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Decisione

35.2018.123

Disoccupato per motivi congiunturali. Contestato reddito da valido (confermato) e deduzione sociale 10% (confermata). NO rendita d'invalidità (2017).

27 marzo 2019Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne

rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza,

sono contestate le conseguenze economiche (in particolare, il

reddito "da valido" e la deduzione sociale applicata al reddito

"da invalido") del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2017 (data di sospensione

delle prestazioni di corta durata: 1° agosto 2017; doc. 87 e consid. 2.1.).

2.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno infortunistico, RI 1 , avrebbe realizzato nel 2017 un

guadagno annuo lordo di fr. 51'215.-, fissato sulla base della tabella TA 2014, ramo 55-56 "servizi di alloggio e di ristorazione",

livello di qualifica 1, uomini, riportato su 42.5 ore aggiornato

al 2017, dato che l'assicurato - di professione aiuto cuoco (senza AFC) - era

disoccupato a causa di motivi congiunturali e l'attività di autista

esercitata da ultimo gli consentiva di conseguire un guadagno intermedio in

quanto svolta al 40%.

Il patrocinatore del ricorrente contesta l'utilizzo dei dati statistici, ramo 55-56 "servizi di alloggio e di ristorazione", dato che il

suo cliente ha svolto in passato numerose attività professionali e, pertanto, andrebbe

applicato il reddito statistico RSS conseguibile in un'attività semplice e

ripetitiva, giungendo così ad un reddito "da valido" di fr.

67'500.00 nel 2017.

2.5.1

Chiamato ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che l'applica-zione della tabella TA 1 2014,

ramo economico 55-56 "servizi di alloggio e di

ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 42.5

ore aggiornato al 2017, decisa dall’amministrazione, debba

essere confermata, e ciò per le ragioni che seguono.

Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso

l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe

perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può

essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari

(RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo

senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,

consid. 2.8).

Considerato che l'assicurato al momento dell'infortunio era disoccupato

da svariati mesi, il suo reddito da valido dev'essere stabilito in base ai dati

statistici risultanti dalla RSS, conformemente alla citata giurisprudenza

federale in materia.

Ciò che è peraltro incontestato.

Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato, in sede di colloquio del 22

settembre 2016, ha dichiarato quanto segue:

" (…)

Terminate le scuole dell'obbligo in __________ avevo iniziato subito a

lavorare come contadino nell'azienda di famiglia. Allevavamo parecchi animali.

Nel 1983 mi ero trasferito in Ticino e mi ero impegnato presso l'__________ di __________

come aiuto cucina e cameriere ai pinai. Avevo poi lavorato presso il __________

in __________ come cameriere. Nel 1985 ero rientrato in __________ per svolgere

il servizio militare. Nel 1986 ero ritornato in Ticino e mi ero impiegato

presso il __________ di __________. Lavoravo come aiuto cucina ed all'occorrenza

come cameriere. Nel 1990 mi ero trasferito a __________. Mi ero impiegato

presso l'impresa __________ come manovale edile, poi avevo lavorato per la

ditta __________ come operaio addetto alla pulizia delle facciate, vetri, ed in

genere pulizie sulle pareti esterne dei palazzi. Nel 1992 sono ritornato in

Ticino e mi ero impegnato come custode presso un grosso palazzo in __________

di __________ appartenuto a __________. Nel 2000 mi ero trasferito in __________

ed avevo lavorato come manovale edile e come ricezionista e manutentore presso

un villaggio turistico. Nel 2007 sono rientrato in Ticino e mi ero impiegato

presso l'__________ di __________ come portiere ai piani. Nel 2010 avevo

trovato impiego presso l'__________ di __________. Nel 2011 mi ero impiegato

presso il ristorante __________ di __________ come operaio tutto fare. Nel 2012

mi ero iscritto alla cassa di disoccupazione __________ di __________, in

quanto ero stato licenziato dal __________. Verso la fine del 2013 avevo

iniziato a lavorare presso la ditta __________ di __________ come autista

addetto al trasporto di fiori come guadagno intermedio.

Dal 1.02.2015 ero poi ritornato in disoccupazione. (…)" (doc.

30).

In siffatte circostanze

questa Corte, tenuto conto delle esperienze professionali dell'insorgente,

nonostante le critiche sollevate al riguardo dal patrocinatore del ricorrente,

ritiene che si debba utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2014, ramo economico 55-56 "servizi di

alloggio e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato su

42.5

ore aggiornato al 2017, così come deciso

dall’amministrazione, e non il reddito statistico RSS

conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva, come postulato dal patrocinatore

dell'assicurato (cfr., per dei casi analoghi, in cui il TCA ha preso in

considerazione, in caso di assicurati che avevano perso il lavoro per motivi

estranei all'invalidità, il salario statistico conseguibile nell'ultima

professione esercitata rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di

studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario

statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva: STCA 32.2013.61

del 22 novembre 2013; 32.2013.216 del 22 settembre 2014 e 32.2017.175 del 30

maggio 2018).

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA1,

l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che non presuppone qualifiche

superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 55-56 "servizi

di alloggio e di ristorazione", avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'035.-. Riportando questo dato su

42.5

ore, esso ammonta a fr. 4'287.18 mensili oppure a fr.

51'446.25 per l'intero anno (fr. 4'287.18 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del

18.

febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari

nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 51'215.00.

Val qui la pena di puntualizzare, che, dal conto individuale

dell'assicurato, risulta che egli ha mediamente percepito tra il 1990 ed il

2000.

i seguenti importi: 1990: fr. 14'896.-; 1991: fr. 34'024.-; 1992:

fr. 38'543.-; 1993: fr. 34'680.-; 1994: fr. 35'160.-; 1995: fr. 35'160.-; 1996:

fr. 39'703.-; 1997: fr. 42'012.-; 1998: fr. 38'242.-; 1999: fr. 46'686.- e

2000: fr. 46'518.-, oltre a fr. 2'437.- a titolo di indennità di disoccupazione

nel 2001 (doc. 129). Dal medesimo documento si evince pure che

l'assicurato ha mediamente percepito tra il 2007 ed il 2016 i seguenti importi:

2007: fr. 20'802.-; 2008: fr. 44'609.-; 2009: fr. 46'219.-; 2010: fr.

43'947.- (di cui fr. 6'283.- a titolo di indennità di disoccupazione); 2011:

fr. 35'503.- (di cui fr. 28'227.- a titolo di indennità di disoccupazione);

2012: fr. 41'811.- (di cui fr. 7'765.- a titolo di indennità di

disoccupazione); 2013: fr. 22'077.- (di cui fr. 4'295.- a titolo di indennità

di disoccupazione); 2014: fr. 40'879.- (di cui fr. 22'879.- a titolo di

indennità di disoccupazione); oltre a fr. 30'237.- a titolo di indennità di disoccupazione

nel 2015 e a fr. 11'534.- a titolo di indennità di disoccupazione nel 2016

(doc. 129).

In simili circostanze non può essere seguito il patrocinatore dell'insorgente

laddove pretende un reddito da valido di fr. 67'500.--, di gran lunga superiore

a qualsiasi reddito annuo conseguito (incluse le indennità di disoccupazione).

Da notare pure che l'ipotesi presa in considerazione dall'CO 1, e confermata da

questa Corte, è quella maggiormente favorevole all'assicurato.

Giova qui difatti ricordare, che, secondo la giurisprudenza,

generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel

conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da

valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato

dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive

entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR

1999.

IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA

32.2016.149

del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1), ciò che non è stato il caso.

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse

dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore in

merito alla determinazione del "reddito da valido".

Il "reddito da valido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr. 51'215.00.

2.6

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la

quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è

soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di

priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi

- ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno

cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e,

dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,

l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato,

su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve

far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014

del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al

consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,

4.

, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale

federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso

solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.6.1

Nella presente fattispecie,

l’amministrazione ha quantificato in fr.

60'952.00 il reddito da invalido, applicando la TA1 2014, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2017 e operando

successivamente una decurtazione 10% a titolo di deduzione sociale ex

DTF 126 V 80 (cfr. doc. 115, p. 1).

Va in primo luogo constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati

salariali risultati dalle DPL, e ciò “per evitare un differente metodo di

calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più

che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo

del gap salariale (parallelismo)”, posto che il reddito da valido è stato

determinato in applicazione dei dati salariali statistici (cfr. 115, pag. 1).

Questo Tribunale condivide

l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del

21.

dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido

facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF

8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6

dicembre 2017, consid. 2.9).

Quindi, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA 1 2014, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5'312. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr.

5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12.-- per l'intero anno (fr. 5'497.92 x

12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017,

un reddito annuo di fr. 67'724.53.

Questo importo, che peraltro

non è stato neppure contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito

da invalido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr. 67'724.53.

2.6.2

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA

secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 10% a titolo di deduzione sociale, per

tenere conto delle variabili personali e professionali dell'assicurato, giungendo così all’importo di fr. 60'952.00

(doc. 115).

Il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del 10%

operata dalla CO 1 è esigua e chiede che la stessa venga considerata almeno

nella misura del 15% per tenere debitamente conto della capacità lavorativa

residua sfruttabile solo in attività leggere, "delle limitazioni

esistenti anche in attività ritenute adeguate, dell'età, della nazionalità e

degli altri fattori concreti" (doc. I, pag. 4), e dell'accesso al

mercato del lavoro equilibrato e della collocabilità compromesse (doc. VII).

Questo Tribunale rileva innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio

2014.

il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte

per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,

gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze

concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il

n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs

entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les

années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou

encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation

globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs

sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas

concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt

9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non

è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i

singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo

conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Val qui la pena di ribadire che

la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente

"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito

del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova

inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il

pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al

danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr.

STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in:

Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte

negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori

ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden

und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4

(einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter

63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle

TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar

2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF

8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano

pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011

del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la

STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Nella STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che

allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del

rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della

capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la

stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux

d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta

Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del

14.

dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Infine, per quanto concerne la nazionalità, va

evidenziato che l’insorgente, nato nel 1965 in __________ - è stato in Svizzera

il 1984 e dal 1987 al 2001 e poi nuovamente ininterrottamente dal 2007 e,

tenuto conto del suo bagaglio professionale e formativo maturato per svariati anni in territorio elvetico (doc. 30 e doc.

129), si esprime senz'altro bene in italiano. In queste circostanze, non vi è

motivo per applicare un'ulteriore riduzioni per la nazionalità dell’assicurato.

Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure

del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la

riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente

conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Il "reddito da invalido" di fr. 67'724.53 (cfr. consid. 2.6.1), tenuto conto di una decurtazione

sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 60'952.00.

2.7

Confrontando ora il reddito "da

invalido" di fr. 60'952.00 (riduzione del 10%) (cfr. consid. 2.6.2) con il

relativo reddito "da valido" di fr. 51'215.00 (cfr. consid. 2.5.1),

si ottiene un grado d’invalidità dello 0% e, quindi, nullo.

A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non

raggiungendo, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%.

Da notare che se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in considerazione

una deduzione sociale del 15% (ciò che comunque non è giustificato nel caso di

specie), l'assicurato non ne trarrebbe alcun beneficio. Confrontando infatti il

reddito "da invalido" di fr. 57'565.85 (ovvero fr. 67'724.53, tenuto conto di una decurtazione

sociale del 15%) con il relativo reddito "da valido" di fr. 51'215.-,

si otterrebbe un grado d’invalidità dello 0% e, quindi, nullo. Neppure

applicando, per mera ipotesi di lavoro, la deduzione sociale massima del 25%

(che comunque non è parimenti giustificata nel caso di specie), l'assicurato

non ne trarrebbe alcun beneficio. Confrontando infatti il reddito "da

invalido" di fr. 50'793.40 (ovvero fr. 67'724.53, tenuto conto della decurtazione sociale massima del 25%)

con il relativo reddito "da valido" di fr. 51'215.-, si otterrebbe un

grado d’invalidità dell'8,2% ([51'215 - 50'793.40] x 100 : 51'215) arrotondato

all'8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

2.8

Va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.4-2.6), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

In conclusione, la

decisione su opposizione del 31 ottobre 2018 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti