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Decisione

35.2018.129

Revisione rendita in relazione all'infortunio del 28 maggio 1992 (rottura collo del femore): ridotta dal 67% al 43% dal 1° gennaio 2018. Rinvio per ulteriori accertamenti (44 LPGA)

28 marzo 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8. Nella DTF 140 V 70 consid.

4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione

degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.9. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere

dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga

correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in

cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I

811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre

2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.10. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni della CO

1, giusta le quali a partire dal 1° gennaio 2018 l'assicurato è abile al 50% in

attività adeguate, per le ragioni qui di seguito esposte.

2.11. Dalle carte processuali emerge

che, a seguito dell’infortunio del 28 maggio 1992, l’assicurato è stato posto

al beneficio di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2002,

dapprima calcolata quale rendita complementare (doc. 76), a partire dal 1°

febbraio 2012 quale rendita ordinaria in base a un grado d’invalidità del 67%

(doc. 120). Il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito sulla base

di quanto attestato il 28 novembre 2001 dal dr. med. __________, specialista

FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, stante un grado di invalidità del 67%

riconosciuto dall'AI (doc. 75).

In ambito AI l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita

d’invalidità intera (grado di invalidità medio del 62% durante l'anno di attesa

fino al 31 gennaio 2001 e del 67% dal 1° febbraio 2001) a far tempo dal 1°

gennaio 2001 (doc. 61), che è stata confermata nelle successive procedure di

revisione e, da ultimo, con comunicazione del 17 novembre 2016 (doc. 128).

Nell'ambito della revisione della rendita LAINF avviata il 31 maggio 2017 (doc.

133), l'assicurato è stato visitato personalmente il 7 settembre 2017 dal dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia. Nel relativo rapporto del 28

settembre 2017 il medico fiduciario - dopo avere segnatamente posto la diagnosi

(con ripercussione sulla capacità lavorativa) di coxalgia cronica ds. (doc.

143, pag. 15) e avere puntualizzato che le previsioni del dr. med. __________

(nel senso di un decorso sfavorevole con una probabile protesi totale all'anca

ds prima dell'età dei 60 anni) non si erano avverate (grazie certamente a

fattori genetici, soprattutto al fatto che l'assicurato ha un peso corporeo

molto basso - 49 kg su 170 cm - ed alla mancanza di fattori stressanti come

abuso di nicotina o di alcol) e che era "da correggere anche la

diagnosi di osteonecrosi della testa del femore"; doc. 143, pag. 16) -

ha concluso che "In retrospettiva (…) il paziente quando ha percepito

una rendita AI avrebbe potuto lavorare in misura di almeno il 50% in un lavoro

adatto. (…). Il paziente potrebbe lavorare in ufficio come ausiliario, come

sorvegliante in un parking, come sorvegliante in un museo, come venditore, con

le limitazioni citate. In conclusione un rendimento del 50% rispetto ad un

pensum occupazionale del 100%. (…). Grazie ai fattori elencati il paziente non

ha sviluppato una coxartrosi importante negli ultimi 15 anni e non c'è una

progressione dell'artrosi dell'anca ds che non necessita quindi di

un'artroplastica. In retrospettiva è anche da correggere la diagnosi di

osteonecrosi che con grande probabilità non c'era o se c'era era minima nel

senso postero-laterale superiore ds. (…). In retrospettiva, come detto, il

paziente avrebbe potuto lavorare almeno in misura del 50% in un lavoro adatto.

Avrebbe addirittura anche potuto lavorare in misura ridotta come cuoco. (…). In

retrospettiva un caso è più facilmente giudicabile." (doc. 143, pag.

18 e 19).

In sede di audizione il 19 gennaio 2018 l'assicurato ha contestato le

conclusioni a cui era giunto il medico fiduciario della CO 1, versando agli

atti un'articolata attestazione medica di medesima data del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e cardiologo (pag. 151).

Sulla base della precitata valutazione del medico fiduciario, in data 24

gennaio 2018 la CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha

ridotto al 53% il grado dell’invalidità con effetto a contare dal 1° gennaio

2018 (doc. 156). In medesima data la CO 1 ha trasmesso al dr. med. __________

la precitata attestazione del medico di fiducia dell'assicurato, osservando

quanto segue: "(…). Verosimile è che la decisione venga impugnata dall'assicurato

in funzione dei controargomenti medici esibiti dal suo medico curante riguardo

alle risultanze cliniche. Le saremmo pertanto oltremodo grati se prendesse

posizione nel merito, comunicandoci se ed in quale misura essi siano

suscettibili di modificare la sua valutazione." (doc. 155).

Il 27 gennaio 2018 il medico fiduciario ha confermato la propria precedente

valutazione, puntualizzando che è "difficile per il dottor __________,

che è cardiologo, d'entrare nella discussione in una materia puramente

chirurgica/ortopedica" (doc. 158).

In sede di opposizione l'assicurato ha contestato le conclusioni a cui è giunto

il medico fiduciario della CO 1, versando agli atti la valutazione medica del

1° marzo 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e

traumatologia, medico __________ della __________, medico perito __________ e

medico ospedaliero della Clinica __________ di __________ (pag. 166), che -

tenuto conto del tipo di sinistro, della documentazione agli atti e

dell'obbiettività clinica - ha richiesto una MRI dell'anca destra eseguita il

15 febbraio 2018. Nel relativo referto di medesima data il dr. med. __________,

specialista FMH in radiologia - dopo aver puntualizzato che l'esame veniva

confrontato con la precedente indagine del 2000, che evidenziava alterazioni

strutturali riferibili ad un'osteonecrosi post-traumatica con già presente una

parziale deconfigurazione della testa femorale soprattutto nella porzione

laterale – ha concluso per "esiti di osteonecrosi della testa del femore

stadio IV con deconfigurazione della testa femorale e rimaneggiamenti cistici"

(doc. F). Lo specialista consultato privatamente dall'assicurato - dopo aver

proceduto, in particolare, a raccogliere, ad esaminare il decorso secondo gli

atti e le indagini strumentali agli atti e ad eseguire l'esame obiettivo - ha

redatto la propria articolata e motivata valutazione medico-legale, giungendo

alla conclusione che a decorrere dal 1° marzo 2002 l'attività di cuoco è

inesigibile mentre in un lavoro adeguato (in particolare, in un'attività

prettamente d'ufficio) l'assicurato è abile al lavoro al 33% (tempo pieno con

rendimento ridotto del 67% oppure con una combinazione tra tempo ridotto e

rendimento ridotto; doc. 166, pag. 17, 21 e 25).

Il 26 ottobre 2018 il medico fiduciario ha confermato la propria precedente

valutazione (abile al 50% in un'attività adatta) a causa di una coxalgia

cronica, ribadendo che l'assicurato non ha sviluppato una osteonecrosi settica

in seguito all'infortunio del 1992, sulla base di un consulto che sarebbe

avvenuto il 30 settembre 2018 con il dr. med __________, specialista FMH in

radiologia e presidente della società ticinese di radiologia (doc. 180).

In data 13 novembre 2018 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 183).

Su richiesta di delucidazioni del patrocinatore dell'assicurato del 23 novembre

2018 in merito all'inesistenza agli atti di un rapporto del dr. med __________,

il giorno stesso la CO 1 ha risposto via posta elettronica quanto segue: "(…)

il perito __________ ha dapprima visionato ed interpretato personalmente

l'immagine MRI del 15.02.2018 e, per mero scrupolo, ha ritenuto utile far

convalidare la sua interpretazione da parte di uno specialista di alto livello

accademico. Si chiama "consulto collegiale, che non necessariamente deve

essere corredato da un rapporto separato. È risaputo che, per prassi, i periti

con specializzazione in chirurgia ortopedica (aventi già di per sé un know-how

nella disciplina radiologica) consultino colleghi specializzati in radiologia

se lo ritenessero utile. Il perito __________ ha dunque confermato la sua tesi,

precisando che essa è suffragata da un parere di alto livello accademico. (…)."

Considerandi

" (doc. H).

In questa sede l'assicurato ha nuovamente contestato le conclusioni a cui è

giunto il medico fiduciario della CO 1, versando agli atti il dettagliato e

motivato rapporto medico del 3 dicembre 2018 del dr. med. __________ (doc.

190).

2.12

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni

dell’amministrazione, dato che nel caso di specie, come appena riassunto al

consid. 2.11, si è in presenza di opinioni specialistiche contrastanti a proposito

dello stato valetudinario dell'assicurato, in particolare della presenza (come

segnatamente sostenuto dal medico specialistico consultato privatamente

dall'assicurato) o meno (secondo il parere del dr. med. __________) di una

osteonecrosi post-traumatica e dei relativi esiti, con incidenza (in misura del

67% rispettivamente del 50%) sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato,

anche successivamente al 1° gennaio 2018.

Il TCA ritiene che al parere espresso nel rapporto del 28 settembre 2017 (doc.

143) - e confermato nei successivi rapporti del 27 gennaio 2018 (doc. 158) e

del 26 ottobre 2018 (doc. 180) - dal dr. med. __________, che ha segnatamente

"corretto" la diagnosi di osteonecrosi post-traumatica, giungendo

così sostanzialmente ad una capacità lavorativa residua in attività adatta del

50%, non possa essere attribuito un valore sufficiente a dirimere la presente

vertenza. In particolare, i motivati e dettagliati rapporti agli atti del 1°

marzo 2018 (doc. 166) e del 3 dicembre 2018 (doc. 190) del dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e traumatologia, medico __________ della __________,

medico perito __________ e medico ospedaliero della Clinica __________ di __________,

e, quindi specialista nella materia che qui ci occupa, che vanta pure un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, tenuto conto

delle precisazioni, puntuali e motivate ivi contenute, sono suscettibili di

generare dei dubbi, per lo meno lievi, circa la valutazione del medico

fiduciario.

Tanto più che la sua valutazione è pure suffragata, per quanto concerne

l'aspetto diagnostico, dal referto della MRI dell'anca destra del 15 febbraio

2018.

del dr. med. __________, specialista FMH in radiologia, e, quindi nella

materia che qui ci occupa, che vanta pure un’ampia esperienza nel settore di

sua competenza. Del resto, il referto del precitato specialista non è stato

smentito da una certificazione medica specialistica di un radiologo in questa

sede. Tale non potendo essere considerato quanto "riferito" dal

medico fiduciario nella propria valutazione del 26 ottobre 2018 sulla base di

un consulto che sarebbe avvenuto il 30 settembre 2018 con il dr. med. __________,

specialista FMH in radiologia e presidente della società ticinese di radiologia

(doc. 180).

In queste condizioni, le considerazioni espresse dai medici privatamente

consultati dal ricorrente (in particolare, dai dr. med. __________ e __________,

specialisti - val qui la pena di ribadire - nella materia che qui ci occupa,

che vantano pure un’ampia esperienza professionale) - sono atte a generare

dubbi, almeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata

dal(l'unico) consulente medico, dr. med. __________, interpellato formalmente

dalla CO 1.

Alla luce delle divergenti valutazioni medico-specialistiche agli atti, questo

Tribunale non può concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1,

presenta una capacità lavorativa residua del 50% in attività adatte

successivamente al 1° gennaio 2018, così

come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella decisione su opposizione avversata.

Non si può quindi prescindere dal disporre un approfondimento peritale

volto a stabilire l'esistenza della (contestata) osteonecrosi post-traumatica e

dei (parimenti contestati) relativi esiti - oltre alla incontestata coxalgia

cronica ds - con le conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa residua

dell'assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF

8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF

8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

Questa soluzione si giustifica tanto più tenuto conto che, stante quanto

esposto al consid. 2.11, nella misura in cui la CO 1 ha emesso il 24 gennaio

2018.

la decisione formale mediante la quale ha ridotto al 53% il grado

dell’invalidità con effetto a contare dal 1° gennaio 2018 (doc. 156) - e,

quindi, prima di aver interpellato (doc. 155) ed ottenuto (doc. 158) un parere

da parte del dr. med. __________ in merito all'articolata attestazione medica

del 19 gennaio 2018 (doc. 151) del medico curante dell'assicurato -, il modo di

procedere dell'amministrazione non è esente da critiche. Parimenti dicasi per

la circostanza che il 26 ottobre 2018 il medico fiduciario ha confermato la

propria precedente valutazione (abile al 50% in un'attività adatta), sulla base

di un consulto che sarebbe avvenuto il 30 settembre 2018 con il dr. med. __________,

specialista FMH in radiologia e presidente della società ticinese di radiologia

(doc. 180), ma del quale agli atti non figura alcunché, se non quanto riferito

dal medico fiduciario medesimo. Ora, secondo il TCA, considerata

l'indiscussa importanza di tale consulto radiologico (essendo contestata

l'esistenza o meno di un'osteonecrosi post-traumatica e dei relativi

esiti sulla base della documentazione medica strumentale agli atti), agli atti non dovrebbe figurare unicamente quanto

"riferito" dal medico fiduciario, in base a quanto sarebbe emerso da

tale consulto (cfr., in particolare, doc. 180), quanto piuttosto una puntuale

presa di posizione scritta del radiologo in questione in merito alla

documentazione strumentale agli atti esaminata (ed, in particolare, alla

radiografia del 15 febbraio 2018, alla base della valutazione del 1° marzo 2018

del dr. med. __________). Tanto più che, nel caso di specie, la

questione da dirimere avente per oggetto lo stato valetudinario dell'assicurato

(esistenza o meno di un'osteonecrosi post-traumatica e dei

relativi esiti) è decisiva ai fini del giudizio, in particolare in merito alla

capacità lavorativa residua dell'assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2018. Secondo il TCA, nella misura in cui la CO 1 non ha

acquisito agli atti la presa di posizione scritta del

radiologo in merito alla documentazione strumentale agli atti esaminata

relativa al consulto del 30 settembre 2018, alla base del rapporto medico del 26 ottobre 2018 del medico fiduciario

(doc. 180) che ha confermato la valutazione del 28 settembre 2017 (doc. 143), ha quindi commesso una violazione grave del diritto di essere sentito

del ricorrente, che - a fronte del tenore e dell'importanza già

riportato di tale consulto - giustificherebbe in ogni caso nel caso concreto di

rinviare la causa all'amministrazione (cfr. STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019,

consid. 2.2).

Non consente di giungere ad altra conclusione quanto rilevato al riguardo dalla

CO 1, in particolare, nel messaggio di posta elettronica del 23 novembre

2018.

(doc. H), nella risposta del 18 gennaio 2019 (doc. V) e

nelle osservazioni dell'11 febbraio 2019 (doc. IX). Con espresso

riferimento a queste ultime, va qui inoltre ricordato

che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però

assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In

concreto, nonostante abbia avuto in questa sede - durante lo scambio degli

allegati - la facoltà (e la possibilità), la CO 1 non ha prodotto nessuna

documentazione relativa al consulto e/o alla valutazione del dr. med. __________.

Va parimenti qui ricordato che in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio

2010.

consid. 8.3, la Corte federale ha, inoltre, ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

"

(…).

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina

le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del

10.

marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura

di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo

modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è

quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema

cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465,

in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

parere del proprio medico fiduciario (per un caso analogo, si

veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni appena esposte, si giustifica pertanto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla CO 1 per

la messa in atto di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr. STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018;8C_586/2017 del 20 dicembre 2017).

Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore

LAINF sarà poi chiamato a emettere una nuova decisione, dal profilo materiale e

temporale, a contare dal 1° gennaio 2018.

In esito alle considerazioni che precedono, tenuto conto del principio

inquisitorio - secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice - che regge la procedura davanti al TCA, la richiesta di

stralcio dalle tavole processuali di ogni riferimento relativo al dr. med. __________

presentata dal patrocinatore del ricorrente nel gravame dell'11 dicembre 2018

(doc. I, pag. 11, p.to 6.3.3) deve essere respinta.

2.13

Per motivi di economia

processuale, il TCA osserva sin d'ora che la censura ricorsuale, giusta la quale

il ricorrente non sarebbe più collocabile, in quanto aveva 64 anni, 3 mesi e 7

giorni all'epoca della ricezione della decisione di riduzione della rendita

d'invalidità LAINF, suffragata dalla giurisprudenza federale in ambito LAI, andrebbe

in ogni caso respinta. Difatti, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica

della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per

valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato

di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità". Va

pure qui ricordato che giusta l'art. 22 LAINF: "In deroga all'art. 17 cpv.

1.

LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto

riceve una rendita di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo

stesso raggiunge l'età del pensionamento (…)". Val qui la pena di

ricordare che se l’assicurato presenta una domanda di revisione poco prima del

termine, l’assicuratore è tenuto a dare avvio alla procedura, anche se la

decisione di revisione sarà resa soltanto dopo che l’assicurato avrà raggiunto

l’età limite. Parimenti, l’assicuratore può introdurre una procedura di

revisione della rendita prima dell’età limite, a condizione che ne abbia

informato l’assicurato; l’assicuratore può allora rendere la sua decisione

ulteriormente (cfr., sul tema, STCA 35.2011.23 dell'8 settembre 2011, consid.

2.7

e rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).

2.14

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.12), il TCA rinuncia anche all'assunzione

di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.15

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da

ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con

riferimento), il ricorrente, patrocinato in causa da __________ dello RA

1.

(al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non

soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio

è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente

qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto

che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un

ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner

Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto

2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA;

cfr. STCA 35.2017.59 del 19 ottobre 2017, consid. 2.7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti