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Decisione

35.2018.116

Infortunio 1982 e 1985. Ricaduta 2018. Richiesta di designare un patrocinatore d'ufficio: respinta in ordine. Disturbi non in nesso di causalità naturale con precitati infortuni. "Aktegutachten".

18 febbraio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In data 30 novembre 2018 il

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Le parti sono rimaste

silenti.

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H

335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

2.2

Questa Corte

rileva che la ricorrente ha chiesto, se possibile, di potersi avvalere di un

avvocato (cfr. doc. I).

Al riguardo

il TCA rileva che l’assicurata ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i

propri interessi. L’insorgente, pertanto, non necessita di

un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STCA 42.2017.49

del 15 dicembre 2017, consid. 2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

La domanda di designazione

di un avvocato deve, conseguente-mente, essere respinta (cfr. STF 9C_597/2018

del 18 gennaio 2019; STF 8C_484/2018 del 30 luglio 2018).

nel merito

2.3

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la

propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di

ricaduta del mese di aprile 2018, oppure no.

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente

alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

In

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione

del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore ha deciso di negare la sua responsabilità relativamente ai

disturbi che le sono stati annunciati nell'aprile 2018, facendo capo ai pareri

del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 136 e 143 - fasc. 3).

Interpellato

dall’amministrazione in merito all’eziologia dei disturbi denunciati

dall’assicurata, con nota del 22 maggio 2018 il dr. med. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso le seguenti

considerazioni:

" (…) i

disturbi attualmente lamentati non possono essere ritenuti in nesso causale

sicuro o almeno probabile con i traumi (…). (…) non sono necessari ulteriori

accertamenti. Sia la patologia infettiva dell'Herpes (Simplex e Zoster), la

Sindrome di Gilbert e i battiti ectopici ventricolari non sono patologie post

traumatiche, quindi non rapportabili agli infortuni (…). Per questi motivi

affermo che l'ulteriore documentazione medica agli atti non può esser messa in

relazione sicura o almeno probabile con gli infrotuni del 1982 (__________) o

1985.

(__________)." (cfr. doc. 136 - fasc. 3)

Interpellato nuovamente

dall'CO 1 per chiarire la questione riguardante la causalità, alla luce

dell'opposizione del 19 luglio 2018 inoltrata dall'allora patrocinatore

dell’assicurata, nell'apprezzamento medico del 13 settembre 2018 il dr. med. __________,

dopo aver ripercorso tutta la storia clinica dell'assicurata a far tempo dal 14

aprile del 1981, ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Lo

scritto dell'avvocato __________ del 19.07.2018 non apporta valore aggiunto

atto a modificare le precedenti disposizioni ed in particolare le risultanze

dell'apprezzamento medico CO 1-dell'11.05.2017 e la valutazione medica di parte

espressa del 22.05.2018. All'interno dello scritto dell'avvocato __________ del

19.07.2018

è riportato: "La valutazione medica di parte espressa in data

22.05.2018

viene avversata dalle conclusioni del consulente tecnico sanitario

fiduciario e di famiglia della mia assistita, il quale afferma che le patologie

e i disturbi lamentati dall'assicurata si ritengono patologie post-traumatiche

e quindi, scientificamente e proporzionalmente rapportabili agli infortuni

notificati".

Ci dispiace far notare che agli atti non esiste nessun rapporto

medico di alcun consulente tecnico sanitario di fiducia e di famiglia della

signora RI 1, per questo motivo tali afferma-zioni non hanno un substrato

documentale tangibile su cui poter essere argomentate.

Già in passato è stata espressa una chiara presa di posizione

sulle opinioni avanzate dall'assicurata nei vari scritti a mano ed anche

riguardo le nuove critiche della Sig.ra RI 1 esposte all'interno del documento

dell'avvocato __________ del 19.07.2018 in merito le valutazioni mediche

passate sono del tutto infondate ed opinabili, non basate su nessuna nuova

documentazione me-dica e che non rapportano nessun valore aggiunto dal punto di

vista medico, quindi non condivisibili ed argomentabili.

Per questo motivo si ritiene che le considerazioni dell'avvocato __________

espresse all'interno del suo scritto del 19.07.2018 non apportano valore

aggiunto atto a modificare le precedenti disposizioni della CO 1.” (cfr. doc. 143,

pag. 9 - fasc. 3)

2.8

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che il parere espresso nella nota del 22 maggio 2018 e

nell'apprezzamento medico del 13 settembre 2018 dal dr. med. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e quindi nella

materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita

piena forza probante (cfr. consid. 2.9.) - possa validamente costituire da base

al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico

fiduciario dell’amministrazione, secondo cui le problematiche oggetto

dell’annuncio di ricaduta dell'aprile 2018 - in sostanza, Herpes, la Sindrome

di Gilbert e i battiti ectopici ventricolari (cfr. doc. 135) - non possono

essere imputate agli infortuni occorsi alla ricorrente negli anni 1982 e 1985.

Del resto, nè gli

argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.

I) nè la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -

neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo

specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con

considerazioni puntuali e convincenti.

Giova qui ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti

medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche

il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre

2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio

2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del

20.

marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA

35.2017.76

del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi

citati).

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi annunciati all’CO 1

nell'aprile 2018 costituiscano una conseguenza naturale degli eventi

infortunistici assicurati.

2.10

Da ultimo, va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.10), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

Questa Corte non condivide in particolare le critiche mosse dall'insorgente

all'operato dell'CO 1 per non averla sottoposta ad ulteriori accertamenti

medici rispettivamente per non averla sentita oppure visitata personalmente

(cfr. doc. I, pag. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La richiesta di designare

un patrocinatore d’ufficio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti