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Decisione

35.2018.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2018Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, dalla documentazione prodotta in corso di causa (cfr.

doc. R + allegati) si evince che la ricorrente è divorziata e non

ha figli a carico.

Le sue sole

entrate sono rappresentate dalla rendita AI e dalla rendita LPP in ragione,

rispettivamente, di fr. 403 e di fr. 249/mese, per un ammontare di fr. 652.

Sul

Considerandi

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede

la somma di fr. 1’200 quale importo base mensile per il

debitore che vive da solo.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Quindi, già soltanto

considerando l’importo base mensile, l’assicurata presenta un ammanco pari a

fr. 548/mese, ragione per la quale non può che essere dichiarata indigente.

Il fatto che RI 1 possieda

della sostanza immobiliare (proprietà di una PPP e comproprietà di un terreno

edificabile con edificio accessorio) non consente di giungere ad altra

soluzione. La PPP risulta infatti già gravata da consistente ipoteca. Il fondo

n. 2218 RFD di Stabio potrebbe essere costituito in pegno per la parte di cui

l’assicurata è comproprietaria (526/2000; cfr. art. 646 cpv. 3 CC) tuttavia,

vista la sua situazione finanziaria, ella non sarebbe poi in grado di far

fronte al pagamento dei relativi oneri.

Ritenuto, inoltre, che

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,

riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti