35.2018.107
Assicuratore ha rifiutato di assegnare rendita,non tenendo conto dell'attestazione dello specialista curante,liquidata senza essere stata neppure vagliata dal medico fiduciario.Esistenza quantomeno di
21 febbraio 2019Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.107
cr
Lugano
21 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 settembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 aprile 2015 RI 1, magazziniere/capo
gruppo logistico presso __________ - e perciò assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso CO 1 - è inciampato mentre stava contando delle palette,
cadendo a terra sul pavimento di cemento. A seguito della caduta, egli ha
riportato delle contusioni alla spalla destra, alla mano destra e ad entrambe
le ginocchia.
L’Istituto assicuratore ha
assunto i casi e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 21
febbraio 2018, l’assicuratore infortuni, ritenuto stabilizzato lo stato di
salute dell’interessato, ha posto termine alle prestazioni di corta durata,
mentre, per quanto concerne quelle di lunga durata, ha rifiutato di attribuire
all’interessato una rendita di invalidità (non raggiungendo il grado di
invalidità la soglia pensionabile), assegnandogli per contro un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 59).
L’assicurato ha inoltrato
opposizione contro tale decisione, criticando sia il grado di invalidità a cui
è giunta l’amministrazione - calcolando, a suo parere, in maniera non corretta
il reddito da invalido - sia l’entità dell’IMI assegnatagli (doc. 60 e 63).
Con decisione su opposizione
del 25 luglio 2018, l’Istituto assicuratore ha confermato la propria precedente
decisione (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29
ottobre 2018, l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità del 65.4% o
perlomeno del 58.5%% a partire dal 1° luglio 2017, oltre al riconoscimento
delle necessarie cure mediche ex art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.
Egli
ha altresì chiesto che venga confermato il suo diritto ad un’IMI almeno del 10%.
Sostanzialmente,
il ricorrente ha contestato il raffronto dei redditi e, in particolare, il
reddito da invalido calcolato dall’amministrazione sulla base dei dati
statistici di cui alle RSS 2014, uomini, livello di qualifica 2, anziché fare
capo al livello 1 come sarebbe, invece, secondo lui stato corretto.
Egli
ha censurato tale modo di procedere dell’Istituto assicuratore, in quanto non tiene
debitamente conto del fatto che la mansione accessoria di capo gruppo logistico
gli è stata affidata dal datore di lavoro solo in funzione dell’esperienza
maturata sul campo in tanti anni di lavoro come magazziniere e non a seguito di
una formazione particolare, motivo per il quale tale qualifica specifica non è
esportabile in altre e diverse attività.
Inoltre,
egli ha pure contestato la mancata applicazione al reddito da invalido di una
riduzione percentuale del 25% in considerazione della sua età avanzata e delle
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute.
Infine,
il ricorrente ha pure criticato il fatto che l’amministrazione non abbia
applicato la riduzione del 50% per tenere conto della effettiva capacità
lavorativa, dal profilo medico, messa in rilievo dal dr. __________ (doc. I).
1.4. CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato,
oppure no, a negare una rendita di invalidità all'assicurato in relazione
all'infortunio del 23 aprile 2015.
Non è invece più oggetto
di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza l’entità dell’IMI
riconosciuta all’interessato.
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora
tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
“Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più
un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di
guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella
concreta evenienza, in data 3 febbraio 2017 l’assicurato è stato sottoposto ad
una visita specialistica presso il dr. __________, spec. FMH in chirurgia.
Con
referto del 23 marzo 2017, il dr. __________ ha innanzitutto rilevato che da
ulteriori provvedimenti terapeutici non ci fossero da attendere miglioramenti
sensibili della situazione, considerando stabilizzato lo stato di salute
dell’interessato e proponendone la definizione.
Passando,
quindi, alla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, il dr. __________
ha ritenuto che “complessivamente, sia per malattia che per infortunio, il
signor RI 1, che entrerà in regime pensionistico il prossimo mese di giugno, non
è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%. L’attuale
percentuale di lavoro – che il paziente svolge – è del 50%”, aggiungendo che
“l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere come segue: 25% permanente per
i postumi al cingolo omero-scapolare destro già tenuto conto dell’artrosi
acromio-clavicolare destra; 25% per malattia per la pangonartrosi medio grave
al ginocchio sinistro e di grado medio al ginocchio destro”.
Infine,
esprimendosi a proposito delle limitazioni e dell’esigibilità, il dr. __________
ha rilevato quanto segue:
"(…)
Il paziente a causa dei postumi infortunistici non è in grado di
lavorare in maniera ripetitiva, anche senza sforzi, con il cingolo omero
scapolare destro, non è in grado di portare pesi superiori ai kg 4-5 con il
gomito destro in flessione permanente, è sconsigliabile portare pesi superiori
ai kg 10-12 con il cingolo omero scapolare destro in abduzione-elevazione oltre
i 90°.
In altre mansioni il paziente potrebbe lavorare prevalentemente in
posizione seduta alternando la posizione eretta, non portando pesi come in
precedenza e utilizzando l’arto superiore destro in maniera non ripetitiva in
flesso estensione e/o rotazioni.
Il paziente, a causa di componenti patologiche
extra-infortunistiche, non è in grado di salire e scendere ripetitivamente le
scale ed è sconsigliabile portare pesi superiori ai kg 20 causa la
pangonartrosi bilaterale prevalente a sinistra ed è impossibilitato a lavorare
in posizione accovacciata.
Mantenere la posizione eretta o seduta per oltre 60 minuti
comporta l’insorgere di gonalgie; si sconsiglia inoltre di una deambulazione
ripetitiva oltre i 400-500 m. e più di una volta ogni 35-40 minuti ed è inoltre
sconsigliabile salire e scendere ripetutamente le scale specie portando pesi
superiori ai kg 20-25.
Tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il paziente, a
distanza di praticamente due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017,
possa essere ritenuto durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per
infortunio e durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia.”
(Doc. 51)
Preso atto del referto del 23 marzo 2017,
l’assicuratore infortuni ha chiesto al dr. ____________ ulteriori precisazioni
e meglio:
"(…) Le saremmo grati
per l’evasione delle seguenti domande:
Se a causa della sua età l’assicurato non riprende
più un’attività lucrativa dopo l’infortunio o se la diminuzione della capacità
di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado di invalidità i redditi che potrebbe conseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.
1) Valutazione della capacità lavorativa del sig. RI 1 nell’attività
professionale quale Chef Logistica, in considerazione del suo grado di
occupazione del 100%. Grado, durata e prognosi?
a) In base
a causa di infortunio, quale?
b) In base
a causa di malattia, quale?
c) Complessivamente?
2) In quali mansioni (ad es. sollevare/tirare, postura, movimenti,
capacità di resistenza, capacità di concentrazione e d’attenzione, ecc.) il
sig. RI 1 ha delle limitazioni, indipendentemente dall’attività professionale
svolta prima dell’infortunio? In quale misura (durata di tempo, prestazione)
rispetto ad un grado occupazionale del 100%?
a) In base a causa di infortunio, quale?
b) In base a causa di malattia, quale?
c) Complessivamente?
3) Quali mansioni (ad es. sollevare/tirare, postura, movimenti, ecc.) il
sig. RI 1 è in grado di assolvere attualmente, indipendentemente dall’attività
professionale svolta prima dell’infortunio? In quale misura (= tempo) ed in
riferimento a quali prestazioni (=rendimento) rispetto ad un grado occupazionale
del 100%?
a) In base a causa di infortunio, quale?
b) In base a causa di malattia, quale?
c) Complessivamente?
La ringraziamo sin d’ora per una sua presa di
posizione.” (Doc. 57)
Con scritto del 27 luglio 2017 il dr. __________ ha
risposto:
"(…)
In risposta al supplemento di informazioni relative al caso del
paziente sopra indicato, posso rispondere come segue.
In ossequio all’art. 28 all. 4 Oainf che prevede di eseguire la
valutazione come se il paziente contasse un’età media di 40-42 anni e secondo
il libero mercato del lavoro, tenuto conto dei soli postumi infortunistici
interessanti il cingolo omero scapolare destro, il paziente avrebbe potuto
riprendere il lavoro in misura completa rispettando le limitazioni di carico e
funzionali riassunti nella relazione peritale.” (Doc. 58)
Tenuto conto di queste precisazioni fornite dal proprio
specialista di fiducia, l’assicuratore LAINF, posta un’abilità lavorativa
residua del 100% in attività adeguate a partire dalla data di stabilizzazione
dello stato di salute (segnatamente: 1° aprile 2017), con decisione formale del
21.
febbraio 2018, ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita di
invalidità, alla luce di un grado di invalidità del 2% (doc. 62).
In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato quanto deciso
dall’amministrazione, ritenendo errato il calcolo del grado di invalidità
operato da CO 1, già solo per il fatto che non ha tenuto conto della sua reale
capacità lavorativa e lucrativa “che non è in realtà del 100% ma del 50%” (cfr.
doc. I).
A comprova delle proprie pretese l’assicurato ha trasmesso al TCA
un referto del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia.
Quest’ultimo, con rapporto medico del 12 ottobre 2018, ha in
particolare contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa del dr. __________,
ritenuta “non congrua in comparazione allo stato attuale ed alle capacità
funzionali residue in quanto si è omesso di menzionare la necessità di pause
compensatorie durante le attività residuali soprattutto per quelle che richiedono
movimenti muscolari attivi con l’arto superiore destro che vanno sicuramente ad
aumentare il grado di invalidità sottostimato dal dr. __________”.
Il dr. __________ passando poi all’esame delle limitazioni
funzionali dell’arto superiore destro indicate dal dr. __________ (in
particolare con riferimento ai limiti di caricabilità), ha considerato “tali
valutazioni assolutamente approssimative e non tenenti ben in considerazione i
limiti assimilabili all’uso della spalla con limitazioni nella durata e nel
rendimento: dovendo calcolare pause compensatorie di riposo riterrei congrua un’ulteriore
limitazione di almeno 10% sul grado di IL emerso” .
Dopo avere quindi dettagliato la propria valutazione
dell’esigibilità lavorativa dell’interessato, il dr. __________ ha concluso di
non ritenere “realistico suddividere la IL del 50% del sig. RI 1 solo con un
25% permanente per i postumi al cingolo omero scapolare destro già tenuto conto
dell’artrosi AC destra in quanto in base alla nuova esigibilità lavorativa si
ravvede un quadro sicuramente più invalidante per i movimenti attivi della
spalla destra di quelli valutati dal dr. __________, considerando innanzitutto
che è l’arto dominante, l’ipotrofia muscolare con associato deficit di forza,
la persistenza di un momento algico ancora presente, la difficoltà di dormire
sul lato destro e la constatazione che l’IMI assegnata del 10% è stata ritenuta
proporzionale ad un grado di periartrite scapolo omerale, che non tiene in
conto la sola artrosi AC ma il grado di artrosi complessivo della gleno-omerale
nella sua totalità da attendersi dopo un intervento di ricostruzione della
cuffia dei rotatori come quello ricevuto dal sig. RI 1”. Per tali ragioni, il
dr. __________ ha dunque ritenuto “giusta una suddivisione del 40% di IL
permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro ed un restante 10%
per la malattia degenerativa alle ginocchia bilateralmente” (doc. B).
Nella risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha confermato la
correttezza della perizia del dr. __________, sulla quale poggia la decisione
su opposizione impugnata, rilevando, a proposito del referto del dr. __________
prodotto dal ricorrente unitamente al ricorso, di non avere motivo per
discostarsi da quanto deciso finora, posto che “al momento della stesura della
decisione su opposizione il rapporto del dr. __________ non era stato ancora allestito”
e aggiungendo che comunque, per costante giurisprudenza federale, “una perizia
di parte non ha lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale
o da un assicuratore contro gli infortuni conformemente alle regole di
procedura applicabili” (doc. III).
2.5
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione.
Dagli
atti all’incarto, infatti, emerge che già la valutazione dell’esigibilità
lavorativa e della conseguente capacità lavorativa residua dell’interessato
espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF – e sulla quale si fonda
la decisione su opposizione qui impugnata - risulta poco chiara e necessita di
ulteriori precisazioni.
Nel
rapporto del 23 marzo 2017, infatti, il dr. __________, dopo avere sottolineato
che complessivamente (tenuto conto di aspetti morbosi e post-infortunistici)
l’assicurato “non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%”,
lo ha considerato inabile al lavoro al 50%, precisando che l’inabilità
lavorativa del 50% è da suddividere in 25% permanente per i postumi al cingolo
omero-scapolare destro e 25% per malattia.
Dopo
avere elencato tutti i limiti funzionali dell’interessato, il dr. __________ ha
poi concluso che “tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il
paziente, a distanza di due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017,
possa essere ritenuto durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per
infortunio e durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia”
(doc. 51, corsivo della redattrice).
L’assicuratore
infortuni stesso, preso atto di queste conclusioni, ha ritenuto indispensabile
chiedere al dr. __________ delle precisazioni, invitandolo a specificare quale
fosse la capacità lavorativa residua dell’interessato nella precedente
attività, rispettivamente in attività adatte, precisando pure se vi fossero
eventuali riduzioni di tempo o di rendimento (cfr. doc. 57).
Malgrado questa articolata e dettagliata richiesta di precisazioni
dell’amministrazione (suddivisa in tre domande, tutte e tre comprensive di tre
sottodomande, cfr. doc. 57), il dr. __________, con scritto del 27 luglio 2017,
si è limitato ad indicare che “tenuto conto dei soli postumi infortunistici
interessanti il cingolo omero-scapolare destro il paziente avrebbe potuto
riprendere il lavoro in misura completa rispettando le limitazioni di carico
e funzionali riassunti nella relazione peritale” (doc. 58).
Tale risposta non è sufficiente, dato che il dr. ____________,
malgrado l’esplicita richiesta dell’assicuratore LAINF, non ha precisato se,
nello svolgimento di un’attività rispettosa delle limitazioni di carico e
funzionali, l’assicurato presenti oppure no una riduzione del rendimento o del
tempo di presenza, né ha puntualizzato se la riduzione durevole dell’abilità
lavorativa del 25% per motivi infortunistici sia riferita unicamente alla
precedente attività.
A fronte di tali lacune, il TCA ritiene che l’amministrazione
avrebbe dovuto richiedere al proprio medico fiduciario
ulteriori precisazioni prima di potere emettere la propria
decisione.
Tale
conclusione appare tanto più imprescindibile ora, a fronte delle critiche
sollevate dallo specialista consultato dall’interessato nei confronti della
valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.
Il
dr. __________, infatti, ha espressamente criticato la valutazione degli impedimenti
derivanti dai disturbi di natura infortunistica effettuata dal dr. __________,
ritenendo che egli abbia sottostimato il grado di invalidità che ne
deriva. Il dr. __________ ha anche evidenziato come il dr. __________ abbia omesso
di tenere in debita considerazione la necessità per l’interessato di
disporre di pause supplementari compensatorie anche nello svolgimento di
attività adatte (cfr. doc. B, corsivo della redattrice).
Nonostante queste puntuali e motivate critiche mosse dal dr. __________,
CO 1, senza neppure interpellare il proprio medico fiduciario chiedendogli una
presa di posizione chiarificatrice, ha confermato in sede di risposta di causa
la correttezza di quanto valutato dal dr. __________, liquidando il rapporto
medico dello specialista consultato dal ricorrente come parere di parte munito
di minore valore probatorio ai sensi della giurisprudenza rispetto alla perizia
dell’amministrazione (doc. III).
Questo Tribunale non può condividere tale modo di procedere
dell’Istituto assicuratore, al quale non competeva di sostituirsi al proprio
medico di fiducia nella ponderazione e discussione degli argomenti medici sollevati
dal dr. __________ nei confronti delle conclusioni del dr. __________.
Anche per tali ragioni il
TCA non può quindi concordare con le conclusioni dell’assicuratore infortuni,
al quale è utile ricordare che per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
Nella
fattispecie concreta, alla luce delle divergenti valutazioni
medico-specialistiche agli atti, questo Tribunale non può, con la necessaria
tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente sulla base della
valutazione del dr. __________, egli presenti una limitazione della capacità
lavorativa nello svolgimento sia della propria professione, che di altre
attività adatte.
Pertanto, per le
ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi sufficienti
per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione
espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione
impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di approfondimenti
volti a chiarire quale sia, tenuto conto dei postumi infortunistici, la reale
capacità lavorativa residua dell’interessato sia con riferimento alla
precedente professione, sia riguardo allo svolgimento di attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. STF 8C_433/2013 del 3 aprile
2014, in cui il TF, chiamato ad esprimersi nel caso di un assicurato che
presentava un danno alla salute agli arti superiori, ha ritenuto che,
contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, la questione del
rendimento nello svolgimento di attività adatte, valutata in maniera differente
da parte del medico fiduciario dell’assicuratore, da una parte, e degli
specialisti consultati privatamente dall’interessato, dall’altra, non poteva
essere decisa senza prima mettere in atto un complemento istruttorio volto a
chiarire il tema controverso).
Gli
atti devono, quindi, essere rinviati all’amministrazione affinché chiarisca gli
aspetti controversi qui messi in rilievo, prima di valutare nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e
temporale, a contare dal 1° aprile 2017.
In tale ambito,
nel caso in cui dovesse risultare che l’assicurato, come da lui preteso, abbia effettivamente
diritto ad una rendita di invalidità, spetterà pure all’amministrazione
esprimersi riguardo all’eventuale diritto all’assunzione di ulteriori misure
terapeutiche ex art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, come sostenuto
dal dr. __________.
Va
qui, infatti, sottolineato che l’art. 21 cpv. 1 LAINF torna applicabile
soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una rendita
d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile
2013.
consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del
Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli
infortuni del 18.8.1976, p. 55). Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione
contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF
8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 20 settembre 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al
consid. 2.5. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal
1° aprile 2017.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti