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Decisione

35.2018.132

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8 aprile 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

Il

TCA ha, infatti, giudicato che spettava a CO 1 verificare, innanzitutto, se

l’evento del 13 aprile 2017 costituisse, oppure no, un infortunio ai sensi di

legge - valutando l’adempimento, in maniera cumulativa, dei cinque elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio - e, in caso di risposta affermativa, analizzare

ed esprimersi in merito agli aspetti legati alla causalità dei disturbi

presentati dall’assicurato con l’evento annunciato (doc. 18).

1.6. Con

decisione del 29 ottobre 2018, l’assicuratore infortuni ha nuovamente rifiutato

a RI 1 il diritto a prestazioni, ritenendo che nel caso di specie il criterio

del fattore esterno straordinario ai sensi dell’art. 4 LPGA non risulti

adempiuto e considerando inapplicabile anche l’art. 6 cpv. 2 LAINF, dato che le

alterazioni segmentali presentate dall’interessato a livello cervicale non

corrispondono ad una lesione corporale parificabile a postumo di infortunio

(doc. 19).

1.7. A

fronte dell’opposizione presentata dall’assicurato in data 14 novembre 2018 - con

la quale ha contestato il presunto inadempimento del criterio del fattore

esterno straordinario, il quale è per contro “ravvisabile nella presenza di una

grande buca nel manto stradale”, che ha innegabilmente rappresentato la causa

dannosa ed improvvisa del danno fisico riportato (doc. 20) - in data 27

novembre 2018 l’assicuratore infortuni ha confermato la precedente decisione,

ribadendo il rifiuto di prestazioni (doc. 21).

1.8. Con

tempestivo ricorso del 18 dicembre 2018, l’assicurato ha chiesto che la

decisione su opposizione impugnata venga annullata e che l’assicuratore LAINF

sia tenuto a riconoscergli le prestazioni del caso.

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere quanto

già esposto in sede di opposizione, rilevando che il fatto di finire

improvvisamente ed involontariamente in una buca, della quale egli non si era

accorto senza quindi avere potuto rallentare, riveste i crismi dell’evento

esterno straordinario. Negare l’evento causale esterno è, a suo modo di vedere,

“paradossale”.

Quanto

alla presunta esistenza, addotta dall’assicuratore infortuni, di “discrepanze e

contraddizioni” nella dinamica di quanto accaduto prima dell’insorgenza dei

disturbi, il ricorrente ha ancora una volta evidenziato di avere già chiarito

tutto con l’opposizione del 31 agosto 2017, il precedente ricorso al TCA del 21

dicembre 2017, la presentazione di ulteriori mezzi di prova al TCA del 30

gennaio 2018 e le osservazioni al TCA del 25 maggio 2018.

A

proposito, infine, di eventuali patologie pregresse alla colonna cervicale -

negate in ogni caso con forza dall’assicurato - il ricorrente ha rilevato che,

in caso di dubbi, la CO 1 avrebbe potuto, nel corso dell’istruzione del caso,

richiedere un estratto alla sua cassa malati (cfr. doc. I).

1.9. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.10. Con scritto dell’8 febbraio

2019, l’assicurato ha contestato la tempestività della risposta di causa

presentata dall’assicuratore resistente, ben oltre il termine di venti giorni

assegnato dal TCA a tal fine.

Per tali ragioni, il ricorrente ha quindi chiesto che “la tardiva

risposta di causa con l’incarto completo presentati dalla CO 1 il 28 gennaio

2019 sono da stralciare dagli atti e non possono essere considerati nell’esame

del ricorso” (doc. VII).

Queste considerazioni del

ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. VIII), per

conoscenza.

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente all’evento del 13 aprile 2017,

oppure no.

2.2

Preliminarmente va qui ricordato che, in virtù del principio

inquisitorio, il TCA è tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova

- anche se prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela

essere in qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento

di fatti giuridicamente importanti; determinante non è la provenienza di un

mezzo di prova ma il suo contenuto (cfr. STCA 26.1999.119 del 24 gennaio 2000,

consid. 2.2, confermata con STF K 22/00 del 30 novembre 2000). Del resto un accertamento

insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una

violazione del principio inquisitorio (cfr. STCA 35.2016.84

del 18 luglio 2017, c. 2.4). Inoltre, per costante giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata (in casu, il 27 novembre 2018), ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza 8C_402/2015 del

29.

febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF 132 V 215,

consid. 3.1.1 pag. 220).

Stante

quanto precede, la risposta di causa unitamente all’incarto completo

prodotti dall’amministrazione successivamente al 27 novembre 2018 (data questa, giova ribadire, di emanazione della

decisione su opposizione impugnata che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali), vengono presi in considerazione

ai fini del giudizio quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa, nella misura in cui vengono giudicati

rilevanti. Ne discende che l'eccezione

procedurale (di chiaro stampo civilistico) presentata l’8 febbraio 2019 dal

ricorrente, consistente nella richiesta di estromissione della risposta di

causa unitamente all’incarto completo poiché prodotti tardivamente, è respinta.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una

malattia o a fenomeni degenerativi.

Con la revisione della

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

2.7

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi

sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad

infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, con la decisione impugnata, la

CO 1 ha confermato il rifiuto di concedere all’assicurato il diritto a

prestazioni, ritenendo inadempiuto il criterio del fattore esterno

straordinario ai sensi dell’art. 4 LPGA e considerando pure inapplicabile

l’art. 6 cpv. 2 LAINF, dato che le alterazioni segmentali presentate

dall’interessato a livello cervicale non corrispondono ad una lesione corporale

parificabile a postumo di infortunio (doc. 19).

Di

parere opposto il ricorrente, il quale ha a più riprese sottolineato come

l’impatto improvviso subito, mentre si trovava in sella alla propria bici, con

una grande buca nel manto stradale, della quale non si era accorto, rappresenti

senza ombra di dubbio la causa, unica e indiscutibile, dei dolori risentiti a

livello cervicale (doc. I).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che effettivamente, come messo in

rilievo dall’assicuratore infortuni, dagli atti sembrerebbero emergere delle

contraddizioni a proposito dell’origine dei disturbi accusati dall’interessato

a livello cervicale.

Dal

referto del 16 aprile 2017, redatto presso il PS dell’Ospedale __________ di __________,

risulta che i dolori a livello cervicale insorti “da tre giorni” e peggiorati

nel corso della notte precedente, non siano da ricollegare ad un trauma (“nega

traumi, la scorsa settimana si sarebbe recato da un chiropratico dove avrebbe

subito delle manipolazioni”, cfr. doc. 5).

In

effetti, dagli atti emerge che l’interessato si è sottoposto ad un trattamento

osteopatico in data 7 aprile 2017 presso lo studio __________ (cfr. doc. 2).

Anche

nel certificato medico LAINF compilato dall’Ospedale di __________, al quesito

“2. Indicazioni del paziente, come è successo l’infortunio e disturbi?”, è

stato indicato “dolore, su possibile falso movimento” (doc. 6).

L’assicurato,

per contro, nella notifica di infortunio del 4 maggio 2017, ha chiaramente

ricondotto i propri dolori all’improvviso impatto, riportato in data 13 aprile

2017, della ruota anteriore della propria bici da corsa con una grande buca

nell’asfalto (doc. 1).

Nel

certificato medico LAINF redatto in data 11 maggio 2017 dal dr. __________,

alla domanda “2. Indicazioni del paziente, come è successo l’infortunio e

disturbi?” il medico ha indicato che “circolando in bicicletta la ruota davanti

è entrata in una buca e il paziente ha subito un contraccolpo” (doc. 3).

Sia

come sia, questo Tribunale ritiene che - a prescindere da queste apparenti

discrepanze, sulle quali non occorre dilungarsi oltre, esprimendosi in

particolare circa il valore preponderante da attribuire, secondo la dottrina e

la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, alle dichiarazioni

che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid.

2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27

agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,

cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 217, n. 546) – la questione concernente l’adempimento dei requisiti

indispensabili alla realizzazione della nozione di infortunio possa restare

aperta, visto che in ogni caso, anche volendo dare per assodato che l’evento

del 13 aprile 2017 costituisca un infortunio, adempiendone tutte le condizioni

cumulative necessarie, come preteso dal ricorrente, egli non avrebbe comunque

il diritto a prestazioni, come verrà esposto qui di seguito.

2.10

Dagli

atti risulta che il dr. __________, nella valutazione atti dell’11 luglio 2017,

ha considerato che quanto riferito dall’assicurato non è atto, dal punto di

vista biomeccanico e vista la sua intensità (contraccolpo prendendo una buca in

bicicletta), a provocare l’insorgenza di un’ernia cervicale traumatica.

A

suo parere il danno alla salute presentato dall’interessato è riconducibile,

invece, prevalentemente - in presenza di affezioni degenerative preesistenti

documentate dall’esame RM della colonna cervicale del 21 aprile 2017 e viste

pure le manipolazioni alle quali l’interessato si è sottoposto alcuni giorni

prima della riferita instaurazione della cervico-brachialgia - all’uso in

quanto tale di una bici da corsa, con la rispettiva posizione del collo e le

vibrazioni ivi connesse, a prescindere da contraccolpi particolari (cfr. doc. 8).

Il dr. __________ ha pure

rilevato che le alterazioni segmentali e il reperto erniario documentati dalla

risonanza magnetica del 21 aprile 2017 non corrispondono a nessuna lesione

corporale parificabile a postumo d’infortunio (cfr. doc. 8).

2.11

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.12

Il TCA non ha

motivo per mettere in discussione quanto valutato, in maniera puntuale,

completa e convincente - e quindi in modo pienamente probante ai sensi della

giurisprudenza sopra ricordata (cfr. consid. 2.11.) - dal dr. __________ a

proposito dell’eziologia (non) infortunistica dei disturbi presentati da RI 1.

Del resto,

in sede ricorsuale l’assicurato si è limitato a contestare ancora una volta,

come già in passato, il fatto che l’assicuratore infortuni abbia negato l’esistenza

in quanto tale del fattore esterno straordinario (presupposto della nozione di

infortunio), senza tuttavia apportare argomentazioni medico-specialistiche in

grado di mettere in dubbio l’apprezzamento del dr. __________ a proposito della

mancanza del nesso causale.

Anche la

circostanza, fatta valere dall’interessato in sede di opposizione, di avere

sempre praticato attività sportiva in maniera piuttosto intensa e di essersi

sempre sottoposto, da molteplici anni, in maniera regolare a trattamenti di

massaggio sportivo ed osteopatici, senza mai accusare disturbi alla cervicale

(doc. C) - come del resto confermato tramite referto medico del 26 gennaio 2018

dal dr. __________ (cfr. doc. 1) - non può modificare gli esiti della presente

vertenza.

In

questo contesto, è utile ancora una volta evidenziare che, secondo una costante

giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza

(cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s.

consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che è a ragione che l’assicuratore

LAINF, sulla base delle convincenti valutazioni del medico fiduciario, ha

negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del 13 aprile

2017.

Sulla scorta di quanto precede,

la decisione su opposizione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti