quale l’indennità di fr. 6'800

concordata con l’CO 1 sarebbe stata troppo esigua, non è atta a far apparire la

transazione come manifestamente errata (cfr. doc. 878, p. 13).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte non ritiene adempiute le condizioni per procedere a

una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione formale del 26

giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato.

Innanzitutto, va osservato

che la transazione in questione, che è stata confermata con la decisione formale

di cui è ora chiesta la riconsiderazione, trae origine da un rilevamento dei

bisogni di cure compiuto dalla FSCMA nel maggio 2012 presso il domicilio

dell’assicurato (cfr. doc. 566). Su tale base, l’istituto assicuratore

convenuto aveva stabilito in 100.25 minuti il fabbisogno giornaliero in termini

di esami e cure ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre e in 89 minuti quello

per le cure di base ex art. 7 cpv. 2 lett. c OPre. Applicata la tariffa Spitex

in vigore in Ticino nel 2013 – fr. 65.40 per gli esami e cure e fr. 54.60 per

le cure di base -, l’indennità mensile era stata fissata in fr. 5'788 a decorrere

dal 1° agosto 2013 (cfr. doc. 565 e doc. 574).

Successivamente,

nell’ambito della trattativa intavolata con l’insorgente e con l’allora suo patrocinatore,

l’indennità era stata aumentata a fr. 6'800 (cfr. doc. 615, 616, 617 e 620) e,

su tale base, conclusa la transazione del 16 giugno 2014 (cfr. allegato al doc.

623).

Ora, il fatto che -

peraltro a distanza di alcuni anni (luglio 2016), durante i quali, a detta del

ricorrente, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate -, un’altra

valutazione, quella eseguita da __________ per conto dell’assicurato (doc.

847), abbia fornito, a torto o a ragione, degli esiti differenti a proposito

della quantificazione del fabbisogno di cure domiciliari, non basta certo a far

apparire come manifestamente errata la decisione formale del 26 giugno

2014.

Questo Tribunale non può neppure

seguire l’insorgente allorquando sostiene che la manifesta erroneità della

decisione formale sarebbe dimostrata anche dalla circostanza che la riduzione

dell’indennità ivi stabilita gli avrebbe provocato delle complicazioni di

salute. In effetti, a prescindere dal fatto che la pretesa relazione causa-effetto

sarebbe ancora tutta da dimostrare, va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, determinante ai fini della valutazione della manifesta erroneità di

una decisione, è la situazione di fatto di cui l’amministrazione era a

conoscenza all’epoca in cui è stata emessa (cfr. STFA C 122/00 del 30 marzo

2001 consid. 3a e riferimenti ivi indicati: “… - unter Zugrundelegung des damals

bekannten Sachverhalts …” – il corsivo è del redattore). Ciò significa che

il preteso peggioramento delle condizioni di salute intervenuto negli anni

successivi all’emanazione della decisione formale del 26 giugno 2014, va considerato

irrilevante in questo contesto.

L’assicurato, a ragione,

non pretende che la decisione formale in questione possa essere revocata per la

via della revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (cfr.

doc. I).

In esito a tutto quanto

precede, ritenuti insoddisfatti i presupposti per poter procedere a una

riconsiderazione (e a una revisione processuale) della decisione formale del 26

giugno 2014, il TCA è chiamato a esaminare, nei considerandi che seguono, se

l’indennità stabilita nella transazione del 16 giugno 2014 (fr. 6’800/mese) può

e deve essere adeguata per il futuro, così come lo chiede il ricorrente

in via sussidiaria.

2.8. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LPGA

– applicabile anche alle cure a domicilio concesse dopo la determinazione della

rendita a persone totalmente invalide (art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF) (STF

8C_896/2009 del 23 luglio 2010 consid. 4.2, pubblicata in RtiD 2011 I p.

206) -, ogni altra (rispetto alla rendita d’invalidità, la quale è oggetto del

capoverso 1 dell’art. 17) prestazione durevole accordata in virtù di una

disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta,

aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata

hanno subito una notevole modificazione.

L’aumento, la diminuzione

o la soppressione di una prestazione durevole fondata sull’art. 17 cpv. 2 LPGA,

presuppone l’esistenza di un motivo di revisione. Lo è ogni notevole

modificazione delle circostanze di fatto, segnatamente un miglioramento o un

peggioramento delle condizioni di salute, suscettibile di incidere sull’entità

del diritto (cfr. DTF 137 V 424 consid. 2.2 e 3.1).

2.9. Nel caso di specie,

controversa è innanzitutto la questione di sapere se torna applicabile il

vecchio o il nuovo diritto.

Secondo l’amministrazione,

applicabile in concreto sarebbe il diritto in vigore sino al 31 dicembre

2016, in ossequio al chiaro disposto di cui al capoverso 1 delle

disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 (cfr. doc. 878,

p. 5: “Da sich im vorliegenden Fall der Unfall des Versicherers jedoch bereits

vor dem 1.1.2017 ereignet hat, ist hier aber allein die Bestimmung von Art. 18

UVV in ihrer bis zum 31.12.2016 gültigen Fassung massgebend.”).

Il ricorrente fa invece

valere la tesi opposta, e ciò per le ragioni già riassunte al considerando 1.5.

del presente giudizio.

Secondo questo Tribunale,

la questione del diritto applicabile al caso di specie può rimanere aperta (per

un altro caso in cui il TCA ha deciso in questo senso, si veda la STCA

35.2017.119 del 7 giugno 2018 consid. 2.5., cresciuta incontestata in

giudicato).

Al riguardo, va rilevato

che tra il vecchio e il nuovo diritto la situazione giuridica si è modificata

nel senso che, sino al 31 dicembre 2016, non esisteva un diritto a beneficiare

di prestazioni per l’assistenza non medica a domicilio mentre, a contare dal 1°

gennaio 2017, è stato introdotto il diritto a un

contributo, a condizione che l’assistenza non sia già rimborsata da un assegno

per grandi invalidi (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF e il rapporto esplicativo

dell’UFSP, citato al consid. 2.5.). In questo contesto, va ricordato che già

sotto il vecchio diritto agli assicuratori LAINF veniva raccomandato di corrispondere

un contributo adeguato per le cure non mediche a domicilio, sempre a condizione

che non fossero già coperte dall’assegno per grandi invalidi (cfr. la

raccomandazione n. 7/90 della Commissione ad hoc danni LAINF, menzionata al

consid. 2.4. in fine).

A ciò va

aggiunto che, secondo questa Corte, la restrizione prevista dal nuovo art. 18

cpv. 2 lett. b OAINF al diritto di ottenere un contributo per l’assistenza non

medica a domicilio (“se questa non è rimborsata dall’assegno per grandi

invalidi secondo l’articolo 26”, “soweit diese nicht durch die

Hilflosenentschädigung nach Artikel 26 abgegolten ist”, “à condition qu'ils ne

soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26”), va interpretata

alla luce dei principi che la Corte federale ha sviluppato nella DTF 116 V 41 e

precisato nella STF 8C_1037/2012 del 12 luglio 2013 (sentenze entrambe citate

al consid. 2.4.), nel senso che l’esistenza del diritto a un AGI di grado

elevato non consente di ritenere a priori coperte le spese legate alla cura e

all’assistenza a domicilio dell’assicurato. Occorre piuttosto verificare, per

ogni singolo atto di cura prestato in un caso concreto, se possiede un

carattere accessorio, nel senso che è necessariamente inserito in un

complesso di cure mediche, oppure preventivo, nel senso che è

indispensabile ad impedire un notevole aggravamento dello stato di salute della

persona assicurata.

In queste

condizioni, la pretesa “alternativa” dell’assicurato (non contemplata dal petitum

del ricorso ma formulata nei considerandi – doc. I, p. 5) tendente a che l’CO 1

sia condannato a riconoscergli un contributo di cura calcolato in funzione di

un fabbisogno di cure di 12 ore, risulta a priori infondata nella

misura in cui 6 delle 12 ore sono da imputare a cure di base non accessorie

(cfr. doc. I, p. 11 s.), dunque a degli atti - privi di qualsiasi indicazione

medica (a titolo di esempio, si tratta del taglio di barba e capelli, dell’igiene

orale e della pulizia dei denti, dell’aiuto per vestirsi/svestirsi al mattino e

alla sera, ecc.) -, già coperti dall’assegno per grandi invalidi e dunque, ai

sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF (rispettivamente della giurisprudenza

emanata sotto il vecchio diritto e della raccomandazione n. 7/90 della

Commissione ad hoc danni LAINF, revisione 17 marzo 2008), non a

carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Il TCA può

pertanto limitare il proprio esame alle restanti 6 ore/giorno di cure

domiciliari che l’insorgente imputa a “esami e cure” in ragione di 2.51

ore/giorno, a “cure di base accessorie” in ragione di 1.32 ore/giorno e a “cure

di prevenzione” in ragione di 2.08 ore/giorno (cfr. doc. I, p. 15).

2.10. Questo

Tribunale constata che, a seguito dell’intervento dell’avv. Landolt (cfr. doc.

725) e in vista della dimissione dell’assicurato dal Centro __________ di __________,

l’assicuratore LAINF convenuto ha disposto un nuovo rilevamento del fabbisogno

in termini di cure a domicilio, incaricando la FSCMA (cfr. doc. 782;

concretamente, il rilevamento è stato eseguito dall’infermiera __________,

coadiuvata da __________, responsabile del settore accertamento delle cure,

dopo che il rappresentante del ricorrente aveva ricusato l’infermiera __________,

già autrice della valutazione del maggio 2012 – cfr. doc. 816).

L’accertamento in

questione ha avuto luogo l’8 (dalle 19:30 alle 22:30) e il 9 settembre 2016

(dalle 8:30 alle 11:00) presso il domicilio dell’assicurato (cfr. allegato al doc.

836).

Dal

relativo rapporto risulta che il ricorrente avrebbe bisogno di esami e cure ai

sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre in misura di 141.44 minuti/giorno

(corrispondenti a 2.53 ore), e meglio 5 minuti/giorno per il “controllo

dei segni vitali, polso/pressione sanguigna”, 1.33 minuti per “inalazione,

preparazione, somministrazione, risciacquo maschera”, 5 minuti per “intervento

notturno per sistemare la maschera”, 2 minuti per “togliere la maschera”, 15

minuti per “applicare maschera CPAP + cura nasale”, 5 minuti per

“somministrazione medicamenti al mattino”, 2 minuti per “somministrazione

medicamenti la sera”, 3 minuti per “somministrazione medicamenti durante la

notte”, 4 minuti per “somministrazione medicamenti (gocce occhi/mattino e

sera)”, 4 minuti per “somministrazione medicamenti (cura del naso)”, 2.50

minuti per “somministrazione medicamenti i.m. (per forti dolori)”, 5 minuti per

“medicazione catetere”, 5 minuti per “medicazione tibia destra”, 6 minuti per

“vuotare sacco urine mattino e sera”, 2.14 minuti per “cambiare sacco urine”, 4

minuti per “cura/controllo catetere a dimora”, 8.57 minuti per “lavaggio

vescica”, 1.43 per “lavaggio vescica speciale”, 1 minuto per “cambio catetere

Cystofix”, 20 minuti per “Practoclyss”, 9 minuti per “posa sonda rettale”, 8

minuti per “stimolazione rettale manuale”, 9 minuti per “massaggio

dell’addome”, 12 minuti per “massaggio dell’addome serale” e 2 minuti per “posa

sonda rettale”.

Per quanto riguarda invece

le cure di base giusta l’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre, il fabbisogno è stato

quantificato in 70.50 minuti/giorno (corrispondenti a 1.17 ore),

e meglio 10 minuti/giorno per “posizione in carrozzina”, 16 minuti/giorno per “posizione

durante il management intestinale”, 8 minuti/giorno per “posizione prima di

dormire”,1.5 minuti per “interventi supplementari notturni”, 12 minuti/giorno

per “controllo cutaneo”, 2 minuti/giorno per “pervenzione antidecubito”, 4

minuti/giorno per “profilassi igiene intima”, 7 minuti/giorno per “massaggi

serali per rossore”, 4 minuti/giorno per “stimolazione circolazione”, 4

minuti/giorno per “applicazione crema su tutto il corpo” e 2 minuti/giorno per

“mobilizzazione attiva/passiva” (cfr. allegato al doc. 836 e doc. 841).

Si evince inoltre che non

è stato considerato il tempo legato al lavaggio del sistema di fissaggio della maschera

nasale (prestazione già coperta dall’AGI), al lavaggio del tubicino

respiratorio (in quanto si tratta di un elemento che non deve essere necessariamente

lavato e ritenuto comunque l’intervento ogni due settimane del team __________),

alla cura delle orecchie (prestazione già coperta dall’AGI), al calzare le

pantofole in pelo di agnello (prestazione già coperta dall’AGI) e

all’intrattenersi con l’assicurato durante i “tempi morti” (cfr. allegato al doc.

836).

La valutazione sulla quale

l’assicuratore LAINF ha fondato la decisione su opposizione impugnata, viene

contestata dall’insorgente, il quale fa capo essenzialmente all’apprezzamento 7

ottobre 2016 dell’infermiera __________, incaricata dall’avv. __________,

anch’ella presente in occasione del rilevamento FSCMA dell’8/9 settembre 2016

presso il domicilio dell’assicurato (cfr. allegato al doc. 836, p. 10).

Nel documento in

questione, __________ ha premesso di aver approfondito soltanto le posizioni divergenti

(mentre le molte altre – da lei valutate in modo uguale alla FSCMA – non sono invece

state trattate).

La sanitaria in questione

ha quindi confrontato i 14 atti controversi, pervenendo alla conclusione che RI

1 necessita di 2.9 ore/giorno di cura/assistenza in più rispetto a

quanto determinato dalla FSCMA, e meglio 15 minuti/giorno per la

somministrazione di medicamenti (a fronte dei 10 minuti/giorno stabiliti dalla

FSCMA), 2.5 minuti/giorno per l’applicazione della pomata antidolorifica alla

spalla (atto non considerato), 10 minuti/giorno per il cambio della medicazione

Zystofix (5 minuti/giorno), 2 minuti/giorno per il cambio del Zystofix (1

minuto/giorno), 15 minuti/giorno per svuotare il sacchetto delle urine (10

minuti/giorno), 10 minuti/giorno per indossare le calze compressive (atto non

considerato), 2.3 minuti/giorno per preparazione e sorveglianza delle

inalazioni in caso di raffreddamento (0.8 minuti/giorno), 8.6 minuti/giorno per

posizionare il paziente durante le inalazioni (atto non considerato), 10

minuti/giorno per battere i polmoni per favorire l’espettorazione in caso di

bisogno (2 minuti/giorno), 5 minuti/giorno per togliere e lavare la maschera

Bipap la mattina (2 minuti/giorno), 15 minuti/giorno per il sostegno ai

movimenti attivi/passivi (2 minuti/giorno), 60 minuti/giorno per il tempo di

attesa durante il clistere (atto non considerato), 8.6 minuti/giorno per intrattenersi

con l’assicurato (atto non considerato) e 30 minuti/giorno per il sostegno nel

superamento di crisi e delle fasi difficili della vita (atto non considerato)

(cfr. allegato al doc. 865, p. 1 s.).

Da notare che __________

ha diffusamente motivato ogni singola divergenza rispetto a quanto rilevato

dall’organismo incaricato dall’istituto assicuratore resistente (cfr. allegato

al doc. 865, p. 2-4).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora

chiesto alla FSCMA una presa di posizione sulle obiezioni sollevate

dall’infermiera Fäh (cfr. allegato al doc. 865).

Con rapporto del 9 maggio

2017, __________ e __________ hanno premesso che, in assenza di “pubblico”, il

personale curante del ricorrente avrebbe certamente svolto i propri compiti in

maniera più rapida ed efficiente.

D’altro canto, essi hanno

accettato di considerare due degli atti indicati da __________, ossia

l’applicazione della pomata antidolorifica alla spalla (in ragione di 2

minuti/giorno, in luogo dei 2.5 minuti/giorno calcolati da __________) e il

battere i polmoni per favorire l’espettorazione (in ragione di 0.57

minuti/giorno, in luogo dei 10 minuti/giorno calcolati da __________),

precisando comunque che in loro presenza non se ne era fatta menzione.

Per tutte le altre

posizioni gli specialisti incaricati dall’CO 1 si sono riconfermati nella loro

valutazione. Le relative motivazioni si trovano alle pagine 2 e 3 dell’allegato

al doc. 870. In particolare, essi hanno ritenuto che l’indossare le calze

compressive, il tempo di attesa durante il clistere, l’intrattenersi con il

paziente e il sostegno nel superamento di crisi e delle fasi difficili della

vita, non costituiscono delle prestazioni di cura medica a carico dell’assicuratore

LAINF.

2.11. Secondo

la giurisprudenza sviluppata in materia di assicurazione per l’invalidità, ma

applicabile anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF

8C_1037/2012 consid. 6.1 succitata), un rapporto di accertamento riguardante la

grande invalidità o il bisogno di cure deve soddisfare le seguenti esigenze: l’autore

del rilevamento deve essere una persona qualificata che è a conoscenza dello

stato dei luoghi, come pure degli impedimenti e dei bisogni in termini di aiuto

risultanti dalle diagnosi poste dai medici. In presenza di dubbi circa i

disturbi fisici o psichici e/o a proposito dei loro effetti sul compimento

delle attività quotidiane, è necessario interpellare i medici specialisti. Le

indicazioni del personale curante devono essere prese in considerazione e le

opinioni divergenti dei partecipanti annotate nel rapporto. Il contenuto del

rapporto deve essere plausibile, motivato e dettagliato in relazione ai singoli

atti ordinari della vita, come pure ai presupposti delle cure permanenti, della

sorveglianza personale e dell’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Infine, esso deve essere coerente per rapporto agli

elementi raccolti sul posto. Purché il rapporto rappresenti una valida base di

giudizio nel senso appena indicato, il tribunale interviene nell’apprezzamento

espresso dalla persona che ha svolto l’accertamento, soltanto se sussistono

degli errori di valutazione manifesti. Ciò si giustifica in particolare per il

fatto che la persona qualificata che ha eseguito il rilevamento si è trovata

più prossima alla fattispecie rispetto al tribunale competente in caso di

ricorso. Nel caso in cui un tribunale si discosti dalla valutazione in

questione, senza accertare la presenza di errori, viola una regola

d’apprezzamento delle prove e il principio inquisitorio (cfr. STF 8C_741/2017

del 17 luglio 2018 consid. 5.1 e i riferimenti ivi menzionati).

2.12. Chiamato a pronunciarsi

nel caso di specie - analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale nella

sentenza 8C_1037/2012 consid. 6.2 citata in precedenza -, il TCA ritiene che alla valutazione del fabbisogno di cure eseguita dalla FSCMA

non possa essere a priori attribuito un valore probatorio

maggiore rispetto al rapporto allestito dall’infermiera __________. In

questo senso, occorre considerare che quest’ultima è certamente una

professionista qualificata, al pari di __________ e __________, che ha

partecipato in prima persona al rilevamento dell’8/9 settembre 2016, cosicché conosce

la fattispecie tanto quanto i sanitari incaricati dall’amministrazione. D’altro

canto, non può essere ignorato che, per ognuno degli atti controversi, __________

ha puntualmente motivato la sua opinione divergente, la quale, a mente di questa Corte, non appare come meno degna di considerazione

rispetto a quella di __________ e __________.

In queste condizioni, non

si può prescindere dall’eseguire un nuovo accertamento dei bisogni

dell’assicurato in termini di cure domiciliari. Gli atti devono dunque essere

retrocessi all’CO 1 affinché proceda in tal senso.

2.13. Ai fini del prosieguo

dell’istruttoria, il TCA ritiene comunque utile formulare le seguenti

considerazioni.

In primo luogo, per quanto

concerne la questione relativa all’applicabilità nel caso di specie del metodo

RAI-HC (Resident Assessment Instrument – Homecare) – si tratta di

raccomandazioni in materia di cure domiciliari emananti da un gruppo di lavoro prive

di carattere normativo -, basti fare riferimento alla STF 8C_1037/2012

succitata, in cui l’Alta Corte ha chiarito questo aspetto (cfr. il consid.

5.2.4 di quella pronunzia).

In secondo luogo, per

quanto riguarda l’atto d’indossare le calze compressive, va tenuto conto

che, in una sentenza 35.2016.17-18 del 24 novembre 2016 consid. 2.9., cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha stabilito che “…

l’applicazione/rimozione delle calze compressive rientra nella categoria delle

cure infermieristiche, visto che si tratta di un provvedimento indispensabile

per il mantenimento dello stato di salute dell'assicurato (in questo senso, si

veda la STFA I 761/03 del 9 febbraio 2004 consid. 4.1: “…, on

doit admettre que le port de bas de compression se rattache à une thérapie

continue, nécessaire pour empêcher l’évolution défavorable de l’état pathologique.

En regard de la jurisprudence susmentionnée, le traitement par compression des

jambes doit être considéré comme participant du traitement de l’affection comme

telle.“).

In

terzo luogo, trattandosi della pretesa tendente a che anche i tempi di

attesa (cosiddetti tempi „morti“) rientrino tra le prestazioni

obbligatoriamente a carico dell’assicuratore LAINF, è utile segnalare che, in

una sentenza 9C_43/2012 del 12 luglio 2012 consid. 4.1.1 e 4.1.2 (pubblicata in

SVR 2013 KV Nr. 3 p. 6), emanata in materia di assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie, riguardante un bambino affetto da tumore cerebrale per

il quale sussisteva un rischio di aspirazione, il TF ha stabilito che anche le

prestazioni spitex fornite durante i tempi „morti“ vanno qualificate quali

esami e cure ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre, siccome i necessari

interventi, rispettivamente i provvedimenti di cura non potevano essere né

pianificati né organizzati mediante un sistema di allarme (cosicché il

personale curante era tenuto a garantire una costante disponibilità).

D’altra parte, in un’altra

sentenza 8C_457/2014 del 5 settembre 2014 consid. 3.2, emanata in materia di

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la Corte federale ha

precisato, con riferimento anche al giudizio appena citato, che i tempi „morti“

intercorrenti tra le diverse cure mediche prestate all’assicurata durante la

notte (terapia respiratoria, somministrazione di medicamenti, controllo della

cannula nasale, ecc.), dipendevano dalle cure stesse, le quali non erano

pianificabili e richiedevano pertanto la costante disponibilità del personale

curante.

In questo contesto, è

peraltro utile considerare che, nel suo scritto del 15 settembre 2016,

l’infermiera __________ ha auspicato un’ottimizzazione della situazione

dell’assicurato, cosicché da poter ridurre o persino eliminare i lunghi

tempi di attesa, e ciò senza incidere sulla buona qualità delle cure

fornite (cfr. doc. 836).

In quarto luogo, riguardo

alle modalità di retribuzione del personale curante e, in particolare,

dell’infermiera __________ (le cui prestazioni sono state retribuite dall’CO 1 con

una tariffa oraria inferiore rispetto al collega __________, in quanto non

iscritta quale persona esercitante un’attività indipendente e non in possesso

del numero RCC [numero di concordato]), il TCA osserva che, con riferimento

all’art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF, il Prof. __________ sostiene che, in ossequio

alla giurisprudenza sviluppata in materia di assicurazione contro le malattie, tutte

le persone che non adempiono le esigenze formali d’autorizzazione, sono da

considerare quali fornitori di prestazione non autorizzati, con la precisazione

che anche quelle persone alle quali è stata concessa l’autorizzazione cantonale

al libero esercizio della professione ma non sono in possesso del numero di

concordato (come pare essere il caso dell’infermiera __________), vanno

parimenti trattate quali fornitori non autorizzati (cfr. H. Landolt,

Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten der

Teilrevision, Pflegerecht 2017 p. 136; dello stesso autore si veda anche

Entwicklungen im Pflegerecht, Pflegerecht 2017 p. 194 ss., in particolare p.

202 s., e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati; in questo senso, si veda

pure l’art. 4 cpv. 2 della Convenzione amministrativa tra l’ASI e gli

assicuratori malattia firmatari).

D’altro canto, con

riferimento ai precedenti esposti in sede di ricorso (che concernono l’CO 1;

cfr. doc. I, p. 21), va ricordato che se è vero che il nuovo art. 18 cpv. 2

lett. a OAINF, come era il caso per il vecchio art. 18 cpv. 2 OAINF (invero già

per quanto riguardava il diritto alla prestazione come tale – cfr. DTF 116 V 41

consid. 7), conferisce all’assicuratore un margine di apprezzamento nella

definizione della sua partecipazione alle cure a domicilio prestate da persone

non autorizzate (“L’assicuratore assegna un contributo …”, “Der Versicherer

leistet einen Beitrag …”, “L’assureur participe …”), è altrettanto vero che

tale potere discrezionale va esercitato nel rispetto, segnatamente, del principio

dell’uguaglianza di trattamento.

Visto l’esito del ricorso,

questo Tribunale può esimersi dall’esaminare se l’istituto assicuratore

resistente abbia o meno violato il diritto di essere sentito dell’assicurato

nel modo in cui ha disposto il noto rilevamento del fabbisogno di cure a

domicilio (al riguardo, cfr. doc. I, p. 10), come pure di pronunciarsi sulle

censure rivolte alla FSCMA in quanto tale e all’infermiera __________ (cfr.

doc. I, p. 8 s.).

2.14. RI 1 pretende inoltre il

rimborso del costo generato dall’intervento dell’infermiera __________, costo

che quantifica globalmente in fr. 10'778 (cf. doc. I, p. 24).

Secondo la giurisprudenza,

i costi peritali fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1

p. 1; consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del

6 giugno 2013). Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le

spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato

alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle

assicurazioni constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di

principio disporre esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In

questo caso, i costi della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti

a carico dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496

consid. 4.4, la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere

presi in considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una

perizia giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha

stabilito che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di

procedere a ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è

segnatamente il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi

pareri medici presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a

confutarla con argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4;

cfr. pure DTF 139 V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid.

2); allorquando l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari

a chiarire la situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non

può essere attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione

rispetta il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi

oggettivamente convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal

profilo giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia

giudiziaria, indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad

esempio, in ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una

perizia di parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In particolare,

l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i lievi dubbi

che hanno determinato la necessita di disporre una perizia giudiziaria, non

trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF 8C_61/2016 del 19

dicembre 2016 consid. 6.1).

Nella concreta evenienza,

il TCA constata che è sulla base del rapporto allestito dall’infermiera __________

che l’istituto assicuratore convenuto ha accettato d’indennizzare anche il

tempo necessario per applicare la pomata antidolorifica alla spalla e per

battere i polmoni per favorire l’espettorazione, rispettivamente che questa

Corte ha deciso sussistere dei dubbi circa la fondatezza delle conclusioni

contenute nella perizia della FSCMA (e, in ultima analisi, di rinviare gli atti

all’amministrazione per un nuovo rilevamento del fabbisogno in termini di cure

a domicilio).

Per quanto riguarda

l’entità dei costi da addossare all’assicuratore convenuto, va immediatamente

rilevato che entrano in linea di conto soltanto quelli che si trovano in

relazione con l’elaborazione del rapporto del 7 ottobre 2016, quindi quelli

contenuti nel conteggio datato 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 14).

Chiamata a formulare delle

osservazioni in merito (doc. XXI), la rappresentante dell’amministrazione ha

fatto valere che, “riguardo le 19 ore concernenti le visite presso il domicilio

dell’assicurato, le ore di viaggio non devono essere prese in considerazione.

Tale importo deve dunque essere modificato. Per quanto concerne le spese di

viaggio va riconosciuto unicamente un importo di CHF 0.70 al km. Infine, il

pernottamento presso l’Hotel deve essere giustificato.” (doc. XXII).

In primo luogo, il TCA non

può seguire la patrocinatrice dell’amministrazione nella misura in cui pretende

- senza peraltro fornirne le ragioni - che il tempo di viaggio per raggiungere

il domicilio dell’assicurato (e ritorno) non debba essere conteggiato, e ciò in

quanto si tratta di un dispendio di tempo imprescindibile dalla partecipazione

personale della sanitaria al rilevamento eseguito in loco (le cui risultanze

stanno alla base della valutazione dell’ottobre 2016).

Per quanto riguarda invece

la retribuzione dei chilometri percorsi per raggiungere il domicilio

dell’assicurato (e ritorno), questo Tribunale condivide il parere dell’avv. RA

Considerandi

2.

secondo cui va applicato un importo di fr. 0.70/km (anziché di fr. 1.50/km),

importo che è peraltro superiore a quello riconosciuto dall’assicurazione per

l’invalidità in caso di utilizzo di un’autovettura privata (fr. 0.45/km secondo

l’Allegato 3 della Circolare sul rimborso delle spese di viaggio

nell’assicurazione per l’invalidità [CRSV]).

Trattandosi infine del

costo del pernottamento in hotel (fr. 168), il TCA lo ritiene plausibile,

considerato, da una parte, che __________ ha dovuto pernottare a __________ dato

che il rilevamento ha avuto luogo l’8 settembre sera e il 9 settembre mattino

e, dall’altra, che esso rientra nei limiti degli usuali prezzi di Lugano.

In esito a quanto precede,

il conteggio in questione deve dunque essere rettificato nel senso che le spese

di viaggio vanno ridotte a fr. 329 (470 km x fr. 0.70/km), cosicché a carico

dell’CO 1 va posto un importo pari a fr. 4'697 a titolo di spese di

accertamento.

2.15

Vincente in causa,

l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto alle ripetibili (cfr.

art. 61 lett. g LPGA), quantificate in fr. 2'500.

Con riferimento alla

relativa pretesa ricorsuale (indennità di fr. 5'000 almeno), il TCA si limita a

rilevare che l’atto di ricorso presentato dall’avv. RA 1 è praticamente la

traduzione in lingua italiana di un allegato, datato 13 ottobre 2016, che

l’avv. __________ aveva già prodotto nell’ambito della procedura amministrativa

(cfr. doc. 854).

2.16

Con la propria impugnativa,

l’insorgente ha infine chiesto che venga indetto un pubblico dibattimento.

Confrontato con una

richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio

darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1

seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando appare

chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3

e i riferimenti ivi citati). Nella DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale

federale ha precisato che non è possibile rinunciare al pubblico dibattimento

per il motivo che la procedura scritta sarebbe più adeguata per discutere una

questione di natura medica, anche se l’oggetto del litigio verte essenzialmente

sul confronto di pareri specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità

lavorativa di un assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

Nel caso di specie,

essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase

CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla richiesta

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’CO 1 rimborserà all’assicurato

l’importo di fr. 4'697 a titolo di spese di accertamento.

4. L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti