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Decisione

35.2018.19

Condono. Contrariamente a quanto considerato dall'amministrazione, il TCA reputa adempiuto il requisito della buona fede. Rinvio atti all'assicuratore per valutare adempimento o meno dell'altro requis

20 agosto 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

V 176 consid. 3d). Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è

arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire,

in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che

la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i

riferimenti ivi menzionati).

2.4. In una

sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in

DLA 2005 N. 7 p. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di

disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità

di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua

buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di

un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti

l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore

all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente

troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente

divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della

disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattasse di un caso di

negligenza lieve (cfr. pure la STFA C 264/05 del 25

gennaio 2006 consid. 4).

In una sentenza 35.2014.90

del 17 dicembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha pure

negato la buona fede a un assicurato che, prima di rimanere vittima di un

infortunio, aveva realizzato un reddito medio lordo pari a fr. 3'250 nel 2006 e

a fr. 4'135 nel 2007, mentre che l’assicuratore infortuni gli aveva corrisposto

indennità giornaliere per importi ben maggiori (fr. 4'905.75 nei mesi di

ottobre 2007 nonché luglio, agosto e ottobre 2009, fr. 4'589.25 nel mese di

giugno 2009 e fr. 4'747.50 nel mese di settembre 2009).

Viste le cifre in gioco,

il TCA aveva ritenuto che l’assicurato non poteva in buona fede non rendersi

conto che vi fosse stato un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.

In un’altra sentenza

35.2015.31 del 18 aprile 2016, cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha, per contro, considerato adempiuto il requisito della buona fede

nel caso di un assicurato, il quale prima dell’infortunio era iscritto in

disoccupazione e percepiva un guadagno intermedio, reputando che non si potesse

parlare nel caso concreto di un manifesto divario tra quanto percepito

dall’assicurato prima dell’infortunio e quanto invece corrispostogli

dall’istituto assicuratore resistente a titolo d’indennità giornaliera

d’infortunio a far tempo dall’evento dannoso.

2.5. In concreto,

l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto “…

con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto

riscontrare l’errore. Ha invece omesso di verificare ogni volta, con lo

scrupolo necessario, l’importo della somma versata. Le indennità giornaliere

pagate erano infatti superiori al salario percepito prima dell’infortunio.

Perlomeno avrebbe dovuto accertarsi dell’esattezza dei pagamenti.” (doc. 259).

Dalla STCA 35.2017.31 del

21 agosto 2017, cresciuta incontestata in giudicato, emerge che l’assicuratore

LAINF ha inizialmente calcolato l’indennità giornaliera spettante

all’assicurato sulla base del salario annuale lordo indicato -erroneamente -

dal datore di lavoro nella notifica di infortunio del 13 settembre 2013, di fr.

Considerandi

103’344.46 (226.55/giorno) (cfr. doc. 251).

Sempre dalla STCA

35.2017.31

del 21 agosto 2017, cresciuta incontestata in giudicato, risulta che

in seguito, nell’ambito degli accertamenti volti a chiarire gli aspetti

economici legati alla determinazione del diritto alla rendita d’invalidità,

l’assicuratore LAINF è venuto a conoscenza del fatto che nel momento in cui è

rimasto vittima dell’infortunio (l’11 settembre 2013) - e, in realtà, già

prima, a partire dal 7 gennaio 2013 – RI 1 percepiva un salario mensile inferiore

rispetto a quello figurante sull’annuncio di infortunio (che corrispondeva alla

media annuale del 2012).

La differenza salariale in

questione, come rilevato dall’amministrazione, era del 20% ed era motivata dal

fatto che -come appreso a seguito della richiesta di delucidazioni fornite dal

datore di lavoro all’CO 1 nel corso della causa sfociata nella STCA 35.2017.31

del 21 agosto 2017 (cfr. doc. 251 pag. 6) – viste le numerose assenze

dell’interessato, il datore di lavoro, aveva proceduto, a partire dal 7 gennaio

2013, ad un cambiamento del suo mansionario. Ciò non aveva avuto alcuna

ripercussione sul salario orario, rimasto immutato, ma aveva influito su alcuni

supplementi salariali riconosciutigli in precedenza, legati alla sua funzione

di supporto ad una squadra di avanzamento in galleria (cfr. STCA citata).

Diversamente dalla

fattispecie di cui alla STFA C 264/05 succitata in cui, a fronte di un guadagno

assicurato di fr. 1'992, nei mesi in discussione l’assicurata aveva avuto

entrate complessive (incluse le indennità di disoccupazione percepite) superiori

del 50%, secondo questa Corte, in concreto, in analogia con quanto deciso

nella sopraccitata STCA 35.2015.31 del 18 aprile 2016, cresciuta incontestata

in giudicato (cfr. consid. 2.4.), non si può parlare di un manifesto divario

tra quanto RI 1 percepiva prima dell’infortunio e quanto invece corrispostogli

dall’Istituto assicuratore resistente a titolo d’indennità giornaliera

d’infortunio a far tempo dal 14 settembre 2013.

Oltre a ciò, va

considerato che la possibilità per l’assicurato di controllare la correttezza

dei conteggi CO 1 era resa difficile dal fatto che, nei mesi precedenti il

sinistro, egli aveva percepito, come risulta dai conteggi salariali agli atti e

come già rilevato nella STCA 35.2017.31 del 21 agosto 2017, anche per la

“nuova” attività svolta, una retribuzione non fissa, ma variabile di mese in

mese, a seconda del numero di ore – di entità altrettanto variabile – svolte in

galleria.

Tale conclusione appare

tanto più giustificata, ritenuto che l’CO 1 stessa, nel corso della causa di

cui alla STCA 35.2017.31 del 21 agosto 2017, ha dovuto richiedere al datore di

lavoro dell’interessato delle ulteriori precisazioni concernenti il salario

dell’assicurato, ciò ad ulteriore dimostrazione della difficoltà di capire le

ragioni che hanno portato il datore di lavoro ad indicare nell’annuncio di

infortunio un errato salario lordo.

Analogamente, quindi, a

quanto deciso nella vertenza scaturita nella STCA 35.2015.31 del 18 aprile

2016, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 2.4.), secondo questa

Corte, tutto ben considerato, il ricorrente non poteva, né avrebbe potuto

rendersi conto dell’inesattezza dei conteggi d’indennità giornaliera LAINF.

In esito a quanto precede,

occorre concludere che il presupposto della buona fede di cui agli articoli 25

cpv. 1 LPGA e 4 OPGA, è adempiuto.

Tuttavia, affinché possa

essere concesso il condono è necessario che sia soddisfatta anche l'altra

condizione cumulativa, quella della “grave difficoltà”.

Ora, l’amministrazione non

ha affrontato la questione avendo escluso il criterio della buona fede, ragione

per la quale si giustifica un rinvio degli atti all’CO 1 per esaminare tale

requisito.

2.6

Nel caso concreto, RI 1 è rappresentato

dal signor __________ dell’RA 1, il quale va ritenuto persona qualificata per

la questione giuridica considerata.

L'assicurato, vincente in

causa, ha dunque diritto ad un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1,

affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di condono

dell’assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti