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Decisione

35.2018.115

Crescita in giudicato di una decisione formale a seguito della rinuncia a prevalersi del diritto di opposizione

18 marzo 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, giusta l’art. 52 cpv.

1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali;

- che, fatta

eccezione per i casi di cui all’art. 10 cpv. 2 lett. a e b OPGA, l’opposizione

può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale (art.

10 cpv. 3 OPGA). L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o

del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta

oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo

patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA);

- che,

conformemente alla giurisprudenza federale, la rinuncia a prevalersi di un

rimedio di diritto va considerata nulla se non si può presupporre che la parte

abbia agito con piena cognizione di causa. Non può pertanto essere ritenuta

vincolante una rinuncia manifestata prima di aver preso conoscenza della

decisione motivata. Al contrario, è di principio valida la rinuncia a

prevalersi di un rimedio di diritto espressa dopo aver ricevuto la decisione

motivata. La rinuncia in questione non è liberamente revocabile. Una revoca è

tuttavia ammissibile se è dimostrato che la rinuncia è avvenuta sotto

l’influsso di un vizio di volontà, in particolare in base ad informazioni

errate delle autorità. Nel caso in cui la parte abbia validamente rinunciato

all’impugnazione, la decisione cresce formalmente in giudicato (cfr. DTF 140 V

82 consid. 4.1; STFA U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3, U 304/04 del 23

maggio 2006 consid. 2.1 e 2.2; si veda pure CR LPGA - V. Défago Gaudin, art. 52

LPGA n. 22).

Nella DTF

140 V 82 appena citata, l’Alta Corte federale ha precisato che revocare la

rinuncia a interporre opposizione è possibile a condizione che la revoca

pervenga all’assicuratore prima della rinuncia (consid. 4.2);

- che, nel

caso di specie, agli atti figura una dichiarazione, sottoscritta il 3

novembre 2016 da RI 1, del seguente tenore:

" La

sottoscritta RI 1, dopo aver ricevuto esaustive spiegazioni, a seguito di ampia

e approfondita discussione con l’avv. __________, alla presenza del signor __________

della CO 1, dichiara con la presente di non voler inoltrare opposizione alla

decisione di data 17 ottobre 2016 (Sin. __________), emessa da quest’ultima.

La sottoscritta autorizza pertanto la CO 1 a trasmettere gli esiti

della presente vertenza e quant’altro richiesto, alla __________, la quale ha

Considerandi

peraltro già manifestato in data 2 luglio 2016 di attendere gli esiti

assicurativi in corso.

Letto, approvato e firmato a __________ il 3 novembre 2016.” (doc.

Z 155);

- che nella dichiarazione

del 3 novembre 2016 si fa esplicito riferimento alla decisione formale del 17

ottobre 2016 con indicazione del numero di sinistro;

- che, stante ciò, al

momento in cui ha dichiarato di rinunciare a prevalersi del diritto di opposizione,

l’assicurata era dunque certamente a conoscenza della decisione;

- che la decisione in

questione risulta motivata a sufficienza, nella misura in cui sono stati

esaustivamente illustrati i parametri - medici (al riguardo, si fa notare che

il referto allestito dal fiduciario dott. __________ a margine della visita

medica di chiusura del 7 settembre 2016, servito da base all’amministrazione, è

stato allegato alla medesima), rispettivamente economici -, che hanno indotto

l’assicuratore LAINF a ritenere stabilizzato lo stato di salute infortunistico

dell’assicurata (con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di

cura medica), a negarle il diritto a una rendita d’invalidità e, infine, ad accordarle

un’IMI del 10%;

- che, pertanto, la scelta

di non opporvisi è stata fatta in piena conoscenza di causa del contenuto della

decisione in discussione;

- che nessun elemento

consente di ritenere che la decisione di rinunciare ad opporsi sia stata presa

sotto influsso di un errore essenziale. Dalla dichiarazione sottoscritta da RI

1.

si evince anzi che tale scelta era stata preceduta da “esaustive spiegazioni”

e da una “ampia e approfondita discussione” con il suo avvocato;

- che dalle tavole

processuali non risulta che l’assicurata abbia revocato la rinuncia a interporre opposizione prima che l’assicuratore ne prendesse

conoscenza;

- che questa

Corte non può seguire l’avv. RA 1 laddove fa valere che, in virtù dell’art. 43

LPGA, l’opposizione dell’assicurata avrebbe dovuto essere verbalizzata e che, non

essendo stato il caso, la procedura sarebbe irrimediabilmente viziata. In

realtà, RI 1 non si è opposta alla decisione formale del 17 ottobre 2016

ma, al contrario - in piena conoscenza del contenuto del provvedimento in

parola e dopo averne approfonditamente discusso con il proprio patrocinatore - vi

ha rinunciato;

- che appare parimenti

infondata la tesi ricorsuale secondo la quale le parti avrebbe posto fine alla

controversia mediante una transazione ex art. 50 cpv. 1 LPGA, di modo

che, in ossequio al capoverso 2 di questa disposizione, la transazione avrebbe

dovuto essere comunicata sotto forma di decisione impugnabile. Al riguardo, va

ribadito che l’assicurata non ha formulato alcuna opposizione contro la

decisione formale del 17 ottobre 2016 ma vi ha invece rinunciato. Ora, essendo

la rinuncia un atto unilaterale di volontà, non è stata evidentemente

conclusa una transazione (la quale per definizione implica l’accordo delle due

parti);

- che, a seguito della

dichiarazione di rinuncia del 3 novembre 2016, il provvedimento datato 17

ottobre 2016 è dunque formalmente cresciuto in giudicato, senza necessitare di

una decisione da parte della CO 1 (in questo senso di veda la STFA U 139/02

citata in precedenza, consid. 2.4);

- che, in queste condizioni,

la decisione formale in questione potrebbe essere rimessa in discussione

soltanto per la via dei rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione o

revisione processuale);

- che la decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF ha dichiarato

irricevibile l’opposizione interposta dall’avv. RA 1, deve quindi essere

confermata;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti