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Decisione

35.2018.11

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9 maggio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

30 marzo 2017.

1.4. Dando seguito a quanto

ordinato dal TCA, nel corso del mese di giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha ripreso

contatto con il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, chiedendo

che alla psichiatra dott.ssa __________ venisse sottoposta la domanda di sapere

se “le circostanze sopra esposte – attività concertistica, vacanza annuale

sull’__________ – la inducono a modificare le sue conclusioni circa la diagnosi

e l’eziologia, il nesso causale e la persistenza dei disturbi psichici

denunciati da RI 1 …” (doc. 188).

Raccolto il parere della

dott.ssa __________, con scritto del 12 luglio 2017, il SAM ha comunicato all’CO

1 di non avere “… sufficienti elementi per modificare la nostra valutazione

formulata nel rapporto peritale del 25.7.2014. Se lo ritenete necessario, siamo

disponibili per una nuova valutazione clinica, alle condizioni formulate dalla

Dr.ssa med. __________.” (doc. 190).

In data 10 agosto 2017,

l’assicuratore LAINF ha invitato il SAM a “… convocare il signor RI 1 per un

colloquio con la Dr.ssa med. __________. (…). Il quesito posto con lo scritto

del 30.06.2017 rimane invariato.” (doc. 192).

La visita peritale ha

avuto luogo il 6 ottobre 2017. Il relativo rapporto è stato consegnato all’CO 1

nel mese di novembre 2017 (doc. 206).

1.5. Con comunicazione elettronica

del 16 febbraio 2018, l’amministrazione ha informato il patrocinatore

dell’assicurato di vedersi costretta “… a fare validare la perizia del SAM da

una psichiatra esterna” (doc. 214).

Dagli atti risulta in

effetti che, in data 16 febbraio 2018, l’assicuratore ha chiesto alla dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, una valutazione specialistica delle

risultanze della perizia SAM nel senso di una verifica della loro plausibilità

(doc. E).

1.6. Con ricorso per denegata/ritardata

giustizia del 21 febbraio 2018, RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto che

venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale tra la problematica

psichica e l’evento traumatico del giugno 2009, che all’CO 1 venga intimato di

evadere l’opposizione interposta contro la decisione formale del 25 febbraio

2016 e che sulle prestazioni arretrate vengano pagati gli interessi di mora.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…).

La Dr.ssa __________ ha risposto esaustivamente alla domanda posta

da CO 1. Il suo rapporto è stato avallato dagli specialisti del SAM, Dr. med. __________

e Dr.ssa med. __________.

Se CO 1 riteneva insufficiente (?) la risposta della Dr.ssa __________,

poteva tempestivamente (novembre 2017) chiederle precisazioni.

Non si entra neppure nel merito di quanto CO 1 chiede (tre mesi

dopo) a un medico esterno, estraneo alla procedura in corso, che appare solo

come un (ennesimo) espediente per ritardare la soluzione del caso.

… Anche se sollecitata innumerevoli volte, CO 1 – irrispettosa sia

delle comprensibili aspettative ed esigenze dell’assicurato (al quale dal 2015

non versa più indennità), sia della celerità richiesta dalla sentenza del TCA –

non ha ancora evaso l’opposizione interposta nei confronti della decisione

25.02.2016.

… L’approfondimento istruttorio di cui a sentenza 05.10.2016 del

TCA, è stato evaso, nel senso che le precedenti motivazioni non sono state

modificate.

È pertanto dimostrato il nesso di causa naturale tra le

problematiche di natura psichica di cui soffre l’assicurato e l’evento del

14.06.2009.

Per inciso: al rapporto SAM 16.11.2017 è allegata una perizia

(doc. D) allestita nel contesto della procedura civile in corso in __________,

nei confronti del responsabile del sinistro. Le conclusioni del Prof. __________,

sono sostanzialmente identiche a quelle del SAM.

Ciò malgrado, CO 1 non riconosce le conclusioni dell’ente al quale

ha lei stessa affidato il mandato peritale e non ammette ancora le prestazioni

dovute all’assicurato in ambito psichiatrico. Non resta che chiedere ai Giudici

del TCA di pronunciarsi direttamente in merito.

Così come si chiede che sia imposto ad CO 1 un termine per evadere

l’opposizione interposta nei confronti della decisione 25.02.2016,

determinandosi sulle problematiche di natura somatica, sull’IMI e ogni altra

prestazione richiesta dall’assicurato.” (doc. I)

1.7. In data 29 marzo 2018, l’assicuratore

LAINF ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha congiunto la

procedura dipendente dalla decisione formale emanata il 25 febbraio 2016 con

quella concernente la problematica psichica (cfr. doc. F).

RI 1 ha interposto ricorso

contro il provvedimento appena menzionato (inc. n. 35.2018.34).

1.8. L’CO 1, in risposta, ha

chiesto che il ricorso per denegata/ritardata giustizia venga respinto con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

V).

1.9. Per quanto qui d’interesse,

in data 6 aprile 2018, il ricorrente ha osservato, a proposito della decisione

di far validare la perizia SAM, che “è stata CO 1 a rivolgersi al SAM prima nel

2012, poi nel 2014, per periziare l’assicurato. Sostenere che il rapporto

16.11.2017 dello stesso SAM non abbia forza probatoria, che sia incomprensibile

e persino incoerente, è quantomeno azzardato. Se insoddisfatta, la convenuta

poteva/doveva domandare chiarimenti alla Dr.ssa __________. La decisione di

ampliare gli innumerevoli atti istruttori già acquisiti non si giustifica ed

esula da quanto indicato nella sentenza 05.10.2016 del TCA.” (doc. VII, p. 2).

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Nella concreta evenienza, il

TCA rileva che, nella misura in cui l’insorgente chiede che, nell’ambito della

presente procedura, venga accertata l’esistenza di una relazione di causalità

naturale tra le turbe psichiche e l’evento traumatico assicurato con

conseguente condanna dell’CO 1 a ripristinare il relativo diritto alle

prestazioni (con riconoscimento degli interessi moratori sulle prestazioni

arretrate - cfr. doc. I, p. 4), il ricorso da lui inoltrato va dichiarato irricevibile,

in assenza di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (in

questo senso, cfr. la STF 8C_625/2017 del 5 aprile 2018 consid. 6.2).

2.3

Nella misura in cui con la

propria impugnativa il ricorrente intende sostenere che l’assicuratore

convenuto avrebbe commesso nei suoi riguardi una denegata/ritardata

giustizia, questo Tribunale rileva invece quanto segue.

Giusta l'art. 56 cpv. 2

LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V

147.

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194 s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

Nella citata sentenza del

3.

luglio 1992, l’Alta Corte non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF

aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico

fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori

accertamenti (consid. 5b).

In questo contesto, è inoltre

utile segnalare che la giurisprudenza ha precisato che la persona assicurata

non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata

sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali

della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una

“seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante

perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze.

Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a

un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la

sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V

156.

consid. 3.3).

2.4

Nella concreta evenienza,

alla luce dei principi giurisprudenziali menzionati al precedente considerando,

il TCA è chiamato a stabilire se l’aver chiesto alla dott.ssa __________ una

verifica della plausibilità delle conclusioni a cui è pervenuta la dott.ssa __________,

costituisce un atto istruttorio palesemente defatigatorio da parte

dell’assicuratore resistente.

Questo Tribunale osserva innanzitutto

che, con il proprio giudizio 35.2016.5 del 5 ottobre 2016, aveva rinviato gli

atti all’amministrazione affinché approfondisse il tema della causalità

naturale in relazione agli aspetti psichiatrici, concretamente chiedendo alla

dott.ssa __________, autrice del rapporto peritale del 24 giugno 2014 in cui

era stato diagnosticato un disturbo posttraumatico da stress e una

modificazione duratura della personalità, se le circostanze evidenziate nella

sentenza fossero o meno suscettibili di modificare le sue conclusioni circa la

diagnosi e l’eziologia dei disturbi in questione (cfr. 175, p. 13 e 14).

Dalle tavole processuali

si evince che la dott.ssa __________ si è pronunciata, una prima volta, con

rapporto del 6 luglio 2017. In quella sede, ella ha dichiarato di non poter

esprimere un valido parere in assenza di elementi oggettivi ma di essere

disposta a rivedere l’assicurato per una valutazione clinica e, se del caso, a

prendere visione di registrazioni oggettivanti le circostanze evocate (cfr.

doc. 189, p. 3).

L’amministrazione ha

chiesto al SAM di procedere nel senso indicato dalla dott.ssa __________ (cfr.

doc. 192: “Visto che una valutazione sugli atti fornitivi con scritto del

30.06.2017

non è stata possibile, la preghiamo di convocare il signor RI 1 per

un colloquio con la Dr.ssa med. __________. Il signor RI 1 è stato informato a

proposito.”).

La visita psichiatrica ha

avuto luogo il 6 ottobre 2017, per una durata di un’ora e mezza.

Queste le conclusioni

contenute nel relativo referto peritale:

" (…).

La drammaticità dell’evento, l’aspetto inatteso, il difetto di

reazione sperimentato, il vissuto di impotenza che hanno prodotto una profonda

ferita dell’Io dell’A in parte per il confronto diretto con il tema della morte

in parte a mio avviso anche compromettendo al momento dell’evento e in modo

improvviso, le sue capacità reattive, il vissuto di potenza costruito e difeso

negli anni, la sua impressione di sicurezza ontologica venuta meno.

La reazione di coppia naufraga progressivamente con una moglie che

non sostiene il peso umano di questa dolorosa differenza e necessità di una

diversa relazione e quasi di una presa a carico.

Conferma ancora oggi di avere un’ideazione anticonservativa che

non si mette in atto per rispetto e amore nei confronti dei suoi figli.

Rispetto al suo recarsi presso ___________ dove ha una casa, non

credo possa essere usato come conferma di un’assenza di sofferenza e di un

evento traumatico anche se occorso in quel luogo. Le sue precisazioni sulla

modalità di partecipazione all’evento musicale non modifica di fatto

l’impostazione di base relativa alla presenza di un PTSD.

Egli d’altra parte conferma la fobia per l’acqua, la sospensione

delle attività nautiche ed anche del bagno in mare.

Il concerto era nei pressi dell’acqua ma si svolgeva a terra e

questo era sufficiente per rassicurarlo e consentirgli di procedere, seppure in

playback, cosa inusuale in precedenza e messa in atto per non rischiare un

insuccesso non fidandosi delle sue possibilità.

Questi fatti non sono a mio avviso in contraddizione con un PTSD,

né con una deflessione dell’umore, con ansia e con un cognitivo meno

efficiente.

Il problema non è andare a __________ ma la qualità della sua vita

più in generale che appare innegabilmente meno efficiente e di qualità a

seguire il fatto traumatico del 2009.

La mia posizione rispetto al passato non cambia e viene con la

presente confermata: è infatti confermabile la comprensibilità e la

derivabilità del malessere dal fatto traumatico del 2009.

Il PTSD non può che essere confermato.” (allegato al doc.

206.

– il corsivo è del redattore)

Con rapporto del 16

novembre 2017, la dott.ssa __________ e il dott. __________, entrambi attivi

presso il SAM, hanno avallato le conclusioni a cui è pervenuta la psichiatra

menzionata in precedenza (cfr. doc. 206, p. 36: “…, in accordo con la nostra

consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________, possiamo confermare

integralmente la valutazione peritale SAM del 25.7.2014 e le conclusioni ivi

contenute.”).

In data 16 febbraio 2018,

l’CO 1 ha informato il rappresentante dell’assicurato di non poter emanare la

richiesta decisione formale, in quanto la perizia SAM del 16 novembre 2017 “…

non sarebbe coerente e mostrerebbe alcune incongruenze. Per di più i periti del

SAM non hanno adempiuto l’incarico peritale, più volte precisato, redigendo una

perizia completa riguardante lo stato attuale; ne risulta che non è adempiuta

l’intimazione del TCA, che nella sentenza del 05.10.2016, ha esplicitamente

appurato che si sarebbe trattato di una precisazione della perizia

amministrativa. Ci vediamo perciò costretti a fare validare la perizia SAM

da una psichiatra esterna.” (doc. 241 – il corsivo è del redattore).

Con scritto del 16

febbraio 2018, l’amministrazione ha quindi incaricato la dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, di sottoporre la perizia della

dott.ssa __________ a una verifica di plausibilità. Da una parte, secondo l’CO

1, l’esperta non si sarebbe attenuta al mandato peritale attribuitole.

Dall’altra, ella avrebbe formulato le sue conclusioni senza considerare che per

recarsi sull’__________, l’assicurato deve utilizzare il traghetto e nemmeno

che, per sua stessa ammissione, egli si reca quattro volte al giorno al bar,

ciò che appare in contrasto con il suo preteso ritiro sociale (sempre in questo

senso, l’assicuratore sottolinea che RI 1 ha partecipato ad almeno cinque

concerti dopo l’evento traumatico del 2009, e non soltanto a quello tenutosi in

occasione dell’attribuzione della cittadinanza onoraria da parte del Comune di __________)

(cfr. doc. E).

Chiamata ora a

pronunciarsi sui motivi che giustificherebbero il passo istruttorio compiuto

dall’istituto assicuratore, precisato che in questa sede non si tratta di

giudicare il valore probatorio attribuibile alla valutazione enunciata dalla

dott.ssa __________, questa Corte in primo luogo ricorda che a suo tempo era

stata la stessa CO 1 ad attribuire l’incarico peritale al SAM di Bellinzona, il

quale aveva dunque agito quale perito amministrativo.

D’altro canto, appare

pretestuoso il rilievo secondo il quale la dott.ssa __________ non si è

limitata a precisare il contenuto del proprio rapporto del 24 giugno 2014 alla

luce delle circostanze evidenziate nella sentenza cantonale del 5 ottobre 2016,

ma ha invece proceduto a un nuovo esame clinico dell’assicurato, posto che,

nell’agosto 2017, preso atto dell’impossibilità di procedere a una “valutazione

basata sugli atti fornitivi con scritto del 30.06.2017”, è stato lo stesso

assicuratore a invitare il SAM a “… convocare il signor RI 1 per un

colloquio con la Dr.ssa med. __________” (doc. 192 – il corsivo è del

redattore). Sempre a tale riguardo, è utile segnalare che la giurisprudenza

federale ha già avuto modo di precisare che, per quanto concerne i metodi di

accertamento, i periti godono di un ampio margine di apprezzamento (in questo

senso, cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi

menzionati). In queste condizioni, appare parimenti pretestuosa l’obiezione secondo

la quale il perito avrebbe tenuto conto di dati anamnestici di decorso, considerato

che l’esecuzione di un nuovo esame clinico - esplicitamente approvata

dall’amministrazione (cfr. doc. 192) – ha necessariamente implicato anche la

raccolta di quei dati.

Inoltre, a proposito delle

pretese incoerenze di cui sarebbe viziata la valutazione espressa dalla

dott.ssa __________, il TCA rileva che non vi è alcuna ragione evidente di

dubitare che il perito fosse a conoscenza delle circostanze evidenziate dall’CO

1.

(necessità di prendere il traghetto per raggiungere l’__________,

frequentazione quotidiana di esercizi pubblici e partecipazione a diverse

manifestazioni canore durante il periodo 2010-2015) nella misura in cui esse emergono

dalla documentazione che si trovava a sua disposizione (rispettivamente dai

dati anamnestici raccolti dalla dott.__________), come non vi è alcun evidente motivo

di dubitare che ella ne abbia tenuto conto, anche soltanto implicitamente, nel

confermare nonostante tutto la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress.

Sulla scorta di un esame

sommario dell’incarto (cfr. consid. 2.3.), questo Tribunale non ritiene pertanto

che i motivi invocati dall’assicuratore convenuto siano atti a giustificare

l’atto istruttorio da esso compiuto (verifica della plausibilità della

valutazione enunciata dalla dott.ssa __________ sulla base dei soli atti).

A prescindere da quanto

precede, così come ha pertinentemente osservato l’insorgente (cfr. doc. VII, p.

2), l’amministrazione avrebbe se del caso dovuto, almeno in una prima battuta,

interpellare lo stesso perito amministrativo affinché si pronunciasse sulle

perplessità che le sue risposte genererebbero, piuttosto che conferire

l’incarico a uno specialista terzo.

A quest’ultimo riguardo, ci

si può legittimamente interrogare anche a proposito dell’adeguatezza dell’atto

istruttorio disposto (e dunque circa la sua eventuale utilità probatoria

futura), visto che, secondo la giurisprudenza federale, la perizia psichiatrica

deve di principio essere eseguita sulla base di una consultazione personale

(cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p.

345.

s.; si veda pure D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances

sociales, CGSS n. 44 – 2010, p. 145).

Tutto ben considerato,

quindi, il TCA ravvede nel fatto di aver incaricato la dott.ssa __________ di

validare la perizia elaborata dall’esperto amministrativo, un atteggiamento

defatigatorio dellCO 1, di modo che a quest’ultima può essere imputato un

diniego di giustizia nei confronti del ricorrente.

D’altro canto, non può

neppure essere ignorato che il giudizio di rinvio di questo Tribunale è datato

5.

ottobre 2016 e che, da allora, trascorso oltre un anno e mezzo, segnato

da diversi “tempi morti”, l’amministrazione non ha ancora definito la propria

responsabilità riguardo alle turbe psichiche lamentate da RI 1, a dipendenza di

un sinistro accadutogli nel lontano 2009. Anche da quest’altro profilo,

si giustifica l’accoglimento del ricorso per denegata/ritardata giustizia.

All’CO 1 è dunque fatto

ordine di emanare, senza indugio, la decisione formale richiesta

dall'assicurato, cosicché da accelerare anche l’evasione dell’opposizione da

lui interposta contro la decisione formale del 25 febbraio 2016, che - a

prescindere dalla congiunzione decisa di recente, oggetto di separata

procedura giudiziaria (cfr. il consid. 1.7.) -, attende evasione dal lontano marzo

2016.

e riguardo alla quale non risulta che l’amministrazione abbia nel frattempo

compiuto atti istruttori.

2.5

L’assicurato

ha chiesto l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 4).

Al riguardo, va ricordato

che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al

ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF

112.

V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid.

4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non

soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia

oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico

nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber

[ed.], op. cit., n. 4 ad § 34), requisiti che appaiono dati nel caso in esame.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è teso

ad accertare l'esistenza di una denegata/ritardata giustizia, il ricorso è accolto.

§ All’CO 1 è fatto ordine

di emanare - senza indugio - la decisione formale richiesta

dall'assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1verserà

all'assicurato l'importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti