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Decisione

35.2018.100

Diritto a una rendita d'invalidità: caso di applicazione art. 28 cpv. 3 OAINF. Entità IMI. Negato diritto all'ass. giudiziaria (manca prob. esito favorevole)

21 marzo 2019Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede

che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole

prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per

calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato

potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta

preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze

dell'infortunio e la menomazione preesistente.

Nel quadro di questa

disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una

ridotta capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia

nei confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il

reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido.

Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per

definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del

29.

gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).

2.3.4

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

negato il diritto a una rendita d’invalidità in applicazione dell’art. 28 cpv.

3.

OAINF. Accertato che, già prima dell’infortunio del marzo 2016, la capacità lavorativa

dell’insorgente era ridotta a causa di patologie extra-infortunistiche (morbose),

l’CO 1 ha sostenuto che i postumi infortunistici non l’hanno pregiudicata in

misura tale da fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF (cfr. doc.

176).

A proposito della

situazione antecedente al noto infortunio, dalle carte processuali

emerge che, nei mesi di luglio e agosto 2014, il ricorrente è stato sottoposto

ad accertamenti pluridisciplinari (reumatologici, neurologici e psichiatrici)

nel quadro della perizia ordinata dall’assicurazione per l’invalidità.

Dal relativo referto,

datato 2 ottobre 2014, risulta che l’assicurato soffriva – diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa – di una sindrome cervicospondilogena

cronica bilaterale in discopatia C3-C4 con ernia discale in sede

recessale-foraminale a sinistra con uncartrosi, nota discopatia C5-C6 con

condrosi e protusione discale, disturbi statici del rachide, tendenza a

ipermobilità articolare nonché decondizionamento e sbilancio muscolare, come

pure – diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa – di una

possibile cefalea post-traumatica associata a sindrome cervicale, di una

sospetta sindrome somatoforme da dolore persistente, di obesità e di tabagismo

cronico (doc. 174, p. 17).

D’altro canto, i periti

hanno espresso le seguenti considerazioni a proposito della

capacità/esigibilità lavorativa dell’assicurato, frutto di una discussione di

consenso:

" (…) Le

conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in

ambito reumatologico, mentre come descritto nei capitoli precedenti, dal punto

di vista neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità

lavorativa. (…). Queste patologie comportano limitazioni per quanto riguarda il

sollevamento e trasporto di pesi fino all’altezza dei fianchi, il sollevamento

di pesi fino all’altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l’effettuare lavori

al di sopra della testa, l’assunzione di certe posizioni ed il salire su scale

a pioli. Come già descritto in precedenza dal collega di specialità Dr. med. __________

di __________, si riconferma la valutazione della capacità lavorativa

nell’ultima attività professionale espletata come muratore; per quest’ultimo

lavoro vi è una capacità lavorativa massimale del 40% a partire dal 27.11.2013,

intesa come attività svolta sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, ma con una riduzione di rendimento del 60%, a seguito dei limiti

funzionali e di carico profilati sopra che limitano in gran parte il mansionario

del muratore.

(…).

Dal punto di vista reumatologico, per quanto concerne la capacità

funzionale e di carico residua, l’A. può spesso sollevare e portare pesi fino a

5.

kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi tra 5-10 kg fino all’altezza

dei fianchi, mai pesi oltre i 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può

talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi

molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può di rado effettuare

lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco,

molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso

la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la

posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L’a. può assumere talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’A. può

molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre i 50 metri, molto

spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno

accidentato, può molto spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, il consulente giudica l’A., come

già in precedenza il collega di specialità Dr. med. __________ di __________,

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un

rendimento massimo del 100%, a partire dal giorno seguente la valutazione

medico-fiduciaria reumatologica del 26.11.2013, quindi a decorrere dal

27.11.2013

” (doc. 174, p. 22 e p. 24 – il corsivo è del redattore)

Con decisione del 17 giugno

2015, l’UAI ha quindi posto il ricorrente al beneficio di una rendita

d’invalidità intera limitata nel tempo, dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2014.

Il grado d’invalidità, dello 0% a far tempo dal novembre 2013, è stato

stabilito raffrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

senza il danno alla salute continuando a svolgere la sua precedente professione

di muratore (fr. 54’824/anno) con il reddito che egli sarebbe in grado di

realizzare nonostante il danno alla salute, esercitando delle attività

sostitutive adeguate in misura completa (fr. 56’172/anno) (doc. 103, p. 3 s. –

fasc. 2 e doc. 154, p. 1).

Il provvedimento appena

citato è cresciuto incontestato in giudicato.

Nel frattempo, nel corso

del mese di marzo 2016, RI 1 è rimasto vittima dell’infortunio assicurato dall’CO

1, riportando la frattura del corpo vertebrale di L1 di tipo A1 (doc. 19, p. 1),

trattata in modo conservativo.

In data 4 maggio 2017 ha

avuto luogo la visita _____________ di chiusura, a margine della quale il dott.

__________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha valutato

l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini, a dipendenza della presenza di

uno “stato dopo frattura traumatica di L1 tipo A1 in progressione radiologica

con cuneizzazione e cifotizzazione della colonna dorsolombare, componente

dolori lombari intensi, senza deficit neurologici del 17.03.2016”:

" (…) Molto

spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg fino all’altezza dei

fianchi), spesso può sollevare pesi leggeri (tra 5 e 10 kg) fino all’altezza dei

fianchi; di rado può sollevare pesi medi (tra i 10 e i 25 kg) fino all’altezza

dei fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti oltre l’altezza

dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5

kg, talvolta può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg.

Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, attrezzi medi;

mai più può eseguire lavoro pesante, lavoro manuale rozzo, lavoro molto

pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può

eseguire lavori sopra la testa, raramente lavori con rotazione, talvolta può

assumere la posizione seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi/inclinata

in avanti; molto spesso può avere la posizione inginocchiata e flessione delle

ginocchia. Spesso può avere una posizione seduta di lunga durata, spesso una

posizione di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione di libera

scelta. Molto spesso può camminare per lunghi tratti, di rado può camminare su

terreno accidentato, talvolta salire le scale, raramente può salire le scale a

pioli. Possibile l’uso delle due mani, nessun problema di equilibrio.”

Secondo il medico __________,

l’assicurato sarebbe in grado di svolgere attività lavorative che rispettino le

limitazioni descritte in precedenza, “senza limitazioni di prestazioni e di

tempo” (doc. 140, p. 6).

Invitato

dall’amministrazione a definire l’esigibilità lavorativa tenuto conto delle

affezioni morbose e di quelle infortunistiche, con apprezzamento del 30 agosto

2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

ha innanzitutto precisato che “da confronto tra le due esigibilità (quella

espressa nel contesto della perizia __________ e quella enunciata dal dott. __________

a margine della visita di chiusura, n.d.r.), l’una legata all’evento morboso e

l’altra riferibile all’evento traumatico, è evidente che insistendo le due

patologie su due tratti differenti della colonna vertebrale, la concomitante

presenza di entrambi i quadri patologici abbia determinato una variazione

dell’esigibilità. Ciò è dovuto a limitazioni almeno in parte di carattere ed

entità differente, che qualora considerate globalmente portano ad una

variazione in senso peggiorativo dell’esigibilità al lavoro. Una nuova esigibilità

che consideri globalmente la situazione dell’assicurato per quanto risulta

dalla documentazione AI e dalla documentazione delle due visite medico-_____________

del dott. med. __________ confermata poi dalla visita del dott. med. __________

porta ad una nuova esigibilità globale.” (doc. 175, p. 2).

Questo quindi il suo

apprezzamento dell’esigibilità lavorativa:

" (…) Sollevare

e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg

fino all’altezza dei fianchi con due mani spesso, pesi leggeri di rado, pesanti

e molto pesanti mai. È in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi

leggeri talvolta, pesi superiori ai 5 kg di rado.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, medi talvolta, pesanti e molto

pesanti mai. La rotazione è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di eseguire lavori

sopra la testa di rado, rotazione del busto di rado, posizione seduta e

inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti talvolta;

posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia molto spesso.

Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi talvolta.

Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi

tratti molto spesso, camminare su terreno accidentato di rado, salire le scale

talvolta, salire le scale a pioli di rado.

L’assicurato in un’attività che rispetti l’esigibilità espressa

è da considerarsi abile in misura completa con rendimento completo senza pause

supplementari. È inoltre da considerarsi abile in misura completa in attività

confacente sul mercato generale del lavoro.” (doc. 175, p. 3 – il corsivo è

del redattore)

2.3.5

Chiamato a pronunciarsi in

merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 28 cpv. 3 OAINF, questo

Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione riassunta in precedenza,

occorra ammettere che già prima dell’infortunio del marzo 2016, la capacità

lavorativa di RI 1 era ridotta in maniera durevole a causa di affezioni extra-infortunistiche.

In questo senso, si veda la perizia __________ del 5 novembre 2013, dalla quale

si evince che, a causa della problematica (morbosa) interessante il rachide

cervicale, dal mese di novembre 2013, l’insorgente risultava definitivamente

inabile nella misura del 60% nella sua precedente professione di muratore (la

piena capacità lavorativa era riferita ad attività alternative adeguate) (doc.

174, p. 22).

Sulla scorta di quanto

precede e in ossequio al disposto di cui all’art. 28 cpv. 3 OAINF, occorre

raffrontare il reddito che l’assicurato potrebbe realizzare tenuto conto della

sua ridotta capacità lavorativa preesistente a quello che egli potrebbe ancora

conseguire considerando la globalità del danno alla salute (affezioni morbose +

affezioni infortunistiche).

Trattandosi del reddito

da valido (ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF – cfr. supra, consid.

2.3.3

), occorre ritenere che, in base ai dati forniti dalla tabella TA 1_tirage_skill_level Svizzera 2016 (cfr. la STF 8C_46/2018 dell’11

gennaio 2019 consid. 4.3), svolgendo nel 2016 una professione che

presuppone qualifiche inferiori (livello di competenze 1) nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il

ricorrente avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a

fr. 5’340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr.

5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene,

per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+0.4%) e, per il 2018 (data di

decorrenza della rendita), un reddito annuo di fr. 67'405.96 (+0,5%).

Applicata la riduzione del

10% decisa dall’UAI (5% per la necessità di svolgere unicamente attività

leggere e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari –

cfr. doc. 102, p. 4), il reddito da valido ammonta a fr. 60'665.36.

Per quanto concerne invece

il reddito da invalido, va innanzitutto precisato che, in base

all’apprezzamento 30 agosto 2018 del chirurgo ortopedico dott. __________,

sebbene si sia nel frattempo “aggiunto” il danno (infortunistico) al rachide

lombare, l’assicurato ha conservato una piena capacità lavorativa in attività

adeguate (cfr. doc. 175, p. 3: “L’assicurato in un’attività che rispetti

l’esigibilità espressa è da considerarsi abile in misura completa con

rendimento completo senza pause supplementari.” – il corsivo è del

redattore). Il TCA constata che agli atti non figurano certificazioni mediche

suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi (cfr. la DTF 135 V 465),

circa la fondatezza della valutazione espressa dal medico __________. D’altra

parte, le obiezioni sollevate al riguardo con il ricorso (cfr. doc. I, p. 6),

non appaiono atte a giustificare una diversa conclusione. Al rapporto 30 agosto

2018.

del dott. __________ può dunque essere attribuito pieno valore probatorio.

L’assicurato, sempre nel

2018, al momento della chiusura del caso del marzo 2016, era dunque ancora in

grado di svolgere delle attività leggere, semplici e ripetitive, ragione per la

quale, utilizzando sempre i dati forniti dalla tabella TA

1_tirage_skill_level Svizzera 2016 e procedendo ai necessari adeguamenti

all'indice dei salari nominali, avrebbe potuto conseguire - tenuto conto del

danno alla salute globale - un reddito annuo lordo di fr. 67'405.96, tuttavia

con un’ulteriore riduzione del 5% in relazione alle limitazioni subentrate a

seguito dell’infortunio al rachide lombare. Considerata una deduzione

complessiva dal reddito da invalido pari al 15%, risulta un grado d’invalidità

del 5%, che non dà diritto ad una rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a decorrere dal 1° maggio

2018, deve essere confermata.

2.4

Entità della

menomazione dell’integrità.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie

di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice

(cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7

dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nel caso di specie, la

decisione dell’CO 1 di attribuire all’insorgente un’IMI del 10% risulta fondata

sul seguente apprezzamento, enunciato dal chirurgo ortopedico dott. __________

a margine della visita _____________ di chiusura del 1° febbraio 2018:

" (…).

1.

Reperti

Importante deficit funzionale doloroso del rachide lombare su

infortunio del 17.03.2016 con esiti dopo frattura traumatica di L1 tipo A1 in

progressione radiologica con cuneizzazione e cifotizzazione della colonna

dorso-lombare, dolori lombari intensi, senza deficit neurologici.

2.

Valutazione del danno all’integrità

10%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 7.2 in accordo alla scala funzionale del dolore

si deve presupporre un’intensità di + o ++; per questo motivo decidiamo un

valore del 10% che corrisponde al valore massimo per dolori moderati al

movimento, rari o assenti a riposo con remissione buona e rapida (1-2 giorni) e

corrisponde invece al valore minimo di dolori lievi persistenti, anche a

riposo, aumentati dal carico.” (doc. 141)

Con la propria

impugnativa, l’assicurato chiede che l’entità della menomazione dell’integrità

di cui è portatore venga ridefinita “in modo equo”, ritenendo

insufficiente quanto riconosciutogli (doc. I, p. 7).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di natura squisitamente medica, il TCA ritiene che la valutazione

espressa dal medico _____________, specialista nella materia che qui interessa e

che vanta un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, possa

validamente costituire da base al giudizio che è chiamato a rendere, senza che

si avveri necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Le contestazioni del

ricorrente appaiono generiche, non supportate da documentazione specialistica

e, pertanto, inidonee a scalfire il valore probatorio attribuito al parere del

dott. __________.

Per il resto, il

ricorrente non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera all’istituto

assicuratore di non aver motivato a sufficienza la propria decisione sull’IMI

(cfr. doc. I, p. 7). Dalla decisione formale del 29 giugno 2018 risulta in

effetti che l’amministrazione ha riportato le pertinenti norme di legge e

d’ordinanza e ha fatto riferimento all’apprezzamento espresso in proposito dal

medico _____________. All’assicurato (rispettivamente al suo patrocinatore)

sarebbe bastato chiedere di consultare gli atti (art. 47 LPGA), per prendere

conoscenza delle motivazioni mediche che hanno giustificato l’attribuzione di

un’IMI del 10%.

La decisione impugnata va

pertanto confermata anche nella misura in cui l’amministrazione ha quantificato

in un 10% l’IMI spettante all’assicurato.

2.5

L’assicurato ha domandato di

essere sentito (cfr. doc. I, p.7).

Egli non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento (cfr., su questo

aspetto, la DTF 125 V 38 consid. 2), ma ha

semplicemente chiesto un’udienza per essere sentito dinanzi al TCA, formulando

di fatto una richiesta di assunzione di prove, nella forma

dell'interrogatorio di parte. Ora, questa Corte può esimersi dal sentire

l'assicurato in udienza, dando seguito al richiesto interrogatorio di parte, in

quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF 8C_525/2016 del 27

settembre 2017 consid. 2.3;8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3;

8C_64/2017 del 27 aprile 2017 consid. 4.2;8C_723/2016 del 30 marzo 2017

consid. 3.2; I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 2).

2.6

Deve

ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.

doc. I, p. 4 s.).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Un processo è sprovvisto

di esito favorevole se le prospettive di vincerlo sono notevolmente inferiori

rispetto ai rischi di perderlo e se esse non possono essere giudicate come

serie, di modo che una persona ragionevole e di condizioni agiate vi rinuncerebbe

in ragione delle spese a cui si esporrebbe. Per contro, una domanda non deve

essere considerata come sprovvista di esito favorevole se le prospettive di

vittoria e i rischi d’insuccesso si eguagliano o le prime sono soltanto

leggermente inferiori rispetto ai secondi (cfr. DTF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid.

2.3.1

e riferimenti ivi menzionati).

Nel caso concreto, da una

parte, occorre considerare che riguardo alle modalità di determinazione della

rendita d’invalidità e dell’IMI e in merito all’apprezzamento

delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, esistono

dei principi giurisprudenziali chiari e consolidati, di facile accesso in

quanto pubblicati sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della

Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino. Dall’altra, non

può essere ignorato che le contestazioni formulate dal ricorrente, per quanto

riguarda sia la valutazione dell’esigibilità lavorativa che l’apprezzamento

della menomazione dell’integrità, non risultano supportate da documentazione

medica.

In esito a quanto precede,

all’avv. RA 1 doveva dunque apparire evidente che il rischio che la propria

impugnativa venisse respinta era maggiore rispetto alle prospettive di un

successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato insoddisfatto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti