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Decisione

35.2018.35

No violazione del diritto di essere sentito. No restituzione del termine ex art. 41 LPGA per interporre opposizione. No tutela della buona fede. No rimedi straordinari di diritto: revisione processual

8 ottobre 2018Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati

nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre

2017, consid. 2.5).

2.4.2. Con decisione del 6 giugno

2016 la CO 1 ha informato l'assicurato che una "componente causale

naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al

massimo fino al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 il tutto competerà al suo

assicuratore contro le malattie (cassa malati) che qui è contemporaneamente

informato. L'evento del settembre 2015 deve essere annunciato al nuovo

assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il tramite del datore di

lavoro" (doc. Z-41).

Il 9 gennaio 2017 il dr. med. __________ ha allestito una perizia medica. Lo

specialista - dopo aver rilevato di aver riscontrato intraoperativamente il 14

giugno 2016 una lesione del labbro anteriore, una piccola lesione del labbro

posteriore, una artrosi postero inferiore alla glena omerale ed una borsite

infiammatoria subacromiale - ha puntualizzato che all'età del paziente non

esistono lesioni degenerative della glena ma solo di origine traumatica, che la

lesione della cartilagine alla glena può essere intercorsa effettivamente

durante la caduta in bicicletta del settembre 2015, eventualmente potrebbe

essere intercorsa durante un altro trauma della spalla sinistra e che durante

l'incidente degli anni '90 è poco probabile che il paziente si sia procurato la

rottura della glena, in quanto sarebbe diventato sintomatico molto prima (doc.

Zm-19).

Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore dell'assi-curato, tale

circostanza non costituisce un fatto nuovo atto a modificare la decisione del 6

giugno 2016 della CO 1.

Infatti, in quell'occasione l'Istituto assicuratore si è basato sul parere del

medico fiduciario, dr. med. __________, che - dopo aver peraltro osservato che

l'assicurato aveva subito "innumerevoli

traumi alle spalle in pratica sportiva di hockey nel passato con riferiti anche

traumi fratturativi ai polsi risoltosi conservativamente" - ha

puntualizzato quanto segue: "l'attuale

visita medica funzionale e la valutazione degli atti portati dal paziente e

messi a disposizione della CO 1, permettono di obiettivare una significativa

limitazione della funzionalità della spalla sinistra in obiettività radiologica

compatibile con problematica condropatica della glena omerale riconducibile ad

infortunio e sospetta lesione della cuffia rotatoria in lesione cronica del

tendine bicipitale. Trattamento infiltrativo intrarticolare ha portato ottimo transitorio

beneficio con riapparizione sia delle algie sia della limitazione funzionale.

Si impone quindi come già ben considerato dall'ortopedico curante, un

trattamento invasivo sia diagnostico sia terapeutico.

A distanza di 3-6 mesi dall'infortunio del 29.03.2014 si giustifica il

raggiungimento dello status quo ante basandosi sulla documentazione

reumatologica del dr. med. __________ del 14.11.2014 e della riferita ripresa

sportiva in rampichino da parte del paziente che ha sfortunatamente portato

alla caduta riferita sulla spalla sinistra in settembre 2015 ed all'ulteriore

diagnostica radiologica e cure ortopediche.

Riguardo al nesso di causalità con l'evento del 29.03.2014 posso così

esprimermi basandomi

- sull'obiettività dei documenti (annuncio infortunistico solo il 16.03.2016,

certificazione della dr.ssa med. curante __________ del 10.05.2016 con prima

visita del 23.10.2014, con asseriti dolori ad entrambe le spalle "non

ricordava infortuni e perciò nessuna denuncia in questo contesto",

obiettività dell'esame clinico reumatologico del Dr. med. __________ del

14.11.2014, descrizione di decorso clinico nella documentazione) e

- quanto riferito dal paziente in visita (negli ultimi anni vi è stato un

progressivo aumento dei dolori alla spalla sinistra senza poter definire

obiettivamente un inizio con datazione precisa, in ripresa sportiva di

rampichino dopo il trauma del 29.03.2014). I pregiudizi alla salute adesso

presenti sono dati in rapporto di causalità solo possibile con l'evento

Considerandi

del 29.03.2014 per le ragioni sopraesposte. Si osserva che la situazione attuale

è più verosimilmente da ricondurre all'ultimo evento traumatico del settembre

2015.

con caduta in rampichino" (doc. Zm-15; n.d.r.: la sottolineatura

è della redattrice). La CO 1 ha quindi ritenuto che una "componente

causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa,

transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014 " (doc. Z-41).

Ora, su questo aspetto, la perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________

non apporta nessun nuovo elemento. Infatti, lo specialista operatore - dopo aver

osservato che è difficile stabilire una relazione di causalità preponderante e verosimile

fra la rottura della glena e la caduta in bicicletta intervenuta nel mese di

settembre 2015 - ha puntualizzato che "La lesione della cartilagine

alla glena può essere intercorsa effettivamente durante la caduta in bicicletta

del settembre 2015, eventualmente potrebbe essere anche intercorsa durante

un altro trauma della spalla sinistra" (n.d.r.: il corsivo e la

sottolineatura sono della redattrice).

Ne discende che secondo lo specialista operatore, il danno infortunistico alla

spalla dell'assicurato è in relazione causale solo possibile (e non secondo il

grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali: cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti) con l'evento del marzo 2014, proprio come ritenuto dal medico

fiduciario della CO 1.

Il fatto poi che il dr. med. __________ sia arrivato a questa conclusione sulla

base di argomentazioni mediche differenti rispetto a quelle dello specialista

operatore è irrilevante. Decisiva è difatti la circostanza che ambedue i medici

in questione sono arrivati alla medesima conclusione, ovvero che il danno infortunistico

alla spalla dell'assicurato è in relazione causale solo possibile (e non

secondo il grado della verosimiglianza preponderante) con l'evento del marzo

2014.

In siffatte circostanze il TCA non può condividere l'argomentazione del

patrocinatore del ricorrente, giusta la quale "solo con la perizia del

prof. __________ si è avuto la certezza che anche il sinistro del 2014

fosse in relazione di causalità più che verosimile con il trauma subito

dal ricorrente" (cfr. doc I, pag. 5; n.d.r.: le sottolineature non

sono della redattrice).

Da notare, tra l'altro, che lo stesso legale dell'assicurato il 1° febbraio

2017.

- oltre a presentare l'istanza di revisione della decisione del 6 giugno

2016.

alla CO 1 oggetto del presente giudizio - ha inoltrato un'istanza anche

all'__________, chiedendo all'Istituto assicuratore di rivedere la decisione di

rifiutare l'assunzione del suo caso e di riconoscerlo a titolo di infortunio

ricoperto dalla LAINF, sulla base della perizia medica del 9 gennaio 2017 del

dr. med. __________, rispettivamente, qualora non vi fosse disponibilità, di

emanare una decisione formale contro la quale si sarebbe aggravato con i rimedi

giuridici che avrebbe avuto a disposizione, rilevando in particolare - come già

riportato in narrativa al consid. 1.10 - che "(…), secondo il Dr. __________,

la causa della rottura della glena può essere stata unicamente di origine

traumatica, non evidenziando il mio Cliente altre affezioni patogene

tali da poter aver cagionato quella rottura. Conclude quindi il professor __________

che la causa più probabile e verosimile della rottura della glena deve essere

vista nella caduta in bicicletta intervenuta nel mese di settembre 2015,

eventualmente nell'infortunio sciatorio precedente intervenuto nel mee di marzo

2014.

Esclude per contro il professor __________, in modo categorico,

l'opinione contraria del vostro consulente Dr. __________, per cui tale rottura

possa essere addirittura connessa con un incidente avvenuto negli anni '90,

ritenuto come un simile evento sarebbe diventato sintomatico molto prima di

quanto non sia avvenuto" (doc. Z-60; n.d.r.: il grassetto e le

sottolineature non sono della redattrice).

Di conseguenza, la perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________

non è atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA la

decisione del 6 giugno 2016 (doc. Z-41), che non è stata contestata

dall'assicurato davanti ai Tribunali.

2.5

In

questa sede il patrocinatore del ricorrente ha postulato - oltre all'edizione

dell'incarto dalla CO 1 (che, come riportato in narrativa, è stato versato agli

atti il 5 giugno 2018 con la risposta di causa, in merito alla quale è stata

data facoltà al rappresentante dell'insorgente di presentare eventuali altri mezzi

di prova; cfr. doc. VI) - il richiamo dell'incarto concernente

l'assicurato dalla __________ e l'esperimento di una perizia medica giudiziaria

neutrale.

In

tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al

richiamo dell'incarto concernente l'assicurato dalla __________ e

l'esperimento di una perizia medica giudiziaria). Il TCA può segnatamente

esimersi dal dare seguito alle precitate richieste del patrocinatore

dell'assicurato, in quanto superflue ai fini dell'esito della vertenza (cfr.

STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

2.6

In esito alle considerazioni

che precedono la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata

ed il ricorso deve quindi essere respinto.

2.7

Stante quanto precede, il TCA

può esimersi dal dare seguito alla richiesta di sospensione della procedura in

attesa della decisione su opposizione dell'__________ presentata il 4 ottobre

2018.

dalla CO 1 (doc. XIII), in quanto inifluente ai fini del presente

giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti