Lexipedia

Decisione

35.2018.25

Controversa l'esistenza o meno di un nesso causale tra disturbi al piede e infortunio, ritenuta certa dal medico curante e solo possibile dal medico fiduciario dell'assicuratore. Necessità di ulterior

23 luglio 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I metatarso-falangea come invece si sarebbe dovuto rilevare in caso di un

traumatismo diretto o molto più facilmente indiretto a livello

dell'articolazione. Ulteriore prova che la presenza dello scarponcino ha

adeguatamente protetto il piede, soprattutto nel movimento di traslazione che

avrebbe dovuto accentuare il valgismo.

6. Nel rapporto del 27.12.2017 il dr. med. __________ conferma una

chiara e sicura causalità per l'infortunio occorso e i disturbi identificati,

tuttavia, indipendentemente dal trattamento effettuato che è indubbiamente il

migliore per quanto riguarda il trattamento dell'alluce valgo in un soggetto

con una clinica come quella dell'assicurato, indipendentemente dalla causa, non

vi sono elementi di tipo anatomico, e di tipo fisiologico che possano spiegare

l'accentuazione

del valgismo, se non quella della normale evoluzione di un alluce

valgo, con un trauma che ha comportato un piccolo peggioramento transitorio, su

un piede già deformato e sicuramente parzialmente dolente, non essendovi un

presupposto di efficienza lesiva e di

alterazioni meccaniche oltre che di localizzazione di sede del

trauma stesso, capace di comportare un peggioramento del valgismo stesso, così

da motivare la necessità dell'intervento se rapportata all'infortunio.

Certamente la correzione dell'alluce valgo così come evidenziato nella

radiografia andava comunque fatta e certamente l'assicurato vi sarebbe arrivato

comunque nel corso del tempo grazie a micro-traumatismi ripetuti sulla

sporgenza ossea derivata dal valgismo che certamente rappresenta una delle

motivazioni fondamentali che spingono questi assicurati a desiderare

l'intervento.

7. Tale disquisizione del tipo ortopedico e medico-legale è il

sunto di quanto viene attualmente riportato in sede scientifica circa la genesi

ed il trattamento dell'alluce valgo, e per quanto riguarda il rapporto di

causalità medico-legale a seguito di traumatismo delle dita

dei piedi, dalle società medico-legali italiana e tedesca sulla

attribuzione della causalità per quanto riguarda i difetti di postura causati

da alterazioni anatomiche conseguenti a traumi.

Conclusioni

Per tali motivi, si ritiene che pur essendo l'intervento

chirurgico effettuato indicato per la cura dell'alluce valgo, tuttavia esso e

le cure adesso obbligate non possono essere riconosciute come esito di un

infortunio, bensì come evoluzione di una patologia comune sulla

quale l'infortunio ha causato peggioramento temporaneo, peraltro

riconosciuto dalla CO 1, ma non un peggioramento direzionale in quanto non vi è

alcuna prova strumentale che dimostri radiograficamente un peggioramento

dell'alluce nella sua posizione funzionale, dopo l'infortunio stesso. Peraltro

i dati clinici e strumentali, depongono esattamente in tal senso.” (Doc. 50)

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Considerandi

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti

peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell’amministrazione, per

le ragioni qui di seguito esposte.

Il TCA rileva, infatti,

che il dr. __________ ha ritenuto che nel caso dell’assicurato i disturbi al

piede destro oggetto dell’annuncio di ricaduta siano dovuti al valgismo del

quale l’interessato è affetto da tempo, patologia di natura cronica da porre a

carico della competente Cassa malati (doc. 28, 37).

Di

parere opposto lo specialista curante, PD dr. __________, il quale, in termini

di assoluta certezza, ritiene invece i disturbi dell’assicurato di origine

post-traumatica e quindi di competenza dell’assicuratore __________.

Nel

referto del 31 ottobre 2017, infatti, il dr. __________ ha considerato “evidente

che la cura medica di questa situazione post-traumatica deve essere presa a

carico dall’assicurazione infortuni” (cfr. doc. 34, corsivo della redattrice),

mentre nell’ulteriore referto del 27 dicembre 2017, ancora più nettamente, il

chirurgo ortopedico curante ha concluso che “esiste una chiara e sicura

causalità tra l’infortunio occorso in data 5.3.2017 e i disturbi

notificati” (doc. 46, corsivo della redattrice).

A fronte delle

contestazioni del PD dr. __________, l’assicuratore __________ ha richiesto una

presa di posizione al proprio medico di __________. Quest’ultimo, con

apprezzamento medico del 29 gennaio 2018, ha confermato la propria precedente

valutazione, fornendo delle motivazioni basate “su disquisizioni di tipo

ortopedico e medico legale, sunto di quanto viene attualmente riportato in sede

scientifica circa la genesi ed il trattamento dell’alluce valgo e, per quanto

riguarda il rapporto di causalità medico-legale a seguito di traumatismo delle

dita dei piedi, dalle società medico-legali italiana e tedesca sulla attribuzione

della causalità per quanto riguarda i difetti di postura causati da alterazioni

anatomiche conseguenti a traumi” (doc. 50).

In sede ricorsuale e in

corso di causa l’assicurato ha contestato le considerazioni espresse dal dr. __________,

sottolineando come le stesse non si siano basate su una visita personale

dell’interessato, ma unicamente su “una visione teorica” (cfr. doc. V).

A tale riguardo, il TCA

rileva che in una sentenza 8C_473/2017 del 21 febbraio 2018, concernente il

caso di un assicurato, vittima di un infortunio interessante il ginocchio, nel

quale l’assicuratore infortuni aveva posto termine al diritto a prestazioni per

raggiungimento dello status quo sine, il Tribunale federale, concordando con le

critiche espresse dall’assicuratore malattia ricorrente – il quale lamentava il

fatto che il medico __________ dell’assicuratore infortuni avesse considerato

raggiunto lo status quo sine dopo 9-12 mesi dalla seconda operazione di

plastica, fondandosi su una valutazione astratta e teorica e non basandosi sullo

stato reale – ha rinviato gli atti ai primi giudici per complemento istruttorio

e nuova decisione.

In particolare, l’Alta

Corte ha sottolineato che la valutazione con la quale il medico fiduciario

aveva determinato il raggiungimento dello status quo sine in maniera astratta e

teorica, riferendosi all’evoluzione prevedibile dello stato di salute, non era

sufficiente per stabilire, secondo la verosimiglianza preponderante,

l’estinzione del nesso causale.

Analogamente a quanto concluso dal TF nella sentenza appena

illustrata, anche nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene di non

potere, con la necessaria tranquillità, ritenere pienamente probanti le seppure

motivate considerazioni espresse dal dr. __________, fondate sulla scienza

medica e su considerazioni anatomo-cliniche e medico-legali generali, ma

contraddette dallo specialista curante, il quale in base alla situazione reale

da egli verificata nel corso delle diverse visite specialistiche ha affermato sussistere,

in termini di certezza, un nesso causale tra i disturbi al piede destro dell’interessato

e l’infortunio del marzo 2017.

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi

siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la

fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della

decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V

465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte

dell’assicuratore __________, di un approfondimento peritale specialistico

volto ad accertare se i disturbi al piede destro, oggetto di intervento

da parte del dr. __________, possano essere ritenuti, oppure no – e

nell’affermativa fino a quando - in nesso causale probabile con l’infortunio

del 5 marzo 2017.

Gli atti devono, quindi

essere rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Sulla base

delle relative risultanze peritali, l’assicuratore __________ sarà poi chiamato

a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.8. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni