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Decisione

35.2018.120

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno apportato argomentazioni medico-specialistiche motivate, in grado

di mettere in dubbio l’esistenza di una chiara origine morbosa delle

fratture presentate dall’assicurata a livello L1 e L3 e poi Th10-Th11.

Il

dr. __________ ha reputato che tutte le fratture prodottesi dopo quella

iniziale a livello Th12 derivino dal trauma del 1° agosto 2016, ritenendo “difficile

dissociare l’evento iniziale traumatico dai successivi interventi chirurgici

che sono stati realizzati attribuendoli esclusivamente alla nozione di

osteoporosi” (doc. 49).

Il dr. __________, dal

canto suo, ha sottolineato come non si possa di certo escludere che oltre alla

frattura Th12 l’assicurata abbia presentato nello stesso tempo altre fratture

occulte ad altri livelli.

Esprimendosi circa la

motivazione addotta dal dr. __________ nelle osservazioni del 10 settembre 2018

per escludere il carattere infortunistico sostenuto dal dr. __________ delle

altre fratture insorte dopo quella a livello Th12– vale a dire la circostanza

che gli esami TAC eseguiti nell’arco di una settimana (il 4.8.2016 e

l’11.8.2016) non le hanno evidenziate (cfr. doc. 53) – il dr. __________ ha spiegato

come gli esami TAC non siano sufficienti per individuare questo tipo di

fratture, che avrebbero dovuto invece essere investigate attraverso un esame

RM, il quale non è tuttavia stato effettuato subito dopo il trauma.

Il dr. __________ ha espressamente

rilevato come non si possa ritenere che tali fratture abbiano prevalentemente o

esclusivamente origine morbosa, visto che “esistono elementi che devono far

considerare almeno la possibilità di un nesso di causalità fra queste fratture

e il traumatismo” (doc. G).

Questo Tribunale, rileva,

inoltre, che anche l’altra motivazione addotta dal dr. __________ per ritenere

ininfluenti le obiezioni del dr. __________ - ossia il fatto che i medici

internisti dell’Ospedale di __________ hanno esplicitamente ricondotto la causa

principale delle fratture dell’interessata alla terapia steroidea cronica

resasi necessaria per il trattamento dell’arterite di Horton della quale l’interessata

era affetta (cfr. doc. 53) – non possa essere considerata sufficiente, posto

che nei vari referti agli atti dell’Ospedale di __________ non risulta alcuna

indicazione relativa al trauma subito dall’assicurata in data 1° agosto 2016,

né all’insorgenza in quel frangente della frattura, traumatica, a livello Th12.

Vista

tale mancanza, gli specialisti in questione non avrebbero quindi potuto in ogni

caso ricondurre le fratture vertebrali successivamente presentate

dall’interessata al trauma oggetto della presente vertenza.

Alla

luce degli elementi appena evidenziati, tenuto conto della contrapposizione

Considerandi

esistente tra il parere del dr. __________, da una parte, e le valutazioni,

motivate, del dr. __________ e del dr. __________, dall’altra, questo Tribunale

non può, con la necessaria tranquillità, escludere l’origine traumatica, al di

là della frattura del corpo vertebrale Th12, anche delle altre fratture

vertebrali presentate dall’interessata, oltretutto in segmenti adiacenti e a

breve distanza dalla prima frattura Th12.

Pertanto,

per le ragioni che precedono, questa Corte ritiene imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di

approfondimenti peritali volti a chiarire l’origine traumatica o meno della fratture vertebrali L1, L3, Th10 e Th11 presentate

dall’interessata dopo quella, iniziale, a livello Th12 già presa a carico da CO

1.

Tale

soluzione si impone a maggior ragione, ritenuto che le obiezioni, di carattere medico

e ben motivate, sollevate dal dr. __________ riguardo alla valutazione del dr. __________

non sono state sottoposte per una presa di posizione al vaglio del medico

fiduciario dell’amministrazione, ma sono state commentate unicamente dal

rappresentante dell’assicuratore infortuni, che medico non è.

Questo modo di procedere non può evidentemente essere considerato

corretto, non competendo certo al patrocinatore dell’assicuratore di

sostituirsi al proprio medico di fiducia nella ponderazione e discussione degli

argomenti medici sollevati dal dr. __________ nei confronti delle

conclusioni del dr. __________ (cfr. consid. 2.7.).

La

necessità di disporre un approfondimento peritale appare tanto più indispensabile,

se si pone mente al fatto che lo stesso patrocinatore dell’assicuratore

infortuni, nella presa di posizione del 25 gennaio 2019, ha concordato con la

richiesta della patrocinatrice della ricorrente di fare capo, nel caso in cui

permanessero dei dubbi, ad una perizia neutra “affinché la fattispecie sia

acclarata o meglio che le valutazioni del dr. __________ siano nuovamente

confermate” (cfr. doc. IX).

Ciò dimostra, secondo

questo Tribunale, come la questione oggetto della presente vertenza sia tutt’altro

che pacifica anche per l’amministrazione.

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi

sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della

valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su

opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e

rendere imprescindibile la messa in atto, da parte

dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad

accertare se le altre fratture vertebrali evidenziate nei segmenti

adiacenti al corpo vertebrale Th12 possano essere ritenute di origine

traumatica, oppure no.

Gli

atti devono, quindi essere rinviati all’amministrazione per la messa in atto di

una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr. STF 8C_370/2017 del

15.

gennaio 2018;8C_586/2017 del 20 dicembre 2017).

Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF

sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurata,

dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° settembre 2017.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore

LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 16 ottobre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.9. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1°

settembre 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti