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Decisione

35.2018.16

Correttamente assicuratore ha rifiutato di procedere ad una revisione procedurale o a una riconsiderazione di una precedente decisione cresciuta in giudicato, non reputandone adempiute le condizioni

20 agosto 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori fatti valere dall’assicurato possano costituire una ricaduta

dell’evento infortunistico del 2 aprile 2013, avendo il dr. __________ escluso

l’esistenza di un rapporto causale tra detto infortunio e le problematiche al

polso destro (doc. 87).

1.9. Con tempestivo ricorso del 5

marzo 2018 l’assicurato, sempre rappresentato dalla lic. iur. RA 1, ha

contestato la decisione su opposizione del 2 febbraio 2018, chiedendo

l’accoglimento della richiesta di revisione procedurale della decisione del 25

febbraio 2016 e l’attribuzione del diritto a prestazioni.

La rappresentante del

ricorrente, a sostegno delle proprie pretese ricorsuali, ha addotto il fatto

che quanto verificatosi in data 9 ottobre 2015 è parificabile ad un infortunio

e che il nesso causale con l’infortunio del 2 aprile 2013 è dato (doc. I).

1.10. Nella sua risposta del 3

aprile 2018, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.11. Con scritto del 7 maggio 2018,

la rappresentante del ricorrente ha nuovamente chiesto l’accoglimento della

domanda di revisione procedurale, rilevando che al momento dell’evento del 9

ottobre 2015 l’assicurato non stava svolgendo un’attività abituale, visto che

quel giorno, nonostante egli potesse svolgere solo attività leggere, aveva

dovuto sollevare e spostare lastre di circa 50 kg nell’ambito dello

smantellamento di un tetto di eternit.

Avendo quindi

l’interessato dovuto compiere un’attività pesante e non abituale, a mente della

sua rappresentante egli ha quindi “ecceduto in modo evidente il quadro di

quanto fisiologicamente era normale pretendere dal ricorrente nelle sue

condizioni di salute”, motivo per il quale occorre considerare adempiuto il

presupposto del fattore esterno (doc. VII).

1.12. Con osservazioni del 17 maggio

2018, l’Istituto assicuratore ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso,

rilevando che per un falegname carpentiere è usuale lavorare sui tetti e

concludendo che quanto accaduto all’assicurato in data 9 ottobre 2015 non è

parificabile ad un infortunio poiché non è stato causato da un fattore causale

esterno (doc. IX).

Queste considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. X), per

conoscenza.

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto unicamente alla questione di sapere se l’CO 1 fosse o meno

legittimato, non reputandone adempiute le condizioni, a rifiutare di procedere

alla revisione procedurale o alla riconsiderazione della decisione del 25

febbraio 2016, cresciuta in giudicato (aspetto quest’ultimo incontestato).

2.2

Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1

LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

D’altro canto,

l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA

(cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid.

5.3

in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio

2005.

consid. 1.2.).

2.3

Dalle tavole

processuali si evince che, con la decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta in

giudicato, l’assicuratore LAINF ha rifiutato all’assicurato il diritto a

prestazioni, ritenendo che i disturbi di salute alla mano destra annunciati nell’ottobre

2015.

non siano dovuti ad un infortunio ai sensi di legge, ad una lesione corporale

parificabile a infortunio o a una malattia professionale e, infine, non

reputando neppure che gli stessi siano in nesso causale sicuro o probabile con

il precedente infortunio del 2 aprile 2013 (cfr. doc. 127).

Pertanto, stante la sua

incontestata crescita in giudicato, la decisione del 25 febbraio 2016 potrebbe

essere rimessa in discussione unicamente attraverso i rimedi straordinari

di diritto (revisione processuale o riconsiderazione).

2.4

In data 1°

settembre 2017, la rappresentante legale dell’interessato ha presentato

all’assicuratore infortuni una richiesta di revisione processuale della

decisione del 25 febbraio 2016.

2.4.1

L'amministrazione

è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove,

secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze

che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,

allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante

sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7

marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i

fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit

administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1

LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega

ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso

complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da

chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi

mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti

che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento

precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante.

Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati

anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella

precedente procedura.

Un mezzo di

prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe

condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse

avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella

causa G.P.). In sostanza, il nuovo

mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad

accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio,

che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie.

Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente

incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di

una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già

conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione

la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già

conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento

non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano

sconosciuti o rimasti non provati (su questo tema, cfr. STF 8C_148/2018 del 6

luglio 2018, destinata alla pubblicazione).

2.4.2

Nel caso di

specie, la lic. iur. RA 1 ha individuato, quale motivo concreto di

revisione, il fatto che, dopo gli interventi chirurgici del 20

maggio 2016 e 28 ottobre 2016, il dr. __________, con apprezzamento

medico dell’8 febbraio 2017 eseguito per conto della __________,

abbia rilevato l’esistenza di lesioni legamentarie al polso destro, non

conosciute prima, che a suo parere corrispondono a delle lesioni

corporali parificabili a postumo di infortunio, sia a dei potenziali postumi di

un evento infortunistico, di competenza dell’CO 1 (cfr.

doc. 77).

Nella

propria valutazione dell’8 febbraio 2017, il dr. __________,

preso atto dell’intervento al polso della mano destra eseguito in data 28

ottobre 2016, ha considerato che “viene nuovamente confermata la presenza di

una lesione del legamento scafo-lunare, dei legamenti radiocarpici anteriori e

della fibrocartilagine triangolare del polso destro”, aggiungendo che “le

diagnosi ritenute dalla dr. __________ il 10.2.2016 nel documento

sottoposizione medico di __________ (sindrome del tunnel carpale destro e

sospetto cisti interossei carpo centrale) non corrispondono, rispettivamente

corrispondono solo parzialmente all’insieme dei reperti patologici

successivamente ed effettivamente obiettivati, in particolare per quanto

attiene alle lesioni del legamento scafo-lunato, dei legamenti radiocarpici

anteriori e della fibro-cartilagine triangolare”, concludendo che “le lesioni

legamentarie riscontrate in occasione degli interventi del 20.5.2016 e

28.10.2016

corrispondono, dal punto di vista medico, sia a delle lesioni

corporali parificabili a postumo di infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2 OAINF,

sia a dei potenziali postumi di un evento infortunistico” (doc. 69).

2.4.3

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA ritiene che - al di là di qualsiasi considerazione a

proposito della tempestività o meno con la quale la rappresentante

dell’assicurato ha fatto valere l’esistenza di fatti nuovi (a parere

dell’assicuratore LAINF ben oltre il termine di 90 giorni dalla loro scoperta) -

l’CO 1, a ragione, non abbia accolto la richiesta di revisione procedurale della

decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta incontestata in

giudicato, avanzata dalla lic. iur. RA 1, non reputandone adempiute le

condizioni.

Al riguardo, va

evidenziato che con la decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta

incontestata in giudicato, l’CO 1 ha rifiutato per ragioni giuridiche e non

mediche di considerare che quanto verificatosi il 9 ottobre 2015

costituisse un infortunio o una lesione parificata a postumo infortunistico.

A quel

momento, infatti, l’Istituto assicuratore ha

concluso che, alla luce della dinamica dei fatti (ossia del fatto che l’assicurato

ha risentito il dolore al polso nell’alzare una lastra di eternit da un tetto),

non si è in presenza né di un infortunio, né di una lesione corporale

parificabile a infortunio”, mettendo in rilievo la circostanza che “dagli

accertamenti esperiti risulta che l’assicurato ha lamentato i disturbi al

polso-mano destri dopo avere sollevato una lastra senza che in tale

frangente sia successo qualcosa di particolare o straordinario” (cfr. doc.

65, corsivo della redattrice).

Pertanto,

nell’ambito della revisione procedurale della decisione del 25 febbraio

2016, cresciuta in giudicato, non è sufficiente, come

preteso dalla rappresentante del ricorrente, addurre argomentazioni di

carattere medico (ossia che le “nuove diagnosi” di lesioni legamentarie messe

in luce dal dr. __________ siano delle lesioni corporali parificabili ad

infortunio o che corrispondano a dei – peraltro potenziali - postumi

infortunistici) per rimettere in discussione il rifiuto, per ragioni

giuridiche, di riconoscere il carattere infortunistico o di lesione

parificata ai disturbi annunciati a seguito dell’evento del 9 ottobre 2015, espresso

nella decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta in giudicato.

Del resto, questo

Tribunale rileva che la rappresentante del ricorrente non ha minimamente fatto

valere l’esistenza di un fatto nuovo in relazione alla dinamica di quanto

avvenuto il 9 ottobre 2015.

In sede ricorsuale,

infatti, ella ha ancora una volta ribadito che il giorno in questione

l’assicurato ha risentito dei dolori dopo aver sollevato una lastra di eternit

del peso di circa 50 kg nell’ambito dello smantellamento di un tetto.

Tale dinamica è già stata

presa in considerazione con la decisione del 25 febbraio 2016 cresciuta in

giudicato, escludendo che quanto avvenuto in data 9 ottobre 2015 costituisse un

infortunio ai sensi di legge o una lesione parificata, in mancanza del fattore

esterno.

Analogamente a quanto

ritenuto dal Tribunale federale in una STF 8F_2/2017 del 4 ottobre 2017 – nella

quale l’Alta Corte ha rilevato come “l'istante con la sua domanda in realtà tenta

impropriamente di procedere - ancora una volta - a un libero riesame del suo

caso, cercando di concludere per l'erroneità delle conclusioni di allora. Ci si

può chiedere altresì se la domanda sia tempestiva alla luce della circostanza

che il prurito di cui soffre è noto. È quindi in occasione della prima

procedura dinanzi all'CO 1 che gli incombeva l'onere di dimostrare le sue

pretese o per lo meno di provare le conclusioni dell'assicuratore da lui

ritenute erronee” – il TCA non può che sottolineare come anche nella presente

fattispecie l’assicurato non possa ora, tramite la propria richiesta di

revisione procedurale della decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta in

giudicato, tentare di procedere ad un libero riesame del proprio caso.

Al contrario, egli,

peraltro patrocinato da un legale, avrebbe dovuto, in occasione della procedura

sfociata nella decisione del 25 febbraio 2016, contestare tramite i mezzi ordinari

di diritto il rifiuto dell’amministrazione - per ragioni giuridiche che esulano

quindi completamente da qualsivoglia accertamento di natura medica - di

riconoscere la straordinarietà del fattore esterno e il fattore esterno in

quanto tale e, di conseguenza, l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge,

rispettivamente di una lesione parificata.

Ciò che, come già

ricordato, non è, tuttavia, stato fatto, con la conseguente crescita in

giudicato della decisione del 25 febbraio 2016.

Il TCA non reputa,

neppure, che la domanda di revisione processuale possa essere accolta per

ragioni mediche, considerando le lesioni legamentarie messe in rilievo dal dr. __________

quali conseguenza dell’infortunio del 2 aprile 2013.

Al riguardo, con

apprezzamento medico del 23 ottobre 2017, il dr. __________, medico __________

dell’assicuratore infortuni, ha escluso che le lesioni legamentarie messe in

evidenza dal dr. __________ possano essere considerate una ricaduta dell’evento

del 2 aprile 2013, ritenendo che “limitatamente all’infortunio del 2.4.2013 il

fatto ha determinato una torsione delle due dita non un trauma diretto o

indiretto della filiera del carpo, per cui le lesioni TFCC e le altre

citate possono essere inquadrate in un ambito degenerativo non traumatico”

(doc. 79, corsivo della redattrice).

Il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio tali conclusioni, le quali appaiono convincenti.

Del resto, in sede

ricorsuale il ricorrente non ha presentato documentazione medico-specialistica in

grado di mettere in discussione quanto ritenuto dal dr. __________.

Il dr. __________,

peraltro, come correttamente indicato dall’amministrazione, non ha mai preteso che

le lesioni legamentarie in discussione siano da considerare una ricaduta proprio

dell’infortunio del 2 aprile 2013 (“a lui ampiamente noto” come osservato in

sede di decisione su opposizione, cfr. doc. A2, paragrafo 8, pag. 5),

limitandosi a genericamente indicare che le stesse potrebbero potenzialmente

corrispondere a dei postumi infortunistici, senza tuttavia

individuare con esattezza uno specifico evento infortunistico a cui ricondurle (cfr.

doc. 69, in cui il medico parla di “potenziali postumi di un evento

infortunistico”, corsivo della redattrice).

A tale

proposito occorre notare, per inciso, che dal referto peritale del 25 luglio

2017.

redatto per conto dell’Ufficio AI dal dr. __________, emerge che in più

occasioni l’assicurato abbia subito degli eventi dannosi alla mano destra, di

competenza dell’CO 1 solo con riferimento a quanto accaduto il 2 aprile 2013 e

il 9 ottobre 2015 (mentre vi è stata già nel 1994 la sutura dei tendini estensori

D1, D2 e D3 della mano destra dopo ferita da taglio e, il 4 novembre 2010, è

stato vittima di un trauma distorsivo al polso destro) (cfr. doc. 77).

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, questo Tribunale concorda con l’assicuratore LAINF nel ritenere

che nel caso di specie non ricorrano le condizioni per potere procedere ad una

revisione processuale della decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta in

giudicato.

2.5

Resta quindi da verificare -

sebbene la realizzazione di tale eventualità non sia stata trattata nella

decisione impugnata, né, del resto, preteso in sede di ricorso - se possa

entrare in considerazione un'eventuale riconsiderazione della decisione del 25

febbraio 2016 sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

Questo Tribunale, per le

ragioni che verranno esposte qui di seguito, non ritiene adempiute le

condizioni neppure per accogliere questa eventualità, visto che la decisione

del 25 febbraio 2016, cresciuta in giudicato, non può essere

considerata manifestamente errata.

2.5.1

Conformemente a un principio

generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non

è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio

errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3 maggio

2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile

2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo

che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica

esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto

della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante la riconsiderazione,

si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,

un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento

di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid.

4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata

presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando

delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state

in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione

diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni

poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

2.6

Il TCA ritiene, innanzitutto,

che la decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta in giudicato, nella misura in

cui ha negato il carattere infortunistico dell’evento del 9 ottobre 2015, non è

manifestamente errata.

2.6.1

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b) .

In una sentenza U 403/01

del 14 ottobre 2002 consid. 4.2 - riguardante il caso di un agente della

Polizia cantonale che, nel corso di un’azione di arresto, aveva proceduto allo

sfondamento di una porta d’entrata, riportando così un’ernia discale - il TFA

ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge (e pure di una

lesione parificata ex art. 9 cpv. 2 OAINF), in quanto “… l’abbattimento della

porta in esame non ha costituito un fatto straordinario, né tanto meno

imprevedibile, trattandosi di un’azione abbastanza frequente e, quindi,

certamente non inusuale. In siffatte condizioni, non si può parlare di uno

sforzo manifestamente eccessivo per l’assicurato, cognito dei rischi connessi

alla sua professione …”.

2.6.2

Nella

concreta evenienza, dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato si è

procurato il danno alla mano mentre sollevava delle lastre di eternit da un

tetto, del peso di circa 50 kg.

Non è dunque intervenuto

nessun fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato

senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

D’altra parte non vi è

neppure stato un movimento scoordinato del corpo ai sensi della

giurisprudenza sopra citata.

Come già indicato,

affinché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.), ciò che

l’assicurato stesso ha escluso affermando, in occasione del colloquio del 7

gennaio 2016, che al momento del sinistro non era successo nulla di particolare

o di straordinario (cfr. doc. 49).

Tutto ben considerato,

secondo il TCA, non si può nemmeno ritenere che l’insorgente - un giovane

adulto (41 anni al momento dell’evento), di corporatura robusta (dagli atti si

evince che l’assicurato è alto 175 cm e ha un peso attorno ai 100 kg- cfr. doc.

77, p. 13) – nello spostare le lastre del peso di circa 50 kg abbia compiuto

uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza federale.

È vero che, come rilevato

dalla sua rappresentante legale, al momento in cui è avvenuto l’evento in

questione egli lamentava già una certa debolezza nell’utilizzo della mano-polso

destro.

In una sentenza

8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, simile circostanza è stata

giudicata irrilevante dal Tribunale federale, il quale ha stabilito che i

requisiti che la giurisprudenza ha posto a proposito del fattore esterno, non

possono essere affievoliti prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla

parte del corpo interessata.

Questo principio è stato

sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9

cpv. 2 OAINF (nella versione in vigore fino al 31.12.2016), più concretamente a

proposito del requisito del “potenziale di pericolo accresciuto”, trattandosi

di un’assicurata la quale, nel sollevare una valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla, già danneggiata da precedenti sinistri.

Secondo

il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in

materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona

assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA deve concludere che la decisione del 25 febbraio 2016 con la

quale l’Istituto assicuratore aveva rifiutato di riconoscere il carattere

infortunistico dell’evento del 9 ottobre 2015 non fosse manifestamente errata,

non essendo soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale

per poter riconoscere il carattere infortunistico dell’evento annunciato.

2.7

Secondo questo Tribunale la

decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta in giudicato non è manifestamente

errata, neppure laddove ha rifiutato l’obbligo a prestazioni sulla base

dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (nella versione in vigore fino al 31.12.2016),

disposizione che parificava a infortunio una serie di lesioni corporali.

2.7.1

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva che se non attribuibili

indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni

corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se

non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (nella versione in vigore fino al 31.12.2016) sono

paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici

dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno

(cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante

può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è

necessario che esso sia stato scomposto o anomalo

(cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni

parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure

di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del

corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

2.7.2

Nel caso concreto, non si può

considerare che il fatto di avere sollevato delle lastre del peso di circa 50

kg ecceda l’attività compiuta abitualmente per l’assicurato, il quale ha sempre

svolto attività manuali (cfr. consid. 2.6.2).

Contrariamente

a quanto preteso dalla sua rappresentante legale, infatti, non basta, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.2.), indicare che l’assicurato, a causa

di precedenti sinistri, potesse svolgere solo attività leggere per riconoscere

l’esistenza del fattore esterno.

L’Alta Corte non ha

riconosciuto un “potenziale di pericolo accresciuto” neppure trattandosi di

un’assicurata la quale, nel sollevare una valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla, oltretutto già danneggiata da precedenti

sinistri (cfr. STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009).

Il

Tribunale federale è arrivato allo stesso risultato nel caso di un assicurato

che aveva caricato sul camion della spazzatura in movimento un sacco

dell’immondizia del peso di 15/20 kg (cfr. STF 8C-665/2010 del 10 gennaio 2011)

e nel caso di un aiuto-cuoco che si era procurato la rottura di un tendine

della spalla sinistra, nel sollevare una pesante padella (cfr. STFA U 205/06

del 6 ottobre 2006 consid. 3.1).

Di conseguenza, la

decisione del 25 febbraio 2016 cresciuta in giudicato, con la quale l’CO 1 ha

ritenuto di non potere prendere a carico l’evento del 9 ottobre 2015 nemmeno a

titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio, non può essere

considerata manifestamente errata, in quanto rispettosa delle severe condizioni

poste dalla giurisprudenza federale in vigore a quel momento (mentre ora, con la revisione della Legge federale

sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017,

il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno

per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio) per

ammettere una tale eventualità.

2.8

Infine, il TCA considera che

la decisione del 25 febbraio 2016, cresciuta in giudicato, non fosse

manifestamente errata neppure laddove ha escluso che i disturbi risentiti

dall’assicurato costituissero una ricaduta dell’evento infortunistico del 2

aprile 2013.

Tale decisione, difatti, è

stata presa dall’amministrazione sulla base del parere del proprio medico

fiduciario.

La diversa opinione

espressa dal dr. __________, peraltro espressa in termini possibilistici e

senza individuare con esattezza a quale infortunio fare riferimento (“potenziali postumi di un evento infortunistico”, cfr. doc. 69),

non è tale da far apparire come manifestamente errato l’apprezzamento del

medico di __________ e, quindi, da giustificare una riconsiderazione della

decisione del 25 febbraio 2016.

Al riguardo va, infatti,

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, si sarebbe, tutt’al più, in

presenza di un errore di apprezzamento, che di principio non è soggetto a

riconsiderazione (cfr. DTF 126 V 23 consid. 4c e RAMI 1998 K 990, p. 253).

La decisione su

opposizione impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti