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Decisione

35.2017.97

IMI, in particolare questione del prevedibile peggioramento. Ricorso accolto: aumento IMI da 15% a 20%

26 gennaio 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i trattamenti in relazione con i disturbi alla spalla sinistra, di origine

morbosa (doc. 46).

1.3. Con opposizione cautelativa

del 9 giugno 2016 (doc. 50), completata il 9 agosto 2016 (doc. 56),RI 1,

rappresentata dall'avv. RA 1, ha contestato l'IMI, chiedendo che fosse portata

al 20%, tenendo conto della dolorabilità e non solo della limitazione motoria,

per i postumi alla spalla destra. A suffragio delle proprie argomentazioni

l'opponente ha prodotto i rapporti del 22 e del 28 giugno 2016 del Prof. dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia

toracica (doc. 54 e 55).

1.4. Dopo aver raccolto il

rapporto del 1° settembre 2016 del dr. med. __________ (doc. 56), la

valutazione del 26 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 64), il rapporto

del 9 febbraio 2017 del dr. med. __________ (doc. 65) e la perizia del 10

aprile 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione

(doc. 66), con decisione su opposizione del 5 luglio 2017 l’Istituto

assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 67).

1.5. Con tempestivo ricorso dell'11

settembre 2017 RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha nuovamente postulato

il riconoscimento di un'IMI del 20% (doc. I, pag. 7).

A suffragio delle proprie argomentazioni la ricorrente ha prodotto il rapporto

del 28 agosto 2017 del Prof. dr. med. __________, giusta il quale è "probabile,

se non assai probabile l'evoluzione verso un'artrosi o instabilità dolente, con

la necessità di un'ulteriore protesizzazione, il che corrisponde a un tasso di

menomazione dell'integrità di almeno un 20% e in caso di cattivo risultato del

25%" (doc. F).

1.6. Nella risposta

del 3 ottobre 2017 la CO 1, rappresentata dall'avv. RA 2, ha postulato la

reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto, in particolare ribadendo che le radiografie non

mostrano un'artrosi grave e quindi non entra in linea di conto l'applicazione

della tabella 5, come postulato dalla ricorrente, ritenuto in ogni caso che -

laddove effettivamente subentrasse un peggioramento progressivo - rimane

all'assicurata la facoltà di riannunciarsi e - dopo rivalutazione del suo stato

clinico - verrebbe emessa una nuova decisione (doc. III).

1.7. In data 19 ottobre 2017 il

patrocinatore della ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni

punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A

suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto del 13 ottobre

2017 del dr. med. __________ (doc. G1).

1.8. In data 27 ottobre 2017 il

rappresentante della CO 1 si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti,

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato inviato

al legale dell'insorgente per conoscenza (doc. VIII).

Considerandi

2.1

L'oggetto della lite è

circoscritto all'entità dell'IMI spettante all'assicurata in seguito

all'infortunio del 15 agosto 2014.

2.2

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF:

una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4

Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5

L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6

Nel caso di specie, dopo aver

preso atto della perizia medica del 5 febbraio 2016 del dr. med. __________ e

del dr. med. __________ dell'Unità di traumatologia ed ortopedia del servizio

di chirurgia ed ortopedia dell'Ospedale __________ di __________, giusta la

quale, in seguito all'infortunio l'assicurata ha subito un danno importante sull'integrità

fisica (consistente in un deficit delle ampiezze articolari e un deficit di

forza) di importanza del 15% secondo la tabella dell'annesso 3 OAINF (doc. 43,

pag. 10 e 11) e dopo aver sentito il parere del 1° marzo 2016 del medico

fiduciario, dr. med. __________, che ha confermato il rischio di un'artrosi secondaria

e di protesi a lungo termine (doc. 44), la CO 1 ha riconosciuto all'assicurata,

con la decisione del 10 agosto 2016, un'IMI del 15% per il danno permanente

alla spalla destra (doc. 46).

Nel rapporto medico del 22

giugno 2016 del Prof. dr. med. __________, al riguardo si è così espresso:

"

(…) Il perito ha valutato al 15% l'indennità per la menomazione

all'integrità, riferendosi alla tabella 1. Integritätentschädigung gemäss UVG

della SUVA che certifica per danni alla spalla un 15% di IMI, poiché la

paziente riesce ad alzare la spalla destra fino all'orizzontale. Trattandosi di

una spalla destra ancora dolente, avrebbe potuto integrare la sua valutazione

con quella della tabella 5. che per delle artrosi gravi della spalla, offre un

ambito di valutazione tra il 10 e il 25%. Si potrebbe pertanto ipotizzare una

richiesta di IMI del 20%, tenendo conto della dolorabilità e non solo della

limitazione motoria. (…)" (doc. 55)

La CO 1 ha sottoposto il

precitato documento medico al dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e medico perito certificato SIM, il quale in data 1° settembre 2016

- dopo aver rilevato le ultime radiografie o immagini non mostrano un'artrosi

grave e, quindi, che non si può utilizzare la tabella V rispettivamente che ci

si deve basare sulla mobilità della spalla e, quindi, sulla tabella I - ha

confermato il 15% stabilito dal perito (doc. 57).

Interpellato dalla CO 1, in data 26 gennaio 2017 il perito dr. med. __________,

ha puntualizzato quanto segue:

" (…)

durante la perizia medica eseguita il 10.11.2015 è stato corrisposto una IMI

del 15%. Una radiografia eseguita alla spalla di destra il 24.06.2015 ed una

risonanza magnetica sempre della spalla destra del 23.11.2015 non hanno

mostrato segni di artrosi. Da notare però che la risonanza magnetica ha messo

in evidenza una lesione completa del tendine sovraspinoso con retrazione del

moncone a livello della glena scapolare, una rottura completa del tendine

infraspinoso ed una rottura parziale della componente profonda del tendine

sottoscapolare in una paziente che aveva già subito una artroscopia della

spalla con asportazione della placca omero prossimale e reinserzione della

cuffia dei rotatori (infraspinato e piccolo rotondo del 30.11.2015 in esiti di

osteosintesi dell'omero prossimale destro il 21.08.2014 per una frattura

scomposta in tre parti). La problematica è che essendo la cuffia dei rotatori

lesionata soprattutto il sottoscapolare che è un importante stabilizzatore, la

paziente ha delle probabilità di andare incontro in futuro ad una artrosi gleno-omerale.

Di conseguenza date le circostanze si potrebbe applicare la

tabella 5 che per delle artrosi gravi della spalla offre un ambito di

valutazione tra il 10% ed il 25%.

In conclusione la paziente, visto la lesione della cuffia dei

rotatori, rischia di andare in contro ad una artrosi gleno omerale con

conseguente aumento della dolorabilità e della limitazione motoria, e si

potrebbe quindi per tanto ipotizzare una IMI del 20%." (doc. 64)

La CO 1 ha sottoposto il

precitato documento medico al dr. med. __________, il quale in data 9 febbraio

2017.

ha rilevato quanto segue:

" In n'est pas prouvé qu'une arthrose va survenir d'autant moins que

l'épaule n'est pas une articulation portante. On ne peut pas en tenir compte de

manière certaine actuellement. Si l'arthrose apparaît, l'IPAI peut toujours

être réévaluée. Je maintiens le 15% car pas d'arthrose pour le moment". (doc.

65).

Preso atto del parere

appena esposto, il 5 luglio 2017 CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione, sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…). Nel

caso concreto, l'ipotesi secondo sui la paziente rischierebbe di andare

incontro ad una artrosi gleno-omerale, ipotizzando quindi un'IMI del 20%, è

stata considerata dal medico di fiducia come mera ipotesi senza alcuna

certezza. Si ritiene che le radiografie non mostrano un'artrosi grave e quindi

non entra in linea di conto l'applicazione della tabella 5. Da questo si deriva

che mancano le condizioni e cioè un peggioramento prevedibile e probabile

secondo il criterio della probabilità preponderante per riconoscere oggi un

aumento dell'IMI. Si ritiene quindi che se effettivamente vi fosse un

peggioramento successivo, esso potrebbe portare ad una rivalutazione del tasso

dell'IMI, ma non ora quando non ci sono elementi che portano a considerare con

certezza detto futuro ipotetico stato. (…) La CO 1 non ha motivo per scostarsi

dal parere medico di fiducia per i motivi indicati e soprattutto visto che

l'opponente, come il medico da essa consultato, partono da una mera ipotesi che

è tutt'altro che una prospettiva certa né tanto meno probabile ma caso mai

soltanto possibile. (…). All'opponente rimane la facoltà di riannunciarsi nel

caso in cui effettivamente subentrasse il peggioramento. Il caso verrebbe

quindi rivalutato con emissione di una nuova decisione." (doc. 67)

In sede ricorsuale l'avv. RA

1.

ha chiesto l'assegnazione alla sua assistita di un'IMI del 20% per il danno

permanente alla spalla destra (doc. I, pag. 7). A suffragio delle proprie

argomentazioni ha versato agli atti il rapporto del 28 agosto 2017 del Prof.

dr. med. __________, giusta il quale è "probabile, se non assai

probabile l'evoluzione verso un'artrosi o instabilità dolente, con la necessità

di un'ulteriore protesizzazione, il che corrisponde a un tasso di menomazione

dell'integrità di almeno un 20% e in caso di cattivo risultato del 25%"

(doc. F).

In sede di risposta, il

patrocinatore della CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso,

in particolare ribadendo che le radiografie non mostravano un'artrosi grave e

quindi non entrava in linea di conto l'applicazione della tabella 5, come

postulato dalla ricorrente, ritenuto in ogni caso che - laddove effettivamente fosse

subentrato un peggioramento progressivo - rimaneva all'assicurata la facoltà di

riannunciarsi e - dopo rivalutazione del suo stato clinico - verrebbe emessa

una nuova decisione (doc. III).

In data 19 ottobre 2017 il

patrocinatore della ricorrente ha ribadito la richiesta di riconoscimento alla

sua cliente di un'IMI del 20% per il danno permanente alla spalla destra (doc.

V, pag. 2). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto del

13.

ottobre 2017 del dr. med. __________, giusta il quale:

" (…) mi

permetto di dare la mia opinione per quanto riguarda la possibilità che si

possa verificare con sicurezza o con un elevato grado di verosimiglianza il

verificarsi di un peggioramento per quanto riguarda la patologia che la

paziente summenzionata presenta alla spalla di destra.

Ci sono diversi articoli in letteratura che confermano che il

sottoscapolare gioca un ruolo molto importante nella stabilità

dell'articolazione gleno-omerale. Il sottoscapolare, effettivamente, provvede

ad una stabilizzazione attiva di tale articolazione durante i movimenti di

rotazione esterna e di abduzione. Da notare che le lussazioni della spalla sono

spesso associate ad una lassità della porzione inferiore del sottoscapolare.

Quindi, in definitiva, una patologia del sottoscapolare è associata ad

un'instabilità della spalla con una dislocazione gleno-omerale. Va fatto

inoltre notare che la paziente, oltre ad avere una rottura parziale della

componente profonda del tendine sottoscapolare, presenta anche una rottura

completa a tutto spessore del tendine sovraspinoso, con retrazione del moncone

tendineo fino al livello della glena scapolare. Inoltre, vi è una rottura

verosimilmente completa del tendine infraspinoso. Già il fatto che vi siano

altri due tendini completamente rovinati oltre al sottoscapolare, vi è ancora

una maggiore instabilità in corrispondenza dell'articolazione gleno-omerale.

Quindi, di fronte ad un'instabilità importante vista la lesione completa di due

tendini (sovraspinato ed infraspinato) e parziale del sottoscapolare (un

importante stabilizzatore anteriore), ritengo che un peggioramento clinico

possa verificarsi con una certa sicurezza.

Questa nostra conclusione è dovuta al fatto che nello stato

fisiologico, la cuffia dei rotatori oltre ad essere responsabile della mobilità

articolare della spalla, è anche responsabile della stabilità gleno-omerale.

Quindi, di fronte ad una cuffia che non risulta più essere competente, insorge

un'instabilità dell'articolazione che può solo aumentare con il tempo e

peggiorare o aggravare lo stato clinico."

(doc. G1)

In data 27 ottobre 2017 il

rappresentante della CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione

del ricorso rilevando quanto segue:

" (…) cambiano un tantino le parole ma il concetto rimane uguale, per cui

ci si riconferma integralmente nelle allegazioni e domande di cui alla

risposta, ribadendo che oggi non sussistono le condizioni per reclamare di più,

contrariamente a quanto fa controparte. La facoltà di ciò fare le rimarrebbe

intatta in futuro se esse dovessero cambiare." (doc. VII).

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA osserva innanzitutto che dalla documentazione agli atti (cfr., tra i

tanti, doc. 66, pag. 6) si evince che l'assicurata presenta in sostanza un arto

superiore destro bloccato sopra l'orizzontale (90°), menomazione a cui

corrisponde, in base alla tabella 1.2 edita dalla Divisione di medicina

assicurativa dell'INSAI, un'indennità del 15%, percentuale quest'ultima che

coincide con quanto correttamente riconosciuto (e, a ragione, non contestato in

questa sede) all'assicurata dalla CO 1, sulla base della perizia del 5 febbraio

2016.

del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc. 43) e del parere

del 1° marzo 2016 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________ (doc. 44).

Controversa è pertanto

unicamente la questione del prevedibile peggioramento.

Al riguardo, il TCA reputa

che le considerazioni (in sostanza, delle vere e proprie precisazioni in merito

alla perizia allestita il 5 febbraio 2016 per conto della CO 1 di cui al doc.

43) espresse in data 26 gennaio e 13 ottobre 2017 (doc. 64 e doc. G 1) dal dr.

med. __________ (specialista nella materia che qui ci interessa che vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica) - dettagliate,

approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati e, alle quali, va dunque attribuita piena forza probante (cfr.

consid. 2.7) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori.

Tanto più che le

considerazioni dello specialista in questione sono corroborate anche dalla

valutazione del 28 agosto 2017 del Prof. dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica (doc. F).

Il rapporto del 9 febbraio

2017.

del dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica, medico

perito certificato SIM e medico fiduciario della CO 1 - ("In n'est pas

prouvé qu'une arthrose va survenir d'autant moins que l'épaule n'est pas une

articulation portante. On ne peut pas en tenir compte

de manière certaine actuellement. Si l'arthrose apparaît, l'IPAI peut toujours

être réévaluée. Je maintiens le 15% car pas d'arthrose pour le moment.":

doc. 65), non è suscettibile di sminuire il valore

probatorio di tali considerazioni (cfr. scritto del 26 gennaio 2017 dal dr.

med. __________: doc. 64). Del resto le puntualizzazioni chiare del 13 ottobre

2017.

(doc. G 1) del dr. med. __________ sono state contestate solo attraverso

il parere del proprio rappresentante legale (doc. VII) e non mediante un rapporto

medico specialistico.

Sulla questione del prevedibile

peggioramento, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale,

aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità

soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro,

non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e

riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono (ed, in particolare, sulla base dei rapporti

medici del 26 gennaio e del 13 ottobre 2017 del dr. med. __________: doc. 64 e

doc. G 1), questa Corte ritiene dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 con riferimenti), che

la situazione a livello della spalla destra di RI 1 subirà probabilmente

in futuro un aggravamento, consistente nello sviluppo di un'artrosi gleno-omerale

con conseguente aumento della dolorabilità e della limitazione motoria.

Il dr. med. __________ -sulla

base della tabella n. 5 della Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI,

giusta la quale a un’artrosi gleno-omerale (omartrosi) grave corrisponde una

menomazione all’integrità del 10-25% - ha ritenuto giustificato ipotizzare nel

caso concreto un'IMI del 20% (cfr. scritto del 26 gennaio 2017 di cui al doc.

64). Anche il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e

traumatologia e chirurgia toracica, ha fissato nella valutazione del 28 agosto

2017.

un tasso del 20% a favore della ricorrente (doc. F).

A fronte di una questione

squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,

l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni

mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle

circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti

ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12

dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002;

cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questa Corte,

tutto ben considerato, ritiene quindi fondata la pretesa di RI 1 di beneficiare

di un'IMI del 20%.

Si

giustifica pertanto l’accoglimento del ricorso e la riforma della decisione su

opposizione impugnata, nel senso che la ricorrente ha diritto a un'IMI

del 20%.

2.9

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’000.-

a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 22 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione della CO 1 del 7 luglio 2017 è modificata nel senso

che RI 1 ha diritto a un'IMI del 20%.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti