35.2018.127
Diritto dell'assicuratore di pretendere la restituzione da parte della vedova dell'assicurato delle prestazioni di rendita pagate dopo morte di quest'ultimo. Rinvio atti per chiarire preliminarmente a
28 marzo 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.127
mm
Lugano
28 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 novembre 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 ottobre 2012, __________
(†), dipendente dell’__________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava lavorando ha
riportato una contusione bulbare. L’istituto assicuratore ha assunto il caso e
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso,
l’assicurato è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità
degressiva del 30% a contare dal 1° aprile 2015, ridotta al 17% a partire dal
1° ottobre 2016.
Con pronunzia 35.2015.92
del 18 novembre 2015, il TCA ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
contro la decisione su opposizione del 12 agosto 2015.
Con
sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016, il Tribunale federale ha confermato il
giudizio di questo Tribunale.
1.2. A seguito della domanda di
revisione della rendita, in data 6 gennaio 2017, l’amministrazione ha emanato
una decisione formale, poi confermata in sede di opposizione, mediante la quale
ha in particolare confermato il grado d’invalidità del 17% a decorrere dal 1°
ottobre 2016.
L’impugnativa
successivamente presentata dall’assicurato è stata respinta con sentenza 35.2017.12
del 22 maggio 2017.
Avverso la pronunzia
cantonale __________ (†) ha interposto ricorso al TF.
1.3. __________ (†) è deceduto il
14 aprile 2018.
1.4. Con decisione formale del 17
ottobre 2018, l’CO 1 ha informato l’avv. RA 1 che il diritto alla rendita d’invalidità
si era estinto alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso e ha preteso la
restituzione dell’importo di fr. 4'721.10, corrispondente alla rendita
d’invalidità indebitamente percepita durante il periodo da maggio a ottobre
2018 (doc. 229).
Contro il provvedimento
appena citato è stata interposta opposizione (cfr. doc. 231 e doc. 234).
Con decisione del 13
novembre 2018, l’assicuratore LAINF ha parzialmente accolto l’opposizione ai
sensi dei considerandi, nel senso che, dichiarata prematura, la domanda di
restituzione è stata sospesa nell’attesa di conoscere l’esito del ricorso al
Tribunale federale. L’CO 1 ha inoltre precisato che, nel caso in cui
l’impugnativa fosse stata respinta, “… l’impugnata decisione verrà riattivata
nel senso che – per economia di procedura - la CO 1 rinuncia a rilasciare una
nuova decisione dello stesso tenore (doc. 237).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10
dicembre 2018, RI 1, vedova di __________ (†), patrocinata dall’avv. RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando
quanto segue a titolo principale:
" (…) la
decisione con cui la CO 1 ha erogato le rendite di cui alla domanda di
restituzione in oggetto, così come hanno confermato dalla CO 1, non è (ancora)
definitivamente passata in giudicato (…). Come tale, la stessa decisione non
può quindi essere sottoposta ex art. 53 LPGA né a riconsiderazione né ad una
revisione processuale (…).
La stessa decisione, a ben vedere, nemmeno può essere sottoposta
ex art. 53 LPGA a riconsiderazione o revisione processuale in quanto già
oggetto di esame da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni;
segnatamente, in quanto sarà molto verosimilmente anche oggetto di esame da
parte del Tribunale federale.
Il decesso dell’assicurato è oltretutto intervenuto posteriormente
(14 aprile 2018) alla decisione della CO 1 (6 gennaio 2017); ciò che esclude la
presenza di ogni fatto o mezzo di prova nuovo atto ad indurre la CO 1 ad una
conclusione giuridica differente da quella che ha preso il 6 gennaio 2017. Anche
volendo prendere in considerazione il decesso dell’assicurato il 14 aprile
2018, la decisione della CO 1 datata 6 gennaio 2017 rimane infatti perlomeno
sempre ancora confermata nei termini così come già perlomeno decisi dalla CO 1:
diritto ad una rendita scalare d’invalidità – 30% dal 1. aprile 2015 – 17% dal
1. ottobre 2016 (cfr. doc. C, pag. 249 ss.).
Non risultando il pagamento eseguito “senza dubbio errato” e non
risultando la “rettifica dello stesso pagamento d’importanza notevole”, anche
per questo motivo non sono dati i presupposti per una riconsiderazione o una
revisione processuale ex art. 53 LPGA.”
A titolo abbondanziale,
l’insorgente ha invece sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) essendo
nel frattempo intervenuta una modifica sostanziale della situazione di fatto
posta alla base della decisione del 6 gennaio 2017, in concreto se è vero che
non si giustifica una riconsiderazione o revisione processuale ex art. 53 LPGA,
la decisione della CO 1 merita comunque di essere sottoposta ad una revisione
ai sensi di quanto disposto nell’art. 17 LPGA (…).
(…).
A seguito di una revisione ex art. 17 LPGA, le prestazioni
erroneamente pagate posso infatti essere domandate in restituzione unicamente
se all’assicurato può essere rimproverata una violazione del suo dovere
d’informazione (…).
Se anche si giustificasse quindi una revisione della decisione 6
gennaio 2017, ex art. 17 LPGA la revisione avrebbe effetto solamente pro
futuro. Le prestazioni “indebitamente” versate non potrebbero invece essere
domandate in restituzione e ciò anche perché alla ricorrente nulla può essere
rimproverato.
Per il tramite del sottoscritto la ricorrente ha infatti
tempestivamente comunicato il decesso alla CO 1. Ciò che non è contestato e
risulta chiaramente nell’incarto della CO 1 (cfr. doc. C, pag. 22). Il
Tribunale federale ha poi a sua volta dato debita comunicazione del decesso
alla CO 1 (cfr. doc. C, pag. 26) e ciò allegando anche una copia dell’atto di
morte dell’assicurato (doc. C, pag. 24). Pure ciò non è contestato. Non da
ultimo, non appena ha avuto modo di poter constatare un pagamento da parte
della CO 1 sul conto bancario del defunto marito e ciò nonostante il suo
decesso (doc. C, pag. 20), la ricorrente ha anche subito chiesto precise delucidazioni
(cfr. doc. C, pag. 19). Oltretutto, che all’assicurata nulla può essere
rimproverato nel suo comportamento nemmeno è contestato dalla CO 1.” (doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 22 gennaio 2019, il
rappresentante della ricorrente ha prodotto copia della sentenza 8C_443/2017
del 4 ottobre 2018, mediante la quale il TF ha respinto il ricorso presentato
contro la pronunzia 35.2017.12 del 22 maggio 2017 di questa Corte. D’altro
canto, egli ha precisato segnatamente che “… la moglie del defunto non
necessariamente è erede dello stesso. Agli atti non vi sono infatti certificati
ereditari a conferma di ciò. Le allegate decisioni del Tribunale federale
riferiscono poi addirittura di una comunione ereditaria. Già solamente per
queste ragioni, a prescindere dalla questione a sapere se una decisione può
essere sospesa oppure no, in tutti i casi una decisione della CO 1 certamente
non poteva essere indirizzata al defunto assicurato né tanto meno una decisione
su opposizione poteva essere indirizzata alla ricorrente” e inoltre che “per
quanto attiene alla domanda di condono, ritenuto che tra le parti non vi è stato
spazio per un accordo (ev. ex art. 50 LPGA), la stessa sarà oggetto di una
successiva procedura e meglio qualora la ricorrente risulterà destinataria
della decisione e non da ultimo pure tenuta a rimborsare quanto domandato dalla
CO 1 (in proposito cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA; …). Siccome la questione del
condono non è oggetto della presente procedura (…), è se del caso solamente nel
contesto della successiva procedura che la ricorrente compilerà e trasmetterà
alla CO 1 il formulario da lei ricevuto.” (doc. V + allegato).
L’assicuratore convenuto
si è espresso in proposito il 6 febbraio 2019 (doc. IX).
In data 8 febbraio 2019,
l’avv. RA 1 ha ancora formulato alcune osservazioni (cfr. doc. XI + allegati).
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Con la decisione impugnata,
l’istituto assicuratore convenuto ha sospeso la trattazione dell’opposizione
interposta da RI 1 contro la decisione formale del 17 ottobre 2018, nell’attesa
di conoscere l’esito del ricorso (a quel momento) ancora pendente dinanzi al
Tribunale federale (cfr. doc. 237, p. 3: “La CO 1 tiene in sospeso la domanda
di rimborso nell’attesa dell’esito del ricorso.”).
Al riguardo, va osservato
che l’esito del ricorso federale era in effetti suscettibile d’influenzare la
procedura di restituzione delle prestazioni di rendita in quanto, in quella
sede, litigioso era il grado d’invalidità di __________ (†) e, quindi, pure l’entità
della rendita spettantegli a contare dal 1° ottobre 2016.
Stante ciò,
l’amministrazione ha correttamente dichiarato prematura la decisione formale
del 17 ottobre 2018, rinunciando però, altrettanto legittimamente, ad
annullarla per economia processuale.
Tuttavia, secondo il TCA, la
sospensione della procedura di opposizione (nell’attesa che l’Alta Corte
emanasse il proprio giudizio) non avrebbe dovuto prendere la forma di una
decisione su opposizione ma bensì quella di una decisione incidentale, direttamente
impugnabile con ricorso in forza dell’art. 52 cpv. 1 seconda frase LPGA (cfr.
Fatti
U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., n. 47 ad art. 52: “Als Beispiele von
Zwischenverfügungen zu nennen sind Entscheide betreffend Akteneinsicht, Sistierung,
Ausstand, unentgeltliche Rechtsvertretung bzw. Anordnung eines (medizinischen)
Gutachtens (zu Letzterem ATSG-Kommentar, Art. 44 N 27) oder
Massnahmen im Zusammenhang mit der Sachverhaltsabklärung (vgl. Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser,
N 1532).” – il corsivo è del redattore).
Sia come sia, considerato
che l’oggetto litigioso risulta chiaramente definito, che l’CO 1 ha precisato
che, qualora il ricorso fosse stato respinto dal TF, il contenuto della
decisione formale del 17 ottobre 2018 sarebbe stato confermato in sede di
opposizione (cfr. doc. 237, p. 3) e che nel frattempo è pervenuta la pronunzia
federale (doc. V 1), questa Corte, per ragioni di economia processuale, entra
nel merito della vertenza.
Si tratta quindi di
esaminare se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a pretendere da RI
1 la restituzione dell’importo di fr. 4'721.10, corrispondente alle prestazioni
di rendita pagate durante i mesi da maggio a ottobre 2018, dunque
posteriormente al decesso dell’assicurato, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 19 cpv. 2
LAINF, il diritto alla rendita d’invalidità si estingue con l'assegnazione di
un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte
dell'assicurato.
L’art. 19 cpv. 3 LPGA
recita che le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in
anticipo per tutto il mese civile (al riguardo, si veda KOSS –
Hürzeler/Kieser, Art. 19 UVG, N. 51).
Nel caso di specie, il
decesso di __________ (†) è avvenuto in data 14 aprile 2018 (cfr. il
certificato di morte di cui al doc. 235, p. 4), cosicché, in virtù del
combinato disposto degli artt. 19 cpv. 2 LAINF e 19 cpv. 3 LPGA, il diritto
alla rendita d’invalidità si è estinto con la fine del mese di aprile 2018.
Alla luce di quanto
precede, occorre dunque concludere che le prestazioni di rendita pagate ulteriormente
dall’CO 1 – concretamente durante i mesi da maggio a ottobre 2018 (aspetto non
contestato) –, lo sono state indebitamente.
A questo punto si tratta
di stabilire se l’importo di fr. 4'721.10 debba o meno essere restituito all’amministrazione.
2.4. Giusta l’art. 25 cpv. 1 LPGA,
le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
L’obbligo di
restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA presuppone ancora oggi, conformemente
alla giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 47 cpv. 1 LAVS o all’art.
95 LADI (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.1, DTF 126 V 23
consid. 4b, DTF 122 V 21
consid. 3a, DTF 122 V 368
consid. 3), che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione
processuale della decisione - formale oppure informale - con la quale sono
state corrisposte le prestazioni in questione (cfr. DTF 130 V 318
consid. 5.2 in fine).
In questo contesto, è
inoltre utile segnalare che il Tribunale federale ha precisato che
l’assicuratore che ha emanato una decisione informale, può modificarla senza
condizioni entro un termine di 30 giorni (che corrisponde al termine per
ricorrere contro una decisione formale) (DTF 129 V 110 consid. 1.2.3).
La riconsiderazione e la
revisione sono esplicitamente regolate all’art. 53 LPGA che codifica la
giurisprudenza precedente alla sua entrata in vigore: secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale e sulla quale
un’autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata nel merito, a condizione
che sia senza dubbio errata e la correzione abbia un'importanza rilevante (DTF
127 V 466 consid. 2c). Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata
applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione
derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di
giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8
consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata,
non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o
inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state
Considerandi
applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12
agosto 2010 consid. 3 con riferimenti).
Inoltre, le decisioni e le
decisioni su opposizione cresciute in giudicato formale sono sottoposte a
revisione processuale se l’assicurato o l’assicuratore scopre susseguentemente
dei fatti nuovi rilevanti o trova dei nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza. I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto (DTF 127 V 353 consid. 5b; STF
8C_215/2008 del 16 ottobre 2008).
Nella concreta
evenienza, secondo il TCA, sono senz’altro dati i presupposti per procedere a
una riconsiderazione delle decisioni (informali) mediante le quali l’CO 1 ha
corrisposto le prestazioni di rendita oggetto della domanda di restituzione. In
effetti, da una parte, tali decisioni sono manifestamente errate, nella misura
in cui sono state prese in violazione del combinato disposto degli artt.
19.
cpv. 2 LAINF e 19 cpv. 3 LPGA (cfr. supra, consid. 2.3.). Dall’altra,
la loro rettifica ha un'importanza rilevante alla luce dell’ammontare delle
prestazioni da restituire (fr. 4'721.10; la giurisprudenza ha negato
un’importanza rilevante quando vi è in gioco un importo di poche centinaia
di franchi – cfr. Kieser, op. cit., n. 58 ad art. 53).
In queste condizioni, deve
quindi essere ammesso che l’CO 1 era legittimato a pretendere la restituzione
ex art. 25 cpv. 1 LPGA delle prestazioni di rendita indebitamente versate.
Le obiezioni sollevate con
il ricorso non appaiono peraltro atte a giustificare una diversa conclusione.
2.5
Giusta l’art. 2 cpv. 1 lett.
a OPGA, sono tenuti alla restituzione il beneficiario della prestazione
indebitamente concessa o i suoi eredi.
Nel caso di specie,
l’assicuratore LAINF resistente ha chiesto la restituzione delle prestazioni
indebitamente versate ad RI 1, vedova di __________ (†), cittadino italiano con
ultimo domicilio in Italia (cfr. doc. 228).
Siccome, in concreto, si
presentano aspetti di diritto successorio aventi una dimensione internazionale,
occorre tener conto della Legge federale sul diritto internazionale privato del
18.
dicembre 1987 (LDIP, RS 291).
Secondo l’art. 91 cpv. 1
LDIP, la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata
dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello
Stato di domicilio.
Nel caso dell’Italia,
Stato di residenza dell’assicurato, l’art. 46 1° comma della Legge sulla
riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 31 maggio
1995.
n. 218 prevede l’applicazione del diritto nazionale del defunto,
fatto salvo il caso in cui egli abbia sottoposto, con dichiarazione
testamentaria, la successione alla legge dello Stato di residenza (2° comma).
Nei rapporti tra Italia e Svizzera, occorre inoltre tenere conto del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (RS
0.142.114
), il quale, secondo la giurisprudenza federale, dichiara
applicabile il diritto nazionale a prescindere dall’ultimo domicilio (cfr. DTF
98.
II 88 consid. 2).
In concreto,
il defunto assicurato aveva la nazionalità italiana e il suo ultimo domicilio
era in Italia. In base alle norme di collisione del diritto internazionale
privato, trova pertanto applicazione il diritto successorio italiano.
Un’eventuale scelta testamentaria a favore del diritto del luogo di residenza,
non sarebbe comunque suscettibile di modificare tale conclusione.
Ora, il
diritto successorio italiano diverge da quello svizzero su alcuni aspetti
essenziali. È così che, secondo il diritto italiano, l’eredità si acquista solo
con l’accettazione espressa o tacita della medesima (art. 459, 474-476
del Codice civile italiano [CC]) e che gli eredi sono tenuti verso i
creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente soltanto in
proporzione della loro quota ereditaria (art. 754 CC). Inoltre, nel caso in
cui un’eredità non sia (ancora) stata accettata, un curatore nominato può
esercitare i diritti della successione (artt. 528 e 529 CC).
Nella nota sentenza
8C_443/2017 consid. 1.2, il TF ha rilevato che, essendo la vedova e il figlio
di __________ (†) comparsi in giudizio, ciò è costitutivo di “accettazione
tacita dell’eredità secondo l’art. 476 del Codice civile (cfr. sentenza della
Corte di cassazione n. __________ dell’8 aprile 2013).” (doc. V 1, p. 3 s.).
Al di là di questo, la
documentazione a disposizione non consente di stabilire, da una parte, se vi
sono ulteriori aventi diritto alla successione del defunto assicurato e,
dall’altra, le quote ereditarie spettanti a ciascun erede. Di conseguenza, non
è nemmeno dato sapere nei confronti di chi debba essere rivolta la domanda di
restituzione delle prestazioni di rendita indebitamente percepite e per quale
quota. In assenza di una responsabilità solidale secondo il diritto successorio
italiano, gli eredi del defunto non possono essere indiscriminatamente tenuti
alla restituzione (cfr., in questo senso, la sentenza C-6295/2014 dell’8
dicembre 2015 del Tribunale amministrativo federale consid. 7.3).
In queste condizioni, gli
atti devono dunque essere retrocessi all’CO 1 per chiarire gli aspetti di
diritto successorio e per nuova decisione. Il rinvio degli atti all’amministrazione
appare tanto più giustificato se si considera che si tratta di aspetti che essa
ha completamente ignorato, tanto nelle proprie decisioni quanto nella risposta
di causa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione formale del 17 ottobre 2018 e quella su opposizione del 13 novembre
2018 sono annullate.
§§ Gli
atti vengono rinviati all’CO 1 affinché chiarisca gli aspetti di diritto
successorio e decida di nuovo sulla restituzione delle prestazioni
indebitamente versate.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà alla
ricorrente, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a
titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti