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Decisione

35.2018.122

Rinvio atti, così come richiesto dall'assicuratore stesso con la risposta di causa (emanazione di una nuova decisione formale che tenga conto degli elementi di giudizio emersi nel frattempo)

10 aprile 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

35.2018.122

mm

Lugano

10 aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2018 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, - che, in data 30 dicembre 2013, RI

1, dipendente della __________ in qualità di aggiunto custode e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la

CO 1, è scivolato sul ghiaccio e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 14

gennaio 2014 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura metafisaria

pluriframmentata scomposta di tibia e perone distale dell’arto inferiore destro,

trattata mediante osteosintesi;

- che l’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge;

- che, alla chiusura del

caso, con decisione formale del 6 dicembre 2016, la CO 1 ha posto fine alle

prestazioni di cura medica (fatta eccezione per ulteriori due cicli di

fisioterapia di 9 sedute cadauno) e all’indennità giornaliera (salvo poi

pagarla sino al 31 dicembre 2016, “per potersi adattare alla nuova situazione”)

dal 4, rispettivamente dal 31 ottobre 2016 e ha assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15%;

- che l’assicurato ha

interposto opposizione contro il provvedimento appena citato;

- che, in data 22 ottobre

2018, l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione, nel senso che si

è dichiarata disposta a rimborsare inoltre il costo di due paia di

plantari/scarpe ortopediche all’anno;

- che, con tempestivo

Considerandi

ricorso del 22 novembre 2018, poi completato dalla RA 1, RI 1 ha chiesto, in

via principale, il ripristino delle prestazioni sanitarie dal 5 ottobre 2016,

quello dell’indennità giornaliera dal 1° novembre 2016, l’assegnazione di

un’IMI del 45% almeno e di una rendita d’invalidità dell’11% almeno nonché il

riconoscimento ad vitam del diritto ai mezzi ausiliari in ragione di

almeno 4 paia di scarpe ortopediche all’anno e, in via subordinata, il

rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e

nuova decisione (cfr. doc. I e doc. III)

- che, in risposta, la CO 1

ha domandato la retrocessione dell’incarto “… affinché si possa annullare la

decisione del 6 dicembre 2016 e sulla base della nuova valutazione aggiuntiva

del Dr. __________ emettere una nuova decisione”, e ciò alla luce della

diagnosi di polineuropatia periferica fatta valere in sede di ricorso (doc.

IX);

- che, con scritto 27 marzo

2019, la patrocinatrice di RI 1 ha comunicato al Tribunale che “nulla osta da

parte nostra ad un rinvio degli atti alla CO 1 per la resa di una nuova

decisione formale, debitamente preavvisata. Si accetta pertanto la proposta

formulata dalla CO 1, a condizione che vengano riconosciute congrue ripetibili,

vista la palese responsabilità della convenuta che ha omesso i necessari

accertamenti per tempo.” (doc. XI – il corsivo è del redattore);

considerato, - che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, con la risposta di

causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione di procedere

all’emanazione di una nuova decisione formale, in sostituzione di quella

rilasciata il 6 dicembre 2016, che tenga conto degli elementi di giudizio acquisiti

nel frattempo e ha pertanto chiesto che gli vengano retrocessi gli atti (cfr.

doc. IX);

- che, interpellata al

riguardo, la rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla

proposta formulata dalla CO 1, postulando però l’assegnazione di ripetibili

(doc. XI);

- che questa Corte prende

atto della volontà concordante delle parti;

- che, di conseguenza, il

ricorso va accolto e gli atti rinviati alla CO 1 affinché proceda

all’emanazione di una nuova decisione sulle prestazioni dipendenti dal sinistro

assicurato;

- che, visto l'esito favorevole

del ricorso, il ricorrente, patrocinato da un’assicurazione di protezione

giuridica, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente

di fr. 800 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi alla CO 1 per nuova decisione sulle prestazioni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti