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Decisione

35.2018.127

Diritto dell'assicuratore di pretendere la restituzione da parte della vedova dell'assicurato delle prestazioni di rendita pagate dopo morte di quest'ultimo. Rinvio atti per chiarire preliminarmente a

28 marzo 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., n. 47 ad art. 52: “Als Beispiele von

Zwischenverfügungen zu nennen sind Entscheide betreffend Akteneinsicht, Sistierung,

Ausstand, unentgeltliche Rechtsvertretung bzw. Anordnung eines (medizinischen)

Gutachtens (zu Letzterem ATSG-Kommentar, Art. 44 N 27) oder

Massnahmen im Zusammenhang mit der Sachverhaltsabklärung (vgl. Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser,

N 1532).” – il corsivo è del redattore).

Sia come sia, considerato

che l’oggetto litigioso risulta chiaramente definito, che l’CO 1 ha precisato

che, qualora il ricorso fosse stato respinto dal TF, il contenuto della

decisione formale del 17 ottobre 2018 sarebbe stato confermato in sede di

opposizione (cfr. doc. 237, p. 3) e che nel frattempo è pervenuta la pronunzia

federale (doc. V 1), questa Corte, per ragioni di economia processuale, entra

nel merito della vertenza.

Si tratta quindi di

esaminare se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a pretendere da RI

1 la restituzione dell’importo di fr. 4'721.10, corrispondente alle prestazioni

di rendita pagate durante i mesi da maggio a ottobre 2018, dunque

posteriormente al decesso dell’assicurato, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 19 cpv. 2

LAINF, il diritto alla rendita d’invalidità si estingue con l'assegnazione di

un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte

dell'assicurato.

L’art. 19 cpv. 3 LPGA

recita che le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in

anticipo per tutto il mese civile (al riguardo, si veda KOSS –

Hürzeler/Kieser, Art. 19 UVG, N. 51).

Nel caso di specie, il

decesso di __________ (†) è avvenuto in data 14 aprile 2018 (cfr. il

certificato di morte di cui al doc. 235, p. 4), cosicché, in virtù del

combinato disposto degli artt. 19 cpv. 2 LAINF e 19 cpv. 3 LPGA, il diritto

alla rendita d’invalidità si è estinto con la fine del mese di aprile 2018.

Alla luce di quanto

precede, occorre dunque concludere che le prestazioni di rendita pagate ulteriormente

dall’CO 1 – concretamente durante i mesi da maggio a ottobre 2018 (aspetto non

contestato) –, lo sono state indebitamente.

A questo punto si tratta

di stabilire se l’importo di fr. 4'721.10 debba o meno essere restituito all’amministrazione.

2.4. Giusta l’art. 25 cpv. 1 LPGA,

le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà.

L’obbligo di

restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA presuppone ancora oggi, conformemente

alla giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 47 cpv. 1 LAVS o all’art.

95 LADI (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.1, DTF 126 V 23

consid. 4b, DTF 122 V 21

consid. 3a, DTF 122 V 368

consid. 3), che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione

processuale della decisione - formale oppure informale - con la quale sono

state corrisposte le prestazioni in questione (cfr. DTF 130 V 318

consid. 5.2 in fine).

In questo contesto, è

inoltre utile segnalare che il Tribunale federale ha precisato che

l’assicuratore che ha emanato una decisione informale, può modificarla senza

condizioni entro un termine di 30 giorni (che corrisponde al termine per

ricorrere contro una decisione formale) (DTF 129 V 110 consid. 1.2.3).

La riconsiderazione e la

revisione sono esplicitamente regolate all’art. 53 LPGA che codifica la

giurisprudenza precedente alla sua entrata in vigore: secondo un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale e sulla quale

un’autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata nel merito, a condizione

che sia senza dubbio errata e la correzione abbia un'importanza rilevante (DTF

127 V 466 consid. 2c). Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata

applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione

derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di

giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata,

non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o

inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state

Considerandi

applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12

agosto 2010 consid. 3 con riferimenti).

Inoltre, le decisioni e le

decisioni su opposizione cresciute in giudicato formale sono sottoposte a

revisione processuale se l’assicurato o l’assicuratore scopre susseguentemente

dei fatti nuovi rilevanti o trova dei nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza. I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto (DTF 127 V 353 consid. 5b; STF

8C_215/2008 del 16 ottobre 2008).

Nella concreta

evenienza, secondo il TCA, sono senz’altro dati i presupposti per procedere a

una riconsiderazione delle decisioni (informali) mediante le quali l’CO 1 ha

corrisposto le prestazioni di rendita oggetto della domanda di restituzione. In

effetti, da una parte, tali decisioni sono manifestamente errate, nella misura

in cui sono state prese in violazione del combinato disposto degli artt.

19.

cpv. 2 LAINF e 19 cpv. 3 LPGA (cfr. supra, consid. 2.3.). Dall’altra,

la loro rettifica ha un'importanza rilevante alla luce dell’ammontare delle

prestazioni da restituire (fr. 4'721.10; la giurisprudenza ha negato

un’importanza rilevante quando vi è in gioco un importo di poche centinaia

di franchi – cfr. Kieser, op. cit., n. 58 ad art. 53).

In queste condizioni, deve

quindi essere ammesso che l’CO 1 era legittimato a pretendere la restituzione

ex art. 25 cpv. 1 LPGA delle prestazioni di rendita indebitamente versate.

Le obiezioni sollevate con

il ricorso non appaiono peraltro atte a giustificare una diversa conclusione.

2.5

Giusta l’art. 2 cpv. 1 lett.

a OPGA, sono tenuti alla restituzione il beneficiario della prestazione

indebitamente concessa o i suoi eredi.

Nel caso di specie,

l’assicuratore LAINF resistente ha chiesto la restituzione delle prestazioni

indebitamente versate ad RI 1, vedova di __________ (†), cittadino italiano con

ultimo domicilio in Italia (cfr. doc. 228).

Siccome, in concreto, si

presentano aspetti di diritto successorio aventi una dimensione internazionale,

occorre tener conto della Legge federale sul diritto internazionale privato del

18.

dicembre 1987 (LDIP, RS 291).

Secondo l’art. 91 cpv. 1

LDIP, la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata

dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello

Stato di domicilio.

Nel caso dell’Italia,

Stato di residenza dell’assicurato, l’art. 46 1° comma della Legge sulla

riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 31 maggio

1995.

n. 218 prevede l’applicazione del diritto nazionale del defunto,

fatto salvo il caso in cui egli abbia sottoposto, con dichiarazione

testamentaria, la successione alla legge dello Stato di residenza (2° comma).

Nei rapporti tra Italia e Svizzera, occorre inoltre tenere conto del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (RS

0.142.114

), il quale, secondo la giurisprudenza federale, dichiara

applicabile il diritto nazionale a prescindere dall’ultimo domicilio (cfr. DTF

98.

II 88 consid. 2).

In concreto,

il defunto assicurato aveva la nazionalità italiana e il suo ultimo domicilio

era in Italia. In base alle norme di collisione del diritto internazionale

privato, trova pertanto applicazione il diritto successorio italiano.

Un’eventuale scelta testamentaria a favore del diritto del luogo di residenza,

non sarebbe comunque suscettibile di modificare tale conclusione.

Ora, il

diritto successorio italiano diverge da quello svizzero su alcuni aspetti

essenziali. È così che, secondo il diritto italiano, l’eredità si acquista solo

con l’accettazione espressa o tacita della medesima (art. 459, 474-476

del Codice civile italiano [CC]) e che gli eredi sono tenuti verso i

creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente soltanto in

proporzione della loro quota ereditaria (art. 754 CC). Inoltre, nel caso in

cui un’eredità non sia (ancora) stata accettata, un curatore nominato può

esercitare i diritti della successione (artt. 528 e 529 CC).

Nella nota sentenza

8C_443/2017 consid. 1.2, il TF ha rilevato che, essendo la vedova e il figlio

di __________ (†) comparsi in giudizio, ciò è costitutivo di “accettazione

tacita dell’eredità secondo l’art. 476 del Codice civile (cfr. sentenza della

Corte di cassazione n. __________ dell’8 aprile 2013).” (doc. V 1, p. 3 s.).

Al di là di questo, la

documentazione a disposizione non consente di stabilire, da una parte, se vi

sono ulteriori aventi diritto alla successione del defunto assicurato e,

dall’altra, le quote ereditarie spettanti a ciascun erede. Di conseguenza, non

è nemmeno dato sapere nei confronti di chi debba essere rivolta la domanda di

restituzione delle prestazioni di rendita indebitamente percepite e per quale

quota. In assenza di una responsabilità solidale secondo il diritto successorio

italiano, gli eredi del defunto non possono essere indiscriminatamente tenuti

alla restituzione (cfr., in questo senso, la sentenza C-6295/2014 dell’8

dicembre 2015 del Tribunale amministrativo federale consid. 7.3).

In queste condizioni, gli

atti devono dunque essere retrocessi all’CO 1 per chiarire gli aspetti di

diritto successorio e per nuova decisione. Il rinvio degli atti all’amministrazione

appare tanto più giustificato se si considera che si tratta di aspetti che essa

ha completamente ignorato, tanto nelle proprie decisioni quanto nella risposta

di causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione formale del 17 ottobre 2018 e quella su opposizione del 13 novembre

2018 sono annullate.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’CO 1 affinché chiarisca gli aspetti di diritto

successorio e decida di nuovo sulla restituzione delle prestazioni

indebitamente versate.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà alla

ricorrente, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a

titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti