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Decisione

35.2018.111

Ordine di restituzione: confermato (nel principio e nell'ammontare; no perento)

16 maggio 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208 (STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017, consid.

Considerandi

2.

).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, quanto al principio della

restituzione, evidenzia che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no

quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;

STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen

in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STCA 38.2016.68 e 69 del 18

luglio 2017, consid. 2.7).

In concreto, l’assicurato

ha beneficiato d’indennità giornaliere intere (al 100%) dal 3 dicembre 2016 al

19.

dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018, poiché l'CO 1 l'ha

ritenuto abile al lavoro in forma completa (100%) nell'attività abituale al

momento della ricaduta infortunistica.

Alla fine del gennaio 2018

l'CO 1 ha ricevuto l'incarto AI e ha preso visione della perizia del SAM del 13

settembre 2017, relativa agli accertamenti pluridisciplinari effettuati nel

mese di maggio 2017 (doc. 142, pag. 559 e ss., incarto AI), dalla quale si

evince che, globalmente, RI 1 presenta una capacità lavorativa del 25% dal 1°

settembre 2015 e del 30% dal 13 settembre 2017, intesa come combinazione tra

riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento, nella propria

attività abituale di verniciatore-carrozziere (doc. 142, pag. 585 e 586,

incarto AI).

Attentamente esaminate le

carte processuali il TCA ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare

dell'attendibilità del contenuto della precitata perizia del SAM, sulla quale

si fonda la decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI con cui è stato

riconosciuto a RI 1 un aumento della mezza rendita AI (di cui beneficiava dal

1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI intera dal 1° maggio

2016.

con grado AI del 70%.

Tanto più che neppure il

patrocinatore del ricorrente ha sollevato argomenti con la propria impugnativa

(cfr. doc. I) che risultano atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa

la fondatezza dell'approfondito parere espresso dai periti del SAM interpellati

dall’UAI con considerazioni puntuali e convincenti, in particolare con espresso

riferimento al data di decorrenza della capacità lavorativa del 30% dal 13

settembre 2017 e, non come asserito dal rappresentante del ricorrente, dai

singoli consulti specialistici. D'altra parte, giova qui ricordare, che il parere

del patrocinatore dell'insorgente - che non è suffragato da alcun certificato

medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale e che ha pertanto il valore di

una semplice dichiarazione di parte - non può essere condiviso dal TCA.

In simili condizioni, il

TCA deve quindi concludere che l'assicurato al momento della ricaduta del 2016,

presentava nella propria attività abituale di verniciatore-carrozziere una

capacità lavorativa del 25% (segnatamente dal 1° settembre 2015) poi aumentata

al 30% dal 13 settembre 2017.

L'insorgente nel periodo

determinante (dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al

30.

giugno 2018) aveva diritto ad indennità giornaliere in virtù unicamente

della sua residua capacità al lavoro (cfr. consid. 2.2).

L'CO 1 è venuta a conoscenza dell'abilità lavorativa ridotta del ricorrente

soltanto a fine gennaio 2018 quando ha ricevuto l'incarto AI contenente la

perizia del SAM del 13 settembre 2017, relativa agli accertamenti

pluridisciplinari effettuati nel mese di maggio 2017.

L'insorgente nel periodo determinante (dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016

e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018) ha, quindi, beneficiato di indennità

giornaliere calcolate sulla base di un'abilità al lavoro del 100% e, non invece,

della sua capacità lavorativa ridotta, prima, al 25% e, poi, al 30%.

Di conseguenza, da un profilo oggettivo, egli ha percepito effettivamente a

torto parte delle prestazioni LAINF relative a questo lasso di tempo.

Le rettifica delle indennità giornaliere ricevute riveste inoltre un'importanza

particolare.

In esito a quanto precede il TCA ritiene che nella presente

evenienza siano quindi adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex

art. 53 cpv. 1 LPGA delle indennità giornaliere intere attribuite

all’assicurato per il periodo dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e

dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 (in proposito, si veda la

giurisprudenza citata al consid. 2.3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016

consid. 4.3.).

L’abilità

lavorativa ridotta, prima, al 25% e, poi, al 30% del

ricorrente costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato

portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una

decisione differente.

2.5

Per quanto concerne l'importo

da restituire, la Cassa ha chiesto all'assicurato il rimborso di fr. 19'638.10,

corrispondente a parte delle indennità giornaliere percepite dal 3 dicembre

2016.

al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018, tenuto conto

di una capacità lavorativa parziale (25% per il periodo dal 3 dicembre 2016 al

19.

dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 12 settembre 2017 rispettivamente

del 30% per il periodo dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018) anziché totale

(100%) come erroneamente fatto inizialmente.

Il rappresentante

dell'assicurato contesta l'ammontare dell'indennità giornaliera dovuta che

secondo l'CO 1 sarebbe pari a fr. 40.25 (cfr. doc. I, pag. 2).

Per l'inabilità lavorativa

dal 3 dicembre 2016, l'CO 1 ha calcolato l'indennità giornaliera in base al

salario assicurato tramite polizza privata presso la __________, ammontante a

fr. 50'000.- nel 1998, aggiornato al 2016 in fr. 61'183.56, arrotondato a fr.

61'184.- tenendo conto di una capacità lavorativa del 25% per il periodo dal 3

dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 12 settembre 2017

rispettivamente del 30% per il periodo dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018

giungendo così a fr. 33.55 rispettivamente a fr. 40.25 (cfr. doc. 190 e A1).

Il TCA non ha motivo per

non confermare il suddetto dato che parte da un guadagno assicurato di fr.

50'000.- nel 1998, aggiornato al 2016 in fr. 61'183.56 e arrotondato a fr.

61'184.-.

Tanto più che neppure il patrocinatore del ricorrente ha sollevato argomenti

specifici con la propria impugnativa (cfr. doc. I) che risultano atti a

condurre ad una diversa soluzione. Questa conclusione si giustifica tanto più

che il ricorrente ha percepito per un lungo periodo un'indennità giornaliera

calcolata sul precitato guadagno assicurato, senza sollevare obiezioni di

sorta.

In siffatte circostanze,

la censura - peraltro estremamente generica ed immotivata - ricorsuale

sollevata al riguardo nel gravame deve essere respinta.

Da ultimo, giova rilevare

che la circostanza che l'CO 1 ha annullato il conteggio del 3 ottobre 2018, ove

era indicato un importo di fr. 31'483.45, a seguito dell'opposizione

dell'insorgente è irrilevante ai fini del giudizio.

2.6

Con la propria impugnativa

l'insorgente ha pure sostenuto che, essendo la decisione di restituzione dell'CO

1.

del 31 luglio 2018, la richiesta di restituzione delle indennità versate in

eccesso fino al 31 luglio 2017 sarebbe perenta rispettivamente prescritta ex

art. 25 LPGA.

2.6.1

L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

La disposizione della LPGA

appena menzionata concernente il termine relativo di un anno corrisponde in

sostanza ai principi della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore valido sino al 31

dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra

2009, ad art. 25 n. 38).

La giurisprudenza federale

ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47

cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine

di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a).

I termini di

perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr.

pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna

2003, n. 12, p. 280).

Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito

che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI,

che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF

112.

V 180).

Per

poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter

disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la

misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi

sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse

potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il

principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29

aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).

Qualora l’autorità

amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di

restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a

compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso

di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui

l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le

proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

Per quanto riguarda il

tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui

essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione,

il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (cfr. DLA 2004 p.

285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).

Il termine di perenzione

di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non appena dagli atti

emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr.

STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF

133.

V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1).

Per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di

restituzione presuppone il concorso di diversi organi amministrativi, il

termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità

competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a;

DTF 112 V 180 consid. 4c; STCA 42.2011.18 del 19 luglio 2012, consid. 2.3 e

2.

).

Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di

restituzione di un'indennità periodica

indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata

versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in

SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270

= SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).

Nella decisione di questa

Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando

l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la

riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione

inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo

provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.

Ad esempio, nel caso in

cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha

emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un

periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di

perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il

provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa

giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008; STCA 38.2012.75 del 28

novembre 2013, consid. 2.4).

2.6.2

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha beneficiato d’indennità

giornaliere intere (al 100%) dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15

febbraio 2017 al 30 giugno 2018, poiché l'CO 1 l'ha ritenuto abile al lavoro in

forma completa nell'attività abituale al momento della ricaduta infortunistica.

Dalle tavole processuali

emerge pure che il 24 gennaio 2018 l'avv. RA 1 ha inoltrato all'assicuratore

LAINF una copia della decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI con cui era stato

riconosciuto al suo cliente un aumento della mezza rendita AI (di cui

beneficiava dal 1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI

intera dal 1° maggio 2016 con grado AI del 70%, sulla base di quanto stabilito

dalla perizia del SAM esperita nel maggio 2017 (doc. 166).

Il 30 gennaio 2018 l'CO 1

ha prontamente chiesto una copia dell'incarto relativo a RI 1 all'UAI (doc.

167), che glielo ha messo a disposizione in via elettronica già in data 31

gennaio 2018 (doc. 179).

Ne discende che il termine

di perenzione relativo di un anno ha iniziato a decorrere al più presto dal

momento in cui l'CO 1, a fine gennaio 2018, ha preso visione della perizia del

SAM del 13 settembre 2017, relativa agli accertamenti pluridisciplinari

effettuati nel mese di maggio 2017 (doc. 142, pag. 559 e ss., incarto AI),

dalla quale si evince che, globalmente, RI 1 presenta una capacità lavorativa

del 25% dal 1° settembre 2015 e del 30% dal 13 settembre 2017, intesa come

combinazione tra riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento,

nella propria attività abituale di verniciatore-carrozziere (doc. 142, pag. 585

e 586, incarto AI).

Pertanto occorre

concludere che, allorché l'CO 1 ha emanato l'ordine di restituzione del 31

luglio 2018, il diritto alla restituzione della parte delle indennità

giornaliere che il ricorrente avrebbe indebitamente riscosso dal 3 dicembre

2016.

al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 a seguito

della correzione della abilità lavorativa dell'assicurato, a suo tempo -come

anzidetto - ritenuta del 100%, non era perento. Parimenti rispettato risulta

essere pure il termine di perenzione assoluto di cinque anni. Stante quanto

precede, l'eccezione di tardività, per le prestazioni fino al 31 luglio 2017,

sollevata dall'insorgente con la propria impugnativa, è respinta (per un caso

analogo, in particolare concernente un ordine di restituzione emesso l'8

ottobre 2010 per prestazioni complementari indebitamente riscosse per l'anno

2006, cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010).

2.7

In esito alle considerazioni

che precedono, la decisione su opposizione del 10 ottobre 2018 merita di essere

confermata mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L'eccezione di

prescrizione/perenzione, riguardante le indennità giornaliere versate in

eccesso dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 31

luglio 2017, è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti