35.2018.19
Condono. Contrariamente a quanto considerato dall'amministrazione, il TCA reputa adempiuto il requisito della buona fede. Rinvio atti all'assicuratore per valutare adempimento o meno dell'altro requis
20 agosto 2018Italiano13 min
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Incarto
n.
35.2018.19
cr
Lugano
20 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 febbraio 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 settembre 2013, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha riportato un trauma alla
spalla sinistra nell’alzare una pesante sponda laterale di un camion da
cantiere. Dal referto 29 gennaio 2014 del chirurgo ortopedico dr. __________
risulta la diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori a sinistra (cfr. doc.
25).
Il caso è stato assunto
dall’Istituto assicuratore a titolo di lesione parificata ad infortunio (cfr.
doc. 17 e 18), il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. In
particolare, l’assicurato ha beneficiato d’indennità giornaliere, il cui
importo è stato calcolato sul salario annuo di fr. 103'344.46 risultante
dall’annuncio d’infortunio (fr. 226.55/giorno).
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 31 ottobre 2016, l’amministrazione ha posto RI 1 al
beneficio di una rendita d’invalidità del 31% a contare dal 1° dicembre 2015 e
di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 10%. L’CO 1 ha inoltre
comunicato all’assicurato di aver modificato l’importo dell’indennità
giornaliera pagata a dipendenza dell’infortunio del mese di settembre 2013,
ridotta a fr. 180.90, e che la differenza sarebbe stata compensata con gli
arretrati di rendita e, per il residuo, con la rendita corrente limitatamente a
fr. 749.70/mese (cfr. doc. 208).
1.3. Con sentenza STCA 35.2017.31
del 21 agosto 2017, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha
confermato che l’amministrazione era legittimata a rivedere retroattivamente
l’entità del salario assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera
versata all’assicurato a contare dal 14 settembre 2013 e, quindi, a pretendere
la restituzione della differenza (doc. 251).
1.4. In data 7 novembre 2017
l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto il condono “dell’importo a
suo tempo pagato in eccesso pari a fr. 36'915.10 coma da decisione del 28
ottobre 2016”, alla luce della precaria situazione finanziaria nella quale si
trova (doc. 255).
1.5. Con decisione del 22 novembre
2017 la Divisione prestazioni assicurative dell’CO 1 ha respinto la domanda di
condono del debito presentata dall’assicurato, ritenendo non dato il requisito
della buona fede.
A mente
dell’amministrazione, difatti, “con un’adeguata e ragionevolmente esigibile
attenzione, il signor RI 1 avrebbe dovuto riscontrare l’errore”, ritenuto che
“le indennità giornaliere pagate erano considerevolmente superiori al salario
percepito prima dell’infortunio” (doc. 257).
1.6. Con opposizione del 20 dicembre
2017 l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha contestato quanto deciso
dall’amministrazione, ritenendo che la buona fede sia ampiamente dimostrata.
Il rappresentante
dell’interessato ha, infatti, ritenuto che il proprio assistito, minatore, “non
poteva essere in grado di sapere se l’indennità versata era corretta o meno”,
aggiungendo che “lo stesso non era neppure stato informato dalla ditta sul
cambiamento di funzione”.
Infine, il rappresentante
dell’assicurato ha rilevato che “responsabile per il calcolo dell’indennità
giornaliera è la ditta e sicuramente non si può addebitare alcuna responsabilità
e mancanza di buona fede al signor RI 1” (doc. 258).
1.7. In data 12 febbraio 2018 l’CO
1 ha confermato la propria precedente decisione, ritenendo che all’assicurato
non possa essere riconosciuto il requisito della buona fede.
A mente dell’Istituto
assicuratore, difatti, l’assicurato non poteva non sapere del cambiamento di
funzione stabilita dal datore di lavoro ben otto mesi prima dell’infortunio e,
in ogni caso, non poteva non accorgersi che il suo salario era diminuito del
20% a seguito della modifica di mansione e luogo di lavoro (doc. B).
1.8. Con tempestivo ricorso del 12
marzo 2018 RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione del 12 febbraio 2018, con conseguente accoglimento
della sua istanza di condono.
A motivazione di tale
pretesa, il rappresentante del ricorrente ha fatto valere la buona fede
dell’interessato, rilevando come egli “minatore, operaio edile, di 59 anni, con
nessuna formazione scolastica oltre l’obbligo in Italia (elementare), non era
in grado effettivamente di valutare se gli era stato versato il salario
corretto. Non lo si poteva oggettivamente pretendere” (doc. I).
1.9. Con risposta del 5 aprile
2018, l’Istituto assicuratore ha ribadito il rifiuto della richiesta di
condono, non reputando adempiuto il requisito della buona fede (doc. III).
1.10. In data 26 aprile 2018, il
rappresentante del ricorrente ha ribadito di non potere condividere quanto
deciso dall’amministrazione, sottolineando come “sia stato il datore di lavoro
che non ha fornito i dati corretti per il calcolo dell’indennità alla CO 1” con
conseguente calcolo errato dell’indennità giornaliera al momento dell’annuncio
del caso di infortunio.
Il rappresentante del
ricorrente ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall’impiegato
amministrativo del datore di lavoro - il quale ha dichiarato che a seguito del
cambiamento di funzione l’interessato non ha mai più lavorato in galleria -
l’assicurato ha continuato a lavorare in galleria, dove peraltro è avvenuto
l’infortunio, percependo le relative indennità riscontrabili anche dalle buste
paga.
Per tali ragioni, a suo
avviso, non si può addossare la colpa dell’errore di calcolo all’assicurato, il
quale non era oggettivamente in grado di comprendere che quanto gli veniva
versato non fosse corretto (doc. V).
1.11. Con osservazioni dell’11
maggio 2018, l’assicuratore LAINF ha riconfermato integralmente la propria
posizione (doc. VII).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per conoscenza.
2.1. L’oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il condono del debito,
oppure no.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza
sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007: TF) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva
tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.
STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art 25 n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
2.3. Secondo la giurisprudenza,
l’ignoranza, da parte dell’assicurato, del fatto che egli non aveva diritto
alle prestazioni versate non è sufficiente per ammettere che era in buona fede.
Occorre piuttosto che il beneficiario delle prestazioni non si sia reso
colpevole, non soltanto di un comportamento doloso, ma pure di una negligenza
grave. Ne consegue che la buona fede, quale condizione del condono, è a priori
esclusa allorquando i fatti che hanno comportato l’obbligo di restituzione –
come ad esempio una violazione del dovere di annunciare o d’informare (cfr.
art. 31 LPGA) – sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una
negligenza grave. Per contro, l’assicurato può invocare la sua buona fede se
l’atto o l’omissione costituiscono soltanto una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o d’informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009
consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49, entrambe con riferimenti). Si è in
presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a
ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di
discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (DTF 110
Fatti
V 176 consid. 3d). Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è
arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire,
in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che
la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i
riferimenti ivi menzionati).
2.4. In una
sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in
DLA 2005 N. 7 p. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di
disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità
di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua
buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di
un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti
l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore
all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente
troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente
divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della
disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattasse di un caso di
negligenza lieve (cfr. pure la STFA C 264/05 del 25
gennaio 2006 consid. 4).
In una sentenza 35.2014.90
del 17 dicembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha pure
negato la buona fede a un assicurato che, prima di rimanere vittima di un
infortunio, aveva realizzato un reddito medio lordo pari a fr. 3'250 nel 2006 e
a fr. 4'135 nel 2007, mentre che l’assicuratore infortuni gli aveva corrisposto
indennità giornaliere per importi ben maggiori (fr. 4'905.75 nei mesi di
ottobre 2007 nonché luglio, agosto e ottobre 2009, fr. 4'589.25 nel mese di
giugno 2009 e fr. 4'747.50 nel mese di settembre 2009).
Viste le cifre in gioco,
il TCA aveva ritenuto che l’assicurato non poteva in buona fede non rendersi
conto che vi fosse stato un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.
In un’altra sentenza
35.2015.31 del 18 aprile 2016, cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale ha, per contro, considerato adempiuto il requisito della buona fede
nel caso di un assicurato, il quale prima dell’infortunio era iscritto in
disoccupazione e percepiva un guadagno intermedio, reputando che non si potesse
parlare nel caso concreto di un manifesto divario tra quanto percepito
dall’assicurato prima dell’infortunio e quanto invece corrispostogli
dall’istituto assicuratore resistente a titolo d’indennità giornaliera
d’infortunio a far tempo dall’evento dannoso.
2.5. In concreto,
l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto “…
con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto
riscontrare l’errore. Ha invece omesso di verificare ogni volta, con lo
scrupolo necessario, l’importo della somma versata. Le indennità giornaliere
pagate erano infatti superiori al salario percepito prima dell’infortunio.
Perlomeno avrebbe dovuto accertarsi dell’esattezza dei pagamenti.” (doc. 259).
Dalla STCA 35.2017.31 del
21 agosto 2017, cresciuta incontestata in giudicato, emerge che l’assicuratore
LAINF ha inizialmente calcolato l’indennità giornaliera spettante
all’assicurato sulla base del salario annuale lordo indicato -erroneamente -
dal datore di lavoro nella notifica di infortunio del 13 settembre 2013, di fr.
Considerandi
103’344.46 (226.55/giorno) (cfr. doc. 251).
Sempre dalla STCA
35.2017.31
del 21 agosto 2017, cresciuta incontestata in giudicato, risulta che
in seguito, nell’ambito degli accertamenti volti a chiarire gli aspetti
economici legati alla determinazione del diritto alla rendita d’invalidità,
l’assicuratore LAINF è venuto a conoscenza del fatto che nel momento in cui è
rimasto vittima dell’infortunio (l’11 settembre 2013) - e, in realtà, già
prima, a partire dal 7 gennaio 2013 – RI 1 percepiva un salario mensile inferiore
rispetto a quello figurante sull’annuncio di infortunio (che corrispondeva alla
media annuale del 2012).
La differenza salariale in
questione, come rilevato dall’amministrazione, era del 20% ed era motivata dal
fatto che -come appreso a seguito della richiesta di delucidazioni fornite dal
datore di lavoro all’CO 1 nel corso della causa sfociata nella STCA 35.2017.31
del 21 agosto 2017 (cfr. doc. 251 pag. 6) – viste le numerose assenze
dell’interessato, il datore di lavoro, aveva proceduto, a partire dal 7 gennaio
2013, ad un cambiamento del suo mansionario. Ciò non aveva avuto alcuna
ripercussione sul salario orario, rimasto immutato, ma aveva influito su alcuni
supplementi salariali riconosciutigli in precedenza, legati alla sua funzione
di supporto ad una squadra di avanzamento in galleria (cfr. STCA citata).
Diversamente dalla
fattispecie di cui alla STFA C 264/05 succitata in cui, a fronte di un guadagno
assicurato di fr. 1'992, nei mesi in discussione l’assicurata aveva avuto
entrate complessive (incluse le indennità di disoccupazione percepite) superiori
del 50%, secondo questa Corte, in concreto, in analogia con quanto deciso
nella sopraccitata STCA 35.2015.31 del 18 aprile 2016, cresciuta incontestata
in giudicato (cfr. consid. 2.4.), non si può parlare di un manifesto divario
tra quanto RI 1 percepiva prima dell’infortunio e quanto invece corrispostogli
dall’Istituto assicuratore resistente a titolo d’indennità giornaliera
d’infortunio a far tempo dal 14 settembre 2013.
Oltre a ciò, va
considerato che la possibilità per l’assicurato di controllare la correttezza
dei conteggi CO 1 era resa difficile dal fatto che, nei mesi precedenti il
sinistro, egli aveva percepito, come risulta dai conteggi salariali agli atti e
come già rilevato nella STCA 35.2017.31 del 21 agosto 2017, anche per la
“nuova” attività svolta, una retribuzione non fissa, ma variabile di mese in
mese, a seconda del numero di ore – di entità altrettanto variabile – svolte in
galleria.
Tale conclusione appare
tanto più giustificata, ritenuto che l’CO 1 stessa, nel corso della causa di
cui alla STCA 35.2017.31 del 21 agosto 2017, ha dovuto richiedere al datore di
lavoro dell’interessato delle ulteriori precisazioni concernenti il salario
dell’assicurato, ciò ad ulteriore dimostrazione della difficoltà di capire le
ragioni che hanno portato il datore di lavoro ad indicare nell’annuncio di
infortunio un errato salario lordo.
Analogamente, quindi, a
quanto deciso nella vertenza scaturita nella STCA 35.2015.31 del 18 aprile
2016, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 2.4.), secondo questa
Corte, tutto ben considerato, il ricorrente non poteva, né avrebbe potuto
rendersi conto dell’inesattezza dei conteggi d’indennità giornaliera LAINF.
In esito a quanto precede,
occorre concludere che il presupposto della buona fede di cui agli articoli 25
cpv. 1 LPGA e 4 OPGA, è adempiuto.
Tuttavia, affinché possa
essere concesso il condono è necessario che sia soddisfatta anche l'altra
condizione cumulativa, quella della “grave difficoltà”.
Ora, l’amministrazione non
ha affrontato la questione avendo escluso il criterio della buona fede, ragione
per la quale si giustifica un rinvio degli atti all’CO 1 per esaminare tale
requisito.
2.6
Nel caso concreto, RI 1 è rappresentato
dal signor __________ dell’RA 1, il quale va ritenuto persona qualificata per
la questione giuridica considerata.
L'assicurato, vincente in
causa, ha dunque diritto ad un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1,
affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di condono
dell’assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti