35.2018.34
Ricorso contro decisione incidentale di congiunzione delle procedure (l'una riguardante i disturbi somatici, l'altra quelli psichici): negata l'esistenza di un danno irreparabile. Ricorso dichiarato i
29 agosto 2018Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.34
mm
Lugano
29 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 29 marzo 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, il 14 giugno 2009, è
rimasto vittima di un infortunio in mare, coperto dall’CO 1, riportando,
secondo il suo medico curante, contusioni alla spalla destra, al torace, al
rachide cervicale e al ginocchio sinistro, nonché la rottura del quadricipite
destro, la lesione del legamento collaterale mediale e la fissurazione del
corno posteriore del menisco mediale. Nel prosieguo, è pure insorta una
problematica psichica;
- che, con decisione formale
del 15 giugno 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto
assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi
psichici presentati dall’assicurato, ritenuti non costituire una
conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del giugno 2009;
- che, il 25 febbraio 2016,
l’CO 1 ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha dichiarato
nel frattempo estinto il nesso di causalità tra l’infortunio e i disturbi
somatici denunciati dall’assicurato.
RI 1 si è opposto contro
questo provvedimento;
- che, con sentenza
35.2016.5 del 5 ottobre 2016, poi confermata dal Tribunale federale (cfr. STF
8C_740/2016 del 30 marzo 2017), questa Corte ha accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso nel frattempo interposto dall’assicurato contro la
decisione su opposizione del 5 gennaio 2016, nel senso che, annullata la
decisione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché
definisse … - senza perdite di tempo – l’aspetto della causalità,
segnatamente procedendo all’atto istruttorio indicato al considerando 2.6. (per
quanto riguarda la problematica psichica) ed esaminando l’opposizione
interposta dall’assicurato contro la decisione formale del 25 febbraio 2016
(per quanto concerne le problematiche somatiche). Una volta chiarito questo
aspetto, essa si pronuncerà in merito al diritto alle (ulteriori) prestazioni
pretese dall’assicurato.”;
- che, una volta in possesso
del complemento peritale allestito dalla psichiatra dott.ssa __________, il 16
febbraio 2018, l’assicuratore ha chiesto alla dott.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, di verificarne la plausibilità;
- che, con pronunzia
Fatti
35.2018.11 del 9 maggio 2018, il TCA ha accolto il ricorso per
denegata/ritardata giustizia inoltrato dall’assicurato.
L’CO 1 ha nel frattempo
impugnato il giudizio dinanzi al TF;
- che, in data 29 marzo
2018, l’assicuratore LAINF ha emanato una decisione incidentale mediante la
quale ha congiunto la procedura dipendente dalla decisione formale emanata il
25 febbraio 2016 con quella concernente la problematica psichica;
- che, con ricorso del 6
aprile 2018, RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione incidentale appena citata, sulla base della seguente argomentazione:
" (…) Dimentica
CO 1 che è stata proprio lei a disgiungerle emettendo, a distanza una
dall’altra due separate decisioni. La prima delle quali oggetto di sentenza
cresciuta in giudicato.
Dopo la perizia pluridisciplinare SAM del 25.07.2014, CO 1 emise
(quasi un anno più tardi) la decisione 15.06.2015 con la quale negava qualsiasi
nesso di causa tra l’evento 14.06.2009 e le problematiche psichiatriche.
Dal giugno 2015 a tutto novembre 2015 CO 1 continuò però a versare
l’indennità giornaliera in misura del 50%. Se ne deduce – e non può essere
diversamente – che la convenuta, ormai in possesso di tutti i necessari
elementi di giudizio (che l’avevano incitata ad emettere la decisione
15.06.2015) riconosceva le conclusioni del SAM inerenti le problematiche
somatiche, comportanti appunto una incapacità del 50%.
Salvo che, con decisione 25.02.2016, prossimi i 7 anni dal sinistro
durante i quali aveva incondizionatamente versato le conseguenti prestazioni, CO
1 – disattendendo le conclusioni della perizia da lei ordinata – sostenne che
il nesso di causa tra evento e i disturbi al ginocchio destro sarebbe cessato
al più tardi 6 mesi dopo il 14.06.2009. Quindi a metà dicembre 2009. Per
inciso: nulla diceva la convenuta – né a tutt’oggi ha detto – in merito alle
problematiche della spalla, che pure rientrano tra quanto influisce sulla
capacità lavorativa dell’assicurato.
(…) È ben vero che, con opposizione 23.03.2016, era stato chiesto
ad Allianz di pronunciarsi “finalmente” sulla totalità delle lesioni e relative
prestazioni, compresa l’IMI e la posa di un montascale. Si perorava dunque di
per sé la congiunzione delle procedure.
Congiunzione che, allora richiesta e opportuna, servirebbe oggi
solo a fare il gioco della convenuta, la quale, con atteggiamento che
oltretutto influisce non poco sulle sofferenze psichiche dell’assicurato, tende
a prolungare oltre ogni sopportabile limite la definizione della pratica.
(…) Una decisione congiunta, qualora non accettata
dall’assicurato, condurrebbe ad un ricorso al TCA che avrebbe in buona parte
per oggetto quanto già evaso con sentenza 05.10.2016 dello stesso TCA, andando
contro il principio “ne bis in idem”. (doc. I);
- che, in risposta, l’CO 1
ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, giusta l’art. 52 cpv.
1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali;
- che, secondo
l’art. 56 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 57 LPGA, contro tali decisioni
può essere interposto ricorso al tribunale delle assicurazioni;
- che,
conformemente alla giurisprudenza federale, le decisioni incidentali sono
autonomamente impugnabili in applicazione analogica dell’art. 46 cpv. 1 lett. a
PA, a condizione che possano causare un danno irreparabile;
- che un danno
può essere qualificato d’irreparabile soltanto se causa un inconveniente di
natura giuridica; ciò è il caso allorquando una decisione finale, anche se
favorevole alla parte ricorrente, non lo eliminerebbe completamente (cfr. DTF
139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Da
questo punto di vista, un pregiudizio economico o puramente fattuale non può
essere considerato quale danno irreparabile (DTF 142 III 798
consid. 2.2; 141 III 395 consid.
Considerandi
2.
; 138 III 333 consid.
1.3
; 137 V 314 consid.
2.2
). Sapere se si è in presenza di un tale danno si valuta per rapporto agli
effetti della decisione incidentale sulla causa principale, rispettivamente
sulla procedura principale (DTF 141 III 80 consid.
1.
);
- che spetta alla parte
ricorrente di allegare e dimostrare la possibilità che una decisione
incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426
consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di
quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid.
1.
;8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1);
- che, nel caso concreto, la
decisione dell’CO 1 di congiungere la procedura dipendente dalla decisione
formale emanata il 25 febbraio 2016 con quella concernente la problematica
psichica, è una decisione incidentale (sul tema, di veda U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a ed., n. 30 ad art. 52);
- che gli argomenti invocati
dall’insorgente non dimostrano che la decisione incidentale impugnata sarebbe
suscettibile di causargli un danno irreparabile.
Da una parte, la
giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il semplice rallentamento della
procedura oppure il maggior costo della stessa, non sono sufficienti (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1).
Dall’altra, non vi è il
rischio d’incorrere in una violazione del principio del “ne bis in idem”
in quanto, con la sentenza 35.2016.5 del 5 ottobre 2016 (poi confermata dal
TF), questo Tribunale ha semplicemente rinviato la causa all’amministrazione
per ulteriori accertamenti, senza decidere nel merito la questione riguardante
la responsabilità dell’assicuratore in relazione alla problematica psichica;
- che, secondo il TCA, dagli
atti di causa non emergono (ulteriori) motivi a dimostrazione del fatto che la
decisione incidentale impugnata è suscettibile di causare un danno irreparabile
all’assicurato;
- che, siccome non è
dimostrato che dalla decisione incidentale del 29 marzo 2018 possa insorgere un
danno irreparabile, fa difetto un presupposto per l’entrata in materia nel
relativo ricorso, il quale va dunque dichiarato irricevibile;
- che, del resto, per
costante giurisprudenza, l'assicuratore infortuni non può, in una decisione
suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili d’invalidità - in
quella fattispecie, danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per
prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto,
escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando
un rifiuto parziale di rendita (cfr. DTF 116 V 159 consid. 1);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti