35.2018.22
Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio volto a stabilire la presenza di un danno alla salute oggettivabile (lo stesso specialista consultato dall'amm. aveva consigliato l'esecuzio
6 settembre 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.22
mm
Lugano
6 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 febbraio 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 febbraio 2014, RI 1,
dipendente del __________ in qualità di segretaria __________ e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è caduta e ha
riportato, secondo il rapporto del PS ortopedico della __________, un trauma
contusivo-distorsivo del meso piede sinistro (cfr. doc. 2). A margine della
successiva visita, è pure stata posta la diagnosi di trauma contusivo del grand
trocantere sinistro con formazione di piccola borsite trocanterica (cfr. doc.
7).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con comunicazione del 13
gennaio 2017, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurata abile al lavoro al
50% dal 23 gennaio 2017 e al 100% dal 20 marzo 2017 con conseguente estinzione
del diritto all’indennità giornaliera (doc. 124).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 agosto 2017,
l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 20 marzo 2017 il diritto
all’indennità giornaliera avendo l’assicurata ritrovato una piena abilità
lavorativa e con effetto immediato quello alle prestazioni sanitarie in ragione
della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico. La CO 1 ha inoltre
comunicato che non erano dati nemmeno i presupposti del diritto a una rendita
d’invalidità, né di quello a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (cfr.
doc. 151).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (cfr. doc. 154) e
motivata dal __________ (cfr. doc. 163), la CO 1 ha confermato, almeno
nell’esito, la sua prima decisione (doc. 166).
1.3. Con tempestivo ricorso del 22
marzo 2018, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, gli atti vengano rinviati all’assicuratore per ulteriori atti
istruttori, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Con la
presente intendo far valere il mio diritto di essere sentita in merito a questa
decisione che non posso condividere a più di un titolo.
In effetti, dopo l’infortunio subito in data 19 febbraio 2014, il
mio stato di salute è andato peggiorando di giorno in giorno, soffro in effetti
di molteplici patologie invalidanti in legame con l’infortunio in questione che
sono state e, sono tutt’ora, all’origine della mia incapacità lavorativa.
Contrariamente a quanto asserito dalla CO 1, il mio stato di
salute non solo non mi permette più di svolgere la mia precedente attività
lavorativa ma, purtroppo, tende costantemente a peggiorare, a tal punto da
giustificare senza ombra di dubbio un’incapacità lavorativa se non completa
almeno parziale anche in attività professionali considerate consone al mio
stato di salute.
È peraltro in corso una domanda d’invalidità presso l’Ufficio invalidità
di Bellinzona.
Con la presente, alla luce del mio stato di salute in constante
peggioramento, ritengo che la CO 1 non mi abbia dato un riscontro adeguato e
che il suo operato vada rivisto.”(doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio,
segnatamente alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o,
previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché
alla cura ambulatoriale in ospedale (lett. a), ai medicamenti e alle analisi
ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in
sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle balneari
prescritte dal medico (lett. d), nonché ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti
per la sua guarigione (lett. e).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.4. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace
di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto
all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,
se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
Considerandi
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7
Dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore resistente ha
posto termine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 20 marzo 2017, “… per
avvenuta estinzione del nesso di causalità naturale.” (doc. 166, p. 4 in
fine – il corsivo è del redattore).
A questo punto, ci si può
chiedere se l’amministrazione non abbia proceduto a un cambiamento di
motivazione – con la decisione formale, il diritto alle prestazioni
sanitarie e all’indennità giornaliera era infatti stato dichiarato estinto in
ragione della stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,
rispettivamente di una ritrovata piena capacità lavorativa, mentre nella
decisione su opposizione la CO1 ha sostenuto che i disturbi ancora denunciati non
si trovavano più in nesso causale naturale con l’infortunio del mese di febbraio
2014.
-, senza informarne preventivamente l’assicurata, ciò che costituirebbe
una violazione grave del suo diritto di essere sentito (DTF 125 V 370 consid.
4b, 116 V 185 consid. 1a, 115 Ia 96 consid. 1b e i riferimenti ivi menzionati).
La questione può comunque
rimanere aperta, posto che la decisione su opposizione impugnata deve essere
comunque annullata per motivi attinenti al merito, e ciò per i motivi che
verranno qui di seguito esposti.
Il TCA constata che,
secondo l’istituto assicuratore, la decisione di porre fine alle prestazioni
per intervenuta estinta causalità naturale, troverebbe il proprio fondamento
nelle precisazioni fornitegli dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, nel
corso della procedura di opposizione.
Con rapporto del 12
febbraio 2018, il medico consulente della CO 1 ha in particolare rilevato, con
riferimento “ai dolori cronici, miofasciali con continue tendinopatie della
muscolatura gluteale, tensione fascia lata dell’anca sinistra post-contusiva”,
che si tratta di una “… sintomatologia senza una prova chiara ed evidente
agli esami radio strumentali sino ad ora eseguiti che non hanno permesso di
raggiungere una effettiva diagnosi traumatica di questa sintomatologia. (…). A
questo proposito faccio notare che, in data 11.2.2014, ovvero otto giorni dopo
la contusione, la radiografia dell’anca sinistra evidenziava già la presenza di
due piccole calcificazioni peri-trocanteriche a sinistra, senza segni di
lesioni ossee recenti. Nel prosieguo, negli ulteriori esami eseguiti, non sono
mai state rilevate altre componenti riferibili a lesioni pratico effettive come
pure nessuna progressione di ulteriori manifestazioni evidenziabili e come
conosciuto calcificazioni non si formano nel giro di 8 giorni in sede di un
eventuale ematoma interno. Conseguentemente non vi è una relazione diretta con
l’infortunio in causa salvo che per la sintomatologia soggettiva a livello
gluteale/anca, anca sinistra senza un riscontro radio strumentale a supporto di
questo.” (doc. 165 – il corsivo è del redattore).
Da quanto precede si
evince quindi che, secondo il medico fiduciario dell’amministrazione, la
sintomatologia algica denunciata da RI 1 nella regione dell’anca sinistra, non
correlerebbe a sufficienza con un danno strutturale oggettivabile imputabile
all’infortunio del febbraio 2014.
In ossequio alla più
recente giurisprudenza federale, in casi del genere, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Sulla scorta
di quanto precede, in concreto, l’assicuratore LAINF convenuto non era quindi
legittimato a negare a priori l’esistenza di un legame causale naturale
con il sinistro assicurato per il solo motivo che i disturbi lamentati
dall’insorgente non sarebbero stati oggettivati mediante accertamenti
strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti, ma avrebbe dovuto
innanzitutto procedere a un esame della causalità adeguata in
applicazione della prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio (DTF 115 V 133). Non risulta che ciò sia stato fatto.
D’altro
canto, questo Tribunale osserva che, a margine del consulto del 1° dicembre
2016, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna,
interpellato dalla stessa amministrazione, aveva raccomandato l’esecuzione di
un esame ecografico della regione della coscia sinistra oppure, in alternativa,
di una risonanza magnetica nucleare, e ciò per completare il quadro diagnostico
(cfr. doc. 122 p. 5 pto 1 sub “Prozedere”).
L’ulteriore
procedere era stato successivamente condiviso anche dal dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in occasione della visita specialistica
del 24 febbraio 2017 (cfr. doc. 131, p. 2: “In questo contesto personalmente
dal punto di vista ortopedico non ho indicazioni supplementari dal punto di
vista investigativo o terapeutico a quanto già ben descritto in esteso
dal Dr. __________.” – il corsivo è del redattore).
L’istituto
assicuratore e il suo medico consulente (cfr., in particolare, il doc. 123)
hanno ignorato la raccomandazione formulata dal dott. __________, aspetto che
la ricorrente medesima non aveva mancato di sottolineare in occasione di un
colloquio telefonico del gennaio 2017 (cfr. doc. 128: “Ci informa che ha
contattato il dottor __________ per chiarire come mai non ha indicato nel suo
rapporto l’esame da effettuare come consigliato dal dottor __________.”).
In esito a
quanto precede, secondo il TCA, la CO 1 (rispettivamente il suo medico
fiduciario) non poteva concludere all’assenza di postumi infortunistici oggettivabili,
prima di conoscere le risultanze degli esami raccomandati dal reumatologo dott.
__________. Avendo omesso di accertare una circostanza giuridicamente
rilevante, l’assicuratore resistente ha violato la norma di cui all’art. 43
cpv. 1 LPGA.
2.8
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig
hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt
nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis
bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich
ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4;
vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF
137.
V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), per il fatto che l’accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante
non è stato completato nel senso indicato dallo specialista in reumatologia da
essa stessa consultato.
Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché disponga
gli esami diagnostici ritenuti indicati dal dott. __________ nel suo referto
dell’8 dicembre 2016 (cfr. doc.122, p. 5). Sulla scorta delle relative
risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire il diritto alle prestazioni tenuto
conto delle indicazioni che questa Corte ha fornito al considerando 2.7. e,
quindi, a emanare una nuova decisione formale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti