35.2018.21
Negato che i disturbi psi. (disturbo somatoforme da dolore persistente) costituiscano una conseg. adeguata infortunio (classificato nella cat. di quelli leggeri). Tenuto conto dei soli postumi org., n
21 febbraio 2019Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.21
mm
Lugano
21 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 febbraio 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 settembre 2012, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista
magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha compiuto un brusco movimento di torsione con il
rachide lombare nello scaricare dei carrelli dal ponte di un furgone, con
insorgenza di dolore in quella regione irradiato all’arto inferiore sinistro.
Accertamenti eseguiti nel
prosieguo hanno evidenziato la presenza di una protusione erniaria a livello di
L5-S1 con contatto sull’origine della radice S1.
L’11 marzo 2013
l’assicurato è quindi stato sottoposto a emilaminectomia parziale L5-S1 a
sinistra, discectomia L5-S1 e decompressione della radice S1 sinistra.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 luglio 2016,
l’amministrazione ha negato che la pretesa problematica psichica costituisse
una conseguenza adeguata del trauma del settembre 2012 e, tenuto conto dei soli
postumi organici residuali, ha rifiutato il riconoscimento di una rendita
d’invalidità. D’altro canto, RI 1 è stato posto al beneficio di un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 325).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 346), in data 16
febbraio 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 374).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20
marzo 2017 (recte: 2018), RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
che venga ripristinato il diritto all’indennità giornaliera sino alla data di
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e, successivamente, che
venga rivalutato il grado dell’invalidità in funzione delle risultanze della
perizia pluridisciplinare disposta dall’assicurazione per l’invalidità.
Questi in particolare gli
argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…) Secondo
il professor __________, ci troviamo in presenza di una lesione “des fibres
fines”, (le piccole fibre) mai diagnosticato anteriormente. Rileva pure la
presenza d’importanti dolori provocati dall’iniezione di contrasto nella zona
(o nel punto) dove il paziente risente le sue lombalgie. I test successivi
hanno messo in evidenza dei dolori di natura neuropatica sulla base di una
radicolopatia S1.
La diagnosi alla base della decisione della CO 1 è dunque errata
poiché non trova spiegazioni per i dolori e, fatta detta considerazione, non
esita a parlare di ipocondria.
Questa diagnosi è stata logicamente presentata alla CO 1 che,
senza pensare neanche di sottoporre l’assicurato ad una nuova perizia, ma si è
basata sul fatto che la presa di posizione del Prof. __________ è stata
considerata errata da parte del perito che aveva già espresso delle considerazioni
in materia: “Es handelt sich um die vierte Fallwiedervorlage von der CO 1 __________”
(Neurologische Beurteilung, 23.06.2017).
Desta un certo scalpore constatare che il “Neurologische
Beurteilung” eseguito dai medici della CO 1 suona come una supplica pro domo
dalla parte dei periti che hanno l’impressione di ricercare la prova di quanto
esposto da loro in precedenza invece di eseguire un lavoro obiettivo come da
norma di legge.
La diagnosi posta dal Prof. __________ non è nemmeno stata
ritenuta possibile. Inoltre, neppure in caso di dubbio è stata richiesta una
perizia neurologica e reumatologica e ciò in palese violazione dell’obbligo
d’istruzione.
Il Dr. __________, medico di famiglia del ricorrente, è stato
chiaro nel condividere le osservazioni del Prof. __________, perito privato:
“Le conclusioni (dei periti) non sono confutate da elementi
oggettivabili. L’obiettività è riscontrabile nel rapporto specialistico della
Dr.ssa __________”.
Al contrario della CO 1, l’AI ha deciso di sottomettere
l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e
neurologica). Ovviamente le due ultime specialità sono anche di spettanza della
CO 1.
In queste considerazioni, la decisione della CO 1 è perlomeno
prematura e si deve aspettare le conclusioni dei periti dell’AI prima di
fissare il grado d’invalidità come conseguenza dell’infortunio del lontano
2012.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 3 maggio 2018, l’avv.
RA 1 ha prodotto copia della comunicazione mediante la quale il ricorrente è
stato convocato dall’UAI alle visite peritali, postulando la sospensione della
procedura ricorsuale (doc. V + allegato).
L’assicuratore convenuto
si è pronunciato in proposito il 15 maggio 2018 (doc. VII).
1.6. In data 7 novembre 2018 al
TCA è pervenuta copia della perizia pluridisciplinare elaborata dal __________
di __________ (doc. XI 2).
Il patrocinatore
dell’assicurato ha formulato le proprie osservazioni il 12 dicembre 2018 (doc.
XV), mentre l’CO 1 lo ha fatto in data 17 dicembre 2018 (doc. XVI).
1.7. Il 15 gennaio 2019, questa
Corte ha interpellato il reumatologo dott. __________, al quale è stato chiesto
di precisare la valutazione contenuta nel suo referto peritale del 14 giugno
2018 (doc. XIX).
La risposta del dott. __________
è pervenuta in data 28 gennaio 2019 (doc. XX).
Alle parti è stato
concesso di pronunciarsi al riguardo. L’amministrazione ha preso posizione il
30 gennaio 2019, sottolineando che il dott. __________ ha confermato che la
riduzione del 20% della capacità lavorativa non è determinata da disturbi
organici oggettivabili (doc. XXII). L’avv. RA 1 lo ha fatto il 6 febbraio 2019,
chiedendo che il dott. __________ venga interpellato in merito all’eziologia
della sindrome lombo-vertebrale da lui diagnosticata (doc. XXIII).
2.1. Nel caso di specie,
contestata è innanzitutto l’esistenza stessa di una problematica psichica (che,
secondo l’amministrazione, qualora fosse presente, non si troverebbe in
relazione causale con l’infortunio del settembre 2012).
D’altro canto, il TCA
dovrà esaminare se l’istituto resistente era legittimato a porre fine al versamento
dell’indennità giornaliera a decorrere dal 1° aprile 2016, come pure a negare
il diritto alla rendita d’invalidità.
2.2. Esistenza di una
problematica psichica e, se sì, causalità con l’evento infortunistico del 26
settembre 2012?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b).
2.2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.5. Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che, facendo capo alla valutazione
della propria consulente in psichiatria, l’amministrazione ha considerato
l’assicurato portatore di un disturbo somatoforme del dolore, il quale
non è però stato ritenuto in nesso di causalità - né naturale né adeguata - con
l’evento traumatico del mese di settembre 2012 (cfr. doc. 374, p. 7 s.).
Con la propria
impugnativa, RI 1 contesta la decisione dell’CO 1 in quanto avrebbe “…
considerato che i postumi presentati dal ricorrente erano principalmente di
natura psichiatrica senza nesso di causalità con l’infortunio.” (doc. I, p. 2).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale rileva innanzitutto che, su indicazione dei
neurologi del Centro __________ di __________ (doc. 359, p. 6), l’istituto
assicuratore ha disposto un approfondimento psichiatrico da parte della
dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Dal relativo
apprezzamento del 31 gennaio 2018 (consultazione del 22 novembre 2017 – doc.
373) risulta che la consulente in psichiatria ha confermato la diagnosi di disturbo
somatoforme da dolore persistente posta in occasione della degenza 17
settembre-15 ottobre 2015 presso la Clinica di riabilitazione di __________
(cfr. doc. 286, p. 1) (“Considerato ciò come pure il carattere appellativo ed
istrionico dei suoi comportamenti, le idee chiaramente disfunzionali riguardo
al suo corpo, all’elaborazione del dolore ed alla resistenza fisica, la scarsa
disponibilità all’attuazione di strategie di coping per gestire meglio il
dolore “rifugiandosi” nei medicamenti ed evitando qualsiasi sforzo, la
diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente può essere confermata.”
– il corsivo è del redattore), mentre ha escluso che l’assicurato soffra di un
disturbo ipocondriaco e/o di un disturbo di personalità vero e proprio (“Non ho
elementi per confermare la diagnosi di Disturbo ipocondriaco posta dai colleghi
di __________ né di quella di un disturbo di personalità vero e proprio
postulato dal Dr. __________.”).
Per quanto concerne
l’aspetto eziologico, la dott.ssa __________ ha negato che il disturbo psichico
in questione costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio occorso il 26
settembre 2012 (“Un disturbo somatoforme ha un’origine psicogena ed è legato ai
tratti di personalità della persona ed ad un suo modo di gestire le difficoltà
e non ad un evento esterno. Di conseguenza la patologia psichiatrica
presentata dall’assicurato non può essere considerata in nesso causale naturale
con l’infortunio del 26.09.2012.” – il corsivo è del redattore).
In corso di causa, il TCA
ha richiamato dall’UAI la perizia pluridisciplinare (reumatologica,
psichiatrica e neurologica) elaborata il 26 ottobre 2018 dal Servizio __________
di Bellinzona.
Dal profilo psichiatrico,
il ricorrente è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia.
L’esperto ha formulato la
diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4),
confermando pertanto la valutazione della dott.ssa __________. Trattandosi
della patogenesi del disturbo, il dott. __________ ha osservato che “…
continuando a persistere una sintomatologia dolorosa a carico dell’apparato
locomotore, si è venuta da più parti a postulare e a prendere sempre più
credito a livello diagnostico l’ipotesi di una componente psichica accanto a
quella somatica con in particolare la possibilità di uno sviluppo di una
tendenza alla somatizzazione per cui è stata da quel momento posta
l’indicazione da parte dei medici della terapia del dolore dell’__________ di
una presa a carico psichiatrica che se da una parte non è di fatto servita a
migliorare la percezione del dolore dall’altra ha però perlomeno consentito
all’A. di adattarsi alla situazione venutasi a creare come conseguenza della
problematica algica persistente stessa che non ha potuto essere spiegata sulla
base dei referti organici né tantomeno essere contenuta con le numerose e varie
misure terapeutiche messe in atto.” (referto allegato al doc. XI 2).
La presenza di un disturbo
somatoforme da dolore persistente è stata refertata anche dagli altri due
periti coinvolti nella perizia pluridisciplinare, ossia dal reumatologo dott. __________
(“disturbo somatoforme da dolore persistente con manifestazione di tipo
fibromialgico”) e dal neurologo dott. __________ (“Qualche discrepanza sussiste
per quel che riguarda l’intensità dei dolori e la situazione clinica, in
particolare il fatto che il paziente necessita tuttora dell’utilizzo di una
stampella per camminare, elemento che fa sospettare una certa componente
somatoforme, visto che i reperti oggettivabili sono comunque relativamente
contenuti, in assenza di deficit oggettivi.”) (referti allegati al doc. XI
2 – il corsivo è del redattore).
Da notare come già in
precedenza fosse stata segnalata, da più parti, l’esistenza di difficoltà
nell’elaborare il dolore.
In particolare, a margine
del consulto del 10 febbraio 2015, gli specialisti in chirurgia
vertebrale/neurochirurgia della Clinica __________ di __________ avevano
refertato una sindrome dolorosa cronica senza correlato radiologico,
evidenziandone la genesi soprattutto psicogena (doc. 235, p. 8: “Wir empfehlen
zu diesem Zeitpunkt die Planung einer multimodalen stationären Rehabilitation,
am ehesten nicht nur somatogenen sondern vor allem psychogener Genese des
aktuellen Schmerzsyndroms.” – il corsivo è del redattore; in questo senso,
si veda pure il doc. 242).
Ora, considerata la
convergenza delle valutazioni specialistiche citate in precedenza, questa Corte
deve concludere che RI 1 soffre effettivamente di una patologia psichiatrica,
nella forma di un disturbo somatoforme da dolore persistente.
In queste condizioni, il
parere – isolato - espresso dall’anestesiologo privatamente consultato
dall’assicurato, Prof. dott. __________, secondo il quale l’esistenza e
l’importanza dei dolori e delle limitazioni fatti valere dall’insorgente sarebbero
imputabili esclusivamente al danno organico - una radicolopatia S1 (cfr.
doc. 347) –, non appare suscettibile di giustificare una diversa conclusione.
Al riguardo, è comunque
utile precisare che l’esistenza in quanto tale di una radicolopatia S1 post-traumatica
è stata ammessa anche dall’amministrazione, la quale anche per questa ragione
ha assegnato un’IMI del 20% (doc. 305). L’CO 1 (a differenza del dott. __________)
sostiene tuttavia che il danno alla salute in questione non correla pienamente con
la sintomatologia denunciata dal ricorrente, vista la sovrapposizione della
patologia psichica (cfr. doc. 374, p. 7).
Accertato che RI 1 soffre
di un disturbo somatoforme da dolore persistente, occorre ancora esaminare se
esso costituisce una conseguenza naturale e adeguata del trauma da lui subito
nel 2012.
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene che la decisione su opposizione impugnata meriti
conferma anche nella misura in cui l’assicuratore LAINF ha negato il carattere
adeguato del legame causale.
In effetti, tenuto conto
della dinamica descritta dal ricorrente medesimo in occasione della sua
audizione del 4 marzo 2013 (il relativo verbale è stato da lui sottoscritto in
segno di approvazione) – in sostanza, l’assicurato è stato costretto a compiere
un movimento di torsione con il rachide lombare, al momento in cui, tirando un
carrello sul ponte di un furgone, i piedi gli erano scivolati e si era
sbilanciato sulla sinistra (cfr. doc. 47, p. 2) -, l’evento del 26 settembre
2012 va classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri,
di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori
(cfr. RAMI 1992 U 154 p. 248 s.).
Del resto, come
correttamente indicato dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 374, p. 8), i
presupposti per riconoscere il nesso di causalità adeguata non sarebbero
adempiuti, neppure se si volesse classificare l’infortunio occorso
all’insorgente fra quelli di grado medio al limite della categoria inferiore,
ricordato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Non essendo
quindi data l’adeguatezza del legame causale tra disturbi psichici e infortunio,
irrilevante è la questione circa l'esistenza di un nesso naturale (peraltro
negata dalla specialista in psichiatria interpellata dall’CO 1 – cfr. doc.
373).
La
problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF
resistente e, pertanto, la questione riguardante il diritto a ulteriori
indennità giornaliere, così come quella concernente il diritto a una rendita
d’invalidità, vanno valutate tenendo conto esclusivamente dei postumi
organici oggettivabili.
2.3. Estinzione
del diritto all’indennità giornaliera dal 1° aprile 2016?
2.3.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.2. Nel caso di specie,
l’amministrazione ha dichiarato stabilizzate le condizioni di salute
infortunistiche a decorrere dal 1° aprile 2016, facendo essenzialmente capo
agli esiti della visita __________ di chiusura del 19 febbraio 2016 (cfr. doc.
307, p. 1).
A margine della visita
appena citata, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, aveva in effetti confermato la validità dell’ulteriore procedere
terapeutico definito in occasione della degenza 17 settembre – 15 ottobre 2015
presso la Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 286, p. 2), ossia “…
psicoterapia, terapia psichiatrica e reintegrazione professionale, come pure
riduzione della medicazione attuale ad un livello ragionevole.” (doc. 304, p.
4).
L’esaurimento delle
opzioni terapeutiche volte a migliorare notevolmente lo stato di salute
infortunistico dell’assicurato era del resto già stato ammesso precedentemente,
dai sanitari del Centro muscolo-scheletrico della Clinica __________ di __________,
per i quali nel febbraio 2015 entrava ormai in linea di conto soltanto una
riabilitazione stazionaria multimodale indicata in ragione soprattutto della
componente psicogena dei disturbi (che ha poi avuto luogo a __________ – cfr.
doc. 235, p. 8), e da quelli del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________
di __________ (doc. 265, p. 3: “Purtroppo tutte le opzioni terapeutiche a
disposizione sono state vagliate ed esaurite. Si dovrà quindi concordare
che la presa a carico presso il Centro di terapia del dolore sarà a scopo
contenitivo e per diminuire i continui ricorsi al pronto soccorso.” – il
corsivo è del redattore).
In questo senso si sono
pronunciati anche i dottori __________ e __________, entrambi specialisti in
neurologia presso il Centro __________ dell’CO 1, i quali, chiamati a prendere
posizione sulle proposte contenute nel referto 4 novembre 2016 del dott. __________,
hanno dichiarato medicalmente controindicato sottoporre il ricorrente a
provvedimenti diagnostici invasivi o di tipo operatorio, ritenendo per contro
utile un accompagnamento psichiatrico e comportamentale (cfr. doc. 359, p. 6),
come pure, da ultimo, i periti del __________ (cfr. perizia parziale del
reumatologo dott. __________, p. 17: “Non ritengo che vi siano attualmente
delle possibilità terapeutiche ulteriori per migliorare le condizioni di salute
dell’assicurato in modo tale da migliorare la sua capacità professionale.” e
quella del neurologo dott. __________, p. 8: “Non vi sono proposte terapeutiche
dal punto di vista neurologico che permettano di migliorare l’attuale
situazione.”).
Questa Corte non ha validi
motivi per scostarsi da una documentazione medico-specialistica ampiamente
convergente, ragione per quale ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che al 1° aprile 2016 le condizioni di salute infortunistiche
dell’assicurato erano ormai da considerare stabilizzate ai sensi della
giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.1.).
In esito a
quanto precede, la decisione su opposizione del 16 febbraio 2018 deve
dunque essere confermata, anche nella misura in cui l’CO 1 ha posto termine al
versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° aprile 2016.
2.4. Diritto alla rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde
al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre
concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nella presente fattispecie,
l’assicuratore LAINF resistente ha negato all’assicurato il diritto a una
rendita, a fronte di un grado d’invalidità inferiore alla soglia minima legale
del 10% (cfr. doc. 374, p. 10).
Dalle carte processuali
emerge che l’esigibilità lavorativa è stata valutata nei termini seguenti dalla
dott.ssa __________, a margine della visita di chiusura del 19 febbraio 2016:
" (…) Nessuna
limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto. Spesso possibile sollevare
e portare pesi da 5 a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado possibile
sollevare e portare pesi medi tra 10 e 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai
più possibile sollevare e portare pesi oltre i 25 kg, quindi pesanti e oltre i
45.
kg, quindi molto pesanti. Di rado possibile sollevare oltre l’altezza del
petto pesi tra 5 e 10 kg e fino a 5 kg talvolta. Nessuna limitazione per il
maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e il maneggio di attrezzi medi. Mai
più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna
limitazione per la rotazione della mano. Lavori sopra la testa talvolta.
Rotazione del tronco talvolta. Posizione seduta/inclinata in avanti talvolta a
spesso, posizione inginocchiata talvolta a spesso, flessione delle ginocchia
talvolta a spesso. Posizione seduta e in piedi di lunga durata con posizione a
libera scelta e cambiamento quando richiesto. Nessuna limitazione per camminare
fino ed oltre i 50 m. Talvolta possibile camminare per lunghi tratti, camminare
su terreno accidentato, salire le scale. Mai più possibile salire su scale a
pioli. L’uso delle due mani è possibile senza limitazione, equilibrio e stare
in equilibrio senza limitazione.
L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da
subito al 100%.” (doc. 304, p. 4)
Con l’apprezzamento
neurologico del 23 giugno 2017, i dottori __________ e __________ hanno
precisato che - in base al reperto neurologico organico con sintomatologia
irritativa, senza disturbi maggiori della sensibilità e senza deficit motorio o
impedimento organico al cammino -, non può essere ammessa alcuna limitazione
dell’esigibilità nell’ambito di un’attività lavorativa compatibile con uno
stato dopo operazione del disco, rispettivamente con un lieve danno della
colonna vertebrale, già dettagliatamente descritta a __________ e in occasione
della visita __________ di chiusura (doc. 329, p. 7).
Con la perizia (parziale)
datata 11 giugno 2018 (allegata al doc. XI 2), il dott. __________ ha rilevato
che, da un punto di vista strettamente neurologico, RI 1 presenta una piena
capacità lavorativa (tanto dal profilo del tempo di lavoro che da quello del
rendimento) sia nella precedente professione di autista sia in attività
sostitutive adeguate (quale potrebbe essere quella di riparatore di telefoni
cellulari, già oggetto di un periodo lavorativo di prova, preceduto da un corso
base).
Il reumatologo dott. __________,
nel suo rapporto peritale del 14 giugno 2018 (allegato al doc. XI 2), ha
affermato che il ricorrente denuncia soggettivamente una “sintomatologia
dolorosa molto invalidante alla colonna lombare”, a cui si associano dei dolori
lungo la gamba sinistra con irradiazione fino all’alluce. In assenza di segni
di tipo compressivo o irritativo radicolare, la sintomatologia è quindi stata
interpretata come “piuttosto di tipo spondilogeno”. Interrogato in merito alla
coerenza e alla plausibilità dei disturbi fatti valere, il dott. __________ ha
precisato che, trattandosi dell’insorgenza del dolore, vi è in discussione una
possibile irritazione della radice di S1 nell’ambito di una problematica
cicatriziale e, su questo aspetto, ha rinviato alla valutazione del neurologo.
Riguardo alla sintomatologia dolorosa in quanto tale, l’esperto amministrativo ha
rilevato che essa “… ha mostrato un’evoluzione piuttosto cronica con comunque
una certa coerenza da parte dell’assicurato in merito ai disturbi risentiti.
(…). La sintomatologia mostra un’evoluzione piuttosto stabile senza essere mai
stata influenzata in modo significativo dalle terapie instaurate. La resistenza
a queste terapie è piuttosto indicativa di una componente non solo somatica per
quanto riguarda i disturbi dell’assicurato. I reperti clinici e radiologici, se
si prescinde dalla sintomatologia dolorosa accusata, sono da considerare
piuttosto blandi.”. Il perito __________ ha quindi attestato una completa
incapacità lavorativa nella precedente professione, mentre ha dichiarato
l’insorgente in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo
pieno ma con un rendimento limitato all’80%, e ciò per permettergli “… delle
pause più ripetute e prolungate e anche per una certa stanchezza cronica.”.
Invitato dal TCA a
formulare delle osservazioni in merito alla perizia __________, il rappresentante
del ricorrente ha modificato le proprie conclusioni in funzione del contenuto
del referto elaborato dal dott. __________, il quale, a suo avviso, avrebbe
“chiarito le limitazioni alla salute che soffre il paziente, conseguenze
dell’infortunio che copre la CO 1. Sono dovute ad una sindrome lombo-vertebrale
con componente spondilogena a sinistra molto più che a destra dopo sindrome
irritativa radicolare S1 a sinistra per ernia discale L5-S1 operata in data
11.03.2013
e disturbo somatoforme da dolore persistente con manifestazione di
tipo fibromialgico. (…). Il perito conclude dunque ad una capacità lavorativa
ridotta del 20% in ogni attività e nulla nella professione abituale.” (doc. XV,
p. 2).
In data 15 gennaio 2019,
questo Tribunale ha inviato al dott. __________ uno scritto del seguente
tenore:
" (…) le
rendo noto che lo scrivente TCA è chiamato a derimere la vertenza che vede
opposto l’CO 1 al signor RI 1 in __________, assicurato che lei ha avuto
modo di esaminare nell’ambito di una perizia pluridisciplinare __________
ordinata dell’UAI.
Dal relativo referto, datato 14 giugno 2018, prendo atto che, a
suo avviso, l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa
adeguata sull’arco di un’intera giornata con una riduzione del rendimento del
20%, imputabile alla necessità d’introdurre delle pause più ripetute e
prolungate, nonché a una certa stanchezza cronica.
Ai fini del giudizio, la invito cortesemente a comunicarmi se il
calo di rendimento da lei ritenuto è giustificato da disturbi organici oggettivabili
causati dall’infortunio del settembre 2012, e ciò alla luce del fatto che
lei ha definito come “piuttosto blandi” i reperti clinici e radiologici.
In caso di risposta positiva, voglia descriverne
puntualmente la natura.
In caso di risposta negativa, voglia precisare quale
sarebbe il grado di capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate,
tenuto conto esclusivamente dello stato post-infortunistico oggettivabile.”
(doc. XIX)
Questa la risposta fornita
dal perito __________:
"
(…) Ho posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a sinistra molto più che
a destra e stato dopo sindrome irritativa radicolare S1 a sinistra per ernia
discale L5-S1 operata in data 11.03.2013. Disturbo somatoforme da dolore
persistente con manifestazioni di tipo fibromialgiche.
Nella mia valutazione dei limiti funzionali di questo assicurato
ho segnalato che oltre ai limiti determinati dalla problematica alla colonna
lombare nell’ambito della degenerazione discale vi erano dei limiti determinati
dall’assunzione dei medicamenti, da una stanchezza cronica, da una certa
tendenza alla sonnolenza e una difficoltà di concentrarsi.
Per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa avevo
ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella forma completa nell’ultima
attività lavorativa svolta come per altro determinato anche dai colleghi della CO
1.
di __________.
(…).
In un’attività lavorativa adatta lo ritenevo abile al lavoro nella
forma dell’80% con un 20% di riduzione di rendimento. Questo 20% di riduzione
del rendimento è da riferire alla problematica determinata dalla sindrome
somatoforme da dolore persistente e dal quadro fibromialgico.
In questo senso quindi le confermo che questa riduzione del 20%
non è riferibile a dei disturbi organici oggettivabili causati dall’infortunio
del settembre 2012.
Tenendo conto esclusivamente dello stato post-infortunistico
oggettivabile l’assicurato presenterebbe una capacità lavorativa nella forma
completa come determinato dai colleghi della CO 1 nella valutazione peritale di
chiusura del 19.02.2016.” (doc. XX – il corsivo è del redattore)
Anche per quanto riguarda
la capacità lavorativa residua, agli atti figurano dunque dei pareri sostanzialmente
convergenti. Infatti, dal profilo neurologico, tanto i dottori __________ e __________
quanto il perito __________ dott. __________ hanno ammesso che RI 1 presenta
una completa abilità lavorativa in attività adeguate. Da quello reumatologico,
è lo stesso dott. __________ a dichiararsi d’accordo con la valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ in occasione della
visita di chiusura del 19 febbraio 2016 (a proposito del quadro
fibromialgico diagnosticato dal dott. __________, è utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, la fibromialgia, nonostante essa sia
classificata fra i disturbi reumatologici [cfr. DTF 132 V 68 consid. 3.2], in
considerazione dei tratti che l’accomunano al disturbo da dolore somatoforme,
quest’ultimo classificato quale disturbo psichico [DTF 132 V 70 consid. 4.1],
deve essere trattata analogamente a una patologia psichica, non soltanto
per quanto concerne la questione dell’invalidità [DTF 132 V 70 consid. 4.1], ma
pure a proposito della questione dell’adeguatezza [STF U 58/06 del 2 agosto
2006.
consid. 4.9 e STFA U 20/05 del 5 aprile 2006 consid. 4.2.2]).
Questa Corte non ignora
che, secondo la dott.ssa __________, Viceprimario del Servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, il ricorrente
presenterebbe una capacità lavorativa del 30% in attività sostitutive adeguate
(cfr. doc. 371, p. 2). In proposito, va tuttavia rilevato che il suo parere è stato
considerato dagli esperti del __________ (cfr. referto 11 giugno 2018 del dott.
__________, p. 3 e quello 14 giugno 2018 del dott. __________, p. 5), i quali
se ne sono però discostati, riconoscendo finalmente una piena capacità
lavorativa in attività idonee (su questo aspetto, si veda la precisazione
fornita al Tribunale dal dott. __________ – doc. XX). Il patrocinatore
dell’assicurato ha del resto fatto altrettanto posto che, in sede di
osservazioni 12 dicembre 2018, ha preteso il riconoscimento di una rendita del 25.5%
in base a una capacità lavorativa residua dell’80% (cfr. doc. XV).
In queste condizioni, il
TCA deve quindi ritenere accertato che l’insorgente, nonostante i postumi
residuali del sinistro del settembre 2012, sarebbe in grado di svolgere, a
tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.
La richiesta del
rappresentante del ricorrente d’interpellare il dott. __________ in merito
all’eziologia della diagnosticata sindrome lombo-vertebrale (cfr. doc. XXIII),
non appare pertinente ai fini del giudizio, posto che in discussione non vi è
l’origine del disturbo (in questo senso, si veda il rapporto 23.2.2016 della
dott.ssa __________ [doc. 304], la quale ha diagnosticato una failed back
surgery syndrome) ma bensì la sua reale incidenza sulla capacità
lavorativa. Il TCA può pertanto esimersi dal dare seguito alla richiesta.
Questo Tribunale osserva
che gli aspetti economici relativi alla determinazione del grado
dell’invalidità non sono stati contestati dal ricorrente (il quale ne ha anzi
fatto uso per calcolare il grado d’invalidità del 25.5% - cfr. il doc. XV, p.
2: “Se prendiamo i valori presentati dalla CO 1 nella sua decisione del
05.07.2018
[recte: 2016, n.d.r.], …”), ragione per la quale ci si può
fondare sui dati stabiliti dall’istituto assicuratore convenuto nella sua
decisione formale del 5 luglio 2016 (cfr. doc. 325, p. 2: reddito da valido
pari a fr. 47'400 e reddito da invalido pari a fr. 44'150).
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 44'150 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 47'400,
risulta quindi essere del 6.85%, arrotondato al 7% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Ora, essendo il grado
d’invalidità inferiore alla soglia minima legale del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1
LAINF), è a ragione che al ricorrente è stato negato il diritto alla rendita.
2.5
Con l’allegato di
osservazioni del 12 dicembre 2018, l’avv. RA 1 ha affermato che “le conclusioni
del Dr. __________ dovrebbero pure obbligare la CO 1 a riconsiderare il calcolo
dell’IMI” e ha chiesto a tal fine il rinvio degli atti (doc. XV, p. 2 s.).
In proposito, va rilevato
che il rappresentante dell’assicurato non spiega in alcun modo perché le
conclusioni del dott. __________ (il quale non si è pronunciato in
merito alla menomazione dell’integrità e nemmeno era tenuto a farlo visto che
la sua perizia è stata eseguita in ambito AI) sarebbero atte a rimettere in
discussione la valutazione espressa dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________
in occasione della visita di chiusura del 19 febbraio 2016, la quale ha stabilito
l’IMI in un 20% tenuto conto della sintomatologia dolorosa residuale post
intervento chirurgico del marzo 2013 (cfr. doc. 305).
In queste condizioni, il
TCA non ha valide ragioni per discostarsi dall’apprezzamento del medico __________,
di modo che anche l’entità dell’IMI riconosciuta a RI 1 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti