35.2018.115
Crescita in giudicato di una decisione formale a seguito della rinuncia a prevalersi del diritto di opposizione
18 marzo 2019Italiano9 min
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Incarto
n.
35.2018.115
mm
Lugano
18 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, in data 21 luglio
2014, RI 1, dipendente della __________ in qualità di ausiliaria e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la
CO 1, è stata investita sulle strisce pedonali e ha riportato la frattura della
gamba sinistra. L’assicuratore LAINF ha al riguardo riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;
- che, alla chiusura del
caso, con decisione formale del 17 ottobre 2016, la CO 1 ha dichiarato estinto
il diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera dall’8
settembre 2016, rispettivamente dal 22 agosto 2016, ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità in assenza di un grado d’invalidità pensionabile e ha
concesso un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. Z
154);
- che, in data 3 novembre
2016, l’assicurata ha rinunciato a inoltrare opposizione contro la decisione
del 17 ottobre 2016 e ha quindi autorizzato la CO 1 a “… trasmettere gli esiti
della presente vertenza e quant’altro richiesto, alla __________, …” (doc. Z
155);
- che, il 9 novembre 2016,
l’avv. __________, rappresentante dell’assicurata, ha postulato che l’istituto
assicuratore partecipasse ai costi di patrocinio, “considerato l’esito della
vertenza, segnatamente il fatto che la Signora ha rinunciato ad interporre
opposizione alla vostra decisione …” (doc. Z 157);
- che, in data 9 dicembre
2016, l’avv. RA 1, nuovo patrocinatore di RI 1, ha domandato di poter consultare
gli atti, precisando che “ogni decisione, accordo o presa di posizione è
prudenzialmente, tempestivamente e formalmente contestata” (doc. Z 159);
- che, con scritto del 9
giugno 2017, l’avv. RA 1 ha chiesto che venga accertata la nullità della
rinuncia ad opporsi alla decisione formale del 17 ottobre 2016, ha contestato
nel merito quest’ultima e, in subordine, ne ha chiesto la revisione processuale
(doc. Z 163);
- che, in data 11 ottobre
2018, la CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta contro la
decisione formale del 17 ottobre 2016, ritenuto che essa sarebbe nel frattempo
cresciuta in giudicato (doc. Z 178);
- che, con tempestivo
ricorso del 12 novembre 2018, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e gli atti retrocessi
all’amministrazione affinché entri nel merito dell’opposizione (doc. I);
- che, in risposta, la CO 1
ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII);
- che, in data 28 gennaio
2019, il rappresentante della ricorrente si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. XI);
considerato - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
Fatti
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, giusta l’art. 52 cpv.
1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali;
- che, fatta
eccezione per i casi di cui all’art. 10 cpv. 2 lett. a e b OPGA, l’opposizione
può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale (art.
10 cpv. 3 OPGA). L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o
del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo
patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA);
- che,
conformemente alla giurisprudenza federale, la rinuncia a prevalersi di un
rimedio di diritto va considerata nulla se non si può presupporre che la parte
abbia agito con piena cognizione di causa. Non può pertanto essere ritenuta
vincolante una rinuncia manifestata prima di aver preso conoscenza della
decisione motivata. Al contrario, è di principio valida la rinuncia a
prevalersi di un rimedio di diritto espressa dopo aver ricevuto la decisione
motivata. La rinuncia in questione non è liberamente revocabile. Una revoca è
tuttavia ammissibile se è dimostrato che la rinuncia è avvenuta sotto
l’influsso di un vizio di volontà, in particolare in base ad informazioni
errate delle autorità. Nel caso in cui la parte abbia validamente rinunciato
all’impugnazione, la decisione cresce formalmente in giudicato (cfr. DTF 140 V
82 consid. 4.1; STFA U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3, U 304/04 del 23
maggio 2006 consid. 2.1 e 2.2; si veda pure CR LPGA - V. Défago Gaudin, art. 52
LPGA n. 22).
Nella DTF
140 V 82 appena citata, l’Alta Corte federale ha precisato che revocare la
rinuncia a interporre opposizione è possibile a condizione che la revoca
pervenga all’assicuratore prima della rinuncia (consid. 4.2);
- che, nel
caso di specie, agli atti figura una dichiarazione, sottoscritta il 3
novembre 2016 da RI 1, del seguente tenore:
" La
sottoscritta RI 1, dopo aver ricevuto esaustive spiegazioni, a seguito di ampia
e approfondita discussione con l’avv. __________, alla presenza del signor __________
della CO 1, dichiara con la presente di non voler inoltrare opposizione alla
decisione di data 17 ottobre 2016 (Sin. __________), emessa da quest’ultima.
La sottoscritta autorizza pertanto la CO 1 a trasmettere gli esiti
della presente vertenza e quant’altro richiesto, alla __________, la quale ha
Considerandi
peraltro già manifestato in data 2 luglio 2016 di attendere gli esiti
assicurativi in corso.
Letto, approvato e firmato a __________ il 3 novembre 2016.” (doc.
Z 155);
- che nella dichiarazione
del 3 novembre 2016 si fa esplicito riferimento alla decisione formale del 17
ottobre 2016 con indicazione del numero di sinistro;
- che, stante ciò, al
momento in cui ha dichiarato di rinunciare a prevalersi del diritto di opposizione,
l’assicurata era dunque certamente a conoscenza della decisione;
- che la decisione in
questione risulta motivata a sufficienza, nella misura in cui sono stati
esaustivamente illustrati i parametri - medici (al riguardo, si fa notare che
il referto allestito dal fiduciario dott. __________ a margine della visita
medica di chiusura del 7 settembre 2016, servito da base all’amministrazione, è
stato allegato alla medesima), rispettivamente economici -, che hanno indotto
l’assicuratore LAINF a ritenere stabilizzato lo stato di salute infortunistico
dell’assicurata (con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di
cura medica), a negarle il diritto a una rendita d’invalidità e, infine, ad accordarle
un’IMI del 10%;
- che, pertanto, la scelta
di non opporvisi è stata fatta in piena conoscenza di causa del contenuto della
decisione in discussione;
- che nessun elemento
consente di ritenere che la decisione di rinunciare ad opporsi sia stata presa
sotto influsso di un errore essenziale. Dalla dichiarazione sottoscritta da RI
1.
si evince anzi che tale scelta era stata preceduta da “esaustive spiegazioni”
e da una “ampia e approfondita discussione” con il suo avvocato;
- che dalle tavole
processuali non risulta che l’assicurata abbia revocato la rinuncia a interporre opposizione prima che l’assicuratore ne prendesse
conoscenza;
- che questa
Corte non può seguire l’avv. RA 1 laddove fa valere che, in virtù dell’art. 43
LPGA, l’opposizione dell’assicurata avrebbe dovuto essere verbalizzata e che, non
essendo stato il caso, la procedura sarebbe irrimediabilmente viziata. In
realtà, RI 1 non si è opposta alla decisione formale del 17 ottobre 2016
ma, al contrario - in piena conoscenza del contenuto del provvedimento in
parola e dopo averne approfonditamente discusso con il proprio patrocinatore - vi
ha rinunciato;
- che appare parimenti
infondata la tesi ricorsuale secondo la quale le parti avrebbe posto fine alla
controversia mediante una transazione ex art. 50 cpv. 1 LPGA, di modo
che, in ossequio al capoverso 2 di questa disposizione, la transazione avrebbe
dovuto essere comunicata sotto forma di decisione impugnabile. Al riguardo, va
ribadito che l’assicurata non ha formulato alcuna opposizione contro la
decisione formale del 17 ottobre 2016 ma vi ha invece rinunciato. Ora, essendo
la rinuncia un atto unilaterale di volontà, non è stata evidentemente
conclusa una transazione (la quale per definizione implica l’accordo delle due
parti);
- che, a seguito della
dichiarazione di rinuncia del 3 novembre 2016, il provvedimento datato 17
ottobre 2016 è dunque formalmente cresciuto in giudicato, senza necessitare di
una decisione da parte della CO 1 (in questo senso di veda la STFA U 139/02
citata in precedenza, consid. 2.4);
- che, in queste condizioni,
la decisione formale in questione potrebbe essere rimessa in discussione
soltanto per la via dei rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione o
revisione processuale);
- che la decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF ha dichiarato
irricevibile l’opposizione interposta dall’avv. RA 1, deve quindi essere
confermata;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti