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Decisione

35.2017.96

Decisione impugnata delimita litigio. Richiesto espressamente di essere sentito: No interrogatorio di parte. Art. 23 cpv. 8 OAINF (salario immediatamente prima di ricaduta).

4 dicembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di quanto richiesto al punto 1, relativo al periodo 01.10.2014 al 03.10.2016,

per i motivi preannunciati, verificatosi e some sopra riassunti, chiederemo una

revisione della sentenza del TF del 10 giugno 2016" (doc. 391).

Con decisione su opposizione del 20 luglio 2017 (doc. 397) l'CO 1 - dopo aver

puntualizzato che la decisione avversata non era formalmente cresciuta in

giudicato e, pertanto, l'assicurato non poteva avvalersi dei rimedi straordinari

di diritto - ha confermato la decisione del 1° giugno 2017, visto che al

momento della ricaduta l'assicurato non percepiva alcun salario ed era a

beneficio di una rendita CO 1 (doc. 390).

1.5. Il 21 agosto 2017 RI 1 ha interposto

al TF una domanda di revisione della STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 (doc.

400), che è stata dichiarata inammissibile con sentenza 8F_12/2017 del 24

novembre 2017.

1.6. Contro la decisione su

opposizione del 20 luglio 2017, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso datato

6 settembre 2017, mediante il quale - dopo aver rilevato che: a) il certificato

del 25 febbraio 2015 dello specialista curante non era stato considerato dai

giudici con la dovuta imparzialità e che il caso, trattato con un minimo di

diligenza, non poteva e non doveva essere chiuso, in quanto bisognava accordare

e procedere con la disposizione di visite pluridisciplinari che avrebbero

permesso di accertare la necessità dell'intervento chirurgico a cui si sarebbe

dovuto sottoporre al più presto in Svizzera ed a spese dell'CO 1 e b) che

l'inabilità lavorativa non si è mai interrotta e continuava a persistere - ha

chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che fosse ordinato alla CO 1:

1) "la riapertura del caso, non solo per l'assunzione dei costi di cure

(conferma del 09.11.2016) anche per il rispristino delle indennità giornaliere

con effetto dalla sua interruzione (01.10.2014), e solo in subordine dalla data

del nuovo intervento chirurgico 04.10.2016, con le basi di calcolo del salario

immediatamente prima dell'infortunio del 07.07.2011, in quanto l'inabilità

lavorativa non è mai stata interrotta e di conseguenza non ho mai potuto iniziare

un'attività lavorativa"; 2) "la disposizione di visite

specialistiche esterne possibilmente in Svizzera Interna che permettono di

accertare l'attuale stato di salute dopo l'intervento chirurgico del 04.10.2016";

3) di essere "esonerato da tasse e spese visto lo stato di indigenza

causato appunto dall'interruzione di ogni tipo di indennità"; 4) di

essere "sentito" e 5) "Solo nel caso il presente

ricorso non risulti sufficientemente comprensibile o conforme hai disposti di

legge applicabili, e per gli stessi motivi di indigenza; chiedo espressamente

l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio al fine di meglio garantire i

miei diritti di assicurato". A suffragio delle proprie argomentazioni

l'assicurato ha prodotto svariata documentazione medica (doc. I e relativi

allegati).

1.7. Nella sua risposta datata 6

novembre 2017, l’CO 1, rappresentata dell’avv. RA 2, ha postulato l’integrale

reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.8. Entro il termine impartito da

questa Corte alle parti per poter presentare nuovi mezzi di prova (doc. VIII),

l'assicurato ha comunicato il 23 novembre 2017 al TCA che le indennità

giornaliere vanno ripristinate con effetto retroattivo al 1° ottobre 2014 e

solo in via subordinata dalla settimana prima dell'intervento del 4 ottobre

2016, contestando l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 23 cpv. 8 OAINF,

visto che dal giorno dall'infortunio non ha più potuto riprendere un'attività

lavorativa a causa dell'inabilità lavorativa certificata e continua dal 7

luglio 2011. L'assicurato ha nuovamente chiesto di essere sentito (doc.

IX).

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare, ai

sensi dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere per

la ricaduta annunciata in data 3 ottobre 2016, oppure no.

Preliminarmente il TCA osserva che, dal momento che la decisione impugnata

delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con

riferimenti), esulano dalla presente procedura la richiesta di "riapertura

del caso, non solo per l'assunzione dei costi di cure (conferma del 09.11.2016)

anche per il rispristino delle indennità giornaliere con effetto dalla sua

interruzione (01.10.2014)" (cfr. consid. 1.1 e 1.5: decisione su

opposizione del 30 gennaio 2015, confermata in ultima istanza con STF

8C_805/2015 del 10 giugno 2016 e domanda di revisione della STF 8C_805/2015 del

10.

giugno 2016 del 21 agosto 2017 che è stata dichiarata inammissibile con

sentenza 8F_12/2017 del 24 novembre 2017) come pure quella di "disposizione

di visite specialistiche esterne possibilmente in Svizzera Interna che

permettono di accertare l'attuale stato di salute dopo l'intervento chirurgico

del 04.10.2016", sul quale l'Istituto assicuratore resistente non si è

determinato con la decisione formale qui impugnata. Le relative richieste sono,

pertanto, irricevibili (cfr. doc. I, pag. 3).

L'assicurato ha chiesto "espressamente di essere sentito",

formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove, nella forma

dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal dare seguito al richiesto

interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza

(cfr. STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017, consid. 2.3;8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, consid. 2.3;8C_64/2017 del 27 aprile 2017, consid. 4.2;

8C_723/2016 del 30 marzo 2017, consid. 3.2; STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2).

2.3

L’art. 23 cpv. 8 OAINF recita

che, a proposito dell’entità dell’indennità giornaliera versata, è

determinante, in caso di ricaduta, il salario ottenuto immediatamente prima di

questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno

giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione

sociale.

Nella

DTF 117 V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore letterale dell’art.

23.

cpv. 8 OAINF è chiaro e non necessita d’interpretazione.

Dagli

atti si evince che l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato, a seguito

della ricaduta al piede da lui annunciata in data 3 ottobre 2016, le spese di

cura ma non le indennità giornaliere visto che, in quel momento, l’assicurato

non solo era professionalmente inattivo ma anche al beneficio di una rendita CO

1.

(doc. 390 e 397).

L’assicurato ha contestato questa decisione facendo valere che l'art. 23 cpv. 8

OAINF è inapplicabile alla fattispecie, visto che dal giorno dall'infortunio

non ha più potuto riprendere un'attività lavorativa a causa dell'inabilità

lavorativa certificata e continua dal 7 luglio 2011. Di conseguenza egli ha chiesto

che all’assicurato venissero riconosciute, oltre alle spese di cura, anche le

indennità giornaliere (doc. I e IX).

Chiamato ora a pronunciarsi in causa, questo Tribunale ritiene che, posto che

il ricorrente è rimasto vittima di una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF,

l’amministrazione ha invece correttamente applicato il cpv. 8 dell’art. 23

OAINF, ritenendo pertanto determinante, in ossequio alla giurisprudenza sopra

citata, il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta e non quello realizzato

al momento dell’infortunio, come invece pretende l’insorgente.

Questa Corte ha del resto deciso in tal senso in una sentenza 35.2011.74 del 16

aprile 2012, nel caso di un assicurato che aveva anch’esso annunciato una

ricaduta a causa di disturbi lamentati al ginocchio destro.

L’Alta

Corte, con sentenza 8C_246/2012 datata 22 agosto 2012, aveva poi stralciato dai

ruoli il ricorso presentato dall’assicurato contro questo giudizio, dato che,

prima della decisione, il suo patrocinatore lo aveva ritirato.

Questa giurisprudenza è stata inoltre confermata anche recentemente nella STCA

35.2017.70

del 12 ottobre 2017.

Sul tema cfr. anche la STF 8C_778/2016 del 1° settembre 2017, commentata in

SZS/RSAS 61/2017 a pag. 649 e ss., in cui l'Alta Corte ha statuito che -

laddove l'incapacità lavorativa insorge in un secondo tempo rispetto all'annuncio

di ricaduta e nel frattempo l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa - deve

essere considerato, ai fini della determinazione del guadagno assicurato, il

reddito percepito dopo l'annuncio di ricaduta qualora risulta maggiormente

favorevole all'assicurato rispetto a quello percepito immediatamente prima

dell'annuncio di ricaduta.

Di conseguenza, nel caso concreto, visto che immediatamente prima (come pure

dopo) della ricaduta l’assicurato non solo era professionalmente inattivo, ma

anche al beneficio di una rendita CO 1, le obiezioni formulate da RI 1 sono

prive di fondamento. In effetti l’inabilità attestata dal medico non ha alcuna

influenza sulla situazione finanziaria dell’assicurato, visto che egli continua

a percepire la rendita CO 1 e, non lavorando, non presenta alcun tipo di

discapito finanziario, e questo, malgrado il ripristino delle cure ed in

particolare dell’intervento.

In

conclusione quindi, l’amministrazione era legittimata a negare la concessione

d’indennità giornaliere a seguito della ricaduta annunciata dall’assicurato in

data 4 ottobre 2016.

In

esito alle considerazioni che precedono il gravame - che risultava

sufficientemente comprensibile e conforme ai dettami di legge - dev'essere

respinto e la decisione su opposizione del 20 luglio 2017 confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti