35.2018.116
Infortunio 1982 e 1985. Ricaduta 2018. Richiesta di designare un patrocinatore d'ufficio: respinta in ordine. Disturbi non in nesso di causalità naturale con precitati infortuni. "Aktegutachten".
18 febbraio 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.116
PC/DC/sc
Lugano
18 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 ottobre 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 maggio 1982, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaia e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata colpita
al volto da una scatola di plastica, riportando la frattura dell’osso nasale e
lesioni dentarie.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale
del 10 settembre 2010, l’amministrazione ha negato il diritto a un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI), vista l’assenza di un legame causale
naturale tra i disturbi localizzati al viso e il sinistro del 27 maggio 1982.
Il succitato provvedimento
è stato confermato con decisione su opposizione del 29 ottobre 2010 cresciuta
incontestata in giudicato (cfr. STCA 35.2017.83 del 14 dicembre 2017, consid.
1.1 di cui al doc. 132 - fasc. 3).
1.2. Il 10 maggio 1985, RI 1, la
quale nel frattempo era entrata alle dipendenze della ditta __________ di __________,
è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico, cadendo dalle scale. In
quell’occasione, ella ha lamentato contusioni all’anca e al gomito sinistro.
Con sentenza LAINF 43/86
del 23 marzo 1988, il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 28
luglio 1986, mediante la quale l’CO 1 aveva dichiarato l’assicurata totalmente
abile al lavoro a decorrere dal 28 aprile 1986, a dipendenza dei postumi
residuali del sinistro del maggio 1985.
Nel corso del mese di
maggio 2008, l’assicurata ha preteso che venisse ripristinato il diritto alle
prestazioni a dipendenza dell’infortunio del 10 maggio 1985.
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 19
settembre 2011, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi interessanti l’anca e
il ginocchio sinistro denunciati dall’assicurata, non ritenuti costituire una
conseguenza naturale dell’evento occorso il 10 maggio 1985 (cfr. STCA
35.2017.83 del 14 dicembre 2017, consid. 1.2 di cui al doc. 132 - fasc. 3).
1.3. Nel mese di febbraio 2016,
l’allora patrocinatore di RI 1 ha chiesto la riapertura del caso d’infortunio
del 1982, con riferimento al contenuto del rapporto 23 gennaio 2016 del dott. __________,
il quale ha attestato la presenza di una “leucoencefalopatia su base
ipossico-ischemica ma si evidenzia di conflitti neurovascolari”.
In data 17 febbraio 2017, l’istituto assicuratore ha emanato una decisione
formale mediante la quale ha dichiarato che i disturbi annunciatigli non si
trovano in nesso causale naturale con i pregressi infortuni assicurati.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personal-mente, in data 29 maggio 2017, l’CO 1 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. STCA 35.2017.83 del 14
dicembre 2017, consid. 1.3 e 1.4 di cui al doc. 132 - fasc. 3).
La succitata decisione è stato confermata da questa Corte con sentenza LAINF
35.2017.83 del 14 dicembre 2017 (cfr. doc. 132 - fasc. 3) cresciuta
incontestata in giudicato.
1.4. Nel mese di aprile 2018,
l’assicurata personalmente ha chiesto la riapertura dei casi d’infortunio del
1982 e del 1985, con riferimento a svariata documentazione medica attestante
diversi disturbi (in particolare: Herpes, sindrome di Gilbert e battiti
ectopici ventricolari; doc. 134 e 135 - fasc. 3).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 13 giugno
2018 (cfr. doc. 137 - fasc. 3), poi confermata in sede di opposizione in data 3
ottobre 2018 (cfr. doc. 148 - fasc. 3), l’assicuratore LAINF ha negato la
propria responsabilità, ritenuto che i disturbi annunciatigli non si trovano in
nesso causale naturale con i pregressi infortuni assicurati.
1.5. Con tempestivo ricorso dell'8
novembre 2018 RI 1 ha chiesto personalmente l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.7. In data 30 novembre 2018 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste
silenti.
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
2.2
Questa Corte
rileva che la ricorrente ha chiesto, se possibile, di potersi avvalere di un
avvocato (cfr. doc. I).
Al riguardo
il TCA rileva che l’assicurata ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i
propri interessi. L’insorgente, pertanto, non necessita di
un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STCA 42.2017.49
del 15 dicembre 2017, consid. 2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
La domanda di designazione
di un avvocato deve, conseguente-mente, essere respinta (cfr. STF 9C_597/2018
del 18 gennaio 2019; STF 8C_484/2018 del 30 luglio 2018).
nel merito
2.3
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la
propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di
ricaduta del mese di aprile 2018, oppure no.
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente
alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa
soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione
del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni
dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi
disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è
provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore ha deciso di negare la sua responsabilità relativamente ai
disturbi che le sono stati annunciati nell'aprile 2018, facendo capo ai pareri
del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 136 e 143 - fasc. 3).
Interpellato
dall’amministrazione in merito all’eziologia dei disturbi denunciati
dall’assicurata, con nota del 22 maggio 2018 il dr. med. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso le seguenti
considerazioni:
" (…) i
disturbi attualmente lamentati non possono essere ritenuti in nesso causale
sicuro o almeno probabile con i traumi (…). (…) non sono necessari ulteriori
accertamenti. Sia la patologia infettiva dell'Herpes (Simplex e Zoster), la
Sindrome di Gilbert e i battiti ectopici ventricolari non sono patologie post
traumatiche, quindi non rapportabili agli infortuni (…). Per questi motivi
affermo che l'ulteriore documentazione medica agli atti non può esser messa in
relazione sicura o almeno probabile con gli infrotuni del 1982 (__________) o
1985.
(__________)." (cfr. doc. 136 - fasc. 3)
Interpellato nuovamente
dall'CO 1 per chiarire la questione riguardante la causalità, alla luce
dell'opposizione del 19 luglio 2018 inoltrata dall'allora patrocinatore
dell’assicurata, nell'apprezzamento medico del 13 settembre 2018 il dr. med. __________,
dopo aver ripercorso tutta la storia clinica dell'assicurata a far tempo dal 14
aprile del 1981, ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Lo
scritto dell'avvocato __________ del 19.07.2018 non apporta valore aggiunto
atto a modificare le precedenti disposizioni ed in particolare le risultanze
dell'apprezzamento medico CO 1-dell'11.05.2017 e la valutazione medica di parte
espressa del 22.05.2018. All'interno dello scritto dell'avvocato __________ del
19.07.2018
è riportato: "La valutazione medica di parte espressa in data
22.05.2018
viene avversata dalle conclusioni del consulente tecnico sanitario
fiduciario e di famiglia della mia assistita, il quale afferma che le patologie
e i disturbi lamentati dall'assicurata si ritengono patologie post-traumatiche
e quindi, scientificamente e proporzionalmente rapportabili agli infortuni
notificati".
Ci dispiace far notare che agli atti non esiste nessun rapporto
medico di alcun consulente tecnico sanitario di fiducia e di famiglia della
signora RI 1, per questo motivo tali afferma-zioni non hanno un substrato
documentale tangibile su cui poter essere argomentate.
Già in passato è stata espressa una chiara presa di posizione
sulle opinioni avanzate dall'assicurata nei vari scritti a mano ed anche
riguardo le nuove critiche della Sig.ra RI 1 esposte all'interno del documento
dell'avvocato __________ del 19.07.2018 in merito le valutazioni mediche
passate sono del tutto infondate ed opinabili, non basate su nessuna nuova
documentazione me-dica e che non rapportano nessun valore aggiunto dal punto di
vista medico, quindi non condivisibili ed argomentabili.
Per questo motivo si ritiene che le considerazioni dell'avvocato __________
espresse all'interno del suo scritto del 19.07.2018 non apportano valore
aggiunto atto a modificare le precedenti disposizioni della CO 1.” (cfr. doc. 143,
pag. 9 - fasc. 3)
2.8
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che il parere espresso nella nota del 22 maggio 2018 e
nell'apprezzamento medico del 13 settembre 2018 dal dr. med. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e quindi nella
materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita
piena forza probante (cfr. consid. 2.9.) - possa validamente costituire da base
al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico
fiduciario dell’amministrazione, secondo cui le problematiche oggetto
dell’annuncio di ricaduta dell'aprile 2018 - in sostanza, Herpes, la Sindrome
di Gilbert e i battiti ectopici ventricolari (cfr. doc. 135) - non possono
essere imputate agli infortuni occorsi alla ricorrente negli anni 1982 e 1985.
Del resto, nè gli
argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.
I) nè la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -
neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo
specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con
considerazioni puntuali e convincenti.
Giova qui ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti
medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche
il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi
risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre
2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio
2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del
20.
marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA
35.2017.76
del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi
citati).
In conclusione, in esito
alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi annunciati all’CO 1
nell'aprile 2018 costituiscano una conseguenza naturale degli eventi
infortunistici assicurati.
2.10
Da ultimo, va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.10), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove.
Questa Corte non condivide in particolare le critiche mosse dall'insorgente
all'operato dell'CO 1 per non averla sottoposta ad ulteriori accertamenti
medici rispettivamente per non averla sentita oppure visitata personalmente
(cfr. doc. I, pag. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta di designare
un patrocinatore d’ufficio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti