35.2018.31
Discussa l'eziologia professionale di un'anosmia lamentata da un benzinaio, alla luce degli esiti di una perizia giudiziaria
27 gennaio 2020Italiano21 min
l’istruttoria con un approfondimento in materia di medicina del lavoro. Il PD __________
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2018.31
mm
Lugano
27 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla
sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018 del Tribunale federale nella causa
promossa con ricorso del 10 maggio 2017 (35.2017.48) di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 giugno 2015, la stazione
di servizio __________ di __________ ha annunciato all’CO 1 la perdita del
senso dell’olfatto da parte del proprio dipendente RI 1, “… dopo anni di
contatto con materiale pericoloso” (doc. 2).
Da parte sua, il dott. __________
ha attestato che l’assicurato soffre di una anosmia permanente (doc. 1).
1.2. Con decisione formale del 16
febbraio 2017, poi confermata in sede di opposizione (doc. 30),
l’amministrazione ha negato l’adempimento dei presupposti per ammettere
l’esistenza di una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF (doc. 23).
1.3. Con sentenza 35.2017.48 del 7
dicembre 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato e confermato la decisione su
opposizione del 24 aprile 2017.
Con pronunzia 8C_28/2018
del 3 aprile 2018, il Tribunale federale ha accolto ricorso interposto il 10
gennaio 2018 dall’avv. RA 2 e ha rinviato la causa al TCA per ulteriori
accertamenti e nuova decisione (doc. I).
1.4. Riprendendo l’istruttoria, in
data 23 aprile 2018, il TCA ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del
PD dott. __________, al quale ha sottoposto i quesiti presentati dalle parti
(doc. II e doc. X).
1.5. L’8 luglio 2019, l’esperto
giudiziario ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XV), il quale è
stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XVII).
Il patrocinatore
dell’assicurato ha preso posizione il 24 luglio 2019 (doc. XVIII), mentre
l’istituto convenuto lo ha fatto in data 29 agosto 2019 (doc. XIX).
1.6. Il 16 settembre 2019, questo
Tribunale ha incaricato il dott. PE 2 di periziare l’assicurato dal punto di
vista della medicina del lavoro (doc. XXIV).
La perizia del dott. __________
è pervenuta al TCA in data 11 dicembre 2019 (doc. XXV).
Alle parti è stato
concesso di formulare osservazioni al riguardo (doc. XXVII e doc. XXVIII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare
l’assunzione a titolo di malattia professionale dei disturbi olfattivi di cui
soffre l’assicurato, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l’art. 9 cpv. 1
LAINF, sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA) causate esclusivamente
o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio
dell’attività professionale. Tali sostanze e lavori, come pure le malattie
provocate da quest’ultimi, sono enumerati in modo esaustivo (RAMI 1988 U 61 p.
447, U 98/87 consid. 1a).
Conformemente alla
giurisprudenza, l’esigenza di una relazione preponderante è realizzata
allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che
la malattia in questione è causata in misura superiore al 50% dall’azione di
una sostanza nociva prevista dall’Allegato 1 all’OAINF (cfr. DTF 119 V 200 consid. 2a
e riferimento; RAMI 2000 U 398 p. 333 ss., consid. 3).
2.4. Sono considerate
professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate
esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività professionale
(art. 9 cpv. 2 LAINF). Questa clausola generale risponde al bisogno di colmare
eventuali lacune esistenti nell’elenco che il Consiglio federale è incaricato
di compilare in virtù dell’art. 9 cpv. 1 LAINF (DTF 116 V 141 consid. 5a e
riferimenti).
Secondo la giurisprudenza,
la condizione di un legame esclusivo o nettamente preponderante è adempiuta
allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che
la malattia in questione è stata causata in misura del 75% almeno dall’attività
professionale (DTF 126 V 186 consid. 2b; 119 V 201 consid. 2b). Ciò significa
che l’incidenza della malattia per un determinato gruppo professionale deve
essere quattro volte più elevata rispetto a quella per la popolazione in
generale, affinché si possa ritenere che la malattia sia stata causata in
maniera nettamente preponderante dall’esercizio di un’attività professionale (DTF 116 V 143 consid. 5c; RAMI 2000 U 408 p. 407).
In un primo tempo, occorre
esaminare se, in base ai risultati della ricerca medica, esiste un valore
empirico attestante che, per la natura stessa della malattia, non può essere
dimostrata la sua origine professionale. Se sono date queste condizioni, è
escluso di fornire la prova, in un caso concreto, della causalità qualificata
ai sensi del cpv. 2 dell’art. 9 LAINF.
Per contro, se le
conoscenze mediche generali consentono di dimostrare che la professione
esercitata ha causato in modo nettamente preponderante (quota minima del 75%)
la malattia, vi è spazio, in un secondo tempo, per accertamenti più
approfonditi circa la prova del nesso di causalità qualificata nel caso
concreto (cfr., ad es., la STFA U 381/01 del 20 marzo 2001 consid. 3).
2.5. Nel caso di specie, con la
sentenza 35.2017.48 del 7 dicembre 2017, il TCA non ha ritenuto dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 fosse affetto da una
malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF, e ciò facendo essenzialmente
capo al parere della dott.ssa __________, spec. in ORL e in medicina del lavoro
presso la Divisione di medicina del lavoro dell’CO 1 (cfr. doc. XVI – inc.
35.2017.48).
Con la sentenza 8C_28/2018
del 3 aprile 2018, il Tribunale federale ha invece concluso che il parere del
medico fiduciario non potesse essere considerato affidabile al di là di ogni
minimo dubbio, ragione per la quale ha rinviato la causa al TCA per complemento
istruttorio e nuova decisione.
L’Alta Corte ha in
particolare formulato le seguenti considerazioni:
" (…).
5.3. Nel caso concreto, la Dr. med. __________, incaricata
dall'assicuratore, afferma nel proprio rapporto del 15 aprile 2016 come
un'anosmasia possa apparire dopo alcuni incidenti o patologie, ma esclude che
l'esposizione anche continua a vapori di benzina o esalazioni provenienti da
prodotti di pulizia (segnatamente da autolavaggio) possano causare la perdita
del senso dell'odorato. Presume che la problematica sia da ricondurre a una non
meglio precisata infezione di natura virale. Il Dr. med. __________ riferisce
il 13 luglio 2016 che le investigazioni di una collega hanno permesso di
escludere lesioni sulle vie olfattorie. Alla rinoscopia la mucosa nasale
risultava calma. Con l'ottica lo specialista ha ritrovato voluminosi processi
unciformi e a destra una bulla piuttosto ematosa, senza però secrezioni
purulente o polipi dai meati. Il recesso sfeno-etmoidale sembrava libero. Al
test dell'odorato il paziente non ha riconosciuto nessuno degli otto odori.
Tenuto conto dell'edema, lo specialista avrebbe effettuato almeno una nuova TAC
dei seni paranasali, ricercando una possibile rino-sinuspatia cronica. D'altro
lato riconosce che molto probabilmente la causa sarebbe stata da ricercare
sull'irritazione della mucosa nasale su inalazioni di vapori di benzina e altri
prodotti irritanti su così tanti anni. La Dr. med. __________ ha preso
posizione il 20 gennaio 2017 sulla valutazione del Dr. med. __________,
rimproverando a quest'ultimo medico di non conoscere la situazione lavorativa
dell'assicurato. Non le risultano quali siano gli accertamenti derivanti dalla
TAC. A parer suo, dalla TAC non potrebbe risultare alcunché per la patologia
sofferta dall'assicurato. Le considerazioni sulla causalità espresse dal Dr.
med. __________ sarebbero solo speculative a parere del Dr. med. __________. La
specialista ha poi precisato su richiesta della Corte cantonale che ha fatto
capo all'art. 9 cpv. 2 e non all'art. 9 cpv. 1 LAINF,
siccome il ricorrente era esposto anche a polveri fini e a altri agenti
chimici. Certo, le valutazioni della Dr. med. __________ nel rapporto del 15
aprile 2016 sono effettivamente diffuse, ma si concentrano nel riassumere
cronologicamente la situazione medica del ricorrente. In maniera perentoria
insiste nel negare ogni causalità, quando però il Dr. med. __________, il quale
ha reso un referto dopo aver svolto svariate analisi, giunge al risultato
opposto. Diversamente dall'opinione del medico incaricato dall'assicuratore, il
Dr. med. __________ non si spinge in mere speculazioni, ma esprime la sua
opinione sulla base di aspetti oggettivi. Alla luce di ciò, sussiste per lo
meno il minimo dubbio sull'affidabilità delle conclusioni della Dr. med. __________,
le quali impongono una verifica più approfondita nell'ambito di una perizia.” (doc.
I)
2.6. Dando seguito a quanto
ordinato dal TF, questo Tribunale, in data 23 aprile 2018, ha ordinato una perizia a cura del PD dott. __________, medico
aggiunto presso il Servizio di ORL e chirurgia cervico-facciale dell’Ospedale
universitario di __________ e responsabile dell’Unità di rinologia e olfattologia
(doc. II).
L’esame
clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal dott. __________, ha avuto
luogo in data 12 dicembre 2018 (doc. XV, p. 1).
Dopo aver ricostruito
l’anamnesi dell’assicurato (doc. XV, p. 1) e averne descritto lo status
a livello ORL e, in particolare, a quello olfattivo (doc. XV, p. 2), il perito
giudiziario ha diagnosticato la presenza di un’anosmia, di un’assenza di
funzione intranasale trigeminale e di un’ageusia (doc. XV, p. 2).
L’esperto interpellato dal
TCA ha quindi affermato che il danno olfattivo non ha verosimilmente
un’eziologia infettiva, traumatica oppure dipendente da una rinosinusite,
ragione per la quale l’ha momentaneamente considerato di natura idiopatica,
lasciando aperta la possibilità di un’origine legata all’esposizione
professionale a sostanze nocive. A quest’ultimo riguardo egli ha raccomandato
l’esecuzione di un complemento peritale a cura del dott. __________, a quel
momento attivo presso l’Institut universitarie __________ di __________
e l’Ospedale universitario di __________ (doc. XV, p. 3).
A proposito dell’esistenza
di un nesso di causalità tra l’esposizione alla noxa e i danni chemosensoriali,
il dott. __________ ha rilevato, in base a un’esperienza relativamente modesta
in materia di disturbi olfattivi consecutivi a esposizioni professionali, di
non aver mai avuto occasione di osservare delle perdite olfattive nel contesto
della sola esposizione ai vapori di benzina. Per contro, molteplici sostanze
possono provocare delle anosmie, ad esempio il cadmio, i pesticidi, ecc. A suo
avviso, nel caso concreto, una relazione tra la perdita dell’olfatto e
l’attività dell’assicurato è possibile ma difficile da dimostrare, in quanto
mancano informazioni a proposito delle altre sostanze alle quali è stato
esposto (doc. XV, p. 3).
Dando seguito alla
raccomandazione del dott. __________, e così come auspicato anche dalle parti
(cfr. doc. XVIII e doc. XIX), questa Corte ha ordinato un complemento peritale
a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina del lavoro e pneumologia (cfr.
doc. XXIV).
Dal referto elaborato dal
dott. __________ si evince come egli abbia personalmente visitato il ricorrente
il 31 ottobre 2019, alla presenza di un interprete (doc. XXV, p. 1).
Analizzando le diverse esposizioni
alle quali è stato professionalmente esposto l’assicurato, il perito
giudiziario ha rilevato che quest’ultimo soffre di un’anosmia, di un’ageusia e di
un’assenza di funzione intranasale trigeminale, insorte progressivamente, i
sintomi essendo iniziati nel 2010.
Le pregresse valutazioni
ORL non hanno permesso di accertare l’origine della problematica, posto
comunque che l’eziologia post-infettiva, tumorale, traumatica e dipendente da
rinosinusite possono essere considerate ragionevolmente escluse.
L’insorgente è stato
professionalmente esposto alle polveri di ardesia (dal 1977 al 1979), ai
prodotti per il lavaggio delle autovetture (dal 1995 al 1999), ai vapori e ai
gas di benzina (benzina con piombo, benzina senza piombo e diesel - dal 1999 al
2019) e ai gas di scappamento delle vetture (dal 1995 al 2019).
L’ardesia è una roccia
appartenente alla famiglia dei scisti e composta essenzialmente da silicio,
alluminio e ossidi di ferro. Trattandosi dei prodotti di prelavaggio
utilizzati, il loro nome e composizione sono sconosciuti e non è stato nemmeno
possibile estrapolarne la composizione in ragione del tempo trascorso e della
molteplicità di prodotti e marche esistenti sul mercato. Le benzine con e senza
piombo sono delle miscele di alcani (idrocarburi saturi), di ciclo alcani
(idrocarburi saturi ciclici), di alcheni (idrocarbuti insaturi) e di
idrocarburi aromatici della famiglia del benzene. La benzina «super» conteneva
inoltre un additivo a base di piombo. Quest’ultimo tipo di benzina è stato
vietato in Svizzera nel 2000. Sempre nel 2000, il tasso di benzene nella
benzina senza piombo è stato ridotto dal 5 all’1%. Il diesel è composto da
alcani (idrocarburi saturi) e da idrocarburi aromatici (naftalene e
alchilbenzene).
Nel quadro della sua
attività presso la stazione di servizio __________ di __________, il ricorrente
è pure stato esposto ai gas di scappamento delle autovetture, gas che
contengono segnatamente CO, CO2, NOx1, SOx e idrocarburi aromatici policiclici
(doc. XXV, p. 3 s.).
Pronunciandosi sulla
causalità, il dott. __________ ha innanzitutto precisato che si può considerare
data la diagnosi di anosmia e, in misura minore, di ageusia, e ciò sebbene il
dott. __________ avesse proposto di completare gli accertamenti con dei test
di validazione, indipendenti dalla collaborazione del paziente (potenziali
evocati trigeminali, olfattivi e gustativi). D’altro canto, tutte le cause
frequenti e classiche d’anosmia di origine non professionale sono state
ragionevolmente escluse, in particolare la ricerca di un’origine tumorale,
traumatica, infettiva, ostruttiva o medicamentosa si è rivelata negativa.
Per quanto concerne l’esposizione
alle
polveri di ardesia, il silicio è la componente più pericolosa
contenuta in questa polvere (potenziale rischio di silicosi). Tuttavia, dalla
letteratura scientifica non risulta alcun nesso causale tra un’esposizione alla
polvere d’ardesia o di silicio e dei disturbi olfattivi. Inoltre, in concreto,
l’esposizione è stata di breve durata (circa due anni) e di debole intensità. Secondo
l’esperto, questi elementi consentono di escludere la polvere di ardesia
quale causa dei disturbi dell’olfatto di cui è affetto RI 1.
Per quanto riguarda l’esposizione
ai prodotti di pulizia utilizzati per il prelavaggio delle autovetture, il
dott. __________ ha riferito che il nome e la composizione di questi prodotti
sono sconosciuti all’assicurato e impossibili da determinare a posteriori.
Nella letteratura scientifica non esistono casi descritti di disturbi olfattivi
legati all’esposizione a prodotti per la pulizia in generale. Inoltre,
l’esposizione è durata soltanto circa 4 anni e i sintomi sono iniziati più di 10
anni dopo la fine di questa esposizione. A suo avviso, quindi, l’insieme di
questi elementi rende poco probabile l’esistenza di un nesso causale tra
l’esposizione ai prodotti in questione ed il danno alla salute.
Trattandosi infine dell’esposizione
ai vapori di benzina e ai gas di scappamento, il perito giudiziario ha
osservato che questa esposizione combinata ha avuto una durata superiore ai 20
anni, in ragione di una media di 8 ore/giorno, 5 giorni alla settimana. Il
benzene, le benzine, il CO, come pure il naftalene ed i suoi derivati fanno
parte dell’allegato 1 all’OAINF. Altre sue componenti sono note per causare dei
problemi di salute. La semplice presenza di una sostanza nell’elenco di cui
all’allegato 1 all’OAINF non è però sufficiente per stabilire una relazione
causale tra questa sostanza e una qualunque diagnosi clinica. Dalla ricerca nella
letteratura scientifica effettuata dal dott. _____________ è emerso che vi sono
degli studi di casi individuali o epidemiologici trasversali che attestano un
possibile legame tra i disturbi dell’olfatto (iposmia, anosmia) e l’esposizione
a diversi tipi di solventi organici. Per contro, non esiste alcuno studio
scientifico avente una solida metodologia, atto a dimostrare un nesso causale
tra esposizione professionale e disturbi olfattivi e a quantificarlo. Di
conseguenza, anche se un legame può essere clinicamente evocato, l’esperto non
ha trovato nella letteratura scientifica alcun argomento che consenta di
concludere all’esistenza di un nesso causale. L’esposizione ai vapori e ai
gas di benzina, come pure ai gas di scappamento, non può dunque costituire la
causa dell’anosmia ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF, e ciò alla luce dello
stato attuale delle conoscenze scientifiche (cfr. doc. XXV, p. 5 s.).
Il dott. __________ ha
ribadito le sue conclusioni rispondendo ai quesiti sottopostigli dal Tribunale
(cfr. doc. XXV, p. 7 s.).
2.7. Invitato dal TCA a formulare
delle osservazioni sul contenuto del referto peritale del dott. __________, il
rappresentante dell’insorgente si è espresso in particolare nei seguenti termini:
" (…). La
perizia in oggetto risponde parzialmente ai quesiti peritali formulati e
analizza analiticamente le sostante nocive, cui è stato esposto il Sig. RI 1,
durante la sua vita professionale. Il periziando è stato esposto a una
moltitudine di sostanze nocive dal 1999, anno in cui è stato trasferito alla
stazione di servizio, segnatamente è stato esposto ad alcune sostanze
menzionate nell’allegato 1 dell’OAINF: benzene, benzina, monossido di carbonio,
piombo, naftalina e derivati, comprese l’NOx1 e l’SOx. da considerarsi,
anch’esse, nocive.
(…). Le conclusioni del Dr. __________ non forniscono risposta
alla causa della patologia del Sig. RI 1. Il perito esclude che la malattia sia
causa di fattori esterni o insiti nella persona del Sig. RI 1, dovuti a
predisposizione personale, patologie congenite o altro, tuttavia argomenta come
non ci sia letteratura scientifica che stabilisca un nesso di causa tra
l’esposizione a queste sostanze e la diagnosi.
(…) Il Dr. __________ precisa come un’associazione tra
l’esposizione e la malattia non possa essere messa in relazione di
causa-effetto.
Anche lo stesso specialista non ha risposto compiutamente ai
quesiti postigli dal Tribunale, per cui il documento del 25 novembre 2019 non
può essere ritenuto come prova al pari di quello del Dr. __________, già
contestato nel corso della procedura.
(…).
A fronte delle deduzioni sopra svolte, deve concludersi per
ritenere che la forte e prolungata esposizione a molteplici sostanze nocive del
Sig. RI 1, abbia determinato da sola o, comunque, in maniera nettamente
preponderante l’insorgere dell’anosmia e delle patologie a questa connesse.
La patologia deve essere conseguenza diretta della esposizione a
sostanze nocive per poter dire che vi è un nesso di causa, anche parziale, tra
le due. Non opera quindi una regola di certezza, bensì una valutazione del “più
probabile che non”; ovvero deve risultare come più probabile che la malattia
sia insorta a causa dell’esposizione alle sostanze nocive invece che ad altri
fattori esogeni.
Diversamente, non è stato in alcun modo provato quali possano
essere le cause diverse, che anche parzialmente, abbiano potuto condurre a tale
grave patologie, che non può, pertanto, che ricondursi all’attività
professionale svolta dal Sig. RI 1.” (doc. XXVII)
Da notare che la perizia
elaborata dal PD dott. __________ era stata ritenuta da entrambe le parti inconcludente
e, perciò, necessitante di completazione (cfr. doc. XVIII e doc. XIX).
2.8. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid.
Fatti
4.4 e il riferimento).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre,
laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere
seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,
non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle
conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario,
un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351
consid. 3b/aa e riferimenti).
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi,
questa Corte condivide le censure che le parti hanno rivolto al rapporto
peritale consegnato dal dott. __________, nella misura in cui lo stesso perito
ha dichiarato di non potersi pronunciare, con piena cognizione di causa, circa
la natura professionale o meno dei disturbi denunciati dal ricorrente. È del
resto per questa ragione che il TCA ha ritenuto indispensabile completare
l’istruttoria con un approfondimento in materia di medicina del lavoro. Il PD __________
può invece essere seguito nella misura in cui ha ritenuto la presenza,
principalmente, di un’anosmia, diagnosi ammessa da altri specialisti (dott.ssa __________
e dott. __________), non da ultimo anche dalla consulente ORL dell’CO 1
(dott.ssa __________).
D’altro
canto, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA non vede
motivi imperativi (cfr. consid. 2.8.) che gli impongano di distanziarsi dalle
conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, secondo il quale non vi è
alcun argomento scientifico che consenta di stabilire un nesso di causalità tra
le esposizioni professionali dell’insorgente e l’anosmia ai sensi della LAINF.
Dal relativo
referto si evince in effetti che lo specialista in medicina del lavoro, per
ognuno degli agenti a cui è stato esposto professionalmente l’assicurato,
quindi polveri di ardesia, prodotti utilizzati per il prelavaggio delle
autovetture, vapori e gas di benzina e gas di scappamento,
ha approfonditamente valutato la questione di sapere se potesse essere ammessa,
perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un
legame causale nella misura prescritta dalla legge e dalla relativa
giurisprudenza federale (in proposito, cfr. supra, consid. 2.3. e 2.4.),
e ciò facendo capo a pertinente letteratura scientifica.
Per quanto
concerne l’esposizione ai prodotti di prelavaggio, dalla perizia risulta che,
esplicitamente interpellato al riguardo, l’insorgente non è stato in grado di
fornire indicazioni circa il loro nome e la loro composizione (doc. XXV, p. 3).
L’esperto giudiziario ha inoltre precisato che, visto il tempo trascorso e la
Considerandi
varietà di prodotti presenti sul mercato, è impossibile risalire al nome e alla
composizione di quello utilizzato da RI 1 (doc. XXV, p. 6). A
prescindere da questa assenza di prove, il dott. __________ ha fornito
convincenti argomenti che fanno apparire come poco probabile un nesso di
causalità, ovvero la corta durata dell’esposizione, il lungo tempo di latenza con
il quale è insorta la sintomatologia e il fatto che nella letteratura
scientifica non vengono descritti casi di disturbi dell’olfatto conseguenti
all’esposizione a prodotti di pulizia in generale. Secondo il TCA, a tutto ciò si
aggiunge anche la circostanza secondo la quale un collega dell’assicurato,
anch’egli esposto alle sostanze contenute nei prodotti di prelavaggio, aveva
lamentato delle irritazioni alla pelle, in particolare a quella delle mani e
delle braccia, e dunque non dei problemi alle vie respiratorie (cfr. doc. 9, p.
2).
Anche le obiezioni
sollevate dal patrocinatore del ricorrente in data 14 gennaio 2020, non
appaiono atte a sminuire il pieno valore probatorio attribuito alla perizia giudiziaria
allestita dal dott. __________. In effetti, per quanto concerne il fatto che
l’esperto giudiziario non sia stato in grado d’individuare la causa dei
disturbi olfattivi presentati dall’assicurato, il TCA si limita a segnalare
che, secondo la giurisprudenza federale, l’assicuratore LAINF non è tenuto a
dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica (o, come nel caso
concreto, extra-professionale) a cui imputare i disturbi accusati dalla persona
assicurata (STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e i riferimenti ivi menzionati;
STF 8C_206/2016 del 13 luglio 2016 consid. 5.2).
D’altro canto, nessuno
mette in dubbio che durante la sua carriera professionale l’insorgente sia
stato esposto a sostanze nocive, figuranti anche nell’elenco di cui
all’allegato 1 dell’OAINF, tuttavia tale circostanza non è di per sé ancora
sufficiente per impegnare la responsabilità dell’CO 1. Infatti, così come insegna
la giurisprudenza federale, quando un assicurato è esposto a delle sostanze
nocive ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF, non vi è la presunzione secondo la
quale il danno alla salute è consecutivo a questa esposizione. Il
riconoscimento di una malattia professionale presuppone la dimostrazione di un
nesso di causalità qualificato tra l’influsso dell’agente nocivo e l’affezione.
Non è dunque sufficiente che l’agente rappresenti una causa fra le altre di
quest’ultima. Esso deve partecipare più di ogni altra causa concorrente
all’insorgenza della malattia. Per questa ragione, l’esposizione a una
sostanza nociva non crea di per sé la presunzione dell’esistenza di un nesso
causale tra essa e l’affezione e, ancor meno, realizza la condizione di una
relazione preponderante (cfr. STF 8C_306/2014 del 27 marzo 2015 consid.
5.2; J.M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 3a ed., 2016, n. 107 p. 876).
In esito a tutto ciò che
precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 è affetto da una malattia
professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF.
Di conseguenza, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti