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Decisione

35.2018.128

Tempestività del ricorso. Decisione impugnata notificata con il sistema di spedizione Posta A Plus. Ricorso dichiarato irricevibile

6 maggio 2019Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i funzionari dell’ufficio postale (dei quali aveva chiesto l’interrogatorio) che

egli non ritira mai la corrispondenza di sabato, la decisione in questione

sarebbe stata depositata nella sua casella postale soltanto nel corso della

mattinata di lunedì, la Corte federale ha rilevato segnatamente che “die

Darstellung des Rechtsvertreters ist alles andere als plausibel. So wie der Rechtsanwalt die Abläufe in der Poststelle X.________

schildert, würde die Postdienstleistung A-Post Plus, welche die zuverlässige

elektronische Sendungsverfolgung von der Postaufgabe bis zur Zustellung

ermöglichen soll, geradezu sinnlos. Jedenfalls kann der Vorinstanz weder

Willkür noch eine Gehörsverletzung vorgeworfen werden, wenn sie in

antizipierter Beweiswürdigung auf die beantragte Zeugenbefragung verzichtete,

auf den Track&Trace-Auszug abstellte und das darin bescheinigte

Zustellungsdatum (Samstag, den 10. Mai 2014) als Eröffnungszeitpunkt der

Rentenaufhebungsverfügung vom 9. Mai 2014 betrachtete. Dabei spielt es

keine Rolle, ob tatsächlich bereits am Samstag, 10. Mai 2014, vom Verfügungsinhalt

Kenntnis genommen wurde oder - wie der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers

geltend macht - erst am darauf folgenden Montag. Nach ständiger Rechtsprechung

ist für die Zustellung einer Sendung nämlich nicht erforderlich, dass der

Adressat sie tatsächlich in Empfang nimmt; es genügt, wenn sie in seinen

Machtbereich gelangt und er demzufolge von ihr Kenntnis nehmen kann.” – il

corsivo è del redattore).

In una sentenza 1C_31/2018 del 14 gennaio 2019, sempre in tema di

tempestività di un ricorso interposto contro una decisione amministrativa

inviata con il sistema Posta A Plus, riguardante una

fattispecie in cui il patrocinatore della ricorrente aveva prodotto una

dichiarazione, datata 23 giugno 2017, della sua segretaria, secondo la quale,

contrariamente a quanto risultava dall’estratto Track&Trace, la decisione non sarebbe stata notificata sabato 6 maggio 2017 alle

ore 8.23, in quanto proprio quel giorno, recatasi al lavoro per sbrigare delle pratiche

rimaste inevase, alle ore 11.30 circa avrebbe personalmente vuotato la casella

postale dello studio senza reperire l’invio in questione, il Tribunale federale

ha confermato la pronunzia cantonale d’irricevibilità, formulando in

particolare le seguenti considerazioni:

" (…).

3.3. Allfällige Fehler

bei der Postzustellung liegen nicht ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit. Eine

fehlerhafte Postzustellung ist allerdings nicht zu vermuten. Dies gilt sowohl

bei der Versandart A-Post Plus als auch bei eingeschriebenen Postsendungen

hinsichtlich des Avis, der in den Briefkasten oder in das Postfach des

Empfängers gelegt wird. In beiden Fällen ist somit zu vermuten, dass das

Zustelldatum von den Postangestellten korrekt registriert worden ist (BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604; 142 IV 201 E. 2.3

S. 204 f.). Die Vermutung kann durch den Gegenbeweis umgestossen werden. Es

müssen konkrete Anzeichen für einen Fehler vorhanden sein, sodass dieser

aufgrund der Umstände als plausibel erscheint (vgl. die leicht unterschiedlich

formulierten, inhaltlich jedoch gleichwertigen Erwägungen a.a.O., ebenso:

Urteile 2C_1038/2017 vom 18. Juli 2018 E. 3.2;1C_330/2016 vom 27. September

2016 E. 2.5 mit Hinweisen).

(…).

4.2. Die

Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, das Verwaltungsgericht habe die

bundesgerichtliche Rechtsprechung missachtet und einen falschen Massstab bei

seiner Beweiswürdigung angewendet. Diesbezüglich weist sie zwar zu Recht darauf

hin, dass der gute Glaube zu vermuten ist (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604 mit Hinweisen), übersieht jedoch, dass dies nichts

an der erwähnten Vermutung ändert, dass die Postzustellung korrekt erfolgte.

Weiter wirft sie dem Verwaltungsgericht vor, es habe Beweisanträge übergangen,

nämlich die angebotenen Beweisaussagen einer anderen Sekretärin sowie eines

Hauswarts, die beide die Postabfertigung am betreffenden Samstag bestätigen

würden. Was diese Personen konkret aussagen könnten, lässt sie jedoch offen.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist deshalb nicht erkennbar und es kann

offenbleiben, ob ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren tatsächlich

als Beweisanträge verstanden werden können, was das Verwaltungsgericht in seiner

Vernehmlassung bestreitet.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter darauf,

die betreffende Mitarbeiterin könne sich an den jenen Samstag noch genau

erinnern, weil es nur ganz selten vorkomme, dass sie an einem Samstag arbeite.

Das ändert allerdings nichts daran, dass die Erinnerung an einen

Ereignisablauf, dessen Relevanz zudem erst nachträglich erkennbar wurde, nach

fünf Wochen nicht mehr gleich zuverlässig ist. Zu berücksichtigen ist auch,

dass die Mitarbeiterin entgegen den internen Weisungen (vgl. E. 5.2 hiernach)

auf die "Track & Trace"-Nachforschung verzichtet und gemäss ihrer

eigenen Aussage die Anwaltskorrespondenz zu sich nach Hause genommen hat, wobei

nicht bekannt ist, ob es diesbezüglich Weisungen gab. Dass das

Verwaltungsgericht vor diesem Hintergrund und angesichts der Handwechsel, die

am Montag, dem 8. Mai 2017, stattgefunden hatten, nicht ausschloss, dass bei

der Postbearbeitung in der Kanzlei ein Fehler unterlief, ist nicht zu

beanstanden. Daran ändert auch nichts, dass das betreffende Couvert gross und

auffällig gewesen sein soll, wie die Beschwerdeführerin vorbringt.

Entscheidend ist allerdings im Ergebnis weniger

die Frage, ob mögliche Fehlerquellen bei der nachträglichen Postbearbeitung in

der Kanzlei erkennbar sind, als vielmehr das Bestehen von konkreten Anzeichen

für einen Fehler bei der Postzustellung selbst. In dieser Hinsicht macht die

Beschwerdeführerin geltend, die Zustellung des vorliegend angefochtenen Urteils

des Verwaltungsgerichts habe ebenfalls nicht ordnungsgemäss funktioniert.

Allerdings weist sie selbst darauf hin, dass die betreffende Poststelle Ende

September 2017 geschlossen und als Hilfspoststelle in der neu eröffneten

Dorfapotheke weitergeführt worden sei. Aus einem nach diesem Wechsel erfolgten

Zustellungsfehler kann somit nicht auf die Zuverlässigkeit der Postzustellung

in der Zeit davor geschlossen werden. Dass sich schon vorher Fehler zugetragen

bzw. gehäuft hätten, wird in der Beschwerdeschrift zwar behauptet, jedoch nicht

belegt.

Insgesamt lässt die Sachverhaltsfeststellung des

Verwaltungsgerichts keine Willkür erkennen (Art. 9 BV). Die Kritik der

Beschwerdeführerin ist unbegründet.”

In una

sentenza 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.2,

emanata in un contesto diverso da quello sub judice (sospensione del

diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui l’assicurato non

dimostri gli sforzi compiuti per trovare un’occupazione), il TF ha segnatamente

ricordato quanto segue:

" (…).

Dans le domaine des assurances sociales, la

procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA [RS 830.1]). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.

Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et

des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de

documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a

presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches

d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25

p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2;

8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3;8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid.

4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid.

3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de

recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne

suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à

temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS

RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17,

p. 206).”

Infine, in una sentenza 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, l’Alta Corte

si è espressa nei termini seguenti sempre a proposito della validità del metodo

di spedizione A Plus:

" 4.1.

Invoquant la violation de l'interdiction de

l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.

39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus

ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux

qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les

personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et

peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part,

pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour

ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises

ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à

signature.

4.2. Les griefs sont mal

fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications

des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles

soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci

soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été

valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1

p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143;

115 Ia 12 consid. 3b p.

17). Autrement dit, la prise de connaissance effective

de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de

recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de

la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine

des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la

manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en

particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts

8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018

consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que

le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le

point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la

livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date

ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;

9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4;8C_559/2018 précité consid. 3.4;

9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4;8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid.

3.2;8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1;2C_1126/2014 du 20 février

2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence

confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas

que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet

cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en

principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le

samedi relève de la responsabilité du destinataire.

5.

5.1. Se prévalant du

principe de la bonne foi, la recourante se plaint du fait que la décision du 31

octobre 2018 n'a été distribuée que deux jours après son envoi par la CNA,

alors qu'une distribution dans les temps aurait permis une livraison le jeudi 1er

novembre 2018.

5.2. En l'occurrence, on

peine à saisir en quoi le "retard" des services postaux dans la

distribution de l'envoi serait susceptible d'influer sur l'issue du litige sous

l'angle de la bonne foi. La recourante n'expose d'ailleurs pas avec précision

en quoi les conditions du principe de la bonne foi seraient réalisées. Au

demeurant, le temps de distribution mentionné à titre indicatif par la Poste

sur son site internet ne saurait être traité comme une promesse ou une

assurance faite à l'intéressée. En outre, le fait qu'un courrier A ou A Plus

n'a pas été distribué le jour suivant ne permet pas d'admettre que l'on est en

présence d'une notification irrégulière. Le grief, à supposer qu'il puisse être

considéré comme recevable, doit dès lors être écarté.”.

2.5. Nella

presente fattispecie, in corso di causa, questo Tribunale si è rivolto alla

dirigenza dell’ufficio postale di __________, mediante uno scritto del seguente

tenore:

"

(…) le rendo noto che lo scrivente Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA) è chiamato a derimere alcune vertenze aventi per oggetto la

ricevibilità di ricorsi interposti contro decisioni amministrative intimate

mediante il sistema di spedizione Posta A Plus.

A proposito dell’invio __________, spedito dalla Posta di __________

il 23 febbraio 2018, nel sistema di tracciamento degli invii Track&Trace

figura la seguente indicazione: “sab 24.02.2018 - 05.54 - Recapitato via

casella postale - __________ Caselle” (si veda estratto allegato).

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a rispondere alle seguenti

domande:

1. La data e

l’ora che figura nel sistema di tracciamento con la menzione “Recapitato via

casella postale” corrisponde al momento in cui l’invio A Plus è

pervenuto presso l’ufficio postale di destinazione oppure a quello in cui la

busta è stata fisicamente depositata nella casella postale del destinatario?

Considerandi

2.

Nel caso in

cui dovesse corrispondere al momento in cui l’invio A Plus è pervenuto

presso l’ufficio postale di destinazione, il suo deposito nella casella postale

del destinatario ha luogo il giorno stesso oppure soltanto più tardi? Quando

precisamente?

3.

Nel caso

concreto, ritiene plausibile che la data del 24 febbraio 2018 corrisponde al

momento in cui l’invio __________ è stato registrato nel sistema, mentre

quell’invio è stato fisicamente depositato nella casella postale del

destinatario soltanto il lunedì 26 febbraio 2018? Voglia motivare la sua

risposta.” (doc. VII – inc. 35.2018.128)

Queste le risposte fornite

il 7 febbraio 2019 da __________, Responsabile della Regione di recapito

lettere __________, e da __________, Sostituto responsabile:

" (…).

In riferimento agli scritti in oggetto, trasmessici dal collega __________

e riguardanti il trattamento di invii A Plus, esponiamo di seguito le nostre

osservazioni. Queste rispondono per analogia ad entrambi i casi.

1.

La data e

l’ora presenti nel sistema di tracciamento elettronico con la menzione “Recapitato

via casella postale” indicano il momento in cui il personale, mediante

l’utilizzo di uno scanner, tratta gli invii recanti il codice a barre.

Quest’azione è preceduta da una fase di selezione degli invii (per tipologia di

prodotto, priorità, formato) ed è seguita dal loro inserimento in casella

postale.

2.

L’inserimento

degli invii in casella postale avviene il medesimo giorno del loro arrivo

all’ufficio di recapito, entro un lasso di tempo dipendente dalla quantità

d’invii presenti il dato giorno lavorativo. Nel rispetto della nostra offerta

di prestazione, il personale impiegato all’ufficio di recapito di __________

caselle postali è chiamato a concludere la distribuzione degli invii

prioritari, tra cui gli invii A Plus, entro le 07.30 dal lunedì al sabato.

3.

Mediante il

tracciamento elettronico degli invii il cliente è informato circa il loro reale

stato di elaborazione. La mancata coincidenza fra il momento del rilevamento

mediante scanner ed il recapito in casella postale genera inevitabilmente

un’errata informazione al cliente. Inoltre il recapito del prodotto A Plus è

previsto anche al sabato. Reputiamo pertanto non plausibile l’ipotesi secondo

cui gli invii in oggetto siano stati rilevati mediante scanner il sabato e

recapitati in casella postale unicamente il lunedì successivo. Da noi

interpellato, il personale impiegato presso l’ufficio di recapito di __________

caselle postali ha confermato tale affermazione.” (doc. VIII

– inc. 35.2018.128)

Invitato a formulare le

proprie osservazioni in proposito, l’avv. RA 1 ha in particolare rilevato che

il momento in cui l’invio A Plus viene depositato in casella rimane sconosciuto,

“men che meno vi sono delle direttive al riguardo, né la possibilità di una

verifica. Peraltro non sarebbero altro che direttive interne. Pertanto

l’affermazione che gli invii A Plus devono essere smistati entro le 7.30 della

mattina risulta ad oggi una mera affermazione dell’estensore dello scritto

circa la cui attuazione non vi è certezza. Inoltre abbiamo documentato agli

atti come ciò non si sia stato per un altro invio, segnatamente quello per

posta A Plus rif. __________, a breve distanza da quello in esame (inizio

giugno 2018). Ci risulta che, nel contesto di altre procedure analoghe

patrocinate da altri legali, sia stato documentato come il funzionamento del

recapito degli invii A Plus come descritto ed accertato verbalmente dai

funzionari della posta dall’estensore della lettera in esame, non sia per nulla

dato. Le chiedo di richiamare agli atti dell’incarto in esame le fattispecie

segnalate.” (doc. XI – inc. 35.2018.128).

2.6

Posto che, come visto, secondo

il Tribunale federale, vi è la presunzione che il recapito postale abbia avuto

luogo correttamente (cfr. STF 1C_31/2018 consid. 3.3: “… ist somit zu vermuten, dass das

Zustelldatum von den Postangestellten korrekt registriert worden ist …”,

parzialmente riprodotta al consid. 2.4.), occorre

ora esaminare se gli elementi evidenziati dal rappresentante dell’assicurato,

destinatario dell’invio in questione, possano assurgere a indizi concreti

suscettibili di rovesciare tale presunzione (in tal senso, si veda la succitata

STF 1C_31/2018 consid. 4.2: “Entscheidend

ist allerdings (…) das Bestehen von konkreten Anzeichen für einen Fehler

bei der Postzustellung selbst.” – il corsivo è del redattore), precisato che a

ciò nulla muta il fatto che, conformemente alla giurisprudenza federale, la

buona fede del destinatario è da presumere (cfr. sempre la STF 1C_31/2018 consid. 4.2: “Diesbezüglich weist sie zwar zu Recht darauf hin, dass der gute

Glaube zu vermuten ist (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604 mit Hinweisen), übersieht jedoch, dass dies

nichts an der erwähnten Vermutung ändert, dass die Postzustellung korrekt

erfolgte.” – il corsivo è del redattore).

Preliminarmente va comunque sottolineato che la presunzione è in

concreto rafforzata dalle precisazioni fornite in corso di causa dai dirigenti

dell’ufficio postale di __________. In effetti, dalle loro indicazioni si

evince che il momento in cui gli invii prioritari (tra i quali figurano quelli

A Plus) vengono registrati mediante scansione del codice a barre figurante

sulle buste (in concreto, le 5.54 di sabato 24 febbraio 2018) non corrisponde

esattamente a quello in cui i medesimi invii vengono fisicamente recapitati

nelle caselle postali dei destinatari, ma che la fase d’inserimento degli invii

nelle rispettive caselle postali avviene, in ogni caso, il giorno stesso del

loro arrivo all’ufficio di recapito (e, quindi, della loro registrazione

nel sistema), “entro le 07.30 dal lunedì al sabato”, come pure che, per queste

ragioni, essi non reputano “… plausibile l’ipotesi secondo cui gli invii in

oggetto siano stati rilevati mediante scanner il sabato e recapitati in casella

postale unicamente il lunedì successivo”, ciò che è peraltro stato confermato

anche dal personale impiegato presso l’ufficio di recapito di __________

caselle postali (cfr. supra, consid. 2.5.).

Dalla scheda informativa

“Posta A Plus (A+) – Trasparenza dell’intero processo di spedizione”,

consultabile sul sito web de LaPosta, risulta del resto che “per la posta A

Plus valgono gli stessi tempi rapidi della posta A: gli invii arrivano al

destinatario il giorno lavorativo dopo l’impostazione, sabato incluso.” (il

corsivo è del redattore).

Certo, come hanno

riconosciuto anche i funzionari postali interpellati, il sistema di recapito

appena descritto - specificatamente il décalage esistente tra la

registrazione dell’invio mediante scansione del codice a barre e quello del suo

recapito in casella postale -, è suscettibile di generare incertezze nel

destinatario, ma ciò è un problema, irrilevante ai fini del presente giudizio

(come detto, il recapito ha comunque luogo il giorno stesso), al quale spetta

alla Posta porre rimedio. Una soluzione potrebbe essere quella prevista

allorquando il recapito dell’invio A Plus non avviene nella casella postale, ma

nella cassetta delle lettere del destinatario. In effetti, in quel caso, sul

tracciamento dell’invio figura, oltre alla data e all’ora dell’arrivo

all’ufficio di recapito, la data e l’ora in cui l’invio è stato fisicamente

depositato nella cassetta delle lettere.

Inoltre è utile ricordare

che la correttezza di un recapito non può essere messa in discussione genericamente

ed in linea di principio. Occorrono per contro degli indizi concreti che, nel

caso specifico, facciano apparire come plausibile un’errata datazione (in

questo senso, si veda la sentenza C-7037/2017 del 16 novembre 2018 del

Tribunale amministrativo federale).

2.7

Nella presente

fattispecie, nella misura in cui l’avv. RA 1 contesta la validità del sistema

di spedizione Posta A Plus nel suo principio (cfr. doc. III, p. 3 – inc.

35.2018

), le sue critiche cadono nel vuoto. In effetti, la giurisprudenza

federale ha più volte confermato, peraltro ancora recentemente, la liceità del

sistema in discussione (cfr. consid. 2.4.; sul tema, si veda

pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in

Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, p. 129: “Le courrier A+ ne constitue

nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence dévelopée

sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations,

tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant,

lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il

appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi

et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a

été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro

consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato

dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement

effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec

l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la

boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.” – il

corsivo è del redattore).

D’altro

canto, l’avv. RA 1 sostiene che la mattina di sabato 24 febbraio 2018 si

trovava in centro città per sbrigare una commissione personale e, visto che il

lunedì successivo sarebbe stato assente dall’ufficio per un impegno

professionale oltre Gottardo, di avere personalmente vuotato la casella del suo

studio legale presso l’ufficio postale di __________, non trovandovi l’invio A

Plus n. __________ (cfr. doc. III, p. 1 s. – inc. 35.2018.128).

Il patrocinatore del

ricorrente ha così raccontato la sua personale versione dei fatti, ma ciò non

può bastare per rovesciare la presunzione che il recapito ha avuto luogo

correttamente.

La dichiarazione 4 luglio

2018.

della segretaria __________, secondo la quale sarebbe “… probabile che

l’avv. RA 1 abbia ritirato con maggior frequenza la corrispondenza nel corso

dei sabati durante il mese di febbraio 2018, ed in particolare il fine

settimana del 24-25 febbraio, …” (doc. III 2 – inc. 35.2018.128), non

contribuisce a fornire plausibilità alla versione dei fatti dichiarata dal

rappresentante del ricorrente. Innanzitutto, quanto affermato da __________ non

è altro che una mera supposizione, non avendo ella personalmente assistito alla

pretesa vuotatura della casella postale da parte del suo datore di lavoro.

D’altro canto, la portata probatoria di questa dichiarazione va ad ogni modo

apprezzata con prudenza e circospezione (cfr., in questo senso, F. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, IIa edizione,

n. 96 ad art. 157), considerato, da una parte, il legame di parentela

che unisce l’avv. RA 1 alla sua segretaria (dal sistema

generalizzato ticinese dei dati anagrafici [MovPop] risulta in effetti

che i due sono fratello e sorella) e, dall’altra, il tempo trascorso tra il

momento del ritiro della decisione impugnata e quello in cui è stata redatta la

dichiarazione (4 mesi e mezzo circa; si veda, in questo senso, la STF 1C_31/2018 consid. 4.2, precedentemente citata, in cui si era trattato di una distanza di “sole” cinque settimane).

Infine, il rappresentante

non pretende giustamente che ci si dovrebbe fondare sul timbro apposto dal suo

studio legale sulla decisione impugnata (26 febbraio 2018), in quanto esso

costituisce un indizio oggettivo circa il momento in cui è stata vuotata la

casella postale, ma non in merito a quello in cui l’invio è stato

effettivamente recapitato in casella.

In esito a tutto quanto

precede, occorre pertanto affidarsi al tracciamento elettronico dell’invio, in

base al quale la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 è stata

impostata venerdì 23 febbraio 2018 con il sistema di spedizione Posta A Plus ed

è stata recapitata nella casella postale del rappresentante di RI 1 sabato

24.

febbraio 2018 (cfr. doc. VII – inc. 35.2018.28). Il fatto che la casella

postale sia stata vuotata e, pertanto, si sia presa conoscenza della decisione

su opposizione soltanto il lunedì successivo, non ha alcuna influenza sul

momento determinante l’inizio della decorrenza del termine ricorsuale (cfr. supra,

consid. 2.4.).

Il termine di ricorso di

30.

giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia domenica

25.

febbraio 2018, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.

Tenuto conto

che, giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, i termini stabiliti dalla legge non

decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso, il termine ricorsuale è giunto a scadenza martedì 10

aprile 2018.

Consegnato

all’Ufficio postale di __________ in data 11 aprile 2018 (cfr. la busta

d’invio allegata al doc. I – inc. 35.2018.28), il ricorso

deve essere ritenuto tardivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti