35.2018.106
Sintomatologia denunciata alla caviglia sinistra priva di sufficiente sostrato organico oggettivabile. Valutazione della causalità adeguata secondo la DTF 115 V 133 (negata). Causalità naturale lascia
19 agosto 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.106
mm
Lugano
19 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 febbraio 2016, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità d’impiegato in
logistica e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è
stato colpito alla caviglia sinistra da un bancale e ha riportato, secondo il
rapporto 15 febbraio 2016 del Presidio ospedaliero __________ di __________, un
trauma contusivo all’articolazione tibio-tarsica sinistra (doc. 4).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 marzo 2018,
l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 22 gennaio 2018 il diritto alle
prestazioni dipendente dall’infortunio del febbraio 2016, posto che la
sintomatologia denunciata da RI 1 non costituiva una conseguenza adeguata
dell’evento assicurato (doc. 154).
A seguito dellopposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 158, 159 e 160), in
data 28 settembre 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 163).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26
ottobre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il ripristino del diritto alle prestazioni a far tempo dal 22
gennaio 2018 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione
per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha sviluppato la seguente argomentazione:
" (…) Il Dr.
__________ (medico fiduciario CO 1), non avendo sentito il “crack” e ritenuto
trattarsi di un banale infortunio e rilevato un piede competente e un callo del
piede bilateralmente simmetrico ritiene estinto il nesso di causalità tra l’infortunio
(ritenuto banale) e i problemi di cui soffre il leso.
Tale conclusione, poi confermata nell’ambito della procedura di
opposizione, risulta parziale, preconcetta e poggia su considerazioni
soggettive, nonché su valutazioni errate.
Le valutazioni del Dr. __________ non sono tali da giustificare
l’interruzione del nesso causale, la cui prova spetta all’assicuratore Lainf secondo
il criterio della verosimiglianza.
Il medico fiduciario dell’assicuratore Lainf non rileva peraltro
quale sia la causa dei dolori e delle limitazioni funzionali al piede, la cui
esistenza non è in ogni caso messa in discussione.
Durante la procedura di opposizione il leso ha prodotto una
chiavetta USB con la registrazione di 4 episodi recenti di blocco
dell’articolazione e sblocco “traumatico” con (ben udibile) il rumore “crack”
della caviglia.
Episodi quale quello di cui ai filmati si ripetono con una
frequenza di ca. 3-4 volte al giorno. La fase precedente e quella successiva il
“crack” sono molto dolorose, ciò che comporta inevitabilmente importanti limiti
funzionali e di carico.
Il documento smentisce il medico fiduciario di CO 1 e conferma
quanto sempre dichiarato dal leso e del quale il vostro medico fiduciario ha
negato l’esistenza. Le conseguenze oggettivabili sono pertanto date.
A fronte di quanto precede – a maggior ragione laddove i medici
ammettono l’esistenza di postumi infortunistici come da diagnosi poste –
l’assicuratore Lainf non poteva concludere all’assenza di conseguenze in nesso
causale.
(…).
Sia come sia, in ossequio alla più recente giurisprudenza
federale, in casi quale quello qui in esame, l’assenza di postumi organici
oggettivabili (invero qui dati) non esclude a priori l’esistenza di un nesso di
causa naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5,
pag. 17 segg.).
A mente dello scrivente non si deve inoltre omettere di
considerare l’esistenza di una CRPS le cui condizioni parrebbero date, aspetto
che l’assicuratore Lainf non ha affatto analizzato. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In data 3 dicembre 2018, il
patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. VII).
L’istituto assicuratore ha
formulato le proprie osservazioni in merito il 31 gennaio 2019 (doc. XV +
allegato).
L’avv. Untersee si è
espresso al riguardo il 12 febbraio 2019 (doc. XVII).
1.6. In data 13 maggio 2019,
questa Corte ha interpellato il dott. __________, medico curante specialista
del ricorrente, al quale è stato chiesto di rispondere ad alcune domande relative
all’oggettivazione dei disturbi alla caviglia sinistra (doc. XIX).
La sua risposta è
pervenuta il 19 giugno 2019 (doc. XXII).
Le parti hanno presentato
le loro osservazioni (doc. XXVI e doc. XXVII).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
estinto a contare dal 22 gennaio 2018 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dal sinistro del febbraio 2016, oppure no.
2.2
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.3
Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la
giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
La più recente
giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei
disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il Tribunale federale ha
esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della
“psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome
l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere
alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano
potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
2.4
Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha
ritenuto che la sintomatologia denunciata dall’assicurato alla caviglia
sinistra non fosse oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla
giurisprudenza federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del
nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 163,
p. 7 s.).
Attentamente vagliata la
documentazione a disposizione, questo Tribunale ritiene che, effettivamente, i
disturbi presentati da RI 1 non correlano con un danno organico oggettivabile
di origine infortunistica.
Tale circostanza trova
pieno riscontro, oltre che negli apprezzamenti elaborati dai medici fiduciari dell’amministrazione,
specificatamente dai chirurghi ortopedici dottori __________ (cfr. doc. 134, p.
2, doc. 143, p. 7 s. e doc. 162, p. 6 s.) e __________ (allegato al doc. XV, p.
15.
s.), anche nei rapporti agli atti degli specialisti della Clinica universitaria
__________ di __________, i quali hanno avuto in loro cura l’insorgente a partire
dal mese di agosto 2016.
In effetti,
successivamente all’intervento artroscopico del 29 marzo 2017, a margine della
consultazione del 16 novembre 2017, il dott. __________, responsabile della
chirurgia del piede presso il succitato nosocomio, ha sottolineato che il
quadro clinico continuava ad essere non chiaro e che, nell’insieme, sussisteva
la possibilità che la sintomatologia fosse imputabile a un’instabilità
(doc. 133, p. 2).
In corso di causa, questa
Corte ha interpellato il dott. __________ mediante uno scritto del seguente
tenore:
" (…).
Eine der zu klärenden Fragen betrifft die Objektivierung
der vom Versicherten angegebenen Beschwerden am linken OSG.
Diesbezüglich weise ich Sie darauf hin, dass
gemäss der Bundesrechtsprechung “von organisch objektiv
ausgewiesenen Unfallfolgen erst dann gesprochen werden kann, wenn die erhobenen
Befunde mit apparativen/bildgebenden Abklärungen bestätigt wurden und die
hierbei angewendeten Untersuchungsmethoden wissenschaftlich anerkannt sind.“.
In diesem Sinne, zum Beispiel,“… das Thoracic-outlet-Syndrom oder myofasziale
und tendinotische bzw. myotendinotische Befunde für sich allein nicht als
organisch hinreichend nachweisbare Unfallfolgen zu betrachten sind. Auch
Verhärtungen und Verspannungen der Muskulatur, Druckdolenzen im Nacken sowie
Einschränkungen der HWS-Beweglichkeit können für sich allein nicht als klar ausgewiesenes
organisches Substrat der Beschwerden qualifiziert werden. Gleiches gilt für
Nackenverspannungen bei Streckhaltung der HWS mit Retrohaltung.“.
Im Sinne des Untersuchungsverfahrens, bitte ich
Sie die folgenden Fragen zu beantworten:
1.
Sind die Beschwerden am linken OSG ihrer Meinung nach objektivierbar
gemäss der oben erwähnten Rechtsprechung?
2.
Wenn ja, geben Sie bitte genau an, welchem objektivierbaren
organischen Schaden die Beschwerden am linken OSG zurückzuführen sind.
3.
Wenn ja, stellt dieser objektivierbare organische Schaden,
zumindest nach dem Kriterium der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, eine
natürliche Folge des Unfalls von Februar 2016 dar, oder nicht? Wenn ja, aus
welchen medizinisch-wissenschaftlichen Gründen?” (doc.
XIX)
Questo il contenuto della
risposta fornita dai medici della Clinica __________ in data 3 giugno 2019, i
quali hanno esplicitamente confermato l’assenza di un sostrato organico
oggettivabile suscettibile di spiegare i disturbi denunciati dall’assicurato (e,
in particolare, precisato che l’instabilità avvertita soggettivamente dall’assicurato,
non ha trovato conferma né dal punto di vista radiologico né da quello
clinico):
" (…).
Der Patient war letztmalig in der Fuss-Sprechstunde am 16.11.2017 vorstellig.
Entsprechend kann ich bloss Aussagen über den Zeitraum machen, in welchem der
Patient bei uns in ambulanter Behandlung war. Dies war vom 16.08.2016 –
16.11.2017
Diagnosen
Posttraumatische Schmerzen medial und lateral linkes OSG mit
subjektivem Instabilitätsgefühl mit / bei:
- posteriorem
Impigemen, leichtgradigem anterioren Impingement
- keine
Hinweise auf Tarsaltunnel-Syndrom (Neurophysiologie 09/2016)
- St.n.
Punktion/Infiltration paratendinöse Zyste des FHL 06/2016
- St.n.
Kontusions- und Distorsionstrauma linkes OSG 02/2016, im Verlauf rezividierende
OSG-Distorsionen.
1.
Sind die Beschwerden am linken OSG ihrer Meinung
nach objektivierbar gemäss der oben erwähnten Rechtsprechung?
Wie dem Sprechstundenbericht vom 16.11.2017 zu
entnehmen ist, gab es bei unserer Konsultation bildmorphologisch kein klares
Korrelat, welches die Beschwerden des Patienten erklären könnte. Es bestand
subjektiv eine Instabilität, welche sich jedoch bildmorphologisch als auch in
der klinischen Untersuchung nicht objektivieren liess. Aus eben gennanten
Gründen kann ich Ihre Frage nur mit Nein beantworten. Aus diesem Grand
erübrigen sich auch die von Ihnen gestellten Fragen 2. und 3.” (doc.
XXII – il corsivo è del redattore)
In esito a tutto quanto
precede, questa Corte ritiene dunque dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che i disturbi lamentati da RI 1 all’estremità inferiore
sinistra, non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
Le obiezioni sollevate in
proposito dal rappresentante del ricorrente non sono atte a giustificare una
diversa conclusione, segnatamente nella misura in cui non risultano supportate
da pertinente documentazione specialistica, suscettibile di generare dei dubbi circa
la correttezza delle (univoche) valutazioni espresse dai fiduciari dell’CO 1 e dai
sanitari della Clinica __________ (in particolare, non si vede per quale
ragione l’istituto assicuratore avrebbe dovuto approfondire l’ipotesi di una
CRPS, visto che una sua presenza non è nemmeno stata ipotizzata dagli
specialisti intervenuti; in questo senso, si veda del resto il doc. 92, p. 2: “Hinweise
auf ein infektiöse Geschehen oder ein CRPS ergeben sich nicht.” – il
corsivo è del redattore).
In queste condizioni, questo
Tribunale può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in
particolare una perizia medica giudiziaria, ritenendo che le circostanze
giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.5
In assenza di
un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.4.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla
continuazione della cura medica non vi sono più da attendersi dei notevoli
miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione
per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3
con riferimenti).
Nel
caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
Al riguardo, va osservato
che dalla documentazione agli atti non risulta che, al momento in cui l’assicuratore
ha posto fine alle prestazioni (gennaio 2018), l’insorgente si sottoponesse a
terapie volte a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico,
rispettivamente che simili terapie gli fossero state anche soltanto prospettate
dai sanitari.
Assodato quindi
che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame dell’adeguatezza in base ai
criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
2.6
Nel valutare l'adeguatezza
del nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso al ricorrente, così come è stato descritto in occasione
dell’audizione del 21 luglio 2016:
" (…) In
quell’occasione mi trovavo nella sede della ditta __________ di __________ e
stavo spostando una fila di bancali accatastati uno sopra l’altro usando un
transpalet.
Stavo spingendo questo muletto manuale ma senza una buona visuale
e inavvertitamente ho urtato un altro bancale.
Così facendo l’intera catasta stava per cadere e io ho
istintivamente allungato le braccia per trattenerli.
Tre palette sono comunque cadute e mi hanno colpito al polso
destro e alla caviglia sinistra.
Sono sopraggiunti dei responsabili della sicurezza che mi hanno
fasciato la caviglia e disinfettato il polso (questa articolazione non dava
comunque preoccupazioni).
Ho dovuto interrompere subito il lavoro e rientrare al domicilio.”
(doc. 5)
Chiamato ora a
classificare tale sinistro, ricordato che, in questo contesto, non devono
essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio né le circostanze
concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 e
SVR UV Nr. 8 p. 26), questa Corte ritiene che il sinistro occorso all’assicurato debba essere classificato,
tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso stretto.
A titolo di confronto, va segnalato che il Tribunale federale
ha qualificato allo stesso modo l’evento in cui un manovale, picchiando contro
un muro con una mazza, aveva ricevuto un blocco di cemento sul gomito (STF U
25/07 del 23 ottobre 2007 consid. 5.4). Pure di grado medio in senso stretto, è
stato giudicato l’infortunio occorso a una guida alpina che, mentre stava
allacciandosi le scarpe, aveva ricevuto un pezzo di legno morto sulla schiena
(STFA U 279/03 del 26 gennaio 2005 consid. 5.2).
In siffatte circostanze, il
giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.3.
Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore
fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,
pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso
di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -
devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa
essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità,
naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.
409.
e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011
consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht
hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach
BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.
April 2009 E. 4.6).”).
Ora, in
ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, considerato che la sintomatologia
denunciata dal ricorrente è risultata non correlare con un danno
infortunistico oggettivabile, nella concreta evenienza, possono essere a
priori ritenuti insoddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga
della cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole
della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la
durata dell'incapacità lavorativa.
Questa Corte ritiene che,
nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio,
sia senz’altro da negare.
D’altro
canto, nell’infortunio del febbraio 2016,
l’assicurato ha segnatamente riportato un trauma contusivo – distorsivo alla
caviglia sinistra. A proposito del criterio della gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, la giurisprudenza ha precisato che il
fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a
cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in
questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della
loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo
attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di
un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del
18.
agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo
Tribunale, quelle riportate da RI 1 non costituiscono delle lesioni gravi o
particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012
del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un
trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che
aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il Tribunale
federale ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche
soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid.
8.
, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura,
aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra
con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla
parte sinistra del volto).
Infine, nessun elemento
all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una
cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Sulla scorta di quanto
precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1, risultati privi
di sostrato organico oggettivabile, non costituiscono una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 12 febbraio 2016.
Facendo difetto
l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del
nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del
30.
ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05
del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, anche per questo motivo
appare superfluo dar seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia
giudiziaria.
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha
posto termine alle proprie prestazioni dal 22 gennaio 2018, deve dunque essere confermata
in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti