35.2018.15
Ricorso contro decisione incidentale mediante la quale l'assicuratore ha disposto un complemento peritale in materia di chirurgia delle ustioni. Ricorso respinto (non si tratta di una seconda opinione
20 aprile 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2018.15
mm
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 2 febbraio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 maggio 2013, RI 1,
di professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso
la CO 1, si è procurata un’ustione di III. grado nella regione volare del III.
distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio bollente.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 19
febbraio 2016, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
negato il diritto all’indennità giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015
in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli
infortuni dei disoccupati, posto che, durante quel periodo, l’assicurata avrebbe
presentato una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività adeguata.
Il 5 settembre 2016,
l’amministrazione ha emanato una seconda decisione formale, anch’essa
confermata in sede di opposizione, mediante la quale ha dichiarato estinto il
diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, avendo
l’assicurata ritrovato una piena capacità lavorativa in attività confacenti.
1.3. Con sentenze 35.2016.118 e
35.2017.5 del 23 febbraio 2017, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi
Fatti
i ricorsi interposti nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata,
nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché
procedesse al prospettato atto istruttorio (perizia amministrativa a cura della
Clinica di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________) e, sulla base
delle relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni.
La pronunzia appena citata
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Nel corso del mese di
febbraio 2017, l’istituto ha quindi conferito il mandato peritale al Prof.
dott. __________, Direttore della succitata Clinica di dermatologia (cfr. doc.
310).
La visita peritale ha
avuto luogo in data 3 aprile 2017 (cfr. doc. 319.1).
Il relativo rapporto,
elaborato dal Prof. dott. __________ e dalla dott.ssa __________, è stato
consegnato alla CO 1 in data 25 settembre 2017 (cfr. doc. 351).
1.5. Il 13 novembre 2017 - dando
seguito al parere espresso in proposito dalla dott.ssa __________ il 3 aprile
2017 (cfr. doc. 338) -, l’assicuratore LAINF ha informato l’avv. RA 1 circa la
necessità di effettuare un complemento peritale a cura del Prof. dott. __________,
attivo presso la Clinica di chirurgia plastica e della mano dell’Ospedale __________
di __________, atto istruttorio ritenuto “esigibile ed indispensabile a tutti
gli effetti”. D’altra parte, esso si è rifiutato di pagare all’assicurata le
indennità giornaliere (cfr. doc. 358).
Da parte sua, con scritto
del 16 novembre 2017, il rappresentante di RI 1 ha chiesto “… l’avvio
dell’ordinaria procedura e meglio l’emissione di una formale decisione con
successiva presentazione del nome dei periti, dei quesiti peritali, ecc.”, come
pure “… che al più presto sia emessa una decisione atta a regolare il suo
diritto alle cure mediche così come alle indennità giornaliere per tutti i
periodi passati e ciò perlomeno sino ad oggi.” (doc. 361).
Le parti si sono
riconfermate nelle loro rispettive posizioni con scritti del 4 e 12 dicembre
2017 (doc. 365 e 366), nonché del 19 e 21 dicembre 2017 (cfr. doc. 387 e 368).
1.6. Con decisione incidentale del
2 febbraio 2018, la CO 1 ha confermato l’indicazione a sottoporre RI 1 a una
perizia in materia di chirurgia plastica, così come l’incarico al Prof. dott. __________
sulla base dei quesiti peritali ivi allegati (cfr. doc. 372).
Sempre in data 2 febbraio
2018, l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
dichiarato sospeso il diritto all’indennità giornaliera, “…, essendo
l’assicurata abile al lavoro in misura del 100% nei periodi: dal 01.06.2015 al
31.10.2015, dal 18.07.2016 a tutt’oggi ed oltre.” (cfr. doc. 373).
1.7. Con ricorso del 5 marzo 2018,
RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale,
che venga accertato che la perizia amministrativa allestita dal Prof. __________
“… è completa per poter decidere in merito al diritto a indennità giornaliera
dell’assicurata a far tempo dal 1. giugno 2015 a 31 ottobre 2015 e dal 18
luglio 2016. Alla CO 1 è intimato di voler procedere al più presto ai propri
incombenti” e, in via subordinata, che venga chiesto al Prof. __________
di completare la sua perizia “… descrivendo l’evoluzione della capacità
lavorativa in attività adatte a far tempo dal giorno dell’incidente.”.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…).
In concreto, la CO 1 sostiene necessaria un’ulteriore perizia per
rispondere di nuovo alle medesime domande già formulate al precedente perito;
ciò consiste in un’illecita richiesta di second opinion, di cui si entrerà in
merito in seguito (cfr. tra le altre DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). La CO 1,
non contenta infatti delle risposte ricevute dal perito Prof. Dr. med. __________,
peraltro scelto proprio da lei, non può quindi nemmeno avvalersi del diritto di
chiedere una seconda perizia presso il Prof. Dr. Med. __________ e ciò forse
anche nella speranza che quest’ultimo dia le risposte da lei ricercate. Come
già detto, il primo perito ha infatti già risposto in maniera esaustiva a tutto
quanto domandato.
Considerato che i fatti sono già stati adeguatamente chiariti dal
Prof. Dr. med. __________, come dimostrato sopra, l’ottenimento di un’ulteriore
perizia equivale e costituisce dunque un’inutile e ingiustificata seconda
valutazione di una medesima fattispecie in sostituzione della prima, che è
inammissibile anche perché nemmeno sono dati particolari motivi di riesame (…).
E ciò a maggior ragione se si considera che l’assicuratore, dopo aver espletato
la prima perizia a seguito di un rinvio di questo lodevole Tribunale, si
rivolge ora a un secondo perito con il medesimo catalogo di domande (cfr. tra
le tante DTF 138 V 275 consid. 1.1 a 2.6).
A giusto parere, per l’assicurata, l’ulteriore visita peritale presso
il Prof. Dr. Med. __________ prenderebbe dunque effettivamente la forma di una
“second opinion” illegittima e anche ininfluente sulle conseguenze del suo
diritto alle indennità giornaliere LAINF. Vi è inoltre da sottolineare che
quest’ulteriore perizia comporterebbe un ritardo procedurale inammissibile,
soprattutto se si considera che le indennità giornaliere richieste risalgono a
far tempo dal giugno 2015 e che la perizia effettuata in data 3 aprile 2017 ha
dato risultati già ben chiari per quanto concerne il diritto a indennità
giornaliere dell’assicurata per i periodi richiesti (cfr. tra le tante DTF 136
V 156 consid. 3.3; DTF 8C_622/2009 del 3 dicembre 2009; DTF 137 V 210 consid.
3.4.2.6).” (doc. I, p. 13 s.)
1.8. La CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Nel caso di specie, l’oggetto
impugnato è costituito dalla decisione del 2 febbraio 2018, mediante la quale
l’assicuratore resistente ha disposto l’esecuzione di una perizia
amministrativa in materia di chirurgia plastica, affidandone l’incarico al
Prof. dott. __________, attivo presso la Clinica di chirurgia plastica e della
mano dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 372).
Si tratta qui di una decisione
incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli
5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al
tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile
(art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
L’art. 43 cpv. 2 LPGA
recita che, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Nella DTF 137 V 210 consid.
3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può
di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di
conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata,
si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del
pregiudizio irreparabile.
Un pregiudizio
irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a
fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque
soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).
La persona assicurata non
è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata
sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali
della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una
“seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante
perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze.
Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a
un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la
sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V
Considerandi
156.
consid. 3.3).
2.5
Nella concreta evenienza, con
la decisione incidentale impugnata, l’amministrazione ha rilevato segnatamente
che “…, le cure sin qui poste in atto non hanno apportato un sensibile
miglioramento dello stato di salute. Per l’esattezza, le ulcere recidivanti non
trovano una spiegazione scientifica plausibile. D’altro lato, non è escluso un
autolesionismo. Pertanto, urge stabilire se il nesso di causalità naturale ed
adeguata tra le ulcere recidivanti all’avambraccio sinistro e l’infortunio del
21.
maggio 2013 sussiste tuttora col grado della verosimiglianza preponderante,
nel senso che lo stato clinico sia indubbiamente dovuto ad un’evoluzione
sfavorevole del danno infortunistico originario, senza che siano intervenuti
terzi fattori (extra-infortunistici) che ne abbiano ostacolato la guarigione;
solo di conseguenza potrà essere definito l’ulteriore diritto alle prestazioni
in natura a favore dell’assicurata, rispettivamente il nostro obbligo
contributivo. Come già proposto dagli esperti in dermatologia dell’ospedale __________
di __________, è indispensabile una perizia nella disciplina chirurgica delle
bruciature. A tale scopo, abbiamo sin dall’inizio designato il Prof. Dr. med. __________
dell’ospedale __________ di __________.” (doc. 372, p. 2).
Da parte sua, con il
ricorso, l’assicurata contesta in sostanza la necessità di essere sottoposta a
un ulteriore accertamento peritale in materia di chirurgia ricostruttiva,
ritenendo che i fatti giuridicamente rilevanti siano già stati sufficientemente
acclarati grazie alle risultanze della perizia 5 maggio 2017 della Clinica di
dermatologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. I). __________
In esito a quanto precede,
il TCA è dunque chiamato a stabilire se la perizia ordinata dalla CO 1 (in
collaborazione con l’Ufficio AI) rappresenta una – inammissibile – “seconda
opinione”, oppure no.
2.6
In concreto, è utile ricordare
che, preso atto che nel frattempo l’amministrazione stessa aveva ritenuto
necessario un approfondimento peritale a livello universitario in materia
dermatologica, con sentenze 35.2016.118 e 35.2017.5 del 23 febbraio 2017,
questa Corte ha annullato le decisioni su opposizione impugnate e rinviato gli
atti alla CO 1 affinché eseguisse il prospettato atto istruttorio e, sulla base
delle relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni dal
profilo temporale e materiale (cfr. doc. 307 e 308).
La visita peritale ha avuto
luogo il 3 aprile 2017, a cura del Prof. dott. __________ e della dott.ssa __________,
capoclinica, rispettivamente medico-assistente presso la Clinica di
dermatologia dell’Ospedale __________ di __________.
Dalla tavole processuali
si evince che, sempre il 3 aprile 2017, dopo il consulto peritale, la dott.ssa __________
ha informato l’assicuratore circa la necessità di organizzare un “… consulto ambulante
dai nostri colleghi della chirurgia plastica specializzati in bruciature
(Verbrennungschirurgie). Come dobbiamo procedere? Posso organizzare
l’appuntamento o lo organizzate voi?” (doc. 338, p. 7 s.).
Con messaggio di posta
elettronica datato sempre 3 aprile 2017, una funzionaria della CO 1 ha
confermato all’esperta che “… qualsiasi accertamento voi riteneste opportuno
eseguire ai fini della valutazione peritale sarà da noi autorizzato. Può
senz’altro procedere nel consulto specialistico che ha proposto, previo
consenso dell’assicurata.” (doc. 338, p. 7).
In data 7 aprile 2017, la
dott.ssa __________ ha chiesto all’amministrazione se per la stesura del
rapporto peritale avrebbe dovuto o meno attendere gli esiti della perizia di
chirurgia ricostruttiva (doc. 338, p. 4).
La funzionaria della CO 1
ha informato la perita che la risposta alla sua domanda dipendeva dalla
questione di sapere se il parere interno era ritenuto “… indispensabile per
procedere nella stesura della perizia, rispettivamente per rispondere ai
cataloghi di domande che vi abbiamo trasmesso? Nel negativo, potete senz’altro
redigere la perizia dermatologica. In tal caso, tuttavia, gradiremmo conoscere
lo scopo della visita organizzata presso il prof. dr. med. __________.” (doc.
338, p. 4).
Questo il tenore della
risposta fornita dalla dott.ssa __________:
" (…).
… potrei anche rispondere alle domande e poi segue la perizia del
dott. __________ …
Dal nostro punto di vista il problema è più chirurgico che
dermatologico, quindi la perizia del dottor __________ sarà sicuramente più esaustiva
della nostra. (…).” (doc. 338, p. 3 – il corsivo è del redattore)
Informato circa il
contenuto dello scambio di corrispondenza intercorso nel frattempo con i
sanitari della Clinica di dermatologia, il patrocinatore di RI 1, in data 10
aprile 2017, ha dichiarato di “… voler attendere prima la risposta alle
domande peritali e di procedere quindi solamente in seguito con ulteriori
accertamenti volti a scoprire quali provvedimenti potrebbero ulteriormente
migliorare la situazione della mia cliente; tutto ciò tenuto anche conto del
principio della proporzionalità e dell’economicità. A prescindere dalle prime
risposte, in virtù del principio dell’obbligo della riduzione del danno
beninteso anche in futuro la mia cliente resterà a disposizione per ulteriori
accertamenti volti a stabilire quali provvedimenti potrebbero migliorare la
situazione. Prima di procedere in tal senso resto però in attesa delle risposte
peritali.” (doc. 338, p. 1 – il corsivo è del redattore).
Il referto peritale
allestito dal prof. __________ e dalla dott.ssa __________ è pervenuto
all’assicuratore convenuto in data 25 settembre 2017 (cfr. doc. 351). In quella
sede, gli esperti amministrativi hanno in particolare ribadito il consiglio di
sottoporre il caso anche ai loro colleghi della chirurgia delle ustioni (cfr.
doc. 351, p. 7).
In data 13 novembre 2017,
l’istituto assicuratore ha assegnato al rappresentante dell’assicurata un
termine di 10 giorni per comunicare la propria decisione a sottoporsi alla
visita peritale presso il Prof. __________, posto che quest’ultima “… è esigibile
ed indispensabile a tutti gli effetti, in quanto consentirà di porre luce sugli
aspetti medici residui e definire provvedimenti utili alla guarigione della
ferita che inspiegabilmente non si rimargina da anni, nonostante tutto quanto
intrapreso sin qui. Vista questa premessa, alla sign.ra RI 1 non è consentito
di subordinare il suo accordo alla consultazione specialistica alla condizione
che prestazioni di altra natura (= indennità giornaliera) le vengano dapprima
riconosciute.” (doc. 358).
Con scritto del 16
novembre 2017, l’avv. RA 1 ha osservato che la sua patrocinata non si oppone “…
ad ulteriori accertamenti medici. Determinante, così come già in passato, è
piuttosto dapprima la forma così come il luogo, le competenze, le conoscenze linguistiche,
ecc., del perito e del suo centro peritale e non da ultimo in seguito anche le
domande peritali. Proprio in considerazione dell’impostazione che nuovamente e
malauguratamente viene data alla procedura, ed in particolare senza alcun
riscontro alle necessità dell’assicurata che come già detto nonostante l’esito
della perizia già eseguita è ancora in attesa di ricevere il pagamento delle
indennità giornaliere, per l’ulteriore perizia è domandato l’avvio
dell’ordinaria procedura e meglio l’emissione di una formale decisione con
successiva presentazione del nome dei periti, dei quesiti peritali, ecc.” (doc.
361, p. 2).
2.7
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale constata che l’iniziativa di ordinare una perizia anche in
materia di chirurgia delle ustioni, non è partita dall’assicuratore resistente,
dopo aver preso conoscenza delle risultanze del rapporto allestito dai sanitari
della clinica di dermatologia. In effetti, dagli atti di causa emerge che è
stata la stessa dott.ssa Jaberg-Bentele, immediatamente dopo aver eseguito la
visita peritale del 3 aprile 2017, a segnalare alla CO 1 la necessità di un
approfondimento peritale da parte dei colleghi della Clinica di chirurgia
plastica e della mano, in quanto “… il problema è più chirurgico che dermatologico,
quindi la perizia del dottor __________ sarà sicuramente più esaustiva della
nostra.” (cfr. doc. 338, p. 3; necessità che è del resto stata segnalata
anche nel referto peritale del 5 maggio 2017).
In questo contesto, è
utile segnalare che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i
periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Ciò vale anche per la
scelta delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere
discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi
(cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi
menzionati).
Ora, alla luce di quanto è
stato attestato dalla dott.ssa __________, ovvero che il caso dell’assicurata
ricade piuttosto nel campo di specializzazione della chirurgia ricostruttiva
(chirurgia delle ustioni), tanto che la relativa perizia fornirebbe delle
risposte più esaustive ai quesiti sottoposti dalle parti (lasciando così
sottintendere che quelle fornite da lei e dal Prof. __________ non lo sono),
non consentono al TCA di ritenere che la fattispecie sia già stata sufficientemente
delucidata grazie alla sola perizia dermatologica, di modo che quella
ulteriormente disposta dall’amministrazione rappresenterebbe una,
inammissibile, “seconda opinione”.
In queste condizioni, occorre
invece concludere che il rapporto allestito dagli esperti dermatologi ha il
valore di una perizia parziale e che l’istruttoria va dunque completata procedendo
a ulteriori accertamenti sotto forma di una perizia (parziale) in materia di
chirurgia delle ustioni. Le rispettive conclusioni dovranno poi essere
oggetto di una discussione globale tra gli esperti coinvolti (per un
caso riguardante delle ferite da ustione in apparenza incurabili, si vedano la
STCA 32.2008.225 del 30 settembre 2009 e la STCA 35.2008.53 del 26 ottobre
2009).
Richiedere delle
precisazioni direttamente ai dottori __________ e __________, così come lo
propone la ricorrente, non avrebbe alcun senso, dal momento in cui sono stati
loro stessi ad affermare che delle risposte più esaustive ai quesiti possono
essere fornite ormai soltanto dagli specialisti in chirurgia delle ustioni.
Questa Corte constata
peraltro che da parte dell’insorgente non sono stati sollevati né motivi
formali di ricusa nei confronti del Prof. dott. __________ (ovvero
quelli che sono suscettibili di generare dei dubbi circa la sua imparzialità)
né motivi materiali contro il medesimo esperto, segnatamente per quanto
riguarda la sua competenza professionale.
Il fatto che il Prof. __________
non conosca la lingua italiana rende necessaria la presenza di un traduttore
professionista oppure, come da lui stesso suggerito, perlomeno di un
medico-assistente di lingua madre italiana (cfr. doc. 340, p. 1).
Per quanto concerne infine
la decisione formale del 2 febbraio 2018, in cui la CO 1 ha sospeso il diritto
all’indennità giornaliera a fronte di una pretesa piena capacità lavorativa
durante il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2015 e a decorrere dal 18 luglio
2016, (cfr. doc. 373), alla quale l’assicurata si è peraltro già opposta (cfr.
doc. 376), essa non è oggetto della presente procedura ricorsuale. Questo
Tribunale non è pertanto legittimato in questa sede a verificare se il
provvedimento in questione, che l’amministrazione pretende essere validamente
supportato dalle risultanze della perizia (parziale) elaborata dai dottori __________
e __________ (cfr. doc. III, p. 5: “Dalla perizia dermatologica è solo chiaro
(almeno per CO 1) l’aspetto riguardante l’abilità lavorativa. Infatti per CO 1
l’abilità lavorativa è data nella misura del 100% per attività consone.”), è
conforme al diritto, oppure no.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti