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Decisione

35.2018.30

Assicuratore ha negato la presa a carico dei costi di fisioterapia in precedenza assunti "vita natural durante".Avendo posto termine ad una prestazione con effetto pro futuro,non occorre un motivo di

20 giugno 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.

Considerandi

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2

citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Nel caso di specie, non

essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato patentato (il suo

rappresentante legale è titolare di un MLaw), l’assistenza giudiziaria andrebbe,

quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura. Tale domanda è

in ogni caso priva d’oggetto, in quanto la procedura in ambito LAINF è gratuita

(art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

di gratuito patrocinio, da intendersi quale esonero dal pagamento delle spese

di procedura dinanzi al TCA dato che il rappresentante della ricorrente non è

un avvocato patentato, è priva d’oggetto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti