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Decisione

35.2018.40

Correttamente l'assicuratore LAINF ha posto fine con effetto pro futuro et ex nunc al rimborso dei cicli di fisioterapia annuale da 12/2017. Ass. da 8/2010 totalmente abile al lavoro e ha ripreso l'at

12 settembre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n. 10).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimento).

Il diritto alla cura

medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF).

Determinata la rendita, le

prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati,

a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario:

a. è affetto da malattia professionale;

b. soffre

di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere

migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una

notevole diminuzione;

c. abbisogna

durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di

guadagno;

d. è

incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato

sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole

peggioramento.

Le condizioni del diritto

all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che

l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41

consid. 3d). Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica

dev'essere assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a

impedirne un peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura

tale da ristabilire o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro,

nell'ipotesi di cui all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere

assunte solo alle condizioni previste dalla norma stessa (sul tema cfr. STF

8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e STCA 35.2018.30 del 20 giugno 2018).

2.3. A proposito della

fisioterapia e di altre prestazioni mediche, in una sentenza 8C_103/2018 del 25

luglio 2018, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

6.3. Selon

l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des

lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire

dispensé par le médecin, ainsi qu'aux médicaments et analyses ordonnés par

celui-ci (let. a et b). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps

que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de

l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario), une

amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas d'amélioration

sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure

annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un

état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04, consid.

3.1). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend fin et

l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une

incapacité de gain de 10 % au moins).

Une fois que le traitement médical a cessé et que

l'assuré n'a pas droit à une rente, il appartient à l'assurance-maladie de

prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de

séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 OLAA [RS

832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations

indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA

(arrêt 8C_179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.1).

6.4. Se

fondant sur les conclusions de l'expert C.________ (rapport du 27 juillet

2016), la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral

(cf. consid. 2.2 supra), qu'il n'y avait pas lieu d'attendre une

amélioration notable de l'état de santé de l'assurée mais qu'un traitement

analgésique et anti-inflammatoire apparaissait nécessaire dans le cas

particulier. Certes, dans sa prescription de physiothérapie du 24 février 2017,

le docteur D.________ a indiqué que ce traitement avait pour but l'amélioration

des fonctions articulaire et musculaire. Cependant ce médecin ne fait état

d'aucun élément objectif permettant de s'écarter de l'avis de l'expert

C.________, selon lequel une amélioration notable de l'état de santé n'était

pas à attendre. Dès lors, dans la mesure où le traitement envisagé a seulement

pour but de soulager momentanément une symptomatologie occasionnée par un état

de santé demeuré par ailleurs stabilisé, il y a lieu de nier le droit à la

prise en charge de ce traitement en vertu de l'art. 10 al. 1 LAA.

Vu ce qui précède, Swica était fondée, par sa

décision sur opposition du 21 mars 2017, à supprimer le droit de l'assurée à la

prise en charge du traitement médical à compter du 1er septembre 2016. (…).”

In una sentenza U 378/99

del 23 marzo 2000, il TFA aveva deciso che una terapia conservativa non era per

sua natura atta a migliorare lo stato di salute dell’assicurata, posto che

entrava in linea di conto un intervento di impianto di protesi al ginocchio

destro.

L’Alta Corte, in

particolare, ha rilevato:

" (…).

b) De l'avis unanime des médecins consultés, un

traitement conservateur (en particulier sous la forme de séances de

physiothérapie) n'est pas de nature à améliorer l'état de santé de la recourante.

Un tel objectif ne peut en effet être atteint que par

l'implantation d'une prothèse totale du genou droit (cf. les rapports des

docteurs S.________, R.________, C.________ et Y.________ cités sous les

lettres A et B de l'état de fait). Contrairement à ce que soutient la

recourante, il n'y a donc pas lieu d'attendre du traitement physiothérapique

dont elle sollicite la prise en charge une quelconque amélioration de son état

de santé. Tout au plus celui-ci peut-il soulager temporairement ses douleurs,

ce qui ne lui confère toutefois pas le droit à la poursuite d'un traitement

médical à charge de son assureur-accidents (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter op. cité

p. 72). Par conséquent, l'intimée pouvait, comme elle l'a fait, limiter son

inter- vention à trois ou quatre séries de six séances de physiothérapie par

année, en cas de périodes douloureuses." (STFA U 378/99 del 23

marzo 2000, consid. 3b)

In un’altra sentenza U

301/05 dell’11 maggio 2006 è stato confermato il passaggio al regime delle

prestazioni di lunga durata, tenuto conto che, da un profilo medico, erano

state formulate le osservazioni seguenti:

" (…) Après une évolution lente, peu favorable et

parsemée de douleurs, les différents praticiens consultés ont considéré le cas

comme stabilisé; une récupération totale leur semblait impossible et tous

retenaient une capacité nulle dans l'exercice des activités antérieures (…)"

Infine,

in una sentenza 35.2006.19 del 21 giugno 2006, il TCA ha negato ad un

assicurato il diritto a ulteriori cure mediche, argomentando:

" (…) Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la X abbia giustamente considerato

stabilizzato lo stato di salute di C e che essa abbia pertanto correttamente

posto fine alle prestazioni di corta durata.

È in effetti evidente che le misure pretese dal ricorrente,

massaggi e attività fisica in un centro fitness, non sono mirate a migliorare notevolmente

le sue condizioni di salute, ma piuttosto a evitarne il peggioramento (cfr.,

del resto, I, p. 3: “Se non dovessi più frequentare la palestra e non

sottopormi più alle sedute di massaggio, la mia situazione ritornerebbe allo

stato di 3-4 anni fa, con relativa perdita del tono muscolare e con il

riacutizzarsi dei dolori.” – il corsivo è del redattore).

Considerandi

Esse hanno quindi un carattere meramente conservativo.

La circostanza che l’assicurato presenti ancora dei disturbi, è

del tutto irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni

dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha

diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci

si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute (art.

19.

cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).

(…).

Alla luce delle norme legali esposte in precedenza, la decisione

della X di riconoscere all’assicurato una somma annua di fr. 500.-- per i

prossimi 8 anni quale contributo per un regolare esercizio fisico - presa a

prescindere da un qualsiasi obbligo legale a prestazioni - appare generosa,

tenuto conto anche che il fatto di aver proceduto alla definizione del caso a

distanza di 10 anni dall’infortunio, rispettivamente, di 7 anni dall’annuncio

della ricaduta, è già di per sé piuttosto inusuale.

Del resto, occorre sottolineare che l’assicurato è stato posto al

beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10%,

riconosciutagli dall’assicuratore LAINF proprio per indennizzarlo da una

diminuzione permanente della sua integrità fisica.

Resta inteso che C avrà sempre la facoltà di annunciare una

ricaduta o le conseguenze tardive alla X. Questa facoltà, del resto, è stata

espressamente riservata in sede di decisione formale.

In virtù dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto

sarà allora tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71; A. Maurer, op. cit., p. 277).

Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite

temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la

ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o

vent'anni dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,

a quel momento, l'interessato sia o meno ancora assicurata. Rilevante è

soltanto l'esistenza di un nesso di causalità. (…).”

2.4

Nel caso di specie, con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha posto termine, pro

futuro, al rimborso delle prestazioni fisioterapeutiche in precedenza assunte

tramite decisione passata in giudicato, senza chiedere la restituzione delle

prestazioni versate, non ritenendo che siano più adempiuti i presupposti per

poterle riconoscere. L’amministrazione sostiene che dai cicli di fisioterapia

non vi è da attendersi un sensibile miglioramento della capacità lavorativa,

visto che l’assicurato è tornato totalmente abile al lavoro nell’agosto 2010.

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato dell’assicuratore contro

gli infortuni.

Infatti, i medici che

hanno visitato l’assicurato sono concordi nel ritenere che le

cure sanitarie prestate a RI 1 non sono suscettibili di migliorare

notevolmente il suo stato di salute, ma che hanno piuttosto una funzione

conservativa.

Già nel rapporto del 27

dicembre 2012 il Dr. __________, specialista FMH in chirurgia si era così

espresso:

" (…).

CONCLUSIONE:

esiti di infortunio in data 12 febbraio 2010 a seguito del

quale il paziente ha subito

• trauma

alla spalla sinistra con lussazione posteriore trattata cruentemente in data I

marzo 2012 mediante trasferimento del tubercolo minore secondo Mclaughlin per

ritensionamento del tendine sottoscapolare.

Permangono delle omalgie tenute sotto controllo tramite una

seduta di fisioterapia ogni 10-15 giorni circa, ginnastica regolare da parte

del paziente e saltuaria assunzione di antiflogistici.

CAUSALITÀ:

non sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che ci

occupa.

PROCEDERE:

il paziente darà seguito alla prevista visita specialistica

ancora in agenda.

Alla luce dell'attuale riscontro, alfine di mantenere lo stato

raggiunto ed evitare notevoli peggioramenti, il paziente necessita di

sottoporsi a fisioterapia in ragione di 3 cicli annuali. Altro tipo di

prestazioni non entrano in linea di conto e ulteriori provvedimenti terapeutici

o visite mediche non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione

per cui propongo la definizione del caso.

Qualora nel futuro subentrassero peggioramenti dello stato in

nesso causale con l'evento in causa e con necessità di cure mediche, il

paziente è stato informato che il caso potrà essere riaperto ai sensi Lainf.

L'ufficio competente sarà esplicito al riguardo. (…)” (Doc. ZM32)

Il Dr. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato

SIM, nel suo rapporto 1° dicembre 2017 ha rilevato:

" (…).

6.

Dalla

continuazione delle cura medica, ci si può attendere un sostanziale

miglioramento dello stato di salute?

6.1

Se si, quale cura risponderà alle attese?

Trattamenti conservativi quali

fisioterapie sono necessari al mantenimento dello stato muscolare e quindi per

evitare eventuali peggioramenti della stabilità articolare.

Dalla continuazione di questi

trattamenti non vi è però da aspettare sostanziale miglioramento della

funzionalità.

6.2

Se no, a

partire da quando la continuazione della cura medica non migliorerà o non ha

più migliorato in modo significativo lo stato di salute (stato finale

raggiunto)?

Lo stato finale è da ritenersi

raggiunto sin dalla visita di chiusura effettuata il 16.11.2012 dal dr. med. __________

come già ben descritto allora nel suo rapporto peritale.

7.

Domande

concernenti l'incapacità al lavoro temporanea durante la cura medica e fino al

raggiungimento dello stato finale:

7.1

Quali

carichi corporali/lavori/attività non sono espletabili dall'assicurato a causa

dei pregiudizi alla salute dovuti all'infortunio nell'ambito della sua

professione di funzionario?

Il paziente ha potuto riprendere la

sua attività lavorativa al 100% dal 01.08.2010.

7.2

A suo

giudizio, qual è la percentuale di inabilità lavorativa dovuta

all'infortunio durante la fase terapeutica nella professione di

funzionario?

Vedi sopra. (…).” (Doc. ZM35)

Nel suo certificato del 15

giugno 2018 il Dr. __________ ha invece rilevato:

" Rivedo il

signor RI 1 operato nel 2010 dal Dr. med. __________, con trasferimento mediale

del tubercolo minore dell’omero sinistro in esiti di lussazione glenomerale

posteriore.

Lo stesso presenta un’ottima stabilità della spalla, anche se

lamenta ancora dei dolori e una migliore mobilità della spalla mentre si

sottoponeva alla fisiokinesiterapia, che attualmente ha abbandonato. Si

evidenzia un discreto tono muscolare, un’ottima stabilità in anteriore e

posteriore dell’articolazione glenomerale. Il paziente avverte importanti

scrosci articolari talvolta dolorosi, ho pertanto richiesto una radiografia per

un approfondimento diagnostico.

Alla radiografia si evidenzia una micro calcificazione a livello

del tendine sovraspinoso in assenza di segni di artrosi con ancora un ottimo

spazio sottoacromiale.

Si conferma una buona saldatura della trasposizione del tubercolo

minore.

Ho consigliato di continuare con la fisiokinesiterapia per il

rinforzo muscolare e non ho previsto un ulteriore controllo clinico.” (Doc.

IX/1)

In esito a quanto precede,

in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. i consid. 2.2 e 2.3.),

l’assicuratore infortuni convenuto era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di cura (cfr. STCA 35.2014.65 del 28 gennaio 2015),

indipendentemente dal fatto incontestato che i disturbi di cui soffre

l’assicurato si trovino ancora in nesso di causalità naturale con l’infortunio

del 12 febbraio 2010.

Del resto, il diritto a

ulteriori cure medico-sanitarie non può essere fondato nemmeno sull’art. 21

cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna applicabile soltanto a

quell'assicurato che si trova al beneficio di una rendita d'invalidità ai

sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid.

3.

; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382

ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112 s.; Messaggio del Consiglio

federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del

18.8

, p. 55), ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

Competente a intervenire è

invece l’assicuratore contro le malattie (cfr. la STF 8C_103/2018 del 25 luglio

2018, riprodotta al consid. 2.3.).

La decisione su

opposizione del 27 marzo 2018 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti