35.2017.95
Negata eziologia infortunistica a disturbi interessanti la spalla destra (neuropatia del nervo ascellare destro), annunciati a titolo di ricaduta
14 dicembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.95
mm
Lugano
14 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° luglio 2015, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di intonacatore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da
un’altezza di circa 150 cm e ha battuto a terra la parte destra del corpo
(fianco, spalla e regione scapolare – cfr. doc. 20).
Il 17 novembre 2015, egli
ha consultato i sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________
(cfr. doc. 9, p. 1).
Il 9 dicembre 2015 è stata
effettuata una RMN del rachide cervicale che ha evidenziato, a livello di
C4-C5, una protusione erniaria con effetto compressivo sulla radice di C5 a
destra, una faccettopatia C4-C5 a destra con edema dei capi ossei e dei tessuti
perifocali, nonché una ridotta ampiezza del canale vertebrale a livello di
C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (cfr. doc. 33).
Nel mese di giugno 2016, RI
1 è quindi stato sottoposto a un intervento chirurgico di discectomia anteriore,
foraminotomia mediale e fusione intersomatica C4/C5 con cage (doc. 68).
1.2. Con scritto del 4 agosto 2016
l’assicuratore ha informato l’assicurato che il diritto alle prestazioni per i
postumi dell’evento traumatico in discussione, responsabile soltanto di aver
reso sintomatica l’ernia discale oggetto dell’operazione del giugno 2016,
sarebbe stata ammessa soltanto sino al 24 aprile 2016 (doc. 44).
1.3. Nel corso del mese di
dicembre 2016, dopo che era cessato il diritto all’indennità giornaliera di
malattia, RI 1 ha chiesto all’amministrazione di ripristinare il diritto alle
prestazioni, facendo valere che i disturbi localizzati alla spalla destra
sarebbero imputabili al sinistro assicurato (cfr. doc. 66, p. 1).
Accertamenti eseguiti nel
frattempo avrebbero messo in luce una neuropatia del nervo ascellare destro
(cfr. doc. 77, p. 2).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 maggio 2017, l’CO
1 ha negato la propria responsabilità relativamente alla problematica
interessante la spalla destra, ritenuta non costituire una conseguenza naturale
dell’evento infortunistico occorso il 1° luglio 2015 (cfr. doc. 107).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 116 e doc. 119), in
data 17 luglio 2017, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 123).
1.5. Con tempestivo ricorso del 7
settembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a versare le
proprie prestazioni dal 1° gennaio 2017 per la neuropatia del nervo ascellare
destro, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Considerato
che il caso di inabilità era stato chiuso con il 31.12.2016, abbiamo nuovamente
notificato l’inabilità al lavoro alla __________ e alla CO 1.
La __________ ha sinora rifiutato di prendere a carico l’ulteriore
inabilità al lavoro ritenendo come debba essere di competenza della CO 1.
La CO 1 ha a sua volta ritenuto come non ci sia un nesso causale
certo o probabile tra l’evento del 1° luglio 2015 e i disturbi notificati. La
decisione della CO 1 si basa essenzialmente su una valutazione del loro
servizio medico, eseguita unicamente sulla base degli atti e senza aver mai
visitato l’assicurato.
Da parte del medico curante del nostro rappresentato e degli
specialisti che lo hanno in cura, vi è per contro il convincimento che i
disturbi siano da mettere in relazione ad un evento traumatico. In particolare,
la Dr.ssa __________, in un suo ultimo rapporto datato 8 agosto 2017
all’indirizzo del Dr. __________, indicava: “(…)”.
… In definitiva il nostro rappresentato presenta un’inabilità al
lavoro anche dopo il 31.12.2016 che non è stata presa a carico né dalla CO 1 né
dalla __________. Questo fatto lo ha messo in una difficile situazione
economica che sicuramente non giova al suo generale stato di salute.
Riteniamo che la CO 1 non abbia sufficientemente approfondito il
nesso causale dell’inabilità al lavoro. Si è semplicemente basata su una
valutazione del loro servizio medico senza, come già evidenziato in precedenza,
aver mai visto l’assicurato. I medici che hanno in cura il nostro rappresentato
ritengono per contro che il nesso causale sia altamente probabile. La
valutazione della Dr.ssa __________, caposervizio del servizio di
neurochirurgia dell’__________, già citata in precedenza e che ha seguito per
lungo tempo il nostro rappresentato, dovrebbe avere valore probatorio
sufficientemente solido.” (doc. I, p. 3).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare
la propria responsabilità in merito ai disturbi localizzati alla spalla destra,
oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2016, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,
se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è
tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di
ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
Fatti
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha deciso di negare la sua
responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra (imputabili a una
neuropatia del nervo ascellare destro), oggetto dell’annuncio di ricaduta del
dicembre 2016, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 123,
p. 4).
In effetti, con apprezzamento
del 9 maggio 2017, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha dichiarato
che i disturbi localizzati alla spalla destra non possono essere
ricondotti, con il grado della verosimiglianza preponderante, all’evento
infortunistico del 1° luglio 2015. In questo ordine di idee, egli ha rilevato
che l’esame elettroneuromiografico del 25 gennaio 2016, eseguito dunque a
distanza di circa 6 mesi dall’infortunio, non aveva evidenziato indizi a favore
di un’attività di denervazione del muscolo deltoide destro (innervato dal nervo
ascellare – cfr. doc. 15, p. 3 e doc. 16). Qualora l’infortunio in discussione
avesse effettivamente provocato una lesione del nervo ascellare destro, a quel
momento si sarebbero dovuti osservare, elettrofisiologicamente, un’attività di
denervazione e, clinicamente, una riduzione della forza e un’atrofia del
muscolo deltoide destro. Visto che ciò non è stato il caso, i reperti
riscontrati, in un secondo tempo, dal dott. __________ (elettroneuromiografia
del 9 dicembre 2016 – cfr. doc. 77), non possono essere stati causati, con
verosimiglianza preponderante, dal sinistro del luglio 2015. Il dott. __________
ha inoltre sostenuto che l’interpretazione del reperto elettroneurografico (del
dicembre 2016) non è univoco siccome la velocità di conduzione del nervo
ascellare è maggiore nella parte destra rispetto a quella controlaterale. Di
principio, i reperti documentati dal dott. __________ possono corrispondere – a
titolo di diagnosi differenziale – a uno stato residuale dopo irritazione cronica
della radice nervosa di C5 a destra (cfr. doc. 106).
In sede di opposizione,
l’assicurato ha prodotto ulteriori documenti medici.
Con rapporto del 1° giugno
2017, il dott. __________, spec. FMH in anestesiologia e responsabile del Centro
__________ dell’__________, non si è pronunciato in merito all’eziologia della
problematica alla spalla destra (cfr. doc. 113).
Con referto datato
(sempre) 1° giugno 2017, la dott.ssa __________, Capo del Servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato in
particolare di aver visitato l’insorgente “… siccome permane il dolore
importante alla spalla destra, causato dall’infortunio avvenuto sul suo
posto di lavoro in data 1 luglio 2015” e ha fatto stato della presenza di
una “neuropatia post-traumatica del nervo ascellare destro” (doc. 114 –
il corsivo è del redattore).
Infine, con certificazione
del 9 giugno 2017, il medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina
generale, ha rilevato che il suo paziente soffre di una “sintomatologia algica
alla spalla destra invalidante interpretata nell’ambito di una neuropatia
post-traumatica del nervo ascellare destro verosimilmente dovuta al trauma
su una caduta avvenuta in data 01.07.2015 come riferito dal paziente.”
(doc. 115 – il corsivo è del redattore).
L’amministrazione ha di
nuovo interpellato il dott. __________ per una sua presa di posizione.
Con apprezzamento del 26
giugno 2017, il neurologo in questione ha in sostanza negato che dalla
documentazione ulteriormente prodotta, emergessero nuovi elementi di
valutazione a proposito della causalità dei disturbi denunciati dal ricorrente
(cfr. doc. 122).
Agli atti figura inoltre
un rapporto dell’8 agosto 2017 della dott.ssa __________, la quale ha espresso
il parere che “… l’anamnesi, l’esame clinico e gli esami dopo l’incidente, rendono
altamente probabile che l’eziologia della neuropatia sia post-traumatica.”
(doc. 129 – il corsivo è del redattore).
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
Considerandi
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamato a
pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione
presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi
dall'apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa, secondo il quale la neuropatia interessante il nervo
ascellare destro, responsabile dei disturbi alla spalla destra, non costituisce
una conseguenza naturale dell’evento traumatico in discussione.
Di particolare rilievo è
la circostanza che l’elettroneuromiografia del gennaio 2016 non aveva
evidenziato quei reperti che sono invece stati messi in luce dal (medesimo)
esame eseguito undici mesi più tardi, sulla cui base il dott. __________ ha poi
posto la diagnosi di neuropatia del nervo ascellare destro.
Questa Corte non ignora
che, secondo i medici curanti (specialisti e non) del ricorrente, la neuropatia
del nervo ascellare sarebbe stata causata dall’infortunio assicurato (cfr. supra,
consid. 2.6.). Tuttavia, le loro certificazioni, peraltro motivate in maniera
assai sommaria, non appaiono atte a generare dei dubbi – neppure lievi – circa
la fondatezza della valutazione espressa dal neurologo interpellato
dall’istituto assicuratore. In particolare, la dott. __________ ha sì
(genericamente) affermato che anamnesi, clinica e accertamenti compiuti
successivamente all’infortunio, parlano a favore di un’eziologia traumatica,
ella non si è però minimamente confrontata con gli argomenti sviluppati dal
dott. __________.
In esito a quanto precede,
non è dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che la problematica alla spalla destra costituisca una
conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 1° luglio 2015, di
modo che l’assicuratore resistente era legittimato a negare le sue prestazioni.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti