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Decisione

35.2018.10

TCA,senza che prima vengano svolti ulteriori accertamenti, non può avallare valutazione del medico fiduciario secondo il quale il rapporto causale tra disturbi e infortunio va considerato terminato a

9 luglio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi di salute descritti nel referto del Centro per la

Terapia del Dolore non sono in nesso causale con l’evento del 3.12.2016. A

distanza di un anno di tempo e, in assenza di lesioni morfologiche strutturali

ascrivibili ad infortunio per altro già dall’inizio e, per contro, in presenza

di gravi alterazioni degenerative, un nesso di causalità naturale con l’evento

in questione non è più ammissibile ed è da considerare estinto con il

30.11.2017.

Infatti, soprattutto per quanto riguarda il dolore lombare, lo

stesso, come risulta dallo scritto del 31.10.2017 del Centro __________, era

descritto meno importante.

Ad 2.

Lo stato quo sine è stato raggiunto con il 30.11.2017.

Ad 3.

Dal profilo prettamente medico, ribadisco la circostanza che, con

il 30.11.2017, un nesso di causalità preponderante con l’infortunio sia venuto

meno.

Che la richiesta di cura stazionaria sia pervenuta prima del

termine delle prestazioni Lainf e mi venga chiesto il parere riguardo

l’assunzione, trovo sia un po’ paradossale. Questa decisione rimane di

pertinenza amministrativa e non medica (quanto meno di causalità e di termini

pratico-effettivi di ordine medico). Non conosco quanto tempo sia trascorso fra

la ricezione della richiesta del Centro __________ e della lettera del dr. __________.

La cefalea è una componente di tipo tensivo associata ad una situazione di

circolo vizioso con problemi lavorativi, famigliari, stress. Le cure richieste,

non sarebbero in termini temporali da assumere oltre la data del 30.11.2017.

Secondo letteratura, con o senza terapie, i tempi massimi per risolvere

contusioni semplici nei diversi distretti sono di 6 settimane (massimo); in

caso di contusioni maggiori possono protrarsi per circa 3-4 mesi e, in caso di

alterazioni degenerative preesistenti per un anno. Dopo questo lasso di tempo,

con o senza terapia, la situazione diviene di stato quo sine naturalmente

sempre in assenza di lesioni morfologiche strutturali evidenziate e poste in

nesso di causalità con un evento infortunistico.

La decisione dell’eventuale riconoscimento della cura stazionaria

richiesta diviene ora, alla luce di quanto illustrato, di vostra competenza a

dipendenza di un eventuale atto disinteressato e assolutamente da non intendere

quale riconoscimento di vostra responsabilità, inteso unicamente a portare a

totale definizione il caso.” (Doc. 91)

2.6. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova

entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici

curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure

di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione

che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr.

STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

Considerandi

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni

dell’amministrazione, per le ragioni qui di seguito esposte.

Il TCA rileva, infatti,

che il dr. __________ ha ritenuto che nel caso dell’assicurato sia stato

raggiunto, a distanza di un anno dall’evento traumatico, lo status quo sine,

visto che dalle indagini strumentali a sua disposizione è emersa l’assenza di

lesioni morfologiche strutturali ascrivibili ad infortunio, ma solo la presenza

di alterazioni degenerative preesistenti (doc. 52 e 91).

Ora,

dall’analisi della documentazione medico specialistica prodotta dall’assicurato

in corso di causa (cfr. allegati al doc. IX) - e che si riferisce alla

situazione esistente prima della data della decisione su opposizione qui

impugnata (la quale delimita temporalmente il potere cognitivo

del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. STF

9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre

2014.

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.) - questo Tribunale rileva, invece, l’esistenza

di disturbi che gli specialisti curanti hanno messo in relazione con l’evento

traumatico del 3 dicembre 2016 qui in discussione, sulla base delle risultanze

di un esame eseguito nel dicembre 2017.

In

particolare, nel referto del 13 novembre 2017, gli specialisti del Servizio di

Neurologia __________, poste le diagnosi principali di “1. Emicrania cronica

associata a cefalea da abuso di farmaci (paracetamolo, oppioidi, FANS), con/su:

esacerbata da trauma cranico (3.12.2016), associata a cefalea

cervico-genica; 2. Lombalgia e cervicalgia cronica post-traumatiche nel

contesto di listesi L5-S1 di grado II su lisi istmica bilaterale L5, discopatia

L5-S1 con Modic tipo II e stenosi foraminale bilaterale; 3. Sindrome ansioso

depressiva in trattamento farmacologico”, hanno ritenuto opportuno “al fine di

escludere una causa secondaria di cefalea abbiamo organizzato una RM

cerebrale che il paziente eseguirà in data 2.12.2017” (cfr. doc. IX/F5,

corsivo della redattrice).

Eseguito tale esame

specialistico, con referto dell’11 dicembre 2017, gli specialisti del Servizio

di Neurologia __________ hanno rilevato che “il paziente in data 2 dicembre

2017.

ha eseguito RM cerebrale, che ha mostrato unicamente piccoli esiti

malacici compatibili con pregresso trauma in sede fronto-basale sinistra ed

artefatti come da materiale para-magnetico a livello infra-temporale di destra.

Tale ultimo reperto potrebbe essere ricondotto a pregresso trauma cranico” (cfr.

doc. IX/F8, corsivo della redattrice).

Nell’ulteriore referto del

14.

marzo 2018, il PD dr. __________, Co-Primario e la dr.ssa __________, medico

assistente del Servizio di Neurologia __________, hanno ritenuto opportune

“delle infiltrazioni di tossina botulinica, per cui chiediamo alla CO 1

infortuni la copertura dei costi”, ricordando che “attualmente il signor RI 1

presenta un’emicrania cronica, associata a cefalea da abuso di farmaci, esacerbata

da un trauma cranico del 3.12.2016, di difficile gestione terapeutica, per

cui ha necessità di cure, almeno per i prossimi 6 mesi presso il nostro

servizio” (cfr. doc. IX/F11, corsivo della redattrice).

Alla luce delle risultanze di questo esame specialistico obiettivo

e delle considerazioni espresse dagli specialisti interessati, questo Tribunale

ritiene che l’assicuratore LAINF non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare al

TCA di non avere osservazioni da presentare rispetto a quanto prodotto dal

ricorrente in corso di causa (cfr. lo scritto del 22 maggio 2018, doc. XIII).

Questo Tribunale ritiene che CO 1 avrebbe quantomeno dovuto

sottoporre la documentazione prodotta dal ricorrente in allegato al doc. IX - con

la quale i vari specialisti consultati dall’assicurato hanno messo in relazione

i disturbi accusati da RI 1 con l’evento infortunistico del dicembre 2016,

ritenendo inoltre giustificata una riabilitazione stazionaria presso la Clinica

di __________ – al vaglio del dr. __________, al fine di verificare se gli

stessi fossero o meno in grado di modificare la valutazione con la quale

quest’ultimo, definiti quali disturbi fossero in rapporto di causalità, aveva

posto termine al nesso causale a distanza di un anno dall’evento traumatico qui

in discussione.

Non avendolo fatto, in assenza di contro-argomentazioni di

carattere medico-specialistico, il TCA non può escludere l’esistenza di un

nesso causale tra i disturbi di origine neurologica accusati dall’interessato e

l’infortunio del dicembre 2016, come attestato dagli specialisti del Servizio

di Neurologia __________.

Analogo discorso vale, pure, con riferimento agli altri disturbi

del ricorrente, per i quali gli specialisti in ortopedia, reumatologia,

psichiatria e otorinolaringoiatria di cui ai referti allegati al doc. IX hanno

attestato l’esistenza di un nesso causale con l’infortunio assicurato.

In conclusione, stante quanto appena esposto, non potendo ritenere

convincenti e pienamente probanti le considerazioni del dr. __________, espresse

senza tuttavia disporre di tutta la documentazione medico-specialistica del

caso, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che,

come sostenuto dal ricorrente, i disturbi che egli continua ad accusare siano

ancora, anche dopo il termine di un anno dall’evento traumatico valutato dal

medico consulente dell’assicuratore LAINF, in nesso causale con l’infortunio

del dicembre 2016.

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi

siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la

fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della

decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V

465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte

dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad

accertare se i disturbi di cui alla documentazione medica prodotta dal

ricorrente in corso di causa (cfr. allegati al doc. IX) possano essere ritenuti,

oppure no – e nell’affermativa fino a quando - in nesso causale probabile con

l’infortunio del 3 dicembre 2016.

Gli atti devono, quindi

essere rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Sulla base

delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi chiamato a

definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato (ivi compresa

la necessità di un trattamento riabilitativo in regime di degenza, da più

specialisti ritenuto imprescindibile, cfr. allegati al doc. IX), dal profilo

materiale e temporale, a contare dal 1° dicembre 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.7. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1°

dicembre 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti