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35.2018.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, lo si ribadisce, hanno chiaramente escluso l’esistenza di un nesso

causale preponderante tra il sinistro e le affezioni al piede destro della

ricorrente. Quanto precede vale a maggior ragione stante che le valutazioni del

Prof. __________, medico curante che ha anche eseguito l’operazione del 17

febbraio 2015, vanno vagliate sulla base dell’esperienza empirica secondo cui i

medici curanti si pronunciano piuttosto a favore dei loro pazienti” (doc. VI).

2.6. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che al referto

peritale degli specialisti dell’__________ non possa essere attribuito pieno

valore probatorio, senza che prima gli stessi specialisti, per il tramite di un

complemento peritale, prendano motivatamente posizione sulle differenti

refertazioni medico specialistiche attestanti l’esistenza di un nesso causale

tra i disturbi presenti al piede/caviglia destra e l’infortunio - elencate dal

legale dell’assicurata sia nelle osservazioni del 1° giugno 2017, che in sede

di opposizione e ancora con il ricorso - e spieghino le ragioni per le quali,

se del caso, le stesse non siano condivisibili.

Il

TCA constata, infatti, che nonostante nell’elenco atti allegato al referto

peritale siano stati indicati i vari referti medici citati a più riprese dal

patrocinatore dell’assicurata al fine di dimostrare l’esistenza di un nesso

causale con riferimento alle affezioni presenti a livello del piede e della

caviglia destra (cfr. doc. 454-458), gli specialisti dell’__________ non

abbiano poi minimamente motivato le ragioni per le quali essi sono giunti alla

conclusione che solo i disturbi presenti al ginocchio destro siano, secondo

probabilità preponderante, in relazione causale con l’infortunio, mentre quelli

al piede/caviglia a destra lo siano solo in maniera possibile (cfr. doc. 495).

In

particolare, questo Tribunale rileva che nel referto peritale in discussione

gli specialisti dell’__________ hanno posto l’accento sulle problematiche

presenti al ginocchio destro dell’assicurata.

Infatti,

nella valutazione specialistica ortopedico-traumatologica è stato indicato che

l’attenzione si è concentrata sulle affezioni presenti al ginocchio destro (cfr.

doc. 466, “zusammenfassend stehen anlässich der aktuellen orthopädischen Untersuchungen

pathologische Befunde am rechten Knie im Vordergrund, die als Folge der

daselbst erlitten intraartikulären Fraktur zu bewerten sind”).

I

periti, invece, non si sono soffermati sulle problematiche a livello della

caviglia e del piede destro, per le quali hanno solo concluso che vadano

ritenute come “Möglicherweise mit (teil-) kausalem Bezug zum Ereignis vom

25.04.2013”, ma senza spiegare in maniera puntuale per quali ragioni un nesso

causale tra tali disturbi e l’infortunio sia solo possibile, ma non probabile o

addirittura certo come per contro ritenuto, in particolar modo, sia dal dr. __________,

sia dal Prof. __________.

Una

tale carenza, vista l’importanza che la questione riveste al fine di potere

correttamente stabilire il diritto a prestazioni dell’assicurata, non può

essere accettata e deve essere colmata tramite un complemento peritale.

Tale

soluzione appare tanto più necessaria, se si pone mente al fatto che l’amministrazione

aveva ritenuto indispensabile predisporre un accertamento peritale proprio a

seguito della disputa sorta fra le parti (cfr. doc. 267; 281; 377) per il

rifiuto della CO 1 di prendere a carico le spese dell’intervento effettuato dal

Prof. __________ nel febbraio 2015 proprio al piede/caviglia destra, per

mancanza del nesso causale (cfr. scritto del 6 febbraio 2015, doc. 255).

Nonostante

il dissenso dell’avv. RA 1 - fondato in special modo sulle spiegazioni fornite

su esplicita richiesta del legale dell’assicurata dal Prof. __________ con

scritto del 16 marzo 2015 (cfr. doc. 280) - la perizia degli specialisti dell’__________

non si confronta con quanto valutato dal Prof. __________.

Trattandosi

di una questione centrale, controversa tra le parti - avendo il medico

fiduciario dell’assicuratore infortuni escluso il nesso causale (cfr. scritto

Considerandi

del 20 maggio 2015, doc. 293) che invece in precedenza era stato ammesso dal

dr. __________ (cfr. doc. 121, pag. 8, risposta n. 6 “valutazione della

causalità naturale: persistenza di un nesso di causalità naturale per lo meno

probabile preponderante tra l’evento infortunistico del 25.4.2013 e i disturbi

segnalati dalla signora RI 1 in particolare al ginocchio e nella regione

della caviglia destra”, corsivo della redattrice), causalità ritenuta

invece data con certezza dal Prof. __________ (cfr. scritto del 16 marzo 2015,

doc. 280) - il referto peritale avrebbe dovuto chiarire tale aspetto,

attraverso una disamina motivata del tema.

Non

avendolo fatto, l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere un complemento

peritale. Ciò a maggior ragione, ritenuta l’insistenza con la quale la

questione è stata contestata dal legale dell’assicurata fin dalle prime

osservazioni al referto peritale del 1° giugno 2017 – dunque ancor prima

dell’emissione della decisione del 13 settembre 2017 - presentando tutta una

serie di elementi medico-specialistici di senso contrario, sui quali i periti

avrebbero dovuto prendere posizione spiegando le ragioni delle loro

(differenti) conclusioni. Ciò che, tuttavia, non è mai accaduto.

Alla

luce delle motivate prese di posizione con le quali altri specialisti hanno,

invece, considerato esistente secondo probabilità preponderante un nesso

causale tra i disturbi al piede e alla caviglia destra e l’infortunio, e

ritenuta l’assenza di motivazione sul tema in discussione da parte dei periti

competenti, questo Tribunale non può considerare sufficiente quanto indicato

dall’amministrazione in sede di risposta di causa, laddove ha liquidato la

questione rifacendosi alla considerazione che “i medici curanti si pronunciano

piuttosto a favore dei loro pazienti” (cfr. doc. VI pag. 7).

Questo

Tribunale evidenzia che non spettava certo all’amministrazione esprimere un

simile apprezzamento, dovendo la motivazione medica addotta dal Prof. __________

forzatamente essere analizzata e commentata dai periti incaricati di accertare proprio

quali affezioni dell’assicurata fossero in nesso causale con l’infortunio.

Stante

quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che l’assicuratore LAINF non

avrebbe potuto, come invece ha fatto, prescindere dal disporre, prima

dell’emanazione della decisione su opposizione, un complemento peritale volto a

chiarire il tema controverso, come peraltro richiesto dal patrocinatore dell’assicurata.

Pertanto, visto quanto

precede, ci si trova dunque confrontati a un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui

all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen

(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha omesso di chiarire un aspetto fondamentale

concernente la causalità dei disturbi del piede/caviglia destra, il quale nella

perizia è stato considerato solo possibile, ma senza un’adeguata motivazione e

senza spiegare le ragioni per le quali il parere di altri specialisti in merito

non poteva essere seguito.

Per il TCA

sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti

all’amministrazione per un complemento istruttorio ai sensi della

giurisprudenza citata (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata.

L’assicuratore resistente, a

cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un complemento peritale,

chiedendo ai periti dell’__________, una volta esaminati tutti i referti

medici e gli esami strumentali concernenti il piede/caviglia destra riassunti

dall’avv. RA 1 in sede di ricorso, valutare se i disturbi localizzati a tale

livello siano o meno in rapporto causale con l’infortunio, fornendo un’adeguata

e motivata risposta.

Quindi,

sulla base delle relative risultanze peritali, spetterà all’assicuratore LAINF

esprimersi nuovamente in merito alla richiesta di prestazioni dell’assicurata.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore

LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti