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35.2018.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF

né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa

potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive

appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e

ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6. Dalle carte processuali

emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in

relazione alla ricaduta annunciata nel mese di aprile 2014, fondandosi sulla

valutazione peritale eseguita dal PD dr. __________, responsabile della

chirurgia del rachide presso l’Ospedale __________ di __________.

Quest’ultimo,

nel referto peritale del 20 settembre 2016, ha rilevato che, a seguito

dell’evento infortunistico del 7 giugno 2006, l’assicurato ha riportato una

frattura dei processi trasversi di destra di L2/L3, L4 e L5, una frattura dei

processi spinosi L4-L5 e una frattura a livello della spina iliaca postero

superiore dell’osso iliaco di destra.

Il

perito ha poi osservato di non potere escludere la presenza di una frattura del

bacino di tipo B, mai diagnosticata.

Dopo

avere rilevato che “sur les images radiologiques, il est clair qu’une

composante dégénerative et arthrosique, surtout au niveau de l’articulation

sacro-iliaque D, était déjà présente à l’époque” (dell’infortunio), il

perito ha concluso che le fratture presentate dall’assicurato (inclusa la

possibile frattura del bacino non diagnosticata), possono spiegare la

sintomatologia dolorosa da 6 mesi ad un anno massimo dopo l’infortunio del

giugno 2006. Dopo questo intervallo di tempo, per contro, vista la presenza di

artrosi sulle radiografie precedenti l’evento dannoso, la recrudescenza dei

dolori lombari e al bacino non è (più) in correlazione diretta con l’infortunio

(cfr. doc. 155 pag. 8, sottolineatura della redattrice).

In conclusione, il perito

ha evidenziato che l’eziologia dei dolori oggetto dell’annuncio di ricaduta del

2014 è associata a una componente degenerativa e artrosica e non

direttamente correlata con l’infortunio, non potendo tuttavia escludere del

tutto che una componente dei dolori sia in relazione con l’infortunio, anche se

in maniera non preponderante; che le diagnosi poste nel 2006 possono spiegare

la sintomatologia dolorosa dell’interessato al massimo fino ad un anno dopo

l’infortunio, ma non certo a distanza di dieci anni; che i dolori a livello

lombare sono in relazione con l’artrosi sacro-iliaca già presente nel 2006

(doc. 155 pag. 9, sottolineatura della redattrice).

L’amministrazione

ha invitato il proprio Centro __________, e specificatamente il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a prendere posizione sulla

valutazione peritale del PD dr. __________.

Nella

propria valutazione ortopedica del 15 novembre 2016, il dr. __________ ha

rilevato che se da un punto di vista tecnico e formale la perizia appare

soddisfacente, vi sono comunque, di fondo, alcuni elementi contradditori che vanno

chiariti

Queste,

in particolare, le considerazioni da lui espresse:

" (…) Premièrement, les experts postulent la

possibilité d'une fracture du bassin de type B concomitante aux autres

fractures diagnostiquées, ceci en présence d'air au niveau de l'articulation

sacro-iliaque.

Si les experts écrivent ainsi qu'un tel

diagnostic ne peut pas être exclu, ils n'écrivent en revanche pas quel

diagnostic devrait être considéré avec vraisemblance prépondérante entre des

troubles purement dégénératifs au niveau de la sacro-iliaque droite ou une

fracture lors de l'accident du 7 juin 2006. Personnellement, je retiens qu'en

l'absence d'autres lésions au niveau de l'anneau pelvien et compte tenu du

mécanisme accidentel référé, il n'existe que des arguments ténus en faveur de

cet antécédent traumatique, mais je pense malgré tout nécessaire que les

experts se prononcent plus avant sur ce point.

Quoi qu'il en soit, les experts retiennent que

quelle que soit l'atteinte pelvienne subie lors de l'accident du 7 juin 2006,

cela n'aurait pu expliquer les troubles que pour six mois à une année et que donc

la recrudescence des troubles douloureux en 2013 n'apparait pas en corrélation

avec les antécédents accidentels (page 8 de l'expertise), dans le même temps qu'ils écrivent qu'on ne saurait exclure

qu'une partie des douleurs soit liée aux antécédents traumatiques, mais de

manière non prépondérante, ce qui constitue malheureusement une contradiction

intrinsèque dans l'expertise, avec ainsi nécessité de demander aux experts

quelques éclaircissements complémentaires à ce propos.

Toujours si l'on admet que selon les experts les

troubles n'apparaissent pas en rapport de causalité naturelle probable avec

l'accident, il est clair qu'il n'existe pas de motif pour définir une

exigibilité ou une IpAI en rapport avec les séquelles accidentelles.

J'ajouterai que la méthode employée pour calculer cette IpAI (encore une fois non justifiée si l'absence de séquelles

accidentelles probables est confirmée) n'est pas acceptable. Premièrement et

comme à peine écrit, pour l'octroi de cette IpAÎ, il est postulé une

aggravation de troubles dégénératifs préexistants - sans qu'il soit précisé si

cela est sur le plan symptomatique ou structurel - en contradiction avec les

autres conclusions d'expertise.

Deuxièmement, l'emploi de la table pour les

troubles psychiques afin de définir des troubles séquelIaires d'ordre somatique

au niveau de la colonne vertébrale ne m'apparait pas le choix le plus idoine,

même compte tenu de l'influence des facteurs psychologiques et des

troubles douloureux au niveau du rachis (...).

À cela s'ajoute que le bilan d'expertise a mis en

évidence des lésions au niveau pulmonaire gauche et de la vertèbre L4 ainsi

qu'au niveau vésico-urétral droit et on ne saurait exclure pour la localisation

de ces lésions une symptomatologie en rapport.

Il apparait donc indispensable pour une expertise

complète d'avoir également le résultat des investigations complémentaires qui

ont certainement été effectuées après découverte de ces lésions suspectes dans

les localisations précitées.

Je propose donc d'une part la demande d'informations

complémentaires au médecin traitant et d'autre part l'élaboration de questions

complémentaires aux experts. (…)” (Doc. 162)

Alla luce di tali

critiche, l’amministrazione ha quindi ritenuto opportuno chiedere al PD dr. __________

un complemento peritale.

Il perito, con referto del

12 luglio 2017, ha così risposto ai quesiti complementari delle parti:

" (…) Oltre

alle fratture dei processi trasversi e spinosi e alla frattura della spina

iliaca posterosuperiore quale o quali altre diagnosi ritenete secondo il

criterio delle probabilità preponderante?

Sempre secondo il criterio della probabilità preponderante, in

base alle lastre ma anche in considerazione delle conoscenze biomeccaniche in

merito alle fratture dell'anello pelvico, quale diagnosi è da ritenere più

probabile tra una frattura di tipo B del bacino o un'artrosi sacro-iliaca

d'origine prettamente degenerativa?

Les fractures des processus transverses L2, L3,

L4 et L5 à D ainsi que la fracture du processus épineux L4-L5 et la fracture de

l'épine iliaque postéro-supérieure de l'os iliaque à D sont directement liées

et provoquées par l'accident du 07.06.2006.

Au vu des examens effectués, il est beaucoup

plus probable qu'il s'agisse d'une lésion purement dégénérative de la sacro-iliaque

D que d'une lésion qui n'aurait pas été remarquée

suite à l’accident. En effet, la présence d'air dans l'articulation n'est pas

un critère suffisant pour affirmer qu'il s'agisse d'une composante

post-traumatique. Dans tous les cas, au moment de l'expertise, on ne peut pas

exclure totalement l’hypothèse d’une lésion partielle type B de cette articulation

dans le contexte de troubles dégénératifs déjà présents avant le traumatisme.

Tenendo conto dei reperti oggettivi in nesso di causalità

probabile e non soltanto possibile con l'infortunio e considerata l'evoluzione dei

sintomi ma anche la presenza di disturbi degenerativi evolutivi attualmente in

che misura la sintomatologia è da ricondurre a questi due fattori (situazione

post-traumatica e degenerativa evolutiva)?

Comme mentionné dans notre expertise, il s'agit

d'une causalité posttraumatique.

Suite à l'accident, un arrêt de travail de 6 mois

à 1 an au maximum peut être justifié, y compris si l'hypothèse d'une lésion partielle

de la sacro-iliaque D d'origine post-traumatique était confirmée.

L'évolution clinique après 1 an du traumatisme

est due à la pÍoblématique dégénérative et non à l'accident.

Vogliate nuovamente esprimervi in merito al punto di sapere se secondo

il criterio della probabilità preponderante i disturbi lamentati

dall'assicurato al momento dell'annuncio della ricaduta (11.3.2014) sono o meno

in relazione con i postumi dell'infortunio viste le contraddizioni rilevate.

La rechute annoncée le 11.03.2014 concerne une

symptomatologie en Iien avec les troubles

dégénératifs présentés par le patient et non posttraumatique.

Solo se i disturbi fossero in relazione di causalità secondo il criterio

della probabilità preponderante con l'infortunio: vogliate esprimervi

nuovamente in merito al danno all'integrità tenendo conto di quanto osservato

dal nostro consulente medico.

Les lésions actuelles ne sont pas de nature

post-traumatique mais doivent être considérées comme l’évolution de troubles

dégénératifs déjà présent avant l'accident et ceci, dès 1 an post-traumatisme

au maximum, soit dès juin 2007.

Viene sottoposto al perito il rapporto 11.02.2015 della dr.ssa __________

consegnato a CO 1 il 03.05.2016.

Dica il perito se concorda sul fatto, attestato dalla dottoressa,

che “I deficit in questione non sono neurologici ma bensì meccanici, deficit

che hanno a loro volta aggravato in maniera significativa l’insorgenza della

fisiologia di degenerazione ossea e articolare tradotti con la presenza odierna

di manifestazioni spondilo artrosiche nella parte sinistra, che è stata

accelerata dalla spinta traumatica ricevuta da destra verso sinistra (destra

sede di fratture)."

Les douleurs présentées par le patient sont de

nature mécanique et liée aux troubles dégénératifs pouvant être activés

par un traumatisme.

Concernant l'aggravation où l'accélération des

phénomènes dégénératifs suite à un traumatisme, ceci est difficile à démontrer

et à quantifier, d'autant plus qu'il n'y avait pas de confirmation d'une lésion

au niveau de la sacro-iliaque D.

Viene sottoposta al perito la TAC eseguita il 14.07.2006

dall'Ospedale __________ di __________ (__________) che aveva accertato una "frattura

composta della spina iliaca postero-superiore dell’osso iliaco di des...".

Dica il perito se la frattura è stata effettivamente accertata e che non si

tratterebbe di una "hypothétique fracture" (risposta peritale nº 2).

Si rimanda anche al rapporto 04.03.2014 della dr.ssa __________, __________

("Stato dopo frattura della spina iliaca postero-superiore dell'osso

iliaco di ds.").

Nous confirmons qu'il existait des signes d'une

fracture de l'os iliaque D, directement reliés à l'accident de 2006.

Viene sottoposta al perito la risonanza magnetica 21.07.2013 del

dr. __________ il quale non rileva alcuna artrosi nella zona sacro-iliaca (“aspetto

normale delle articolazioni sacro-iliache"). Confermi il perito che se nel

2013 non esistevano artrosi nella zona sacroiliaca, forzatamente non esistevano

artrosi nella zona sacro-iliaca nel 2006 (anno dell'infortunio) (Cfr. perizia

pag. 8 a metà “...il est clair qu'une composante dégénérative et arthrosique,

surtout au niveau de l’articulation sacro-iliaque était déjà présente à I'époque").

A notre avis, on voit sur cet examen des

signes de dégénérescences débutants de l'articulation sacro-ilíaque D vs lésion

traumatique de celle-ci (non exclue) au vu de la présence d'air dans cette

articulation.

Nous ne contestons pas l'évaluation du radiologue

qui, lui, ne trouve pas de lésion à ce niveau. Cette différence est due au

fait qu'il s'agit d'une lésion débutante et non d'une dégénérescence sévère de

celle-ci.” (Doc. 189, sottolineature della redattrice)

In sede di opposizione,

l’assicurato ha nuovamente contestato le conclusioni alle quali è giunto il

perito anche nel suo complemento peritale, fondando le proprie critiche sul referto

del 7 agosto 2017 della dr.ssa __________, FMH medicina fisica e riabilitazione.

Quest’ultima

ha, infatti, criticato puntualmente quanto precisato dal perito, sottolineando,

innanzitutto, che “come dimostrato dalla RMN del 2013 emerge che non

esisteva nulla di degenerativo a livello della articolazione sacroiliaca

neppure nel 2013”.

Inoltre,

ella ha rilevato che “se c’è una lesione biomeccanicamente significativa, come

quella subita dal nostro paziente, l’eventuale artrosi (che è la degenerazione

“fisiologica” che si viene a stabilire nelle articolazioni di tutti i soggetti

dopo i 40 anni) sarebbe normale, ma qui la questione non è sulla presenza o

meno di artrosi ma sull’evoluzione dei sintomi, che sono qui da ricondurre ad

una problematica posturale data dal trauma che si è cristallizzata negli anni

generando un attrito tra i capi articolari (osso sacro e spina iliaca postero

superiore) dato dalla mal posizione dei capi articolari tra osso iliaco e

sacrale (dimostrato dal Bone marrow edema osseo a livello della spina iliaca

destra (RMN 2013).”

La

dr.ssa __________ ha contestato anche la risposta fornita dal perito al terzo

quesito complementare, rilevando che “come sopra, la problematica è relata ad

una problematica posturale e post-traumatica che si è cristallizzata negli anni

generando un attrito tra i capi ossei iliaco e sacrale, dato dalla mal

posizione dei capi articolari, dimostrato dal Bone marrow edema osseo a

livello della spina iliaca destra.”

Quanto alla risposta

fornita dal perito al quesito complementare numero 4, la dr.ssa __________ ha

sottolineato che “non c’erano turbe degenerative nel 2007, come non c’erano

nel 2013 (vedi RMN)”.

Con riferimento alla risposta complementare numero 6 del perito,

la dr.ssa __________ ha spiegato che “non dobbiamo cercare lesioni a livello

della articolazione sacro-iliaca destra, ma a livello dell’ala sacrale destra e

a livello della spina iliaca postero superiore destra, lesioni visibili alla

TAC del 2006 e ancora presenti alla RMN del 25.7.2013 con l’alterazione

dell’ala sacrale anteriore destra con edema da stress”.

Considerandi

Infine, in risposta alle considerazioni espresse dal perito al

quesito complementare numero 7, la dr.ssa __________ ha evidenziato che

“appunto, il perito dice che lui vede una degenerazione iniziale…, non è la

degenerazione artrosica che crea problemi, ma la lesione post traumatica con i

suoi esiti biomeccanici (vedi considerazioni alla risposta numero 2)” (doc.

191, sottolineature della redattrice).

Alla luce di queste puntuali e circostanziate critiche avanzate

dalla dr.ssa __________, l’assicuratore LAINF ha chiesto al perito di fornire

un secondo complemento peritale.

Con referto complementare del 16 febbraio 2018, il PD dr. __________

ha così risposto alla nuova richiesta di precisazioni sottopostagli:

" (…) Le

osservazioni 7.8.2017 della dott.ssa __________ modificano le sue conclusioni?

Nell’affermativa per che motivi e in quali termini?

J’ai pris note de l’évaluation de la dr.esse __________, qui me

semble tout à fait correcte.

Lors de notre expertise, nous nous étions demandé

si l’assuré avait présenté lors de l’événement accidentel du 7.6.2006 un

traumatisme direct au niveau de la sacro-iliaque ayant provoqué une contusion,

voire une lésion type B de celle-ci. En effet, la sacro-iliaque du patient

présentait selon nous des signes dégénératifs pouvant provenir du traumatisme

ou, comme mentionné par la dr.esse __________, d’une dégénérescence

physiologique normale, chez un patient de plus de 40 ans. Nous avions également

mis en évidence une sacralisation de L5 qui pouvait aussi être, à long terme, le responsable des

douleurs persistantes au niveau de la région lombosacrée. Je suis d’accord avec

le fait qu’un patient qui présente les fractures susmentionées, si elles ne

sont pas prises en charge correctement, peut par la suite développer des

troubles postureaux et présenter une symptomatologie persistante.

Toutefois, cela n’est en général pas le cas pour

ce type de fracture. Sur les images radiologiques, l’œdème présent au niveau osseux peut être interprété comme un événement

post-traumatique initial qui persisterait en raison des troubles postureaux,

comme l’explique l’évaluation de la Dr.esse __________. Toutefois, il peut également être relié à une problématique d’anomalie de transition. Cela aurait

tout à fait pu expliquer une chronicisation de la symptomatologie et de l’œdème osseux.

Dans tous les cas, nous avions considéré que

la problématique dégénérative déjà présente au niveau lombosacré était

prédominante sur la problématique post-traumatique.

Dans les points 6 et 7 de notre expertise, nous

avions considéré que le patient pouvait pratiquer un travail bien adapté avec

une diminution du rendement de 30%.

Visto quanto da lei addotto chiederemo anche al perito di

precisare se:

richiamati l’apprezzamento del dr. __________ del 15.11.2016 e il

rapporto del 7.8.2017 della dott.ssa __________ ritiene – viste le domande

formulate a suo tempo – necessario sottoporre i referti radiologici del dr. __________

ad uno specialista in radiologia per una valutazione della problematica

radiologica?

Pour ma part, je ne pose aucune opposition à

une évaluation radiologique supplémentaire.

Ritiene che l’attenzione sui problemi dell’assicurato va posta a

livello dell’ala sacrale destra e a livello della spina iliaca postero

superiore destra e meglio come indicato dalla dott.ssa __________ al punto 5

del suo rapporto del 7.8.2017?

Comme décrit à la question n° 1, je considère

l’évalutaion de la Dr.esse __________ comme possible. Cependant, il faut noter

qu’une grande partie de la symtomatologie du patient peut être liée à des troubles dégénératifs

lombaires préexistants, notamment l’anomalie et la

jonction lombo-sacrée qui ont pu être réacutisés suite à l’événement traumatique mais qui ne

proviennent pas de ce dernier.” (Doc. 210, sottolineature della

redattrice)

2.7

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che al referto

peritale del PD dr. __________ non possa essere attribuito pieno valore

probatorio, senza che prima venga esperito l’esame peritale complementare di

natura radiologica richiesto dall’assicurato e ritenuto opportuno dal perito

stesso, da poi sottoporre al vaglio del PD dr. __________ per una valutazione complessiva

finale.

Il

TCA constata, infatti, che il PD dr. __________ ha fondato le proprie

conclusioni peritali sull’esistenza di alterazioni degenerative preesistenti

all’infortunio, rilevabili dagli accertamenti radiologici messi in atto negli

anni.

Il

patrocinatore dell’assicurato, al contrario, basandosi sulle motivate

considerazioni espresse al riguardo dalla dr.ssa __________, ha contestato le

conclusioni peritali, evidenziando come proprio i dati oggettivi risultanti

dalle indagini strumentali eseguite sia nel 2006, sia nel 2013, dimostrerebbero

l’assenza di alterazioni degenerative preesistenti all’infortunio.

Alla luce di tali motivate

contestazioni, basate sulle puntuali obiezioni sollevate dalla dr.ssa __________

in considerazione dei dati oggettivi risultanti dalla TAC del 2006 e dalla RMN

del 2013, l’amministrazione stessa ha ritenuto di dover chiedere un complemento

peritale al PD dr. __________, invitandolo, tra l’altro, a volere

esplicitamente indicare se ritenesse necessario sottoporre i referti

radiologici del dr. __________ ad uno specialista in radiologia per una

valutazione della problematica radiologica.

Nonostante

la risposta positiva del perito – il quale ha osservato di non opporsi a una valutazione

radiologica supplementare (cfr. doc. 210) - e malgrado lo scritto del 15 marzo

2018.

con il quale l’avv. RA 1, invitato a prendere posizione riguardo al complemento

peritale del PD dr. __________, abbia espressamente chiesto di “sottoporre i

referti radiologici del dr. __________ al dr. med. __________”, indicando pure cinque

quesiti peritali da sottoporre al perito (cfr. doc. 212), l’CO 1 - in maniera

alquanto sorprendente e immotivata – ha emesso la decisione su opposizione qui

impugnata, senza ordinare il complemento peritale in questione.

L’assicuratore

infortuni (nella persona dell’avv. __________) si è unicamente limitato ad

osservare che “tutto ben considerato la CO 1 ritiene di poter fare capo alle

conclusioni del dr. __________ e di rinunciare a disporre la valutazione

radiologica richiesta e questo anche se il perito non si è opposto, fermo

restando che – nota della sottoscritta – non si vede per quali motivi avrebbe

potuto o dovuto opporsi” (doc. A1).

Questo

Tribunale non può concordare con tali conclusioni dell’avv. __________.

Il

perito, infatti, dopo avere preso atto delle critiche - incentrate tutte, è

bene sottolinearlo, sulle risultanze radiologiche - sollevate dalla dr.ssa __________

nei confronti del referto peritale, ben avrebbe potuto rispondere di ritenerle

incongruenti e prive di fondamento, escludendo pertanto la necessità di

procedere con una valutazione radiologica supplementare.

Ma

così non è stato. Al contrario, il PD dr. __________, nel proprio secondo

complemento peritale, ha ritenuto la valutazione espressa dalla dr.ssa __________

“tout à fait correcte”, aggiungendo che l’edema presente a livello osseo nelle

immagini radiologiche potrebbe effettivamente essere interpretato anche come

indicato dalla dr.ssa __________, aggiungendo poi di non opporsi ad una

valutazione radiologica supplementare (cfr. doc. 210).

Alla

luce di questa chiara risposta del PD dr. __________ e ritenuta l’importanza

della questione riguardante gli aspetti radiologici, la cui interpretazione,

controversa, è stata posta a fondamento della perizia – avendo il perito messo

in evidenza il carattere degenerativo preesistente delle alterazioni

all’origine dei dolori annunciati quali ricaduta dall’interessato – questo

Tribunale ritiene che l’assicuratore LAINF non avrebbe potuto, come invece ha

fatto, prescindere dal disporre, prima dell’emanazione della decisione su

opposizione, l’accertamento peritale radiologico complementare richiesto

dall’assicurato.

Pertanto, visto quanto

precede, ci si trova dunque confrontati a un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui

all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl.

oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil

das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha omesso di disporre l’accertamento radiologico

complementare considerato indicato dal perito PD dr. __________.

Per il TCA

sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti

all’amministrazione per un complemento istruttorio ai sensi della

giurisprudenza citata (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento

peritale radiologico complementare, il quale dovrà poi, a sua volta, essere integrato

nella perizia del PD dr. __________ nell’ottica di una valutazione complessiva

finale.

Quindi,

sulla base delle relative risultanze peritali, spetterà all’assicuratore LAINF

esprimersi nuovamente in merito alla richiesta di prestazioni dell’assicurato relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta.

2.10

L’assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 20 marzo 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 10 aprile 2018.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti