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Decisione

35.2018.21

Negato che i disturbi psi. (disturbo somatoforme da dolore persistente) costituiscano una conseg. adeguata infortunio (classificato nella cat. di quelli leggeri). Tenuto conto dei soli postumi org., n

21 febbraio 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nella presente fattispecie,

l’assicuratore LAINF resistente ha negato all’assicurato il diritto a una

rendita, a fronte di un grado d’invalidità inferiore alla soglia minima legale

del 10% (cfr. doc. 374, p. 10).

Dalle carte processuali

emerge che l’esigibilità lavorativa è stata valutata nei termini seguenti dalla

dott.ssa __________, a margine della visita di chiusura del 19 febbraio 2016:

" (…) Nessuna

limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto. Spesso possibile sollevare

e portare pesi da 5 a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado possibile

sollevare e portare pesi medi tra 10 e 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai

più possibile sollevare e portare pesi oltre i 25 kg, quindi pesanti e oltre i

45.

kg, quindi molto pesanti. Di rado possibile sollevare oltre l’altezza del

petto pesi tra 5 e 10 kg e fino a 5 kg talvolta. Nessuna limitazione per il

maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e il maneggio di attrezzi medi. Mai

più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna

limitazione per la rotazione della mano. Lavori sopra la testa talvolta.

Rotazione del tronco talvolta. Posizione seduta/inclinata in avanti talvolta a

spesso, posizione inginocchiata talvolta a spesso, flessione delle ginocchia

talvolta a spesso. Posizione seduta e in piedi di lunga durata con posizione a

libera scelta e cambiamento quando richiesto. Nessuna limitazione per camminare

fino ed oltre i 50 m. Talvolta possibile camminare per lunghi tratti, camminare

su terreno accidentato, salire le scale. Mai più possibile salire su scale a

pioli. L’uso delle due mani è possibile senza limitazione, equilibrio e stare

in equilibrio senza limitazione.

L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da

subito al 100%.” (doc. 304, p. 4)

Con l’apprezzamento

neurologico del 23 giugno 2017, i dottori __________ e __________ hanno

precisato che - in base al reperto neurologico organico con sintomatologia

irritativa, senza disturbi maggiori della sensibilità e senza deficit motorio o

impedimento organico al cammino -, non può essere ammessa alcuna limitazione

dell’esigibilità nell’ambito di un’attività lavorativa compatibile con uno

stato dopo operazione del disco, rispettivamente con un lieve danno della

colonna vertebrale, già dettagliatamente descritta a __________ e in occasione

della visita __________ di chiusura (doc. 329, p. 7).

Con la perizia (parziale)

datata 11 giugno 2018 (allegata al doc. XI 2), il dott. __________ ha rilevato

che, da un punto di vista strettamente neurologico, RI 1 presenta una piena

capacità lavorativa (tanto dal profilo del tempo di lavoro che da quello del

rendimento) sia nella precedente professione di autista sia in attività

sostitutive adeguate (quale potrebbe essere quella di riparatore di telefoni

cellulari, già oggetto di un periodo lavorativo di prova, preceduto da un corso

base).

Il reumatologo dott. __________,

nel suo rapporto peritale del 14 giugno 2018 (allegato al doc. XI 2), ha

affermato che il ricorrente denuncia soggettivamente una “sintomatologia

dolorosa molto invalidante alla colonna lombare”, a cui si associano dei dolori

lungo la gamba sinistra con irradiazione fino all’alluce. In assenza di segni

di tipo compressivo o irritativo radicolare, la sintomatologia è quindi stata

interpretata come “piuttosto di tipo spondilogeno”. Interrogato in merito alla

coerenza e alla plausibilità dei disturbi fatti valere, il dott. __________ ha

precisato che, trattandosi dell’insorgenza del dolore, vi è in discussione una

possibile irritazione della radice di S1 nell’ambito di una problematica

cicatriziale e, su questo aspetto, ha rinviato alla valutazione del neurologo.

Riguardo alla sintomatologia dolorosa in quanto tale, l’esperto amministrativo ha

rilevato che essa “… ha mostrato un’evoluzione piuttosto cronica con comunque

una certa coerenza da parte dell’assicurato in merito ai disturbi risentiti.

(…). La sintomatologia mostra un’evoluzione piuttosto stabile senza essere mai

stata influenzata in modo significativo dalle terapie instaurate. La resistenza

a queste terapie è piuttosto indicativa di una componente non solo somatica per

quanto riguarda i disturbi dell’assicurato. I reperti clinici e radiologici, se

si prescinde dalla sintomatologia dolorosa accusata, sono da considerare

piuttosto blandi.”. Il perito __________ ha quindi attestato una completa

incapacità lavorativa nella precedente professione, mentre ha dichiarato

l’insorgente in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo

pieno ma con un rendimento limitato all’80%, e ciò per permettergli “… delle

pause più ripetute e prolungate e anche per una certa stanchezza cronica.”.

Invitato dal TCA a

formulare delle osservazioni in merito alla perizia __________, il rappresentante

del ricorrente ha modificato le proprie conclusioni in funzione del contenuto

del referto elaborato dal dott. __________, il quale, a suo avviso, avrebbe

“chiarito le limitazioni alla salute che soffre il paziente, conseguenze

dell’infortunio che copre la CO 1. Sono dovute ad una sindrome lombo-vertebrale

con componente spondilogena a sinistra molto più che a destra dopo sindrome

irritativa radicolare S1 a sinistra per ernia discale L5-S1 operata in data

11.03.2013

e disturbo somatoforme da dolore persistente con manifestazione di

tipo fibromialgico. (…). Il perito conclude dunque ad una capacità lavorativa

ridotta del 20% in ogni attività e nulla nella professione abituale.” (doc. XV,

p. 2).

In data 15 gennaio 2019,

questo Tribunale ha inviato al dott. __________ uno scritto del seguente

tenore:

" (…) le

rendo noto che lo scrivente TCA è chiamato a derimere la vertenza che vede

opposto l’CO 1 al signor RI 1 in __________, assicurato che lei ha avuto

modo di esaminare nell’ambito di una perizia pluridisciplinare __________

ordinata dell’UAI.

Dal relativo referto, datato 14 giugno 2018, prendo atto che, a

suo avviso, l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa

adeguata sull’arco di un’intera giornata con una riduzione del rendimento del

20%, imputabile alla necessità d’introdurre delle pause più ripetute e

prolungate, nonché a una certa stanchezza cronica.

Ai fini del giudizio, la invito cortesemente a comunicarmi se il

calo di rendimento da lei ritenuto è giustificato da disturbi organici oggettivabili

causati dall’infortunio del settembre 2012, e ciò alla luce del fatto che

lei ha definito come “piuttosto blandi” i reperti clinici e radiologici.

In caso di risposta positiva, voglia descriverne

puntualmente la natura.

In caso di risposta negativa, voglia precisare quale

sarebbe il grado di capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate,

tenuto conto esclusivamente dello stato post-infortunistico oggettivabile.”

(doc. XIX)

Questa la risposta fornita

dal perito __________:

"

(…) Ho posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a sinistra molto più che

a destra e stato dopo sindrome irritativa radicolare S1 a sinistra per ernia

discale L5-S1 operata in data 11.03.2013. Disturbo somatoforme da dolore

persistente con manifestazioni di tipo fibromialgiche.

Nella mia valutazione dei limiti funzionali di questo assicurato

ho segnalato che oltre ai limiti determinati dalla problematica alla colonna

lombare nell’ambito della degenerazione discale vi erano dei limiti determinati

dall’assunzione dei medicamenti, da una stanchezza cronica, da una certa

tendenza alla sonnolenza e una difficoltà di concentrarsi.

Per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa avevo

ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella forma completa nell’ultima

attività lavorativa svolta come per altro determinato anche dai colleghi della CO

1.

di __________.

(…).

In un’attività lavorativa adatta lo ritenevo abile al lavoro nella

forma dell’80% con un 20% di riduzione di rendimento. Questo 20% di riduzione

del rendimento è da riferire alla problematica determinata dalla sindrome

somatoforme da dolore persistente e dal quadro fibromialgico.

In questo senso quindi le confermo che questa riduzione del 20%

non è riferibile a dei disturbi organici oggettivabili causati dall’infortunio

del settembre 2012.

Tenendo conto esclusivamente dello stato post-infortunistico

oggettivabile l’assicurato presenterebbe una capacità lavorativa nella forma

completa come determinato dai colleghi della CO 1 nella valutazione peritale di

chiusura del 19.02.2016.” (doc. XX – il corsivo è del redattore)

Anche per quanto riguarda

la capacità lavorativa residua, agli atti figurano dunque dei pareri sostanzialmente

convergenti. Infatti, dal profilo neurologico, tanto i dottori __________ e __________

quanto il perito __________ dott. __________ hanno ammesso che RI 1 presenta

una completa abilità lavorativa in attività adeguate. Da quello reumatologico,

è lo stesso dott. __________ a dichiararsi d’accordo con la valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ in occasione della

visita di chiusura del 19 febbraio 2016 (a proposito del quadro

fibromialgico diagnosticato dal dott. __________, è utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, la fibromialgia, nonostante essa sia

classificata fra i disturbi reumatologici [cfr. DTF 132 V 68 consid. 3.2], in

considerazione dei tratti che l’accomunano al disturbo da dolore somatoforme,

quest’ultimo classificato quale disturbo psichico [DTF 132 V 70 consid. 4.1],

deve essere trattata analogamente a una patologia psichica, non soltanto

per quanto concerne la questione dell’invalidità [DTF 132 V 70 consid. 4.1], ma

pure a proposito della questione dell’adeguatezza [STF U 58/06 del 2 agosto

2006.

consid. 4.9 e STFA U 20/05 del 5 aprile 2006 consid. 4.2.2]).

Questa Corte non ignora

che, secondo la dott.ssa __________, Viceprimario del Servizio di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, il ricorrente

presenterebbe una capacità lavorativa del 30% in attività sostitutive adeguate

(cfr. doc. 371, p. 2). In proposito, va tuttavia rilevato che il suo parere è stato

considerato dagli esperti del __________ (cfr. referto 11 giugno 2018 del dott.

__________, p. 3 e quello 14 giugno 2018 del dott. __________, p. 5), i quali

se ne sono però discostati, riconoscendo finalmente una piena capacità

lavorativa in attività idonee (su questo aspetto, si veda la precisazione

fornita al Tribunale dal dott. __________ – doc. XX). Il patrocinatore

dell’assicurato ha del resto fatto altrettanto posto che, in sede di

osservazioni 12 dicembre 2018, ha preteso il riconoscimento di una rendita del 25.5%

in base a una capacità lavorativa residua dell’80% (cfr. doc. XV).

In queste condizioni, il

TCA deve quindi ritenere accertato che l’insorgente, nonostante i postumi

residuali del sinistro del settembre 2012, sarebbe in grado di svolgere, a

tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.

La richiesta del

rappresentante del ricorrente d’interpellare il dott. __________ in merito

all’eziologia della diagnosticata sindrome lombo-vertebrale (cfr. doc. XXIII),

non appare pertinente ai fini del giudizio, posto che in discussione non vi è

l’origine del disturbo (in questo senso, si veda il rapporto 23.2.2016 della

dott.ssa __________ [doc. 304], la quale ha diagnosticato una failed back

surgery syndrome) ma bensì la sua reale incidenza sulla capacità

lavorativa. Il TCA può pertanto esimersi dal dare seguito alla richiesta.

Questo Tribunale osserva

che gli aspetti economici relativi alla determinazione del grado

dell’invalidità non sono stati contestati dal ricorrente (il quale ne ha anzi

fatto uso per calcolare il grado d’invalidità del 25.5% - cfr. il doc. XV, p.

2: “Se prendiamo i valori presentati dalla CO 1 nella sua decisione del

05.07.2018

[recte: 2016, n.d.r.], …”), ragione per la quale ci si può

fondare sui dati stabiliti dall’istituto assicuratore convenuto nella sua

decisione formale del 5 luglio 2016 (cfr. doc. 325, p. 2: reddito da valido

pari a fr. 47'400 e reddito da invalido pari a fr. 44'150).

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 44'150 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 47'400,

risulta quindi essere del 6.85%, arrotondato al 7% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Ora, essendo il grado

d’invalidità inferiore alla soglia minima legale del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1

LAINF), è a ragione che al ricorrente è stato negato il diritto alla rendita.

2.5

Con l’allegato di

osservazioni del 12 dicembre 2018, l’avv. RA 1 ha affermato che “le conclusioni

del Dr. __________ dovrebbero pure obbligare la CO 1 a riconsiderare il calcolo

dell’IMI” e ha chiesto a tal fine il rinvio degli atti (doc. XV, p. 2 s.).

In proposito, va rilevato

che il rappresentante dell’assicurato non spiega in alcun modo perché le

conclusioni del dott. __________ (il quale non si è pronunciato in

merito alla menomazione dell’integrità e nemmeno era tenuto a farlo visto che

la sua perizia è stata eseguita in ambito AI) sarebbero atte a rimettere in

discussione la valutazione espressa dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________

in occasione della visita di chiusura del 19 febbraio 2016, la quale ha stabilito

l’IMI in un 20% tenuto conto della sintomatologia dolorosa residuale post

intervento chirurgico del marzo 2013 (cfr. doc. 305).

In queste condizioni, il

TCA non ha valide ragioni per discostarsi dall’apprezzamento del medico __________,

di modo che anche l’entità dell’IMI riconosciuta a RI 1 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti