35.2018.111
Ordine di restituzione: confermato (nel principio e nell'ammontare; no perento)
16 maggio 2019Italiano26 min
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.111
PC/sc
Lugano
16 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 ottobre 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 1978, RI 1
ha subito una distorsione al ginocchio sinistro. Il 12 febbraio 1988,
allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________ di __________,
egli ha lamentato una recrudescenza dei disturbi allo stesso ginocchio
sinistro. L’CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni a titolo di
lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF. In data 1°
luglio 1990, facendo footing, l’assicurato è rimasto vittima di una distorsione
al ginocchio destro.
Anche questo caso è stato
assunto dall’istituto assicuratore in base all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Per tener
conto delle ripercussioni economiche legate ai postumi residuali dell’evento
del febbraio 1988, con decisione formale del 3 maggio 2001, l’amministrazione
ha accordato a RI 1 una rendita d’invalidità del 40% a decorrere dal 1° maggio
2001 (cfr. doc. 148).
1.2. Nel
corso dell’ottobre 2016, l’assicurato, per il tramite del dott. __________, ha
chiesto all’assicuratore LAINF la riapertura dei casi pregressi e la
valutazione del diritto all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI). Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5
gennaio 2017, l’CO 1 ha assegnato un’IMI del 15% (7.5% a carico del sinistro
del 12 febbraio 1988 e 7.5% a carico di quello occorso il 1° luglio 1990) (cfr.
doc. 64). Con sentenza 35.2017.30 del 18 ottobre 2017, cresciuta incontestata
in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato, annullato la
decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore
infortuni affinché ordinasse una perizia ortopedica volta a determinare
l’entità dell’IMI spettante all’insorgente in ragione del danno infortunistico
a carico delle ginocchia (cfr. doc. 148).
1.3. Ritornati
gli atti, l'CO 1 ha esperito ulteriori accertamenti medico-amministrativi. Nel
frattempo il 24 gennaio 2018 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha
inoltrato all'assicuratore LAINF una copia della decisione del 22 dicembre 2017
dell'UAI - non ancora cresciuta in giudicato, ma che non intendeva contestare -
con cui gli è stato riconosciuto un aumento della mezza rendita AI (di cui
beneficiava dal 1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI
intera dal 1° maggio 2016 con grado AI del 70%, chiedendo l'acquisizione
dell'incarto AI (in particolare, della perizia del SAM esperita nel maggio
2017) come pure un adeguamento della rendita LAINF (doc. 166).
Il 30 gennaio 2018 l'CO 1 ha chiesto all'UAI l'invio di una copia dell'incarto
relativo a RI 1 (doc. 167) ed il 1° febbraio 2018 ha informato il patrocinatore
dell'assicurato di aver richiesto in visione l'incarto AI e che, una volta in
possesso dello stesso, avrebbe rivalutato il diritto alle prestazioni del suo
cliente (doc. 175).
L'8
marzo 2018 l'CO 1 ha acquisito agli atti la valutazione delle capacità
funzionali (VCF) svoltasi il 6 ed il 7 marzo 2018 presso la Clinica __________
(doc. 178).
Il
31 gennaio 2018 l'UAI ha messo a disposizione dell'CO 1 in via elettronica una
copia dell'incarto relativo a RI 1 (doc. 179). Il 23 aprile 2018 l'CO 1 ha
chiesto all'UAI l'autorizzazione a potere produrre la perizia pluridisciplinare
del SAM del 13 settembre 2017 (e tutti i suoi allegati) come pure il rapporto
di inchiesta per l'attività professionale indipendente del 3 luglio 2014 (doc.
179). Il 27 aprile 2018 l'CO 1 ha sottoposto la VCF e la perizia del SAM al dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, osservando che: "l'assicurato, al momento della
ricaduta, era già ritenuto inabile al lavoro in misura del 75% come verniciatore
di carrozzeria per la globalità delle affezioni (infortunistiche ed
extra-infortunistiche), pertanto l'attività di riferimento per la valutazione
della capacità lavorativa è quella di verniciatore di carrozzeria al 25%"
(doc. 181).
Esperiti
ulteriori accertamenti medico-amministrativi (in particolare, dopo avere
raccolto il parere medico dell'11 giugno 2018 del dr. med. __________: doc.
184), il 28 giugno 2018 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato - in relazione alla
ricaduta con inabilità lavorativa dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal
15 febbraio 2017 e continua - la sospensione delle prestazioni (spese di cura e
indennità giornaliera), con assunzione in ogni caso dei controlli dei medici
ancora strettamente necessari, a decorrere dal 1° luglio 2018, ritenuto come,
in base alla documentazione medica agli atti, "Dalla continuazione
della cura non ci si può attendere un notevole miglioramento dello stato di
salute", puntualizzando che da tale data "fa stato una
capacità lavorativa nella misura massima possibile" (doc. 186). Nella
medesima occasione l'CO 1 ha altresì informato l'assicurato che, dalla
documentazione medica agli atti, "al momento della sospensione
dell'attività, in dicembre 2016, era già inabile al lavoro in misura del 75%
per affezioni extra-infortunistiche. Ne consegue che dobbiamo rivalutare
l'ammontare dell'indennità giornaliera (…) sino al 30 giugno 2018. La
informeremo in merito il più presto possibile" (doc. 186).
1.4. Con decisione del 31 luglio
2018 l'CO 1 ha quindi chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 21'317.80,
corrispondenti alle indennità giornaliere versate in eccesso dal 3 dicembre
2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 (doc. 190 e
191).
Con decisione del 17
agosto 2018 l'CO 1, ha confermato, in via di revisione, la rendita LAINF del
40% che versa dal 1° maggio 2001, nonostante un grado di invalidità a quel
momento del 13%, in quanto fondata su un accordo (doc. 194).
Con opposizione del 5
settembre 2018 l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha evidenziato
che la decisione di restituzione del 31 luglio 2018 dell'CO 1 non era corretta,
nella misura in cui non considerava che al suo cliente era stata riconosciuta
un'inabilità lavorativa per l'attività abituale del 75% dal 1° settembre 2015
rispettivamente del 70% per lo meno a far tempo dagli accertamenti peritali
eseguiti nel maggio 2017 e sfociati nel rapporto peritale del 13 settembre 2017
(doc. 200).
Con scritto/decisione del
10 ottobre 2018 l'CO 1 ha comunicato all'assicurato che la sua opposizione
veniva accolta parzialmente nel senso che "dal 13.09.2017 l'indennità
giornaliera viene ricalcolata in base ad un salario di fr. 18'355.20, pari al
30% di capacità lavorativa. Da questa data l'indennità giornaliera ammonta a
fr. 40.25. (…) l'importo da restituirci ammonta a fr. 19'638.10" (doc.
216 e doc. A1).
1.5. Il 25 ottobre 2018
l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è opposto al conteggio del
3 ottobre 2018, dal quale risultava un importo da restituire di complessivi fr.
31'483.45 (doc. 223 e doc. A2).
Con scritto del 31 ottobre
2018 l'CO 1 ha comunicato all'assicu-rato che il conteggio del 3 ottobre 2018
era errato e quindi da ritenersi nullo e che, come già comunicato con scritto
del 10 ottobre 2018, in parziale accoglimento dell'opposizione del 5 settembre
2018, veniva richiesta la restituzione di fr. 19'638.10, come da relativo
conteggio già in suo possesso; con questa precisazione l'CO 1 ha ritenuto evasa
l'obiezione del 25 ottobre 2018 (doc. 224).
1.6. Con tempestivo ricorso del 6
novembre 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione del 10 ottobre 2018 (cfr. doc. I, pag. 3).
Il patrocinatore dell'assicurato osserva innanzitutto che l'CO 1 non è in
chiaro sull'ammontare della somma che andrebbe restituita, visto che nel
conteggio del 3 ottobre 2018 ha indicato un importo di fr. 31'483.45, che è poi
stato annullato a seguito dell'opposizione del suo cliente, che ha agito
"alla luce del sole", nella misura in cui il 24 gennaio 2018 ha
trasmesso all'assicuratore LAINF la decisione AI del 22 dicembre 2017.
Il rappresentante dell'assicurato ribadisce che il suo cliente presenta una
capacità lavorativa del 30% nella propria attività abituale dai singoli consulti
specialistici del maggio 2017 e non dalla data del referto peritale del SAM del
13 settembre 2017.
Egli contesta l'ammontare dell'indennità giornaliera dovuta, che secondo l'CO 1
sarebbe pari a fr. 40.25, e ritiene pure che per determinati importi sia
incorsa la perenzione/prescrizione ai sensi dell'art. 25 LPGA. A partire dalla
conoscenza del contenuto della decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI,
avvenuta al più tardi con la ricezione dello scritto del 24 gennaio 2018, per
ogni singola prestazione versata in passato è iniziato a decorrere il termine
di 1 anno di cui all'art. 25 LPGA. La decisione di restituzione è del 31 luglio
2018, pertanto la richiesta di restituzione delle indennità versate dall'CO 1
in eccesso fino al 31 luglio 2017 è perenta rispettivamente prescritta.
1.7. Nella risposta
del 23 novembre 2018 l'CO 1, ha versato agli atti l'incarto riguardante
l'assicurato (infortunio n. __________), chiedendo la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.8. Il 27 novembre 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali altri
mezzi di prova (doc. IV).
Le parti sono rimaste silenti.
1.9. Il 13 marzo 2019 il TCA ha
richiamato dall'UAI l'incarto "RI 1, __________, (__________)"
che è stato versato agli atti il 15 marzo 2019 (doc. V e VI).
Il 18 marzo 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine per visionare l'incarto
richiamato e per presentare osservazioni scritte al riguardo (doc. VII).
A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento da parte
dell'assicurato.
Nelle osservazioni
del 18 aprile 2019 l'CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione
del ricorso, riconfermandosi nella risposta di causa (doc. X).
Il doc. X è stato inviato al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc.
XI).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se RI 1 è tenuto a restituire all'CO 1 l’importo di fr.
19'638.10, corrispondente a parte delle indennità giornaliere percepite dal 3
dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018.
2.2. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1
LAINF, ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a
infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera - soggiunge il cpv. 2
della medesima disposizione - nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio; esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che
per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato
l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite,
quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al
suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,
segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo
(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non
riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione
(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si
deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore
di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e
giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato
guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS
e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 3 OAINF
prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo
salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi
del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando al principio
posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF
definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi
speciali (STCA 35.2017.79 del 20 marzo 2017, consid. 2.8).
2.3. L’art. 25 cpv. 1 LPGA -
applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2
LPGA e 1 LAINF - stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale
federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U
409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011
consid. 4).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la
STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e
DLA 2000 N. 40, pag. 208 (STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017, consid.
Considerandi
2.
).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, quanto al principio della
restituzione, evidenzia che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha
beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no
quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono
(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;
STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen
in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STCA 38.2016.68 e 69 del 18
luglio 2017, consid. 2.7).
In concreto, l’assicurato
ha beneficiato d’indennità giornaliere intere (al 100%) dal 3 dicembre 2016 al
19.
dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018, poiché l'CO 1 l'ha
ritenuto abile al lavoro in forma completa (100%) nell'attività abituale al
momento della ricaduta infortunistica.
Alla fine del gennaio 2018
l'CO 1 ha ricevuto l'incarto AI e ha preso visione della perizia del SAM del 13
settembre 2017, relativa agli accertamenti pluridisciplinari effettuati nel
mese di maggio 2017 (doc. 142, pag. 559 e ss., incarto AI), dalla quale si
evince che, globalmente, RI 1 presenta una capacità lavorativa del 25% dal 1°
settembre 2015 e del 30% dal 13 settembre 2017, intesa come combinazione tra
riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento, nella propria
attività abituale di verniciatore-carrozziere (doc. 142, pag. 585 e 586,
incarto AI).
Attentamente esaminate le
carte processuali il TCA ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare
dell'attendibilità del contenuto della precitata perizia del SAM, sulla quale
si fonda la decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI con cui è stato
riconosciuto a RI 1 un aumento della mezza rendita AI (di cui beneficiava dal
1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI intera dal 1° maggio
2016.
con grado AI del 70%.
Tanto più che neppure il
patrocinatore del ricorrente ha sollevato argomenti con la propria impugnativa
(cfr. doc. I) che risultano atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa
la fondatezza dell'approfondito parere espresso dai periti del SAM interpellati
dall’UAI con considerazioni puntuali e convincenti, in particolare con espresso
riferimento al data di decorrenza della capacità lavorativa del 30% dal 13
settembre 2017 e, non come asserito dal rappresentante del ricorrente, dai
singoli consulti specialistici. D'altra parte, giova qui ricordare, che il parere
del patrocinatore dell'insorgente - che non è suffragato da alcun certificato
medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale e che ha pertanto il valore di
una semplice dichiarazione di parte - non può essere condiviso dal TCA.
In simili condizioni, il
TCA deve quindi concludere che l'assicurato al momento della ricaduta del 2016,
presentava nella propria attività abituale di verniciatore-carrozziere una
capacità lavorativa del 25% (segnatamente dal 1° settembre 2015) poi aumentata
al 30% dal 13 settembre 2017.
L'insorgente nel periodo
determinante (dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al
30.
giugno 2018) aveva diritto ad indennità giornaliere in virtù unicamente
della sua residua capacità al lavoro (cfr. consid. 2.2).
L'CO 1 è venuta a conoscenza dell'abilità lavorativa ridotta del ricorrente
soltanto a fine gennaio 2018 quando ha ricevuto l'incarto AI contenente la
perizia del SAM del 13 settembre 2017, relativa agli accertamenti
pluridisciplinari effettuati nel mese di maggio 2017.
L'insorgente nel periodo determinante (dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016
e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018) ha, quindi, beneficiato di indennità
giornaliere calcolate sulla base di un'abilità al lavoro del 100% e, non invece,
della sua capacità lavorativa ridotta, prima, al 25% e, poi, al 30%.
Di conseguenza, da un profilo oggettivo, egli ha percepito effettivamente a
torto parte delle prestazioni LAINF relative a questo lasso di tempo.
Le rettifica delle indennità giornaliere ricevute riveste inoltre un'importanza
particolare.
In esito a quanto precede il TCA ritiene che nella presente
evenienza siano quindi adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex
art. 53 cpv. 1 LPGA delle indennità giornaliere intere attribuite
all’assicurato per il periodo dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e
dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 (in proposito, si veda la
giurisprudenza citata al consid. 2.3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016
consid. 4.3.).
L’abilità
lavorativa ridotta, prima, al 25% e, poi, al 30% del
ricorrente costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato
portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una
decisione differente.
2.5
Per quanto concerne l'importo
da restituire, la Cassa ha chiesto all'assicurato il rimborso di fr. 19'638.10,
corrispondente a parte delle indennità giornaliere percepite dal 3 dicembre
2016.
al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018, tenuto conto
di una capacità lavorativa parziale (25% per il periodo dal 3 dicembre 2016 al
19.
dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 12 settembre 2017 rispettivamente
del 30% per il periodo dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018) anziché totale
(100%) come erroneamente fatto inizialmente.
Il rappresentante
dell'assicurato contesta l'ammontare dell'indennità giornaliera dovuta che
secondo l'CO 1 sarebbe pari a fr. 40.25 (cfr. doc. I, pag. 2).
Per l'inabilità lavorativa
dal 3 dicembre 2016, l'CO 1 ha calcolato l'indennità giornaliera in base al
salario assicurato tramite polizza privata presso la __________, ammontante a
fr. 50'000.- nel 1998, aggiornato al 2016 in fr. 61'183.56, arrotondato a fr.
61'184.- tenendo conto di una capacità lavorativa del 25% per il periodo dal 3
dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 12 settembre 2017
rispettivamente del 30% per il periodo dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018
giungendo così a fr. 33.55 rispettivamente a fr. 40.25 (cfr. doc. 190 e A1).
Il TCA non ha motivo per
non confermare il suddetto dato che parte da un guadagno assicurato di fr.
50'000.- nel 1998, aggiornato al 2016 in fr. 61'183.56 e arrotondato a fr.
61'184.-.
Tanto più che neppure il patrocinatore del ricorrente ha sollevato argomenti
specifici con la propria impugnativa (cfr. doc. I) che risultano atti a
condurre ad una diversa soluzione. Questa conclusione si giustifica tanto più
che il ricorrente ha percepito per un lungo periodo un'indennità giornaliera
calcolata sul precitato guadagno assicurato, senza sollevare obiezioni di
sorta.
In siffatte circostanze,
la censura - peraltro estremamente generica ed immotivata - ricorsuale
sollevata al riguardo nel gravame deve essere respinta.
Da ultimo, giova rilevare
che la circostanza che l'CO 1 ha annullato il conteggio del 3 ottobre 2018, ove
era indicato un importo di fr. 31'483.45, a seguito dell'opposizione
dell'insorgente è irrilevante ai fini del giudizio.
2.6
Con la propria impugnativa
l'insorgente ha pure sostenuto che, essendo la decisione di restituzione dell'CO
1.
del 31 luglio 2018, la richiesta di restituzione delle indennità versate in
eccesso fino al 31 luglio 2017 sarebbe perenta rispettivamente prescritta ex
art. 25 LPGA.
2.6.1
L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita
che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La disposizione della LPGA
appena menzionata concernente il termine relativo di un anno corrisponde in
sostanza ai principi della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse
codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore valido sino al 31
dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, ad art. 25 n. 38).
La giurisprudenza federale
ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47
cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine
di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a).
I termini di
perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr.
pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna
2003, n. 12, p. 280).
Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito
che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI,
che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a
decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF
112.
V 180).
Per
poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter
disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la
misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi
sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse
potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il
principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29
aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).
Qualora l’autorità
amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di
restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a
compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso
di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui
l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le
proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.
Per quanto riguarda il
tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui
essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione,
il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (cfr. DLA 2004 p.
285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).
Il termine di perenzione
di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non appena dagli atti
emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr.
STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF
133.
V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF 9C_1057/2008 del 4
maggio 2009 consid. 4.1.1).
Per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di
restituzione presuppone il concorso di diversi organi amministrativi, il
termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità
competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a;
DTF 112 V 180 consid. 4c; STCA 42.2011.18 del 19 luglio 2012, consid. 2.3 e
2.
).
Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di
restituzione di un'indennità periodica
indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata
versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in
SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270
= SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).
Nella decisione di questa
Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando
l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la
riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione
inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo
provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.
Ad esempio, nel caso in
cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha
emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un
periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di
perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il
provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa
giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008; STCA 38.2012.75 del 28
novembre 2013, consid. 2.4).
2.6.2
Nella presente evenienza dalla
documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha beneficiato d’indennità
giornaliere intere (al 100%) dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15
febbraio 2017 al 30 giugno 2018, poiché l'CO 1 l'ha ritenuto abile al lavoro in
forma completa nell'attività abituale al momento della ricaduta infortunistica.
Dalle tavole processuali
emerge pure che il 24 gennaio 2018 l'avv. RA 1 ha inoltrato all'assicuratore
LAINF una copia della decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI con cui era stato
riconosciuto al suo cliente un aumento della mezza rendita AI (di cui
beneficiava dal 1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI
intera dal 1° maggio 2016 con grado AI del 70%, sulla base di quanto stabilito
dalla perizia del SAM esperita nel maggio 2017 (doc. 166).
Il 30 gennaio 2018 l'CO 1
ha prontamente chiesto una copia dell'incarto relativo a RI 1 all'UAI (doc.
167), che glielo ha messo a disposizione in via elettronica già in data 31
gennaio 2018 (doc. 179).
Ne discende che il termine
di perenzione relativo di un anno ha iniziato a decorrere al più presto dal
momento in cui l'CO 1, a fine gennaio 2018, ha preso visione della perizia del
SAM del 13 settembre 2017, relativa agli accertamenti pluridisciplinari
effettuati nel mese di maggio 2017 (doc. 142, pag. 559 e ss., incarto AI),
dalla quale si evince che, globalmente, RI 1 presenta una capacità lavorativa
del 25% dal 1° settembre 2015 e del 30% dal 13 settembre 2017, intesa come
combinazione tra riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento,
nella propria attività abituale di verniciatore-carrozziere (doc. 142, pag. 585
e 586, incarto AI).
Pertanto occorre
concludere che, allorché l'CO 1 ha emanato l'ordine di restituzione del 31
luglio 2018, il diritto alla restituzione della parte delle indennità
giornaliere che il ricorrente avrebbe indebitamente riscosso dal 3 dicembre
2016.
al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 a seguito
della correzione della abilità lavorativa dell'assicurato, a suo tempo -come
anzidetto - ritenuta del 100%, non era perento. Parimenti rispettato risulta
essere pure il termine di perenzione assoluto di cinque anni. Stante quanto
precede, l'eccezione di tardività, per le prestazioni fino al 31 luglio 2017,
sollevata dall'insorgente con la propria impugnativa, è respinta (per un caso
analogo, in particolare concernente un ordine di restituzione emesso l'8
ottobre 2010 per prestazioni complementari indebitamente riscosse per l'anno
2006, cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010).
2.7
In esito alle considerazioni
che precedono, la decisione su opposizione del 10 ottobre 2018 merita di essere
confermata mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L'eccezione di
prescrizione/perenzione, riguardante le indennità giornaliere versate in
eccesso dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 31
luglio 2017, è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti