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Decisione

35.2018.34

Ricorso contro decisione incidentale di congiunzione delle procedure (l'una riguardante i disturbi somatici, l'altra quelli psichici): negata l'esistenza di un danno irreparabile. Ricorso dichiarato i

29 agosto 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

35.2018.11 del 9 maggio 2018, il TCA ha accolto il ricorso per

denegata/ritardata giustizia inoltrato dall’assicurato.

L’CO 1 ha nel frattempo

impugnato il giudizio dinanzi al TF;

- che, in data 29 marzo

2018, l’assicuratore LAINF ha emanato una decisione incidentale mediante la

quale ha congiunto la procedura dipendente dalla decisione formale emanata il

25 febbraio 2016 con quella concernente la problematica psichica;

- che, con ricorso del 6

aprile 2018, RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione incidentale appena citata, sulla base della seguente argomentazione:

" (…) Dimentica

CO 1 che è stata proprio lei a disgiungerle emettendo, a distanza una

dall’altra due separate decisioni. La prima delle quali oggetto di sentenza

cresciuta in giudicato.

Dopo la perizia pluridisciplinare SAM del 25.07.2014, CO 1 emise

(quasi un anno più tardi) la decisione 15.06.2015 con la quale negava qualsiasi

nesso di causa tra l’evento 14.06.2009 e le problematiche psichiatriche.

Dal giugno 2015 a tutto novembre 2015 CO 1 continuò però a versare

l’indennità giornaliera in misura del 50%. Se ne deduce – e non può essere

diversamente – che la convenuta, ormai in possesso di tutti i necessari

elementi di giudizio (che l’avevano incitata ad emettere la decisione

15.06.2015) riconosceva le conclusioni del SAM inerenti le problematiche

somatiche, comportanti appunto una incapacità del 50%.

Salvo che, con decisione 25.02.2016, prossimi i 7 anni dal sinistro

durante i quali aveva incondizionatamente versato le conseguenti prestazioni, CO

1 – disattendendo le conclusioni della perizia da lei ordinata – sostenne che

il nesso di causa tra evento e i disturbi al ginocchio destro sarebbe cessato

al più tardi 6 mesi dopo il 14.06.2009. Quindi a metà dicembre 2009. Per

inciso: nulla diceva la convenuta – né a tutt’oggi ha detto – in merito alle

problematiche della spalla, che pure rientrano tra quanto influisce sulla

capacità lavorativa dell’assicurato.

(…) È ben vero che, con opposizione 23.03.2016, era stato chiesto

ad Allianz di pronunciarsi “finalmente” sulla totalità delle lesioni e relative

prestazioni, compresa l’IMI e la posa di un montascale. Si perorava dunque di

per sé la congiunzione delle procedure.

Congiunzione che, allora richiesta e opportuna, servirebbe oggi

solo a fare il gioco della convenuta, la quale, con atteggiamento che

oltretutto influisce non poco sulle sofferenze psichiche dell’assicurato, tende

a prolungare oltre ogni sopportabile limite la definizione della pratica.

(…) Una decisione congiunta, qualora non accettata

dall’assicurato, condurrebbe ad un ricorso al TCA che avrebbe in buona parte

per oggetto quanto già evaso con sentenza 05.10.2016 dello stesso TCA, andando

contro il principio “ne bis in idem”. (doc. I);

- che, in risposta, l’CO 1

ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III);

considerato, - che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, giusta l’art. 52 cpv.

1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali;

- che, secondo

l’art. 56 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 57 LPGA, contro tali decisioni

può essere interposto ricorso al tribunale delle assicurazioni;

- che,

conformemente alla giurisprudenza federale, le decisioni incidentali sono

autonomamente impugnabili in applicazione analogica dell’art. 46 cpv. 1 lett. a

PA, a condizione che possano causare un danno irreparabile;

- che un danno

può essere qualificato d’irreparabile soltanto se causa un inconveniente di

natura giuridica; ciò è il caso allorquando una decisione finale, anche se

favorevole alla parte ricorrente, non lo eliminerebbe completamente (cfr. DTF

139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Da

questo punto di vista, un pregiudizio economico o puramente fattuale non può

essere considerato quale danno irreparabile (DTF 142 III 798

consid. 2.2; 141 III 395 consid.

Considerandi

2.

; 138 III 333 consid.

1.3

; 137 V 314 consid.

2.2

). Sapere se si è in presenza di un tale danno si valuta per rapporto agli

effetti della decisione incidentale sulla causa principale, rispettivamente

sulla procedura principale (DTF 141 III 80 consid.

1.

);

- che spetta alla parte

ricorrente di allegare e dimostrare la possibilità che una decisione

incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426

consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di

quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid.

1.

;8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1);

- che, nel caso concreto, la

decisione dell’CO 1 di congiungere la procedura dipendente dalla decisione

formale emanata il 25 febbraio 2016 con quella concernente la problematica

psichica, è una decisione incidentale (sul tema, di veda U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a ed., n. 30 ad art. 52);

- che gli argomenti invocati

dall’insorgente non dimostrano che la decisione incidentale impugnata sarebbe

suscettibile di causargli un danno irreparabile.

Da una parte, la

giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il semplice rallentamento della

procedura oppure il maggior costo della stessa, non sono sufficienti (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1).

Dall’altra, non vi è il

rischio d’incorrere in una violazione del principio del “ne bis in idem”

in quanto, con la sentenza 35.2016.5 del 5 ottobre 2016 (poi confermata dal

TF), questo Tribunale ha semplicemente rinviato la causa all’amministrazione

per ulteriori accertamenti, senza decidere nel merito la questione riguardante

la responsabilità dell’assicuratore in relazione alla problematica psichica;

- che, secondo il TCA, dagli

atti di causa non emergono (ulteriori) motivi a dimostrazione del fatto che la

decisione incidentale impugnata è suscettibile di causare un danno irreparabile

all’assicurato;

- che, siccome non è

dimostrato che dalla decisione incidentale del 29 marzo 2018 possa insorgere un

danno irreparabile, fa difetto un presupposto per l’entrata in materia nel

relativo ricorso, il quale va dunque dichiarato irricevibile;

- che, del resto, per

costante giurisprudenza, l'assicuratore infortuni non può, in una decisione

suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili d’invalidità - in

quella fattispecie, danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per

prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto,

escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando

un rifiuto parziale di rendita (cfr. DTF 116 V 159 consid. 1);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti