35.2018.11
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9 maggio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2018.11
mm
Lugano
9 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21
febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1 urigo
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 14 giugno 2009, ,
assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto
vittima di un infortunio in mare e ha riportato, secondo il suo medico curante,
contusioni alla spalla destra, al torace, al rachide cervicale e al ginocchio
sinistro, nonché la rottura del quadricipite destro, la lesione del legamento
collaterale mediale e la fissurazione del corno posteriore del menisco mediale.
Nel prosieguo, è pure insorta una problematica psichica.
L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 15
giugno 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha
negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici presentati
dall’assicurato, ritenuti non costituire una conseguenza, né naturale né
adeguata, del sinistro del giugno 2009.
In data 25 febbraio 2016,
l’CO 1 ha rilasciato una seconda decisione formale mediante la quale ha
dichiarato nel frattempo estinto il nesso di causalità tra l’infortunio e i
disturbi somatici denunciati dall’assicurato.
RI 1 si è opposto a tale
provvedimento.
1.3. Con sentenza 35.2016.5 del 5
ottobre 2016, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso nel
frattempo interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 5
gennaio 2016, nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti sono
stati rinviati all’amministrazione affinché definisse … - senza perdite di
tempo – l’aspetto della causalità, segnatamente procedendo all’atto
istruttorio indicato al considerando 2.6. (per quanto riguarda la problematica
psichica) ed esaminando l’opposizione interposta dall’assicurato contro la
decisione formale del 25 febbraio 2016 (per quanto concerne le problematiche
somatiche). Una volta chiarito questo aspetto, essa si pronuncerà in merito al
diritto alle (ulteriori) prestazioni pretese dall’assicurato.”.
La pronunzia cantonale è
stata in seguito confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_740/2016 del
Fatti
30 marzo 2017.
1.4. Dando seguito a quanto
ordinato dal TCA, nel corso del mese di giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha ripreso
contatto con il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, chiedendo
che alla psichiatra dott.ssa __________ venisse sottoposta la domanda di sapere
se “le circostanze sopra esposte – attività concertistica, vacanza annuale
sull’__________ – la inducono a modificare le sue conclusioni circa la diagnosi
e l’eziologia, il nesso causale e la persistenza dei disturbi psichici
denunciati da RI 1 …” (doc. 188).
Raccolto il parere della
dott.ssa __________, con scritto del 12 luglio 2017, il SAM ha comunicato all’CO
1 di non avere “… sufficienti elementi per modificare la nostra valutazione
formulata nel rapporto peritale del 25.7.2014. Se lo ritenete necessario, siamo
disponibili per una nuova valutazione clinica, alle condizioni formulate dalla
Dr.ssa med. __________.” (doc. 190).
In data 10 agosto 2017,
l’assicuratore LAINF ha invitato il SAM a “… convocare il signor RI 1 per un
colloquio con la Dr.ssa med. __________. (…). Il quesito posto con lo scritto
del 30.06.2017 rimane invariato.” (doc. 192).
La visita peritale ha
avuto luogo il 6 ottobre 2017. Il relativo rapporto è stato consegnato all’CO 1
nel mese di novembre 2017 (doc. 206).
1.5. Con comunicazione elettronica
del 16 febbraio 2018, l’amministrazione ha informato il patrocinatore
dell’assicurato di vedersi costretta “… a fare validare la perizia del SAM da
una psichiatra esterna” (doc. 214).
Dagli atti risulta in
effetti che, in data 16 febbraio 2018, l’assicuratore ha chiesto alla dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, una valutazione specialistica delle
risultanze della perizia SAM nel senso di una verifica della loro plausibilità
(doc. E).
1.6. Con ricorso per denegata/ritardata
giustizia del 21 febbraio 2018, RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto che
venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale tra la problematica
psichica e l’evento traumatico del giugno 2009, che all’CO 1 venga intimato di
evadere l’opposizione interposta contro la decisione formale del 25 febbraio
2016 e che sulle prestazioni arretrate vengano pagati gli interessi di mora.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…).
La Dr.ssa __________ ha risposto esaustivamente alla domanda posta
da CO 1. Il suo rapporto è stato avallato dagli specialisti del SAM, Dr. med. __________
e Dr.ssa med. __________.
Se CO 1 riteneva insufficiente (?) la risposta della Dr.ssa __________,
poteva tempestivamente (novembre 2017) chiederle precisazioni.
Non si entra neppure nel merito di quanto CO 1 chiede (tre mesi
dopo) a un medico esterno, estraneo alla procedura in corso, che appare solo
come un (ennesimo) espediente per ritardare la soluzione del caso.
… Anche se sollecitata innumerevoli volte, CO 1 – irrispettosa sia
delle comprensibili aspettative ed esigenze dell’assicurato (al quale dal 2015
non versa più indennità), sia della celerità richiesta dalla sentenza del TCA –
non ha ancora evaso l’opposizione interposta nei confronti della decisione
25.02.2016.
… L’approfondimento istruttorio di cui a sentenza 05.10.2016 del
TCA, è stato evaso, nel senso che le precedenti motivazioni non sono state
modificate.
È pertanto dimostrato il nesso di causa naturale tra le
problematiche di natura psichica di cui soffre l’assicurato e l’evento del
14.06.2009.
Per inciso: al rapporto SAM 16.11.2017 è allegata una perizia
(doc. D) allestita nel contesto della procedura civile in corso in __________,
nei confronti del responsabile del sinistro. Le conclusioni del Prof. __________,
sono sostanzialmente identiche a quelle del SAM.
Ciò malgrado, CO 1 non riconosce le conclusioni dell’ente al quale
ha lei stessa affidato il mandato peritale e non ammette ancora le prestazioni
dovute all’assicurato in ambito psichiatrico. Non resta che chiedere ai Giudici
del TCA di pronunciarsi direttamente in merito.
Così come si chiede che sia imposto ad CO 1 un termine per evadere
l’opposizione interposta nei confronti della decisione 25.02.2016,
determinandosi sulle problematiche di natura somatica, sull’IMI e ogni altra
prestazione richiesta dall’assicurato.” (doc. I)
1.7. In data 29 marzo 2018, l’assicuratore
LAINF ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha congiunto la
procedura dipendente dalla decisione formale emanata il 25 febbraio 2016 con
quella concernente la problematica psichica (cfr. doc. F).
RI 1 ha interposto ricorso
contro il provvedimento appena menzionato (inc. n. 35.2018.34).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che il ricorso per denegata/ritardata giustizia venga respinto con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
1.9. Per quanto qui d’interesse,
in data 6 aprile 2018, il ricorrente ha osservato, a proposito della decisione
di far validare la perizia SAM, che “è stata CO 1 a rivolgersi al SAM prima nel
2012, poi nel 2014, per periziare l’assicurato. Sostenere che il rapporto
16.11.2017 dello stesso SAM non abbia forza probatoria, che sia incomprensibile
e persino incoerente, è quantomeno azzardato. Se insoddisfatta, la convenuta
poteva/doveva domandare chiarimenti alla Dr.ssa __________. La decisione di
ampliare gli innumerevoli atti istruttori già acquisiti non si giustifica ed
esula da quanto indicato nella sentenza 05.10.2016 del TCA.” (doc. VII, p. 2).
Considerandi
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
Nella concreta evenienza, il
TCA rileva che, nella misura in cui l’insorgente chiede che, nell’ambito della
presente procedura, venga accertata l’esistenza di una relazione di causalità
naturale tra le turbe psichiche e l’evento traumatico assicurato con
conseguente condanna dell’CO 1 a ripristinare il relativo diritto alle
prestazioni (con riconoscimento degli interessi moratori sulle prestazioni
arretrate - cfr. doc. I, p. 4), il ricorso da lui inoltrato va dichiarato irricevibile,
in assenza di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (in
questo senso, cfr. la STF 8C_625/2017 del 5 aprile 2018 consid. 6.2).
2.3
Nella misura in cui con la
propria impugnativa il ricorrente intende sostenere che l’assicuratore
convenuto avrebbe commesso nei suoi riguardi una denegata/ritardata
giustizia, questo Tribunale rileva invece quanto segue.
Giusta l'art. 56 cpv. 2
LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194 s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
Nella citata sentenza del
3.
luglio 1992, l’Alta Corte non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF
aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico
fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori
accertamenti (consid. 5b).
In questo contesto, è inoltre
utile segnalare che la giurisprudenza ha precisato che la persona assicurata
non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata
sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali
della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una
“seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante
perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze.
Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a
un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la
sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V
156.
consid. 3.3).
2.4
Nella concreta evenienza,
alla luce dei principi giurisprudenziali menzionati al precedente considerando,
il TCA è chiamato a stabilire se l’aver chiesto alla dott.ssa __________ una
verifica della plausibilità delle conclusioni a cui è pervenuta la dott.ssa __________,
costituisce un atto istruttorio palesemente defatigatorio da parte
dell’assicuratore resistente.
Questo Tribunale osserva innanzitutto
che, con il proprio giudizio 35.2016.5 del 5 ottobre 2016, aveva rinviato gli
atti all’amministrazione affinché approfondisse il tema della causalità
naturale in relazione agli aspetti psichiatrici, concretamente chiedendo alla
dott.ssa __________, autrice del rapporto peritale del 24 giugno 2014 in cui
era stato diagnosticato un disturbo posttraumatico da stress e una
modificazione duratura della personalità, se le circostanze evidenziate nella
sentenza fossero o meno suscettibili di modificare le sue conclusioni circa la
diagnosi e l’eziologia dei disturbi in questione (cfr. 175, p. 13 e 14).
Dalle tavole processuali
si evince che la dott.ssa __________ si è pronunciata, una prima volta, con
rapporto del 6 luglio 2017. In quella sede, ella ha dichiarato di non poter
esprimere un valido parere in assenza di elementi oggettivi ma di essere
disposta a rivedere l’assicurato per una valutazione clinica e, se del caso, a
prendere visione di registrazioni oggettivanti le circostanze evocate (cfr.
doc. 189, p. 3).
L’amministrazione ha
chiesto al SAM di procedere nel senso indicato dalla dott.ssa __________ (cfr.
doc. 192: “Visto che una valutazione sugli atti fornitivi con scritto del
30.06.2017
non è stata possibile, la preghiamo di convocare il signor RI 1 per
un colloquio con la Dr.ssa med. __________. Il signor RI 1 è stato informato a
proposito.”).
La visita psichiatrica ha
avuto luogo il 6 ottobre 2017, per una durata di un’ora e mezza.
Queste le conclusioni
contenute nel relativo referto peritale:
" (…).
La drammaticità dell’evento, l’aspetto inatteso, il difetto di
reazione sperimentato, il vissuto di impotenza che hanno prodotto una profonda
ferita dell’Io dell’A in parte per il confronto diretto con il tema della morte
in parte a mio avviso anche compromettendo al momento dell’evento e in modo
improvviso, le sue capacità reattive, il vissuto di potenza costruito e difeso
negli anni, la sua impressione di sicurezza ontologica venuta meno.
La reazione di coppia naufraga progressivamente con una moglie che
non sostiene il peso umano di questa dolorosa differenza e necessità di una
diversa relazione e quasi di una presa a carico.
Conferma ancora oggi di avere un’ideazione anticonservativa che
non si mette in atto per rispetto e amore nei confronti dei suoi figli.
Rispetto al suo recarsi presso ___________ dove ha una casa, non
credo possa essere usato come conferma di un’assenza di sofferenza e di un
evento traumatico anche se occorso in quel luogo. Le sue precisazioni sulla
modalità di partecipazione all’evento musicale non modifica di fatto
l’impostazione di base relativa alla presenza di un PTSD.
Egli d’altra parte conferma la fobia per l’acqua, la sospensione
delle attività nautiche ed anche del bagno in mare.
Il concerto era nei pressi dell’acqua ma si svolgeva a terra e
questo era sufficiente per rassicurarlo e consentirgli di procedere, seppure in
playback, cosa inusuale in precedenza e messa in atto per non rischiare un
insuccesso non fidandosi delle sue possibilità.
Questi fatti non sono a mio avviso in contraddizione con un PTSD,
né con una deflessione dell’umore, con ansia e con un cognitivo meno
efficiente.
Il problema non è andare a __________ ma la qualità della sua vita
più in generale che appare innegabilmente meno efficiente e di qualità a
seguire il fatto traumatico del 2009.
La mia posizione rispetto al passato non cambia e viene con la
presente confermata: è infatti confermabile la comprensibilità e la
derivabilità del malessere dal fatto traumatico del 2009.
Il PTSD non può che essere confermato.” (allegato al doc.
206.
– il corsivo è del redattore)
Con rapporto del 16
novembre 2017, la dott.ssa __________ e il dott. __________, entrambi attivi
presso il SAM, hanno avallato le conclusioni a cui è pervenuta la psichiatra
menzionata in precedenza (cfr. doc. 206, p. 36: “…, in accordo con la nostra
consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________, possiamo confermare
integralmente la valutazione peritale SAM del 25.7.2014 e le conclusioni ivi
contenute.”).
In data 16 febbraio 2018,
l’CO 1 ha informato il rappresentante dell’assicurato di non poter emanare la
richiesta decisione formale, in quanto la perizia SAM del 16 novembre 2017 “…
non sarebbe coerente e mostrerebbe alcune incongruenze. Per di più i periti del
SAM non hanno adempiuto l’incarico peritale, più volte precisato, redigendo una
perizia completa riguardante lo stato attuale; ne risulta che non è adempiuta
l’intimazione del TCA, che nella sentenza del 05.10.2016, ha esplicitamente
appurato che si sarebbe trattato di una precisazione della perizia
amministrativa. Ci vediamo perciò costretti a fare validare la perizia SAM
da una psichiatra esterna.” (doc. 241 – il corsivo è del redattore).
Con scritto del 16
febbraio 2018, l’amministrazione ha quindi incaricato la dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, di sottoporre la perizia della
dott.ssa __________ a una verifica di plausibilità. Da una parte, secondo l’CO
1, l’esperta non si sarebbe attenuta al mandato peritale attribuitole.
Dall’altra, ella avrebbe formulato le sue conclusioni senza considerare che per
recarsi sull’__________, l’assicurato deve utilizzare il traghetto e nemmeno
che, per sua stessa ammissione, egli si reca quattro volte al giorno al bar,
ciò che appare in contrasto con il suo preteso ritiro sociale (sempre in questo
senso, l’assicuratore sottolinea che RI 1 ha partecipato ad almeno cinque
concerti dopo l’evento traumatico del 2009, e non soltanto a quello tenutosi in
occasione dell’attribuzione della cittadinanza onoraria da parte del Comune di __________)
(cfr. doc. E).
Chiamata ora a
pronunciarsi sui motivi che giustificherebbero il passo istruttorio compiuto
dall’istituto assicuratore, precisato che in questa sede non si tratta di
giudicare il valore probatorio attribuibile alla valutazione enunciata dalla
dott.ssa __________, questa Corte in primo luogo ricorda che a suo tempo era
stata la stessa CO 1 ad attribuire l’incarico peritale al SAM di Bellinzona, il
quale aveva dunque agito quale perito amministrativo.
D’altro canto, appare
pretestuoso il rilievo secondo il quale la dott.ssa __________ non si è
limitata a precisare il contenuto del proprio rapporto del 24 giugno 2014 alla
luce delle circostanze evidenziate nella sentenza cantonale del 5 ottobre 2016,
ma ha invece proceduto a un nuovo esame clinico dell’assicurato, posto che,
nell’agosto 2017, preso atto dell’impossibilità di procedere a una “valutazione
basata sugli atti fornitivi con scritto del 30.06.2017”, è stato lo stesso
assicuratore a invitare il SAM a “… convocare il signor RI 1 per un
colloquio con la Dr.ssa med. __________” (doc. 192 – il corsivo è del
redattore). Sempre a tale riguardo, è utile segnalare che la giurisprudenza
federale ha già avuto modo di precisare che, per quanto concerne i metodi di
accertamento, i periti godono di un ampio margine di apprezzamento (in questo
senso, cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi
menzionati). In queste condizioni, appare parimenti pretestuosa l’obiezione secondo
la quale il perito avrebbe tenuto conto di dati anamnestici di decorso, considerato
che l’esecuzione di un nuovo esame clinico - esplicitamente approvata
dall’amministrazione (cfr. doc. 192) – ha necessariamente implicato anche la
raccolta di quei dati.
Inoltre, a proposito delle
pretese incoerenze di cui sarebbe viziata la valutazione espressa dalla
dott.ssa __________, il TCA rileva che non vi è alcuna ragione evidente di
dubitare che il perito fosse a conoscenza delle circostanze evidenziate dall’CO
1.
(necessità di prendere il traghetto per raggiungere l’__________,
frequentazione quotidiana di esercizi pubblici e partecipazione a diverse
manifestazioni canore durante il periodo 2010-2015) nella misura in cui esse emergono
dalla documentazione che si trovava a sua disposizione (rispettivamente dai
dati anamnestici raccolti dalla dott.__________), come non vi è alcun evidente motivo
di dubitare che ella ne abbia tenuto conto, anche soltanto implicitamente, nel
confermare nonostante tutto la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress.
Sulla scorta di un esame
sommario dell’incarto (cfr. consid. 2.3.), questo Tribunale non ritiene pertanto
che i motivi invocati dall’assicuratore convenuto siano atti a giustificare
l’atto istruttorio da esso compiuto (verifica della plausibilità della
valutazione enunciata dalla dott.ssa __________ sulla base dei soli atti).
A prescindere da quanto
precede, così come ha pertinentemente osservato l’insorgente (cfr. doc. VII, p.
2), l’amministrazione avrebbe se del caso dovuto, almeno in una prima battuta,
interpellare lo stesso perito amministrativo affinché si pronunciasse sulle
perplessità che le sue risposte genererebbero, piuttosto che conferire
l’incarico a uno specialista terzo.
A quest’ultimo riguardo, ci
si può legittimamente interrogare anche a proposito dell’adeguatezza dell’atto
istruttorio disposto (e dunque circa la sua eventuale utilità probatoria
futura), visto che, secondo la giurisprudenza federale, la perizia psichiatrica
deve di principio essere eseguita sulla base di una consultazione personale
(cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p.
345.
s.; si veda pure D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances
sociales, CGSS n. 44 – 2010, p. 145).
Tutto ben considerato,
quindi, il TCA ravvede nel fatto di aver incaricato la dott.ssa __________ di
validare la perizia elaborata dall’esperto amministrativo, un atteggiamento
defatigatorio dellCO 1, di modo che a quest’ultima può essere imputato un
diniego di giustizia nei confronti del ricorrente.
D’altro canto, non può
neppure essere ignorato che il giudizio di rinvio di questo Tribunale è datato
5.
ottobre 2016 e che, da allora, trascorso oltre un anno e mezzo, segnato
da diversi “tempi morti”, l’amministrazione non ha ancora definito la propria
responsabilità riguardo alle turbe psichiche lamentate da RI 1, a dipendenza di
un sinistro accadutogli nel lontano 2009. Anche da quest’altro profilo,
si giustifica l’accoglimento del ricorso per denegata/ritardata giustizia.
All’CO 1 è dunque fatto
ordine di emanare, senza indugio, la decisione formale richiesta
dall'assicurato, cosicché da accelerare anche l’evasione dell’opposizione da
lui interposta contro la decisione formale del 25 febbraio 2016, che - a
prescindere dalla congiunzione decisa di recente, oggetto di separata
procedura giudiziaria (cfr. il consid. 1.7.) -, attende evasione dal lontano marzo
2016.
e riguardo alla quale non risulta che l’amministrazione abbia nel frattempo
compiuto atti istruttori.
2.5
L’assicurato
ha chiesto l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 4).
Al riguardo, va ricordato
che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al
ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF
112.
V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid.
4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non
soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia
oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico
nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber
[ed.], op. cit., n. 4 ad § 34), requisiti che appaiono dati nel caso in esame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è teso
ad accertare l'esistenza di una denegata/ritardata giustizia, il ricorso è accolto.
§ All’CO 1 è fatto ordine
di emanare - senza indugio - la decisione formale richiesta
dall'assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1verserà
all'assicurato l'importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti