35.2018.132
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8 aprile 2019Italiano20 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.132
cr
Lugano
8 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 maggio 2017 RI 1,
nato nel 1966, titolare di un ufficio fiduciario e assicurato contro gli
infortuni presso la CO 1, ha notificato all’assicuratore LAINF un evento
accaduto in data 13 aprile 2017, allorquando “durante una pedalata in bici da
corsa sulla strada di campagna a __________ ho improvvisamente impattato con la
ruota anteriore in una grande buca che mi ha creato un grande contraccolpo alla
cervicale (che si trovava già in posizione ipertesa). A partire dalla sera di
giovedì fino al sabato v’è stato un progressivo aumento dei dolori fino al
punto che la notte tra il 15 e il 16 aprile 2017 mi sono dovuto recare al
pronto soccorso di __________ per il caso dove mi è stata constatata un’ernia”
(doc. 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9
agosto 2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, non
ritenendo che i disturbi di salute dell’assicurato fossero dovuti ad un infortunio
ai sensi di legge, difettando sia il presupposto della causalità (dato che, a
parere del medico consulente dell’amministrazione, la dinamica dell’evento non
è tale da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale traumatica), sia
quello del fattore esterno straordinario (doc. 8).
1.3. Con
opposizione del 31 agosto 2017, l’assicurato ha contestato la decisione
dell’assicuratore LAINF, ritenendo che l’evento annunciato sia di “chiara
natura traumatica” e che il fattore esterno straordinario sia ravvisabile nella
presenza di una grande buca nel manto stradale, la quale ha “innegabilmente
rappresentato la causa dannosa ed improvvisa che ha apportato il danno fisico
alla mia persona, segnatamente l’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA” (doc. 9).
1.4. Con decisione su opposizione
del 10 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF, dopo avere indicato che “oggetto di
litigio è nel presente caso il carattere accidentale dell’evento del 13 aprile
2017”, ha confermato la precedente decisione, rilevando che “contrariamente a
quanto ritenuto dall’assicurato (…) non solo la dinamica dell’evento riferito
dall’assicurato dal punto di vista biomeccanico, ma anche l’intensità
(contraccolpo prendendo una buca in bicicletta) non risultano essere per nulla
tali da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale traumatica”, escludendo
pure, ai sensi della giurisprudenza federale, che l’ernia accusata
dall’interessato possa essere considerata a titolo di lesione parificata ad un
infortunio ai sensi di legge (doc. 10).
1.5. Con sentenza 35.2017.152 del
14 giugno 2018, il TCA - dopo avere rilevato come l’Istituto assicuratore abbia
rifiutato di prendere a carico l’evento occorso all’assicurato in data 13 aprile
2017, non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di
infortunio, ma con motivazioni concernenti l’(in)esistenza del nesso causale
tra i disturbi fatti valere da RI 1 e l’evento dannoso del 13 aprile 2017 - ha
annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti
all’assicuratore infortuni per complemento istruttorio.
Fatti
Il
TCA ha, infatti, giudicato che spettava a CO 1 verificare, innanzitutto, se
l’evento del 13 aprile 2017 costituisse, oppure no, un infortunio ai sensi di
legge - valutando l’adempimento, in maniera cumulativa, dei cinque elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio - e, in caso di risposta affermativa, analizzare
ed esprimersi in merito agli aspetti legati alla causalità dei disturbi
presentati dall’assicurato con l’evento annunciato (doc. 18).
1.6. Con
decisione del 29 ottobre 2018, l’assicuratore infortuni ha nuovamente rifiutato
a RI 1 il diritto a prestazioni, ritenendo che nel caso di specie il criterio
del fattore esterno straordinario ai sensi dell’art. 4 LPGA non risulti
adempiuto e considerando inapplicabile anche l’art. 6 cpv. 2 LAINF, dato che le
alterazioni segmentali presentate dall’interessato a livello cervicale non
corrispondono ad una lesione corporale parificabile a postumo di infortunio
(doc. 19).
1.7. A
fronte dell’opposizione presentata dall’assicurato in data 14 novembre 2018 - con
la quale ha contestato il presunto inadempimento del criterio del fattore
esterno straordinario, il quale è per contro “ravvisabile nella presenza di una
grande buca nel manto stradale”, che ha innegabilmente rappresentato la causa
dannosa ed improvvisa del danno fisico riportato (doc. 20) - in data 27
novembre 2018 l’assicuratore infortuni ha confermato la precedente decisione,
ribadendo il rifiuto di prestazioni (doc. 21).
1.8. Con
tempestivo ricorso del 18 dicembre 2018, l’assicurato ha chiesto che la
decisione su opposizione impugnata venga annullata e che l’assicuratore LAINF
sia tenuto a riconoscergli le prestazioni del caso.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere quanto
già esposto in sede di opposizione, rilevando che il fatto di finire
improvvisamente ed involontariamente in una buca, della quale egli non si era
accorto senza quindi avere potuto rallentare, riveste i crismi dell’evento
esterno straordinario. Negare l’evento causale esterno è, a suo modo di vedere,
“paradossale”.
Quanto
alla presunta esistenza, addotta dall’assicuratore infortuni, di “discrepanze e
contraddizioni” nella dinamica di quanto accaduto prima dell’insorgenza dei
disturbi, il ricorrente ha ancora una volta evidenziato di avere già chiarito
tutto con l’opposizione del 31 agosto 2017, il precedente ricorso al TCA del 21
dicembre 2017, la presentazione di ulteriori mezzi di prova al TCA del 30
gennaio 2018 e le osservazioni al TCA del 25 maggio 2018.
A
proposito, infine, di eventuali patologie pregresse alla colonna cervicale -
negate in ogni caso con forza dall’assicurato - il ricorrente ha rilevato che,
in caso di dubbi, la CO 1 avrebbe potuto, nel corso dell’istruzione del caso,
richiedere un estratto alla sua cassa malati (cfr. doc. I).
1.9. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.10. Con scritto dell’8 febbraio
2019, l’assicurato ha contestato la tempestività della risposta di causa
presentata dall’assicuratore resistente, ben oltre il termine di venti giorni
assegnato dal TCA a tal fine.
Per tali ragioni, il ricorrente ha quindi chiesto che “la tardiva
risposta di causa con l’incarto completo presentati dalla CO 1 il 28 gennaio
2019 sono da stralciare dagli atti e non possono essere considerati nell’esame
del ricorso” (doc. VII).
Queste considerazioni del
ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. VIII), per
conoscenza.
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente all’evento del 13 aprile 2017,
oppure no.
2.2
Preliminarmente va qui ricordato che, in virtù del principio
inquisitorio, il TCA è tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova
- anche se prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela
essere in qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento
di fatti giuridicamente importanti; determinante non è la provenienza di un
mezzo di prova ma il suo contenuto (cfr. STCA 26.1999.119 del 24 gennaio 2000,
consid. 2.2, confermata con STF K 22/00 del 30 novembre 2000). Del resto un accertamento
insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una
violazione del principio inquisitorio (cfr. STCA 35.2016.84
del 18 luglio 2017, c. 2.4). Inoltre, per costante giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata (in casu, il 27 novembre 2018), ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza 8C_402/2015 del
29.
febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF 132 V 215,
consid. 3.1.1 pag. 220).
Stante
quanto precede, la risposta di causa unitamente all’incarto completo
prodotti dall’amministrazione successivamente al 27 novembre 2018 (data questa, giova ribadire, di emanazione della
decisione su opposizione impugnata che segna il limite temporale del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali), vengono presi in considerazione
ai fini del giudizio quali elementi di accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione resa, nella misura in cui vengono giudicati
rilevanti. Ne discende che l'eccezione
procedurale (di chiaro stampo civilistico) presentata l’8 febbraio 2019 dal
ricorrente, consistente nella richiesta di estromissione della risposta di
causa unitamente all’incarto completo poiché prodotti tardivamente, è respinta.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138.
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6
Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una
malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.7
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8
Nella
concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, con la decisione impugnata, la
CO 1 ha confermato il rifiuto di concedere all’assicurato il diritto a
prestazioni, ritenendo inadempiuto il criterio del fattore esterno
straordinario ai sensi dell’art. 4 LPGA e considerando pure inapplicabile
l’art. 6 cpv. 2 LAINF, dato che le alterazioni segmentali presentate
dall’interessato a livello cervicale non corrispondono ad una lesione corporale
parificabile a postumo di infortunio (doc. 19).
Di
parere opposto il ricorrente, il quale ha a più riprese sottolineato come
l’impatto improvviso subito, mentre si trovava in sella alla propria bici, con
una grande buca nel manto stradale, della quale non si era accorto, rappresenti
senza ombra di dubbio la causa, unica e indiscutibile, dei dolori risentiti a
livello cervicale (doc. I).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che effettivamente, come messo in
rilievo dall’assicuratore infortuni, dagli atti sembrerebbero emergere delle
contraddizioni a proposito dell’origine dei disturbi accusati dall’interessato
a livello cervicale.
Dal
referto del 16 aprile 2017, redatto presso il PS dell’Ospedale __________ di __________,
risulta che i dolori a livello cervicale insorti “da tre giorni” e peggiorati
nel corso della notte precedente, non siano da ricollegare ad un trauma (“nega
traumi, la scorsa settimana si sarebbe recato da un chiropratico dove avrebbe
subito delle manipolazioni”, cfr. doc. 5).
In
effetti, dagli atti emerge che l’interessato si è sottoposto ad un trattamento
osteopatico in data 7 aprile 2017 presso lo studio __________ (cfr. doc. 2).
Anche
nel certificato medico LAINF compilato dall’Ospedale di __________, al quesito
“2. Indicazioni del paziente, come è successo l’infortunio e disturbi?”, è
stato indicato “dolore, su possibile falso movimento” (doc. 6).
L’assicurato,
per contro, nella notifica di infortunio del 4 maggio 2017, ha chiaramente
ricondotto i propri dolori all’improvviso impatto, riportato in data 13 aprile
2017, della ruota anteriore della propria bici da corsa con una grande buca
nell’asfalto (doc. 1).
Nel
certificato medico LAINF redatto in data 11 maggio 2017 dal dr. __________,
alla domanda “2. Indicazioni del paziente, come è successo l’infortunio e
disturbi?” il medico ha indicato che “circolando in bicicletta la ruota davanti
è entrata in una buca e il paziente ha subito un contraccolpo” (doc. 3).
Sia
come sia, questo Tribunale ritiene che - a prescindere da queste apparenti
discrepanze, sulle quali non occorre dilungarsi oltre, esprimendosi in
particolare circa il valore preponderante da attribuire, secondo la dottrina e
la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, alle dichiarazioni
che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 217, n. 546) – la questione concernente l’adempimento dei requisiti
indispensabili alla realizzazione della nozione di infortunio possa restare
aperta, visto che in ogni caso, anche volendo dare per assodato che l’evento
del 13 aprile 2017 costituisca un infortunio, adempiendone tutte le condizioni
cumulative necessarie, come preteso dal ricorrente, egli non avrebbe comunque
il diritto a prestazioni, come verrà esposto qui di seguito.
2.10
Dagli
atti risulta che il dr. __________, nella valutazione atti dell’11 luglio 2017,
ha considerato che quanto riferito dall’assicurato non è atto, dal punto di
vista biomeccanico e vista la sua intensità (contraccolpo prendendo una buca in
bicicletta), a provocare l’insorgenza di un’ernia cervicale traumatica.
A
suo parere il danno alla salute presentato dall’interessato è riconducibile,
invece, prevalentemente - in presenza di affezioni degenerative preesistenti
documentate dall’esame RM della colonna cervicale del 21 aprile 2017 e viste
pure le manipolazioni alle quali l’interessato si è sottoposto alcuni giorni
prima della riferita instaurazione della cervico-brachialgia - all’uso in
quanto tale di una bici da corsa, con la rispettiva posizione del collo e le
vibrazioni ivi connesse, a prescindere da contraccolpi particolari (cfr. doc. 8).
Il dr. __________ ha pure
rilevato che le alterazioni segmentali e il reperto erniario documentati dalla
risonanza magnetica del 21 aprile 2017 non corrispondono a nessuna lesione
corporale parificabile a postumo d’infortunio (cfr. doc. 8).
2.11
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione
più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I
673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.12
Il TCA non ha
motivo per mettere in discussione quanto valutato, in maniera puntuale,
completa e convincente - e quindi in modo pienamente probante ai sensi della
giurisprudenza sopra ricordata (cfr. consid. 2.11.) - dal dr. __________ a
proposito dell’eziologia (non) infortunistica dei disturbi presentati da RI 1.
Del resto,
in sede ricorsuale l’assicurato si è limitato a contestare ancora una volta,
come già in passato, il fatto che l’assicuratore infortuni abbia negato l’esistenza
in quanto tale del fattore esterno straordinario (presupposto della nozione di
infortunio), senza tuttavia apportare argomentazioni medico-specialistiche in
grado di mettere in dubbio l’apprezzamento del dr. __________ a proposito della
mancanza del nesso causale.
Anche la
circostanza, fatta valere dall’interessato in sede di opposizione, di avere
sempre praticato attività sportiva in maniera piuttosto intensa e di essersi
sempre sottoposto, da molteplici anni, in maniera regolare a trattamenti di
massaggio sportivo ed osteopatici, senza mai accusare disturbi alla cervicale
(doc. C) - come del resto confermato tramite referto medico del 26 gennaio 2018
dal dr. __________ (cfr. doc. 1) - non può modificare gli esiti della presente
vertenza.
In
questo contesto, è utile ancora una volta evidenziare che, secondo una costante
giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza
(cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s.
consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24.
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che è a ragione che l’assicuratore
LAINF, sulla base delle convincenti valutazioni del medico fiduciario, ha
negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del 13 aprile
2017.
Sulla scorta di quanto precede,
la decisione su opposizione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti