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Decisione

35.2018.119

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla riconsiderazione

e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente

alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50,

consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del

22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente a un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Il presupposto della

manifesta erroneità è di regola adempiuto se un’assegnazione di prestazioni ha

avuto luogo in base a norme giuridiche sbagliate o interpretate in maniera

inesatta oppure se disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo

sono state in modo inappropriato (DTF 140 V 77 consid. 3.1). La decisione è

pure manifestamente errata se è stata fondata su una situazione fattuale

insostenibile, in particolare allorquando una chiara violazione del principio

inquisitorio ha portato a una fattispecie incompleta (art. 43 cpv. 1 LPGA; in

questo senso, si veda la STF del 30 agosto

2018 consid. 7.2 e i riferimenti ivi menzionati). Diverso è il caso in cui il

motivo di riconsiderazione risiede nei presupposti materiali del diritto, la

cui valutazione implica necessariamente un margine di apprezzamento. Qualora,

nell’ambito dell’accertamento di tali presupposti del diritto (valutazione

dell’invalidità e dell’incapacità lavorativa, apprezzamento delle prove,

questioni relative all’esigibilità), l’apprezzamento appaia sostenibile alla

luce della situazione di fatto e di diritto, non può essere ammessa la

manifesta erroneità. L’erroneità è manifesta se non esiste alcun ragionevole

dubbio che la decisione fosse sbagliata. È soltanto possibile un’unica conclusione,

quella dell’erroneità della decisione (DTF 138 V 324 consid. 3.3; STF

9C_125/2013 del 12 febbraio 2014 consid. 4.1 con riferimenti, non pubblicato

in: DTF 140 V 15 ma in: SVR 2014 IV Nr. 10 p. 39).

Ad esempio, in una sentenza

8C_27/2011 del 14 marzo 2011 consid. 4.2, il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente

errata la decisione mediante la quale l’assicuratore contro gli infortuni aveva

assegnato a un assicurato una rendita complementare corrispondente a un grado

d’invalidità del 100%, in quanto basata su rapporti medici specialistici poco

motivati, ai quali non poteva pertanto essere riconosciuto sufficiente valore

probatorio. La determinazione del grado dell’invalidità aveva avuto luogo in

violazione del principio inquisitorio e, dunque, non in maniera conforme al

diritto.

2.4. Nella concreta evenienza, con

la propria impugnativa, l’assicurato fa valere in sostanza che la decisione del

25 giugno 2013 andrebbe ritenuta manifestamente errata, nella misura in cui

risulta fondata su una valutazione medica della capacità/esigibilità lavorativa

quantomeno superficiale, posto che i fiduciari dell’CO 1 avrebbero omesso di

considerare la presenza di dolori fantasma interessanti l’arto inferiore

sinistro (cfr. doc. I).

A titolo preliminare, è

utile precisare che per dolore fantasma si intende dei dolori

interessanti una parte del corpo che non è più presente, per lo più a seguito

di un’amputazione. Si stima che circa il 60 – 80% degli amputati percepisca

dolori alla parte del corpo amputata. Per quanto riguarda la loro eziologia,

oggi si ritiene che i dolori fantasma siano imputabili ad alterazioni cerebrali

(sul tema, si veda la relativa pagina web della Società tedesca del dolore – www.dgss.org).

Chiamata a pronunciarsi a

proposito dell’esistenza di un titolo di revoca (riconsiderazione), questa

Corte constata che la decisione in questione, mediante la quale l’assicurato è

stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 45% a contare dal 1°

ottobre 2012, risulta fondata, per quanto riguarda la valutazione medica dell’esigibilità

lavorativa, sulle risultanze della visita __________ di controllo del 4 marzo

2013, eseguita dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

una volta terminate, invero senza successo, le misure di reinserimento

professionale disposte dall’AUVA (cfr. doc. 140, p. 1).

Dal relativo referto,

datato 7 marzo 2013, risulta innanzitutto che il medico __________ ha proceduto

a una “valutazione dell’esigibilità lavorativa strettamente basata sui fatti

ortopedici”. D’altro canto, la stessa dott.ssa __________ ha precisato di

non essere in possesso dei referti dell’Ambulatorio del dolore dell’Ospedale di

__________ e di non poter pertanto “… valutare le parestesie/iperalgie

al moncone descritti dall’assicurato. Inoltre questi dolori non vengono

riportati nel referto medico della degenza dal 06.12. al 20.12.12 al Centro

Riabilitativo __________.”. Ella ha quindi proceduto alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa, dichiarando l’assicurato totalmente abile in

attività alternative adeguate (cfr. doc. 129).

Dalle tavole processuali

si evince che, a seguito della sentenza di rinvio 27 febbraio 2015 del

Tribunale amministrativo federale (TAF) (causa n. C-6512/2014), l’UAIE ha

ordinato l’esecuzione di una perizia bi-disciplinare a cura della Schmerzklinik

__________ (per quanto concerne gli aspetti della medicina del dolore) e della

Clinica universitaria __________ di __________ (per gli aspetti ortopedici).

Con rapporto del 21 maggio

2017, il dott. __________, spec. FMH in anestesiologia, attivo presso la

Schmerzklinik __________, ha diagnosticato in particolare una sindrome

dell’arto fantasma con dolore a far tempo dal 2005 (ICD-10: G54.6), in presenza

di turbe psichiche conseguenti all’assunzione di farmaci oppiacei (ICD-10: F11)

e psicoattivi (ICD-10: F19) (doc. 197, p. 30).

Interrogato a proposito

della consistenza dei disturbi denunciati dall’assicurato, l’esperto ha rilevato

di non aver riscontrato alcuna discrepanza tra i sintomi descritti e il

comportamento dimostrato, definendo quindi credibili i disturbi. A suo avviso, una

chiara discrepanza esiste invece tra la sintomatologia denunciata,

rispettivamente il comportamento dimostrato, e la valutazione della

capacità/esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________ a margine della

visita di controllo del 27 febbraio 2007. In quell’occasione, peraltro senza

visitare personalmente il ricorrente, il medico __________ ha attestato una

piena capacità lavorativa in attività sostitutive, sebbene quello stesso giorno

RI 1 si trovasse in cura presso l’Ospedale di __________ a causa dei suoi

dolori fantasma. Inoltre, nel suo apprezzamento, il dott. __________ non si è

affatto pronunciato in merito ai persistenti dolori fantasma e alla loro

incidenza sulla capacità lavorativa. Tutte le successive valutazioni hanno

fatto riferimento alle conclusioni del dott. __________ (doc. 197, p. 30 s.).

Il dott. __________ ha

dichiarato l’insorgente in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata

soltanto nella misura del 50%, e ciò in ragione dei rilevanti dolori fantasma e

dei conseguenti disturbi del sonno notturno (doc. 197, p. 31 s.: “Analog und in

Übereinstimmung mit dem orthopädischen Teilgutachten gehe auch ich davon aus,

dass die anamnestischen Angaben des Versicherten zu seinen Beschwerden,

Einschränkungen und Grenzen im Alltag und Beruf sachlich, adäquat und plausibel

sind, und dass sie anhand der Untersuchungsbefunde nachvollziehbar sind. Auch

aus meiner Sicht besteht aufgrund der ausgeprächgten Phantomschmerzsymptomatik,

die unter einer hochdosierten analgetischen Therapie mit opiathaltigen

Präparaten in Kombination mit zentral dämpfenden, schmerzdistanzierenden

psychoaktiven Substanzennicht therapiert werden kann, eine eingeschränkte

Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Verweistätigkeit. Das Ausmass der

Einschränkung ist aus oben genannten Gründen für eine vorwiegend sitzende,

wechselbelastende Tätigkeit, ohen Exposition zu erschwerten Witterungsverhältnissen,

aus meiner Sicht mit 50% zu beziffern, doch wäre es sicherlich anzuraten, mit

dem Versicherten einen Arbeitsversucht unter realen Bedingungen in Wohnortnähe

durchzuführen, dies auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das

Unfallereignis bereits mehr als 12 Jahre zurückliegt, und der Versicherte

bislang nie Arbeitsbedingungen unterworfen wurde.”).

Il perito amministrativo

ha infine precisato che si è in presenza di un decorso stazionario a partire

dal mese di ottobre 2006 circa e che la prognosi per i dolori fantasma è

negativa, dato che si deve contare su una crescente centralizzazione, cosa che

rende inverosimile che una terapia possa essere finalmente coronata da successo

(doc. 197, p. 33 s.).

Con referto datato 6

giugno 2017, gli specialisti della Clinica __________ hanno formulato la

diagnosi di dolori fantasma interessanti la coscia sinistra in stato dopo

amputazione a livello sopra-genicolare il 29 aprile 2005 e dopo frattura

femorale pluriframmentaria aperta a sinistra e lesione dell’arteria poplitea

sinistra il 18 aprile 2005 (doc. 197, p. 64).

Secondo i dottori __________

e __________, le indicazioni anamnestiche fornite loro dall’assicurato circa i

disturbi, gli impedimenti e le limitazioni nella quotidianità e nel lavoro

risultano oggettive, adeguate, plausibili e, alla luce di quanto refertato, condivisibili

(doc. 197, p. 29).

A loro avviso, in ragione

dei rilevanti dolori fantasma che non possono essere completamente compensati

nemmeno mediante una terapia analgesica con medicamenti oppiacei e dei conseguenti

disturbi del sonno, va ammessa una capacità lavorativa limitata anche in

attività sostitutive adeguate. L’entità della limitazione è quantificabile in

un 50% (doc. 197, p. 30 e p. 32).

Anche i medici della __________

hanno evidenziato il fatto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa dal dott. __________ in occasione della visita __________ del 27

febbraio 2007, ha avuto luogo in assenza dell’assicurato. Ciò a un momento in

cui erano già presenti i dolori fantasma e in cui l’insorgente si trovava per

questa ragione in cura all’estero. Nel caso di specie, non si è confrontati ad

un peggioramento del quadro clinico ma piuttosto alla persistenza di uno stato

già presente al momento della valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc.

197, p. 30).

Sentito il parere del SMR

(cfr. doc. 197, p. 70 s.), con decisione del 20 settembre 2017, l’UAIE ha

assegnato a RI 1 una rendita intera a contare dal 1° aprile 2006 fondata su un grado

d’invalidità del 100% sino al 28 febbraio 2013 e del 70% a far tempo dal 1°

marzo 2013 (cfr. doc. 199).

Nel corso del mese di

ottobre 2017, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, al quale è stato chiesto di

pronunciarsi a proposito dei rapporti dei dottori __________ e __________, come

pure della perizia amministrativa acquisita nel frattempo agli atti.

Con apprezzamento del 25

settembre 2017, il medico __________ appena citato ha in particolare espresso le

seguenti considerazioni:

"

(…) Innanzitutto devo dire che secondo il mio parere non si tratta di

evidente errata valutazione ma di una presa di posizione da parte del dott.

med. __________ sicuramente da lui ben ponderata ma che non mi trova del tutto

consenziente.

Anche per quanto riguarda la visita della dott.ssa med. __________

che sostiene apertamente di non aver potuto valutare i dolori fantasma in

quanto non era in possesso dell’adeguata documentazione. Personalmente ritengo

che la esigibilità espressa dal dott. med. __________ e confermata dalla dott.ssa

med. __________ sia molto restrittiva. Il fatto ad esempio che l’assicurato

possa spostare pesi fino a 25 kg tutto il giorno senza eventuali ulteriori

pause con una protesi di una gamba, lo ritengo decisamente eccessivo. Mi

permetto qui di seguito esprimere una nuova esigibilità che tenga conto della

valutazione clinica e oggettivabile espressa nella perizia di __________ e che

tenga conto anche di questi dolori fantasma.

Esigibilità del lavoro

(…).

Per attività riguardanti le limitazioni sopraccitate l’assicurato

è abile al 100% senza pause supplementari. (…).” (doc. 201, p. 2)

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente nega che la decisione

oggetto della domanda di riconsiderazione possa essere qualificata come

manifestamente errata rilevando che, per quanto riguarda la valutazione della

capacità/esigibilità lavorativa espressa dalla dott.ssa __________, quest’ultima

ha personalmente visitato l’assicurato e debitamente tenuto conto dei dolori,

così come le sono stati riferiti dal ricorrente stesso (cfr. doc. 228, p. 7:

“…, sodass ihre Rentenverfügung vom 25.6.2013 letzlich gar nicht auf der

Zumutbarkeitsbeurteilung von Dr. __________, sondern auf derjenigen der

Kreisärztin Dr. __________ beruht. Diese hatte den Versicherten am 4.3.2013

persönlich eingehend untersucht und eines ausführlichen klinischen Befund

erhoben. Dabei stellte sie selbstverständlich auch auf die Schmerzangaben des

Versicherten ab, welcher die von ihm verspürten Schmerzen denn auch auf der entsprechenden

Schmerzskala (Visuelle Analogskala/VAS) selbst einschätzen durfte (vgl.

Untersuchungsbericht vom 7.3.2013, S. 2). Der Einwand, dass die Schmerzen

des Versicherten bei der kreisärztlichen Zumutbarkeitsbeurteilung nicht

ausreichend berücksichtig worden seien, geht daher eindeutig fehl.” – il

corsivo è del redattore).

Questa Corte non può

seguire l’amministrazione laddove fa valere che, in occasione della visita di

controllo del 4 marzo 2013, le cui risultanze sono servite da base per l’assegnazione

della rendita del 45%, la dott.ssa __________ avrebbe tenuto conto, oltre che

degli aspetti ortopedici legati all’amputazione sopra-genicolare dell’arto

inferiore sinistro, anche della problematica dei dolori fantasma, in quanto

tale affermazione contrasta con quanto il medico __________ stesso ha indicato

nel suo rapporto. In effetti, in quella sede, il fiduciario ha indicato che la

visita di controllo serviva per valutare l’esigibilità lavorativa “strettamente

basata sui fatti ortopedici”, rispettivamente, non avendo a sua

disposizione la documentazione dell’Ambulatorio del dolore dell’Ospedale di __________,

di non essere in grado di valutare “… le parestesie/iperalgie al moncone

descritti dall’assicurato”, peraltro non refertate dai sanitari del Centro di

riabilitazione di __________ (dove il ricorrente era stato degente nel mese di

dicembre 2012) (cfr. doc. 129). Ciò risulta pure dall’apprezzamento 25

settembre 2107 del dott. __________, in cui si segnala che la dott.ssa __________

aveva sostenuto “… di non aver potuto valutare i dolori fantasma in quanto non

era in possesso dell’adeguata documentazione.”. Del resto, lo stesso dott. __________

ha proceduto a una nuova valutazione dell’esigibilità lavorativa “… che tenga

conto anche di questi dolori fantasma.” (doc. 201, p. 2).

Da notare che, così come è

stato giustamente rilevato dall’assicuratore, la presenza di dolori fantasma

all’arto inferiore sinistro era stata puntualmente segnalata dall’insorgente

(cfr. doc. 129, p. 2) e emergeva d’altronde già dalla pregressa documentazione

(cfr., ad esempio, il doc. 62: “Der Vers. steht auf Grund starke Phantomschmerzen

nach wie vor in ambulanter Behandlung an der Abtlg. für Schmerztherapie in LKH __________.”).

Tutto ben considerato,

secondo questo Tribunale, fondando la propria decisione di rendita sulle

risultanze della visita di controllo effettuata dalla dott.ssa __________, la

quale aveva proceduto a una valutazione soltanto parziale dello stato di salute

infortunistico dell’assicurato (nel senso che, per sua stessa ammissione, ella aveva

omesso di considerare la problematica dei dolori fantasma), l’CO 1 ha

palesemente violato il principio inquisitorio previsto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Nel caso concreto,

l’accertamento del grado d’invalidità dell’assicurato è dunque avvenuto in

maniera contraria alla legge e, di conseguenza, la corrispondente decisione,

quella datata 25 giugno 2013, cresciuta nel frattempo in giudicato, va dichiarata

manifestamente errata ai sensi del cpv. 2 dell’art. 53 LPGA (cfr. supra,

consid. 2.3.). Posto che la rendita d’invalidità costituisce una prestazione

periodica durevole, anche l’altra condizione prevista dall’art. 53 cpv. 2 LPGA

– quella della notevole importanza della rettifica – è adempiuta (cfr. DTF 119

V 475 consid. 1c).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, il giudice non può accontentarsi di constatare che l’originaria

decisione di rendita è manifestamente errata; è per contro tenuto a stabilire

il grado d’invalidità in base a una fattispecie accertata in maniera corretta e

completa (cfr., in questo senso, la STF 8C_27/2011 del 14 marzo 2011 consid.

5.1, la quale rinvia segnatamente alla STF 8C_339/2008 dell’11 novembre 2008

consid. 3.4).

2.5. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U

529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano

sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr.,

su questi aspetti, la STFA

del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa

M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.

3b).

2.6

Nel caso di specie, trattandosi

della questione dell’esigibilità lavorativa, il TCA ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulle risultanze della perizia

bi-disciplinare esperita dalla Schmerzklinik __________ e dalla Clinica universitaria

__________ per conto dell’UAIE. I loro referti, che giungono a conclusioni

univoche, rispettano in effetti tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza

federale affinché a un rapporto medico possa essere attribuito pieno valore

probatorio (cfr. DTF 125 V 351

consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; H.-J. Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher

Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266).

Occorre pertanto ritenere accertato che, a causa degli aspetti ortopedici

legati all’amputazione sopra-genicolare della gamba sinistra e della

presenza d’importanti dolori fantasma interessanti il medesimo arto,

l’assicurato non è più in grado di svolgere la sua precedente professione ma potrebbe

esercitare un’attività sostitutiva adeguata nella misura del 50% (cfr. supra,

consid. 2.4.).

Questa Corte non ignora

che, secondo il medico __________ dott. __________, anche prendendo in

considerazione la problematica dei dolori fantasma, il ricorrente presenterebbe

una piena capacità lavorativa in attività alternative adeguate (cfr.

doc. 201), essa non ritiene tuttavia che questo suo parere sia atto a sminuire

il valore probatorio riconosciuto alla perizia amministrativa Schmerzklinik __________.

In effetti, nel suo

apprezzamento del 25 settembre 2017, peraltro elaborato sulla base dei soli atti,

il fiduciario dell’CO 1, dopo aver affermato di non poter condividere i limiti

funzionali precedentemente descritti dai dottori __________ e __________,

considerati troppo ottimistici, ha appunto riconosciuto l’assicurato totalmente

abile in attività adeguate, senza però minimamente confrontarsi con le

conclusioni a cui erano giunti gli specialisti __________.

2.7

Per quanto concerne gli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, occorre

innanzitutto rilevare che, in una sentenza 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015

consid. 7.2, riguardante la riconsiderazione di una decisione LAINF in materia

di assegno per grandi invalidi (AGI) (ma applicabile anche in materia di rendita

d’invalidità, posto che l’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI, la cui

applicabilità per analogia all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è

stata ammessa, tratta dell’aumento di rendite e AGI), il Tribunale

federale ha stabilito che, siccome l’assicuratore infortuni non è obbligato a

riconsiderare una decisione manifestamente errata ma ne ha semplicemente la

facoltà, non vi è parimenti l’obbligo di procedere alla riconsiderazione con

effetto ex tunc (DTF 129 V 433 consid. 5.2; 110 V 291 consid. 3c).

Pertanto, occorre applicare per analogia l’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI,

secondo il quale se viene costatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole

all'assicurato, era manifestamente errata, l’aumento della rendita

d’invalidità avviene al più presto a partire dal momento in cui il vizio è

stato scoperto. L’Alta Corte ha precisato che in caso di decisione

manifestamente errata, il vizio si reputa scoperto al momento in cui

l’esistenza di un errore probante appariva verosimile, cosicché

l’amministrazione avrebbe avuto sufficienti motivi per procedere d’ufficio a

delle misure istruttorie, così come allorquando l’assicurato ha presentato una

domanda di revisione che avrebbe dovuto obbligare l’amministrazione ad agire e

a disporre altre misure d’istruzione (DTF 129 V 433 consid. 6.4).

In quella fattispecie, il

TF ha ritenuto che, prima che l’assicurato presentasse la sua domanda tendente

alla riconsiderazione della decisione mediante la quale gli era stato assegnato

un AGI di grado lieve, l’esistenza di un errore probante non appariva

verosimile al punto d’obbligare l’amministrazione a procedere d’ufficio a delle

misure istruttorie. Il carattere manifestamente errato della decisione è

pertanto stato reputato scoperto al momento della domanda di riesame.

Nella concreta evenienza,

secondo questo Tribunale, l’esistenza di un errore probante riguardante la

decisione di rendita del 25 giugno 2013 è apparso verosimile al momento in cui

l’istituto assicuratore è venuto a conoscenza del contenuto della perizia

amministrativa Schmerzklinik __________ e, quindi, del fatto che, prendendo in

considerazione (anche) la problematica dei dolori fantasma (ciò che non era

stato il caso nella valutazione dell’esigibilità lavorativa della dott.ssa __________,

alla base della decisione di rendita), la capacità lavorativa dell’assicurato

in attività alternative adeguate era limitata al 50%. Dalle tavole processuali

si evince che il preavviso di decisione dell’UAIE (con l’allegata perizia

bi-disciplinare) è pervenuto all’CO 1 nel corso del mese di agosto 2017 (cfr.

doc. 197, p. 1), ragione per la quale il potenziale diritto a una rendita

d’invalidità più elevata è nato a quel momento.

Alla luce di quanto

precede, sono quindi determinanti i dati salariali del 2017.

Trattandosi del reddito

senza invalidità (da valido), dagli atti di causa risulta che

l’amministrazione lo aveva fissato in fr. 98'452.90 con riferimento all’anno 2012,

aggiornando i dati del guadagno annuale (1° aprile 2004-31 marzo 2005) e

rivalutandoli con il salario base 2012, tutto ciò in mancanza di dati più

precisi (cfr. doc. 137, p. 1).

Il TCA non dispone quindi

degli elementi necessari per determinare, in maniera affidabile, quanto

l’insorgente avrebbe presumibilmente guadagnato nel 2017, nell’ipotesi in cui

non fosse rimasto vittima dell’evento traumatico dell’aprile 2005.

Gli atti vanno pertanto

rinviati all’assicuratore resistente, affinché determini il reddito da valido e

da invalido e poi decida in merito all’entità della rendita d’invalidità

spettante a RI 1 a seguito della riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della

decisione formale del 25 giugno 2013.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione impugnata è annullata.

§ Gli

atti vengono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA

compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti