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Decisione

35.2018.106

Sintomatologia denunciata alla caviglia sinistra priva di sufficiente sostrato organico oggettivabile. Valutazione della causalità adeguata secondo la DTF 115 V 133 (negata). Causalità naturale lascia

19 agosto 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 3 dicembre 2018, il

patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. VII).

L’istituto assicuratore ha

formulato le proprie osservazioni in merito il 31 gennaio 2019 (doc. XV +

allegato).

L’avv. Untersee si è

espresso al riguardo il 12 febbraio 2019 (doc. XVII).

1.6. In data 13 maggio 2019,

questa Corte ha interpellato il dott. __________, medico curante specialista

del ricorrente, al quale è stato chiesto di rispondere ad alcune domande relative

all’oggettivazione dei disturbi alla caviglia sinistra (doc. XIX).

La sua risposta è

pervenuta il 19 giugno 2019 (doc. XXII).

Le parti hanno presentato

le loro osservazioni (doc. XXVI e doc. XXVII).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare

estinto a contare dal 22 gennaio 2018 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dal sinistro del febbraio 2016, oppure no.

2.2

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.3

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

Per contro, la

giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente

dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a

seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,

una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni

gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in

cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento

traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un

infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero

di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

La più recente

giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei

disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il Tribunale federale ha

esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della

“psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome

l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere

alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

2.4

Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha

ritenuto che la sintomatologia denunciata dall’assicurato alla caviglia

sinistra non fosse oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla

giurisprudenza federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del

nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 163,

p. 7 s.).

Attentamente vagliata la

documentazione a disposizione, questo Tribunale ritiene che, effettivamente, i

disturbi presentati da RI 1 non correlano con un danno organico oggettivabile

di origine infortunistica.

Tale circostanza trova

pieno riscontro, oltre che negli apprezzamenti elaborati dai medici fiduciari dell’amministrazione,

specificatamente dai chirurghi ortopedici dottori __________ (cfr. doc. 134, p.

2, doc. 143, p. 7 s. e doc. 162, p. 6 s.) e __________ (allegato al doc. XV, p.

15.

s.), anche nei rapporti agli atti degli specialisti della Clinica universitaria

__________ di __________, i quali hanno avuto in loro cura l’insorgente a partire

dal mese di agosto 2016.

In effetti,

successivamente all’intervento artroscopico del 29 marzo 2017, a margine della

consultazione del 16 novembre 2017, il dott. __________, responsabile della

chirurgia del piede presso il succitato nosocomio, ha sottolineato che il

quadro clinico continuava ad essere non chiaro e che, nell’insieme, sussisteva

la possibilità che la sintomatologia fosse imputabile a un’instabilità

(doc. 133, p. 2).

In corso di causa, questa

Corte ha interpellato il dott. __________ mediante uno scritto del seguente

tenore:

" (…).

Eine der zu klärenden Fragen betrifft die Objektivierung

der vom Versicherten angegebenen Beschwerden am linken OSG.

Diesbezüglich weise ich Sie darauf hin, dass

gemäss der Bundesrechtsprechung “von organisch objektiv

ausgewiesenen Unfallfolgen erst dann gesprochen werden kann, wenn die erhobenen

Befunde mit apparativen/bildgebenden Abklärungen bestätigt wurden und die

hierbei angewendeten Untersuchungsmethoden wissenschaftlich anerkannt sind.“.

In diesem Sinne, zum Beispiel,“… das Thoracic-outlet-Syndrom oder myofasziale

und tendinotische bzw. myotendinotische Befunde für sich allein nicht als

organisch hinreichend nachweisbare Unfallfolgen zu betrachten sind. Auch

Verhärtungen und Verspannungen der Muskulatur, Druckdolenzen im Nacken sowie

Einschränkungen der HWS-Beweglichkeit können für sich allein nicht als klar ausgewiesenes

organisches Substrat der Beschwerden qualifiziert werden. Gleiches gilt für

Nackenverspannungen bei Streckhaltung der HWS mit Retrohaltung.“.

Im Sinne des Untersuchungsverfahrens, bitte ich

Sie die folgenden Fragen zu beantworten:

1.

Sind die Beschwerden am linken OSG ihrer Meinung nach objektivierbar

gemäss der oben erwähnten Rechtsprechung?

2.

Wenn ja, geben Sie bitte genau an, welchem objektivierbaren

organischen Schaden die Beschwerden am linken OSG zurückzuführen sind.

3.

Wenn ja, stellt dieser objektivierbare organische Schaden,

zumindest nach dem Kriterium der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, eine

natürliche Folge des Unfalls von Februar 2016 dar, oder nicht? Wenn ja, aus

welchen medizinisch-wissenschaftlichen Gründen?” (doc.

XIX)

Questo il contenuto della

risposta fornita dai medici della Clinica __________ in data 3 giugno 2019, i

quali hanno esplicitamente confermato l’assenza di un sostrato organico

oggettivabile suscettibile di spiegare i disturbi denunciati dall’assicurato (e,

in particolare, precisato che l’instabilità avvertita soggettivamente dall’assicurato,

non ha trovato conferma né dal punto di vista radiologico né da quello

clinico):

" (…).

Der Patient war letztmalig in der Fuss-Sprechstunde am 16.11.2017 vorstellig.

Entsprechend kann ich bloss Aussagen über den Zeitraum machen, in welchem der

Patient bei uns in ambulanter Behandlung war. Dies war vom 16.08.2016 –

16.11.2017

Diagnosen

Posttraumatische Schmerzen medial und lateral linkes OSG mit

subjektivem Instabilitätsgefühl mit / bei:

- posteriorem

Impigemen, leichtgradigem anterioren Impingement

- keine

Hinweise auf Tarsaltunnel-Syndrom (Neurophysiologie 09/2016)

- St.n.

Punktion/Infiltration paratendinöse Zyste des FHL 06/2016

- St.n.

Kontusions- und Distorsionstrauma linkes OSG 02/2016, im Verlauf rezividierende

OSG-Distorsionen.

1.

Sind die Beschwerden am linken OSG ihrer Meinung

nach objektivierbar gemäss der oben erwähnten Rechtsprechung?

Wie dem Sprechstundenbericht vom 16.11.2017 zu

entnehmen ist, gab es bei unserer Konsultation bildmorphologisch kein klares

Korrelat, welches die Beschwerden des Patienten erklären könnte. Es bestand

subjektiv eine Instabilität, welche sich jedoch bildmorphologisch als auch in

der klinischen Untersuchung nicht objektivieren liess. Aus eben gennanten

Gründen kann ich Ihre Frage nur mit Nein beantworten. Aus diesem Grand

erübrigen sich auch die von Ihnen gestellten Fragen 2. und 3.” (doc.

XXII – il corsivo è del redattore)

In esito a tutto quanto

precede, questa Corte ritiene dunque dimostrato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che i disturbi lamentati da RI 1 all’estremità inferiore

sinistra, non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.

Le obiezioni sollevate in

proposito dal rappresentante del ricorrente non sono atte a giustificare una

diversa conclusione, segnatamente nella misura in cui non risultano supportate

da pertinente documentazione specialistica, suscettibile di generare dei dubbi circa

la correttezza delle (univoche) valutazioni espresse dai fiduciari dell’CO 1 e dai

sanitari della Clinica __________ (in particolare, non si vede per quale

ragione l’istituto assicuratore avrebbe dovuto approfondire l’ipotesi di una

CRPS, visto che una sua presenza non è nemmeno stata ipotizzata dagli

specialisti intervenuti; in questo senso, si veda del resto il doc. 92, p. 2: “Hinweise

auf ein infektiöse Geschehen oder ein CRPS ergeben sich nicht.” – il

corsivo è del redattore).

In queste condizioni, questo

Tribunale può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in

particolare una perizia medica giudiziaria, ritenendo che le circostanze

giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.5

In assenza di

un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.4.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla

continuazione della cura medica non vi sono più da attendersi dei notevoli

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3

con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Al riguardo, va osservato

che dalla documentazione agli atti non risulta che, al momento in cui l’assicuratore

ha posto fine alle prestazioni (gennaio 2018), l’insorgente si sottoponesse a

terapie volte a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico,

rispettivamente che simili terapie gli fossero state anche soltanto prospettate

dai sanitari.

Assodato quindi

che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame dell’adeguatezza in base ai

criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

2.6

Nel valutare l'adeguatezza

del nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente, così come è stato descritto in occasione

dell’audizione del 21 luglio 2016:

" (…) In

quell’occasione mi trovavo nella sede della ditta __________ di __________ e

stavo spostando una fila di bancali accatastati uno sopra l’altro usando un

transpalet.

Stavo spingendo questo muletto manuale ma senza una buona visuale

e inavvertitamente ho urtato un altro bancale.

Così facendo l’intera catasta stava per cadere e io ho

istintivamente allungato le braccia per trattenerli.

Tre palette sono comunque cadute e mi hanno colpito al polso

destro e alla caviglia sinistra.

Sono sopraggiunti dei responsabili della sicurezza che mi hanno

fasciato la caviglia e disinfettato il polso (questa articolazione non dava

comunque preoccupazioni).

Ho dovuto interrompere subito il lavoro e rientrare al domicilio.”

(doc. 5)

Chiamato ora a

classificare tale sinistro, ricordato che, in questo contesto, non devono

essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio né le circostanze

concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 e

SVR UV Nr. 8 p. 26), questa Corte ritiene che il sinistro occorso all’assicurato debba essere classificato,

tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso stretto.

A titolo di confronto, va segnalato che il Tribunale federale

ha qualificato allo stesso modo l’evento in cui un manovale, picchiando contro

un muro con una mazza, aveva ricevuto un blocco di cemento sul gomito (STF U

25/07 del 23 ottobre 2007 consid. 5.4). Pure di grado medio in senso stretto, è

stato giudicato l’infortunio occorso a una guida alpina che, mentre stava

allacciandosi le scarpe, aveva ricevuto un pezzo di legno morto sulla schiena

(STFA U 279/03 del 26 gennaio 2005 consid. 5.2).

In siffatte circostanze, il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.3.

Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore

fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,

pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso

di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -

devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa

essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità,

naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.

409.

e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011

consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht

hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach

BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.

April 2009 E. 4.6).”).

Ora, in

ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, considerato che la sintomatologia

denunciata dal ricorrente è risultata non correlare con un danno

infortunistico oggettivabile, nella concreta evenienza, possono essere a

priori ritenuti insoddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga

della cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole

della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la

durata dell'incapacità lavorativa.

Questa Corte ritiene che,

nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio,

sia senz’altro da negare.

D’altro

canto, nell’infortunio del febbraio 2016,

l’assicurato ha segnatamente riportato un trauma contusivo – distorsivo alla

caviglia sinistra. A proposito del criterio della gravità o particolare

caratteristica delle lesioni lamentate, la giurisprudenza ha precisato che il

fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a

cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in

questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della

loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo

attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di

un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del

18.

agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo

Tribunale, quelle riportate da RI 1 non costituiscono delle lesioni gravi o

particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012

del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un

trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che

aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il Tribunale

federale ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche

soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid.

8.

, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura,

aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra

con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla

parte sinistra del volto).

Infine, nessun elemento

all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una

cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Sulla scorta di quanto

precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1, risultati privi

di sostrato organico oggettivabile, non costituiscono una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 12 febbraio 2016.

Facendo difetto

l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del

nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, anche per questo motivo

appare superfluo dar seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia

giudiziaria.

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha

posto termine alle proprie prestazioni dal 22 gennaio 2018, deve dunque essere confermata

in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti