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Decisione

35.2018.33

L'istituto assicuratore avrebbe quantomeno dovuto sottoporre il certificato medico A.ta al vaglio dei due medici fiduciari che si erano occupati del caso (e che erano giunti a conclusioni divergenti d

18 luglio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I referti redatti dai colleghi riferivano eziologia traumatica

(distorsione I articolazione metatarso-falangea [MTF] in seguito a partita di

Beach-soccer) del quadro clinico doloroso.

Il termine TURF TOE o Alluce da Erba indica la

condizione clinica che consegue a trauma distorsivo in iperestensione della I

MTF, cui consegue lesione di grado variabile della placca plantare e del

complesso sesamoideo dell'articolazione stessa. È tipico del giocatore di

calcio e la sua frequenza maggior in caso di sport praticato con calzature non

Considerandi

idonee o addirittura scalzi (beach soccer). Nella RMN di marzo 2016 sono

indiscutibilmente presenti segni di lesione del complesso plantare

dell'articolazione I MTF, quali edema in zona plantare della testa del I MIT e

delle attigue ossa sesamoidee ed altri segni indiretti di lesione. Nell'esame è

tuttavia assente la sequenza di maggior significatività ai fini della diagnosi

di lesione chirurgica della placca plantare, ovvero la T2 lat. Lesioni

della placca plantare e TURF TOE possono condurre ad alluce valgo

post-traumatico e a rigidità dell'articolazione I MTF, specialmente laddove

pre-esistano condizioni di rischio per patologia di piede (presenza di moderato

cavismo).

Dispositivo

Per questi motivi pare non inverosimile supporre che la rigidità,

così come il peggioramento dell'angolo metatarso-falangeo potessero derivare da

lesione della placca plantare e quindi dal trauma iniziale.

Dal punto di vista terapeutico, la sola riparazione della placca

plantare, in paziente con quadro cronicizzato, a parere dello scrivente,

sarebbe risultata insufficiente per il trattamento della patologia e si è

proceduto a porre indicazione di osteotomia correttiva associata a

capsuloplastica (riparazione placca plantare). Le decisioni terapeutiche sono

in linea con i più recenti articoli di letteratura (vedi documenti allegati) e

sembra ancor più congrua in considerazione della risoluzione della

sintomatologia dolorosa.

Nel referto di intervento è posta diagnosi di Alluce Valgo; la

diagnosi pare corretta poiché tale era in effetti il quadro descrittivo. Così

come usualmente si omette di indicare Alluce Valgo di origine degenerativa, altrettanto

si è omesso di indicare l'origine verosimilmente traumatica della deformità

ponendo diagnosi di Alluce Valgo Post-traumatico.

Si precisa peraltro che, nei referti dei controlli post-operatori, redatti

in tempi precedenti al contenzioso, si fa espressamente menzione della

verosimile origine traumatica della lesione (vedi documenti allegati). Si

allegano inoltre bibliografia e articoli di letteratura. (…)" (doc. 35).

In questa sede RI 1 ha

versato agli atti il certificato medico del 19 aprile 2018 del dr. med. __________,

giusta il quale:

" (…) si

dichiara, nonostante i trattamenti conservativi svolti, che durante la visita

del 07.12.2016 la sintomatologia dolorosa della paziente era sempre presente e

purtroppo non ha avuto benefici." (doc. D).

In siffatte circostanze, a

questa Corte non è possibile concludere, con la necessaria tranquillità, che RI

1 ha raggiunto lo status quo sine

il 18 ottobre 2016 e, quindi, che i disturbi al piede sinistro che hanno

condotto all'intervento del 5 aprile 2017 non sarebbero conseguenti all'evento

infortunistico del 31 gennaio 2016, così

come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella decisione avversata.

Tanto più che, sulla base della medesima documentazione medica agli atti (ed,

in particolare, la "RM PIEDE SIN NATIVA" del 18 ottobre 2016 di

cui al doc. 16 e il referto del 12 dicembre 2016 riguardante la visita medica

del 7 dicembre 2016 di cui al doc. 18), nel

rapporto del 28 novembre 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e medico fiduciario della RI 1 a cui era stato sottoposto

il dossier in sede di opposizione prima di emettere la decisione su opposizione

del 16 marzo 2018, ha considerato raggiunto lo status quo sine il 18

ottobre 2016 (doc. 32) mentre nel precedente rapporto del 21 giugno 2017 il dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano e medico fiduciario

della CO 1 a cui era stato sottoposto il dossier prima di emettere la decisione

dell'11 luglio 2017, aveva considerato raggiunto lo status quo sine

"dal 31.1.2017 a metà marzo 2017 " (doc. 25), allorquando

l'intervento di "Osteotomia correttiva e capsuloplastica" per

"alluce valgo rigido" è stato eseguito dal dr. med. __________,

medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, che l'ha ritenuto

post-traumatico (doc. 35), a __________ in data 5 aprile 2017 (doc. 20 e 21).

Da questo profilo, quindi, la presente fattispecie necessita di un complemento

d'istruttoria.

Va poi pure considerato che, sempre in sede di opposizione, l'assicurata aveva

inoltrato alla CO 1 la precitata valutazione medica del 10 gennaio 2018 del dr. med. __________ (con allegata la bibliografia e gli articoli di

letteratura) e che, alla luce delle considerazioni espresse dallo

specialista in questione, l'Istituto assicuratore avrebbe quantomeno dovuto

sottoporla al vaglio dei due medici fiduciari che si erano occupati del caso (e

che, come già evidenziato, erano giungi a conclusioni divergenti dal profilo

temporale sul raggiungimento dello status quo sine), al fine di

verificare se gli stessi ritenessero o meno di modificare le proprie valutazioni

o di predisporre degli ulteriori accertamenti medici.

In conclusione, stante quanto appena esposto, non potendo ritenere

convincenti e pienamente probanti le considerazioni del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia della mano e del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica, questo Tribunale non può, con la necessaria

tranquillità, concludere che RI 1 ha raggiunto lo status quo sine il 18

ottobre 2016 e, quindi, che i disturbi al piede sinistro che hanno condotto

all'intervento del 5 aprile 2017 non sarebbero conseguenti all'evento

infortunistico del 31 gennaio 2016, così

come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella decisione avversata.

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte, ritiene che vi siano elementi

sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza delle

valutazioni espresse dai dr. med. __________ e __________, poste alla base

della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF

135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte

dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad

accertare "quando" l'assicurata

ha raggiunto lo status quo sine rispettivamente "se" i

disturbi al piede sinistro che hanno condotto all'intervento del 5 aprile 2017

sono conseguenti all'evento infortunistico del 31 gennaio 2016.

Gli atti devono, quindi

essere rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà

poi chiamato a definire nuovamente se l'assicurata ha diritto, oppure no, a prestazioni

assicurative Lainf a dipendenza dell'infortunio del 31 gennaio 2016.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni