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Decisione

35.2018.107

Assicuratore ha rifiutato di assegnare rendita,non tenendo conto dell'attestazione dello specialista curante,liquidata senza essere stata neppure vagliata dal medico fiduciario.Esistenza quantomeno di

21 febbraio 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora

tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

“Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per

valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato

di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nella

concreta evenienza, in data 3 febbraio 2017 l’assicurato è stato sottoposto ad

una visita specialistica presso il dr. __________, spec. FMH in chirurgia.

Con

referto del 23 marzo 2017, il dr. __________ ha innanzitutto rilevato che da

ulteriori provvedimenti terapeutici non ci fossero da attendere miglioramenti

sensibili della situazione, considerando stabilizzato lo stato di salute

dell’interessato e proponendone la definizione.

Passando,

quindi, alla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, il dr. __________

ha ritenuto che “complessivamente, sia per malattia che per infortunio, il

signor RI 1, che entrerà in regime pensionistico il prossimo mese di giugno, non

è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%. L’attuale

percentuale di lavoro – che il paziente svolge – è del 50%”, aggiungendo che

“l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere come segue: 25% permanente per

i postumi al cingolo omero-scapolare destro già tenuto conto dell’artrosi

acromio-clavicolare destra; 25% per malattia per la pangonartrosi medio grave

al ginocchio sinistro e di grado medio al ginocchio destro”.

Infine,

esprimendosi a proposito delle limitazioni e dell’esigibilità, il dr. __________

ha rilevato quanto segue:

"(…)

Il paziente a causa dei postumi infortunistici non è in grado di

lavorare in maniera ripetitiva, anche senza sforzi, con il cingolo omero

scapolare destro, non è in grado di portare pesi superiori ai kg 4-5 con il

gomito destro in flessione permanente, è sconsigliabile portare pesi superiori

ai kg 10-12 con il cingolo omero scapolare destro in abduzione-elevazione oltre

i 90°.

In altre mansioni il paziente potrebbe lavorare prevalentemente in

posizione seduta alternando la posizione eretta, non portando pesi come in

precedenza e utilizzando l’arto superiore destro in maniera non ripetitiva in

flesso estensione e/o rotazioni.

Il paziente, a causa di componenti patologiche

extra-infortunistiche, non è in grado di salire e scendere ripetitivamente le

scale ed è sconsigliabile portare pesi superiori ai kg 20 causa la

pangonartrosi bilaterale prevalente a sinistra ed è impossibilitato a lavorare

in posizione accovacciata.

Mantenere la posizione eretta o seduta per oltre 60 minuti

comporta l’insorgere di gonalgie; si sconsiglia inoltre di una deambulazione

ripetitiva oltre i 400-500 m. e più di una volta ogni 35-40 minuti ed è inoltre

sconsigliabile salire e scendere ripetutamente le scale specie portando pesi

superiori ai kg 20-25.

Tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il paziente, a

distanza di praticamente due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017,

possa essere ritenuto durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per

infortunio e durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia.”

(Doc. 51)

Preso atto del referto del 23 marzo 2017,

l’assicuratore infortuni ha chiesto al dr. ____________ ulteriori precisazioni

e meglio:

"(…) Le saremmo grati

per l’evasione delle seguenti domande:

Se a causa della sua età l’assicurato non riprende

più un’attività lucrativa dopo l’infortunio o se la diminuzione della capacità

di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti

per valutare il grado di invalidità i redditi che potrebbe conseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.

1) Valutazione della capacità lavorativa del sig. RI 1 nell’attività

professionale quale Chef Logistica, in considerazione del suo grado di

occupazione del 100%. Grado, durata e prognosi?

a) In base

a causa di infortunio, quale?

b) In base

a causa di malattia, quale?

c) Complessivamente?

2) In quali mansioni (ad es. sollevare/tirare, postura, movimenti,

capacità di resistenza, capacità di concentrazione e d’attenzione, ecc.) il

sig. RI 1 ha delle limitazioni, indipendentemente dall’attività professionale

svolta prima dell’infortunio? In quale misura (durata di tempo, prestazione)

rispetto ad un grado occupazionale del 100%?

a) In base a causa di infortunio, quale?

b) In base a causa di malattia, quale?

c) Complessivamente?

3) Quali mansioni (ad es. sollevare/tirare, postura, movimenti, ecc.) il

sig. RI 1 è in grado di assolvere attualmente, indipendentemente dall’attività

professionale svolta prima dell’infortunio? In quale misura (= tempo) ed in

riferimento a quali prestazioni (=rendimento) rispetto ad un grado occupazionale

del 100%?

a) In base a causa di infortunio, quale?

b) In base a causa di malattia, quale?

c) Complessivamente?

La ringraziamo sin d’ora per una sua presa di

posizione.” (Doc. 57)

Con scritto del 27 luglio 2017 il dr. __________ ha

risposto:

"(…)

In risposta al supplemento di informazioni relative al caso del

paziente sopra indicato, posso rispondere come segue.

In ossequio all’art. 28 all. 4 Oainf che prevede di eseguire la

valutazione come se il paziente contasse un’età media di 40-42 anni e secondo

il libero mercato del lavoro, tenuto conto dei soli postumi infortunistici

interessanti il cingolo omero scapolare destro, il paziente avrebbe potuto

riprendere il lavoro in misura completa rispettando le limitazioni di carico e

funzionali riassunti nella relazione peritale.” (Doc. 58)

Tenuto conto di queste precisazioni fornite dal proprio

specialista di fiducia, l’assicuratore LAINF, posta un’abilità lavorativa

residua del 100% in attività adeguate a partire dalla data di stabilizzazione

dello stato di salute (segnatamente: 1° aprile 2017), con decisione formale del

21.

febbraio 2018, ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita di

invalidità, alla luce di un grado di invalidità del 2% (doc. 62).

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato quanto deciso

dall’amministrazione, ritenendo errato il calcolo del grado di invalidità

operato da CO 1, già solo per il fatto che non ha tenuto conto della sua reale

capacità lavorativa e lucrativa “che non è in realtà del 100% ma del 50%” (cfr.

doc. I).

A comprova delle proprie pretese l’assicurato ha trasmesso al TCA

un referto del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia.

Quest’ultimo, con rapporto medico del 12 ottobre 2018, ha in

particolare contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa del dr. __________,

ritenuta “non congrua in comparazione allo stato attuale ed alle capacità

funzionali residue in quanto si è omesso di menzionare la necessità di pause

compensatorie durante le attività residuali soprattutto per quelle che richiedono

movimenti muscolari attivi con l’arto superiore destro che vanno sicuramente ad

aumentare il grado di invalidità sottostimato dal dr. __________”.

Il dr. __________ passando poi all’esame delle limitazioni

funzionali dell’arto superiore destro indicate dal dr. __________ (in

particolare con riferimento ai limiti di caricabilità), ha considerato “tali

valutazioni assolutamente approssimative e non tenenti ben in considerazione i

limiti assimilabili all’uso della spalla con limitazioni nella durata e nel

rendimento: dovendo calcolare pause compensatorie di riposo riterrei congrua un’ulteriore

limitazione di almeno 10% sul grado di IL emerso” .

Dopo avere quindi dettagliato la propria valutazione

dell’esigibilità lavorativa dell’interessato, il dr. __________ ha concluso di

non ritenere “realistico suddividere la IL del 50% del sig. RI 1 solo con un

25% permanente per i postumi al cingolo omero scapolare destro già tenuto conto

dell’artrosi AC destra in quanto in base alla nuova esigibilità lavorativa si

ravvede un quadro sicuramente più invalidante per i movimenti attivi della

spalla destra di quelli valutati dal dr. __________, considerando innanzitutto

che è l’arto dominante, l’ipotrofia muscolare con associato deficit di forza,

la persistenza di un momento algico ancora presente, la difficoltà di dormire

sul lato destro e la constatazione che l’IMI assegnata del 10% è stata ritenuta

proporzionale ad un grado di periartrite scapolo omerale, che non tiene in

conto la sola artrosi AC ma il grado di artrosi complessivo della gleno-omerale

nella sua totalità da attendersi dopo un intervento di ricostruzione della

cuffia dei rotatori come quello ricevuto dal sig. RI 1”. Per tali ragioni, il

dr. __________ ha dunque ritenuto “giusta una suddivisione del 40% di IL

permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro ed un restante 10%

per la malattia degenerativa alle ginocchia bilateralmente” (doc. B).

Nella risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha confermato la

correttezza della perizia del dr. __________, sulla quale poggia la decisione

su opposizione impugnata, rilevando, a proposito del referto del dr. __________

prodotto dal ricorrente unitamente al ricorso, di non avere motivo per

discostarsi da quanto deciso finora, posto che “al momento della stesura della

decisione su opposizione il rapporto del dr. __________ non era stato ancora allestito”

e aggiungendo che comunque, per costante giurisprudenza federale, “una perizia

di parte non ha lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale

o da un assicuratore contro gli infortuni conformemente alle regole di

procedura applicabili” (doc. III).

2.5

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione.

Dagli

atti all’incarto, infatti, emerge che già la valutazione dell’esigibilità

lavorativa e della conseguente capacità lavorativa residua dell’interessato

espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF – e sulla quale si fonda

la decisione su opposizione qui impugnata - risulta poco chiara e necessita di

ulteriori precisazioni.

Nel

rapporto del 23 marzo 2017, infatti, il dr. __________, dopo avere sottolineato

che complessivamente (tenuto conto di aspetti morbosi e post-infortunistici)

l’assicurato “non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%”,

lo ha considerato inabile al lavoro al 50%, precisando che l’inabilità

lavorativa del 50% è da suddividere in 25% permanente per i postumi al cingolo

omero-scapolare destro e 25% per malattia.

Dopo

avere elencato tutti i limiti funzionali dell’interessato, il dr. __________ ha

poi concluso che “tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il

paziente, a distanza di due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017,

possa essere ritenuto durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per

infortunio e durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia”

(doc. 51, corsivo della redattrice).

L’assicuratore

infortuni stesso, preso atto di queste conclusioni, ha ritenuto indispensabile

chiedere al dr. __________ delle precisazioni, invitandolo a specificare quale

fosse la capacità lavorativa residua dell’interessato nella precedente

attività, rispettivamente in attività adatte, precisando pure se vi fossero

eventuali riduzioni di tempo o di rendimento (cfr. doc. 57).

Malgrado questa articolata e dettagliata richiesta di precisazioni

dell’amministrazione (suddivisa in tre domande, tutte e tre comprensive di tre

sottodomande, cfr. doc. 57), il dr. __________, con scritto del 27 luglio 2017,

si è limitato ad indicare che “tenuto conto dei soli postumi infortunistici

interessanti il cingolo omero-scapolare destro il paziente avrebbe potuto

riprendere il lavoro in misura completa rispettando le limitazioni di carico

e funzionali riassunti nella relazione peritale” (doc. 58).

Tale risposta non è sufficiente, dato che il dr. ____________,

malgrado l’esplicita richiesta dell’assicuratore LAINF, non ha precisato se,

nello svolgimento di un’attività rispettosa delle limitazioni di carico e

funzionali, l’assicurato presenti oppure no una riduzione del rendimento o del

tempo di presenza, né ha puntualizzato se la riduzione durevole dell’abilità

lavorativa del 25% per motivi infortunistici sia riferita unicamente alla

precedente attività.

A fronte di tali lacune, il TCA ritiene che l’amministrazione

avrebbe dovuto richiedere al proprio medico fiduciario

ulteriori precisazioni prima di potere emettere la propria

decisione.

Tale

conclusione appare tanto più imprescindibile ora, a fronte delle critiche

sollevate dallo specialista consultato dall’interessato nei confronti della

valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Il

dr. __________, infatti, ha espressamente criticato la valutazione degli impedimenti

derivanti dai disturbi di natura infortunistica effettuata dal dr. __________,

ritenendo che egli abbia sottostimato il grado di invalidità che ne

deriva. Il dr. __________ ha anche evidenziato come il dr. __________ abbia omesso

di tenere in debita considerazione la necessità per l’interessato di

disporre di pause supplementari compensatorie anche nello svolgimento di

attività adatte (cfr. doc. B, corsivo della redattrice).

Nonostante queste puntuali e motivate critiche mosse dal dr. __________,

CO 1, senza neppure interpellare il proprio medico fiduciario chiedendogli una

presa di posizione chiarificatrice, ha confermato in sede di risposta di causa

la correttezza di quanto valutato dal dr. __________, liquidando il rapporto

medico dello specialista consultato dal ricorrente come parere di parte munito

di minore valore probatorio ai sensi della giurisprudenza rispetto alla perizia

dell’amministrazione (doc. III).

Questo Tribunale non può condividere tale modo di procedere

dell’Istituto assicuratore, al quale non competeva di sostituirsi al proprio

medico di fiducia nella ponderazione e discussione degli argomenti medici sollevati

dal dr. __________ nei confronti delle conclusioni del dr. __________.

Anche per tali ragioni il

TCA non può quindi concordare con le conclusioni dell’assicuratore infortuni,

al quale è utile ricordare che per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

Nella

fattispecie concreta, alla luce delle divergenti valutazioni

medico-specialistiche agli atti, questo Tribunale non può, con la necessaria

tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente sulla base della

valutazione del dr. __________, egli presenti una limitazione della capacità

lavorativa nello svolgimento sia della propria professione, che di altre

attività adatte.

Pertanto, per le

ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi sufficienti

per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione

espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione

impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di approfondimenti

volti a chiarire quale sia, tenuto conto dei postumi infortunistici, la reale

capacità lavorativa residua dell’interessato sia con riferimento alla

precedente professione, sia riguardo allo svolgimento di attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. STF 8C_433/2013 del 3 aprile

2014, in cui il TF, chiamato ad esprimersi nel caso di un assicurato che

presentava un danno alla salute agli arti superiori, ha ritenuto che,

contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, la questione del

rendimento nello svolgimento di attività adatte, valutata in maniera differente

da parte del medico fiduciario dell’assicuratore, da una parte, e degli

specialisti consultati privatamente dall’interessato, dall’altra, non poteva

essere decisa senza prima mettere in atto un complemento istruttorio volto a

chiarire il tema controverso).

Gli

atti devono, quindi, essere rinviati all’amministrazione affinché chiarisca gli

aspetti controversi qui messi in rilievo, prima di valutare nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e

temporale, a contare dal 1° aprile 2017.

In tale ambito,

nel caso in cui dovesse risultare che l’assicurato, come da lui preteso, abbia effettivamente

diritto ad una rendita di invalidità, spetterà pure all’amministrazione

esprimersi riguardo all’eventuale diritto all’assunzione di ulteriori misure

terapeutiche ex art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, come sostenuto

dal dr. __________.

Va

qui, infatti, sottolineato che l’art. 21 cpv. 1 LAINF torna applicabile

soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una rendita

d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile

2013.

consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del

Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli

infortuni del 18.8.1976, p. 55). Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione

contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF

8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 20 settembre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.5. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal

1° aprile 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti