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Decisione

35.2018.114

Infortunio spalla destra. Stabilizzazione: 1§ giugno 2018. Giur. cant. arti superiori. RI 14% confermata. 28 cpv. 4 OAINF. Livello di competenze 2. Ded. soc. 10%. Diniego IMI confermato

18 marzo 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza, a

causa dell'infortunio del 5 febbraio 2016, RI 1 si è sottoposto il 14 aprile

2016.

ad un intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla

destra e il 16 marzo 2017 ad un intervento di nuova ricostruzione del

sottoscapolare presso l'__________ di __________ ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 29 e 75).

Il 24 gennaio 2018 l'assicurato si è pure sottoposto ad una valutazione della

capacità funzionale ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia, e di __________, terapeuta EFL Ergonomia, presso la Clinica __________

(cfr. doc. 194), che - dopo aver posto la seguente esigibilità: 1) tutto il

giorno per l'attività di carpentiere/titolare di un'impresa edile con alcune limitazioni

particolari (lavori che rappresentino un carico eccessivo per la spalla destra

e lavori pesanti devono essere se possibile evitati, svolti con l'aiuto di

altri lavoratori e in ogni caso svolti in sicurezza e al massimo raramente) e

2) tutto il giorno per altre attività lavorative adeguate (attività leggere a

mediamente pesanti possono essere svolte spesso nel corso della giornata di

lavoro; attività pesanti raramente) con alcune limitazioni particolari (lavori

sopra l'altezza delle spalle senza leva eccessiva sulla cuffia dei rotatori,

solo raramente lavori continui sopra l'altezza delle spalle, con prudenza l'uso

di strumenti sopra l'altezza delle spalle) - hanno concluso per una ripresa

graduale di un'attività lavorativa per un ricondizionamento/ripresa del lavoro

al 100%, con necessità di un adattamento del mansionario rispetto a prima

dell'infortunio e di fisioterapia 2 o 3 volte alla settimana per

rinforzare/stabilizzare la muscolatura locale (cuffia rotatori) e la

muscolatura globale degli arti superiori

(cfr. doc. 194, pag. 7 e 8).

Interpellato in merito all'esigibilità lavorativa, al termine della visita

medica __________ del 12 marzo 2018, il dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 237), ha

ritenuto l'assicurato "abile nella misura completa nel mercato generale

del lavoro con le seguenti limitazioni: Attività sopra il livello orizzontale,

sollevare pesi più di 5 kg e attività ripetitive sono escluse da questo

profilo. Per specificazioni approfondite vale la valutazione della capacità

funzionale effettuata presso la Clinica __________ il 25.01.2018"

(cfr. doc. 237, pag. 3).

Nella concreta evenienza questo Tribunale, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione medica agli atti,

ritiene di far propria l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario che non è

contestata dal patrocinatore dell'assicurato e risulta plausibile anche alla

luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano

limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA

35.2017.51

dell'11 settembre 2017, consid. 2.3.5, e rinvii giurisprudenziali

ivi citati).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della decisione su

opposizione avversata era da poco 57enne. Tuttavia, come già esposto al consid.

2.3

, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se

a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

2.4

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell'assi-curato: 1° giugno 2018; cfr. consid. 2.2.2).

2.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

nella decisione avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel

2018, come muratore capo-squadra al 100%, avrebbe realizzato un guadagno

annuo lordo di fr. 75'686.-, calcolato in base a quanto guadagna nella medesima

funzione da quando ha ricominciato a lavorare al 50%

dal 20 febbraio 2018.

Questo dato, conforme al CCL dell'edilizia (cfr. doc. 273)

e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" quale " muratore capo-squadra" al 100% per il 2018 è,

pertanto, fissato in fr. 75'686.-.

2.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, dalle tavole processuali risulta che

l’amministrazione ha quantificato in fr. 72'161.30 il

reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di

qualifica 2, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2018 e operando

successivamente una decurtazione 10% a titolo di deduzione sociale (di cui 5%

per attività mediamente pesanti e 5% per l'età) giungendo così all’importo di

fr. 64'945.00 (cfr. doc. 273).

2.6.1

Il rappresentante

dell'insorgente contesta l'applicazione del livello di competenze 2, visto che

il suo cliente è un operaio qualificato nel ramo dell'edilizia, ma al di fuori

di tale ambito è un semplice operaio di 57 anni senza titoli di studio.

Chiamato ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’attribuzione al livello

di competenze 2 decisa dall’ammini-strazione, debba essere confermata in quanto

conforme ai criteri posti dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale,

esprimendosi proprio sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato

che:

" (…)

3.3

L'argumentation de l'administration est

fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant,

l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf.

notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par

profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les

critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de

professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour

effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence

ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de

travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions:

les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des

problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de

connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant

un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la

vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,

l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de

sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième

regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf.

ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss).

L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est

susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les

qualifications en elles-mêmes. (…).”

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF nella

STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018, nel caso di un assicurato che aveva

beneficiato di misure d'ordine professionale dell'AI (corso d'ufficio di 3

mesi, riformazione professionale quale aiuto contabile e ottenimento del

diploma ad hoc, stage pratico di aiuto contabile di 6 mesi). Il

TF ha precisato, al consid. 4.3 in fine, che:

" on ne voit pas pourquoi l'intéressé, au bénéfice d'un diplôme

d'aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de

comptabilité des B.________ du 2 mars au 31 août 2015, serait cantonné à des

tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1."

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche

nella STF 9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato,

muratore esperto con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha

precisato, al consid. 3.2, che:

" Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des

kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse

Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über mehrjährige

Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb

für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig

ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3),

9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013

(E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über

Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel)

auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall

unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit

als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den

Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei

seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die

zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie

im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2

verletzt demnach kein Bundesrecht."

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche

nella precitata STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, per il caso di un

assicurato, di professione operatore di una stazione di purificazione, affetto

dalle sequele di una malattia polmonare, che aveva beneficiato di una

formazione completa quale contabile (a titolo di riformazione professionale) ma

aveva bocciato l'esame finale. Quell'attività è stata considerata adeguata

nella misura in cui non superasse il 50% di tasso d'occupazione. L'assenza di

esperienza nell'ambito della contabilità, il riconoscimento del diploma di

aiuto contabile solamente per il cantone Ginevra e la prima bocciatura

all'esame finale di contabilità non giustifica la scelta del livello 1, che

copre attività semplici di tipo fisico e manuale. Al contrario questi

differenti elementi situano l'assicurato nel livello 2, che fa riferimento ad

ambiti nei quali egli potrà valorizzare le nuove conoscenze acquisite,

indipendentemente dall'assenza di esperienza.

Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che l'assicurato,

dopo aver terminato le scuole dell’obbligo in Italia,

ha appreso la professione di carpentiere, esercitandola in Italia fino al 1990.

Dal 1991 al 1992 ha lavorato presso l'impresa __________ di __________, poi dal

1993.

fino a 2008 era ritornato a lavorare in Italia. Nel 2009 è ritornato ad

esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, lavorando tramite un cottimista

presso la ditta __________ di __________. Dal 1° ottobre 2010 ha aperto la

ditta __________ di __________, unitamente ad un socio, che ha lasciato la

ditta a far tempo dal 1° settembre 2015. In quanto unico titolare della ditta

(che si occupava di costruzioni di casserature ed armature per le solette e per

i muri, opere di giardinaggio in generale, ristrutturazione e manutenzione, nonché

posa di pavimenti di qualsiasi genere, come pure compra e vendita immobiliare),

con due lavoratori dipendenti, l'assicurato svolgeva fino all'infortunio del 5

febbraio 2016 l'attività di carpentiere per circa l'80% occupandosi

personalmente dell'esecuzione dei lavori e delle attività dirigenziali sui

cantieri e il rimanente 20% era dedicato alla realizzazione di giardini oppure

alle vendite immobiliari ed i lavori "burocratici" (allestimento di

offerte e preventivi) venivano svolti alla sera, dopo la giornata lavorativa,

oppure durante i fine settimana (la contabilità veniva svolta da una fiduciaria

a __________; cfr. doc. 14). Dal marzo 2016 l'attività della ditta è stata

sospesa e i due lavoratori dipendenti licenziati e l'assicurato, non avendo più

dipendenti, non si è più interessato all'acquisizione di nuovi lavori (cfr.

doc. 64). Nel frattempo la società ha cambiato ragione sociale e l'assicurato

non ne fa più parte (cfr. doc. 257).

Nonostante le critiche sollevate al riguardo dal patrocinatore del ricorrente, il

TCA ritiene che si debba anche nel caso concreto utilizzare il livello di

competenza 2. Il bagaglio professionale dell’insorgente (che, stante quanto

precede, ha un'esperienza qualificata nel ramo dell'edilizia, ove ha pure svolto

attività dirigenziali sui cantieri, e, più, in generale, quale titolare e/o

co/titolare di una ditta, ove si è occupato anche di aspetti amministrativi,

con l'allestimento di offerte e preventivi, ed immobiliari) va ben oltre a

quello di cui normalmente dispongono le persone che svolgono attività

lavorative comportanti soltanto mansioni semplici di tipo fisico e manuale

(livello di competenze 1). Pertanto, a prescindere dal fatto che l'assicurato

ha 57 anni e non ha titoli di studio, questa Corte ritiene che, vista la sua

grande esperienza, su un mercato del lavoro equilibrato, il ricorrente potrebbe

senz’altro accedere a professioni che richiedono un livello di competenze più

elevato rispetto a quello minimo, così come ha giustamente stabilito l’amministrazione

applicando il livello 2 della tabella TA1 2014 (cfr., per un caso analogo,

anche la STCA 35.2015.124 del 17 maggio 2016, consid. 2.3.3, confermata in STF

8C_423/2016 del 16 novembre 2016).

2.6.2

Al precedente considerando, è

stato chiarito l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel

caso di specie.

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che implica un livello di competenze 2 nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'660.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1),

esso ammonta a fr. 5'900.55 mensili oppure a fr. 70'806.60 per l’intero anno

(fr. 5'900.55 x 12 mesi). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (ovvero:

adeguamento salariale dello 0.4% per l’anno 2015, 0.7% per il 2016 e 0.4 per il

2017.

e per il 2018) si ottiene, per il 2018, un reddito annuo di fr. 72'161.30.

Il "reddito da invalido" per il 2018 è, pertanto, fissato a fr. 72'161.30.

2.6.3

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 10% a titolo di deduzione sociale (di cui

5% per attività mediamente pesanti e 5% per l'età) giungendo così all’importo

di fr. 64'945.00 (cfr. doc. 273).

Il patrocinatore del ricorrente ritiene che al reddito "da

invalido", applicato in base al livello 1 TA1 2014, deve essere applicata,

quantomeno una riduzione del 10% (doc. I).

Globalmente, e tenuto conto di

tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare

prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che una deduzione sociale del 10%, così come

peraltro stabilito dall'CO 1 nel precitato calcolo tenga ampiamente

conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in

relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich

altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Il "reddito da invalido" di fr. 72'161.30 (cfr.

consid. 2.6.2), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%,

ammonta dunque a fr. 64'945.-.

2.7

Confrontando il reddito da

invalido di fr. 64'945.00 (cfr. consid. 2.6.3) con quello da valido di fr. 75'686.-

(cfr. consid. 2.5), si ottiene un grado d’invalidità del 14.19 % ([75'686.00

- 64'945.00] x 100 : 75'686.00 = 14.19% arrotondato al 14% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata

riconosciuta una rendita di invalidità del 14% dal 1° giugno 2018 (ovvero dalla

stabilizzazione dello stato di salute; cfr. consid. 2.2.2) a tempo

indeterminato, per quest'aspetto, essa merita conferma.

2.8

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.8.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità

(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.8.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.8.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti,

l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a

frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.8.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.8.5

Nella concreta evenienza, dopo

aver sentito il parere del 12 aprile 2018 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparto locomotore,

(redatto, giova qui rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed

averne eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale "Oggettivamente si

nota una lieve limitazione della funzionalità e una leggera mancanza della

forza della mano destra. (…). L'assicurato non ha diritto a danno per

l'integrità" (doc. 237), l'CO 1 ha negato all'assicurato, con la

decisione del 10 agosto 2018 (doc. 275) - confermata con la decisione su

opposizione del 10 ottobre 2018 qui avversata (doc. 292) - un'IMI.

Il patrocinatore del

ricorrente critica la mancata assegnazione di un'IMI, puntualizzando che "non

riusciamo a comprendere come si possa affermare che il sinistro in esame non

abbia comportato il riconoscimento di una indennità per la menomazione

all'integrità, che qui viene nuovamente rivendicata. Siamo nel frattempo in

attesa di sottoporre a codesto Tribunale un referto medico che confermerà tale

assunto.".

Nell'apprezzamento medico del 9 ottobre 2018 (cfr. doc. 291), il dr. med. __________

ha spiegato in modo convincente e circostanziato i motivi per cui l'assicurato

non ha diritto ad un'IMI.

Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall', considerato che, secondo

la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si

valuta esclusivamente sulla base di constatazioni mediche, e cioè l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da

un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Nel caso concreto, nell'apprezzamento medico del 9 ottobre 2018, il dr.

med. __________, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica, ha fornito una spiegazione dettagliata

e motivata.

Del resto, Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico

fiduciario, in particolare a fronte di un'abduzione di 160° (cfr. doc. 291),

deve essere seguita, nella misura in cui RI 1 - benché non possa più ingaggiare

l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è

comunque in grado di alzarlo al di là dell'orizzontale (la funzione della

spalla destra, infatti, in abduzione, supera i 120°, cfr. doc. 159; cfr., tra

le tante, STCA 35.2003.92 del 30 agosto 2004, consid. 2.6.5 e STCA 35.2008.23

dell'8 settembre 2008, consid. 2.6.6; STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017,

consid. 2.9.5).

La

valutazione dello specialista interpellato dall'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale ed il parere (per

di più generico) del rappresentante legale dell'assicurato ha il valore di una

semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa dal TCA. Il

patrocinatore ha preavvisato in sede di ricorso la produzione di un certificato

medico a suffragio delle proprie argomentazioni che a tutt'oggi, nonostante il

TCA abbia assegnato il 3 gennaio 2019 alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova, non è pervenuto. A questo proposito

occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti

al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio

2018, consid. 2.6).

Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle

considerazioni espresse dal medico __________.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui ha

negato all’insorgente un'IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti