35.2018.30
Assicuratore ha negato la presa a carico dei costi di fisioterapia in precedenza assunti "vita natural durante".Avendo posto termine ad una prestazione con effetto pro futuro,non occorre un motivo di
20 giugno 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.30
cr
Lugano
20 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 marzo 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1942, in
precedenza attiva quale direttrice della ditta __________ di __________ - e,
pertanto, assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 - in data 19 ottobre
2006 è caduta a terra durante un’aggressione per tentativo di scippo,
riportando la frattura del collo dell’omero sinistro (cfr. notifica di
infortunio del 15 novembre 2006, doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 29 agosto 2008, l’assicuratore infortuni ha riconosciuto
all’assicurata “a partire dal 1° settembre 2008 2-3 cicli di fisioterapia vita
natural durante, oltre al cambiamento della protesi con correzione della
malposizione qualora vi sia presenza di uno scollamento della protesi attuale”;
ha negato il diritto ad una rendita di invalidità e ha assegnato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 25% (cfr. doc. 3).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata – con la quale, in un primo momento, ha solo chiesto
l’attribuzione di un’IMI del 35%, rivendicando, in seguito, a fronte di un
peggioramento del proprio stato di salute, il riconoscimento di ulteriori cure
mediche e spese di cura – con decisione su opposizione del 9 dicembre 2008
l’assicuratore LAINF ha confermato la correttezza dell’IMI assegnata
all’interessata, aggiungendo che ogni altra pretesa avrebbe dovuto essere fatta
valere dalla stessa nell’ambito di un annuncio di ricaduta (cfr. doc. 7).
1.4. Con decreto 35.2009.21 del 19
febbraio 2009, il TCA, preso atto della volontà dell’interessata di annunciare
una ricaduta e non di contestare la decisione su opposizione del 9 dicembre
2008, ha trasmesso gli atti a CO 1 perché si pronunci sulla ricaduta annunciata
dall’assicurata in data 19 gennaio 2009.
1.5. Pronunciandosi a proposito
della ricaduta, con decisione del 5 ottobre 2009, in via di transazione sulla
base dell’accordo del 28 agosto 2009, l’assicuratore LAINF si è impegnato “a
versare per le rimanenti conseguenze sulla salute a seguito dell’evento del 19
ottobre 2006 oltre alle prestazioni già corrisposte per tutte le parti in
causa” un’IMI del 30% e una rendita di invalidità del 25% a partire dal 1°
settembre 2008 (doc. 15).
1.6. In data 26 ottobre 2011, CO 1
ha rifiutato la richiesta formulata dall’assicurata di presa a carico di una
riabilitazione stazionaria annuale finalizzata al mantenimento dello stato di
salute, ritenuto che con decisione del 5 ottobre 2009 le era stato riconosciuto
il diritto ad una rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2008, di
modo che “conseguentemente a tale decisione risulta terminato il diritto ad una
cura medica, ad eccezione dei 2-3 cicli di fisioterapia all’anno (vita natural
durante) concessi tramite decisione del 29 agosto 2008” (doc. 16).
1.7. In data 9 novembre 2017, l’assicuratore
infortuni ha rifiutato di rimborsare all’assicurata una fattura di euro 132 per
massaggi terapeutici.
Quale motivazione del
rifiuto, l’assicuratore infortuni ha indicato che “una volta stabilito il suo
diritto ad una rendita di invalidità, abbiamo riconosciuto ulteriori
prestazioni sanitarie (3/4 cicli di fisioterapia all’anno) in applicazione dell’art.
21 cpv. 1 lettera c LAINF. Tale articolo prevede che, determinata la rendita,
le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese sono accordate se il
beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la
capacità residua di guadagno”. Nel caso dell’assicurata, “considerato che dal
2006 ha raggiunto l’età ordinaria del pensionamento secondo l’AVS, non sussiste
più una capacità residua di guadagno da mantenere. Pertanto non ha più diritto
al rimborso delle spese sanitarie. A partire da subito non corrisponderemo
ulteriori prestazioni per cure e/o trattamenti medici”, aggiungendo che “in via
del tutto eccezionale non procediamo con la richiesta di restituzione per le
prestazioni sanitarie rimborsate fino ad oggi” (doc. 17).
A seguito degli scritti del 13 novembre 2017 (cfr. doc. 18) e del
5 dicembre 2017 (cfr. doc. 19), con i quali l’assicurata ha manifestato il
proprio disaccordo con quanto indicato dall’amministrazione, ritenendo di avere
diritto, come da accordi presi, a 2-3 cicli di fisioterapia vita natural
durante, l’assicuratore LAINF, con decisione del 19 dicembre 2017, ha rifiutato
di prendere a carico a far tempo dal 9 novembre 2017 ulteriori prestazioni
sanitarie, visto che con il raggiungimento (dal 2006) dell’età ordinaria di
pensionamento secondo l’AVS non sussiste più una capacità di guadagno da
mantenere ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF (doc. 20).
1.8. Con opposizione del 13
gennaio 2018 (doc. 21), poi motivata in data 12 febbraio 2018 (doc. 23),
l’assicurata ha chiesto che l’assicuratore LAINF sia tenuto a riconoscerle le
prestazioni fisioterapeutiche che le erano state concesse vita natural durante,
in maniera del tutto indipendente e in aggiunta alla rendita e alle cure mediche.
A comprova delle proprie
pretese, l’assicurata ha addotto la circostanza che con scritto del 26 ottobre
2011 l’assicuratore infortuni le aveva comunicato che a seguito della
corresponsione di una rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2008 risultava
terminato il diritto ad una cura medica “ad eccezione dei 2-3 cicli di
fisioterapia all’anno (vita natural durante) concessi tramite decisione del 29
agosto 2008”.
Visto il carattere
eccezionale del diritto alle cure fisioterapeutiche accordatole, l’assicurata
ha concluso che “una revoca di tale diritto sarebbe quindi oggi contraria al
principio della buona fede, del legittimo affidamento degli assicurati alle
decisioni prese dalle autorità e metterebbe inoltre in discussione la sicurezza
del diritto”.
Ella ha quindi considerato
inapplicabile, nel caso di specie, l’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, ritenendo
per contro pienamente vincolante l’accordo del 28 agosto 2009 cresciuto in
giudicato.
L’assicurata ha, poi,
indicato che nel suo caso non possa trovare applicazione neppure l’art. 53 cpv.
2 LPGA, dato che l’accordo del 28 agosto 2009 non è stato viziato da alcun
errore, ma è stato concluso in piena cognizione di causa, sulla base di pareri
medici concordanti.
L’interessata ha, inoltre,
ritenuto censurabile anche sotto il profilo dell’opportunità quanto deciso
dall’assicuratore LAINF, avendo posto termine al diritto al rimborso della
fisioterapia proprio quando, vista l’età, ella ne ha maggiormente bisogno.
Infine, l’assicurata ha
chiesto l’immediata restituzione dell’effetto sospensivo e il ripristino
dell’erogazione delle prestazioni interrotte (doc. 23).
1.9. Con decisione su opposizione
del 6 marzo 2018, CO 1 ha confermato integralmente la propria precedente
decisione, rilevando come a seguito della nuova situazione dell’interessata (la
quale, raggiunta ormai da tempo l’età del pensionamento, non ha mai argomentato
di essere ancora alle dipendenze del precedente datore di lavoro) è
oggettivamente venuta meno la necessità di mantenere la capacità di guadagno
residua che giustificava il rimborso del trattamento fisioterapeutico in
questione.
L’assicuratore infortuni
ha aggiunto che, “tenuto conto della natura delle prestazioni (2-3 cicli di
fisioterapia) l’opponente non può vantare un diritto acquisito alla presa a
carico da parte dell’assicuratore LAINF”.
Quanto alla richiesta di
ripristino dell’effetto sospensivo, l’Istituto assicuratore l’ha respinta,
rilevando come, da una parte, la decisione con la quale CO 1 ha negato il
riconoscimento di ulteriori prestazioni sia di natura negativa e che, d’altro
canto, l’opponente non abbia oggettivamente dimostrato la presenza di un
proprio interesse preponderante rispetto a quello dell’assicuratore (doc. B).
1.10. Con
tempestivo ricorso del 12 aprile 2018 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che venga
immediatamente ripristinata l’erogazione delle prestazioni interrotte con la
decisione del 19 dicembre 2017 (doc. I).
In
sostanza, il rappresentante della ricorrente ha contestato la motivazione con
la quale l’amministrazione, procedendo ad una riconsiderazione della decisione
del 29 agosto 2008 cresciuta in giudicato, ha rifiutato il riconoscimento del
rimborso dei cicli di fisioterapia, rimproverando all’assicurata di non avere
mai notificato di non percepire più un salario dal precedente datore di lavoro,
circostanza quest’ultima scoperta unicamente in data 7 novembre 2017.
Tale
ricostruzione dei fatti operata dall’amministrazione non è, secondo il
rappresentante della ricorrente, corretta e deve pertanto essere annullata.
A
suo parere, infatti, nel momento stesso in cui l’assicuratore LAINF ha
riconosciuto all’assicurata - la quale aveva già raggiunto l’età ordinaria di
pensionamento - il diritto a 2-3 cicli di fisioterapia all’anno “vita natural
durante”, ha dimostrato di non far dipendere tale diritto dall’esercizio di
un’attività lavorativa, ma esclusivamente da ragioni mediche (ossia per alleviare
dolori e tensioni).
Per
tali ragioni, non avendo fin da subito subordinato il riconoscimento delle
prestazioni fisioterapeutiche alla continuazione dell’attività lucrativa, pur
sapendo che l’interessata aveva già raggiunto l’età ordinaria del
pensionamento, il rappresentante della ricorrente ha concluso che la decisione
del 29 agosto 2008 non possa essere considerata manifestamente errata e, di
conseguenza, l’assicuratore LAINF non potesse riconsiderarla.
Il
rappresentante della ricorrente ha, inoltre, rilevato che contrariamente a
quanto addotto dall’assicuratore LAINF, l’assicurata ha prontamente informato CO
1 già nel 2010 a proposito della cessazione della propria attività nel 2009,
indicando chiaramente di non avere percepito alcun salario nel 2009, ma
unicamente la pensione.
Alla
luce di tali elementi, il rappresentante della ricorrente ha ritenuto la
decisione di riconsiderazione del 19 dicembre 2017 “del tutto ingiustificata,
contraria al diritto, ai principi della protezione della buona fede, della
sicurezza del diritto e del principio “pacta sunt servanda””, motivo per il
quale deve essere annullata.
Infine,
il rappresentante della ricorrente ha chiesto l’immediato ripristino
dell’effetto sospensivo, posto che la salvaguardia dello stato di salute
dell’interessata è certamente più importante rispetto all’ipotetico rischio dell’amministrazione
di incorrere in eventuali difficoltà di recupero del credito per le prestazioni
accordate (cfr. doc. I).
1.11. Con
risposta del 23 aprile 2018, l’Istituto assicuratore ha nuovamente confermato
la correttezza della decisione su opposizione impugnata, con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.12. In
data 17 maggio 2018, il rappresentante della ricorrente ha evidenziato che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, il riconoscimento di
2-3 cicli di fisioterapia vita natural durante facesse espressamente parte
dell’accordo di transazione del 28 agosto 2009, come chiaramente indicato nel
verbale di intervista del 28 agosto 2009 allegato alla transazione medesima
(cfr. doc. H e I).
Inoltre,
il rappresentante della ricorrente ha sottolineato che la necessità di
effettuare i trattamenti fisioterapeutici in questione non avesse alcun nesso
con la capacità lavorativa dell’interessata, ma servisse ad alleviare i dolori
ed evitare peggioramenti dello stato di salute (doc. VII).
1.13. Con
osservazioni del 22 maggio 2018, l’assicuratore LAINF ha ribadito la
correttezza della propria decisione su opposizione, vista “l’assenza della
necessità di mantenere la capacità residua di guadagno e, di riflesso, la
giustificazione del mantenimento del diritto al rimborso del costo del
trattamento fisioterapico in narrativa” (doc. IX).
Queste
considerazioni dell’assicuratore LAINF sono state trasmesse all’assicurata (cfr.
doc. X), per conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicuratore LAINF era legittimato, oppure no, a negare all’assicurata, a
partire dal 9 novembre 2017, la presa a carico dei costi di fisioterapia in
precedenza già riconosciuti vita natural durante.
2.2. In una sentenza pubblicata in
DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità
di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo
prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità
giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un
motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel
caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente
versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
In
quella fattispecie, il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento
assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai
verificato.
Nella
citata sentenza il TFA - dopo avere ricordato che le spese di cura e le
indennità giornaliere non costituiscono delle prestazioni durevoli ai sensi
dell’art. 17 cpv. 2 LPGA, motivo per il quale le regole sulla revisione delle
prestazioni di cui a questa disposizione (DTF
137 V 424 consid. 3.1 pag. 428 e riferimenti) non
sono applicabili (DTF 133 V 57
consid. 6.7 pag. 65) - ha, tuttavia, precisato che
sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a
rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della
protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto
immediato alle stesse.
2.3. Giusta l'art. 10 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio,
segnatamente:
a.
alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro
prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico;
b.
ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;
c. alla cura, al vitto e
alloggio in sala comune ospedaliera;
d.
alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;
e. ai mezzi ed agli
apparecchi occorrenti per la sua guarigione.
Il diritto alla cura
medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF).
Determinata la rendita, le
prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati,
a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario:
a. è affetto da malattia professionale;
b. soffre
di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata
sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole
diminuzione;
c. abbisogna
durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di
guadagno;
d. è
incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato
sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole
peggioramento.
Le condizioni del diritto
all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che
l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41
consid. 3d). Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica
dev'essere assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a
impedirne un peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura
tale da ristabilire o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro,
nell'ipotesi di cui all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere
assunte solo alle condizioni previste dalla norma stessa.
2.4. Nel caso di specie, con la
decisione su opposizione impugnata l’assicuratore LAINF ha posto termine, pro
futuro, al rimborso delle prestazioni fisioterapeutiche in precedenza assunte tramite
decisione passata in giudicato, senza chiedere la restituzione delle
prestazioni versate, non ritenendo che siano più adempiuti i presupposti per
poterle riconoscere. L’amministrazione ha giustificato la propria decisione
facendo valere che l’assicurata, già beneficiaria di una rendita di invalidità,
non ha più diritto, a norma dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, al rimborso dei costi
per i trattamenti fisioterapeutici presi a carico in precedenza con lo scopo di
durevolmente mantenere la sua capacità di guadagno residua, visto che ormai
ella non svolge più alcuna attività lavorativa, ma percepisce unicamente la
pensione AVS.
Di parere opposto il
rappresentante della ricorrente, a mente del quale il rimborso, a vita, dei
trattamenti fisioterapeutici in discussione, riconosciuto all’interessata tramite
decisione cresciuta in giudicato, era indipendente dallo svolgimento di
un’attività lavorativa, ma giustificato unicamente da ragioni mediche.
Secondo il suo parere,
l’amministrazione non avrebbe quindi potuto, in assenza di motivi di
riconsiderazione o revisione procedurale, procedere alla soppressione di tale
diritto - acquisito – accordato, vita natural durante, con decisione del 29
agosto 2008, confermato con decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 e
ribadito con accordo di transazione del 28/31 agosto 2009 parte integrante della
decisione del 5 ottobre 2009.
Il modo di agire
dell’assicuratore LAINF violerebbe, secondo il rappresentante dell’assicurata,
il principio della buona fede e non può quindi essere avallato (doc. I).
2.5. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale, per le ragioni che meglio verranno esposte qui di seguito, ritiene
corretto l’operato dell’assicuratore LAINF.
In effetti, contrariamente
a quanto preteso dal rappresentante della ricorrente, dato che con la decisione
su opposizione qui impugnata l’Istituto assicuratore ha posto termine con
effetto pro futuro al diritto al rimborso dei trattamenti di
fisioterapia, senza chiedere la restituzione delle prestazioni già versate, non
è necessario, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra esposti (cfr. consid.
2.2.), che vi sia un motivo di revoca della decisione del 29 agosto 2008.
Tale soluzione è stata peraltro
adottata dal Tribunale federale in una sentenza 8C_901/2011 del 19 dicembre
2012, nella quale l’Alta Corte ha confermato la correttezza della decisione con
la quale l’assicuratore LAINF ha soppresso, con effetto ex nunc e pro futuro,
la presa a carico di un trattamento in precedenza riconosciuto a favore di
un’assicurata tramite decisione passata in giudicato, rinunciando a chiedere la
restituzione delle prestazioni già versate.
Il Tribunale federale ha,
in particolare, ribadito che, secondo la giurisprudenza, l’assicuratore
infortuni ha la possibilità di mettere fine con effetto ex nunc e pro futuro
all’obbligo - riconosciuto in precedenza tramite il versamento delle
prestazioni - di prendere a carico il caso, senza dover invocare un motivo di
riconsiderazione o di revisione procedurale.
Non occorre, pertanto,
analizzare se, nel caso di specie, sono adempiuti o meno i presupposti per
procedere a una riconsiderazione oppure ad una revisione processuale.
2.6. Inoltre, il TCA non ritiene
condivisibile neppure la pretesa violazione del principio della buona fede
fatta valere dal rappresentante della ricorrente, a mente del quale l’agire
dell’amministrazione priva, di fatto, l’assicurata del diritto alle prestazioni
fisioterapeutiche - riconosciutele vita natural durante e sulle quali ella
faceva affidamento - proprio nel momento nel quale ella ne ha maggiormente
bisogno, vista la sua età (doc. I).
2.6.1. Risultante direttamente
dall’art. 9 Cost. e valido per l’insieme dell’attività dello Stato, il diritto
alla protezione della buona fede tutela la legittima fiducia che il cittadino
ripone nelle assicurazioni ricevute dalle autorità, allorquando egli ha
regolato il proprio agire in funzione delle decisioni, delle dichiarazioni
oppure di un determinato comportamento dell’amministrazione (DTF 131 II 627
consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa, 126 II 377
consid. 3a e i riferimenti ivi menzionati).
Secondo
costante giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata
dell’amministrazione possono obbligare quest’ultima a concedere al cittadino un
vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore, a condizione che
l’autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate (a), che essa ha agito o comunque è supposta aver agito entro i
limiti della propria competenza (b), che l'amministrato non ha potuto rendersi
conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (c), che
facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (d) e che da quando
l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico
(e) (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, 131 V 472 consid. 5, 129 I 161 consid.
4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc e i riferimenti ivi citati).
2.6.2. Nella già citata sentenza 8C_901/2011
del 19 dicembre 2012 (cfr. consid. 2.5.), l’Alta Corte - confermata la soppressione
con effetto ex nunc e pro futuro della presa a carico di un trattamento in
precedenza riconosciuto tramite decisione passata in giudicato, rinunciando a
chiedere la restituzione delle prestazioni già versate – ha negato l’esistenza
di una violazione del principio della buona fede, rivendicata dalla ricorrente,
rilevando che la stessa, non avendo mai preteso che il trattamento in questione
non sarebbe stato preso a carico da parte dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie, non ha spiegato in che maniera la soppressione delle
prestazioni da parte dell’assicuratore LAINF le provocherebbe un pregiudizio.
Il TF ha, infatti,
osservato che:
" (…)
3.3 Il est vrai que la jurisprudence réserve les
cas dans lesquels le droit à la protection de la bonne foi s'oppose à une
suppression immédiate des prestations par l'assureur-accidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Découlant
directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.
170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 et les
arrêts cités). Il permet à l'intéressé, lorsque certaines conditions
cumulatives sont réunies, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et
qu'elle évite de se contredire. Il faut notamment qu'il se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les
références).
En l'occurrence, la recourante, qui allègue une
violation du principe de la bonne foi, fait valoir qu'elle a entrepris des
traitements et engagé des frais thérapeutiques "qu'elle ne saurait cesser
sans subir de préjudice pécuniaire, ni dans son processus de guérison".
Cela étant, elle ne prétend toutefois pas que ces soins n'ont pas été pris en
charge par l'assureur-maladie obligatoire, de sorte qu'elle n'indique pas en
quoi la suppression des prestations par l'assureur-accidents aurait entraîné
pour elle un préjudice. L'argumentation tirée de la violation du droit à la
protection de la bonne foi ne répond donc pas aux exigences de motivation de
l'art. 42 al. 2 LTF.”
2.6.3. Analogamente a quanto
stabilito dal Tribunale federale nella sentenza appena citata, il TCA ritiene
non provato il presunto pregiudizio che l’interessata subirebbe a seguito della
soppressione decisa dall’assicuratore LAINF, visto che il suo rappresentante legale
non ha mai preteso che i trattamenti di fisioterapia in questione non vengano
assunti dall’assicurazione di base contro le malattie (cfr. STF 8C_901/2011 del
19 dicembre 2012, consid. 3.3. riportato per esteso al consid. 2.6.2.).
A tale proposito va,
infatti, rilevato che, come verrà ricordato qui di seguito (cfr. consid. 2.7.),
nei casi in cui, dopo il riconoscimento di una rendita di invalidità, un
trattamento medico non possa essere (più) preso a carico da parte
dell’assicurazione infortuni facendo difetto lo scopo di mantenere
la capacità residua di guadagno, lo stesso deve essere preso a carico
dall’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. STF 8C_518/2016 dell’8 maggio
2017; DTF 140 V 130 consid. 2.2 pag. 132; 134 V 109 consid. 4.2. pag. 115).
Stante quanto sopra, non
si può quindi ritenere che con il proprio agire l’assicuratore LAINF sia
contravvenuto al diritto alla protezione della buona fede invocato dalla
ricorrente.
2.7. Infine, questo Tribunale
ritiene corretta, nel caso di specie, l’applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LAINF,
il quale, come visto, disciplina le prestazioni sanitarie e il
rimborso delle spese per gli assicurati già beneficiari di una
rendita.
Come ricordato in
precedenza, difatti, con decisione del 5 ottobre 2009 l’assicuratore LAINF ha
assegnato all’assicurata una rendita di invalidità del 25% dal 1° settembre
2008 (cfr. doc. 15).
L’art. 21 cpv. 1 lett. c
LAINF subordina la presa a carico o il mantenimento di un trattamento medico
dopo il riconoscimento di una rendita di invalidità alla condizione che il
beneficiario di tale prestazione ne abbia bisogno in maniera durevole per conservare la capacità residua di guadagno. Se tale condizione non
è realizzata, il trattamento medico richiesto deve essere preso a carico
dall’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. STF 8C_518/2016 dell’8 maggio 2017;
DTF 140 V 130 consid. 2.2 pag. 132; 134 V 109 consid. 4.2. pag. 115).
Ora, posto
che a partire dal 2009, come espressamente indicato dal suo rappresentante
legale (cfr. doc. I), RI 1 ha cessato ogni attività lavorativa, beneficiando
della pensione AVS (cfr. doc. C), è a giusta ragione che l’assicuratore
infortuni ha concluso, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, che
ella non ha più una capacità residua di guadagno da durevolmente mantenere
tramite la messa in atto dei trattamenti di fisioterapia in discussione. Questi
ultimi, infatti, come del resto indicato dallo stesso rappresentante della
ricorrente, hanno uno scopo antalgico, in particolare in riferimento alla
componente muscolare del (emi-) cinto scapolare, soprattutto in relazione con i
cambiamenti stagionali (cfr. doc. VII).
In via abbondanziale e per
inciso, il TCA rileva che neppure si può considerare applicabile, nel caso di
specie, l’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF, disposizione che si riferisce agli
assicurati completamente invalidi, le cui condizioni di salute possono venir
migliorate o perlomeno stabilizzate mediante appropriate misure sanitarie,
anche se ciò non ha alcun influsso sulla loro capacità di guadagno (A. Maurer,
Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 384).
Una tale eventualità non risulta
realizzata nella fattispecie presente, visto che l’assicurata beneficia di una
rendita di invalidità del 25% (cfr. per analogia STF 8C_518/2016 dell’8 maggio
2017 consid. 3.4).
2.8. In sede ricorsuale il rappresentante
della ricorrente ha chiesto un’adeguata indennità di patrocinio (cfr. doc. I).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art.
2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.
Considerandi
STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2
citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto
riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di
utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =
SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Nel caso di specie, non
essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato patentato (il suo
rappresentante legale è titolare di un MLaw), l’assistenza giudiziaria andrebbe,
quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura. Tale domanda è
in ogni caso priva d’oggetto, in quanto la procedura in ambito LAINF è gratuita
(art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
di gratuito patrocinio, da intendersi quale esonero dal pagamento delle spese
di procedura dinanzi al TCA dato che il rappresentante della ricorrente non è
un avvocato patentato, è priva d’oggetto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti