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Decisione

35.2018.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2019Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente

presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità

lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

L'art. 28 cpv. 3 OAINF

prevede che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo

durevole prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato,

per calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato

potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta

preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze

dell'infortunio e la menomazione preesistente.

Nel quadro di questa

disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una ridotta

capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia nei

confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il

reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido.

Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per

definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del

29.

gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).

2.5

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

negato il diritto a una rendita d’invalidità in applicazione dell’art. 28 cpv.

3.

OAINF. Accertato che, già prima dell’infortunio dell’agosto 2013, la capacità

lavorativa dell’insorgente era ridotta a causa di patologie morbose, tanto che

l’assicurazione per l’invalidità lo ha dichiarato invalido in misura del 46%

dal 1° marzo 2013, l’CO 1 ha sostenuto che i postumi infortunistici non hanno

pregiudicato ulteriormente questa sua (già) residua capacità lavorativa, per

cui RI 1 è stato reputato ancora in grado di realizzare il reddito annuo di fr.

34'448 stabilito dall’UAI (doc. 206, p. 4).

A proposito della

situazione antecedente al noto infortunio, nell’incarto AI figura

segnatamente la valutazione 11 luglio 2013 del dott. __________, medico SMR

(allegato al doc. XXV, p. 358 ss). In quel documento la situazione medica

dell’assicurato è stata così riassunta:

" (…) Si

tratta di un assicurato di 45 anni noto per una sindrome lombo-vertebrale

cronica su ernia L4/L5 con irradiazione algica agli arti inferiori e, da circa

quattro mesi, sindrome cervico-cefalica con persistenza di sintomatologia algica

resistente a terapia farmacologica con oppioidi.

I sintomi lombare risalgono al 1992 come postumi di un infortunio

sul lavoro (caduta accidentale in cava). Negli anni la sintomatologia peggiora

nonostante i numerosi trattamenti antalgici.

Da segnalare un blocco lombare iperalgico in data 26.03.2012

spiegato dal rilievo alla RM di un’ernia discale L5-S1 sinistra lussata nel

recesso anterolaterale della radice di S1.

L’assicurato si sottopone a numerosi consulti specialistici (Dr. __________,

Dr. __________ e Dr. __________) che non pongono al momento indicazione

chirurgica per la risoluzione del quadro clinico.

I disturbi persistono nonostante procedura di infiltrazione di

anestetici e steroidi (Dr.ssa __________) ed applicazione di TENS (Dr. __________).

Infine, l’assicurato in data 29.03.2013 viene sottoposto a

valutazione peritale da parte della __________ dal Dr. med. __________ che lo

dichiara inabile al 100% in qualunque attività.”

Il dott. __________ ha quindi

diagnosticato – diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa – una

discopatia L4/L5 e L5/S1 con pregressa radicolopatia iperalgica S1 a sinistra,

una sindrome cervico-cefalica cronica su riferita discopatia in assenza di

radicolopatia agli arti superiori e una probabile sindrome del dolore cronico e

ha disposto l’allestimento di una perizia bidisciplinare, reumatologica e

psichiatrica (in realtà, è poi stata eseguita una perizia pluridisciplinare –

cfr. allegato al doc. XXV, p. 366).

Dal documento in questione

risulta inoltre che il ricorrente è stato inabile al lavoro al 100% dal 25

marzo al 3 giugno 2012, al 50% dal 4 al 10 giugno 2012 e di nuovo al 100%

dall’11 giugno 2012 in poi.

Nel frattempo, nel corso

del mese di agosto 2013, RI 1 è rimasto vittima dell’infortunio assicurato

dall’CO 1, riportando la frattura del capitello radiale destro Mason I (doc.

8), inizialmente trattata in modo conservativo.

Nei mesi di settembre e

ottobre 2013, il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti

pluridisciplinari (neurologici, reumatologici, ORL e psichiatrici) nel quadro

della perizia ordinata dall’assicurazione per l’invalidità.

Dal relativo referto,

datato 5 novembre 2013, risultano le seguenti conclusioni a proposito della

capacità/esigibilità lavorativa dell’assicurato, frutto della discussione di

consenso tra tutti i periti coinvolti:

" (…) Tenuto

conto di tutte le patologie riscontrate nel loro insieme, riteniamo che da

marzo 2012 l’A. abbia presentato una capacità lavorativa residua del 50% (metà

rendimento per il normale tempo di lavoro) per la professione abituale e da

ultimo esercitata di polimeccanico ed una capacità lavorativa del 60% (diminuzione

del rendimento del 40% per il normale tempo di lavoro) in un’attività

particolarmente adatta, che rispetti integralmente i limiti funzionali e di

carico formulati dal consulente reumatologo Dr. med. __________. Dal 27.8.2013,

l’A. è completamente inabile al lavoro in ogni professione, a causa della

frattura del capitello radiale al gomito ds. Se il decorso per la patologia

psichiatrica di recente insorgenza e per la frattura del capitello radiale al

gomito ds. saranno favorevoli, dall’1.3.2014 l’A. ritroverà la capacità

lavorativa presente prima dell’infortunio del 27.8.2013. Se questo non fosse il

caso, si dovrà procedere ad una nuova valutazione per queste due patologie. Per

i problemi alla schiena ed i disturbi neurologici correlati, la prognosi

risulta stazionaria. Per la patologia ORL, la prognosi è ancora incerta, non

disponendo di una diagnosi conclusiva.” (allegato al doc. XXV, p. 429)

Questa in particolare la

valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, nella sua

perizia (parziale) del 19 settembre 2013:

" (…) L’assicurato

è totalmente inabile al lavoro per qualunque attività dal 27.8.2013 (frattura

del capitello radiale) al 27.12.2013, al 50% dal 28.12.2013 al 27.2.2014. Salvo

complicazioni della frattura, l’assicurato dovrebbe in seguito aver recuperato

la capacità lavorativa che aveva prima dell’infortunio e non sono da prevedere

cambiamenti di rilievo a medio e lungo termine.

La capacità lavorativa dell’assicurato prima dell’infortunio e a

partire da 6 mesi dopo l’infortunio è del 60% come polimeccanico e del 80% in

un lavoro leggero e adatto. L’assicurato può lavorare a tempo pieno con un

rendimento proporzionalmente ridotto.

(…).

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla

fibromialgia, sindrome algica generalizzata associata a insonnia e stanchezza.

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alle alterazioni degenerative

di media importanza a livello della colonna cervicale e lombare nonché all’ernia

discale lombare. Queste problematiche limitano l’assicurato in lavori che

richiedono la posizione eretta prolungata, in lavori inergonomici, per

movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, lavori con

le braccia sopra l’orizzontale e lavori che non permettono il rispetto delle

regole di ergonomia della schiena.” (allegato al doc. XXV, p. 445)

Interpellato

dall’amministrazione, con annotazione del 10 aprile 2014, il medico SMR dott. __________

ha precisato che la perizia SAM aveva già “… preso in considerazione e valutato

anche gli esiti della frattura del capitello radiale destro occorsa in data 27

agosto 2013. Pertanto, confermo le conclusioni peritali descritte nel mio

rapporto finale del 16.12.2013 senza necessità ulteriore di correzioni o

aggiornamenti.” (allegato al doc. XXV, p. 487).

Con decisione del 15

aprile 2014, l’UAI ha quindi posto il ricorrente al beneficio di un quarto di

rendita (grado d’invalidità del 46%) dal 1° marzo 2013 al 31 ottobre 2013, di

una rendita intera (grado del 100%) dal 1° novembre 2013 al 30 giugno 2014 e di

un quarto di rendita (grado del 46%) dal 1° luglio 2014 in poi. Il grado

d’invalidità del 46% è stato stabilito raffrontando il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute continuando a svolgere la

sua precedente professione (fr. 63’710/anno) con il reddito che egli sarebbe in

grado di realizzare nonostante il danno alla salute, esercitando delle attività

sostitutive adeguate in misura del 60% (fr. 34’448/anno) (allegato al doc. XXV,

p. 502 s.).

Il provvedimento appena

citato è cresciuto incontestato in giudicato.

In data 19 marzo 2015,

l’insorgente è stato sottoposto a un intervento artroscopico al gomito destro

con débridement, sinovectomia e resezione plica dorso-radiale, a fronte

di una diagnosi d’artrosi a livello dell’articolazione radio-omerale (doc. 95).

A margine della visita di

controllo del 3 giugno 2015, il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha fatto stato di un decorso post-operatorio

insoddisfacente con immutati dolori al gomito destro (doc. 96; in questo stesso

senso si veda pure il rapporto relativo al consulto del 26 agosto 2015 [doc.

103], in cui il dott. __________ ha riferito che l’infiltrazione eseguita nel

frattempo non aveva comportato alcuna riduzione dei dolori, tanto da mettere in

dubbio che il gomito stesso fosse la causa della sintomatologia, e auspicato

una consultazione reumatologica).

Nel corso del mese di

novembre 2015, il medico curante di RI 1, dott. __________, spec. FMH in

medicina generale, ha postulato una revisione della rendita AI in vigore,

essendo nel frattempo intervenuto un “netto peggioramento del quadro clinico”

del suo paziente (allegato al doc. XXV, p. 537).

Agli atti figura diversa

documentazione medica acquisita successivamente alla domanda di revisione.

Per quanto qui

d’interesse, la radiografia del gomito destro del 15 settembre 2015 ha

evidenziato la frattura del capitello radiale con dislocazione del suo asse,

possibile causa della riduzione di ampiezza della flessione e dell’estensione

del gomito (allegato al doc. XXV, p. 574).

L’esame di RMN del gomito

destro del 12 novembre 2015 ha mostrato un buon consolidamento della frattura

della testa del radio con uno scalino intrarticolare di 4 mm sulla metà

laterale e un piccolo versamento articolare (allegato al doc. XXV, p. 573). Con

rapporto del 28 ottobre 2015, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha

affermato di non aver riscontrato “… una apparente causa neurologica dei

sintomi accusati dal paziente a livello del gomito destro, nessun argomento di

una neuropatia periferica locale o radicolopatia cervicale al riguardo. Infine

non ho segni clinici di radicolopatie lombari in paziente che soggettivamente

descrive dei dolori e disestesie nel territorio compatibile con la radice S1

destra che comunque sarebbe già stata ampiamente indagata in passato per cui

non ho provveduto a altre indagini.” (allegato al doc. XXV, p. 571).

Il dott. __________, spec.

FMH in reumatologia, con referto dell’11 dicembre 2015, ha sostenuto di non

conoscere “… a sufficienza il paziente per esprimermi sulla sua credibilità. Le

limitazioni fatte valere sono troppo soggettive e oggettivamente non vi è una

clinica che possa confermare ciò che riferisce il paziente. È possibile che vi

siano importanti alterazioni scheletriche che potrebbero essere indagate con

scintigrafia trifasica. Il referto radiologico da esiti importanti che alla

visione diretta delle radiografie non ritrovo.” (allegato al doc. XXV, p. 564).

Il 10 febbraio 2016, il

dott. __________, spec. FMH in anestesiologia e terapia del dolore, ha rilevato

che “il dolore attuale è poco oggettivabile, per verificare cause in essere si

potrebbe eseguire scintigrafia trifasica del gomito ed esami biochimici

compatibili con iniziale calcificazioni eteropiche (…).” (doc. 131).

Il 22 aprile 2016,

l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

della mano, il quale ha affermato che, alla luce della sintomatologia

denunciata e degli esiti della TAC eseguita nel frattempo (doc. 146), “… parte

dei dolori possono essere giustificati dall’artrosi postraumatica con

disassamento del piatto articolare del capitello radiale. (…). Non penso

comunque che tutti i disturbi siano legati a questa problematica. Risulta

clinicamente anche una sintomatologia algica di tipo tendineo muscolare. Ho

consigliato di continuare con dei trattamenti anti infiammatori. Ritengo

inoltre che sia giustificata una rivalutazione della situazione da parte del

Dr. __________.” (doc. 142, p. 4).

Secondo il Prof. dott. __________

(Clinica __________, __________), consultato in data 24 ottobre 2016, i

disturbi lamentati dal ricorrente correlavano, dal punto di vista clinico, con

una sintomatologia delle parti molli laterali piuttosto che con una

problematica artrosica, sebbene quest’ultima fosse stata diagnosticata

intraoperativamente. Egli ha quindi disposto l’esecuzione d’infiltrazioni al

gomito destro per meglio oggettivare l’origine dei disturbi (doc. 166). Le due infiltrazioni

non hanno fornito risposta, cosicché i sanitari della Clinica __________ hanno posto

la diagnosi di gomito del tennista (epicondilite laterale o

infiammazione del tendine estensore dell’avambraccio)

(cfr. doc. 171 e 180).

Nel mese di

febbraio 2017, l’assicurato è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH

in reumatologia, al quale l’UAI ha chiesto di quantificare l’eventuale

peggioramento riscontrato e le corrispondenti ripercussioni funzionali (allegato

al doc. XXV, p. 684).

Con referto del 23

febbraio 2017, il perito ha diagnosticato una sindrome panvertebrale con

componente cervico-lombospondilogena cronica bilaterale in discopatie con

stenosi neuroforaminali cervicali plurisegmentali, restringimento del canale

spinale cervicale in particolare a livello C6-C7, discopatie plurisegmentali

lombari, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con

protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi destroconvessa dorsale),

decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso: 99,2 kg / statura

(anamnestica): 177 cm), periartropatia omeroscapolare bilaterale in lesione

focale transmurale anamnestica del sovraspinato a destra, deficit funzionale

prevalentemente estensorio del gomito destro in artrosi cubitale secondaria a

destra, esiti da frattura intraarticolare dislocata della testa radiale al

gomito destro il 27.8.2013, trattata conservativamente, esiti da artroscopia

con debridement, sinovectomia, resezione dorsoradiale di plica al gomito destro

il 19.3.2015, tendenza fibromialgica (8 su 18 punti fibromialgici positivi).

Precisato di aver tenuto

conto soltanto “degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio

campo di specialità e non di eventuali comorbidità neurologiche o

psichiatriche”, il dott. __________ ha dichiarato “… l’assicurato, a partire

dal 16.6.2015, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% come già stabilito dopo

l’ultima valutazione pluridisciplinare redatta il 5.11.2013, tenendo tuttavia

conto che i limiti funzionali e di carico da me sopraprofilati sono applicabili

al momento della ripresa lavorativa dopo l’ultimo intervento di artroscopia con

débridement, sinovectomia, resezione dorsoradiale di plica al gomito destro il

19.3.2015

” (allegato al doc. XXV, p. 701 s.).

Nuovamente interpellato

dall’UAI, il reumatologo in questione ha precisato che “…, come si evince da

pagina 36 del rapporto peritale pluridisciplinare redatto dal __________ nel

2013, oltre all’inabilità lavorativa dettata dalla patologia reumatologica,

andavano anche considerate le inabilità lavorative dettate dalle comorbidità

extra-reumatologiche sulle quali il servizio di accertamento medico si era

chinato, in particolare sulla patologia ORL e quella psichiatrica. La mia

valutazione peritale del 20.2.2017 tiene unicamente conto delle patologie

inerenti al mio campo di specialità, per cui, sulla base dei limiti funzionali

e di carico da me profilati il 20.2.2017, può essere riconfermata un’inabilità

lavorativa del 20%, come già stabilito dopo l’ultima valutazione reumatologica

nel 2013, intesa come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, a decorrere dal 19.6.2015, quindi a distanza

di 3 mesi dall’ultimo intervento chirurgico effettuato al gomito destro il

19.3.2015

” (allegato al doc. XXV, p. 728 – il corsivo è del redattore).

In data 4 maggio 2017 ha

avuto luogo la visita __________ di chiusura, a margine della quale il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha valutato l’esigibilità

lavorativa - “tenendo in considerazione anche il quadro a suo tempo considerato

dall’AI” - nei seguenti termini:

" (…) Sollevare

e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino

all’altezza dei fianchi spesso; pesi leggeri talvolta; pesi medi, pesanti e

molto pesanti mai. Sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg

talvolta, sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg di rado o

mai.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione, attrezzi medi di rado,

pesanti e molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile talvolta.

Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di effettuare lavori

sopra la testa talvolta, rotazione del busto di rado, posizione seduta e

inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti mai. Posizione

inginocchiata con flessione delle ginocchia spesso.

Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta spesso, la posizione in piedi spesso, la posizione di libera

scelta è consentita.

Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare senza

limitazione per tratti superiori ai 50 m, camminare per lunghi tratti talvolta,

su terreno accidentato talvolta, salire le scale talvolta, salire le scale a

pioli mai. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio e stare in

equilibrio possibile.”

L’assicurato è quindi

stato giudicato abile nella misura massima possibile in attività rispettose dei

limiti funzionali descritti (doc. 186, p. 6).

Con rapporto del 24

novembre 2017, il dott. __________ ha riferito che l’esame scintigrafico del

gomito destro ha evidenziato la presenza di un’artrosi, principalmente a

livello radio-omerale, e ha perciò proposto al ricorrente di sottoporsi a un

intervento d’impianto di protesi parziale con neurolisi del nervo radiale e

decompressione (doc. 209).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha rilevato che “se l’esame

Spect-CT ha permesso di confermare sedi di degenerazione postraumatiche

attive, non si può considerare una modifica della situazione organica

oggettiva tra il momento della chiusura del caso da parte del dott. __________

e la situazione al momento della valutazione da parte del PD dott. __________.

(…). Essendo la situazione rimasta invariata da un punto di vista radiologico o

clinico, il nuovo parere da parte del PD dott. __________ corrisponde

semplicemente ad un nuovo avviso, nella fattispecie contrario a quello emesso

da lui stesso prima dell’esame Spect-CT, ma in conoscenza di danni artrosici

presenti nell’articolazione, poiché aveva proceduto all’intervento

artroscopico.” (allegato al doc. XVIII, p. 2 s. – il corsivo è del redattore).

Con decisione del 12

novembre 2018, cresciuta in giudicato, l’UAI ha respinto la domanda di

revisione della rendita in vigore e, pertanto, confermato il diritto a un

quarto di rendita (con grado d’invalidità del 46%) (allegato al doc. XXV, p.

781).

2.6

Chiamato a pronunciarsi in

merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 28 cpv. 3 OAINF, questo

Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione riassunta in precedenza, occorra

ammettere che già prima dell’infortunio dell’agosto 2013, la capacità

lavorativa di RI 1 era ridotta in maniera durevole a causa di rilevanti affezioni

morbose. In questo senso, si veda in particolare la perizia SAM del 5 novembre

2013, dalla quale si evince che, dal mese di marzo 2012, l’insorgente

risultava definitivamente inabile in misura del 50% nella sua precedente

professione di polimeccanico e in misura del 40% in attività alternative

adeguate (allegato al doc. XXV, p. 429), come pure la decisione AI del 15

aprile 2014 - non contestata dall’assicurato - con la quale gli è stato

riconosciuto un quarto di rendita a far tempo dal 1° marzo 2013, a

fronte di un grado d’invalidità del 46% (allegato al doc. XXV, p. 502 s.).

Sulla scorta di quanto

precede e in ossequio al disposto di cui all’art. 28 cpv. 3 OAINF, si deve ora esaminare

se, tenuto conto della globalità del danno alla salute (affezioni morbose +

affezioni infortunistiche), il ricorrente è ancora in grado di realizzare

il reddito ritenuto dall’UAI a titolo di reddito da invalido (il quale, nei

confronti dell’infortunio assicurato, rappresenta un reddito da valido – cfr. supra,

il consid. 2.4.), ossia fr. 34’448/anno (allegato al doc. XXV, p. 503).

Tutto ben considerato,

secondo questa Corte, la risposta al quesito posto non può che essere positiva.

In effetti, dalla

decisione AI del 15 aprile 2014 – lo si ripete non contestata dal ricorrente –

emerge che, dopo un periodo limitato di tempo (dal 1° novembre 2013 al 30

giugno 2014) in cui quest’ultimo ha presentato un’invalidità del 100%,

corrispondente al peggioramento provocato dall’infortunio del 27 agosto 2013, a

decorrere dal 1° luglio 2014, l’insorgente è stato dichiarato invalido in

misura del 46% (con conseguente riduzione della rendita a un quarto), il

medesimo grado esistente prima dell’infortunio (cfr. allegato al doc. XXV, p.

503). I postumi dell’evento traumatico in questione non sono dunque stati giudicati

tali da pregiudicare ulteriormente la sua (già) residua capacità lavorativa,

così come stabilito dalla perizia elaborata dal reumatologo dott. __________

(cfr. allegato al doc. XXV, p. 445: “Salvo complicazioni della frattura, l’assicurato

dovrebbe in seguito aver recuperato la capacità lavorativa che aveva prima

dell’infortunio e non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio e

lungo termine.” – il corsivo è del redattore).

È vero che la visita

peritale del dott. __________ ha avuto luogo il 17 settembre 2013 (cfr.

allegato al doc. XXV, p. 441), a breve distanza dall’infortunio al gomito

destro, di modo che il suo parere riguardo al ripristino della capacità

lavorativa presente prima di quel sinistro, ha il valore di una previsione. Al

riguardo, va tuttavia sottolineato che l’istruttoria compiuta

dall’assicurazione per l’invalidità a seguito della domanda di revisione della

rendita del dicembre 2015, non ha consentito di accertare l’intervento di un

aggravamento delle condizioni di salute dell’insorgente, tale da giustificare

un aumento del grado dell’invalidità. In effetti, con decisione del 12 novembre

2018.

– anch’essa cresciuta incontestata in giudicato -, facendo essenzialmente

capo alle risultanze della perizia reumatologica del dott. __________ (cfr.

allegato al doc. XXV, p. 691 ss.), l’UAI ha confermato il diritto a un quarto

di rendita con un grado d’invalidità del 46% (cfr. allegato al doc. XXV, p.

782). In queste condizioni, allorquando il ricorrente obietta che la decisione

AI del 1° luglio 2014 non avrebbe “approfondito adeguatamente il danno al

gomito e tanto meno la sua evoluzione” (cfr. doc. I), egli pare ignorare che,

successivamente, nel quadro dell’istruttoria della domanda di revisione, l’evoluzione

del danno (in particolare) al gomito destro è stata invece adeguatamente

approfondita.

In esito a quanto precede,

il TCA ritiene quindi accertato che, esercitando in misura del 60% un’attività

lavorativa adeguata al danno alla salute nel suo insieme, RI 1 sarebbe ancora

in grado di realizzare un reddito (da invalido) di fr. 34’448/anno, così come

stabilito dall’UAI con decisione cresciuta in giudicato.

Questo Tribunale non

ignora che agli atti figurano certificazioni attestanti una totale incapacità

lavorativa (segnatamente quelle indicate nel ricorso – cfr. doc. I, p. 5), esse

non appaiono tuttavia atte a giustificare un diverso esito della vertenza, basato

su approfonditi accertamenti specialistici e su conseguenti decisioni AI, non

contestate dall’assicurato.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a decorrere dal 1° luglio

2017, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti