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Decisione

35.2018.103

31 gennaio 2016: spalla destra (rottura sovraspinato e sottoscapolare). Durante il periodo di disdetta per motivi congiunturali. Solo reddito da invalido contestato. Livello di competenza 2 confermato

25 marzo 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza,

sono contestate le conseguenze economiche (in particolare, il

reddito "da valido" e la deduzione sociale applicata al reddito

"da invalido") del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2017 (data di

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1°

maggio 2017; doc. 84 e consid. 2.1.).

2.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza

il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2017 un guadagno

annuo lordo di fr. 73'211.-, fissato sulla base della tabella TA 2014,

ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 2, uomini, riportato su

41.3

ore aggiornato al 2017, dato che l'assicurato avrebbe perso

il lavoro per la fine di febbraio 2016 a causa di motivi congiunturali.

Il patrocinatore del ricorrente contesta l'utilizzo dei dati statistici,

nel raffronto dei redditi, per il "reddito da valido". A suo avviso

va considerato, in via principale, la capacità di reddito "da valido"

realizzata stabilmente nei 4 anni precedenti all'infortunio per un ammontare di

fr. 92'779.- annui oppure, in via subordinata, la TA 2014, ramo

41-43 "costruzioni", livello di qualifica 3 anziché il livello di

qualifica 2 e quindi un importo di fr. 90'104.- e, in via ancora più

subordinata, un reddito di fr. 76'871.55 (pari a fr. 73'211.- aumentato del 5%)

per tenere conto del fatto che "nei casi in cui il reddito da valido è

inferiore alle media nazionale, la relativa riduzione dello stesso non viene

considerata se è inferiore al 5% (franchigia). Parimenti quindi, in presenza di

un reddito da valido che sarebbe superiore alla media nazionale, il salario

statistico RSS deve essere aumentato del 5%, in virtù del principio della buona

fede e della parità di trattamento" (cfr. doc. I, pag. 6).

Il rappresentante dell'insorgente puntualizza che la disdetta è stata sospesa a

causa dell'infortunio sino all'estate del 2017 e, pertanto, il suo cliente era

formalmente ancora attivo in azienda. Il suo assistito avrebbe comunque

continuato e potuto continuare ad esercitare la medesima attività lavorativa e

realizzare il medesimo reddito presso un nuovo datore di lavoro, perchè avrebbe

cercato (e verosimilmente trovato) un altro impiego simile, eventualmente in

Svizzera interna, ove era disposto a trasferirsi. Aveva del resto presentato

delle domande di assunzione.

Il patrocinatore del ricorrente precisa che il suo cliente è stato

licenziato 30 giorni prima dell'infortunio e che questo elemento non può

rappresentare la perdita di diritti, mettendolo in una condizione di disparità

di trattamento per rapporto ad un collega che deve cambiare occupazione e non è

stato vittima di un infortunio prima della disdetta. Inoltre, la giurisprudenza

federale che consente di scostarsi dal reddito ipotetico "da valido"

effettivamente percepito, per adottare invece i parametri astratti della

statistica federale, va interpretata restrittivamente, anche a tutela della

sicurezza del diritto.

Da ultimo, va applicato prima di tutto il salario usuale anche in

considerazione del fatto che l'assicurato ha pagato i contributi su quel

salario.

Il salario "da valido" del suo assistito realmente percepito nel 2015

è pari a fr. 94'131.- (cfr. doc. C). Tale cifra è ben lontana dal salario

"da valido" di fr. 73'211.- fissato dall'CO 1 e più aderente al dato

reale.

Se del caso, laddove fosse applicabili la TA1 2014, ramo 41-43

"costruzioni", andrebbe comunque considerato il livello di qualifica 3

(anziché il livello di qualifica 2), tenuto conto che la qualifica teorica

dell'assicurato (che ha un attestato federale AFC dal 15 settembre 1998 quale

"conduttore di macchine di cantiere", in particolare "Escavatore

gommato e cingolato"; cfr. doc. F) che si somma al profilo e alla

competenza pratica, a fronte di un'esperienza lavorativa maturata nel settore

in diverse imprese di costruzioni svizzere a far tempo dal 1989 (cfr. CV di cui

al doc. E).

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che l'applica-zione della tabella TA1 2014,

ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 2, uomini, riportato su

41.3

ore aggiornato al 2017, decisa dall’amministrazione,

debba essere confermata, e ciò per le ragioni che seguono.

Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso

l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa

avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da

valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura

dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016

del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,

consid. 2.8).

Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato è stato licenzia-to per motivi

congiunturali a dicembre 2015 con effetto al 1° marzo 2016. A causa

dell'infortunio in disamina il preavviso è stato sospeso ai sensi del CO sino

al 30 aprile 2017 ed ha ricominciato a decorrere a partire dal 1° maggio 2017.

La disdetta è quindi divenuta effettiva al 1° giugno 2017, data a partire dalla

quale l'assicurato è stato posto al beneficio delle indennità di

disoccupazione, avendo aperto un termine quadro per la riscossione delle

prestazioni dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2019 con un grado di idoneità al

collocamento del 100% (doc. 17, 74, 126 e D). L'assicurato è rimasto

ininterrottamente disoccupato perlomeno sino al 6 maggio 2018. Il 7 maggio 2018

ha sottoscritto un contratto con la ditta __________ con durata limitata fino

al 30 giugno 2018 con la funzione di macchinista e manovale nei tempi morti. Il

14.

giugno 2018 ha avuto un nuovo infortunio professionale con lesione alla

caviglia e relativa incapacità lavorativa. Durante il colloquio del 12 luglio

2018.

con il funzionario dell'__________ l'assicurato ha riferito che era

prevista in medesima data una visita specialistica e che, laddove fosse stato

dichiarato dal medico nuovamente abile al lavoro, sarebbe rientrato nuovamente

sotto la copertura della disoccupazione (doc. 109).

In siffatte circostanze, considerato che l'assicurato al momento

dell'infortunio era nel periodo di preavviso di disdetta per motivi

congiunturali e neppure era prevista una nuova assunzione presso un nuovo datore

di lavoro (tant'è che ha beneficiato delle indennità di disoccupazione dal 1°

giugno 2017 sino perlomeno il 6 maggio 2018), il suo reddito da valido

dev'essere stabilito in base ai dati statistici risultanti dalla RSS,

conformemente alla citata giurisprudenza federale in materia (per un caso

analogo, in cui il ricorrente, di professione macchinista nel ramo

dell'edilizia, ha subito un infortunio durante il periodo di disdetta e non era

previsto, una volta riacquistata la capacità lavorativa completa, un nuovo

impiego professionale ed è stata confermata l'applicazione dei dati statistici,

si veda la STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.2 e

riferimenti ivi citati).

Il TCA ricorda inoltre che, in una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il

Tribunale federale, esprimendosi proprio sul tema specifico dei livelli di

competenza, ha spiegato che:

" (…)

3.3

L'argumentation de l'administration est

fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant,

l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf.

notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par

profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les

critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de

professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour

effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence

ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de

travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions:

les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des

problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de

connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant

un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la

vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,

l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de

sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième

regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf.

ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss).

L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est

susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications

en elles-mêmes. (…).”

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF nella

STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018, nel caso di un assicurato che aveva

beneficiato di misure d'ordine professionale dell'AI (corso d'ufficio di 3

mesi, riformazione professionale quale aiuto contabile e ottenimento del

diploma ad hoc, stage pratico di aiuto contabile di 6 mesi). Il

TF ha precisato, al consid. 4.3 in fine, che:

" (…) on ne voit pas pourquoi l'intéressé, au bénéfice d'un diplôme

d'aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de

comptabilité des B.________ du 2 mars au 31 août 2015, serait cantonné à des

tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1. (…)"

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche

nella STF 9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato,

muratore esperto con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha

precisato, al consid. 3.2, che:

" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des

kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse

Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über mehrjährige

Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb

für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig

ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3),

9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013

(E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über

Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel)

auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall

unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit

als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den

Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei

seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die

zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie

im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2

verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"

Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che, dopo

aver terminato le scuole dell’obbligo e una scuola tecnico commerciale con il

conseguimento del relativo diploma nel 1981 in __________, l'assicurato ha

lavorato dal 1985 al 1988 come operaio generico in svariate ditte in __________.

In Svizzera dal 1989, RI 1 ha sempre lavorato quale macchinista in

diverse imprese di costruzioni sino all'infortunio del 2016. Nel frattempo, nel

1998, ha conseguito il certificato di formazione specifica come macchinista di

cantiere a __________ ed il diploma di conduttore di macchine di cantiere a __________

(cfr. CV di cui al doc. E e F).

Alla luce di quanto appena esposto, il TCA, nonostante le critiche sollevate al

riguardo dal patrocinatore del ricorrente, ritiene che si debba fare

riferimento al livello di competenza 2. Il bagaglio professionale e formativo

dell'insorgente non va infatti oltre quello di cui dispongono le persone che

svolgono i compiti pratici risultanti da tale livello. Del resto, secondo la

giurisprudenza federale, se è vero che un’esperienza pluriennale non è

trascurabile, nondimeno oggigiorno praticamente in ogni settore professionale

vengono richiesti un diploma o comunque delle formazioni e dei perfezionamenti.

Di questo aspetto tiene conto anche il testo tedesco della RSS che, già per il

livello di esigenze 3 (dalla RSS 2012: livello 2), non si limita a richiedere

conoscenze professionali, bensì parla di “Berufs- und Fachkenntnisse”

(in francese: “connaissances professionnelles spécialisées”),

attribuendo in tal modo una rilevanza importante anche alla componente formativa

(cfr., fra le tante, la STF 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011 consid. 4.4.1 e i

riferimenti ivi citati; STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.7). Il

livello 3 trova applicazione quando il lavoratore - e, non è il caso di specie,

- svolge compiti pratici complessi che necessitano un vasto insieme di

conoscenze in un ambito specializzato. Del resto, nella già citata STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.3.1, nel caso del ricorrente,

di professione macchinista nel ramo dell'edilizia dal 1998, che aveva subito

due infortuni nel 2003 e nel 2010, ha ritenuto giustificata l'applicazione del

livello 3 della TA1 2010 (dalla RSS 2012: livello 2).

Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel

caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014

TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone

qualifiche superiori (livello di qualifica 2) nel ramo 41-43

"costruzioni", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 5'885.-.

Riportando questo dato su

41.3

ore, esso ammonta a fr. 6'076.25 mensili oppure a fr. 72'911.15

per l'intero anno (fr. 6'076.25 x 12), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr.

73'211.00.

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse

dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore in

merito alla determinazione del precitato importo.

Il "reddito da valido" per il 2017 è, pertanto, fissato

a fr. 73'211.00.

2.8

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la

quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è

soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di

priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi

- ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno

cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e,

dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,

l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato,

su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve

far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014

del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al

consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,

4.

, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla STF

U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327)

(…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale

federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso

solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente

in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.9

Nella presente fattispecie,

l’amministrazione ha quantificato in fr. 60'709.24 il reddito da invalido,

applicando la TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1,

uomini, aggiornato al 2017 e operando successivamente una decurtazione del 10%

a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 117, p. 1).

Va in primo luogo

constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultanti

dalle DPL, e ciò “per evitare un differente metodi di calcolo che mette a

confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la giurisprudenza

non permette in questo frangente il calcolo correttivo del gap salariale

(parallelismo)”, posto che il reddito da valido è stato determinato in

applicazione dei dati salariali statistici (cfr. 117, pag. 1).

Questo Tribunale condivide

l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del

21.

dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido

facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF

8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6

dicembre 2017, consid. 2.9).

Quindi, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5'312. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr.

5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'497.92 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito

annuo di fr. 67'454.71.

Questo importo, che peraltro

non è stato neppure contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito da invalido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr.

67'454.71.

2.10

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 10% a titolo di deduzione sociale, per

tenere conto delle variabili personali e professionali dell'assicurato, giungendo così all’importo di fr. 60'709.00

(doc. 111).

Il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del 10%

operata dalla CO 1 è esigua e chiede che la stessa venga considerata almeno

nella misura del 15% per tenere debitamente conto dell'età del suo cliente (54

anni al momento dell'infortunio e 56 anni al momento del gravame) - che, già di

per se stessa, giustifica una deduzione sociale del 10% -, delle gravi

menomazione fisiche e delle sue limitazioni funzionali e, da ultimo, della

difficile situazione del mercato del lavoro (cfr. doc. I, pag. 2).

Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure

del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la

riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto

degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in

relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich

altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Il "reddito da

invalido" di fr. 67'454.71 (cfr. consid. 2.6.1), tenuto conto di una decurtazione

sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 60'709.00.

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse dal rappresentante del

ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore neppure in merito alla

determinazione di detto importo.

2.11

Il grado di invalidità del

ricorrente (stabilito confrontando i fr. 60'709.- annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr. 73'211.- annui) è del 17,08% arrotondato al 17%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità del 17% dal 1° maggio 2017 (ovvero dalla sospensione

delle prestazioni di corta durata: cfr. consid. 2.1) a tempo indeterminato,

essa merita di essere confermata.

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.4-2.6), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti