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Decisione

35.2018.31

Discussa l'eziologia professionale di un'anosmia lamentata da un benzinaio, alla luce degli esiti di una perizia giudiziaria

27 gennaio 2020Italiano21 min

l’istruttoria con un approfondimento in materia di medicina del lavoro. Il PD __________

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2018.31

mm

Lugano

27 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla

sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018 del Tribunale federale nella causa

promossa con ricorso del 10 maggio 2017 (35.2017.48) di

RI 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 24 aprile 2017 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 giugno 2015, la stazione

di servizio __________ di __________ ha annunciato all’CO 1 la perdita del

senso dell’olfatto da parte del proprio dipendente RI 1, “… dopo anni di

contatto con materiale pericoloso” (doc. 2).

Da parte sua, il dott. __________

ha attestato che l’assicurato soffre di una anosmia permanente (doc. 1).

1.2. Con decisione formale del 16

febbraio 2017, poi confermata in sede di opposizione (doc. 30),

l’amministrazione ha negato l’adempimento dei presupposti per ammettere

l’esistenza di una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF (doc. 23).

1.3. Con sentenza 35.2017.48 del 7

dicembre 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo

dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato e confermato la decisione su

opposizione del 24 aprile 2017.

Con pronunzia 8C_28/2018

del 3 aprile 2018, il Tribunale federale ha accolto ricorso interposto il 10

gennaio 2018 dall’avv. RA 2 e ha rinviato la causa al TCA per ulteriori

accertamenti e nuova decisione (doc. I).

1.4. Riprendendo l’istruttoria, in

data 23 aprile 2018, il TCA ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del

PD dott. __________, al quale ha sottoposto i quesiti presentati dalle parti

(doc. II e doc. X).

1.5. L’8 luglio 2019, l’esperto

giudiziario ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XV), il quale è

stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XVII).

Il patrocinatore

dell’assicurato ha preso posizione il 24 luglio 2019 (doc. XVIII), mentre

l’istituto convenuto lo ha fatto in data 29 agosto 2019 (doc. XIX).

1.6. Il 16 settembre 2019, questo

Tribunale ha incaricato il dott. PE 2 di periziare l’assicurato dal punto di

vista della medicina del lavoro (doc. XXIV).

La perizia del dott. __________

è pervenuta al TCA in data 11 dicembre 2019 (doc. XXV).

Alle parti è stato

concesso di formulare osservazioni al riguardo (doc. XXVII e doc. XXVIII).

in diritto

2.1. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare

l’assunzione a titolo di malattia professionale dei disturbi olfattivi di cui

soffre l’assicurato, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative

sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non

professionale e di malattie professionali.

2.3. Secondo l’art. 9 cpv. 1

LAINF, sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA) causate esclusivamente

o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio

dell’attività professionale. Tali sostanze e lavori, come pure le malattie

provocate da quest’ultimi, sono enumerati in modo esaustivo (RAMI 1988 U 61 p.

447, U 98/87 consid. 1a).

Conformemente alla

giurisprudenza, l’esigenza di una relazione preponderante è realizzata

allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che

la malattia in questione è causata in misura superiore al 50% dall’azione di

una sostanza nociva prevista dall’Allegato 1 all’OAINF (cfr. DTF 119 V 200 consid. 2a

e riferimento; RAMI 2000 U 398 p. 333 ss., consid. 3).

2.4. Sono considerate

professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate

esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività professionale

(art. 9 cpv. 2 LAINF). Questa clausola generale risponde al bisogno di colmare

eventuali lacune esistenti nell’elenco che il Consiglio federale è incaricato

di compilare in virtù dell’art. 9 cpv. 1 LAINF (DTF 116 V 141 consid. 5a e

riferimenti).

Secondo la giurisprudenza,

la condizione di un legame esclusivo o nettamente preponderante è adempiuta

allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che

la malattia in questione è stata causata in misura del 75% almeno dall’attività

professionale (DTF 126 V 186 consid. 2b; 119 V 201 consid. 2b). Ciò significa

che l’incidenza della malattia per un determinato gruppo professionale deve

essere quattro volte più elevata rispetto a quella per la popolazione in

generale, affinché si possa ritenere che la malattia sia stata causata in

maniera nettamente preponderante dall’esercizio di un’attività professionale (DTF 116 V 143 consid. 5c; RAMI 2000 U 408 p. 407).

In un primo tempo, occorre

esaminare se, in base ai risultati della ricerca medica, esiste un valore

empirico attestante che, per la natura stessa della malattia, non può essere

dimostrata la sua origine professionale. Se sono date queste condizioni, è

escluso di fornire la prova, in un caso concreto, della causalità qualificata

ai sensi del cpv. 2 dell’art. 9 LAINF.

Per contro, se le

conoscenze mediche generali consentono di dimostrare che la professione

esercitata ha causato in modo nettamente preponderante (quota minima del 75%)

la malattia, vi è spazio, in un secondo tempo, per accertamenti più

approfonditi circa la prova del nesso di causalità qualificata nel caso

concreto (cfr., ad es., la STFA U 381/01 del 20 marzo 2001 consid. 3).

2.5. Nel caso di specie, con la

sentenza 35.2017.48 del 7 dicembre 2017, il TCA non ha ritenuto dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 fosse affetto da una

malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF, e ciò facendo essenzialmente

capo al parere della dott.ssa __________, spec. in ORL e in medicina del lavoro

presso la Divisione di medicina del lavoro dell’CO 1 (cfr. doc. XVI – inc.

35.2017.48).

Con la sentenza 8C_28/2018

del 3 aprile 2018, il Tribunale federale ha invece concluso che il parere del

medico fiduciario non potesse essere considerato affidabile al di là di ogni

minimo dubbio, ragione per la quale ha rinviato la causa al TCA per complemento

istruttorio e nuova decisione.

L’Alta Corte ha in

particolare formulato le seguenti considerazioni:

" (…).

5.3. Nel caso concreto, la Dr. med. __________, incaricata

dall'assicuratore, afferma nel proprio rapporto del 15 aprile 2016 come

un'anosmasia possa apparire dopo alcuni incidenti o patologie, ma esclude che

l'esposizione anche continua a vapori di benzina o esalazioni provenienti da

prodotti di pulizia (segnatamente da autolavaggio) possano causare la perdita

del senso dell'odorato. Presume che la problematica sia da ricondurre a una non

meglio precisata infezione di natura virale. Il Dr. med. __________ riferisce

il 13 luglio 2016 che le investigazioni di una collega hanno permesso di

escludere lesioni sulle vie olfattorie. Alla rinoscopia la mucosa nasale

risultava calma. Con l'ottica lo specialista ha ritrovato voluminosi processi

unciformi e a destra una bulla piuttosto ematosa, senza però secrezioni

purulente o polipi dai meati. Il recesso sfeno-etmoidale sembrava libero. Al

test dell'odorato il paziente non ha riconosciuto nessuno degli otto odori.

Tenuto conto dell'edema, lo specialista avrebbe effettuato almeno una nuova TAC

dei seni paranasali, ricercando una possibile rino-sinuspatia cronica. D'altro

lato riconosce che molto probabilmente la causa sarebbe stata da ricercare

sull'irritazione della mucosa nasale su inalazioni di vapori di benzina e altri

prodotti irritanti su così tanti anni. La Dr. med. __________ ha preso

posizione il 20 gennaio 2017 sulla valutazione del Dr. med. __________,

rimproverando a quest'ultimo medico di non conoscere la situazione lavorativa

dell'assicurato. Non le risultano quali siano gli accertamenti derivanti dalla

TAC. A parer suo, dalla TAC non potrebbe risultare alcunché per la patologia

sofferta dall'assicurato. Le considerazioni sulla causalità espresse dal Dr.

med. __________ sarebbero solo speculative a parere del Dr. med. __________. La

specialista ha poi precisato su richiesta della Corte cantonale che ha fatto

capo all'art. 9 cpv. 2 e non all'art. 9 cpv. 1 LAINF,

siccome il ricorrente era esposto anche a polveri fini e a altri agenti

chimici. Certo, le valutazioni della Dr. med. __________ nel rapporto del 15

aprile 2016 sono effettivamente diffuse, ma si concentrano nel riassumere

cronologicamente la situazione medica del ricorrente. In maniera perentoria

insiste nel negare ogni causalità, quando però il Dr. med. __________, il quale

ha reso un referto dopo aver svolto svariate analisi, giunge al risultato

opposto. Diversamente dall'opinione del medico incaricato dall'assicuratore, il

Dr. med. __________ non si spinge in mere speculazioni, ma esprime la sua

opinione sulla base di aspetti oggettivi. Alla luce di ciò, sussiste per lo

meno il minimo dubbio sull'affidabilità delle conclusioni della Dr. med. __________,

le quali impongono una verifica più approfondita nell'ambito di una perizia.” (doc.

I)

2.6. Dando seguito a quanto

ordinato dal TF, questo Tribunale, in data 23 aprile 2018, ha ordinato una perizia a cura del PD dott. __________, medico

aggiunto presso il Servizio di ORL e chirurgia cervico-facciale dell’Ospedale

universitario di __________ e responsabile dell’Unità di rinologia e olfattologia

(doc. II).

L’esame

clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal dott. __________, ha avuto

luogo in data 12 dicembre 2018 (doc. XV, p. 1).

Dopo aver ricostruito

l’anamnesi dell’assicurato (doc. XV, p. 1) e averne descritto lo status

a livello ORL e, in particolare, a quello olfattivo (doc. XV, p. 2), il perito

giudiziario ha diagnosticato la presenza di un’anosmia, di un’assenza di

funzione intranasale trigeminale e di un’ageusia (doc. XV, p. 2).

L’esperto interpellato dal

TCA ha quindi affermato che il danno olfattivo non ha verosimilmente

un’eziologia infettiva, traumatica oppure dipendente da una rinosinusite,

ragione per la quale l’ha momentaneamente considerato di natura idiopatica,

lasciando aperta la possibilità di un’origine legata all’esposizione

professionale a sostanze nocive. A quest’ultimo riguardo egli ha raccomandato

l’esecuzione di un complemento peritale a cura del dott. __________, a quel

momento attivo presso l’Institut universitarie __________ di __________

e l’Ospedale universitario di __________ (doc. XV, p. 3).

A proposito dell’esistenza

di un nesso di causalità tra l’esposizione alla noxa e i danni chemosensoriali,

il dott. __________ ha rilevato, in base a un’esperienza relativamente modesta

in materia di disturbi olfattivi consecutivi a esposizioni professionali, di

non aver mai avuto occasione di osservare delle perdite olfattive nel contesto

della sola esposizione ai vapori di benzina. Per contro, molteplici sostanze

possono provocare delle anosmie, ad esempio il cadmio, i pesticidi, ecc. A suo

avviso, nel caso concreto, una relazione tra la perdita dell’olfatto e

l’attività dell’assicurato è possibile ma difficile da dimostrare, in quanto

mancano informazioni a proposito delle altre sostanze alle quali è stato

esposto (doc. XV, p. 3).

Dando seguito alla

raccomandazione del dott. __________, e così come auspicato anche dalle parti

(cfr. doc. XVIII e doc. XIX), questa Corte ha ordinato un complemento peritale

a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina del lavoro e pneumologia (cfr.

doc. XXIV).

Dal referto elaborato dal

dott. __________ si evince come egli abbia personalmente visitato il ricorrente

il 31 ottobre 2019, alla presenza di un interprete (doc. XXV, p. 1).

Analizzando le diverse esposizioni

alle quali è stato professionalmente esposto l’assicurato, il perito

giudiziario ha rilevato che quest’ultimo soffre di un’anosmia, di un’ageusia e di

un’assenza di funzione intranasale trigeminale, insorte progressivamente, i

sintomi essendo iniziati nel 2010.

Le pregresse valutazioni

ORL non hanno permesso di accertare l’origine della problematica, posto

comunque che l’eziologia post-infettiva, tumorale, traumatica e dipendente da

rinosinusite possono essere considerate ragionevolmente escluse.

L’insorgente è stato

professionalmente esposto alle polveri di ardesia (dal 1977 al 1979), ai

prodotti per il lavaggio delle autovetture (dal 1995 al 1999), ai vapori e ai

gas di benzina (benzina con piombo, benzina senza piombo e diesel - dal 1999 al

2019) e ai gas di scappamento delle vetture (dal 1995 al 2019).

L’ardesia è una roccia

appartenente alla famiglia dei scisti e composta essenzialmente da silicio,

alluminio e ossidi di ferro. Trattandosi dei prodotti di prelavaggio

utilizzati, il loro nome e composizione sono sconosciuti e non è stato nemmeno

possibile estrapolarne la composizione in ragione del tempo trascorso e della

molteplicità di prodotti e marche esistenti sul mercato. Le benzine con e senza

piombo sono delle miscele di alcani (idrocarburi saturi), di ciclo alcani

(idrocarburi saturi ciclici), di alcheni (idrocarbuti insaturi) e di

idrocarburi aromatici della famiglia del benzene. La benzina «super» conteneva

inoltre un additivo a base di piombo. Quest’ultimo tipo di benzina è stato

vietato in Svizzera nel 2000. Sempre nel 2000, il tasso di benzene nella

benzina senza piombo è stato ridotto dal 5 all’1%. Il diesel è composto da

alcani (idrocarburi saturi) e da idrocarburi aromatici (naftalene e

alchilbenzene).

Nel quadro della sua

attività presso la stazione di servizio __________ di __________, il ricorrente

è pure stato esposto ai gas di scappamento delle autovetture, gas che

contengono segnatamente CO, CO2, NOx1, SOx e idrocarburi aromatici policiclici

(doc. XXV, p. 3 s.).

Pronunciandosi sulla

causalità, il dott. __________ ha innanzitutto precisato che si può considerare

data la diagnosi di anosmia e, in misura minore, di ageusia, e ciò sebbene il

dott. __________ avesse proposto di completare gli accertamenti con dei test

di validazione, indipendenti dalla collaborazione del paziente (potenziali

evocati trigeminali, olfattivi e gustativi). D’altro canto, tutte le cause

frequenti e classiche d’anosmia di origine non professionale sono state

ragionevolmente escluse, in particolare la ricerca di un’origine tumorale,

traumatica, infettiva, ostruttiva o medicamentosa si è rivelata negativa.

Per quanto concerne l’esposizione

alle

polveri di ardesia, il silicio è la componente più pericolosa

contenuta in questa polvere (potenziale rischio di silicosi). Tuttavia, dalla

letteratura scientifica non risulta alcun nesso causale tra un’esposizione alla

polvere d’ardesia o di silicio e dei disturbi olfattivi. Inoltre, in concreto,

l’esposizione è stata di breve durata (circa due anni) e di debole intensità. Secondo

l’esperto, questi elementi consentono di escludere la polvere di ardesia

quale causa dei disturbi dell’olfatto di cui è affetto RI 1.

Per quanto riguarda l’esposizione

ai prodotti di pulizia utilizzati per il prelavaggio delle autovetture, il

dott. __________ ha riferito che il nome e la composizione di questi prodotti

sono sconosciuti all’assicurato e impossibili da determinare a posteriori.

Nella letteratura scientifica non esistono casi descritti di disturbi olfattivi

legati all’esposizione a prodotti per la pulizia in generale. Inoltre,

l’esposizione è durata soltanto circa 4 anni e i sintomi sono iniziati più di 10

anni dopo la fine di questa esposizione. A suo avviso, quindi, l’insieme di

questi elementi rende poco probabile l’esistenza di un nesso causale tra

l’esposizione ai prodotti in questione ed il danno alla salute.

Trattandosi infine dell’esposizione

ai vapori di benzina e ai gas di scappamento, il perito giudiziario ha

osservato che questa esposizione combinata ha avuto una durata superiore ai 20

anni, in ragione di una media di 8 ore/giorno, 5 giorni alla settimana. Il

benzene, le benzine, il CO, come pure il naftalene ed i suoi derivati fanno

parte dell’allegato 1 all’OAINF. Altre sue componenti sono note per causare dei

problemi di salute. La semplice presenza di una sostanza nell’elenco di cui

all’allegato 1 all’OAINF non è però sufficiente per stabilire una relazione

causale tra questa sostanza e una qualunque diagnosi clinica. Dalla ricerca nella

letteratura scientifica effettuata dal dott. _____________ è emerso che vi sono

degli studi di casi individuali o epidemiologici trasversali che attestano un

possibile legame tra i disturbi dell’olfatto (iposmia, anosmia) e l’esposizione

a diversi tipi di solventi organici. Per contro, non esiste alcuno studio

scientifico avente una solida metodologia, atto a dimostrare un nesso causale

tra esposizione professionale e disturbi olfattivi e a quantificarlo. Di

conseguenza, anche se un legame può essere clinicamente evocato, l’esperto non

ha trovato nella letteratura scientifica alcun argomento che consenta di

concludere all’esistenza di un nesso causale. L’esposizione ai vapori e ai

gas di benzina, come pure ai gas di scappamento, non può dunque costituire la

causa dell’anosmia ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF, e ciò alla luce dello

stato attuale delle conoscenze scientifiche (cfr. doc. XXV, p. 5 s.).

Il dott. __________ ha

ribadito le sue conclusioni rispondendo ai quesiti sottopostigli dal Tribunale

(cfr. doc. XXV, p. 7 s.).

2.7. Invitato dal TCA a formulare

delle osservazioni sul contenuto del referto peritale del dott. __________, il

rappresentante dell’insorgente si è espresso in particolare nei seguenti termini:

" (…). La

perizia in oggetto risponde parzialmente ai quesiti peritali formulati e

analizza analiticamente le sostante nocive, cui è stato esposto il Sig. RI 1,

durante la sua vita professionale. Il periziando è stato esposto a una

moltitudine di sostanze nocive dal 1999, anno in cui è stato trasferito alla

stazione di servizio, segnatamente è stato esposto ad alcune sostanze

menzionate nell’allegato 1 dell’OAINF: benzene, benzina, monossido di carbonio,

piombo, naftalina e derivati, comprese l’NOx1 e l’SOx. da considerarsi,

anch’esse, nocive.

(…). Le conclusioni del Dr. __________ non forniscono risposta

alla causa della patologia del Sig. RI 1. Il perito esclude che la malattia sia

causa di fattori esterni o insiti nella persona del Sig. RI 1, dovuti a

predisposizione personale, patologie congenite o altro, tuttavia argomenta come

non ci sia letteratura scientifica che stabilisca un nesso di causa tra

l’esposizione a queste sostanze e la diagnosi.

(…) Il Dr. __________ precisa come un’associazione tra

l’esposizione e la malattia non possa essere messa in relazione di

causa-effetto.

Anche lo stesso specialista non ha risposto compiutamente ai

quesiti postigli dal Tribunale, per cui il documento del 25 novembre 2019 non

può essere ritenuto come prova al pari di quello del Dr. __________, già

contestato nel corso della procedura.

(…).

A fronte delle deduzioni sopra svolte, deve concludersi per

ritenere che la forte e prolungata esposizione a molteplici sostanze nocive del

Sig. RI 1, abbia determinato da sola o, comunque, in maniera nettamente

preponderante l’insorgere dell’anosmia e delle patologie a questa connesse.

La patologia deve essere conseguenza diretta della esposizione a

sostanze nocive per poter dire che vi è un nesso di causa, anche parziale, tra

le due. Non opera quindi una regola di certezza, bensì una valutazione del “più

probabile che non”; ovvero deve risultare come più probabile che la malattia

sia insorta a causa dell’esposizione alle sostanze nocive invece che ad altri

fattori esogeni.

Diversamente, non è stato in alcun modo provato quali possano

essere le cause diverse, che anche parzialmente, abbiano potuto condurre a tale

grave patologie, che non può, pertanto, che ricondursi all’attività

professionale svolta dal Sig. RI 1.” (doc. XXVII)

Da notare che la perizia

elaborata dal PD dott. __________ era stata ritenuta da entrambe le parti inconcludente

e, perciò, necessitante di completazione (cfr. doc. XVIII e doc. XIX).

2.8. In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid.

Fatti

4.4 e il riferimento).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre,

laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere

seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,

non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle

conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario,

un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351

consid. 3b/aa e riferimenti).

2.9. Chiamato ora a pronunciarsi,

questa Corte condivide le censure che le parti hanno rivolto al rapporto

peritale consegnato dal dott. __________, nella misura in cui lo stesso perito

ha dichiarato di non potersi pronunciare, con piena cognizione di causa, circa

la natura professionale o meno dei disturbi denunciati dal ricorrente. È del

resto per questa ragione che il TCA ha ritenuto indispensabile completare

l’istruttoria con un approfondimento in materia di medicina del lavoro. Il PD __________

può invece essere seguito nella misura in cui ha ritenuto la presenza,

principalmente, di un’anosmia, diagnosi ammessa da altri specialisti (dott.ssa __________

e dott. __________), non da ultimo anche dalla consulente ORL dell’CO 1

(dott.ssa __________).

D’altro

canto, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA non vede

motivi imperativi (cfr. consid. 2.8.) che gli impongano di distanziarsi dalle

conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, secondo il quale non vi è

alcun argomento scientifico che consenta di stabilire un nesso di causalità tra

le esposizioni professionali dell’insorgente e l’anosmia ai sensi della LAINF.

Dal relativo

referto si evince in effetti che lo specialista in medicina del lavoro, per

ognuno degli agenti a cui è stato esposto professionalmente l’assicurato,

quindi polveri di ardesia, prodotti utilizzati per il prelavaggio delle

autovetture, vapori e gas di benzina e gas di scappamento,

ha approfonditamente valutato la questione di sapere se potesse essere ammessa,

perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un

legame causale nella misura prescritta dalla legge e dalla relativa

giurisprudenza federale (in proposito, cfr. supra, consid. 2.3. e 2.4.),

e ciò facendo capo a pertinente letteratura scientifica.

Per quanto

concerne l’esposizione ai prodotti di prelavaggio, dalla perizia risulta che,

esplicitamente interpellato al riguardo, l’insorgente non è stato in grado di

fornire indicazioni circa il loro nome e la loro composizione (doc. XXV, p. 3).

L’esperto giudiziario ha inoltre precisato che, visto il tempo trascorso e la

Considerandi

varietà di prodotti presenti sul mercato, è impossibile risalire al nome e alla

composizione di quello utilizzato da RI 1 (doc. XXV, p. 6). A

prescindere da questa assenza di prove, il dott. __________ ha fornito

convincenti argomenti che fanno apparire come poco probabile un nesso di

causalità, ovvero la corta durata dell’esposizione, il lungo tempo di latenza con

il quale è insorta la sintomatologia e il fatto che nella letteratura

scientifica non vengono descritti casi di disturbi dell’olfatto conseguenti

all’esposizione a prodotti di pulizia in generale. Secondo il TCA, a tutto ciò si

aggiunge anche la circostanza secondo la quale un collega dell’assicurato,

anch’egli esposto alle sostanze contenute nei prodotti di prelavaggio, aveva

lamentato delle irritazioni alla pelle, in particolare a quella delle mani e

delle braccia, e dunque non dei problemi alle vie respiratorie (cfr. doc. 9, p.

2).

Anche le obiezioni

sollevate dal patrocinatore del ricorrente in data 14 gennaio 2020, non

appaiono atte a sminuire il pieno valore probatorio attribuito alla perizia giudiziaria

allestita dal dott. __________. In effetti, per quanto concerne il fatto che

l’esperto giudiziario non sia stato in grado d’individuare la causa dei

disturbi olfattivi presentati dall’assicurato, il TCA si limita a segnalare

che, secondo la giurisprudenza federale, l’assicuratore LAINF non è tenuto a

dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica (o, come nel caso

concreto, extra-professionale) a cui imputare i disturbi accusati dalla persona

assicurata (STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e i riferimenti ivi menzionati;

STF 8C_206/2016 del 13 luglio 2016 consid. 5.2).

D’altro canto, nessuno

mette in dubbio che durante la sua carriera professionale l’insorgente sia

stato esposto a sostanze nocive, figuranti anche nell’elenco di cui

all’allegato 1 dell’OAINF, tuttavia tale circostanza non è di per sé ancora

sufficiente per impegnare la responsabilità dell’CO 1. Infatti, così come insegna

la giurisprudenza federale, quando un assicurato è esposto a delle sostanze

nocive ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF, non vi è la presunzione secondo la

quale il danno alla salute è consecutivo a questa esposizione. Il

riconoscimento di una malattia professionale presuppone la dimostrazione di un

nesso di causalità qualificato tra l’influsso dell’agente nocivo e l’affezione.

Non è dunque sufficiente che l’agente rappresenti una causa fra le altre di

quest’ultima. Esso deve partecipare più di ogni altra causa concorrente

all’insorgenza della malattia. Per questa ragione, l’esposizione a una

sostanza nociva non crea di per sé la presunzione dell’esistenza di un nesso

causale tra essa e l’affezione e, ancor meno, realizza la condizione di una

relazione preponderante (cfr. STF 8C_306/2014 del 27 marzo 2015 consid.

5.2; J.M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 3a ed., 2016, n. 107 p. 876).

In esito a tutto ciò che

precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 è affetto da una malattia

professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF.

Di conseguenza, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti