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Decisione

35.2017.95

Negata eziologia infortunistica a disturbi interessanti la spalla destra (neuropatia del nervo ascellare destro), annunciati a titolo di ricaduta

14 dicembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha deciso di negare la sua

responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra (imputabili a una

neuropatia del nervo ascellare destro), oggetto dell’annuncio di ricaduta del

dicembre 2016, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 123,

p. 4).

In effetti, con apprezzamento

del 9 maggio 2017, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha dichiarato

che i disturbi localizzati alla spalla destra non possono essere

ricondotti, con il grado della verosimiglianza preponderante, all’evento

infortunistico del 1° luglio 2015. In questo ordine di idee, egli ha rilevato

che l’esame elettroneuromiografico del 25 gennaio 2016, eseguito dunque a

distanza di circa 6 mesi dall’infortunio, non aveva evidenziato indizi a favore

di un’attività di denervazione del muscolo deltoide destro (innervato dal nervo

ascellare – cfr. doc. 15, p. 3 e doc. 16). Qualora l’infortunio in discussione

avesse effettivamente provocato una lesione del nervo ascellare destro, a quel

momento si sarebbero dovuti osservare, elettrofisiologicamente, un’attività di

denervazione e, clinicamente, una riduzione della forza e un’atrofia del

muscolo deltoide destro. Visto che ciò non è stato il caso, i reperti

riscontrati, in un secondo tempo, dal dott. __________ (elettroneuromiografia

del 9 dicembre 2016 – cfr. doc. 77), non possono essere stati causati, con

verosimiglianza preponderante, dal sinistro del luglio 2015. Il dott. __________

ha inoltre sostenuto che l’interpretazione del reperto elettroneurografico (del

dicembre 2016) non è univoco siccome la velocità di conduzione del nervo

ascellare è maggiore nella parte destra rispetto a quella controlaterale. Di

principio, i reperti documentati dal dott. __________ possono corrispondere – a

titolo di diagnosi differenziale – a uno stato residuale dopo irritazione cronica

della radice nervosa di C5 a destra (cfr. doc. 106).

In sede di opposizione,

l’assicurato ha prodotto ulteriori documenti medici.

Con rapporto del 1° giugno

2017, il dott. __________, spec. FMH in anestesiologia e responsabile del Centro

__________ dell’__________, non si è pronunciato in merito all’eziologia della

problematica alla spalla destra (cfr. doc. 113).

Con referto datato

(sempre) 1° giugno 2017, la dott.ssa __________, Capo del Servizio di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato in

particolare di aver visitato l’insorgente “… siccome permane il dolore

importante alla spalla destra, causato dall’infortunio avvenuto sul suo

posto di lavoro in data 1 luglio 2015” e ha fatto stato della presenza di

una “neuropatia post-traumatica del nervo ascellare destro” (doc. 114 –

il corsivo è del redattore).

Infine, con certificazione

del 9 giugno 2017, il medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina

generale, ha rilevato che il suo paziente soffre di una “sintomatologia algica

alla spalla destra invalidante interpretata nell’ambito di una neuropatia

post-traumatica del nervo ascellare destro verosimilmente dovuta al trauma

su una caduta avvenuta in data 01.07.2015 come riferito dal paziente.”

(doc. 115 – il corsivo è del redattore).

L’amministrazione ha di

nuovo interpellato il dott. __________ per una sua presa di posizione.

Con apprezzamento del 26

giugno 2017, il neurologo in questione ha in sostanza negato che dalla

documentazione ulteriormente prodotta, emergessero nuovi elementi di

valutazione a proposito della causalità dei disturbi denunciati dal ricorrente

(cfr. doc. 122).

Agli atti figura inoltre

un rapporto dell’8 agosto 2017 della dott.ssa __________, la quale ha espresso

il parere che “… l’anamnesi, l’esame clinico e gli esami dopo l’incidente, rendono

altamente probabile che l’eziologia della neuropatia sia post-traumatica.”

(doc. 129 – il corsivo è del redattore).

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

Considerandi

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione

presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi

dall'apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa, secondo il quale la neuropatia interessante il nervo

ascellare destro, responsabile dei disturbi alla spalla destra, non costituisce

una conseguenza naturale dell’evento traumatico in discussione.

Di particolare rilievo è

la circostanza che l’elettroneuromiografia del gennaio 2016 non aveva

evidenziato quei reperti che sono invece stati messi in luce dal (medesimo)

esame eseguito undici mesi più tardi, sulla cui base il dott. __________ ha poi

posto la diagnosi di neuropatia del nervo ascellare destro.

Questa Corte non ignora

che, secondo i medici curanti (specialisti e non) del ricorrente, la neuropatia

del nervo ascellare sarebbe stata causata dall’infortunio assicurato (cfr. supra,

consid. 2.6.). Tuttavia, le loro certificazioni, peraltro motivate in maniera

assai sommaria, non appaiono atte a generare dei dubbi – neppure lievi – circa

la fondatezza della valutazione espressa dal neurologo interpellato

dall’istituto assicuratore. In particolare, la dott. __________ ha sì

(genericamente) affermato che anamnesi, clinica e accertamenti compiuti

successivamente all’infortunio, parlano a favore di un’eziologia traumatica,

ella non si è però minimamente confrontata con gli argomenti sviluppati dal

dott. __________.

In esito a quanto precede,

non è dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che la problematica alla spalla destra costituisca una

conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 1° luglio 2015, di

modo che l’assicuratore resistente era legittimato a negare le sue prestazioni.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti