Lexipedia

Decisione

35.2018.39

RI 15%. IMI: 10%. Opinioni specialistiche contrastanti su eziologia infortunistica o meno dei doloria coscia destra (interessata da infortunio). Perizia ad opera di un medico indipendente ex art. 44 L

24 ottobre 2018Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema

vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60

del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6).

2.9. Dagli atti dell’incarto si

evince che RI 1, a causa dell'infortunio del 10 marzo 2014, è stato degente nel

servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell'Ospedale __________ di __________

fino al 24 marzo 2014, sottoponendosi il 10 marzo 2014 alla "Riduzione

aperta ed osteosintesi con posa di fissatore esterno Hoffmann II a livello di

gamba destra" e il 17 marzo 2014 alla "Asportazione di

fissatore esterno tipo Hoffmann II alla gamba destra e riduzione aperta

e osteosintesi frattura complessa biossea gamba destra con placca tibiale"

(cfr. doc. 2, 14, 15 e 16). L'ecografia delle parti molli del 17 aprile 2014,

per sospetto ematoma in fase organizzativa, aveva messo in evidenza "diffuse

ipercogenicità del tessuto sottocutaneo a livello ventro laterale della coscia

destra, DD diffuso ematoma in fase organizzativa" mentre non "si

rilevano raccolte di liquido. Non versamento articolare visualizzabile del

recesso sovrapatellare" (doc. 18). A causa dei dolori accusati dopo

l'infortunio all'arto inferiore destro, l'assicurato ha effettuato svariate indagini che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche e di immagine radiologica come pure numerose visite mediche

specialistiche (sia in Svizzera sia in Italia) rispettivamente si è sottoposto

a parecchie sedute di fisioterapia. Il 16 ottobre 2015 RI

1 si è sottoposto ad un intervento di "Asportazione del materiale di

osteosintesi tibia destra", ad opera del dr. med. __________,

Primario del servizio di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________ (doc.

127).

A causa della persistenza dei dolori all'arto inferiore destro, in particolare

a livello del ginocchio e della coscia, ove aveva pure sviluppato delle

parestesie laterali, l'assicurato si è nuovamente sottoposto a svariate indagini che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche e di immagine radiologica come pure numerose visite/valutazioni

mediche, alcune delle quali specialistiche (segnatamente in ambito

neurologico).

In particolare, il 24 ottobre 2016 il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, ha negato una relazione causale naturale tra le parestesie

laterali sviluppate dall'assicurato alla coscia destra e l'infortunio del 10

marzo 2014 (doc. 170). Al termine della visita medica di chiusura del 15

novembre 2016, il dr. med. __________, dopo aver accertato

l'esistenza di una ipestesia alla coscia destra, ha consigliato "una visita neurologica per chiarire al

situazione dell'ipestesia. In base al reperto neurologico si stabilirà il

procedere" e dopo aver ritenuto lo stato di salute

stabilizzato, ha stabilito l'esigibilità lavorativa dell'assicurato, ritenendo

l'assicurato abile nella misura massima possibile (doc. 173).

Il 14 marzo 2017 RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH

in neurologia, che ha attestato quanto segue:

" (…) dal

punto di vista clinico il paziente descrive una ipo e disestesia sulla coscia

laterale destra, nonché sulla gamba mediale destra fino alla caviglia mediale

destro. Sensibilità profonda. conservata, nessun chiaro deficit di forza,

riflessi bene evocabili e simmetrici in tutte le sedi. Vi è anche una lieve

ipotrofia globale all'arto inferiore destro, maggiormente a livello del retto

femorale che presenta anche una infossatura in sede centrale della grandezza di

circa 5x5cm. All'esame EMG segni chiari di una sofferenza neurogena cronica del

muscolo tibiale anteriore destro con esame EMG del muscolo vasto laterale e

gemello laterale destri nella norma. All'esame ENG il nervo peroneo motorio

destro presenta un’ampiezza molto bassa come anche il nervo safeno un ampiezza

molto bassa del potenziale sensitivo con parametri ENG del nervo tibiale

motorio destro e peroneo superficiale sensitivo destro nella norma. Ricordo che

il Dr. med. __________ che aveva sottoposto il paziente ad esame ENG-EMG il

27.01.2017, aveva riscontrato le stesse anomalie. In pratica dal quadro clinico

ed elettrofisiologico emerge una neuropatia del nervo peroneo destro, piuttosto

netta senza può che essa sia associata ad un deficit di forza o chiaro deficit

sensitivo, in pratica è asintomatica. Vi è poi una neuropatia del nervo safeno

destro, compatibile con l'ipoestesia descritta dal paziente sulla gamba mediale

destra e del piede mediale destro, a riguardo il paziente soggettivamente

descriveva anche una iperestesia ai tocco, clinicamente però non riproducibile,

clinicamente neanche segni di un'allodinia. Vi è poi un'ipoestesia sulla coscia

laterale destra molto presumibilmente nell'ambito di una neuropatia del nervo

femoro-cutaneo laterale destro, ricordo che il trauma principale il paziente

l'ha avuto a livello della coscia laterale destra con ematoma vasto.

Globalmente le neuropatie sono compatibili con il trauma avuto, a tre anni dal

danno subito non mi aspetto più significativi cambiamenti di essi. E però difficile

mettere in relazione la sintomatologia algica accusata dal paziente con le

neuropatie su descritte, il paziente descrive soprattutto un dolore a

livello del ginocchio con gonfiore locale, sintomatologia che appare

indipendente dalle neuropatie. Infine da segnalare un'ipotrofia del retto

femorale destro con la infossatura su descritta, a riguardo si tratta

probabilmente di un danno post contusivo della massa muscolare, è difficile

prevedere se con un trattamento fisioterapico mirato si possa migliorare questa

situazione. In ogni caso non ho chiari argomenti di una neuropatia del nervo

femorale alla base di questa problematica del retto femorale, ricordo che

all'esame EMG del muscolo vasto laterale era nella norma, anche il riflesso

rotuleo è ben evocabile e simmetrico." (doc. 199)

L'ecografia

muscolotendinea del 22 settembre 2017 ha messo in evidenza una "Alterazione fibrillare muscolare da riferire a

possibili esiti cicatriziali estesi per circa 2 x 3.5 cm a livello di retto

femorale al III medio" mentre non si rilevano "raccolte a livello delle regioni di coscia ds

esplorabili" (doc. 261).

Il 12 dicembre 2017 RI 1 si è sottoposto ad una RMN coscia e RMN ginocchio

destro. Nel relativo referto il radiologo, dr. med. __________, ha attestato

quanto segue:

" (…) Coscia

destra: l'indagine eseguita comparativamente al latro controlaterale evidenzia

a destra una irregolarità del segnale in corrispondenza della porzione più

mediale del muscolo vasto laterale al terzo medio della coscia con aspetto di

sfumata iperintensità di segnale delle fibre muscolari disposte in adiacenza di

un'immagine lineare di basso segnale nelle sequenze T1 e T2 pesate da riferire

ad un'alterazione posttraumatica di data non recente secondaria ad una lesione

parziale senza retrazione delle fibre muscolari del muscolo vasto laterale di

destra. (…). Ginocchio destro: presenza di esiti chirurgici con posizionamento

di mezzi di fissazione in esiti di frattura biossea della gamba trattata con

mezzi di sintesi che risultano attualmente rimossi. Sono presenti esiti di

ricostruzione del legamento crociato anteriore e di verosimile regolarizzazione

del menisco mediale. Modesto versamento intraarticolare con ispessimento della

sinovia. È presente un quadro di meniscopatia degenerativa del menisco mediale

e del menisco laterale con fissurazione del menisco laterale a livello del

corpo meniscale con rottura del menisco mediale a livello del corpo meniscale

in menisco lasso. Conservata la continuità dei legamenti crociati e

collaterali. Irregolarità della cartilagine articolare della rotula e dei

condili femorali per condromalacia di III-IV grado senza evidenza di secondaria

sofferenza dell'osso subcondrale. Alterazioni degenerative sovrapposte

dell'articolazione femoro-tibiale e femoro-rotulea. Assenza di lesioni ossee

focali sostitutive. CR: esiti di lesione parziale, senza retrazione di fibre,

del muscolo vasto laterale della coscia destra. (…). Meniscopatia degenerativa

del menisco laterale e del menisco mediale con rottura del menisco mediale in

menisco lasso. Normoesiti di plastica del legamento crociato anteriore.

Condropatia femoro-rotulea in discreta gonartrosi." (doc. 259)

Il 18 dicembre 2017 il dr.

med. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni, a __________, consultato privatamente dall'assicurato, dopo

averlo visitato personalmente, ha attestato quanto segue:

" (…) Nell'evento

traumatico del 10.03.2014 il Sig. RI 1 riportò la frattura complessa biossea

della gamba destra trattata chirurgicamente. Dopo riabilitazione e ripresa

della attività lavorativa , nel mese di febbraio 2017 fu licenziato per le

difficoltà allo svolgimento della propria attività lavorativa di meccanico

edile in Svizzera.

Attualmente si riscontrano rilevanti deficit funzionali e

ipotonotrofia muscolare di tutto l'arto inferiore di destra giustificati

dall'esito fratturativo e dalla neuropatia del nervo peroneo destro, come

riscontrato in una elettroterapia del 27.01.2017. Oltre al deficit funzionale

ed articolare del ginocchio e delta caviglia di destra residua ipotonotrofia

muscolare, ipoestesia alla coscia destra nell'ambito di una neuropatia del

nervo femoro-cutaneo laterale destro in esito ad un

trauma a livello della coscia laterale di destra con vasto ematoma e

conseguente liponecrosi tuttora presente. Alla luce di quanto sopraindicato,

in considerazione della presenza di una limitazione di forza all'arto inferiore

destro come è riscontrabile dalla presenza di una ipotonotrofia muscolare

dell'arto, dalla limitazione della motricità per deficit articolare del

ginocchio e della caviglia destra in soggetto con condropatia di grado medio

post-traumatico, riscontriamo la netta compromissione alla prolungata

deambulazione ed alla protratta stazione eretta. Tali affermazioni risultano,

inoltre, sostenute da una recente risonanza magnetica nucleare del ginocchio

destro che evidenzia gravi compromissioni legamentose, meniscali e muscolari

oltre a condropatia in artrosi. Tale quadro menomativo determina,

quindi, una compromissione della capacità lavorativa del soggetto in attività

confacenti alle sue attitudini e da lui esigibili. Le menomazioni residuate

all'arto inferiore destro, infatti, impediscono al Sig. RI 1 lo svolgimento di

attività lavorative pesanti e da lui esigibili, in base alle sua capacità

lavorativa ed alla sua formazione. (…)" (doc. 260)

Interpellato dall'CO 1 in

merito alla documentazione medica versata agli atti dall'assicurato, in data 6

febbraio 2018, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell'apparato locomotore, alla domanda se "Le problematiche alla coscia e al ginocchio destro

sono in relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 10.3.2014?"

ha risposto "Coscia NO, gin SI",

puntualizzando quanto segue:

" (…)

L'assicurato ha avuto una frattura della tibia diafisaria senza coinvolgimento

della articolazione femoro-tibiale ne tibio-talare. Si nota uno stato dopo

plastica LCA quale può influire il decorso degenerativa o dell'articolazione

femorotibiale. Non era stato menzionato un problema con il ginocchio dopo

l'infortunio del 10.3.2014. La degenerazione femorotibiale med. e solo lieve e

la lesione dei menischi lo stesso. Sono passati più di 3 anni dall'infort. Non

vedo un importante peggioramento del gin. Con una condropatia di massimo 2-3

grado. Nessun edema o versamento presente. 2. Conferma la precedente

esigibilità espressa dal Dr. __________ quale rispetta una diminuzione del

carico per il gin. (…)" (doc. 264).

In data 7 marzo 2018, il

dr. med. __________ ha osservato quanto segue: "IMI sul danno biologico includendo la lesione della tibia e peroneo e

la parziale lesione del nervo peroneo, 10%" (doc. 268).

Nel proprio apprezzamento medico del 7 marzo 2018 il dr. med.

__________, ha rilevato quanto segue:

" (…) L'amministrazione

mi chiede se la problematica alla coscia e al ginocchio destro sia in relazione

causale almeno probabile con l'infortunio del 10 marzo 2014. Si ricorda che

nell'infortunio ha avuto unicamente un danno diretto alla tibia destra che ha

causato la frattura della diafisi tibiale e al perone. La frattura non

coinvolgeva l'articolazione del ginocchio destro né ha compromesso le strutture

all'interno per quanto riguarda il legamento crociato anteriore e posteriore,

legamento collaterale o i menischi. Nel decorso clinico e radiologico come

anche nelle valutazioni presso tra l'altro il dr. med. __________ (per es.

visita del 11.03.2015) viene descritta una mobilità della caviglia e del

ginocchio buona e pressoché simmetrica al lato opposto. Buona la stabilità del

ginocchio. Persistenza di atrofia a livello del quadricipite spiegabile a causa

della mancanza di carico post-infortunio. Nel rapporto del mese di settembre

2015 del dr. med. __________ si descrive un ginocchio destro asciutto, senza

versamento, con stabilità senza particolarità sia a livello laterale che

sagittale. L'assicurato è già stato dichiarato abile nella misura del 50%. Il

17.03.2014 viene asportato il materiale di osteosintesi senza complicazione.

Nella valutazione del 03.03.2016 del dr. med. __________ si descrive che

l'assicurato ha ripreso il lavoro negli ultimi tempi nella misura del 100%.

Essendo che ha sentito un dolore e sensazione di instabilità a livello del

ginocchio destro come pure gonfiore, viene rivalutato. Si notava una atrofia

del quadricipite a destra con una differenza della circonferenza a 15 cm sopra

la rotula di 15 mm (47,5 a destra e 49 a sinistra). La mobilità del ginocchio è

buona e simmetrica. Test di Lachman con percorso leggermente aumentato rispetto

a sinistra ma con arresto duro. Il cassetto anteriore mostra una minima

differenza rispetto al lato opposto. Segno di Apley negativo. La consultazione

del 1 settembre 2016 presso il dr. med. __________ viene valutata

sovrapponi-bile in confronto a quello del dr. med. __________. Viene valutata

l'anca che mostra una mobilità bilateralmente piuttosto limitata in

intra-rotazione, la flessione del ginocchio destro risulta inferiore al controlaterale

di circa 15°. La stabilità del ginocchio è conservata. La caviglia risulta

essere stabile e normalmente mobile. Viene valutata una discreta mancanza di

coordinazione e in parte di forza. Nell'annuncio dell'infortunio come anche nel

corso dell'anno 2014-15-16 non è stato mai rilevato un problema con l'anca né è

stata valutata una lesione né un edema o un ematoma. Non è mai stato descritto

un danno oggettivabile. (…). Per quanto riguarda la situazione del ginocchio

destro, si può constatare che la situazione è paragonabile in confronto alla RM

del 17 marzo 2016. Erano presenti piccole fissurazioni del menisco mediale come

Considerandi

anche del corpo laterale che non cambiavano con la terapia particolare. Era già

presente una condropatia di III grado femoro-patellare con edema osseo

sottocondrale e intercondilare attualmente non più presente. Non vi erano

significative alterazioni della cartilagine femoro-tibiale. Quindi si può

constatare che l'infortunio non ha portato ad una lesione significativa al

ginocchio destro. Leggera instabilità dopo plastica LCA che non è cambiata con

l'infortunio ma è un problema preesistente ad un infortunio del 2011 (caso __________)

che non influisce il decorso dell'infortunio del 10.03.2014 e non cambia né

l'esigibilità, né la IMI.

La neuropatia del nervo peroneo destro con probabilità

preponderante pub essere legate all'infortunio del 10 marzo 2014. Lo stesso si

ricorda che l'esame viene menzionato di non essere confrontato con un deficit

di forza o chiari deficit sensitivi, in pratica l'assicurato è asintomatico. La

ipoestesia descritta dall'assicurato sulla gamba mediale destra e del piede

mediate destro, clinicamente non era riproducibile clinicamente neanche

mostrava segni di una allodinia. Quindi la neuropatia non influisce il passo in

quanto la muscolatura non mostra nessun deficit di forza e sensitivo. Siccome

l'assicurato ha già ripreso l'attività lavorativa all'inizio al 50% e

successivamente anche al 100% era possibile unicamente con una buona ripresa

della muscolatura avendo una stabilità nella deambulazione. Riguardando la

problematica dell'accusata ipoestesia sulla coscia laterale destra sono

possibili neuropatie del nervo femoro-cutaneo laterale a destra che pub

provocare un disturbo superficiale della sensibilità ma non influisce la

motricità della muscolatura.

Il radiologo nella sua valutazione ha sospettato in una immagine

di basso segnale una lesione parziale senza retrazione delle fibre muscolari

del muscolo vasto laterale di destra e ipotrofia del 1/3 prossimale del muscolo

del retto femorale con retrazione, entrambe non di recente data.

Ho visionato personalmente la RM e si trovano tutti i muscoli

della coscia e del quadricipite presenti con forma e larghezza normali senza

infiltrazione grassa che sarebbe presente caso di una rottura o distacco anche

parziale. Si tratta quindi di una lesione solo possibile che non era mai

presente clinicamente siccome nel decorso dal 3.2014 non è stato mai menzionato

un problema alla muscolatura del femore bilaterale e non è mai stato descritto

un trauma diretto o indiretto al femore prossimale bilaterale. Non è presente

nessuna distalizzazione del muscolo. Gli esami clinici hanno sempre mostrato

una buona funzionalità del femore bilaterale. Quindi si tratta di una

descrizione dalla quale non si trova una conferma clinicamente in tutti gli

esami clinici e radiologici. Questa ipotesi del radiologo non ha nessun

influsso sulla valutazione dell'esigibilità né della IMI.

Per quanto riguarda l'esigibilità del lavoro espressa dal dr. med. __________

il 15.11.2016 è già stato valutato un carico ridotto riguardando anche la

posizione del ginocchio. La valutazione espressa significa una attività

lavorativa leggera al massimo medio-pesante. Questa esigibilità si riferisce

unicamente al danno infortunistico, quindi problemi extra-infortunistici

riguardanti il problema del ginocchio destro non possono essere valutati a

carico della CO 1. Valutando i rapporti del dr. med. __________ e __________

non vedo un argomento valido per cambiare l'esigibilità espressa in precedenza.

Di conseguenza si nega un nesso causale riguardante la problematica della

coscia sinistra come anche destra e la problematica preesistente

dell'infortunio riguardante il ginocchio destro. (…)"

(doc. 273)

Nel proprio apprezzamento

medico del 7 marzo 2018 il dr. med.

__________, ha osservato quanto segue:

" (…) Valutando

la frattura pluriframmentaria della tibia come anche del perone si nota una

buona situazione con osso guarito senza instabilità o residui. Per quanto

attiene all'osso tibiale e peroneo, guarito bene ed è stabile, non persiste

diritto ad IMI.

Per quanto riguarda la sofferenza neurogena cronica del muscolo

tibiale anteriore destro, che con probabilità preponderante può essere messa in

relazione con l'infortunio del 10 marzo 2014, si può valutare secondo la

tabella 2.2, dove per una lesione totale del nervo peroneo viene assegnato un

10%. In questo caso siamo confrontati solo con una lesione cronica parziale,

per la quale, dopo 3 anni post-infortunio con probabilità preponderante non ci

si può aspettare un recupero totale del nervo. Visto che nella lista non viene

presa in considerazione una lesione parziale, con per es. un 5%, in questo caso

riteniamo giustificato assegnare un 10%, valutando la problematica globale. (…)"

(doc. 272)

2.10

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni

dell’amministrazione, dato che nel caso di specie, come appena riassunto al

consid. 2.9, si è in presenza di opinioni specialistiche contrastanti a

proposito dell’eziologia infortunistica - sostenuta dai medici specialistici

consultati privatamente dall'assicurato - o meno secondo il parere del dr.

med. __________ - delle problematiche riguardanti la coscia destra

dell'assicurato che, val qui la pena evidenziare, è stata interessata

dall'infortunio in oggetto (cfr. l'ecografia delle parti molli del 17 aprile

2014: doc. doc. 18). Per quanto poi riguarda le problematiche relative il

ginocchio destro dell'assicurato, la situazione si complica ulteriormente se si

considera che è addirittura lo stesso medico fiduciario, innanzitutto, a

ritenere il 6 febbraio 2018 che le problematiche al ginocchio destro sono in

relazione causale almeno probabile con l'infortunio in questione ma che

comunque può essere confermata l'esigibilità a suo tempo espressa dal medico

fiduciario, dr. med. __________, al termine della visita medica di chiusura del

15.

novembre 2016, in quanto rispettosa di una diminuzione del carico per il

ginocchio (doc. 264) e, secondariamente, a fissare il 7 marzo 2018 un'"IMI sul danno biologico includendo la lesione della

tibia e peroneo e la parziale lesione del nervo peroneo, 10%" (doc.

268). Nel successivo apprezzamento

medico del 7 marzo 2018 il dr. med.

__________, ha tuttavia negato una relazione causale almeno probabile tra la

problematica al ginocchio destro e l'infortunio del 10 marzo 2014, confermando

l'esigibilità posta dal medico __________, dr. med. __________, al termine

della visita medico-__________ di chiusura del 15 novembre 2016, ove era già

stato valutato un carico ridotto riguardando anche la posizione del ginocchio e

puntualizzando che essa si riferiva unicamente al danno infortunistico e che i

problemi extra-infortunistici riguardanti il ginocchio destro non potevano

essere valutati a carico della CO 1. (doc. 273). Nel proprio apprezza-mento

medico del 7 marzo 2018 il dr. med. __________, ha inoltre riconosciuto un'IMI

del 10%, puntualizzando che per quanto l'osso tibiale e peroneo, guarito bene e

stabile, non esisteva diritto ad un'IMI mentre per la sofferenza neurogena

cronica del muscolo tibiale anteriore destro, che con probabilità preponderante

poteva essere messa in relazione con l'infortunio del 10 marzo 2014, visto che

secondo la tabella 2.2 per una lesione totale del nervo peroneo è assegnato un

10% e nella lista non è presa in considerazione una lesione parziale (com'è nel

caso di specie), con per es. un 5%, ha ritenuto giustificato assegnare un 10% "valutando la problematica globale"

(doc. 272).

Alla luce di tali divergenti valutazioni medico-specialistiche, questo

Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, come

sostenuto dal ricorrente, i disturbi di cui soffre alla coscia destra ed al

ginocchio destro, sono in nesso causale con l'evento traumatico del 10 marzo

2014.

e devono pertanto essere presi in considerazione nella valutazione dell'esigibilità

lavorativa e dell'IMI.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF

8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF

8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

Questa soluzione si giustifica tanto più tenuto conto che, stante quanto

precede, gli stessi pareri allestiti dal medico fiduciario sono contraddittori

(cfr. doc. 264 e 268 vs. doc. 272 e 273).

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte, ritiene che vi siano elementi

sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza delle

valutazioni espresse il 7 marzo 2018 dal dr. med. __________ (cfr. doc. 272 e

273), poste alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V

225.

consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la

messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale

specialistico volto ad accertare se i disturbi di cui soffre l'assicurato al

ginocchio destro ed alla coscia destra possano essere ritenuti, oppure

no - e nell’affermativa, se del caso, fino a quando - in nesso causale

probabile con l’infortunio del 10 marzo 2014 e, di conseguenza, se devono

pertanto essere presi in considerazione nella valutazione dell'esigibilità

lavorativa e dell'IMI.

Trattandosi d’assicurati che hanno subito un danno infortunistico agli arti

inferiori, il TCA ricorda di avere in passato di regola ammesso una completa

capacità lavorativa (con pieno rendimento) in attività idonee. La fattispecie sub

judice si differenzia dalle precedenti per il motivo che l'insorgente ha

sviluppato pure delle problematiche neurologiche (neuropatie all'arto inferiore

destro), circostanza che potrebbe giustificare una diversa soluzione, e,

quindi, aspetto che merita appunto di essere approfondito mediante una perizia

specialistica esterna.

2.11

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das

Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und

kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so

stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste

Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache

an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,

und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst

festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen

Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass

die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung

an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von

Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der

Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die

direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert

das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -

unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die

Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache

zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich

komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es

weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus

Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des

medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem

Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.

Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung

finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die

Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen

(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt

überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine

Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist

(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,

S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der -

anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt

über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise

das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49

S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

parere del proprio medico fiduciario (per un caso analogo, si

veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9 e 2.10, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1 per la messa in atto, previo

aggiornamento degli atti AI, di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr.

STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018;8C_586/2017 del 20 dicembre 2017).

Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore

LAINF sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni

dell’assicurato, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° giugno

2017.

2.12

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.10 e 2.11), il TCA rinuncia anche all'assunzione

di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L'CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti