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Decisione

35.2018.28

Ricorso irricevibile in quanto tardivo (decisione su opposizione intimata mediante invio Posta A Plus)

4 giugno 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con scritto del 28 maggio

2018, la patrocinatrice dell’assicuratore resistente ha domandato che il

ricorso venga dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo (doc. VIII +

allegato).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Secondo l’art. 4 cpv. 1

Lptca, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad

evaderlo se è tardivo o irricevibile.

Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il

capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo

giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto

dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la

parte o il suo rappresentante.

Dopo l'entrata in vigore

della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,

il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la

sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza

della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;

Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,

2003, pp. 130s).

A norma dell’art. 39 cpv.

1.

LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure,

a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;

Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3

Nella concreta evenienza,

dall’estratto Track & Trace prodotto con lo scritto del 28 maggio

2018.

si evince che la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 - spedita

mediante Posta A Plus (cfr. la busta allegata al ricorso) - è stata impostata

il giorno successivo ed è stata recapitata via casella postale sabato 24

febbraio 2018 alle ore 05:54 (cfr. doc. VIII 1).

Ora, secondo un’ormai

affermata giurisprudenza federale, la data di recapito in una cassetta delle

lettere di un invio Posta A Plus, stabilita mediante il sistema di tracciamento

elettronico della Posta “Track & Trace”, determina la decorrenza del

termine ricorsuale (cfr. STF 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Nella pronunzia appena

menzionata, il Tribunale federale ha stabilito che una decisione formale

dell’AI, spedita mediante Posta A Plus venerdì 19 settembre 2014, era da

considerare intimata il giorno successivo (sabato 20 settembre 2014), sebbene

il rappresentante dell’assicurata avesse svuotato la sua casella postale

soltanto il lunedì successivo.

Nel caso di specie, in

ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, questo Tribunale deve concludere

che la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al patrocinatore

dell’assicurato in data 24 febbraio 2018.

Il termine di ricorso di

30.

giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia domenica

25.

febbraio 2018, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.

Tenuto conto

che, in virtù dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, i termini stabiliti dalla legge

non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, il termine ricorsuale è giunto a scadenza martedì

10.

aprile 2018.

Consegnato

all’Ufficio postale di __________ in data 11 aprile 2018 (cfr.

l’allegata busta d’invio), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, quindi,

dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti