35.2018.36
A ragione assicuratore ha ritenuto estinto a partire da una determinata data il proprio obbligo a prestazioni,considerando in particolare che i disturbi neuropsicologici dell'assicurato non siano in n
1 ottobre 2018Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.36
cr
Lugano
1 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 luglio 2014 RI 1,
nato nel 1983, gerente di ristorante, alle 04.00 del mattino, a seguito di un
episodio di sonnambulismo, è caduto dalla tettoia della propria abitazione,
riportando un trauma cranico con ematoma extradurale temporo-frontale destro.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici
del caso, l’assicuratore infortuni, con decisione del 12 ottobre 2017, ha
ritenuto che dal profilo ortopedico/traumatologico è stato raggiunto lo status
quo ante con completa guarigione, mentre per quanto concerne i deficit
neuropsicologici, di lieve entità, risentiti dall’interessato, ha negato che
gli stessi siano in nesso causale adeguato con l’infortunio del 27 luglio 2014.
Per tali ragioni,
l’assicuratore LAINF ha posto termine alla cura medica con il 31 agosto 2017 e alle
indennità giornaliere a partire dal 31 luglio 2016 (doc. 12).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ (cfr. doc. 124), in data 14 marzo 2018
l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua decisione del 12
ottobre 2017 (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30
aprile 2018, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata, il ripristino delle indennità
giornaliere e delle spese di cura, nonché che venga valutato il diritto ad una
rendita di invalidità e all’IMI (doc. I).
Sostanzialmente, la
rappresentante del ricorrente ha rimproverato all’assicuratore LAINF di avere
considerato raggiunto lo status quo ante, come ritenuto dal dr. __________,
tralasciando tuttavia di prendere in debita considerazione quanto invece
appurato nella perizia neurologica di parte fatta eseguire presso il __________
dell’__________.
In tale occasione, è,
infatti, emersa l’esistenza di deficit cognitivi, verosimilmente conseguenti al
trauma cranico riportato dall’assicurato, tali da influire sulla capacità
lavorativa dell’interessato, limitandola nella misura del 25%.
Per tali ragioni, preso
atto delle divergenze esistenti tra le perizie del dr. __________ e del __________
dell’__________, la patrocinatrice del ricorrente ha concluso che vada
attribuito maggior credito al referto peritale di parte, in quanto più
aggiornato, esaustivo e corroborato da specifici referti e test medici, al
contrario di quello dell’amministrazione, il quale si è fondato unicamente sulla
valutazione neuropsicologica fornita dalla psicologa Fasoletti, che medico non
è.
In virtù, dunque, della
maggiore attendibilità da riconoscere al referto peritale dell’__________, la
rappresentante del ricorrente ha chiesto che venga ripristinato il versamento
delle indennità giornaliere in misura del 25% (doc. I).
1.5. CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 6 giugno 2018, la
patrocinatrice del ricorrente ha contestato integralmente il tenore della
risposta di causa, trasmettendo copia dell’ultimo referto medico stilato dal
curante dell’interessato, “attestante il proseguimento delle cure a seguito
dell’infortunio del 27 luglio 2014 e l’esistenza del nesso di causalità
naturale ed adeguato con lo stesso” (doc. V + E).
1.7. Con osservazioni del 15
giugno 2018, l’assicuratore LAINF ha rilevato che il referto prodotto da
controparte “non è atto a dimostrare con probabilità preponderante che tra
l’evento in parola ed i disturbi lamentati dal ricorrente vi sia un nesso
causale”, riconfermandosi totalmente nella decisione su opposizione impugnata
(doc. VII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. VIII), per
conoscenza.
1.8. In corso di causa, il TCA ha
chiesto alla rappresentante del ricorrente di illustrare in quali circostanze è
avvenuto l’evento infortunistico, precisando in particolare l’altezza della
finestra/tettoia dalla quale è malauguratamente precipitato l’assicurato.
Questo Tribunale ha,
altresì, invitato la rappresentante dell’interessato a precisare se, dopo la
visita otorinolaringoiatrica del 17 dicembre 2014, l’assicurato si è sottoposto
ad altre visite specialistiche di controllo oppure no (doc. IX).
L’avv. __________ ha
risposto con scritto del 20 agosto 2018, nel quale ha, in particolare,
precisato che l’assicurato è caduto dal secondo piano della propria abitazione,
da un’altezza di circa 4 metri.
Ella ha, inoltre,
trasmesso i referti del dr. __________ concernenti le visite specialistiche del
2014 e del 2015 (cfr. doc. X).
1.9. Con osservazioni del 5
settembre 2018, CO 1 ha ribadito che l’assicurato “non è in grado di dimostrare
con il grado di verosimiglianza preponderante un nesso causale tra l’evento in
questione e i disturbi da lui lamentati” (doc. XII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIII), per
conoscenza.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se CO 1 era legittimata a dichiarare estinto a contare dal
mese di agosto 2017 il proprio obbligo a prestazioni (spese di cura) dipendente
dall’evento infortunistico del 27 luglio 2014, oppure no.
Deve essere accertato, in
particolare, se, come sostenuto dal ricorrente, i disturbi neuropsicologici di
cui soffre costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio
del 27 luglio 2014 oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni
rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che
precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si
applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione
di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della
causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella
relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una
semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza
non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8. Con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo alle valutazioni
espresse dal proprio medico consulente (dr. __________), ha escluso la propria
responsabilità per quanto riguarda i disturbi neuropsicologici, ritenendo che
gli stessi non siano in nesso di causalità adeguata con l’infortunio del 27
luglio 2014.
Nel referto del 18 agosto
2017, il dr. __________, dopo avere sottolineato che dal profilo puramente
traumatologico/ortopedico l’assicurato è guarito, ha ritenuto solo possibile, ma
non provato secondo probabilità preponderante, l’esistenza di un nesso causale
tra i disturbi neuropsicologici soggettivamente risentiti dall’interessato e
l’infortunio, visto che gli accertamenti strumentali non hanno dimostrato
l’esistenza di lesioni strutturali (la TAC cerebrale del 21 settembre 2015 non ha
mostrato alcuna alterazione specifica del parenchima cerebrale, anche dopo
somministrazione del mezzo di contrasto) (cfr. doc. 110).
Di parere opposto la
patrocinatrice del ricorrente, la quale ha, invece, sostenuto che i disturbi
neuropsicologici dell’assicurato siano in nesso causale naturale ed adeguato
con l’infortunio annunciato (doc. I).
Ella ha fondato la propria
tesi sul referto peritale del 20 febbraio 2017 redatto dai medici del __________,
privatamente consultati dall’interessato.
Questi ultimi hanno
rilevato che appare “verosimile che il paziente abbia riportato alcuni deficit
cognitivi”, aggiungendo che “esistono tuttavia alcune incongruenze nel profilo
cognitivo”, dimostrate dai test eseguiti, ciò che porta a pensare ad una
“distorsione peggiorativa del quadro neuropsicologico”. Per tali ragioni, gli
specialisti del __________ hanno concluso che “non possiamo pertanto
pronunciarci, sulla base della valutazione effettuata, rispetto all’impatto
lavorativo che tali deficit potrebbero avere. Possiamo ritenere verosimile che
Fatti
i deficit riscontrati nel corso dell’ultima valutazione neuropsicologica del
4.12.2015 (sig.ra __________) possano persistere, quindi possiamo ritenere
possibile che attualmente vi siano complessivamente alcuni deficit
neuropsicologici di grado lieve secondo la tabella 8 secondo __________. Tali
deficit possono avere un impatto negativo sul rendimento durante l’attività
professionale” (doc. 95).
Secondo la patrocinatrice
del ricorrente, inoltre, l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi
neuropsicologici dell’interessato e l’infortunio sarebbe dimostrata dal referto
del redatto dal dr. __________ (cfr. doc. V).
In tale referto, il dr. __________
ha indicato che “in qualità di medico curante si certifica che il paziente
sopraccitato si è recato presso il nostro studio medico per controlli a seguito
dell’infortunio n° __________ nelle seguenti date: 26.07.2016 – 29.08.2016 –
15.09.2016 – 28.10.2016 – 20.02.2017 – 21.03.2017 – 19.05.2017 – 31.08.2017”
(doc. E).
2.9. Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.10. Chiamato a pronunciarsi, il
TCA ritiene di potere lasciare aperta la questione della causalità naturale (la
quale, come visto, per il dr. __________ non è data secondo verosimiglianza
preponderante, mentre per gli specialisti del __________ è verosimile), dato
che, come sarà esplicitato qui di seguito (cfr. consid. 2.12.), non può in ogni
caso essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi
neuropsicologici fatti valere dall’interessato e l’infortunio del luglio 2014.
Nel caso di specie, da
quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al precedente
considerando 2.8., occorre ritenere dimostrato, perlomeno
con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la
sintomatologia neuropsicologica lamentata dall’assicurato, non correla a
sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
Dagli accertamenti
strumentali effettuati non sono, infatti, emerse lesioni strutturali, non
avendo la TAC del settembre 2015 messo in rilievo alcuna lesione parenchimale
(cfr. doc. 110, risposta alla domanda G.5).
Inoltre, come rilevato
dagli specialisti del __________, “i controlli neuroradiologici mostrano un
progressivo e graduale riassorbimento dell’ematoma epidurale fronto-temporale
destro con consolidamento della frattura temporo-parietale destra e della
mastoide destra. Una recente RM encefalo nativa non mostra lesioni parenchimali
residue di rilievo” (cfr. doc. 95 pag. 10).
Infine, come pure
evidenziato dal dr. __________, la sintomatologia soggettiva risentita
dall’interessato è stata rilevata attraverso un esame semi-obiettivo “che
dipende molto dalla collaborazione del paziente” (cfr. doc. 110 risposta alla
domanda G.5).
A tale proposito, il TCA
sottolinea che nella valutazione del20 febbraio 2017 gli specialisti del __________
hanno evidenziato che durante la valutazione neuropsicologica sono stati
eseguiti dei test che hanno dato risultati “i quali orientano verso una
distorsione peggiorativa del quadro neuropsicologico”, sono “incompatibili con
il reale profilo cognitivo del paziente esaminato” e mostrano quindi
un’accentuazione dei disturbi (cfr. doc. 95 pag. 10-11).
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di
disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
2.11. In assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla
continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili
miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione
per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la
questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va
valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Nel caso concreto, non vi
sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è
determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute
dell’insorgente.
Visto che il ricorrente ha
ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 1° gennaio 2017 (doc.
61), occorre concludere che le terapie a cui è stato sottoposto
successivamente, non potevano avere lo scopo di migliorare sensibilmente il suo
stato di salute infortunistico ai sensi della giurisprudenza succitata.
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF
134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Ora, dalla documentazione
medica agli atti risulta che l’interessato ha riportato un trauma cranico con ematoma
epidurale fronto temporale destro e frattura temporo-parietale destra e della
mastoide destra. Dalla TC encefalo del 28 luglio 2014 risulta un focolaio
contusivo-emorragico temporale sinistro (cfr. doc. 95).
Ciò non è, tuttavia,
ancora sufficiente perché possa trovare applicazione la giurisprudenza relativa
ai traumi cranio-cerebrali, la quale richiede anche che l'interessato
abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro
accumulazione (come, ad esempio, nella STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012
consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale
con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee
come pure disturbi dell’olfatto e del gusto).
Nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione medica, va considerato
accertato che l’insorgente, immediatamente dopo il sinistro, ha presentato
essenzialmente difficoltà di concentrazione e mnestiche (cfr. doc. 16 e doc. 30),
valutate di lieve entità (cfr. valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2015 e
del 4 dicembre 2015) e un acufene (cfr. doc. L).
D’altro
canto, però, non può essere ammesso che egli abbia lamentato anche gli altri
disturbi rientranti nel quadro tipico “in modo
frequente e persistente” (cfr. STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid.
6.2 e 6.3).
In questo contesto, va
rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza
deve essere attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che
segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della
sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U
57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2; STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013
Considerandi
consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014; STCA
35.2016.104
del 20 settembre 2017).
Dalla
documentazione medica agli atti non emerge che l’interessato abbia presentato
vomito, vertigini, labilità affettiva.
Neppure si può concludere,
che l’interessato abbia sofferto di diffusi mal di testa.
Al contrario, il dr. __________, nel referto del 3 novembre 2014, ha indicato la
presenza di “episodiche cefalee” (cfr. doc. 16, corsivo della
redattrice) e, nel referto del 14 luglio 2015, di “saltuarie cefalee
peraltro generalmente non limitanti” (cfr. doc. 30, corsivo della redattrice).
Anche dalla
perizia del __________ del 20 febbraio 2017 risulta che
l’assicurato riferisce di “sporadici mal di testa” (cfr. doc. 95 pag. 6
e pag. 11, corsivo della redattrice).
Nella consultazione
neurochirurgica del 17 ottobre 2014 l’assicurato ha riferito di un offuscamento
della vista. Egli è stato pertanto sottoposto il 22 dicembre 2014 ad una visita
oftalmologica da parte del dr. __________, il quale ha accertato l’assenza di
conseguenze sulle funzioni visive secondarie al trauma subito, precisando che
la differenza di visus a sinistra è dovuta ad una ambliopia già curata durante
l’infanzia (cfr. doc. 95 pag. 4).
Dal referto
del 12 agosto 2014 del __________, poi, emerge che “alla consulenza
psichiatrica non si evidenziavano elementi psicopatologici che possano
suggerire la presenza di patologia psichiatrica acuta. Il tono dell’umore
risultava in asse e non si evidenziavano sintomi della sfera psicotica” (doc.
14).
In occasione
della valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2015 l’interessato ha affermato
di essere “a volte un po’ arrabbiato per i postumi dell’infortunio” e
che vi sarebbe stato un cambiamento del carattere con tendenza ad essere
maggiormente riflessivo e prudente rispetto al passato (doc. 24, corsivo della
redattrice).
Dalla
perizia del __________ del 20 febbraio 2017 risulta che la compagna
dell’assicurato ha riferito che a causa della necessità di ripetere più volte le
cose dette vi è una “occasionale irritabilità, impulsività e tensione
interna ma in assenza di violenze verbali o fisiche” (cfr. doc. 95 pag. 8,
corsivo della redattrice).
Ora, non risultando che
l’interessato abbia presentato in maniera frequente e persistente il quadro
tipico dei disturbi, il TCA ritiene inapplicabile la giurisprudenza di cui alla
DTF 117 V 359, ragione per la quale l’adeguatezza va valutata in base alla
cosiddetta “psico-prassi” (DTF 115 V 133).
2.12
Nel valutare l'adeguatezza del
nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio
occorso al ricorrente.
Dato che dalla
documentazione agli atti non risultava chiara la dinamica di quanto
verificatosi la notte dell’evento traumatico, con riferimento in particolare
all’altezza dalla quale è precipitato l’assicurato (in alcuni referti medici
l’interessato sarebbe caduto dal primo piano, cfr. doc. 8, 14, 16, 61 e doc.
110; in altri, come ad esempio nella decisione su opposizione impugnata,
risulta che ciò è avvenuto dal secondo piano, cfr. doc. A), in corso di causa
il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’interessato di fornire delle
precisazioni (cfr. doc. IX).
In data 20 agosto 2018,
l’avv. __________ ha, al riguardo, indicato quanto segue:
" (…) Durante
il sonno, nel corso della notte, il nostro assistito si è esposto alla finestra
adiacente ad una tettoia, precipitando dal secondo piano della sua abitazione
(dall’altezza di circa 4 metri), fratturando il cranio e perforando un’arteria
madre. È stato il vicino di casa, dopo aver udito dei versi di agonia provenire
dall’esterno, ad avere allertato i soccorsi. Egli non ricorda nulla
dell’accaduto, ma è stata l’inchiesta condotta dalla Polizia a confermare
questa ricostruzione della dinamica dell’evento. Il nostro assistito, infatti,
si è svegliato solo dopo tre giorni al reparto cure intense dell’Ospedale __________
di __________.” (Doc. X)
L’assicuratore
LAINF ha ritenuto che il sinistro in questione debba essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.
Al riguardo, questa Corte
sottolinea che di norma, il Tribunale federale classifica nella categoria
intermedia propriamente detta i casi di cadute verificatesi da altezze
variabili, come ad esempio da scale, tetti, impalcature, ecc. (cfr. RAMI 1998
n°. U 307 p. 448, U 169/97 consid. 3a; STF 8C_396/2007 del 30 maggio 2008
consid. 3.3).
In una recentissima STF
8C_766/2017 del 30 luglio 2018, concernente il caso di un assicurato caduto da
un’altezza di circa 4 metri, l’Alta Corte ha classificato nella categoria degli
infortuni di media gravità propriamente detti l’evento dannoso in questione.
Ad un’analoga conclusione
il TF è pervenuto in numerosi altri casi (cfr., a titolo meramente
esemplificativo, STF 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012, concernente
un assicurato caduto in cantiere da un’altezza di circa 2.8 metri; STF 8C_305/2011 del 6 marzo 2012 consid. 3.4., relativa ad un assicurato caduto da una
scala da circa 3 metri di altezza; STF 8C_742/2009 del 13 settembre 2010 consid.
5.
, riguardante un assicurato caduto nel vano di un ascensore ad una
profondità di 2-2.5 metri; STF 8C_855/2009 del 21 aprile 2010 consid. 8.2,
concernente un assicurato caduto da una scala da circa 2.5 metri di altezza; STF 8C_584/2007 del 9 settembre 2008 consid. 4.1, relativa ad un assicurato
caduto da una scala da circa 3.5 metri di altezza mentre stava montando un
coperchio sulla lampada posta all’esterno dell’abitazione dei genitori; U 11/07
del 27 febbraio 2008, a proposito di un assicurato che, caduto da un’altezza
tra i tre e i cinque metri, aveva riportato fratture multiple ai due piedi; U
144/05 del 27 dicembre 2005, consid. 6, riguardante un assicurato caduto in
cantiere da una scala da un’altezza di circa 4.5 metri, riportando la frattura del talamo calcaneare bilaterale; STFA U 31/03 del 30 novembre
2004, concernente una caduta da un’altezza di 3.5 metri con lieve infrazione della limitante superiore del corpo vertebrale di L1; STFA U 3/03 del
4.
settembre 2003, riguardante il caso di un assicurato che era caduto da
un’altezza di 3-4 metri, riportando una frattura da compressione lombare,
sinistro che la Corte federale ha inserito nella categoria degli infortuni di
media gravità propriamente detta).
Visti i precedenti
giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva
dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in
considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti
(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto
al ricorrente può essere classificato tra gli infortuni di media gravità in
senso stretto.
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010.
UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono
però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere
presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Sebbene in ogni infortunio
di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia
ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non
pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1;
8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in
discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari (cfr., per dei casi analoghi nei quali il TF non ha
considerato adempiuto il criterio qui in discussione, STF 8C_766/2017 del 30
luglio 2018 concernente un assicurato caduto da un’altezza di 4 metri circa;8C_657/2013
del 3 luglio 2014, riguardante un assicurato caduto da circa 4.5 metri;
8C_807/2008 del 15 giugno 2009; U 144/05 del 27 dicembre 2005 riguardante un
assicurato caduto da una scala posta a circa 4.5 metri d’altezza).
Al riguardo, è utile
precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da
valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,
rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In
ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale
non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.
3.5.1
non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Inoltre, va ricordato che,
secondo la giurisprudenza federale, a tale criterio va accordata una portata
minore quando, come nel caso di specie, la persona non ricorda nulla di quanto
accaduto (cfr.8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 4.3.2 pubblicata in SVR
2011.
UV n° 10 pag. 35; vedi anche STF 8C_804/2014 del 16 novembre 2015 consid.
5.1.2
;8C_657/2013 del 3 luglio 2014 consid. 5.4.;8C_434/2012 del 21 novembre
2012.
consid. 7.2.3. e 8C_624/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 4.2.1.).
Quanto
alla gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,
nell’infortunio del luglio 2014, l’assicurato ha riportato un trauma
cranico con ematoma epidurale temporo frontale.
Egli
è stato sottoposto lo stesso 27 luglio 2014 a craniotomia temporale e drenaggio
di ematoma epidurale (cfr. doc. 5).
Nel
prosieguo, egli ha essenzialmente lamentato dei disturbi neuropsicologici,
risultati privi di sostrato organico.
Il criterio in questione
implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro
particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce
una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio
oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013
del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto
di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di lesioni
gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF
8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata
vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a
sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del
gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,
anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008
consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da
un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione
toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite
lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Inoltre, nessun elemento
all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una
cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Ora,
considerato che per le problematiche di natura ortopedica l’assicurato è
completamente guarito (cfr. doc. 110, nel quale il dr. __________ ha
evidenziato che “il nostro esame del 2.6.2017 fa vedere dal punto di vista
traumatologico ortopedico una frattura clinicamente e radiologicamente guarita
con una cicatrice senza particolarità. Non vengono menzionati dal paziente
disturbi nella parte del cranio osseo risp. del collo risp. del cinto
omero-scapolare. Da questa parte il paziente è guarito”) e tenuto conto che
i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i disturbi
neuropsicologici), non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza
secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi
giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa),
nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti
i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi
somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni
rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Sulla scorta di quanto
precede, si deve concludere che i disturbi neuropsicologici risentiti
dall’assicurato non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento
traumatico assicurato.
Facendo difetto
l’adeguatezza, come anticipato in precedenza, può quindi essere lasciata aperta
la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06
del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’Istituto assicuratore resistente ha
dichiarato estinto a contare dal 31 agosto 2017 il diritto alle prestazioni
dipendente dal sinistro del 27 luglio 2014, merita dunque di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti