35.2018.108
A ragione assicuratore ha ritenuto irricevibile opposizione contro decisione di diniego di rendita e riconoscimento IMI 5%. Patrocinatore, nonostante assegnazione di un congruo termine e di un ultimo
20 febbraio 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.108
DC/sc
Lugano
20 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° ottobre 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 1° ottobre 2018 l’CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata
da RI 1, rappresentato da RA 1, contro la decisione del 23 maggio 2018 con la
quale è stato negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità ed
è stata riconosciuta un’IMI del 5%.
Secondo l’amministrazione,
l’opposizione del 22 giugno 2018 non adempie i requisiti formali minimi
necessari e non è stata completata successivamente (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione, l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore
chiede che la decisione su opposizione sia annullata e che l’CO 1 esamini
l’opposizione del 22 giugno 2018, meglio motivata il 28 settembre 2018.
Al riguardo egli si è così
espresso:
" (…) Contro
la decisione, da parte di RA 1, in virtù del mandato acquisito agli atti,
abbiamo sollevato opposizione, sollevando dei dubbi sulla fondatezza del
provvedimento, che a nostro giudizio si rilevava iniqua.
Nel frattempo, tramite la visione degli atti, RA 1 viene a sapere
che su richiesta accompagnata da un mandato di patrocinio, il dossier è stato
trasmesso allo studio legale Avv. __________ in data 14 giugno 2018. In questi
casi, confrontata con un doppio mandato, la CO 1 è solito procedere con la
conferma, rispettivamente la dimissione di uno dei due patrocinatori non
potendo rappresentare entrambi l'assicurato. Ciò nella fattispecie non è
accaduto ed il dossier ci è stato inviato successivamente a questo episodio.
Con la comunicazione del 5 settembre 2018, ad RA 1 è stato
accordato un ultimo termine per ampliare le motivazioni dell'opposizione e
dettagliare in modo più approfondito. Purtroppo non è stato possibile procedere
e quindi RA 1 chiede un posticipo di una settimana che viene rifiutata
dall'amministrazione.
Poi segue la motivazione dell’opposizione, ma successivamente
interviene la decisione su opposizione qui avversata.
(…).
Mentre riguardo alla richiesta di proroga dei termini per
l'inoltro delle motivazioni dettagliate, il settore opposizione rifiuta di
entrare nel merito e non si pronuncia sull'opposizione del 22 giugno, siccome
ritiene che manifestamente non adempie ai requisiti formali. A questo proposito
ci rimanda alla recente giurisprudenza del TF, secondo la quale la tempistica
diventerebbe molto più stringente, obbligando l'assicurato ad intervenire con
molta celerità, a fronte di ritardi e criticità che gli enti amministrativi
manifestano spesso. D'altro canto, un eventuale denegata giustizia per essere
accertata, necessita di una tempistica molto più lunga e quindi non si
comprende affatto per quale ragione si costringerebbe l'assicurato ad essere
veloce e rapido.
Senonché, nel caso in esame, dapprima va esaminato l'agire
dell'amministrazione nell'essersi confrontata con un doppio patrocinatore. Se
il fascicolo è stato inviato all'avv. __________, non andava più trasmesso ad RA
1 in virtù del precedente mandato (o magari sulla base di una delega
rinnovato), proprio perché tale mandato risulterebbe superato. Dunque
l'assicuratore avrebbe dovuto chiedere, come è solito fare, all'assicurato
medesimo da chi farsi rappresentare.
Ciò non è avvenuto e da parte nostra lo abbiamo appreso solo dalla
visione degli atti. Dunque è lecito domandarsi chi fosse il rappresentate in
quel momento. In assenza di una chiara manifestazione dell'assicurato, andava
perlomeno concessa a lui la possibilità di reagire al provvedimento postulato
da RA 1 nel mese di giugno.
In secondo luogo, RA 1 ha manifestato l'esigenza di avere un
termine di una ulteriore settimana, scadente venerdì 28 settembre, ed entro
questa data le motivazioni sono state proposte e preannunciate con l'invio in
formato mail. La CO 1 però ha rifiutato la proroga, e non ha accettato le
motivazioni inviate entro la data.
Ora l'assicuratore si avvale della giurisprudenza del TF, ma il
caso in esame è diverso nella misura in cui RA 1 ha agito entro la data
richiesta dettagliando le ragioni per le quali riteneva il provvedimento errato
e illegittimo. Trattasi una decisione che nega dei diritti quindi di importanza
rilevante. D'altro canto, l'assicuratore avrebbe pure dovuto determinarsi
sull'opposizione del 23 maggio ritenuto che veniva indicata la motivazione
dell'iniquità della decisione siccome l'assicurato non è più in grado di
esercitare un'ampia forchetta di lavori con mansioni a lui inadatte. In ogni
caso, è d'uopo costatare e ci spiace, come la forma prenda il sopravvento sulla
sostanza, ritenuto che siamo comunque in un ambito di assicurazioni sociali
laddove vige il principio del semplice adeguato e d economico.
4.
In definitiva, per l'insieme delle varie criticità, la CO 1 deve
riconsiderare la sua decisione, e pronunciarsi nel merito, dopo aver accolto la
domanda di proroga tesa ad esporre con maggiore dovizia le regioni che hanno
indotto il ricorrente a sollevare obiezioni, tantopiù che l'esito non appare
per nulla fuori luogo, ritenuto che lo stesso settore delle opposizioni postula
il rinvio degli atti per il riconteggio dell'indennità giornaliera, ciò che
presuppone anche la revisione dei parametri per il confronto dei redditi e
quindi del grado d'invalidità. In altre parole, il ricorrente ha messo in luce
una situazione di criticità per la quale il provvedimento merita di essere
revisionato da solo, senza che ci sia bisogno di nascondersi dietro ad aspetti
di tipo formale benché importanti. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 16
novembre 2018 l’CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
10.1 Ripercorrendo
gli atti si apprende che, il 14 giugno 2018, la CO 1 ha trasmesso gli atti
all'Avv. __________ che si era identificato (per mezzo della regolare procura)
come avvocato del Signor RI 1 (doc. 250). Il 22 giugno 2018 è stata tuttavia l'RA
1 ad inoltrare l'opposizione cautelativa (doc. 252). L'amministrazione ha
quindi inviato al Signor __________ gli atti richiesti (doc. 253) e, il 18
luglio 2018, ha scritto all'assicurato per chiarire quale fosse il
rappresentante di riferimento (doc. 256).
10.2 L'amministrazione
ha quindi fatto ciò che doveva fare ed ha fornito al Signor __________ il
dossier che avrebbe dovuto aiutarlo a motivare la sua opposizione cautelativa
già il 27 giugno 2018.
10.3 Le critiche
di controparte, fra l'altro poco chiare, appaiono pertanto particolarmente mal
riposte.
11. Lungi dal
dare troppa importanza alla forma a discapito della sostanza, come a torto
pretende il rappresentante dell'insorgente, la convenuta si è limitata ad
esigere il rispetto dei requisiti formali minimi imposti dalla legge. Lo
scritto del 22 giugno 2018 non li adempiva come ammette lo stesso patrocinatore
quando dice "la nostra opposizione, allo stato di tipo cautelare, verrà se
del caso motivata o magari anche revocata, dopo aver valutato la
documentazione" (doc. 252).
12. Non
corrisponde alfine al vero che il ricorrente abbia fornito delle motivazioni
atte a circostanziare la sua ultima domanda di proroga. Egli si limita a
indicare vagamente di non essere riuscito a "completare l'acquisizione
delle informazioni necessari". In nessun modo spiega perché un ulteriore
proroga avrebbe potuto permettergli di motivare finalmente la sua iniziativa. Egli
non avanza nessuna concreta argomentazione, non dice di aspettare
documentazione particolare o per quale motivo non gli sia impossibile
rispettare l'ennesimo termine impartitogli. Il Signor __________, nelle sue
mail di cui al doc. 263, precisa di aver bisogno solo di un'ulteriore settimana
lavorativa ma non fa il minimo cenno a cosa avrebbe potuto succedere in quella
settimana che potesse permettergli di motivare la sua opposizione. (…)” (Doc.
V)
1.4. Il 26 novembre 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede
che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art. 10 cpv. 1 OPGA
prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili,
l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio
personale.
Secondo l’art. 10 cpv. 4
OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo
patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il
verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.
Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA
se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la
firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
2.2. Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1
LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in
caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J.
Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. In una sentenza 8C_817/2017
del 31 agosto 2018, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.
Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai
2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5
OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte
de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré
sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de
recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou
insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour
autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification
ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations
relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel
abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté
par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les
exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est
également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé
qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application
des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou
le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de
temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement
de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de
l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un
assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate
tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et
qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de
prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition
motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du
mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier
et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai
légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure
décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi
d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne
sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le
mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été
accordé (à tort).
Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger
(arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été
notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait
le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté
par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en
demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai
supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10
al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut
communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une
opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le
temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son
opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré
que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5
OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire
professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30
jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA).
Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai
prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette
écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais
en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle,
initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.
5.
En l'occurrence, on se trouve dans une situation
similaire.
Il ressort des faits constatés par les juges
cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision
de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier
2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire
professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour
la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016,
soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition,
ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion
relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de
conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir
sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et
médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant
l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des
délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son
écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré
comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4),
surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure
d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai
supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à
ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et
les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien,
dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016
que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux
objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la
recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en
force sur ce point.
Le recours doit donc être admis et le jugement
cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le
droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”
2.4. Nella presente fattispecie,
risulta dagli atti dell’incarto che contro la decisione del 24 maggio 2018,
notificatagli “il giorno successivo con invio raccomandato”, il patrocinatore dell’assicurato
ha inoltrato un’opposizione cautelativa che “verrà se del caso, motivata e
Considerandi
magari anche revocata, dopo avere valutato la documentazione”, di cui ha
esplicitamente chiesto la trasmissione (cfr. doc. 252).
Questa opposizione era
priva di conclusione e motivazione e non adempie dunque i requisiti fissati
all’art. 10 cpv. 1 OPGA.
Il 27 giugno 2018 l’CO 1
ha inviato l’incarto in forma elettronica al patrocinatore dell’assicurato
assegnandogli, in virtù dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, un termine di 30 giorni dal
ricevimento dello scritto per comunicare se conferma l’opposizione o se la
ritira, invitandolo nella prima ipotesi a fornire “una presa di posizione
dettagliata” (cfr. doc. 253 e 254).
Il 17 agosto 2018 l’CO 1 ha
indicato al patrocinatore dell’assicurato di non avere ricevuto nessuna
risposta allo scritto del 27 giugno 2018 e l’ha invitato a precisare nei giorni
successivi se confermava (motivandola) o se ritirava l’opposizione (cfr. doc.
259).
Il 5 settembre 2018
l’assicuratore ha assegnato al patrocinatore di RI 1 un ultimo termine scadente
il 20 settembre 2018 per motivare l’opposizione, specificando esplicitamente
che “in caso di inadempienza non entreremo nel merito” (cfr. doc. 260).
Il 20 settembre 2018 il
patrocinatore dell’assicurato, dopo avere riconosciuto che quel giorno scade il
termine per motivare l’opposizione, ha chiesto di accordargli “un ulteriore
termine di 5 giorni lavorativi”, e cioè fino al 28 settembre 2018 per
completare l’opposizione.
Il rappresentante
dell’assicurato ha precisato di non essere stato in grado di formulare
l’opposizione entro il termine assegnato in quanto non è riuscito “a completare
l’acquisizione delle informazioni necessarie” (cfr. doc. 262).
Lo stesso giorno l’CO 1 ha
comunicato al patrocinatore dell’assicurato di non essere più disposto a
prolungare il termine assegnato (cfr. doc. 263) ed il 1° ottobre 2018 ha emesso
la decisione su opposizione con la quale ha dichiarato irricevibile
l’opposizione del 22 giugno 2018 (cfr. doc. A).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato dell’amministrazione che
ha dichiarato irricevibile l’opposizione.
Innanzitutto, alla luce
della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3, l’amministrazione non
avrebbe dovuto assegnare alcun termine in applicazione dell’art. 10 cpv. 4
OPGA, visto che il rappresentante dell’assicurato, persona qualificata in
materia, ha ricevuto la decisione all’inizio del termine di 30 giorni per
formulare l’opposizione e disponeva dunque del tempo necessario per contestare
la decisione.
Inoltre, anche ammettendo
- per pura ipotesi di lavoro (cfr. la già citata STF 8C_817/2017 del 31 agosto
2018.
“il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire
professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à
tort)”) - che l’art. 10 cpv. 5 OPGA sia applicabile, l’CO 1 ha assegnato al
patrocinatore dell’assicurato un congruo termine di 30 giorni per rimediarvi,
con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito. Successivamente
non ottenendo nessuna risposta, l’amministrazione ha interpellato il
patrocinatore dell’assicurato assegnandogli un ultimo termine fino al 20
settembre 2018 per completare l’opposizione o per ritirarla.
Quest’ultimo, anziché
procedere con la completazione, ciò che doveva essergli evidente visto il lungo
tempo trascorso, ha chiesto un’ulteriore proroga del termine il giorno stesso in
cui scadeva l’ultima proroga che gli era stata concessa.
Sono così passati quasi
quattro mesi dall’emanazione della decisione formale senza che l’opposizione
sia stata completata e motivata (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2017.56 del
31.
agosto 2017).
Anche per questo motivo,
la decisione su opposizione con la quale è stata dichiarata irricevibile
l’opposizione deve essere confermata dal TCA.
2.5
Occorre ora esaminare se il
ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art.
14.
Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99
del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,
pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione
dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato
oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in
una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in
modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4).
2.6
Nella presente fattispecie
non esiste alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che l'assicurato
non abbia completato e motivato l'opposizione del 22 giugno 2018.
Va, infine,
ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_787/2018
del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF
8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2018.71 del
7.
gennaio 2019, consid. 2.5.; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.5.;
STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014, consid. 2.6.; STCA 38.2008.1 dell'8
maggio 2008, confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009;
STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006, consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20
febbraio 2003).
La decisione su
opposizione del 1° ottobre 2018 impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti