35.2018.28
Ricorso irricevibile in quanto tardivo (decisione su opposizione intimata mediante invio Posta A Plus)
4 giugno 2018Italiano7 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.28
mm
Lugano
4 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 marzo 2013, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di addetto al
carotaggio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
è stato colpito da una grossa pietra caduta da un’altezza di alcuni metri e ha
riportato, secondo il rapporto di uscita 3 aprile 2013 dell’Ospedale cantonale
di __________, fratture a livello dei corpi vertebrali di C6 e di D3-5 (cfr.
doc. 7).
Nel prosieguo è pure insorta
una problematica psichica.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 1° maggio 2017, negata preliminarmente l’esistenza di un
nesso causale adeguato tra i disturbi psichici e l’evento traumatico del marzo
2013, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 16% a decorrere dal 1° maggio 2017 e di un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (cfr. doc. 311).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 328 e 337), in
data 22 febbraio 2018, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione
nel senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato al 17% (cfr. doc. 360).
1.3. Con ricorso dell’11 aprile
2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha chiesto, in via
principale, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché emani
una nuova decisione tenendo conto che la problematica psichica costituisce una
conseguenza adeguata dell’infortunio, che il reddito da valido ammonta a fr.
99'170 e che quello da invalido deve essere determinato in base ai salari
statistici con una riduzione sociale del 5% e, in via subordinata,
sempre la retrocessione degli atti all’CO 1 affinché rilasci una nuova
decisione che consideri quanto ordinato dal TCA (cfr. doc. I).
1.4. Con la risposta di causa, l’CO
1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII + allegati).
Fatti
1.5. Con scritto del 28 maggio
2018, la patrocinatrice dell’assicuratore resistente ha domandato che il
ricorso venga dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo (doc. VIII +
allegato).
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
Secondo l’art. 4 cpv. 1
Lptca, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile.
Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il
capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la
parte o il suo rappresentante.
Dopo l'entrata in vigore
della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,
il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la
sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza
della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;
Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,
2003, pp. 130s).
A norma dell’art. 39 cpv.
1.
LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure,
a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;
Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3
Nella concreta evenienza,
dall’estratto Track & Trace prodotto con lo scritto del 28 maggio
2018.
si evince che la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 - spedita
mediante Posta A Plus (cfr. la busta allegata al ricorso) - è stata impostata
il giorno successivo ed è stata recapitata via casella postale sabato 24
febbraio 2018 alle ore 05:54 (cfr. doc. VIII 1).
Ora, secondo un’ormai
affermata giurisprudenza federale, la data di recapito in una cassetta delle
lettere di un invio Posta A Plus, stabilita mediante il sistema di tracciamento
elettronico della Posta “Track & Trace”, determina la decorrenza del
termine ricorsuale (cfr. STF 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi menzionati).
Nella pronunzia appena
menzionata, il Tribunale federale ha stabilito che una decisione formale
dell’AI, spedita mediante Posta A Plus venerdì 19 settembre 2014, era da
considerare intimata il giorno successivo (sabato 20 settembre 2014), sebbene
il rappresentante dell’assicurata avesse svuotato la sua casella postale
soltanto il lunedì successivo.
Nel caso di specie, in
ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, questo Tribunale deve concludere
che la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al patrocinatore
dell’assicurato in data 24 febbraio 2018.
Il termine di ricorso di
30.
giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia domenica
25.
febbraio 2018, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.
Tenuto conto
che, in virtù dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, i termini stabiliti dalla legge
non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, il termine ricorsuale è giunto a scadenza martedì
10.
aprile 2018.
Consegnato
all’Ufficio postale di __________ in data 11 aprile 2018 (cfr.
l’allegata busta d’invio), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, quindi,
dichiarato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti