35.2018.122
Rinvio atti, così come richiesto dall'assicuratore stesso con la risposta di causa (emanazione di una nuova decisione formale che tenga conto degli elementi di giudizio emersi nel frattempo)
10 aprile 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
35.2018.122
mm
Lugano
10 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, in data 30 dicembre 2013, RI
1, dipendente della __________ in qualità di aggiunto custode e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la
CO 1, è scivolato sul ghiaccio e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 14
gennaio 2014 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura metafisaria
pluriframmentata scomposta di tibia e perone distale dell’arto inferiore destro,
trattata mediante osteosintesi;
- che l’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge;
- che, alla chiusura del
caso, con decisione formale del 6 dicembre 2016, la CO 1 ha posto fine alle
prestazioni di cura medica (fatta eccezione per ulteriori due cicli di
fisioterapia di 9 sedute cadauno) e all’indennità giornaliera (salvo poi
pagarla sino al 31 dicembre 2016, “per potersi adattare alla nuova situazione”)
dal 4, rispettivamente dal 31 ottobre 2016 e ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 15%;
- che l’assicurato ha
interposto opposizione contro il provvedimento appena citato;
- che, in data 22 ottobre
2018, l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione, nel senso che si
è dichiarata disposta a rimborsare inoltre il costo di due paia di
plantari/scarpe ortopediche all’anno;
- che, con tempestivo
Considerandi
ricorso del 22 novembre 2018, poi completato dalla RA 1, RI 1 ha chiesto, in
via principale, il ripristino delle prestazioni sanitarie dal 5 ottobre 2016,
quello dell’indennità giornaliera dal 1° novembre 2016, l’assegnazione di
un’IMI del 45% almeno e di una rendita d’invalidità dell’11% almeno nonché il
riconoscimento ad vitam del diritto ai mezzi ausiliari in ragione di
almeno 4 paia di scarpe ortopediche all’anno e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e
nuova decisione (cfr. doc. I e doc. III)
- che, in risposta, la CO 1
ha domandato la retrocessione dell’incarto “… affinché si possa annullare la
decisione del 6 dicembre 2016 e sulla base della nuova valutazione aggiuntiva
del Dr. __________ emettere una nuova decisione”, e ciò alla luce della
diagnosi di polineuropatia periferica fatta valere in sede di ricorso (doc.
IX);
- che, con scritto 27 marzo
2019, la patrocinatrice di RI 1 ha comunicato al Tribunale che “nulla osta da
parte nostra ad un rinvio degli atti alla CO 1 per la resa di una nuova
decisione formale, debitamente preavvisata. Si accetta pertanto la proposta
formulata dalla CO 1, a condizione che vengano riconosciute congrue ripetibili,
vista la palese responsabilità della convenuta che ha omesso i necessari
accertamenti per tempo.” (doc. XI – il corsivo è del redattore);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, con la risposta di
causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione di procedere
all’emanazione di una nuova decisione formale, in sostituzione di quella
rilasciata il 6 dicembre 2016, che tenga conto degli elementi di giudizio acquisiti
nel frattempo e ha pertanto chiesto che gli vengano retrocessi gli atti (cfr.
doc. IX);
- che, interpellata al
riguardo, la rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla
proposta formulata dalla CO 1, postulando però l’assegnazione di ripetibili
(doc. XI);
- che questa Corte prende
atto della volontà concordante delle parti;
- che, di conseguenza, il
ricorso va accolto e gli atti rinviati alla CO 1 affinché proceda
all’emanazione di una nuova decisione sulle prestazioni dipendenti dal sinistro
assicurato;
- che, visto l'esito favorevole
del ricorso, il ricorrente, patrocinato da un’assicurazione di protezione
giuridica, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente
di fr. 800 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi alla CO 1 per nuova decisione sulle prestazioni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti