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Decisione

35.2018.36

A ragione assicuratore ha ritenuto estinto a partire da una determinata data il proprio obbligo a prestazioni,considerando in particolare che i disturbi neuropsicologici dell'assicurato non siano in n

1 ottobre 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i deficit riscontrati nel corso dell’ultima valutazione neuropsicologica del

4.12.2015 (sig.ra __________) possano persistere, quindi possiamo ritenere

possibile che attualmente vi siano complessivamente alcuni deficit

neuropsicologici di grado lieve secondo la tabella 8 secondo __________. Tali

deficit possono avere un impatto negativo sul rendimento durante l’attività

professionale” (doc. 95).

Secondo la patrocinatrice

del ricorrente, inoltre, l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi

neuropsicologici dell’interessato e l’infortunio sarebbe dimostrata dal referto

del redatto dal dr. __________ (cfr. doc. V).

In tale referto, il dr. __________

ha indicato che “in qualità di medico curante si certifica che il paziente

sopraccitato si è recato presso il nostro studio medico per controlli a seguito

dell’infortunio n° __________ nelle seguenti date: 26.07.2016 – 29.08.2016 –

15.09.2016 – 28.10.2016 – 20.02.2017 – 21.03.2017 – 19.05.2017 – 31.08.2017”

(doc. E).

2.9. Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.10. Chiamato a pronunciarsi, il

TCA ritiene di potere lasciare aperta la questione della causalità naturale (la

quale, come visto, per il dr. __________ non è data secondo verosimiglianza

preponderante, mentre per gli specialisti del __________ è verosimile), dato

che, come sarà esplicitato qui di seguito (cfr. consid. 2.12.), non può in ogni

caso essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi

neuropsicologici fatti valere dall’interessato e l’infortunio del luglio 2014.

Nel caso di specie, da

quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al precedente

considerando 2.8., occorre ritenere dimostrato, perlomeno

con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la

sintomatologia neuropsicologica lamentata dall’assicurato, non correla a

sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.

Dagli accertamenti

strumentali effettuati non sono, infatti, emerse lesioni strutturali, non

avendo la TAC del settembre 2015 messo in rilievo alcuna lesione parenchimale

(cfr. doc. 110, risposta alla domanda G.5).

Inoltre, come rilevato

dagli specialisti del __________, “i controlli neuroradiologici mostrano un

progressivo e graduale riassorbimento dell’ematoma epidurale fronto-temporale

destro con consolidamento della frattura temporo-parietale destra e della

mastoide destra. Una recente RM encefalo nativa non mostra lesioni parenchimali

residue di rilievo” (cfr. doc. 95 pag. 10).

Infine, come pure

evidenziato dal dr. __________, la sintomatologia soggettiva risentita

dall’interessato è stata rilevata attraverso un esame semi-obiettivo “che

dipende molto dalla collaborazione del paziente” (cfr. doc. 110 risposta alla

domanda G.5).

A tale proposito, il TCA

sottolinea che nella valutazione del20 febbraio 2017 gli specialisti del __________

hanno evidenziato che durante la valutazione neuropsicologica sono stati

eseguiti dei test che hanno dato risultati “i quali orientano verso una

distorsione peggiorativa del quadro neuropsicologico”, sono “incompatibili con

il reale profilo cognitivo del paziente esaminato” e mostrano quindi

un’accentuazione dei disturbi (cfr. doc. 95 pag. 10-11).

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di

disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

2.11. In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla

continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la

questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va

valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non vi

sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è

determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Visto che il ricorrente ha

ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 1° gennaio 2017 (doc.

61), occorre concludere che le terapie a cui è stato sottoposto

successivamente, non potevano avere lo scopo di migliorare sensibilmente il suo

stato di salute infortunistico ai sensi della giurisprudenza succitata.

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF

134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

Ora, dalla documentazione

medica agli atti risulta che l’interessato ha riportato un trauma cranico con ematoma

epidurale fronto temporale destro e frattura temporo-parietale destra e della

mastoide destra. Dalla TC encefalo del 28 luglio 2014 risulta un focolaio

contusivo-emorragico temporale sinistro (cfr. doc. 95).

Ciò non è, tuttavia,

ancora sufficiente perché possa trovare applicazione la giurisprudenza relativa

ai traumi cranio-cerebrali, la quale richiede anche che l'interessato

abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro

accumulazione (come, ad esempio, nella STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012

consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale

con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee

come pure disturbi dell’olfatto e del gusto).

Nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione medica, va considerato

accertato che l’insorgente, immediatamente dopo il sinistro, ha presentato

essenzialmente difficoltà di concentrazione e mnestiche (cfr. doc. 16 e doc. 30),

valutate di lieve entità (cfr. valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2015 e

del 4 dicembre 2015) e un acufene (cfr. doc. L).

D’altro

canto, però, non può essere ammesso che egli abbia lamentato anche gli altri

disturbi rientranti nel quadro tipico “in modo

frequente e persistente” (cfr. STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid.

6.2 e 6.3).

In questo contesto, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza

deve essere attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che

segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della

sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U

57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2; STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013

Considerandi

consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014; STCA

35.2016.104

del 20 settembre 2017).

Dalla

documentazione medica agli atti non emerge che l’interessato abbia presentato

vomito, vertigini, labilità affettiva.

Neppure si può concludere,

che l’interessato abbia sofferto di diffusi mal di testa.

Al contrario, il dr. __________, nel referto del 3 novembre 2014, ha indicato la

presenza di “episodiche cefalee” (cfr. doc. 16, corsivo della

redattrice) e, nel referto del 14 luglio 2015, di “saltuarie cefalee

peraltro generalmente non limitanti” (cfr. doc. 30, corsivo della redattrice).

Anche dalla

perizia del __________ del 20 febbraio 2017 risulta che

l’assicurato riferisce di “sporadici mal di testa” (cfr. doc. 95 pag. 6

e pag. 11, corsivo della redattrice).

Nella consultazione

neurochirurgica del 17 ottobre 2014 l’assicurato ha riferito di un offuscamento

della vista. Egli è stato pertanto sottoposto il 22 dicembre 2014 ad una visita

oftalmologica da parte del dr. __________, il quale ha accertato l’assenza di

conseguenze sulle funzioni visive secondarie al trauma subito, precisando che

la differenza di visus a sinistra è dovuta ad una ambliopia già curata durante

l’infanzia (cfr. doc. 95 pag. 4).

Dal referto

del 12 agosto 2014 del __________, poi, emerge che “alla consulenza

psichiatrica non si evidenziavano elementi psicopatologici che possano

suggerire la presenza di patologia psichiatrica acuta. Il tono dell’umore

risultava in asse e non si evidenziavano sintomi della sfera psicotica” (doc.

14).

In occasione

della valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2015 l’interessato ha affermato

di essere “a volte un po’ arrabbiato per i postumi dell’infortunio” e

che vi sarebbe stato un cambiamento del carattere con tendenza ad essere

maggiormente riflessivo e prudente rispetto al passato (doc. 24, corsivo della

redattrice).

Dalla

perizia del __________ del 20 febbraio 2017 risulta che la compagna

dell’assicurato ha riferito che a causa della necessità di ripetere più volte le

cose dette vi è una “occasionale irritabilità, impulsività e tensione

interna ma in assenza di violenze verbali o fisiche” (cfr. doc. 95 pag. 8,

corsivo della redattrice).

Ora, non risultando che

l’interessato abbia presentato in maniera frequente e persistente il quadro

tipico dei disturbi, il TCA ritiene inapplicabile la giurisprudenza di cui alla

DTF 117 V 359, ragione per la quale l’adeguatezza va valutata in base alla

cosiddetta “psico-prassi” (DTF 115 V 133).

2.12

Nel valutare l'adeguatezza del

nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso al ricorrente.

Dato che dalla

documentazione agli atti non risultava chiara la dinamica di quanto

verificatosi la notte dell’evento traumatico, con riferimento in particolare

all’altezza dalla quale è precipitato l’assicurato (in alcuni referti medici

l’interessato sarebbe caduto dal primo piano, cfr. doc. 8, 14, 16, 61 e doc.

110; in altri, come ad esempio nella decisione su opposizione impugnata,

risulta che ciò è avvenuto dal secondo piano, cfr. doc. A), in corso di causa

il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’interessato di fornire delle

precisazioni (cfr. doc. IX).

In data 20 agosto 2018,

l’avv. __________ ha, al riguardo, indicato quanto segue:

" (…) Durante

il sonno, nel corso della notte, il nostro assistito si è esposto alla finestra

adiacente ad una tettoia, precipitando dal secondo piano della sua abitazione

(dall’altezza di circa 4 metri), fratturando il cranio e perforando un’arteria

madre. È stato il vicino di casa, dopo aver udito dei versi di agonia provenire

dall’esterno, ad avere allertato i soccorsi. Egli non ricorda nulla

dell’accaduto, ma è stata l’inchiesta condotta dalla Polizia a confermare

questa ricostruzione della dinamica dell’evento. Il nostro assistito, infatti,

si è svegliato solo dopo tre giorni al reparto cure intense dell’Ospedale __________

di __________.” (Doc. X)

L’assicuratore

LAINF ha ritenuto che il sinistro in questione debba essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.

Al riguardo, questa Corte

sottolinea che di norma, il Tribunale federale classifica nella categoria

intermedia propriamente detta i casi di cadute verificatesi da altezze

variabili, come ad esempio da scale, tetti, impalcature, ecc. (cfr. RAMI 1998

n°. U 307 p. 448, U 169/97 consid. 3a; STF 8C_396/2007 del 30 maggio 2008

consid. 3.3).

In una recentissima STF

8C_766/2017 del 30 luglio 2018, concernente il caso di un assicurato caduto da

un’altezza di circa 4 metri, l’Alta Corte ha classificato nella categoria degli

infortuni di media gravità propriamente detti l’evento dannoso in questione.

Ad un’analoga conclusione

il TF è pervenuto in numerosi altri casi (cfr., a titolo meramente

esemplificativo, STF 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012, concernente

un assicurato caduto in cantiere da un’altezza di circa 2.8 metri; STF 8C_305/2011 del 6 marzo 2012 consid. 3.4., relativa ad un assicurato caduto da una

scala da circa 3 metri di altezza; STF 8C_742/2009 del 13 settembre 2010 consid.

5.

, riguardante un assicurato caduto nel vano di un ascensore ad una

profondità di 2-2.5 metri; STF 8C_855/2009 del 21 aprile 2010 consid. 8.2,

concernente un assicurato caduto da una scala da circa 2.5 metri di altezza; STF 8C_584/2007 del 9 settembre 2008 consid. 4.1, relativa ad un assicurato

caduto da una scala da circa 3.5 metri di altezza mentre stava montando un

coperchio sulla lampada posta all’esterno dell’abitazione dei genitori; U 11/07

del 27 febbraio 2008, a proposito di un assicurato che, caduto da un’altezza

tra i tre e i cinque metri, aveva riportato fratture multiple ai due piedi; U

144/05 del 27 dicembre 2005, consid. 6, riguardante un assicurato caduto in

cantiere da una scala da un’altezza di circa 4.5 metri, riportando la frattura del talamo calcaneare bilaterale; STFA U 31/03 del 30 novembre

2004, concernente una caduta da un’altezza di 3.5 metri con lieve infrazione della limitante superiore del corpo vertebrale di L1; STFA U 3/03 del

4.

settembre 2003, riguardante il caso di un assicurato che era caduto da

un’altezza di 3-4 metri, riportando una frattura da compressione lombare,

sinistro che la Corte federale ha inserito nella categoria degli infortuni di

media gravità propriamente detta).

Visti i precedenti

giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto

al ricorrente può essere classificato tra gli infortuni di media gravità in

senso stretto.

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono

però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere

presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Sebbene in ogni infortunio

di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia

ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non

pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1;

8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari (cfr., per dei casi analoghi nei quali il TF non ha

considerato adempiuto il criterio qui in discussione, STF 8C_766/2017 del 30

luglio 2018 concernente un assicurato caduto da un’altezza di 4 metri circa;8C_657/2013

del 3 luglio 2014, riguardante un assicurato caduto da circa 4.5 metri;

8C_807/2008 del 15 giugno 2009; U 144/05 del 27 dicembre 2005 riguardante un

assicurato caduto da una scala posta a circa 4.5 metri d’altezza).

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da

valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,

rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In

ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale

non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.

3.5.1

non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Inoltre, va ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, a tale criterio va accordata una portata

minore quando, come nel caso di specie, la persona non ricorda nulla di quanto

accaduto (cfr.8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 4.3.2 pubblicata in SVR

2011.

UV n° 10 pag. 35; vedi anche STF 8C_804/2014 del 16 novembre 2015 consid.

5.1.2

;8C_657/2013 del 3 luglio 2014 consid. 5.4.;8C_434/2012 del 21 novembre

2012.

consid. 7.2.3. e 8C_624/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 4.2.1.).

Quanto

alla gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

nell’infortunio del luglio 2014, l’assicurato ha riportato un trauma

cranico con ematoma epidurale temporo frontale.

Egli

è stato sottoposto lo stesso 27 luglio 2014 a craniotomia temporale e drenaggio

di ematoma epidurale (cfr. doc. 5).

Nel

prosieguo, egli ha essenzialmente lamentato dei disturbi neuropsicologici,

risultati privi di sostrato organico.

Il criterio in questione

implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro

particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce

una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio

oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013

del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di lesioni

gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF

8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata

vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a

sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del

gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,

anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008

consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da

un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione

toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite

lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Inoltre, nessun elemento

all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una

cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Ora,

considerato che per le problematiche di natura ortopedica l’assicurato è

completamente guarito (cfr. doc. 110, nel quale il dr. __________ ha

evidenziato che “il nostro esame del 2.6.2017 fa vedere dal punto di vista

traumatologico ortopedico una frattura clinicamente e radiologicamente guarita

con una cicatrice senza particolarità. Non vengono menzionati dal paziente

disturbi nella parte del cranio osseo risp. del collo risp. del cinto

omero-scapolare. Da questa parte il paziente è guarito”) e tenuto conto che

i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i disturbi

neuropsicologici), non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza

secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi

giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa),

nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti

i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi

somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni

rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Sulla scorta di quanto

precede, si deve concludere che i disturbi neuropsicologici risentiti

dall’assicurato non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento

traumatico assicurato.

Facendo difetto

l’adeguatezza, come anticipato in precedenza, può quindi essere lasciata aperta

la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra

l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995

UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06

del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’Istituto assicuratore resistente ha

dichiarato estinto a contare dal 31 agosto 2017 il diritto alle prestazioni

dipendente dal sinistro del 27 luglio 2014, merita dunque di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti